Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 24/02/2023, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2023
N. 00095/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2022, proposto da Edpr Centro Italia Pv S.r.l., Ecotec S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Emilio Sani e Gianluca Zunino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione RI, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci, 30 - Pal. Ajo';
per l’annullamento
della nota dirigenziale della Regione RI - Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile - Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti del 30.3.2022, notificata via PEC in pari data, con la quale è stata dichiarata la “manifesta inammissibilità” della domanda di rilascio di Autorizzazione Unica per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza pari a 5602 kWp presentata in data 7.1.2022; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, nessuno escluso, e segnatamente, in parte qua ed ove occorra, dell’art. 7 e dell'art. 12, comma 3, del Regolamento Regionale n. 7 del 29.7.2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione RI del 5.8.2011, recante “Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e del relativo Allegato C.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. RI Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato alla Regione RI in data 27 maggio 2022, le società odierne ricorrenti hanno chiesto l’annullamento e/o la declaratoria di nullità della nota dirigenziale regionale del 30 marzo 2022, con la quale è stata dichiarata la “manifesta inammissibilità” della domanda, presentata in data 7 gennaio 2022, per il rilascio di autorizzazione unica per impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, in ragione del fatto che “il terreno destinato ad accogliere l’impianto fotovoltaico proposto in istanza, ubicato nel territorio comunale di EL GI (TR), censito al catasto di Terni al Foglio n.10 particelle 124, 148, 152, 154, 156, 230, 232, 234, risulta ricompreso all’interno delle aree individuate come NON IDONEE per l’istallazione di tale tipologia impiantistica, ai sensi dell’Allegato C del citato RR 7/2011, come aggiornato con DGR n°40 del 23/01/2012, successivamente integrata con DGR n°494 del 07/05/2012 proprio riguardo al territorio di che trattasi” .
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17.1 e dell’Allegato 3, lett. d), ultimo periodo del D.M. del 10.9.2010 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, 4, 7 e 10 del D.lgs. n. 387 del 2003 - Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà .
Lamentano in sintesi le ricorrenti che il provvedimento sarebbe illegittimo poiché “non reca alcuna valutazione in concreto del progetto ed è privo di adeguata istruttoria” , con ciò violando l’Allegato 3, lett. d), ultimo periodo del D.M. del 10.9.2010 e l’art. 12, comma 10, del D. lgs. n. 387 del 2003.
II. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione .
Secondo le ricorrenti non è stata verificata la riconducibilità del progetto tra quelli inclusi nelle aree definite dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter) e c-quater) del d.lgs. 199/2021.
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter) e c-quater) del D.lgs. n. 199 del 2021 .
Il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 20, comma 8 del d.lgs. 199/2021 in quanto l’area di impianto rientrerebbe tra le aree qualificate ex lege come idonee all’installazione di impianti fotovoltaici e per le quali è previsto un generale favore anche nel regime autorizzativo.
IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 septies e 21 octies della L. n. 241 del 1990 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 - Carenza assoluta di motivazione - Eccesso di potere per sviamento .
Secondo le ricorrenti, nella nota regionale impugnata non sarebbero esplicitate le motivazioni del diniego e non ricorrerebbe l’ipotesi dell’art. 2 della l. 241/1990 poiché l’Amministrazione era tenuta a verificare la realizzabilità del progetto.
V. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 .
Secondo le ricorrenti la nota regionale impugnata sarebbe viziata in quanto non preceduta dalla rituale comunicazione del c.d. preavviso di diniego.
La Regione RI si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le doglianze ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova preliminarmente osservare che nel rispetto del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), il Regolamento regionale n. 7 del 29 luglio 2011, nell’individuare le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti (come dispone l’art. 1 relativo all’oggetto del medesimo regolamento), ha previsto, all’art. 7, che “L’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è consentita nelle aree e nei siti individuati, per ciascuna tipologia di impianto, nell'allegato C del presente regolamento” ; il successivo l’art. 9 dispone inoltre che “Le cartografie utili alla individuazione territoriale delle aree non idonee sono pubblicate nel portale regionale della infrastruttura geografica Umbri@Geo” ; da ultimo, l’Allegato C (e C-bis introdotto dalla D.G.R. 23 gennaio 2012, n. 40) indica dettagliatamente, per ogni specifica tipologia di impianto, le aree e siti non idonei “ove è preclusa l’installazione” , definiti “ secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010” .
Tanto premesso, occorre rilavare che dallo stralcio della cartografia delle aree non idonee correlata al succitato regolamento regionale, si evince chiaramente che l’impianto di parte ricorrente ricadeva nella specifica area non idonea nel Comune di EL GI (TR).
Ciò conferma la legittimità di quanto disposto dalla Regione nel caso specifico, dovendosi l’iter di autorizzazione incardinare previa verifica dell’idoneità delle aree dove si vorrebbero installare gli impianti, senza il rischio di avviare un procedimento che debba poi concludersi con il diniego dell’autorizzazione, anche per evidenti ragioni di economicità dell’azione amministrativa.
Non risultano d’altra parte pertinenti al caso di specie né la lett. c-ter) e né la lett. c-quater) del comma 8 dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021, in quanto introdotte successivamente alla nota regionale impugnata e, quindi, irrilevanti ai fini dello scrutinio di legittimità della nota stessa, secondo il principio del tempus regit actum (Cons. Stato, Sez. VI, 26 aprile 2022, n. 3161; Cons. di Stato, Sez. II, 21 giugno 2021, n. 4756; Cons. Stato, Sez. II, 14 giugno 2021, n. 4568; Sez. II, 12 febbraio 2021, n. 1294).
Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che la finalità in vista della quale le Regioni esercitano la facoltà, riconosciuta loro dal legislatore, di indicare “ aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti” è individuata nel paragrafo 17.1 delle Linee guida nazionali nell’esigenza di “accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” .
Come chiarito in giurisprudenza, “La lettura integrale del contenuto di tale disposizione non fa che confermare la ricordata accezione della delega alle Regioni, laddove solo stralciandone strumentalmente singoli tronconi di frase parte appellante indulge ad un’antitetica ricostruzione, spostando la centralità dell’istruttoria dall’ambito generale e astratto voluto dal sistema a quello singolare e concreto della disamina di ciascuna domanda. In altre parole, il riferimento alla "elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni", effettivamente declinato nella norma, è chiaramente ancorato ai compiti di "mappatura" preventiva assegnati - recte, concessi - alla Regione, che deve basare la propria individuazione dei siti non idonei su una complessiva "ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, delle biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti", proprio allo scopo di alleggerire il compito dei Comuni, senza tuttavia sfociare in perimetrazioni territoriali arbitrariamente ostative. In sintesi, lo snellimento procedurale è attuato innanzi tutto attraverso l'individuazione dei luoghi che all'esito di apposita istruttoria regionale, funzionale alla tutela di prioritari interessi pubblici, non possono essere destinati all'insediamento degli impianti della tipologia pure individuata preventivamente. La prognosi di negatività della valutazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, cioè, è "spostata" a monte, valorizzando le caratteristiche del territorio, sì da evitare proprio l’istruttoria del singolo caso, in quanto tendenzialmente superflua proprio in ragione dell'anticipazione in termini generali del richiesto giudizio di compatibilità ambientale, lato sensu intesa” (Cons. Stato, Sez. V, Sent., 13 aprile 2021, n. 3013).
Ciò è quanto concretamente attuato dalla Regione RI con il Regolamento regionale n. 7/2011, in perfetta conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.2. del d.m. 10 settembre 2010, secondo cui “Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17” .
Quanto all’asserito difetto di motivazione, è sufficiente osservare che la nota regionale impugnata contiene espressamente la motivazione per la quale è stata dichiara “non accoglibile ex lege e conseguentemente non procedibile” l’istanza di parte ricorrente, avendo la stessa nota precisato che “il terreno destinato ad accogliere l’impianto fotovoltaico proposto in istanza, ubicato nel territorio comunale di EL GI (TR), censito al catasto di Terni al Foglio n.10 particelle 124, 148, 152, 154, 156, 230, 232, 234, risulta ricompreso all’interno delle aree individuate come NON IDONEE per l’istallazione di tale tipologia impiantistica, ai sensi dell’Allegato C del citato RR 7/2011, come aggiornato con DGR n°40 del 23/01/2012, successivamente integrata con DGR n°494 del 07/05/2012 proprio riguardo al territorio di che trattasi” .
Deve, da ultimo, ritenersi priva di pregio la mancata comunicazione del preavviso di diniego, risultando evidente che “nessuna circostanza fattuale, pure debitamente dedotta, sarebbe stata idonea a modificare l’esito del procedimento” (Cons. Stato, Sez. III, 1 giugno 2022, n. 4477), anche in ragione della natura vincolata della decisione assunta dall’Amministrazione in obbligatoria applicazione del Regolamento regionale n. 7/2011.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
La peculiarità della fattispecie controversa e la complessità del quadro normativo di riferimento giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’RI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
RI Mattei, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Mattei | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO