CA
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 808/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr. Maurizio Petrelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 808 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO TOTO come da procura in atti,
APPELLANTE
Nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
) e per essa già (C.F.: P.IVA_1 Controparte_2 CP3
e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO P.IVA_2 P.IVA_3
CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO come da procura in atti,
APPELLATA conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
1 “Con ricorso depositato in data 24/03/2021 esponeva: - che Parte_1 CP2
aveva chiesto ed ottenuto il D.I. n. 1748/2016 del 23/06/2016 immediatamente esecutivo
[...]
nei confronti del debitore principale e non anche del ricorrente-garante; Controparte_4
CP
- che in data 28/06/2018 notificava al il decreto ingiuntivo n. 1748/2016 Parte_1
ed atto di precetto, sorretto da un D.I. privo di formula esecutiva;
- che la creditrice iscriveva il pignoramento mobiliare presso terzi nei confronti del solo , fondando la Parte_1
procedura esecutiva su un D.I. privo di formula esecutiva;
- che proponeva opposizione all'esecuzione, che si concludeva con l'annullamento del precetto, ed agli atti esecutivi;
- che CP in considerazione della nullità del pignoramento mobiliare la era tenuta a restituire le somme percepite presso terzi. Tanto premesso concludeva chiedendo in via pregiudiziale di sospendere il pignoramento presso terzi, di accertare la nullità del pignoramento in quanto basato su un titolo privo della formula esecutiva e, in ultimo, condannare la resistente alla restituzione della somma di € 5.400,00; con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 23/04/2021 veniva fissata l'udienza di prima comparizione. Con comparsa depositata in data 11/10/2021 si costituivano le parti resistenti rappresentando a sua volta: - che, ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda, con d.i. n. 1748/2016, emesso in data
23/06/2016, il Tribunale di Lecce ingiungeva al di pagare la somma di € Parte_1
Con 43.808,66 in favore di ed in via solidale con la;
- che alla , posto che CP4 CP4
il D.I. era munito della provvisoria esecutività, veniva notificato anche il precetto mentre al
solo il ricorso per ingiunzione ed il decreto n. 1478/2016; - la causa di Parte_1
opposizione veniva cancellata dal ruolo per mancata comparizione delle parti con conseguente definitiva esecutività del d.i.; - che (divenuta nelle more cessionaria CP1
del ramo di azienda) notificava atto di precetto avverso il quale i debitori proponevano opposizione che si concludeva con sentenza n. 340/2021 che dichiarava la nullità del precetto;
- che in data 01/04/2019 veniva notificato un ulteriore atto di precetto munito di formula esecutiva nei confronti di entrambi i debitori, con successivo pignoramento presso terzi che si concludeva con ordinanza di assegnazione del 25/01/2019; - che l'azione esecutiva si fondava sul precetto dell'01/04/2019 e non sul precedente dichiarato nullo;
- che non vi sono motivi per la restituzione delle somme. Tanto premesso concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 21/10/2021 il Giudice assumeva la causa in decisione”.
2 Con ordinanza resa ex art. 702 bis cpc il 5.09.2022, pubblicata il 6.09.2022, il Tribunale di
Lecce ha rigettato la domanda proposta da e lo ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata ordinanza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 17.10.2022, formulando altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutività e deducendo l'erroneità della sentenza per dedotta <violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c.>>, per avere il Giudice di prime cure dato una lettura nuova dei medesimi fatti già delibati da altro Giudice e coperti da giudicato formale in virtù della sentenza n. 340/2021, resa dal Tribunale di Lecce in data 08.02.2021 a conclusione dell'opposizione a precetto (R.G. 13102/2018) intrapresa dall'odierno appellante e passata in giudicato. Assume in particolare l'appellante di aver instaurato il giudizio ex art. 702 c.p.c. stante la suddetta pronuncia, lamentando l'arricchimento ingiusto e senza legittima causa di CP
, per avere quest'ultima pignorato lo stipendio dell'appellante sulla base di un atto CP6
di precetto dichiarato nullo dal Tribunale di Lecce con la richiamata sentenza n. 340/2021, chiedendo pertanto la restituzione della somma di € 5.400,00, pignorata da CP2
(oggi , per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con Controparte_2
conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.01.2023 si è costituita Controparte_1
e per essa in persona del l.r.p.t., quale unica titolare del
[...] Controparte_2 credito oggetto di causa, eccependo, in via preliminare, la tardività dell'appello ex art.327
c.p.c. e chiedendo in subordine il rigetto dello stesso nel merito, con vittoria delle spese di lite.
In data 26.02.2025, precisate dalle parti le conclusioni con note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame per tardività ex art. 702 quater c.p.c., sollevata da Controparte_1
Ed invero, l'ordinanza impugnata è stata pubblicata il 6.09.2022, comunicata alle parti in pari data e mai notificata. Dunque, dalla data del 6.9.2022 è iniziato a decorrere, ex art. 702 quater
c.p.c., il termine di trenta giorni per la proposizione del gravame, ma la notifica dell'impugnazione da parte di risulta essere stata eseguita solo in data Parte_1
17.10.2022 (cfr. ricevuta telematica allegata all'atto di citazione in appello), cioè oltre il termine decadenziale previsto dalla norma predetta, ossia il 06.10.2022.
3 A seguito della pronuncia della Suprema Corte a SS.UU n. 28975 del 5.10.2022 è infatti ormai pacifico che, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per appellare l'ordinanza che conclude il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 quater c.p.c, occorre fare riferimento alla data della notificazione del provvedimento ad istanza di parte o, in mancanza, alla data della sua comunicazione di cancelleria.
Nel caso di specie l'ordinanza, mai notificata ad istanza di parte, risulta essere stata comunicata a cura della cancelleria in data 6.09.2022.
L'appello proposto è dunque inammissibile, perché tardivamente proposto.
2. - Sebbene la rilevata inammissibilità dell'appello rivesta carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate, deve per completezza aggiungersi che in ogni caso – cioè ove per mera e non sussistente ipotesi dovesse essere consentito l'esame nel merito – l'appello dovrebbe comunque essere rigettato in quanto infondato.
L'appellante sostiene che l'ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con la sentenza del
Tribunale di Lecce n. 340/2021, intervenuta tra le parti e passata in giudicato, che ha dichiarato la nullità del precetto notificato il 20.9.2018 da nei confronti di Controparte_2
in forza del decreto ingiuntivo n. 1748/2016 del 23/06/2016, per essere stato Parte_1
detto D.I. dichiarato esecutivo solo dopo la notifica del precetto, circostanza dalla quale chiede altresì di dedurre che le somme riscosse dalla banca debbano essere restituite perché costituirebbero il pagamento di un indebito.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che dalla documentazione in atti risulta che il giudizio RG.13102/2018, conclusosi con la citata sentenza, veniva instaurato dal con l'opposizione al Parte_1
precetto notificatogli dalla banca creditrice il 20.09.2018, sul presupposto della sua nullità in quanto contenente la menzione del D.I. 1748/2016 che aveva disposto l'esecutorietà nei soli confronti della coobbligata solidale , e si concludeva con la dichiarazione di nullità del CP4
precetto opposto.
Risulta altresì che, a seguito dell'apposizione sul predetto D.I., in data 11.3.2019, della formula esecutiva anche nei confronti del , nei suoi confronti veniva notificato un Parte_1
ulteriore atto di precetto in data 1.04.2019, cui seguiva il pignoramento presso terzi e l'assegnazione delle somme pignorate con ordinanza del 25.11.2019.
Successivamente, con ricorso ex art. 702 c.p.c. il ha chiesto la restituzione delle Parte_1
somme pignorate in suo danno e riscosse dalla banca creditrice, instaurando il presente procedimento conclusosi con l'ordinanza impugnata.
4 Dalla ricostruzione fin qui delineata risulta evidente che la procedura esecutiva che ha portato all'assegnazione in favore di (oggi , delle Controparte_2 Controparte_2
somme pignorate in danno del (e di cui lo stesso ha chiesto la restituzione con il Parte_1 ricorso ex art. 702 c.p.c.) si fonda sul precetto notificato l'1.04.2019, pienamente valido perché notificato dopo che il D.I. 1748/2016 era divenuto esecutivo nei confronti del
. Parte_1
Da tanto consegue l'irrilevanza della statuizione di cui alla sentenza n.340/2021 relativa al primo precetto e l'insussistenza della dedotta violazione del giudicato, per essere stata l'esecuzione fondata sul secondo precetto, pienamente valido, nonché l'insussistenza del dedotto pagamento di indebito, per essere le somme in questione dovute sulla base del D. I.
n.1748/2016, esecutivo nei confronti dell'odierno appellante.
L'appello è pertanto infondato e va rigettato.
3. - Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022.
Ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e per essa Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 5.09.2022 Controparte_2
(RGN 2751/2022; Repertorio n. 3103/2022), così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1
, e per essa dalla mandataria che liquida in complessivi
[...] Controparte_2
€. 1.888,50, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
1) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicabilità a carico di dell'art. Parte_1
13 co.
1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Lecce, il 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr. Maurizio Petrelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 808 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO TOTO come da procura in atti,
APPELLANTE
Nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
) e per essa già (C.F.: P.IVA_1 Controparte_2 CP3
e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO P.IVA_2 P.IVA_3
CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO come da procura in atti,
APPELLATA conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
1 “Con ricorso depositato in data 24/03/2021 esponeva: - che Parte_1 CP2
aveva chiesto ed ottenuto il D.I. n. 1748/2016 del 23/06/2016 immediatamente esecutivo
[...]
nei confronti del debitore principale e non anche del ricorrente-garante; Controparte_4
CP
- che in data 28/06/2018 notificava al il decreto ingiuntivo n. 1748/2016 Parte_1
ed atto di precetto, sorretto da un D.I. privo di formula esecutiva;
- che la creditrice iscriveva il pignoramento mobiliare presso terzi nei confronti del solo , fondando la Parte_1
procedura esecutiva su un D.I. privo di formula esecutiva;
- che proponeva opposizione all'esecuzione, che si concludeva con l'annullamento del precetto, ed agli atti esecutivi;
- che CP in considerazione della nullità del pignoramento mobiliare la era tenuta a restituire le somme percepite presso terzi. Tanto premesso concludeva chiedendo in via pregiudiziale di sospendere il pignoramento presso terzi, di accertare la nullità del pignoramento in quanto basato su un titolo privo della formula esecutiva e, in ultimo, condannare la resistente alla restituzione della somma di € 5.400,00; con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 23/04/2021 veniva fissata l'udienza di prima comparizione. Con comparsa depositata in data 11/10/2021 si costituivano le parti resistenti rappresentando a sua volta: - che, ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda, con d.i. n. 1748/2016, emesso in data
23/06/2016, il Tribunale di Lecce ingiungeva al di pagare la somma di € Parte_1
Con 43.808,66 in favore di ed in via solidale con la;
- che alla , posto che CP4 CP4
il D.I. era munito della provvisoria esecutività, veniva notificato anche il precetto mentre al
solo il ricorso per ingiunzione ed il decreto n. 1478/2016; - la causa di Parte_1
opposizione veniva cancellata dal ruolo per mancata comparizione delle parti con conseguente definitiva esecutività del d.i.; - che (divenuta nelle more cessionaria CP1
del ramo di azienda) notificava atto di precetto avverso il quale i debitori proponevano opposizione che si concludeva con sentenza n. 340/2021 che dichiarava la nullità del precetto;
- che in data 01/04/2019 veniva notificato un ulteriore atto di precetto munito di formula esecutiva nei confronti di entrambi i debitori, con successivo pignoramento presso terzi che si concludeva con ordinanza di assegnazione del 25/01/2019; - che l'azione esecutiva si fondava sul precetto dell'01/04/2019 e non sul precedente dichiarato nullo;
- che non vi sono motivi per la restituzione delle somme. Tanto premesso concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 21/10/2021 il Giudice assumeva la causa in decisione”.
2 Con ordinanza resa ex art. 702 bis cpc il 5.09.2022, pubblicata il 6.09.2022, il Tribunale di
Lecce ha rigettato la domanda proposta da e lo ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata ordinanza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 17.10.2022, formulando altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutività e deducendo l'erroneità della sentenza per dedotta <violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c.>>, per avere il Giudice di prime cure dato una lettura nuova dei medesimi fatti già delibati da altro Giudice e coperti da giudicato formale in virtù della sentenza n. 340/2021, resa dal Tribunale di Lecce in data 08.02.2021 a conclusione dell'opposizione a precetto (R.G. 13102/2018) intrapresa dall'odierno appellante e passata in giudicato. Assume in particolare l'appellante di aver instaurato il giudizio ex art. 702 c.p.c. stante la suddetta pronuncia, lamentando l'arricchimento ingiusto e senza legittima causa di CP
, per avere quest'ultima pignorato lo stipendio dell'appellante sulla base di un atto CP6
di precetto dichiarato nullo dal Tribunale di Lecce con la richiamata sentenza n. 340/2021, chiedendo pertanto la restituzione della somma di € 5.400,00, pignorata da CP2
(oggi , per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con Controparte_2
conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.01.2023 si è costituita Controparte_1
e per essa in persona del l.r.p.t., quale unica titolare del
[...] Controparte_2 credito oggetto di causa, eccependo, in via preliminare, la tardività dell'appello ex art.327
c.p.c. e chiedendo in subordine il rigetto dello stesso nel merito, con vittoria delle spese di lite.
In data 26.02.2025, precisate dalle parti le conclusioni con note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame per tardività ex art. 702 quater c.p.c., sollevata da Controparte_1
Ed invero, l'ordinanza impugnata è stata pubblicata il 6.09.2022, comunicata alle parti in pari data e mai notificata. Dunque, dalla data del 6.9.2022 è iniziato a decorrere, ex art. 702 quater
c.p.c., il termine di trenta giorni per la proposizione del gravame, ma la notifica dell'impugnazione da parte di risulta essere stata eseguita solo in data Parte_1
17.10.2022 (cfr. ricevuta telematica allegata all'atto di citazione in appello), cioè oltre il termine decadenziale previsto dalla norma predetta, ossia il 06.10.2022.
3 A seguito della pronuncia della Suprema Corte a SS.UU n. 28975 del 5.10.2022 è infatti ormai pacifico che, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per appellare l'ordinanza che conclude il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 quater c.p.c, occorre fare riferimento alla data della notificazione del provvedimento ad istanza di parte o, in mancanza, alla data della sua comunicazione di cancelleria.
Nel caso di specie l'ordinanza, mai notificata ad istanza di parte, risulta essere stata comunicata a cura della cancelleria in data 6.09.2022.
L'appello proposto è dunque inammissibile, perché tardivamente proposto.
2. - Sebbene la rilevata inammissibilità dell'appello rivesta carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate, deve per completezza aggiungersi che in ogni caso – cioè ove per mera e non sussistente ipotesi dovesse essere consentito l'esame nel merito – l'appello dovrebbe comunque essere rigettato in quanto infondato.
L'appellante sostiene che l'ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con la sentenza del
Tribunale di Lecce n. 340/2021, intervenuta tra le parti e passata in giudicato, che ha dichiarato la nullità del precetto notificato il 20.9.2018 da nei confronti di Controparte_2
in forza del decreto ingiuntivo n. 1748/2016 del 23/06/2016, per essere stato Parte_1
detto D.I. dichiarato esecutivo solo dopo la notifica del precetto, circostanza dalla quale chiede altresì di dedurre che le somme riscosse dalla banca debbano essere restituite perché costituirebbero il pagamento di un indebito.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che dalla documentazione in atti risulta che il giudizio RG.13102/2018, conclusosi con la citata sentenza, veniva instaurato dal con l'opposizione al Parte_1
precetto notificatogli dalla banca creditrice il 20.09.2018, sul presupposto della sua nullità in quanto contenente la menzione del D.I. 1748/2016 che aveva disposto l'esecutorietà nei soli confronti della coobbligata solidale , e si concludeva con la dichiarazione di nullità del CP4
precetto opposto.
Risulta altresì che, a seguito dell'apposizione sul predetto D.I., in data 11.3.2019, della formula esecutiva anche nei confronti del , nei suoi confronti veniva notificato un Parte_1
ulteriore atto di precetto in data 1.04.2019, cui seguiva il pignoramento presso terzi e l'assegnazione delle somme pignorate con ordinanza del 25.11.2019.
Successivamente, con ricorso ex art. 702 c.p.c. il ha chiesto la restituzione delle Parte_1
somme pignorate in suo danno e riscosse dalla banca creditrice, instaurando il presente procedimento conclusosi con l'ordinanza impugnata.
4 Dalla ricostruzione fin qui delineata risulta evidente che la procedura esecutiva che ha portato all'assegnazione in favore di (oggi , delle Controparte_2 Controparte_2
somme pignorate in danno del (e di cui lo stesso ha chiesto la restituzione con il Parte_1 ricorso ex art. 702 c.p.c.) si fonda sul precetto notificato l'1.04.2019, pienamente valido perché notificato dopo che il D.I. 1748/2016 era divenuto esecutivo nei confronti del
. Parte_1
Da tanto consegue l'irrilevanza della statuizione di cui alla sentenza n.340/2021 relativa al primo precetto e l'insussistenza della dedotta violazione del giudicato, per essere stata l'esecuzione fondata sul secondo precetto, pienamente valido, nonché l'insussistenza del dedotto pagamento di indebito, per essere le somme in questione dovute sulla base del D. I.
n.1748/2016, esecutivo nei confronti dell'odierno appellante.
L'appello è pertanto infondato e va rigettato.
3. - Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022.
Ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e per essa Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 5.09.2022 Controparte_2
(RGN 2751/2022; Repertorio n. 3103/2022), così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1
, e per essa dalla mandataria che liquida in complessivi
[...] Controparte_2
€. 1.888,50, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
1) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicabilità a carico di dell'art. Parte_1
13 co.
1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Lecce, il 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
5