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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/04/2024, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo - Sez. Civ. – così composto:
dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi - giudice dott.ssa Fiorella Scarpato - giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2672/2023 R.G., avente ad oggetto DIVORZIO CONTENZIOSO, pendente
TRA
, (nato a [...] il [...] e ivi residente, in Via Strada della Fantasia Parte_1
n.441), elettivamente domiciliato in Nepi, Via Termo Larte n.15, presso lo studio dell'avv. Marco
Cupelloni, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Condello come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] e residente a [...]
n.66
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del P.M presso il Tribunale di Viterbo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 novembre 2023 il sig. chiedeva pronunciarsi lo Parte_2
scioglimento del matrimonio contratto in Viterbo il 21 gennaio 1993 con la sig.ra CP_1
. Dall'unione non erano nati figli.
[...]
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta sentenza di separazione giudiziale in data 02.09.2002 con obbligo, a carico del sig. di corrispondere alla moglie Parte_1
Per_ per il mantenimento della stessa e della loro presunta figlia minore , l'importo di euro 100 ciascuna per un totale di € 200, oltre il 50%, delle spese straordinarie. Successivamente tale Per_ obbligo, limitatamente ad , venia revocato in ragione dell'intervenuto disconoscimento della paternità della presunta figlia dei due coniugi.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 4 aprile 2024 compariva personalmente la sig.ra sentita la stessa la causa veniva trattenuta in decisione. CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle allegazioni del ricorrente emerge come tra i coniugi lo stato di separazione si sia protratto per il tempo stabilito dalla legge e che non è stata ricostruita alcuna forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In carenza di domanda, e a prescindere dalla sussistenza o meno dei presupposti per il relativo riconoscimento, non vi sono i presupposti per una pronuncia sull'assegno divorzile.
In ragione della natura della controversia le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dal sig. con la Parte_1
sig.ra il 21 gennaio 1993 a Viterbo (atto n. 4, parte 1, reg. Atti Controparte_1
Matrimonio di Viterbo anno 1993)
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 22 aprile 2024.
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Fiorella Scarpato dott. Eugenio Maria Turco