Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 848/2024 promossa da
C.F. con il patrocinio dell'avv. Guido Terrosi, Parte_1 P.VA_1 con studio in Torino OPPONENTE contro
C.F. ) con il patrocinio degli avvocati Marco Controparte_1 P.VA_2
Mainetti e Matteo Gravelona, con studio in Varese OPPOSTA CONCLUSIONI
Per l'opponente: P.VA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.VA_1 pro tempore, insiste, affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così giudicare: NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare, la fondatezza dell'opposizione presentata dalla , per l'effetto, Parte_1 revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare privo di efficacia giuridica il Decreto Ingiuntivo n. 17546/2023, emesso nel procedimento N.R.G. 34253/2023, per tutti i motivi di cui in narrativa;
2. Accertare e dichiarare, la malafede e/o colpa grave dell'odierna convenuta opposta, perfettamente consapevole di avere agito con meri intenti pretestuosi e, per l'effetto, condannare lo stesso per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; IN SUBORDINE:
3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno Giudicante adito dovesse ritenere fondata la pretesa creditoria avanzata dall'odierna convenuta opposta, si chiede di disporre la compensazione del credito rivendicato dalla nella misura che risulterà Controparte_1
pagina 1 di 7
[...]
, conseguentemente, condannare l'Appaltatrice all'immediato versamento nei Parte_1 confronti dell'odierna attrice opponente della residua somma che risulterà essere dovuta;
IN OGNI CASO:
5. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del difensore costituito anticipatario ed antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA: - Si chiede ammettersi della prova per testi e per interrogatorio formale, sui seguenti capi, così come articolati con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n., spuntate eventuali espressioni valutative e/o negative: 1) Vero che, in data 11.04.2022, la e la Parte_1 Controparte_1 sottoscrivevano contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere di sistemazione dell'area ex Gaetra sulla SS. 211 al Km 74+657 in Comune di Garbagnate (NO), con la specifica formula “chiavi in mano”? 2) Vero che, in virtù di quanto sopra, risultava essere di competenza esclusiva della l'effettuazione di ogni Controparte_1 incombente operativo propedeutico e/o, comunque, necessario per poter eseguire i lavori, nessuno escluso? 3) Vero che, il prezzo per l'esecuzione dell'Appalto – con formula chiavi in mano – e di tutto quanto contrattualmente stabilito veniva concordato per la somma di € 895.000,00 oltre VA (comprensivo degli oneri e dei costi per la sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008), e che sarebbe stato versato entro i termini e con le modalità previste all'articolo 2 punto 3 del contratto? 4) Vero che, relativamente ai concordati pagamenti, le parti espressamente statuivano che “…la fatturazione verrà autorizzata dalla Committente all'Appaltatore solo previa ricezione dei corrispondenti Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), sottoscritti dal Direttore dei Lavori per conferma della effettiva e regolare esecuzione dei Lavori costituenti le singole fasi sopra indicate con le modalità pattuite…”? 5) Vero che, le parti concordemente prevedevano che “…nel caso in cui a ricezione Sal la Committente verificasse delle difformità/ritardi e/o inadempienze, la stessa avrà facoltà di sospendere e non autorizzare la fatturazione e, conseguentemente, non procedere con i pagamenti pattuiti alle scadenze su riportate…”? 6) Vero che, le parti, all'articolo 6 del sottoscritto contratto di appalto, statuivano un termine tassativo, perentorio ed essenziale di inizio (entro 5 gg dal rilascio delle autorizzazioni) e consegna formale dei lavori (entro 120 gg dalla data di consegna formale dei lavori), ossia entro il 15.07.2022? 7) Vero che, il ritardo nella consegna avrebbe comportato, a carico dell'Appaltatore, l'applicazione di una penale di
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, da compensare – ove possibile – con il prezzo? 8) Vero che, le Parti, testualmente, pattuivano che “…nell'ipotesi in cui il ritardo nella consegna eccedesse i 180 giorni, la Committente potrà considerare risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto con diritto di rientrare immediatamente in possesso del cantiere, senza ulteriore attività e previa verifica, in contraddittorio tra le Parti, delle opere eseguite a quella data. In tale ipotesi la Committente avrà diritto alla penale fino ad allora maturata come da precedente art.
6.6 oltre pagina 2 di 7 al risarcimento del danno ulteriore, il tutto da compensare per quanto possibile con il Prezzo dovuto per le opere realizzate. Ove a seguito di tale compensazione la Committente risultasse creditrice nei confronti dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà procedere all'immediato pagamento di quanto risulterà conseguentemente dovuto…”? 9) Vero che, in virtù dei reciproci rapporti professionali/commerciali sussistenti tra le Parti, con conseguente sussistenza di partite di dare/avere, le medesime avevano concordato che parte degli importi che la avrebbe dovuto corrispondere Parte_1 relativamente ai SAL, sarebbero stati compensati con le fatture attive emesse dall'odierna attrice opponente nei confronti della 10) Vero che, le Parti, Controparte_1 altresì, stabilivano che, al fine di contingentare i costi e, soprattutto, rispettare le tempistiche perentoriamente stabilite, la avrebbe potuto utilizzare i Controparte_1 mezzi di proprietà della (a titolo esemplificativo, Parte_1 smaltimento rifiuti ed inerti mediante i bilici e personale della committente)? 11) Vero che, inizialmente, il rapporto si svolgeva regolarmente e secondo le raggiunte intese contrattuali e pattizie? 12) Vero che, anche i pagamenti avvenivano secondo quanto pattuito e concordato, previa autorizzazione della fatturazione da parte della Committente e con compensazione delle reciproche partite di dare/avere? 13) Vero che, tuttavia, accadeva che subito dopo l'integrale adempimento del secondo SAL, la all'improvviso Controparte_1
e sulla base di diverse ed improvvise scuse, ometteva di ottemperare regolarmente alle proprie obbligazioni, rallentando la realizzazione delle opere commissionate e cagionando disservizi sia in punto di tempistiche sia in punto di utilizzo, stante il cantiere in essere e l'impossibilità per la Committente di poter procedere nell'esercizio della propria attività? 14) Vero che, in particolare, il numero delle maestranze impiegate dell'Appaltatrice presso il cantiere si riduceva, così come la frequenza/presenza giornaliera ed oraria in loco? 15) Vero che, alcune delle maestranze impiegate (alcune maldestre e poco professionali) si discostava, nella realizzazione delle opere, da quanto espressamente concordato e dallo stesso cronoprogramma di progetto? 16) Vero che, diverse delle opere eseguite, peraltro, presentavano vizi e difetti, tutti puntualmente segnalati, altre rimanevano irrealizzate ed altre ancora venivano poste in essere “non a regola d'arte” cagionando, conseguentemente, tutta una serie di disservizi e dilatazione tempi consegna, derivanti dal rifacimento ex novo? 17) Vero che, tali difformità nell'esecuzione delle opere e l'improvvisa e drastica riduzione della presenza e dell'attività dell'Appaltatrice presso il cantiere determinava l'inevitabile mancato rispetto del cronoprogramma stabilito, il cui perentorio rispetto risultava essere necessario alle note esigenze gestionali ed organizzative della Committente? 18) Vero che, contrariamente a quanto concordato, la nziché impiegare i Controparte_1 mezzi di proprietà della Committente, unilateralmente ed arbitrariamente, decideva di reperire ed utilizzare altri mezzi, contravvenendo agli accordi ed arrecando ulteriori “inutili”
pagina 3 di 7 costi all'odierna attrice opponente che, peraltro, ostacolavano la speditezza delle lavorazioni, generando ulteriori ritardi?”
Per l'opposta:
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, ogni avversa istanza disattesa, così giudicare: nel merito, rigettare l'avversa opposizione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare al pagamento a favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 392.857,28, iva compresa, oltre alla corresponsione degli interessi moratori maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo, nonché le spese di monitorio, condannando altresì l'attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di competenze e spese di causa. In via istruttoria, si chiede ammettersi i capitoli da 1 a 15 articolati nella memoria depositata in data 25 luglio 2024, con tutti i testi ivi indicati, nonché la consulenza tecnica richiesta con il medesimo atto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
E' documentale e/o pacifico che, le parti abbiano stipulato, rispettivamente in data 11.4.22, 18.10.22, 15.11.22: un contratto di appalto per l'esecuzione, da parte di Controparte_1
dei lavori riqualificazione delle aree esterne di un immobile sito in Garbagna Novarese,
[...]
"ex area Gae-tra", al prezzo di € 895.000,00 + VA da versare ratealmente, un'appendice per la realizzazione delle opere di “posizionamento torri faro, sistema di sollevamento acque reflue, collegamento impianto adduzione chimico” al prezzo di € 153.931,39 iva inclusa, da versare ad avvenuto pagamento del contratto principale;
un'ulteriore appendice al contratto di appalto con cui sono state affidate a ulteriori lavorazioni per Controparte_1 complessivi € 33.761,79, iva inclusa. Il 26.4.2023 il direttore dei lavori ha ordinato la sospensione del cantiere per fatto imputabile alla committente parte delle fatture emesse dall' appaltatrice (nn. Parte_1
1077/E del 12.12.2022, 185/E del 29.3.2023) sono rimaste insolute per complessivi euro 392.857,28 iva inclusa. Allegando l'inadempimento della committente, ha depositato, avanti Controparte_1 al Tribunale di Milano, un ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo (e ottenendo) che fosse ingiunto a il pagamento di € 392.857,28, oltre interessi ex d.lgs Parte_1
231/02. L'ingiunta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo (n. 17546/23), ha lamentato vizi e difformità, ritardi e la mancata autorizzazione alla fatturazione;
ha eccepito l'inadempimento di ai sensi dell'art 1460 c.c. per l'esecuzione non a regola d'arte delle Controparte_1 opere, per la scarsa professionalità e carenza delle maestranze e per il ritardo nell'esecuzione pagina 4 di 7 dei lavori;
ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, previa compensazione del credito che risultasse in capo all'opposta con il controcredito risarcitorio vantato dall'opponente (per vizi e difformità delle opere e penale da ritardo), per la condanna dell'appaltatrice a versare a essa committente la differenza in suo favore. si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando Controparte_1 come mai, prima della citazione, la committente avesse lamentato vizi e difformità, ritardi e mancata autorizzazione alla fatturazione;
ha precisato che: - il DL non aveva ricevuto l'incarico di autorizzare l'emissione delle fatture, che infatti erano sempre state autorizzate dal responsabile amministrativo della committente;
- i lavori hanno avuto inizio il 4.7.2022 – dopo aver ricevuto dalla committente la necessaria autorizzazione – e sono proseguiti sino al 26.4.2023, data in cui il direttore dei lavori ne ha ordinato la sospensione a causa della presenza di semirimorchi di proprietà della committente che non consentivano di operare in sicurezza;
- la compensazione con i crediti per prestazioni di trasporto rese da
[...] sarebbe stata possibile soltanto in occasione del VI SAL (che non è stato Parte_1 emesso perché i lavori sono stati sospesi prima), mentre, per il resto la committente non può rivendicare alcun credito. Le parti hanno depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c. In esito all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti non sono state accolte le richieste istruttorie avanzate dall'opponente e dall'opposta per le ragioni espresse nell'ordinanza resa il 21.10.2024 – qui richiamata e ribadita, stante la reiterazione delle istanze in occasione della precisazione delle conclusioni;
la causa è entrata nella fase decisoria;
conseguentemente, a mente dell'art 648 c.p.c., non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Ciò premesso, l'appaltatrice in sede monitoria e nel corso dell'opposizione, ha allegato e documentato: - i titoli in base ai quali ha agito (il contratto d'appalto stipulato con
[...]
in data 11.4.22 e le due appendici al contratto sottoscritte da Parte_1 Parte_1 il 18.10.22 e 15.11.22, docc 1-all.H,2,9); - di aver atteso, per dar corso ai lavori, l'autorizzazione della committente in conformità alla previsione contrattuale (art. 6.1); - che detta autorizzazione è stata trasmessa in data 1.7.22 con indicazione del 4.7.22 per dare inizio ai lavori (all. C); - di aver lavorato nel cantiere realizzando scavi e rimozioni e procedendo alla stesura dell'asfalto, come da rilievi fotografici prodotti sub all. D,E e da computo metrico comparativo sub all. I;
- che il 26.4.2023 il direttore dei lavori e C.S.E. ha ordinato la sospensione dei lavori per ragione riconducibile alla committente (la presenza di semirimorchi di proprietà della committente in area di cantiere non recintata che rappresentava un rischio per la sicurezza) (docc. 4a,b monitorio). Ha allegato il mancato pagamento di due fatture, relative la n. 1077/E del 12.12.2022 al IV SAL e la n 185/E del 29.3.2023 al V SAL (docc. 6,7monitorio) per complessivi € 392.857,28.
pagina 5 di 7 L'opponente non ha contestato le circostanze di cui sopra ma si è limitata a ribadire che in ragione dei ritardi, dei vizi e delle difformità da cui le opere sono affette, il DL non ha sottoscritto i SAL e pertanto non è stata data l'autorizzazione alla fatturazione prevista dall'art 2.3 del contratto e la committente ha maturato crediti di carattere risarcitorio. Con riferimento, allora, al lamentato ritardo rispetto al termine perentorio del 15.7.2022 – fonte di penale a norma dell'art 6.1,6 del contratto – si è già detto che l'autorizzazione del SUAP del è stata trasmessa all'appaltatrice soltanto il 1.7.2022, per una Controparte_2 data di inizio lavori assegnata al 4.7.2022 (nel termine di 5 giorni previsto dall'art 6.1 del contratto); ne consegue che alcun addebito, sul punto, può essere mosso alla convenuta opposta;
quanto alla doglianza inerente a inadempimenti sotto il profilo delle maestranze, e a vizi e difformità delle opere, basti dire che la genericità della censura, in uno all'assenza di qualsiasi riscontro documentale, anche in punto contestazioni, depone per l'inconsistenza del motivo di opposizione. In questo quadro, ai fini del pagamento delle due fatture monitoriamente azionate, risultano irrilevanti la mancata sottoscrizione del SAL da parte del direttore dei lavori e la mancanza di autorizzazione alla fatturazione da parte della committente (richieste entrambe dall'art.
2.3 del contratto in relazione al pagamento delle rate del prezzo); invero, non sono allegate e documentate contestazioni, nel corso del rapporto, relative a lavorazioni inesistenti o non a regola d'arte, a difformità/ritardi e/o inadempienze (evenienze in presenza delle quali soltanto si giustificherebbe la sospensione dei pagamenti); si aggiunga, poi, che è documentale che, sino al III SAL, il benestare alla fatturazione sia stato dato dal responsabile amministrativo della committente (doc 3 monitorio) - a prescindere dall'intervento del DL - e che anche la fattura conseguentemente emessa (la n 948 del 31.10.2022; doc 5 monitorio) sia stata saldata (all. G opposta). In definitiva, i motivi di opposizione sono privi di fondamento mentre la pretesa creditoria risulta provata per cui ne discende il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, che a mente degli artt 282-653 c.p.c., va dichiarato esecutivo. Alla soccombenza dell'attrice consegue che la stessa debba rifondere alla parte convenuta le spese processuali liquidate ex DM 55/14 e D.M. 47/22 in dispositivo, con la riduzione in misura del 50% sia per la fase di istruttoria e/o trattazione, sia per quella decisionale in rapporto all'attività effettivamente resa in queste fasi. Va respinta la domanda svolta dall'opposta a mente dell'art 96 c.p.c. in assenza di allegazione e prova del danno asseritamente subito per effetto dell'iniziativa giudiziale dell'opponente, per quanto concerne l'ipotesi di cui al primo comma della norma, e non ricorrendo un abuso dello strumento processuale che giustifichi la condanna ex art. 96.3 c.p.c., in mancanza di mala fede o colpa grave in capo all'opponente (Cass. S.U. n. 9912/2018; Cass. sez. VI, ord. 14 ottobre 2021, n. 28226).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 17546/23 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 17546/23 emesso dal Tribunale di Milano e lo dichiara esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in € 14.169,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e VA. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 4.6.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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