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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2864 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F: Parte_1
, , elettivamente domiciliato in Carbonia, Piazza Rinascita n. 24, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Maurizio Musu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_1 C.F._2
in Carbonia (SU) via Gramsci n.25
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI: Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale
1)Dichiarare lo scioglimento del matrimonio ordinando le annotazioni di legge;
Per_ 2)Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre, con possibilità di stare in modo equo ed egualitario con entrambi i genitori, sia nei periodi infrasettimanali che alternando i fine settimana tra loro e le festività, in particolare, fatto salvo ogni differente accordo tra i genitori e compatibilmente alle necessità della figlia, con riferimento alle festività natalizie, in applicazione del principio dell'alternanza, garantendo che ogni genitore trascorra con la figlia la cena del 24 o il pranzo del 25 dicembre, così come la cena del 31
dicembre o il pranzo dell'1 gennaio;
Santo Stefano e l'epifania. Allo stesso modo, per quanto riguarda le festività pasquali, affinché la minore trascorra, alternativamente, la Pasqua con la mamma e la pasquetta con il padre, sempre salvo diversi accordi. In riferimento ai compleanni della minore prevedere che almeno per il pranzo o per la cena stia in via esclusiva con uno dei genitori;
3)Non disporre alcun assegno divorzile e nessun contributo al mantenimento per la figlia minore,
considerato che trascorre pari tempo con i rispettivi genitori, e disporre invece che ognuno di loro contribuisca in via diretta alle esigenze di natura economica di carattere ordinario e al 50% tra loro a ogni altra esigenza di natura economica avente carattere straordinario.
4) Con vittoria di spese ed onorari in caso di infondata opposizione;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.05.2024 ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione ai fini anagrafici presso il suo domicilio e la possibilità per la stessa di stare in modo equo ed egualitario con entrambi i genitori, disponendo che entrambi contribuiscano in via diretta alle sue esigenze, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% .
A fondamento delle domande formulate, il ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto
Per_ matrimonio in Carbonia il 08.08.2010 ; che dalla loro unione è nata una figlia : (4.12.2010);
che venuta meno l'affectio coniugalis i coniugi si sono separati consensualmente in data 23.02.2023 con omologa del 03.04.2023; che l'accordo di separazione ha previsto l'affido condiviso della figlia minore con collocazione della stessa presso l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità indicate nell'accordo; nessuna corresponsione a titolo di mantenimento e la ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie individuate con riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017; che mentre le condizioni reddituali delle parti sono rimaste invariate, dopo un breve periodo degli accordi di separazione, la figlia delle parti si è trasferita stabilmente presso il padre;
che, sono decorsi i termini di legge necessari per poter richiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio e la convivenza non è stata ripresa.
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza parte convenuta è rimasta contumace.
***
All'udienza del 8.11.2024 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato “la convivenza non è mai ripresa. Abito a Carbonia fraz.
Serbariu nella via Filzi n.19. La casa è di mia madre che me l'ha concessa in comodato. Lavoro
come operaio edile con lo stipendio di circa euro 1300,00 mensili. Dal matrimonio è nata la figlia
Per_ il 4.12.2010. in sede di separazione era previsto che la figlia, in regime di affido condiviso stesse un po' da me e un po' da lei senza la previsione di contributo di mantenimento. La vive CP_1
a Carbonia nel viale Trento in un'abitazione dei suoi genitori con il suo nuovo compagno. La
ragazza non si trova bene dalla madre anche per la presenza del compagno e attualmente di fatto
Per_ vive sempre con me. Domando il collocamento prevalente presso di me e che possa stare dalla madre in accordo con la stessa. Senza contributi economici e assegno divorzile.”
Alla medesima udienza si è proceduto anche all'audizione della figlia (4.12.2010) , la Persona_2
quale, ha dichiarato: “attualmente sto vivendo da mio padre. sono iscritta ad un corso regionale per estetiste che non è ancora iniziato. Ho una vita normale con normali frequentazioni con i miei coetanei. I rapporti con mia madre sono abbastanza buoni anche se talvolta ci sono delle discussioni. Con lei qualche volta esco ma non vado più a dormire da lei. Preferisco state con mio padre con il quale ho un buon rapporto. Vedo mia madre in accordo con la stessa nei fine settimana per andare a mangiare qualcosa o simili. Non ho rapporti con il compagno di mamma. Preciso che ho deciso di stare principalmente da mio padre dall'aprile 2023.”
Il Giudice all'esito dell'udienza ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. e a parziale modifica di quanto disposto in sede di separazione, pur confermando l'affido condiviso della figlia minore, ha disposto la collocazione della stessa presso l'abitazione paterna anche ai fini anagrafici con possibilità per la madre di tenere con sé la figlia liberamente in accordo con la stessa e con il padre. Ha confermato per il resto la non determinazione di contributo di mantenimento ferma la partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17.03.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
19.09.2022 ), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
Ritiene inoltre il Collegio che anche le ulteriori domande formulate dal ricorrente debbano essere accolte. Non sono infatti emerse ragioni per derogare alla regola prioritaria dell'affidamento condiviso del minore, posta a salvaguardia del diritto alla bigenitorialità del minore, d'altra parte,
già oggetto di accordo fra le parti in sede di separazione.
Per Deve invece confermarsi il collocamento della minore presso il padre come stabilito con l'ordinanza disposto all'udienza dell'8.11.2024. La minore, difatti, sentita nel corrente procedimento ha confermato di dimorare presso il padre.
Per quanto attiene ai profili economici, può per un verso osservarsi come non siano stati allegati fatti sopravvenuti da porre a base di una revisione degli accordi di separazione, peraltro non domandata, deve quindi confermarsi che entrambi i coniugi provvederanno in via diretta al mantenimento della minore con ripartizione al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Le spese di giudizio devono essere compensate, data la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Carbonia il 8..8.2010 fra PT
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il
[...] Controparte_1
17.08.1985, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 24, parte I, anno 2010 Comune di Carbonia);
2. affida la minore a entrambi i genitori, dai quali dovrà continuare a ricevere cura Persona_2
educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo sempre di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, e decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione;
3. dispone che la minore sia collocata in via prevalente anche ai fini anagrafici presso il padre;
la madre possa tenere con sé la figlia liberamente in accordo con la stessa e con il padre.
Per_
4. dispone che entrambi contribuiscano in via diretta al mantenimento della figlia , con ripartizione delle spese straordinarie al 50% .
7. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2024 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice estensore
Dott. Mario Farina Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2864 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F: Parte_1
, , elettivamente domiciliato in Carbonia, Piazza Rinascita n. 24, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Maurizio Musu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_1 C.F._2
in Carbonia (SU) via Gramsci n.25
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI: Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale
1)Dichiarare lo scioglimento del matrimonio ordinando le annotazioni di legge;
Per_ 2)Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre, con possibilità di stare in modo equo ed egualitario con entrambi i genitori, sia nei periodi infrasettimanali che alternando i fine settimana tra loro e le festività, in particolare, fatto salvo ogni differente accordo tra i genitori e compatibilmente alle necessità della figlia, con riferimento alle festività natalizie, in applicazione del principio dell'alternanza, garantendo che ogni genitore trascorra con la figlia la cena del 24 o il pranzo del 25 dicembre, così come la cena del 31
dicembre o il pranzo dell'1 gennaio;
Santo Stefano e l'epifania. Allo stesso modo, per quanto riguarda le festività pasquali, affinché la minore trascorra, alternativamente, la Pasqua con la mamma e la pasquetta con il padre, sempre salvo diversi accordi. In riferimento ai compleanni della minore prevedere che almeno per il pranzo o per la cena stia in via esclusiva con uno dei genitori;
3)Non disporre alcun assegno divorzile e nessun contributo al mantenimento per la figlia minore,
considerato che trascorre pari tempo con i rispettivi genitori, e disporre invece che ognuno di loro contribuisca in via diretta alle esigenze di natura economica di carattere ordinario e al 50% tra loro a ogni altra esigenza di natura economica avente carattere straordinario.
4) Con vittoria di spese ed onorari in caso di infondata opposizione;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.05.2024 ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione ai fini anagrafici presso il suo domicilio e la possibilità per la stessa di stare in modo equo ed egualitario con entrambi i genitori, disponendo che entrambi contribuiscano in via diretta alle sue esigenze, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% .
A fondamento delle domande formulate, il ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto
Per_ matrimonio in Carbonia il 08.08.2010 ; che dalla loro unione è nata una figlia : (4.12.2010);
che venuta meno l'affectio coniugalis i coniugi si sono separati consensualmente in data 23.02.2023 con omologa del 03.04.2023; che l'accordo di separazione ha previsto l'affido condiviso della figlia minore con collocazione della stessa presso l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità indicate nell'accordo; nessuna corresponsione a titolo di mantenimento e la ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie individuate con riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017; che mentre le condizioni reddituali delle parti sono rimaste invariate, dopo un breve periodo degli accordi di separazione, la figlia delle parti si è trasferita stabilmente presso il padre;
che, sono decorsi i termini di legge necessari per poter richiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio e la convivenza non è stata ripresa.
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza parte convenuta è rimasta contumace.
***
All'udienza del 8.11.2024 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato “la convivenza non è mai ripresa. Abito a Carbonia fraz.
Serbariu nella via Filzi n.19. La casa è di mia madre che me l'ha concessa in comodato. Lavoro
come operaio edile con lo stipendio di circa euro 1300,00 mensili. Dal matrimonio è nata la figlia
Per_ il 4.12.2010. in sede di separazione era previsto che la figlia, in regime di affido condiviso stesse un po' da me e un po' da lei senza la previsione di contributo di mantenimento. La vive CP_1
a Carbonia nel viale Trento in un'abitazione dei suoi genitori con il suo nuovo compagno. La
ragazza non si trova bene dalla madre anche per la presenza del compagno e attualmente di fatto
Per_ vive sempre con me. Domando il collocamento prevalente presso di me e che possa stare dalla madre in accordo con la stessa. Senza contributi economici e assegno divorzile.”
Alla medesima udienza si è proceduto anche all'audizione della figlia (4.12.2010) , la Persona_2
quale, ha dichiarato: “attualmente sto vivendo da mio padre. sono iscritta ad un corso regionale per estetiste che non è ancora iniziato. Ho una vita normale con normali frequentazioni con i miei coetanei. I rapporti con mia madre sono abbastanza buoni anche se talvolta ci sono delle discussioni. Con lei qualche volta esco ma non vado più a dormire da lei. Preferisco state con mio padre con il quale ho un buon rapporto. Vedo mia madre in accordo con la stessa nei fine settimana per andare a mangiare qualcosa o simili. Non ho rapporti con il compagno di mamma. Preciso che ho deciso di stare principalmente da mio padre dall'aprile 2023.”
Il Giudice all'esito dell'udienza ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. e a parziale modifica di quanto disposto in sede di separazione, pur confermando l'affido condiviso della figlia minore, ha disposto la collocazione della stessa presso l'abitazione paterna anche ai fini anagrafici con possibilità per la madre di tenere con sé la figlia liberamente in accordo con la stessa e con il padre. Ha confermato per il resto la non determinazione di contributo di mantenimento ferma la partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17.03.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
19.09.2022 ), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
Ritiene inoltre il Collegio che anche le ulteriori domande formulate dal ricorrente debbano essere accolte. Non sono infatti emerse ragioni per derogare alla regola prioritaria dell'affidamento condiviso del minore, posta a salvaguardia del diritto alla bigenitorialità del minore, d'altra parte,
già oggetto di accordo fra le parti in sede di separazione.
Per Deve invece confermarsi il collocamento della minore presso il padre come stabilito con l'ordinanza disposto all'udienza dell'8.11.2024. La minore, difatti, sentita nel corrente procedimento ha confermato di dimorare presso il padre.
Per quanto attiene ai profili economici, può per un verso osservarsi come non siano stati allegati fatti sopravvenuti da porre a base di una revisione degli accordi di separazione, peraltro non domandata, deve quindi confermarsi che entrambi i coniugi provvederanno in via diretta al mantenimento della minore con ripartizione al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Le spese di giudizio devono essere compensate, data la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Carbonia il 8..8.2010 fra PT
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il
[...] Controparte_1
17.08.1985, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 24, parte I, anno 2010 Comune di Carbonia);
2. affida la minore a entrambi i genitori, dai quali dovrà continuare a ricevere cura Persona_2
educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo sempre di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, e decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione;
3. dispone che la minore sia collocata in via prevalente anche ai fini anagrafici presso il padre;
la madre possa tenere con sé la figlia liberamente in accordo con la stessa e con il padre.
Per_
4. dispone che entrambi contribuiscano in via diretta al mantenimento della figlia , con ripartizione delle spese straordinarie al 50% .
7. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2024 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice estensore
Dott. Mario Farina Il Presidente
Dott. Giorgio Latti