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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica e in persona del dott.
Francesco Cavone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 2698 dell'anno 2010 promossa
D A
della società (P.I.: ), in Parte_1 CP_1 P.IVA_1
persona del curatore fallimentare avv. , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Simona Ciardo presso il cui studio legale in Lecce alla via
Premuda n. 8 ha eletto domicilio, come da mandato in atti;
- ATTRICE -
C O N T R O
in persona del curatore Controparte_3
fallimentare avv. rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Lupone, Parte_2
come da procura in atti;
- CONVENUTA - All'udienza del 14.1.2025 celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate al verbale di udienza, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento della società chiedeva: Controparte_1
- in via principale, di dichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliare concluso in data 11.5.2005 ai sensi dell'art. 1414 del codice civile, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione dei terreni compravenduti e al risarcimento del danno quantificato in euro 500.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, di dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare concluso in data 11.5.2005 ai sensi dell'art. 1414 del codice civile, con conseguente revoca della donazione dissimulata ex artt.
66 L.F. e 2901 c.c. e con condanna della società convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro 500.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via ulteriormente subordinata, di revocare ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901
c.c. il contratto di compravendita immobiliare concluso in data 11.5.2005, con conseguente dichiarazione di inefficacia dello stesso nei confronti della curatela fallimentare attrice e con condanna della società convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro 500.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in estremo subordine, di condannare la società convenuta al pagamento della somma pari a euro 500.000,00 quale prezzo insoluto della compravendita immobiliare dell'11.5.2005, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e, in ogni caso, con condanna della controparte al pagamento in proprio favore delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta con apposita comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto della domanda ex
adverso proposta in quanto infondata, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 20.12.2018 veniva disposta l'interruzione del giudizio ex artt.
299 ss. c.p.c. per l'intervenuto fallimento della società convenuta, giusta sentenza dichiarativa emessa dal Tribunale di Novara in data 7.11.2018 n.
58/2018.
La causa veniva quindi riassunta dalla curatela fallimentare attrice con ricorso depositato telematicamente in data 15.3.2019 e la curatela fallimentare della società convenuta si costituiva in giudizio nel corso dell'udienza del 23.1.2020.
All'udienza del 14.1.2025 celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate al verbale di udienza, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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Nel corso del presente giudizio interveniva la dichiarazione di fallimento della società convenuta (sentenza del Tribunale di Novara n. 58/2018) con conseguente interruzione dell'iter processuale con ordinanza emessa all'udienza del 20.12.2018 ai sensi e per gli effetti degli artt. 299 ss. c.p.c..
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale al quale il Giudicante aderisce senza riserve, a seguito della riforma operata con D. Lgs.
9.1.2006 n. 5,
l'interruzione dei processi pendenti in caso di fallimento di una delle parti processuali si produce in via automatica dal giorno della sentenza dichiarativa di fallimento, decorrendo il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione, per le parti processuali, dal momento in cui ciascuna di esse acquisisca conoscenza legale dell'intervenuto evento interruttivo.
Ne consegue che la parte attrice ha riassunto tardivamente il giudizio avendo depositato il ricorso in riassunzione in via telematica in data 15.3.2019, laddove aveva acquisito conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento già in data 13.12.2018 a seguito di specifica nota di comunicazione trasmessa in via telematica dalla difesa della società convenuta che depositava copia della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Novara.
Ai sensi dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela fallimentare della società
in persona del curatore fallimentare, nei confronti della curatela CP_1 CP_1
fallimentare della società in persona del curatore fallimentare, così CP_3
provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso in riassunzione e l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme vigenti in materia di processo civile telematico (PCT).
Così deciso in Lecce il 15.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE