Decreto cautelare 10 novembre 2021
Ordinanza cautelare 2 dicembre 2021
Sentenza 30 novembre 2022
Ordinanza cautelare 14 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 10/11/2021, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2021
N. 01215/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2021, proposto da
Societa' Agricola -OMISSIS- e -OMISSIS- S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Ester Ermondi, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in -OMISSIS-, via Albere n. 80;
contro
Agea – Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituito in giudizio;
nei confronti
Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. - dell'Intimazione di pagamento intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, notificata all'azienda agricola ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” il 12 ottobre 2021, indentificata con n. -OMISSIS-, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dall'invio - della somma di Euro 208.993,53 per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- inviata il 11 dicembre 2018, (doc. 1 e 2);
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compreso il “residuo ruolo” emesso da AGEA ex decreto legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rimessa la Collegio ogni più attenta valutazione circa i profili di illegittimità denunciati in ricorso, nonché in ordine alla richiesta di sospensione ex art. 79 c.p.a.;
rilevata in questa sede cautelare monocratica la gravità del pregiudizio paventato, correlata all’entità della somma pretesa così come quantificata nella intimazione di pagamento impugnata;
bilanciati gli opposti interessi e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 56 c.p.a.;
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 1 dicembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 10 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO