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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
58
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 580/2024 e al n. 583/2024 R.G. vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_1 CP_2
, , ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
, , , Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 [...]
, , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, , , ,
[...] Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26
, , ,
[...] CP_27 CP_28 CP_29 [...]
, , , CP_30 CP_31 Controparte_32 Controparte_33
, , , ,
[...] Controparte_34 Controparte_35 CP_36
, , , Controparte_37 Controparte_38 Controparte_39
, , , , CP_40 CP_41 CP_42 CP_43
, , , , Controparte_44 CP_45 Controparte_46 CP_47
, , , CP_48 CP_49 CP_50 CP_51 CP_52 CP_53
, , ,
[...] CP_54 Controparte_55 CP_56
, ,
[...] Controparte_57 Controparte_58
, , , Controparte_59 CP_60 CP_61 CP_62
, , , ,
[...] CP_63 CP_64 CP_65 [...]
, , , , CP_66 Controparte_67 Controparte_68 CP_69
, , , , Controparte_70 Controparte_71 CP_72 CP_73
, , , , CP_74 Controparte_75 CP_76 CP_77
, , , , CP_78 CP_79 CP_80 CP_81
, , , Controparte_82 Controparte_83 Controparte_84
, , , CP_85 CP_86 Controparte_87 CP_88
, , , parti rappresentate e Controparte_89 CP_90 CP_91 difese dall'Avv. NASO DOMENICO Appellanti principali
, , , CP_92 CP_93 Controparte_94 CP_95
, , parti rappresentate dall'Avv. SGUEGLIA GEA e
[...] Controparte_96 dall'Avv. SGUEGLIA UGO
Appellanti incidentali contro
, Controparte_97 parte rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Appellato
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 786/2023 del tribunale di Roma, pubblicata il
18.9.2023
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione parziale del giudizio di appello relativamente agli appellanti , CP_69 [...]
, , , , , CP_54 Controparte_70 CP_27 CP_31 CP_98 CP_16
, , , , CP_23 CP_48 Controparte_6 Controparte_58 CP_99 [...]
, , , , CP_100 Controparte_67 CP_36 Controparte_21 Controparte_39
, , . CP_47 CP_65 CP_85 Controparte_30 Controparte_1 Rigetta, per il resto, l'appello. Condanna gli appellanti principali e gli appellanti incidentali in solido al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 17.500 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per gli appellanti, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 11572002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
FAATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso presentato dagli odierni appellanti principali e incidentali, tutti dipendenti a tempo indeterminato del collocati fuori Controparte_101
ruolo ed inseriti nello speciale contingente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI) per essere destinate a prestare servizio all'estero, al fine di ottenere pronuncia di accertamento del loro diritto al mantenimento in servizio all'estero (presso l'attuale sede di servizio o su altra sede disponibile) per ulteriori tre anni con conseguente condanna a carico dell'amministrazione resistente a disporre nei loro confronti una nuova nomina all'estero o al risarcimento dei danni subiti in misura pari ai compensi non percepiti, quantificati come in ricorso.
Avverso tale sentenza i lavoratori in epigrafe hanno proposto distinti appelli, poi riuniti, fondati su più motivi. Gli appellanti nel procedimento r.g. 583/2024, riunito al r.g. 580/2024, hanno assunto, in seguito alla riunione, la veste formale di appellanti incidentali.
Il MAECI si è costituito in giudizio resistendo all'accoglimento dei gravami riuniti.
All'udienza del 25.3.2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Gli odierni appellanti avevano agito in giudizio allegando di essere dipendenti a tempo indeterminato del ollocati fuori ruolo ed inserite Controparte_101 CP_101
nello speciale contingente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI) per essere destinati a prestare servizio all'estero presso le istituzioni scolastiche ed educative di cui agli artt. 625 e ss. d.lgs. 297/1994, originariamente per un mandato di sette anni, successivamente prorogato a 9 anni scolastici non rinnovabili per effetto dell'art. 2, comma 4 novies, della l. 10/2011 di conversione del dl 225/2010 (fino al 31/8/2017 per , Pt_7 Parte_8 Pt_9
e fino al 31/8/2018 per e . Pt_10 Pt_11 Pt_12 Pt_5 Parte_13
Affermavano quindi il loro diritto a permanere all'estero per un ulteriore triennio (per un totale di 12 anni) in forza di quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 64/2017 (entrato in vigore il 31/5/2017) ove aveva stabilito che la permanenza all'estero non avrebbe potuto essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno di 6 anni scolastici consecutivi, separati da almeno 6 anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale, prevedendo altresì nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 37, commi 7 e 8, che il suddetto art. 21, si applicasse al solo personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto rimanendo invece il personale già destinato all'estero a tale data vincolato al limite massimo di permanenza fino a 9 anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera.
Affermavano tale diritto sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata di tale normativa, alla cui stregua le menzionate disposizioni transitorie dovevano essere interpretate nel senso di attribuire il diritto alla permanenza all'estero per complessivi 12 anni nell'intera carriera non solo al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del decreto ma anche a quello già in servizio all'estero a tale data da meno di 12 anni o che abbia in precedenza prestato tale servizio e per il quale residui un periodo di lavoro all'estero inferiore a 6 anni.
Il Tribunale ha escluso la fondatezza di tali rivendicazioni sulla base di una interpretazione sistematica degli artt. 21 e 37 del d.lgs. 64/2017
Ha osservato a tale proposito come l'art. 37 d.lgs. 64/2017, ai commi 5 e 8, fosse chiaro ed esaustivo nell'escludere l'applicabilità della disciplina della permanenza massima nel servizio estero ivi stabilita, agli insegnanti già in servizio presso una sede estera al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto. Ha evidenziato come il d.lgs. 64/2017 avesse modificato, all'art. 19, comma 2, il sistema di reclutamento del personale scolastico da destinare all'estero condizionando in particolare la possibilità di ottenere un secondo mandato di 6 anni al superamento di specifiche selezioni ed eliminando ogni qualsivoglia forma di automatismo, contrariamente a quanto accadeva nel previgente regime normativo di cui alla l. n. 10/2011 (alla cui stregua il superamento delle prove d'esame iniziali legittimava il dipendente scolastico a prestare servizio all'estero per più mandati, intervallati da periodi di servizio metropolitano, per un massimo di nove anni senza necessità di sottoporsi a nuove procedure selettive).
Con quello che costituisce un primo e articolato motivo gli odierni appellanti contestano la gravata sentenza nella parte in cui, nell'affermare l'infondatezza della domanda, si era limitata ad un'interpretazione letterale dell'art. 37 commi 7 e 8, del d.lgs. 64/2017 e delle altre norme ivi richiamate, in particolare dell'art. 21, senza effettuare un esame sistematico della suddetta normativa anche alla luce dei precetti costituzionali. Ribadiscono pertanto la fondatezza della domanda alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata di tali norme già prospettata nella precedente fase del giudizio, alla cui stregua l'art. 21 d.lgs. 64/2017 deve essere interpretato, pena l'incostituzionalità della norma per violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori che si trovino in condizioni identiche o per eccesso di delega, nel senso che il periodo di permanenza all'estero ivi stabilito debba essere inteso come periodo massimo di permanenza all'estero di complessivi 12 anni nell'intera carriera. Lamentano inoltre, con un ulteriore motivo, l'omessa motivazione da parte del giudice di prime cure, in ordine al mancato accoglimento della contestazione delle lavoratrici relativa alla inapplicabilità al caso di specie del d.lgs. 64/2017 trattandosi di materia riservata alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40 d.lgs. 165/2001 vertendosi in materia di mobilità professionale.
Preliminarmente deve essere dichiarato estinto il giudizio limitatamente agli appellanti principali
, , , , , CP_69 CP_54 Controparte_70 CP_27 CP_31 CP_98
, , , , CP_16 CP_23 CP_48 Controparte_6 Controparte_58 [...]
, , CP_99 Controparte_100 Controparte_67 CP_36 Controparte_21
, , Controparte_39 CP_47 CP_65 CP_85 Controparte_30 CP_1
, i quali hanno rinunciato all'appello con atto depositato il 24.3.2025, per avere ricevuto un
[...] incarico all'estero e, quindi, per cessazione della materia del contendere.
Nel merito si ritiene che le doglianze, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, siano infondate.
Al riguardo il Collegio richiama il precedente di questa stessa Corte, sentenza 4441/2021, al quale si ritiene convintamente di dare seguito.
Premesso che non risulta contestato che gli odierni appellanti siano stati destinati all'estero ed abbiano ivi prestato servizio, nei periodi indicati nel ricorso in appello e in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 64/2017, per complessivi nove anni, si ritiene opportuno premettere, nei limiti in cui rileva ai fini della presente decisione, il contenuto della normativa e delle disposizioni collettive concernenti il presente caso di specie. L'art. 643 del d.lgs. n. 297/1994 fissava la durata massima della permanenza all'estero del docente per singolo mandato in sette anni scolastici con possibilità di reiterazione del mandato stesso.
Tale disciplina era stata successivamente modificata dall'art. 9, comma 3, della l. 147/2000 la quale aveva previsto la possibilità di svolgimento di tale servizio per due mandati quinquennali con un intervallo di almeno tre anni nel territorio metropolitano.
La successiva contrattazione collettiva del 2001 (art. 8), del 2003 (art. 112) e del 2007 (art. 116) aveva poi ampliato tale possibilità stabilendo che “il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici” (art. 116 cit.).
Successivamente, l'art.
2. comma 4-novies, della l. 10/2011 aveva di nuovo modificato la durata del servizio all'estero portandola ad una durata massima di 9 anni scolastici, prevedendo esplicitamente che “il servizio all'estero del personale docente amministrativo della scuola è prorogato nella stessa sede fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili.
La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici”.
Il successivo C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018 del 19/4/2018 non ha modificato espressamente le precedenti disposizioni contrattuali limitandosi a prevedere, in via generale, all'art. 1, comma 10 che” Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”.
Il legislatore con il d.lgs. n. 64/2017 ha nuovamente modificato la durata del servizio all'estero prevedendo, all'art. 21, quanto segue: “la permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale”. Il suddetto d.lgs., applicabile ratione temporis al caso di specie (in quanto vigente alla data di scadenza del mandato all'estero delle appellanti), prevedeva, all'art. 37 una espressa disciplina transitoria, disponendo in particolare, al comma 7 che “ L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorche' incluso in graduatorie pubblicate precedentemente” e al successivo comma 8 che “ Il personale gia' destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo”.
Tanto premesso ritiene il Collegio che il chiaro ed inequivoco tenore letterale dell'art. 37 d.lgs.
64/2017 (insuscettibile di una diversa interpretazione) ove, ai commi 7 e 8, non solo limita l'applicazione della nuova disciplina della durata massima del servizio all'estero al solo personale ivi destinato successivamente alla sua entrata in vigore (avvenuta il 31/5/2017) ma esclude espressamente da tale ambito il personale già destinato all'estero a tale data (prevedendo espressamente che lo stesso possa rimanere solo fino a 9 anni scolastici nell'arco dell'intera carriera, confermando relativamente a tale personale la durata massima di cui alla previgente normativa) precluda ogni possibilità per le odierne appellanti di prolungare ulteriore il proprio servizio all'estero (pacificamente in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 64/2017 e già svolto per il periodo massimo di nove anni previsto dalla norma applicabile ratione temporis).
Nè, osserva ancora il Collegio e contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, tale norma nel suo chiaro significato letterale potrebbe dare adito a problemi di legittimità costituzionale in violazione, in particolare, del principio di parità di trattamento.
Si osserva infatti che, così come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la riforma di cui al d.lgs. 64/2017 non si era limitata a modificare la durata massima della permanenza all'estero del personale scolastico e la sua articolazione temporale ma si inseriva in un contesto più ampio di modifica delle stesse modalità di reclutamento.
L'art. 19 del suddetto d.lgs. subordina infatti chiaramente, così come correttamente osservato dal
Tribunale, la possibilità di ottenere un periodo di permanenza all'estero, anche con riferimento al successivo periodo di 6 anni, al superamento (peraltro non immediatamente ma dopo un periodo intermedio di permanenza in Italia di almeno 6 anni) di un'apposita procedura selettiva.
Trattasi quindi di sistema di reclutamento diverso e maggiormente selettivo rispetto a quello precedentemente vigente (in base al quale erano state destinate all'estero le odierne appellanti) che consentiva al lavoratore, sia pure entro limiti temporali nel loro complesso più ridotti, la possibilità di ottenere, nuovi periodi di permanenza all'estero senza sostenere ulteriori procedure selettive rispetto a quelle iniziali (consentendo peraltro anche lo svolgimento di un periodo continuativo superiore ai sei anni previsti dal d.lgs 64/2017).
Tale complessiva diversa regolamentazione della disciplina del servizio all'estero (tale da cumulare, allo stesso tempo, aspetti favorevoli e meno favorevoli rispetto al regime previgente) porta pertanto ad escludere quella identità di situazioni (rispetto a coloro che erano stati destinati all'estero anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 64/2017 e che si trovavano in servizio all'estero alla data della sua entrata in vigore) che avrebbe giustificato i dubbi di legittimità costituzionale prospettati da parte appellante con conseguente manifesta infondatezza della relativa questione.
Né, sempre contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, la prospettata illegittimità costituzionale potrebbe essere ravvisata sotto il profilo dell'eccesso di delega per violazione in particolare di quanto previsto a tale proposito dall'art. 1, commi 180 e 181 della l. n. 107/2015, questione che deve ritenersi, anche in questo caso, manifestamente infondata.
La norma in questione prevede infatti, che “h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il rete scolastica Controparte_102 [...]
della lingua italiana all'estero attraverso: 1) la definizione dei criteri e delle modalita' di CP_103 selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
…”. Trattasi quindi di delega che, ove comprende la disciplina, tra l'altro, delle modalità di “selezione, destinazione e permanenza in sede” consente chiaramente anche la possibilità di fissare termini per la durata massima del servizio all'estero.
Il ricorso non potrebbe essere accolto, ritiene il Collegio, nemmeno sotto il diverso profilo di una deroga a quanto previsto dal d.lgs. 64/2017 ad opera della contrattazione collettiva. A tale proposito le appellanti invocano, come già evidenziato, il disposto della contrattazione collettiva del 2001, del
2003 e del 2007 (la quale aveva ribadito la durata quinquennale del singolo mandato, prevista dalla l. n. 247/2000, prevedendo anzi la possibilità di un ulteriore mandato per un totale di 15 anni di servizio complessivi), disposizione collettive che avrebbero trovato conferma nel successivo
C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018 e alle quali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del d.lgs.
165/2001, dovrebbe attribuirsi una efficacia derogatoria del disposto legislativo.
Ritiene il Collegio che tale assunto sia infondato.
Deve innanzitutto escludersi la possibilità, alla luce dello stesso tenore, dell'art. 40, comma 1 d.lgs.
165/2001, di dare a tali disposizioni collettive valenza derogatoria rispetto a quanto specificamente disposto in materia di permanenza massima da una norma di legge.
A tale proposito è infatti sufficiente osservare che l'art. 40, comma 1, d.lgs. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, nel demandare alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (salve le eccezioni ivi previste) dispone infatti, in particolare, che ”…Nelle materie…della mobilita'… la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”.
Trattasi di normativa che non consente di attribuire alla contrattazione collettiva di derogare a dei limiti espressamente disposti dal legislatore quali quelli previsti dal d.lgs. 64/2017 in ordine alla durata massima del servizio all'estero e alla sua articolazione temporale. Risulta infine infondato anche l'ulteriore motivo con il quale gli appellanti, in via gradata, contestano la condanna alle spese di lite, invocando la sussistenza dei gravi motivi per la compensazione.
Tale statuizione risulta infatti corretta applicazione del criterio della soccombenza senza che possano ritenersi sussistenti, anche considerando il chiaro tenore letterale della normativa applicabile alla fattispecie oggetto di controversia, gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione. Alla stregua di tali considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
A tal fine, anche gli appellanti principali , , CP_69 CP_54 Controparte_70 CP_27
, , ,
[...] CP_31 CP_98 CP_16 CP_23 CP_48 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_58 CP_99 Controparte_100 Controparte_67 , , , , CP_36 Controparte_21 Controparte_39 CP_47 CP_65 CP_85
, , i quali hanno rinunciato all'appello con atto depositato
[...] Controparte_30 Controparte_1
il 24.3.2025, per avere ricevuto un incarico all'estero e, quindi, per cessazione della materia del contendere, devono essere considerati virtualmente soccombenti.
Ai fini della liquidazione, si tiene conto del valore indeterminabile della causa ai sensi del d.m.
55/2014, di bassa complessità e, considerato il carattere seriale della lite rispetto ad altre già decise da questa Corte, si ritiene una quantificazione base in euro 3.500, tendenzialmente a valori minimi.
Ma, avendo l'Avvocatura Generale dello Stato predisposto la difesa rispetto a circa 90 parti, compete l'aumento massimo (5 volte) di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.m..
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione parziale del giudizio di appello relativamente agli appellanti , CP_69 [...]
, , , , , CP_54 Controparte_70 CP_27 CP_31 CP_98 CP_16
, , , , CP_23 CP_48 Controparte_6 Controparte_58 CP_99 [...]
, , , , CP_100 Controparte_67 CP_36 Controparte_21 Controparte_39
, , . CP_47 CP_65 CP_85 Controparte_30 Controparte_1 Rigetta, per il resto, l'appello. Condanna gli appellanti principali e gli appellanti incidentali in solido al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 17.500 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per gli appellanti, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 11572002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 580/2024 e al n. 583/2024 R.G. vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
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[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
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[...] Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26
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[...] CP_27 CP_28 CP_29 [...]
, , , CP_30 CP_31 Controparte_32 Controparte_33
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[...] Controparte_34 Controparte_35 CP_36
, , , Controparte_37 Controparte_38 Controparte_39
, , , , CP_40 CP_41 CP_42 CP_43
, , , , Controparte_44 CP_45 Controparte_46 CP_47
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[...] CP_54 Controparte_55 CP_56
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[...] Controparte_57 Controparte_58
, , , Controparte_59 CP_60 CP_61 CP_62
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[...] CP_63 CP_64 CP_65 [...]
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[...] Controparte_96 dall'Avv. SGUEGLIA UGO
Appellanti incidentali contro
, Controparte_97 parte rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Appellato
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 786/2023 del tribunale di Roma, pubblicata il
18.9.2023
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione parziale del giudizio di appello relativamente agli appellanti , CP_69 [...]
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Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
FAATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso presentato dagli odierni appellanti principali e incidentali, tutti dipendenti a tempo indeterminato del collocati fuori Controparte_101
ruolo ed inseriti nello speciale contingente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI) per essere destinate a prestare servizio all'estero, al fine di ottenere pronuncia di accertamento del loro diritto al mantenimento in servizio all'estero (presso l'attuale sede di servizio o su altra sede disponibile) per ulteriori tre anni con conseguente condanna a carico dell'amministrazione resistente a disporre nei loro confronti una nuova nomina all'estero o al risarcimento dei danni subiti in misura pari ai compensi non percepiti, quantificati come in ricorso.
Avverso tale sentenza i lavoratori in epigrafe hanno proposto distinti appelli, poi riuniti, fondati su più motivi. Gli appellanti nel procedimento r.g. 583/2024, riunito al r.g. 580/2024, hanno assunto, in seguito alla riunione, la veste formale di appellanti incidentali.
Il MAECI si è costituito in giudizio resistendo all'accoglimento dei gravami riuniti.
All'udienza del 25.3.2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Gli odierni appellanti avevano agito in giudizio allegando di essere dipendenti a tempo indeterminato del ollocati fuori ruolo ed inserite Controparte_101 CP_101
nello speciale contingente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI) per essere destinati a prestare servizio all'estero presso le istituzioni scolastiche ed educative di cui agli artt. 625 e ss. d.lgs. 297/1994, originariamente per un mandato di sette anni, successivamente prorogato a 9 anni scolastici non rinnovabili per effetto dell'art. 2, comma 4 novies, della l. 10/2011 di conversione del dl 225/2010 (fino al 31/8/2017 per , Pt_7 Parte_8 Pt_9
e fino al 31/8/2018 per e . Pt_10 Pt_11 Pt_12 Pt_5 Parte_13
Affermavano quindi il loro diritto a permanere all'estero per un ulteriore triennio (per un totale di 12 anni) in forza di quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 64/2017 (entrato in vigore il 31/5/2017) ove aveva stabilito che la permanenza all'estero non avrebbe potuto essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno di 6 anni scolastici consecutivi, separati da almeno 6 anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale, prevedendo altresì nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 37, commi 7 e 8, che il suddetto art. 21, si applicasse al solo personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto rimanendo invece il personale già destinato all'estero a tale data vincolato al limite massimo di permanenza fino a 9 anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera.
Affermavano tale diritto sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata di tale normativa, alla cui stregua le menzionate disposizioni transitorie dovevano essere interpretate nel senso di attribuire il diritto alla permanenza all'estero per complessivi 12 anni nell'intera carriera non solo al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del decreto ma anche a quello già in servizio all'estero a tale data da meno di 12 anni o che abbia in precedenza prestato tale servizio e per il quale residui un periodo di lavoro all'estero inferiore a 6 anni.
Il Tribunale ha escluso la fondatezza di tali rivendicazioni sulla base di una interpretazione sistematica degli artt. 21 e 37 del d.lgs. 64/2017
Ha osservato a tale proposito come l'art. 37 d.lgs. 64/2017, ai commi 5 e 8, fosse chiaro ed esaustivo nell'escludere l'applicabilità della disciplina della permanenza massima nel servizio estero ivi stabilita, agli insegnanti già in servizio presso una sede estera al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto. Ha evidenziato come il d.lgs. 64/2017 avesse modificato, all'art. 19, comma 2, il sistema di reclutamento del personale scolastico da destinare all'estero condizionando in particolare la possibilità di ottenere un secondo mandato di 6 anni al superamento di specifiche selezioni ed eliminando ogni qualsivoglia forma di automatismo, contrariamente a quanto accadeva nel previgente regime normativo di cui alla l. n. 10/2011 (alla cui stregua il superamento delle prove d'esame iniziali legittimava il dipendente scolastico a prestare servizio all'estero per più mandati, intervallati da periodi di servizio metropolitano, per un massimo di nove anni senza necessità di sottoporsi a nuove procedure selettive).
Con quello che costituisce un primo e articolato motivo gli odierni appellanti contestano la gravata sentenza nella parte in cui, nell'affermare l'infondatezza della domanda, si era limitata ad un'interpretazione letterale dell'art. 37 commi 7 e 8, del d.lgs. 64/2017 e delle altre norme ivi richiamate, in particolare dell'art. 21, senza effettuare un esame sistematico della suddetta normativa anche alla luce dei precetti costituzionali. Ribadiscono pertanto la fondatezza della domanda alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata di tali norme già prospettata nella precedente fase del giudizio, alla cui stregua l'art. 21 d.lgs. 64/2017 deve essere interpretato, pena l'incostituzionalità della norma per violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori che si trovino in condizioni identiche o per eccesso di delega, nel senso che il periodo di permanenza all'estero ivi stabilito debba essere inteso come periodo massimo di permanenza all'estero di complessivi 12 anni nell'intera carriera. Lamentano inoltre, con un ulteriore motivo, l'omessa motivazione da parte del giudice di prime cure, in ordine al mancato accoglimento della contestazione delle lavoratrici relativa alla inapplicabilità al caso di specie del d.lgs. 64/2017 trattandosi di materia riservata alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40 d.lgs. 165/2001 vertendosi in materia di mobilità professionale.
Preliminarmente deve essere dichiarato estinto il giudizio limitatamente agli appellanti principali
, , , , , CP_69 CP_54 Controparte_70 CP_27 CP_31 CP_98
, , , , CP_16 CP_23 CP_48 Controparte_6 Controparte_58 [...]
, , CP_99 Controparte_100 Controparte_67 CP_36 Controparte_21
, , Controparte_39 CP_47 CP_65 CP_85 Controparte_30 CP_1
, i quali hanno rinunciato all'appello con atto depositato il 24.3.2025, per avere ricevuto un
[...] incarico all'estero e, quindi, per cessazione della materia del contendere.
Nel merito si ritiene che le doglianze, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, siano infondate.
Al riguardo il Collegio richiama il precedente di questa stessa Corte, sentenza 4441/2021, al quale si ritiene convintamente di dare seguito.
Premesso che non risulta contestato che gli odierni appellanti siano stati destinati all'estero ed abbiano ivi prestato servizio, nei periodi indicati nel ricorso in appello e in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 64/2017, per complessivi nove anni, si ritiene opportuno premettere, nei limiti in cui rileva ai fini della presente decisione, il contenuto della normativa e delle disposizioni collettive concernenti il presente caso di specie. L'art. 643 del d.lgs. n. 297/1994 fissava la durata massima della permanenza all'estero del docente per singolo mandato in sette anni scolastici con possibilità di reiterazione del mandato stesso.
Tale disciplina era stata successivamente modificata dall'art. 9, comma 3, della l. 147/2000 la quale aveva previsto la possibilità di svolgimento di tale servizio per due mandati quinquennali con un intervallo di almeno tre anni nel territorio metropolitano.
La successiva contrattazione collettiva del 2001 (art. 8), del 2003 (art. 112) e del 2007 (art. 116) aveva poi ampliato tale possibilità stabilendo che “il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici” (art. 116 cit.).
Successivamente, l'art.
2. comma 4-novies, della l. 10/2011 aveva di nuovo modificato la durata del servizio all'estero portandola ad una durata massima di 9 anni scolastici, prevedendo esplicitamente che “il servizio all'estero del personale docente amministrativo della scuola è prorogato nella stessa sede fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili.
La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici”.
Il successivo C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018 del 19/4/2018 non ha modificato espressamente le precedenti disposizioni contrattuali limitandosi a prevedere, in via generale, all'art. 1, comma 10 che” Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”.
Il legislatore con il d.lgs. n. 64/2017 ha nuovamente modificato la durata del servizio all'estero prevedendo, all'art. 21, quanto segue: “la permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale”. Il suddetto d.lgs., applicabile ratione temporis al caso di specie (in quanto vigente alla data di scadenza del mandato all'estero delle appellanti), prevedeva, all'art. 37 una espressa disciplina transitoria, disponendo in particolare, al comma 7 che “ L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorche' incluso in graduatorie pubblicate precedentemente” e al successivo comma 8 che “ Il personale gia' destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo”.
Tanto premesso ritiene il Collegio che il chiaro ed inequivoco tenore letterale dell'art. 37 d.lgs.
64/2017 (insuscettibile di una diversa interpretazione) ove, ai commi 7 e 8, non solo limita l'applicazione della nuova disciplina della durata massima del servizio all'estero al solo personale ivi destinato successivamente alla sua entrata in vigore (avvenuta il 31/5/2017) ma esclude espressamente da tale ambito il personale già destinato all'estero a tale data (prevedendo espressamente che lo stesso possa rimanere solo fino a 9 anni scolastici nell'arco dell'intera carriera, confermando relativamente a tale personale la durata massima di cui alla previgente normativa) precluda ogni possibilità per le odierne appellanti di prolungare ulteriore il proprio servizio all'estero (pacificamente in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 64/2017 e già svolto per il periodo massimo di nove anni previsto dalla norma applicabile ratione temporis).
Nè, osserva ancora il Collegio e contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, tale norma nel suo chiaro significato letterale potrebbe dare adito a problemi di legittimità costituzionale in violazione, in particolare, del principio di parità di trattamento.
Si osserva infatti che, così come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la riforma di cui al d.lgs. 64/2017 non si era limitata a modificare la durata massima della permanenza all'estero del personale scolastico e la sua articolazione temporale ma si inseriva in un contesto più ampio di modifica delle stesse modalità di reclutamento.
L'art. 19 del suddetto d.lgs. subordina infatti chiaramente, così come correttamente osservato dal
Tribunale, la possibilità di ottenere un periodo di permanenza all'estero, anche con riferimento al successivo periodo di 6 anni, al superamento (peraltro non immediatamente ma dopo un periodo intermedio di permanenza in Italia di almeno 6 anni) di un'apposita procedura selettiva.
Trattasi quindi di sistema di reclutamento diverso e maggiormente selettivo rispetto a quello precedentemente vigente (in base al quale erano state destinate all'estero le odierne appellanti) che consentiva al lavoratore, sia pure entro limiti temporali nel loro complesso più ridotti, la possibilità di ottenere, nuovi periodi di permanenza all'estero senza sostenere ulteriori procedure selettive rispetto a quelle iniziali (consentendo peraltro anche lo svolgimento di un periodo continuativo superiore ai sei anni previsti dal d.lgs 64/2017).
Tale complessiva diversa regolamentazione della disciplina del servizio all'estero (tale da cumulare, allo stesso tempo, aspetti favorevoli e meno favorevoli rispetto al regime previgente) porta pertanto ad escludere quella identità di situazioni (rispetto a coloro che erano stati destinati all'estero anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 64/2017 e che si trovavano in servizio all'estero alla data della sua entrata in vigore) che avrebbe giustificato i dubbi di legittimità costituzionale prospettati da parte appellante con conseguente manifesta infondatezza della relativa questione.
Né, sempre contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, la prospettata illegittimità costituzionale potrebbe essere ravvisata sotto il profilo dell'eccesso di delega per violazione in particolare di quanto previsto a tale proposito dall'art. 1, commi 180 e 181 della l. n. 107/2015, questione che deve ritenersi, anche in questo caso, manifestamente infondata.
La norma in questione prevede infatti, che “h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il rete scolastica Controparte_102 [...]
della lingua italiana all'estero attraverso: 1) la definizione dei criteri e delle modalita' di CP_103 selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
…”. Trattasi quindi di delega che, ove comprende la disciplina, tra l'altro, delle modalità di “selezione, destinazione e permanenza in sede” consente chiaramente anche la possibilità di fissare termini per la durata massima del servizio all'estero.
Il ricorso non potrebbe essere accolto, ritiene il Collegio, nemmeno sotto il diverso profilo di una deroga a quanto previsto dal d.lgs. 64/2017 ad opera della contrattazione collettiva. A tale proposito le appellanti invocano, come già evidenziato, il disposto della contrattazione collettiva del 2001, del
2003 e del 2007 (la quale aveva ribadito la durata quinquennale del singolo mandato, prevista dalla l. n. 247/2000, prevedendo anzi la possibilità di un ulteriore mandato per un totale di 15 anni di servizio complessivi), disposizione collettive che avrebbero trovato conferma nel successivo
C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018 e alle quali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del d.lgs.
165/2001, dovrebbe attribuirsi una efficacia derogatoria del disposto legislativo.
Ritiene il Collegio che tale assunto sia infondato.
Deve innanzitutto escludersi la possibilità, alla luce dello stesso tenore, dell'art. 40, comma 1 d.lgs.
165/2001, di dare a tali disposizioni collettive valenza derogatoria rispetto a quanto specificamente disposto in materia di permanenza massima da una norma di legge.
A tale proposito è infatti sufficiente osservare che l'art. 40, comma 1, d.lgs. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, nel demandare alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (salve le eccezioni ivi previste) dispone infatti, in particolare, che ”…Nelle materie…della mobilita'… la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”.
Trattasi di normativa che non consente di attribuire alla contrattazione collettiva di derogare a dei limiti espressamente disposti dal legislatore quali quelli previsti dal d.lgs. 64/2017 in ordine alla durata massima del servizio all'estero e alla sua articolazione temporale. Risulta infine infondato anche l'ulteriore motivo con il quale gli appellanti, in via gradata, contestano la condanna alle spese di lite, invocando la sussistenza dei gravi motivi per la compensazione.
Tale statuizione risulta infatti corretta applicazione del criterio della soccombenza senza che possano ritenersi sussistenti, anche considerando il chiaro tenore letterale della normativa applicabile alla fattispecie oggetto di controversia, gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione. Alla stregua di tali considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
A tal fine, anche gli appellanti principali , , CP_69 CP_54 Controparte_70 CP_27
, , ,
[...] CP_31 CP_98 CP_16 CP_23 CP_48 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_58 CP_99 Controparte_100 Controparte_67 , , , , CP_36 Controparte_21 Controparte_39 CP_47 CP_65 CP_85
, , i quali hanno rinunciato all'appello con atto depositato
[...] Controparte_30 Controparte_1
il 24.3.2025, per avere ricevuto un incarico all'estero e, quindi, per cessazione della materia del contendere, devono essere considerati virtualmente soccombenti.
Ai fini della liquidazione, si tiene conto del valore indeterminabile della causa ai sensi del d.m.
55/2014, di bassa complessità e, considerato il carattere seriale della lite rispetto ad altre già decise da questa Corte, si ritiene una quantificazione base in euro 3.500, tendenzialmente a valori minimi.
Ma, avendo l'Avvocatura Generale dello Stato predisposto la difesa rispetto a circa 90 parti, compete l'aumento massimo (5 volte) di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.m..
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione parziale del giudizio di appello relativamente agli appellanti , CP_69 [...]
, , , , , CP_54 Controparte_70 CP_27 CP_31 CP_98 CP_16
, , , , CP_23 CP_48 Controparte_6 Controparte_58 CP_99 [...]
, , , , CP_100 Controparte_67 CP_36 Controparte_21 Controparte_39
, , . CP_47 CP_65 CP_85 Controparte_30 Controparte_1 Rigetta, per il resto, l'appello. Condanna gli appellanti principali e gli appellanti incidentali in solido al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 17.500 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per gli appellanti, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 11572002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi