CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 30/09/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott.ssa Isabella Martin Presidente
Dott. Federico Paciolla Consigliere
Dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Responsabilità ha pronunciato seguente ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 57/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. STECKHOLZER LORENZ giusta delega in atti
- appellante -
contro
- GIA' Controparte_1 [...]
c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MARCHESI MICHELE, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 258/2024 del
1 Tribunale di Bolzano di data 27.02.2024
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 19.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano;
contrariis reiectis;
1. per i motivi esposti in fatto ed in diritto, accogliere il presente
appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza n.
258/2024 d.d. 27.02.2024 sub R.G. n. 2051/2021 del Tribunale
di Bolzano, Dott. Morris Recla, pubblicata e depositata in data
27.02.2024, notificata in data 28.02.2024;
2. per i motivi esposti, accertare e dichiarare che il sinistro per cui
è causa è attribuibile alla colpa esclusiva della
[...]
e, in estremo subordine, accertare il grado Controparte_1
di colpa della stessa nella causazione del sinistro in oggetto;
3. per i motivi esposti, condannare di conseguenza la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento del risarcimento dei danni in favore di
della somma di € 21.306,32, ovvero Parte_1
dell'ammontare di quella diversa somma accertanda in corso di
causa, oltre a quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza
di primo grado, il tutto sempre maggiorato di rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
2
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad
entrambi i gradi di giudizio, con il relativo aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato telematicamente
con particolari tecniche di redazione) e, in ogni caso, con rifusione
a parte appellante delle spese di giudizio del primo grado già
corrisposte.
In via istruttoria:
➢ si insiste per l'assunzione di tutte le istanze istruttorie formulate nel procedimento di primo grado a mezzo delle
memorie ex art. 183, co. 6, nn. 2 e 3, c.p.c. e non ancora
ammesse nonché assunte così come riproposte con le “note di
precisazione delle conclusioni” d.d. 13.01.2025” nonché in
comparsa conclusionale del 14.02.2025”.
Salvis iuribus.
Del procuratore di parte appellata:
A. In via principale:
Rigettare l'appello proposto e tutte le conclusioni formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con il favore del compenso professionale, anche del secondo grado di giudizio.
B. In via subordinata:
per l'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto, con accertamento di una qualche corresponsabilità in
3 capo alla previa Controparte_1
quantificazione percentuale del relativo grado di corresponsabilità ed accertati con rigore i danni eventualmente sussistenti (con esclusione delle voci di danno infondate, non provate e/o inammissibili), determinare il danno concretamente risarcibile in favore dell'appellante anche ai sensi dell'art. 1227
c.c..
Con la compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito anche solo per Controparte_1 CP_1
ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza alla caduta avvenuta all'interno del locale “Snowbar” da quest'ultima gestito, a suo dire “a causa del pavimento bagnato
non segnalato e in ogni caso particolarmente sdrucciolevole”.
si costituiva, contestando la ricostruzione CP_1
della dinamica dell'accaduto, la descrizione dello stato dei luoghi, l'attribuzione di responsabilità nonché sussistenza,
quantificazione, riferibilità causale, prova, ammissibilità e fondatezza delle varie voci e poste di danno richieste.
In corso di causa è stato sentito sui fatti di causa mediante interrogatorio libero il signor , sono stati Pt_1
escussi i testimoni introdotti da parte attrice è stata esperita
CTU medico legale.
Con sentenza n. 258/2024 del 27.02.2024 il Tribunale di
4 Bolzano rigettava la domanda attorea “in quanto la mancata
adozione di esigibili cautele da parte dell'attore ha interrotto il
nesso causale tra res e danno”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il signor per i seguenti motivi: Pt_1
1. erronea valutazione delle prove assunte nella parte della sentenza che ritiene assolto l'onere probatorio della danneggiante a norma dell'art. 2051 c.c. e in particolare ove considera fornita la prova liberatoria consistente nella condotta incauta del danneggiato;
2. erronea valutazione delle prove assunte e conseguente erronea applicazione del principio del “più probabile che non”;
3. erronea applicazione dell'onere della prova nella parte della sentenza che ritiene dimostrato il caso fortuito a norma dell'art. 2051 c.c. per fatto del danneggiato stesso.
Costituendosi in giudizio, la società appellata ha contestato il contenuto dell'atto d'appello avversario chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata ritenuta corretta.
All'udienza del 19.03.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della sussistenza della responsabilità del
5 custode ex art. 2051 c.c. invocata dall'appellante, va verificato se, come accertato da Tribunale, sia effettivamente stata raggiunta la prova liberatoria del caso fortuito.
2. Per quanto riguarda la dinamica della caduta, risulta accertato, perché confermato dai testimoni, che il signor
è scivolato sul pavimento bagnato del locale “Snowbar” Pt_1
in cui si trovava con alcuni colleghi del servizio di ordine pubblico per la gara di coppa del mondo di sci in programma quel giorno.
Il pavimento del locale era visibilmente bagnato e la circostanza è stata confermata dai testi e Testimone_1
. L'acqua, anche secondo quanto affermato dal teste Tes_2
probabilmente proveniva dagli scarponi degli avventori. Tes_2
Lo stesso signor indossava gli scarponi mentre si Pt_1
dirigeva verso i servizi e cadeva a terra.
3. In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., secondo la
Corte di Cassazione “la condotta del danneggiato, che entri in
interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del
grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione,
anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente
6 attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale
del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca
un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
(Cass. civ. n. 6554/2021).
La Corte ha inoltre precisato che: “quando il
comportamento del danneggiato sia apprezzabile come
ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato
cagionato dalla cosa, gestita o custodita, o dal comportamento
della stessa parte lesa o se vi sia stato concorso causale tra i due
fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del
nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di
precauzione e cautela. Di conseguenza, la condotta del
danneggiato che entri in interazione con la cosa, oltre ad
atteggiarsi diversamente a seconda del grado d'incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, co. 1
c.c., deve essere valutata tenendo anche conto del dovere
generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di
solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (Cass. civ. n.
21675/2023).
7 A questo fine, secondo la Corte (nella sopra citata decisione), non è necessario che si tratti di condotta abnorme,
essendo sufficiente che la stessa sia “colposamente incidente
nella misura apprezzata”, cosicché viene ribadito il principio sopra richiamato per cui “quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del
danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati,
che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente
individuabile tra fatto ed evento dannoso”.
4. Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente applicato il bilanciamento tra pericolosità della cosa e obblighi di cautela, avendo apprezzato la sussistenza e l'agevole prevedibilità della prima, poiché il pavimento bagnato era perfettamente visibile e percepito da tutti, così come la mancanza di accorgimenti minimi per evitare di subirne gli effetti, non avendo il signor evidentemente messo in Pt_1
atto nemmeno le ovvie cautele necessarie nel camminare con gli scarponi da sci su un pavimento bagnato.
5. Il Tribunale è giunto a tale conclusione valutando correttamente sia lo stato dei luoghi, da ritenersi “normale” per un locale a ridosso delle piste, come confermato anche dallo
8 stesso signor in assenza di riscontri probatori in Pt_1
relazione all'allegazione di parte appellante secondo cui il pavimento sarebbe stato particolarmente scivoloso, sia la probabilità che il danneggiato non abbia prestato sufficiente attenzione.
Va, infatti condivisa la conclusione del primo giudice secondo il quale, in applicazione del principio “del più probabile che non” risulta inverosimile che il signor Pt_1
vicecomandante della squadra di soccorso alpino capace di destreggiarsi in contesti d'emergenza, abbia posto in essere le cautele richieste, mentre è più plausibile che la caduta sia dipesa da una sua distrazione, con la conseguente elisione del nesso causale fra cosa e danno.
6. Quanto al precedente di questa stessa Corte d'Appello
richiamato dall'appellante, va precisato che la fattispecie era differente, poiché seppure anche in quel caso si era trattato di una caduta, la condizione del vialetto in cui si era verificata non era facilmente riconoscibile. Infatti, il vialetto condominiale nel punto in cui era sconnesso e rovinato era anche coperto di ghiaino e pertanto il pericolo non era facilmente percepibile,
mentre nella fattispecie il pavimento bagnato del locale era ben visibile e tutti i presenti si erano resi conto che lo era.
L'appello, quindi risulta infondato e va rigettato.
5. Rigettato l'appello, anche le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e dovranno essere
9 integralmente rimborsate dall'appellante a
[...]
Controparte_1
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 258/2024 del 27.02.2024, del
[...]
Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti così
provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio che Controparte_1
liquida nell'importo complessivo di € 4.560,90 di cui € 1.134,00
per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva,
€ 1.911,00 per la fase decisionale, € 594,90 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
10 La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 14 maggio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott.ssa Isabella Martin Presidente
Dott. Federico Paciolla Consigliere
Dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Responsabilità ha pronunciato seguente ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 57/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. STECKHOLZER LORENZ giusta delega in atti
- appellante -
contro
- GIA' Controparte_1 [...]
c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MARCHESI MICHELE, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 258/2024 del
1 Tribunale di Bolzano di data 27.02.2024
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 19.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano;
contrariis reiectis;
1. per i motivi esposti in fatto ed in diritto, accogliere il presente
appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza n.
258/2024 d.d. 27.02.2024 sub R.G. n. 2051/2021 del Tribunale
di Bolzano, Dott. Morris Recla, pubblicata e depositata in data
27.02.2024, notificata in data 28.02.2024;
2. per i motivi esposti, accertare e dichiarare che il sinistro per cui
è causa è attribuibile alla colpa esclusiva della
[...]
e, in estremo subordine, accertare il grado Controparte_1
di colpa della stessa nella causazione del sinistro in oggetto;
3. per i motivi esposti, condannare di conseguenza la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento del risarcimento dei danni in favore di
della somma di € 21.306,32, ovvero Parte_1
dell'ammontare di quella diversa somma accertanda in corso di
causa, oltre a quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza
di primo grado, il tutto sempre maggiorato di rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
2
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad
entrambi i gradi di giudizio, con il relativo aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato telematicamente
con particolari tecniche di redazione) e, in ogni caso, con rifusione
a parte appellante delle spese di giudizio del primo grado già
corrisposte.
In via istruttoria:
➢ si insiste per l'assunzione di tutte le istanze istruttorie formulate nel procedimento di primo grado a mezzo delle
memorie ex art. 183, co. 6, nn. 2 e 3, c.p.c. e non ancora
ammesse nonché assunte così come riproposte con le “note di
precisazione delle conclusioni” d.d. 13.01.2025” nonché in
comparsa conclusionale del 14.02.2025”.
Salvis iuribus.
Del procuratore di parte appellata:
A. In via principale:
Rigettare l'appello proposto e tutte le conclusioni formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con il favore del compenso professionale, anche del secondo grado di giudizio.
B. In via subordinata:
per l'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto, con accertamento di una qualche corresponsabilità in
3 capo alla previa Controparte_1
quantificazione percentuale del relativo grado di corresponsabilità ed accertati con rigore i danni eventualmente sussistenti (con esclusione delle voci di danno infondate, non provate e/o inammissibili), determinare il danno concretamente risarcibile in favore dell'appellante anche ai sensi dell'art. 1227
c.c..
Con la compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito anche solo per Controparte_1 CP_1
ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza alla caduta avvenuta all'interno del locale “Snowbar” da quest'ultima gestito, a suo dire “a causa del pavimento bagnato
non segnalato e in ogni caso particolarmente sdrucciolevole”.
si costituiva, contestando la ricostruzione CP_1
della dinamica dell'accaduto, la descrizione dello stato dei luoghi, l'attribuzione di responsabilità nonché sussistenza,
quantificazione, riferibilità causale, prova, ammissibilità e fondatezza delle varie voci e poste di danno richieste.
In corso di causa è stato sentito sui fatti di causa mediante interrogatorio libero il signor , sono stati Pt_1
escussi i testimoni introdotti da parte attrice è stata esperita
CTU medico legale.
Con sentenza n. 258/2024 del 27.02.2024 il Tribunale di
4 Bolzano rigettava la domanda attorea “in quanto la mancata
adozione di esigibili cautele da parte dell'attore ha interrotto il
nesso causale tra res e danno”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il signor per i seguenti motivi: Pt_1
1. erronea valutazione delle prove assunte nella parte della sentenza che ritiene assolto l'onere probatorio della danneggiante a norma dell'art. 2051 c.c. e in particolare ove considera fornita la prova liberatoria consistente nella condotta incauta del danneggiato;
2. erronea valutazione delle prove assunte e conseguente erronea applicazione del principio del “più probabile che non”;
3. erronea applicazione dell'onere della prova nella parte della sentenza che ritiene dimostrato il caso fortuito a norma dell'art. 2051 c.c. per fatto del danneggiato stesso.
Costituendosi in giudizio, la società appellata ha contestato il contenuto dell'atto d'appello avversario chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata ritenuta corretta.
All'udienza del 19.03.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della sussistenza della responsabilità del
5 custode ex art. 2051 c.c. invocata dall'appellante, va verificato se, come accertato da Tribunale, sia effettivamente stata raggiunta la prova liberatoria del caso fortuito.
2. Per quanto riguarda la dinamica della caduta, risulta accertato, perché confermato dai testimoni, che il signor
è scivolato sul pavimento bagnato del locale “Snowbar” Pt_1
in cui si trovava con alcuni colleghi del servizio di ordine pubblico per la gara di coppa del mondo di sci in programma quel giorno.
Il pavimento del locale era visibilmente bagnato e la circostanza è stata confermata dai testi e Testimone_1
. L'acqua, anche secondo quanto affermato dal teste Tes_2
probabilmente proveniva dagli scarponi degli avventori. Tes_2
Lo stesso signor indossava gli scarponi mentre si Pt_1
dirigeva verso i servizi e cadeva a terra.
3. In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., secondo la
Corte di Cassazione “la condotta del danneggiato, che entri in
interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del
grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione,
anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente
6 attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale
del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca
un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
(Cass. civ. n. 6554/2021).
La Corte ha inoltre precisato che: “quando il
comportamento del danneggiato sia apprezzabile come
ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato
cagionato dalla cosa, gestita o custodita, o dal comportamento
della stessa parte lesa o se vi sia stato concorso causale tra i due
fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del
nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di
precauzione e cautela. Di conseguenza, la condotta del
danneggiato che entri in interazione con la cosa, oltre ad
atteggiarsi diversamente a seconda del grado d'incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, co. 1
c.c., deve essere valutata tenendo anche conto del dovere
generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di
solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (Cass. civ. n.
21675/2023).
7 A questo fine, secondo la Corte (nella sopra citata decisione), non è necessario che si tratti di condotta abnorme,
essendo sufficiente che la stessa sia “colposamente incidente
nella misura apprezzata”, cosicché viene ribadito il principio sopra richiamato per cui “quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del
danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati,
che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente
individuabile tra fatto ed evento dannoso”.
4. Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente applicato il bilanciamento tra pericolosità della cosa e obblighi di cautela, avendo apprezzato la sussistenza e l'agevole prevedibilità della prima, poiché il pavimento bagnato era perfettamente visibile e percepito da tutti, così come la mancanza di accorgimenti minimi per evitare di subirne gli effetti, non avendo il signor evidentemente messo in Pt_1
atto nemmeno le ovvie cautele necessarie nel camminare con gli scarponi da sci su un pavimento bagnato.
5. Il Tribunale è giunto a tale conclusione valutando correttamente sia lo stato dei luoghi, da ritenersi “normale” per un locale a ridosso delle piste, come confermato anche dallo
8 stesso signor in assenza di riscontri probatori in Pt_1
relazione all'allegazione di parte appellante secondo cui il pavimento sarebbe stato particolarmente scivoloso, sia la probabilità che il danneggiato non abbia prestato sufficiente attenzione.
Va, infatti condivisa la conclusione del primo giudice secondo il quale, in applicazione del principio “del più probabile che non” risulta inverosimile che il signor Pt_1
vicecomandante della squadra di soccorso alpino capace di destreggiarsi in contesti d'emergenza, abbia posto in essere le cautele richieste, mentre è più plausibile che la caduta sia dipesa da una sua distrazione, con la conseguente elisione del nesso causale fra cosa e danno.
6. Quanto al precedente di questa stessa Corte d'Appello
richiamato dall'appellante, va precisato che la fattispecie era differente, poiché seppure anche in quel caso si era trattato di una caduta, la condizione del vialetto in cui si era verificata non era facilmente riconoscibile. Infatti, il vialetto condominiale nel punto in cui era sconnesso e rovinato era anche coperto di ghiaino e pertanto il pericolo non era facilmente percepibile,
mentre nella fattispecie il pavimento bagnato del locale era ben visibile e tutti i presenti si erano resi conto che lo era.
L'appello, quindi risulta infondato e va rigettato.
5. Rigettato l'appello, anche le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e dovranno essere
9 integralmente rimborsate dall'appellante a
[...]
Controparte_1
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 258/2024 del 27.02.2024, del
[...]
Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti così
provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio che Controparte_1
liquida nell'importo complessivo di € 4.560,90 di cui € 1.134,00
per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva,
€ 1.911,00 per la fase decisionale, € 594,90 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
10 La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 14 maggio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
11