Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7625/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/07/2024 da
1) Parte_1 nato in [...] il [...] cittadino: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Corso Lodi n. 125 con l'Avv. Alfonso Pilato presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Controparte_1
Nata in Egitto il 11.01.1993 cittadina: EGIZIANA
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alfonso Pilato presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 11.10.2017 (anno 2017, atto n. 1454, Registri dello stato civile del Comune di Milano, parte 1, serie C).
In regime di separazione dei beni. separati con sentenza n. 1789/24 del 09.10.2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
- , C.F. , nato a [...] il [...], cittadino Parte_3 C.F._3 italiano
- , C.F. nato a [...] il [...], cittadino Parte_4 C.F._4 Pt_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. SULLA NATURA DELL'AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEI MINORI
Nulla osta affinché sia disposto l'affidamento condiviso dei due minori, Parte_3
e , con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, sita in Parte_4
Milano, alla Via Antegnati n. 9.
I genitori eserciteranno in maniera disgiunta la responsabilità genitoriale allorché i figli si troveranno con loro.
2. IL REGIME DI VISITE PATERNO
Nello stabilire il regime di visite paterno, si dovrà necessariamente considerare la distanza tra i luoghi di abituale dimora dei genitori e gli impegni lavorativi del IG. che Parte_1
lo costringono spesso a soggiorni fuori città.
Invero, come detto, i minori risiederanno a Milano, presso l'abitazione materna, mentre il padre continuerà a vivere presso l'abitazione di Corso Lodi n. 125, in Milano, presso la quale già risiede.
Nei periodi di propria competenza, i genitori potranno portare all'estero i figli, sempre comunicando all'altro genitore luogo, durata e numeri di telefono di emergenza delle strutture ove dimorano.
Attesa la necessità del SI. di adeguarsi alle contingenze richieste dalla Parte_1
propria attività lavorativa, in tutti i casi in cui dovesse saltare un fine settimana alternato per motivi non dipendenti dalla propria volontà , avrà titolo di recuperare nel successivo fine settimana (salvo, ovviamente, incompatibilità con gite/eventi precedentemente organizzate dalla IG.ra anche nell'interesse dei figli), riprendendo, Controparte_1
da questo, la naturale alternanza tra fine settimana.
Ciò posto, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, salvi diversi ed ampliativi accordi, da scambiarsi per iscritto tra i coniugi: A fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 20:00 circa, allorché la SI.ra
[...]
, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, porterà i figli Controparte_1
presso la dimora del padre o, comunque, concorderà con le stesso le migliori modalità
organizzative di volta in volta saranno ritenute opportune;
In ogni caso, in ipotesi di impossibilità di entrambi, la SI Controparte_1
provvederà a portare i bambini presso la dimora del padre nella prima mattinata del
[...]
sabato (tra le ore 09.00 e le ore 10.00).
Per quanto riguarda, invece, la domenica, salvo diversi accordi, sarà onere del padre riportare i minori presso l'abitazione della madre intorno alle ore 14:30 circa.
I IGnori e , si impegnano a collaborare Parte_1 Controparte_1
reciprocamente al fine di gestire la consegna dei figli, adottando logiche di buonsenso che abbiamo quale prioritaria eSIenza il benessere e la serenità dei bambini.
Le interruzioni previste durante l'anno scolastico (una settimana ad ottobre e febbraio) saranno divise considerando un c.d. half term a testa, alternativamente tra i genitori, iniziando con l'half term del prossimo ottobre 2024 con i minori con la madre.
In ordine alle festività natalizie, da suddividersi in due periodi, dal 23 dicembre al 30 dicembre,
e dal 31 dicembre al 6 gennaio, queste verranno trascorse dai minori, salvo diverso accordo scritto tra i genitori, con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, cosicché la SI.ra
[...]
ed il SI. li avranno con sé, l'una per i giorni Controparte_1 Parte_1
25 e 26 dicembre, l'altro per i giorni 1 e 6 gennaio, a cominciare dalle festività del 2024, nelle quali la prima settimana spetterà alla mamma.
Per quanto riguarda le festività Pasquali - i bambini le passeranno con la madre ed il padre ad anni alterni, iniziando nell'anno 2025, con i minori presso il padre, il quale li andrà a prendere alle ore 10.00 del primo giorno di sua competenza presso l'abitazione della madre, per ivi riconsegnarli, l'ultimo giorno di sua competenza, alle ore 21.00, dopo averli fatti cenare con sé.
I compleanni e gli onomastici dei bambini saranno passati con entrambi i genitori o, laddove -
anche in futuro - non vi sia accordo scritto tra i genitori in tal senso (email), alternativamente con la madre ed il padre, incominciando nella prima data utile, con i bambini presso la madre;
si precisa che, in ipotesi di evento organizzato per il compleanno di uno dei bambini, entrambi i genitori partecipanti a detto evento contribuiranno al relativo costo nella misura del 50%
ciascuno;
Per il periodo delle vacanze estive scolastiche, il padre terrà con sé i minori per almeno due settimane, anche non consecutive, avendo cura di comunicare alla SI.ra CP_1
la scelta del periodo entro il giorno 15 maggio di ciascun anno - parimenti
[...]
vi sarà un periodo di due settimane in cui le visite paterne saranno sospese.
I c.d. ponti annuali, ove presenti, (25 aprile, 2 giugno, 29 giugno, 8 dicembre, ecc..) saranno equamente divisi tra i genitori.
3. IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Alla SI è dovuto da parte del IG. Controparte_1 Parte_1
un contributo mensile di mantenimento di € 100,00.
Il padre verserà, altresì, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma totale di € 200/mese con primo versamento entro il 05.08.2024, da rivalutare annualmente secondo legge, decorsi 12 mesi dall'omologa della separazione;
Saranno invece interamente a carico della IG.ra , quindi Controparte_1
nella misura del 100%, le spese ordinarie (comprese quelle per la scuola) e quelle straordinarie
(scuola di musica, attività sportive, campi estivi ecc.).
I genitori sin d'ora si autorizzano reciprocamente alla richiesta e/o rinnovo dei propri passaporti e di quelli dei figli minori.
4. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Milano alla Via Antegnati n. 9 e il relativo rapporto locatizio, rimarranno a carico e nella disponibilità esclusiva della moglie e i coniugi si ripartiranno di comune accordo mobili e arredi.
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver compiutamente regolamentato ogni altro rapporto economico e finanziario intercorrente tra di loro con reciproca soddisfazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 09.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, confermato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 11/10/2017 tra ed Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 07.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG