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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/002/SC/000001366/0/004 -5 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Catanzaro, con ricorso telematico iscritto al num. 127/2025 RGR, i contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnano l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni num. 2021/002/SC/000001366/0/005, nonché
l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni num. 2021/002/SC/000001366/0/004, emessi dall'Ufficio in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1366/2021 del 21.10.2021, di identico contenuto, notificati ai ricorrenti, solidalmente, rispettivamente in data 24 ottobre 2024 e 26 ottobre
2024. I contribuenti, quali coobbligati in solido, impugnano i predetti avvisi a seguito della liquidazione della sentenza n. 1366/2021 resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro relativa ad una divisione ereditaria con conguaglio.
Lamentano la lesione del proprio diritto di difesa a causa della mancata allegazione della sentenza tassata;
l'asserita necessità che l'Ufficio entrasse nel merito del contenuto della sentenza ai fini della liquidazione.
La sentenza richiamata nell'atto è stata resa sul ricorso proposto per la divisione dell'asse ereditario dal sig. Nominativo_1, coerede a causa della morte del padre Nominativo_2 (deceduto il 25.2.1982)
- giudizio poi interrotto per la morte della madre Nominativo_3, già erede del coniuge Nominativo_2, e successivamente oggetto di riassunzione nei confronti degli eredi di quest'ultima.
Nel rimandare integralmente ai contenuti dell'atto introduttivo del giudizio, per quanto attiene alle questioni ed eccezioni formulate, i ricorrenti concludono, nel merito, per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento degli atti impugnati.
Risulta costituita la parte convenuta in giudizio ADE che, a mezzo di comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dai ricorrenti, conclude per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 05 febbraio 2026, discussa la causa, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Il ricorso non appare fondato.
L'obbligo di allegare la sentenza non sussiste ai fini della liquidazione dell'imposta di registro.
Ed invero, l'articolo 37 del DPR n. 131/1986 stabilisce che l'imposta è dovuta per la registrazione degli atti giudiziari indipendentemente dalla produzione della sentenza da parte del contribuente.
Sul punto non vi possono essere dubbi.
La Corte di Cassazione ha già avuto occasione di chiarire che in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari il presupposto del tributo è costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass. 12480/18): l'Ufficio si basa, infatti, sulle informazioni contenute nell'atto trasmesso dall'autorità giudiziaria, senza necessità di un'ulteriore allegazione da parte del destinatario dell'avviso.
Non solo. Costituiscono principi di diritto consolidati (cfr. Corte Cass, ord. n. 1973 del 24 gennaio 2022):
- la mancata allegazione della sentenza all'avviso di liquidazione non determina, automaticamente, la nullità dell'atto stesso per difetto di motivazione;
- occorre valutare caso per caso se gli elementi indicati in motivazione siano sufficienti o meno, a far comprendere al contribuente quale sia il presupposto impositivo verificatosi e a consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa.
Ed ancora, l'avviso di liquidazione deve ritenersi adeguatamente motivato anche quando, pur in mancanza dell'allegazione della sentenza, contenga gli estremi identificativi essenziali (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi dell'atto, data di pubblicazione) e i criteri alla base della determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota, imposta) (cfr. Cass. sentenza n. 26340/2021).
Principi ribaditi anche di recente (cfr. Cass. sez. 5, ordinanza n. 11283 del 7/4/2022; Cass. sez. trib., ordinanza n. 876 del 13/1/2025), laddove la Suprema Corte, ha affermato che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.
La SUprema Corte di Cassazione, in fattispecie del tutto analoga, con principi pienamente condivisi dal
Collegio, ha affermato che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché́ i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 11283 del 07/04/2022, Rv. 664341 - 01).
In particolare, l'Amministrazione finanziaria è esonerata dall'obbligo di allegare all'avviso di liquidazione la sentenza su cui esso si fonda, in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del relativo giudizio, è a conoscenza;
diversamente tale incombente si risolverebbe in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così in contrasto con i canoni generali della collaborazione e della buona fede (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 21713 del 2020).
Nella fattispecie che ci occupa, esattamente nel frontespizio dell'avviso di liquidazione, è possibile leggere la natura del provvedimento (sentenza civile), l'ufficio emanante (Corte d'appello di Catanzaro), gli estremi dell'atto (n. 1366/2021), la data di pubblicazione (21/10/2021), l'oggetto (riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1497/2013 e assegnazione delle quote sulla base del progetto di divisione n. 4 di cui all'ordinanza del 9.4.2021: laddove le quote di fatto non corrispondevano alle quote di diritto, è stato disposto,
a carico di alcuni dei coeredi il conguaglio a favore degli altri coeredi), nonché la base imponibile e le modalità di calcolo che hanno determinato l'imposta.
Assolutamente irrilevante ai fini tributari il rilievo dei ricorrenti relativamente alla circostanza che le disposizioni contenute nella sentenza non abbiano mai avuto concreta applicazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate in complessivi euro 1.501.60 (compenso tabellare euro 1.877.00, ridotto del 20%
ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/002/SC/000001366/0/004 -5 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Catanzaro, con ricorso telematico iscritto al num. 127/2025 RGR, i contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnano l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni num. 2021/002/SC/000001366/0/005, nonché
l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni num. 2021/002/SC/000001366/0/004, emessi dall'Ufficio in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1366/2021 del 21.10.2021, di identico contenuto, notificati ai ricorrenti, solidalmente, rispettivamente in data 24 ottobre 2024 e 26 ottobre
2024. I contribuenti, quali coobbligati in solido, impugnano i predetti avvisi a seguito della liquidazione della sentenza n. 1366/2021 resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro relativa ad una divisione ereditaria con conguaglio.
Lamentano la lesione del proprio diritto di difesa a causa della mancata allegazione della sentenza tassata;
l'asserita necessità che l'Ufficio entrasse nel merito del contenuto della sentenza ai fini della liquidazione.
La sentenza richiamata nell'atto è stata resa sul ricorso proposto per la divisione dell'asse ereditario dal sig. Nominativo_1, coerede a causa della morte del padre Nominativo_2 (deceduto il 25.2.1982)
- giudizio poi interrotto per la morte della madre Nominativo_3, già erede del coniuge Nominativo_2, e successivamente oggetto di riassunzione nei confronti degli eredi di quest'ultima.
Nel rimandare integralmente ai contenuti dell'atto introduttivo del giudizio, per quanto attiene alle questioni ed eccezioni formulate, i ricorrenti concludono, nel merito, per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento degli atti impugnati.
Risulta costituita la parte convenuta in giudizio ADE che, a mezzo di comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dai ricorrenti, conclude per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 05 febbraio 2026, discussa la causa, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Il ricorso non appare fondato.
L'obbligo di allegare la sentenza non sussiste ai fini della liquidazione dell'imposta di registro.
Ed invero, l'articolo 37 del DPR n. 131/1986 stabilisce che l'imposta è dovuta per la registrazione degli atti giudiziari indipendentemente dalla produzione della sentenza da parte del contribuente.
Sul punto non vi possono essere dubbi.
La Corte di Cassazione ha già avuto occasione di chiarire che in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari il presupposto del tributo è costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass. 12480/18): l'Ufficio si basa, infatti, sulle informazioni contenute nell'atto trasmesso dall'autorità giudiziaria, senza necessità di un'ulteriore allegazione da parte del destinatario dell'avviso.
Non solo. Costituiscono principi di diritto consolidati (cfr. Corte Cass, ord. n. 1973 del 24 gennaio 2022):
- la mancata allegazione della sentenza all'avviso di liquidazione non determina, automaticamente, la nullità dell'atto stesso per difetto di motivazione;
- occorre valutare caso per caso se gli elementi indicati in motivazione siano sufficienti o meno, a far comprendere al contribuente quale sia il presupposto impositivo verificatosi e a consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa.
Ed ancora, l'avviso di liquidazione deve ritenersi adeguatamente motivato anche quando, pur in mancanza dell'allegazione della sentenza, contenga gli estremi identificativi essenziali (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi dell'atto, data di pubblicazione) e i criteri alla base della determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota, imposta) (cfr. Cass. sentenza n. 26340/2021).
Principi ribaditi anche di recente (cfr. Cass. sez. 5, ordinanza n. 11283 del 7/4/2022; Cass. sez. trib., ordinanza n. 876 del 13/1/2025), laddove la Suprema Corte, ha affermato che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.
La SUprema Corte di Cassazione, in fattispecie del tutto analoga, con principi pienamente condivisi dal
Collegio, ha affermato che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché́ i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 11283 del 07/04/2022, Rv. 664341 - 01).
In particolare, l'Amministrazione finanziaria è esonerata dall'obbligo di allegare all'avviso di liquidazione la sentenza su cui esso si fonda, in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del relativo giudizio, è a conoscenza;
diversamente tale incombente si risolverebbe in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così in contrasto con i canoni generali della collaborazione e della buona fede (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 21713 del 2020).
Nella fattispecie che ci occupa, esattamente nel frontespizio dell'avviso di liquidazione, è possibile leggere la natura del provvedimento (sentenza civile), l'ufficio emanante (Corte d'appello di Catanzaro), gli estremi dell'atto (n. 1366/2021), la data di pubblicazione (21/10/2021), l'oggetto (riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1497/2013 e assegnazione delle quote sulla base del progetto di divisione n. 4 di cui all'ordinanza del 9.4.2021: laddove le quote di fatto non corrispondevano alle quote di diritto, è stato disposto,
a carico di alcuni dei coeredi il conguaglio a favore degli altri coeredi), nonché la base imponibile e le modalità di calcolo che hanno determinato l'imposta.
Assolutamente irrilevante ai fini tributari il rilievo dei ricorrenti relativamente alla circostanza che le disposizioni contenute nella sentenza non abbiano mai avuto concreta applicazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate in complessivi euro 1.501.60 (compenso tabellare euro 1.877.00, ridotto del 20%
ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.