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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 26.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2198/22 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
(C.F. , quale incorporante in persona del Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 dott. giusta procura speciale e del CP_2 Controparte_3 [...]
(già Fondo Pensione Complementare per il personale del , in Controparte_4 Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti
Raffaele De Luca Tamajo (C.F. ) e LO Tosi (C.F. C.F._1 C.F._2 ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Viale Gramsci n. 14; CP_5
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
(CF , (C.F. ), Controparte_6 C.F._3 CP_7 C.F._4
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Ferraro CP_8 C.F._5
(CF ), presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in alla via C.F._6 CP_5 del Rione Sirignano n. 10;
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 7.9.2022, la ed il Parte_1 [...]
hanno riassunto il giudizio a seguito della ordinanza Controparte_9
n. 18384/2022 emessa in data 22.3.2022 (dep. il 6.6.2022) dalla Corte di Cassazione, che ha cassato la sentenza n. 791/2020 con cui la Corte d'Appello di Napoli - in riforma della decisione del Tribunale di Napoli n. 6291/2018 – aveva accolto la domanda di e Controparte_6 CP_7 [...] di condanna di e del Fondo Pensione a Prestazione Definita del CP_8 Parte_1
Gruppo al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale Parte_1 maturate per il periodo dal luglio 2013 (per e e dal gennaio 2015 (per il sig. CP_6 CP_7 CP_8 al giugno 2017.
Le ricorrenti in riassunzione hanno concluso in tali termini: “in conformità al principio di diritto sancito dall'ordinanza n. 18384/2022 della Suprema Corte di Cassazione, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese azionate dagli odierni convenuti e dai loro danti causa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6291/2018 con cui il Tribunale di
Napoli ha respinto le pretese azionate dagli odierni convenuti e dai loro danti causa;
accertata l'intervenuta esecuzione della sentenza n. 791/2020 resa dalla Corte di appello di Napoli, condannare gli odierni convenuti a restituire alla società i seguenti importi, al netto delle imposte di legge:
€ 5.773,94 per il sig. ; Controparte_6
€ 6.397,66 per il sig. ; CP_7
€ 2.098,88 per il sig. CP_8 oltre interessi legali dal percepito al saldo;
accertata l'intervenuta esecuzione della sentenza n. 791/2020 resa dalla Corte di appello di Napoli, condannare gli odierni convenuti a restituire alla società l'importo di € 8.316,98 corrisposto a titolo di spese legali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
2. Ricostituito il contraddittorio, , e hanno, Controparte_6 CP_7 CP_8 in primo luogo, eccepito la nullità dell'ordinanza della Suprema Corte n. 18384/2022 per vizio inerente alla costituzione del giudice, avendo partecipato alla decisione una consigliera che in una causa successiva ed analoga alla presente si era astenuta per motivi attinenti ai rapporti intercorrenti con i difensori delle parti in causa;
per indebita rimessione del giudizio alla Sezione filtro in mancanza dei presupposti giustificativi, consistenti nella “manifesta fondatezza del ricorso” ovvero “manifesta infondatezza dello stesso”; per inammissibile valutazione di un fatto nuovo, e cioè l'estinzione del diritto sostanziale azionato in primo grado, ovvero l'esistenza di un contratto sostitutivo dell'originaria modalità d'adempimento (datio in solutum) o, in alternativa, di un contratto di novazione mai dedotto da controparte in primo grado né in cassazione.
In via subordinata, hanno eccepito che l'obbligo restitutorio possa riguardare solo l'importo effettivamente percepito, al netto di oneri fiscali e contributivi, e, inoltre, che non spetterebbe alcunchè a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, avendo dato esecuzione alla Parte_1 condanna emessa dalla Corte d'appello spontaneamente, senza alcuna istanza o azione promossa dagli interessati.
Hanno dunque concluso “affinché l'Ecc.ma Corte d'appello voglia integralmente annullare l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione alla stregua dei motivi specificati in memoria. Per l'effetto, ed in ogni caso, rigettare integralmente la domanda di restituzione impropriamente formulata da nei confronti degli attuali controinteressati, confermando in toto la Parte_1 precedente sentenza di Corte d'appello n. 791/2020, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In assoluto subordine, con le salvezze innanzi specificate, accertare che gli importi ipoteticamente da restituire vanno calcolati al netto e non al lordo di quanto erogato, la cui decorrenza dovrebbe essere sancita soltanto dalla data dell'emananda sentenza.”
3. Con nota del 14.2.2025 la difesa dei ricorrenti ha depositato accordo transattivo intervenuto tra la società, il Fondo e , chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del Controparte_6 contendere con tale convenuto, con compensazione delle spese.
4. All'odierna udienza, dopo la discussione, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Innanzi tutto, devono ritenersi inammissibili le eccezioni di nullità proposte dai resistenti avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18384/2022, dovendosi escludere, in sede di rinvio, la possibilità di un sindacato sulla pronuncia della Corte di Cassazione.
Del resto, è noto, ai sensi dell'art.394 c.p.c, il carattere chiuso del giudizio di rinvio, che risulta unicamente finalizzato all'emanazione, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla
Cassazione, di una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata. In applicazione di tali principi si è affermato che “L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità”( Cass. sez. 3 ord. n. 5253 del
28/2/2024) e che “Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in sede di giudizio di rinvio in tema di divisione ereditaria, non aveva verificato se per tutti gli eredi fosse stato provato l'effettivo possesso dei beni per i fini di cui all'art. 485 c.c. limitandosi a ritenere provata tale circostanza in forza della mera cassazione della precedente sentenza della Corte
d'Appello, sebbene la decisione della S.C. avesse solamente emendato l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di merito rimanendo impregiudicato l'accertamento dell'effettiva ricorrenza della condizione prevista dalla norma)” ( Cass. sez.2 2/2/2024 n. 3150).
Dunque, posto che il giudice del rinvio deve limitarsi ad esaminare la controversia alla luce dei principi di diritto sanciti dalla Cassazione e non può neppure sindacare la correttezza giuridica di tali principi, appare veramente ardito sostenere che possa valutare la legittimità della pronuncia della
Cassazione come se il giudizio di rinvio costituisse un mezzo di impugnazione avverso tale pronuncia.
2. Venendo al merito, con la citata ordinanza la Suprema Corte ha accolto i motivi di ricorso proposti da e dal del Gruppo Parte_1 Controparte_3 [...]
, con cui era stata prospettata la “violazione e/o falsa applicazione degli artt.1197 e 1362 Pt_1
c.c., per non avere la Corte ritenuto che l'adesione alla capitalizzazione della prestazione da parte degli odierni ricorrenti comportasse l'estinzione del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico integrativo relativamente al periodo successivo alla capitalizzazione” e la “violazione
e/o falsa applicazione degli artt.1230 e 1362 c.c. per non avere la Corte territoriale ritenuto che le parti avessero sostituito il trattamento pensionistico a carico del con un'erogazione in CP_3 capitale, con conseguente infondatezza di ogni pretesa connessa all'obbligazione originaria”. La Suprema Corte, dopo aver precisato che l'oggetto della domanda è sempre stata la pretesa all'esatto adempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza nr. 17809 del 1994, passata in giudicato ma mai adempiuta dal per un periodo pacificamente successivo alla cd. capitalizzazione, e, Controparte_5 dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile alla fattispecie, ha concluso affermando che la richiesta di percepire il trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina, con effetto dal momento della corresponsione del pattuito, l'effetto estintivo della prestazione pensionistica periodica (v. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito, Cass.25215/20, punti 14 e ss.) affermando il principio secondo cui “fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantum in liquidazione dell'intero trattamento pensionistico integrativo”. Alla luce di tale principio il Collegio deve esaminare la domanda proposta dagli odierni resistenti e consistente, come si è visto, nella richiesta di differenze sul trattamento CP_7 CP_8 pensionistico aziendale maturate per il periodo dal luglio 2013 (per e dal gennaio 2015 (per CP_7
al giugno 2017, differenze scaturite dal giudicato che aveva confermato il loro diritto a CP_8 conservare il sistema di perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo per gli anni
1994-1996, essendo pacifico che gli stessi hanno tutti esercitato l'opzione per la capitalizzazione del trattamento in epoca antecedente alle differenze richieste.
Per , come si illustrerà, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con Controparte_6 compensazione delle spese di lite, alla luce dell'intervenuto accordo transattivo.
2.1. Ebbene, la Corte ha osservato che è stato documentato nel giudizio di merito che tutti i ricorrenti hanno optato per la capitalizzazione del rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore al periodo in relazione al quale hanno domandato le differenze sul trattamento pensionistico complementare rivenienti dal loro diritto a mantenere la perequazione anche in data successiva all'entrata in vigore della norma d'interpretazione autentica costituita dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, siccome sancito con sentenza passata in giudicato, essendosi realizzata l'ipotesi di cui al
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 7, lett. a), (oggi abrogato per effetto del D.Lgs. n. 252 del 2005), che prevedeva la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare, così evidentemente determinandosi l'estinzione della medesima prestazione unitamente al meccanismo di rivalutazione applicato.
Dunque, ha affermato che erroneamente la Corte di merito ha interpretato la clausola contenuta nell'art. 47 dello Statuto del Fondo, non avendo assegnato al disposto negoziale il significato risultante dalla "comune intenzione delle parti" (art. 1362 c.c.).
La Corte ha evidenziato di aver già avuto modo di chiarire (Cass. civ. Sez. lavoro, 25- 10-2021, n.
29915; n. 30518 del 2021) nonché con riguardo a fattispecie relativa ad altro istituto di credito, che la richiesta di percepire il trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina, con effetto dal momento della corresponsione del pattuito, l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (così Cass. n. 25215 del 2020, p.p. 14 ss. della parte motiva); pertanto, ha concluso nel senso che la sentenza impugnata, che ha accolto le pretese economiche degli intimati in relazione a periodi successivi al momento in cui ciascuno di essi aveva percepito la somma capitale una tantum, non si è attenuta al principio di diritto sopra enunciato secondo cui “fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantum di liquidazione dell'intero trattamento pensionistico integrativo”.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto che, una volta estinta la prestazione pensionistica oggetto della perequazione di cui è causa, sia del tutto infondata la pretesa di ottenere differenze economiche derivanti da un inferiore riconoscimento del quantum pensionistico, e ciò per l'ovvia considerazione che è venuto meno il rapporto sottostante, ossia la prestazione da adeguare.
Ed invero, essendosi modificata la situazione degli attuali resistenti, che non sono più titolari del trattamento pensionistico integrativo, gli stessi non possono rivendicare, per effetto del giudicato intervenuto, il diritto alla perequazione mensile come se fosse un diritto autonomo sganciato dal trattamento pensionistico ormai estinto. Pertanto, va rigettata la domanda proposta dai resistenti e nel ricorso introduttivo del CP_7 CP_8 giudizio ed avendo la dato esecuzione alla sentenza di primo grado con la Parte_1 corresponsione delle somme oggetto di condanna, come risulta dai documenti da B a D prodotti dalla
, gli stessi vanno condannati alla restituzione delle suindicate somme. Parte_1
2.2. Va precisato che le somme richieste in restituzione da IN SA LO s.p.a. sono state correttamente determinate al netto degli oneri fiscali e contributivi, sicchè le eccezioni sollevate sul punto dai convenuti sono infondate.
Parimenti, è infondata l'eccezione relativa alla spettanza degli interessi legali solo dalla data della emananda sentenza, essendo noto che “In caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione - pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore
a dodici mesi - con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto.” (Così Cass. Sez. L, Sentenza
n. 25589 del 17/12/2010 (Rv. 615327 - 01), nonché, di recente, conf. Sez. 1, Ordinanza n. 23764 del
03/08/2023 (Rv. 668955 - 01).
2.3. e vanno altresì condannati in solido alla restituzione di CP_7 CP_8 quanto ricevuto a titolo di spese del giudizio di secondo grado, deciso con sentenza della Corte
d'appello di Napoli n. 791/2020, ridotto della quota riferibile a , per il quale è Controparte_6 intervenuto accordo transattivo anche sulle spese, con rinuncia da parte di IN SA LO PA e del
Fondo anche alla restituzione delle somme erogate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza n. 791/2020.
3. Con riferimento a come indicato, è intervenuto accordo transattivo con il Controparte_6 quale le parti hanno, tra l'altro, concordato la restituzione da parte di dell'importo Controparte_6 netto percepito in esecuzione della sentenza della Corte d'appello n. 791/2020, con rinuncia da parte del predetto “ad ogni pretesa, ragione o diritto collegata, anche in via indiretta, o solo occasionata ai fatti oggetto di causa o comunque dipendente o connessa al trattamento pensionistico integrativo corrisposto da e all'esercizio dell'opzione di capitalizzazione di cui all'art. Parte_1
47, comma I, dello Statuto e relativa quantificazione della somma capitalizzata” e rinuncia da parte di alla ripetizione degli interessi legali sulle differenze perequative corrisposte Parte_1 in esecuzione della sentenza n. 791/2020 della Corte di appello di Napoli e delle spese legali riconosciute in esecuzione di detta sentenza, con dichiarazione di non avere nessuna altra pretesa nei confronti del sig. relativamente al trattamento pensionistico integrativo già Controparte_6 corrisposto ed alla sua capitalizzazione.
Ciò posto, va osservato che la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un.,
11-04-2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06/03/2019 [Ord.], n.6444; Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n.
10553).
Viene meno, quindi, il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-
1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999,
n. 2937).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
4. La complessità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali esistenti anche presso questa stessa Corte costituiscono gravi ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
PQM
La Corte, pronunciando a seguito di rinvio da Cassazione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le appellanti e;
Controparte_6 rigetta la domanda proposta da e col ricorso introduttivo del CP_7 CP_8 giudizio e li condanna alla restituzione, in favore della rispettivamente, della Parte_1 somma di € 6.397,66 da parte di e di € 2.098,88 da parte di oltre CP_7 CP_8 su tali somme interessi legali dal percepito al saldo;
condanna, inoltre, e in solido alla restituzione di quanto ricevuto a CP_7 CP_8 titolo di spese del giudizio di secondo grado, deciso con sentenza della Corte d'appello di Napoli n.
791/2020, ridotto della quota riferibile a;
Controparte_6 compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 26.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2198/22 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
(C.F. , quale incorporante in persona del Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 dott. giusta procura speciale e del CP_2 Controparte_3 [...]
(già Fondo Pensione Complementare per il personale del , in Controparte_4 Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti
Raffaele De Luca Tamajo (C.F. ) e LO Tosi (C.F. C.F._1 C.F._2 ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Viale Gramsci n. 14; CP_5
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
(CF , (C.F. ), Controparte_6 C.F._3 CP_7 C.F._4
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Ferraro CP_8 C.F._5
(CF ), presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in alla via C.F._6 CP_5 del Rione Sirignano n. 10;
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 7.9.2022, la ed il Parte_1 [...]
hanno riassunto il giudizio a seguito della ordinanza Controparte_9
n. 18384/2022 emessa in data 22.3.2022 (dep. il 6.6.2022) dalla Corte di Cassazione, che ha cassato la sentenza n. 791/2020 con cui la Corte d'Appello di Napoli - in riforma della decisione del Tribunale di Napoli n. 6291/2018 – aveva accolto la domanda di e Controparte_6 CP_7 [...] di condanna di e del Fondo Pensione a Prestazione Definita del CP_8 Parte_1
Gruppo al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale Parte_1 maturate per il periodo dal luglio 2013 (per e e dal gennaio 2015 (per il sig. CP_6 CP_7 CP_8 al giugno 2017.
Le ricorrenti in riassunzione hanno concluso in tali termini: “in conformità al principio di diritto sancito dall'ordinanza n. 18384/2022 della Suprema Corte di Cassazione, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese azionate dagli odierni convenuti e dai loro danti causa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6291/2018 con cui il Tribunale di
Napoli ha respinto le pretese azionate dagli odierni convenuti e dai loro danti causa;
accertata l'intervenuta esecuzione della sentenza n. 791/2020 resa dalla Corte di appello di Napoli, condannare gli odierni convenuti a restituire alla società i seguenti importi, al netto delle imposte di legge:
€ 5.773,94 per il sig. ; Controparte_6
€ 6.397,66 per il sig. ; CP_7
€ 2.098,88 per il sig. CP_8 oltre interessi legali dal percepito al saldo;
accertata l'intervenuta esecuzione della sentenza n. 791/2020 resa dalla Corte di appello di Napoli, condannare gli odierni convenuti a restituire alla società l'importo di € 8.316,98 corrisposto a titolo di spese legali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
2. Ricostituito il contraddittorio, , e hanno, Controparte_6 CP_7 CP_8 in primo luogo, eccepito la nullità dell'ordinanza della Suprema Corte n. 18384/2022 per vizio inerente alla costituzione del giudice, avendo partecipato alla decisione una consigliera che in una causa successiva ed analoga alla presente si era astenuta per motivi attinenti ai rapporti intercorrenti con i difensori delle parti in causa;
per indebita rimessione del giudizio alla Sezione filtro in mancanza dei presupposti giustificativi, consistenti nella “manifesta fondatezza del ricorso” ovvero “manifesta infondatezza dello stesso”; per inammissibile valutazione di un fatto nuovo, e cioè l'estinzione del diritto sostanziale azionato in primo grado, ovvero l'esistenza di un contratto sostitutivo dell'originaria modalità d'adempimento (datio in solutum) o, in alternativa, di un contratto di novazione mai dedotto da controparte in primo grado né in cassazione.
In via subordinata, hanno eccepito che l'obbligo restitutorio possa riguardare solo l'importo effettivamente percepito, al netto di oneri fiscali e contributivi, e, inoltre, che non spetterebbe alcunchè a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, avendo dato esecuzione alla Parte_1 condanna emessa dalla Corte d'appello spontaneamente, senza alcuna istanza o azione promossa dagli interessati.
Hanno dunque concluso “affinché l'Ecc.ma Corte d'appello voglia integralmente annullare l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione alla stregua dei motivi specificati in memoria. Per l'effetto, ed in ogni caso, rigettare integralmente la domanda di restituzione impropriamente formulata da nei confronti degli attuali controinteressati, confermando in toto la Parte_1 precedente sentenza di Corte d'appello n. 791/2020, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In assoluto subordine, con le salvezze innanzi specificate, accertare che gli importi ipoteticamente da restituire vanno calcolati al netto e non al lordo di quanto erogato, la cui decorrenza dovrebbe essere sancita soltanto dalla data dell'emananda sentenza.”
3. Con nota del 14.2.2025 la difesa dei ricorrenti ha depositato accordo transattivo intervenuto tra la società, il Fondo e , chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del Controparte_6 contendere con tale convenuto, con compensazione delle spese.
4. All'odierna udienza, dopo la discussione, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Innanzi tutto, devono ritenersi inammissibili le eccezioni di nullità proposte dai resistenti avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18384/2022, dovendosi escludere, in sede di rinvio, la possibilità di un sindacato sulla pronuncia della Corte di Cassazione.
Del resto, è noto, ai sensi dell'art.394 c.p.c, il carattere chiuso del giudizio di rinvio, che risulta unicamente finalizzato all'emanazione, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla
Cassazione, di una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata. In applicazione di tali principi si è affermato che “L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità”( Cass. sez. 3 ord. n. 5253 del
28/2/2024) e che “Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in sede di giudizio di rinvio in tema di divisione ereditaria, non aveva verificato se per tutti gli eredi fosse stato provato l'effettivo possesso dei beni per i fini di cui all'art. 485 c.c. limitandosi a ritenere provata tale circostanza in forza della mera cassazione della precedente sentenza della Corte
d'Appello, sebbene la decisione della S.C. avesse solamente emendato l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di merito rimanendo impregiudicato l'accertamento dell'effettiva ricorrenza della condizione prevista dalla norma)” ( Cass. sez.2 2/2/2024 n. 3150).
Dunque, posto che il giudice del rinvio deve limitarsi ad esaminare la controversia alla luce dei principi di diritto sanciti dalla Cassazione e non può neppure sindacare la correttezza giuridica di tali principi, appare veramente ardito sostenere che possa valutare la legittimità della pronuncia della
Cassazione come se il giudizio di rinvio costituisse un mezzo di impugnazione avverso tale pronuncia.
2. Venendo al merito, con la citata ordinanza la Suprema Corte ha accolto i motivi di ricorso proposti da e dal del Gruppo Parte_1 Controparte_3 [...]
, con cui era stata prospettata la “violazione e/o falsa applicazione degli artt.1197 e 1362 Pt_1
c.c., per non avere la Corte ritenuto che l'adesione alla capitalizzazione della prestazione da parte degli odierni ricorrenti comportasse l'estinzione del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico integrativo relativamente al periodo successivo alla capitalizzazione” e la “violazione
e/o falsa applicazione degli artt.1230 e 1362 c.c. per non avere la Corte territoriale ritenuto che le parti avessero sostituito il trattamento pensionistico a carico del con un'erogazione in CP_3 capitale, con conseguente infondatezza di ogni pretesa connessa all'obbligazione originaria”. La Suprema Corte, dopo aver precisato che l'oggetto della domanda è sempre stata la pretesa all'esatto adempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza nr. 17809 del 1994, passata in giudicato ma mai adempiuta dal per un periodo pacificamente successivo alla cd. capitalizzazione, e, Controparte_5 dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile alla fattispecie, ha concluso affermando che la richiesta di percepire il trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina, con effetto dal momento della corresponsione del pattuito, l'effetto estintivo della prestazione pensionistica periodica (v. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito, Cass.25215/20, punti 14 e ss.) affermando il principio secondo cui “fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantum in liquidazione dell'intero trattamento pensionistico integrativo”. Alla luce di tale principio il Collegio deve esaminare la domanda proposta dagli odierni resistenti e consistente, come si è visto, nella richiesta di differenze sul trattamento CP_7 CP_8 pensionistico aziendale maturate per il periodo dal luglio 2013 (per e dal gennaio 2015 (per CP_7
al giugno 2017, differenze scaturite dal giudicato che aveva confermato il loro diritto a CP_8 conservare il sistema di perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo per gli anni
1994-1996, essendo pacifico che gli stessi hanno tutti esercitato l'opzione per la capitalizzazione del trattamento in epoca antecedente alle differenze richieste.
Per , come si illustrerà, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con Controparte_6 compensazione delle spese di lite, alla luce dell'intervenuto accordo transattivo.
2.1. Ebbene, la Corte ha osservato che è stato documentato nel giudizio di merito che tutti i ricorrenti hanno optato per la capitalizzazione del rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore al periodo in relazione al quale hanno domandato le differenze sul trattamento pensionistico complementare rivenienti dal loro diritto a mantenere la perequazione anche in data successiva all'entrata in vigore della norma d'interpretazione autentica costituita dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, siccome sancito con sentenza passata in giudicato, essendosi realizzata l'ipotesi di cui al
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 7, lett. a), (oggi abrogato per effetto del D.Lgs. n. 252 del 2005), che prevedeva la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare, così evidentemente determinandosi l'estinzione della medesima prestazione unitamente al meccanismo di rivalutazione applicato.
Dunque, ha affermato che erroneamente la Corte di merito ha interpretato la clausola contenuta nell'art. 47 dello Statuto del Fondo, non avendo assegnato al disposto negoziale il significato risultante dalla "comune intenzione delle parti" (art. 1362 c.c.).
La Corte ha evidenziato di aver già avuto modo di chiarire (Cass. civ. Sez. lavoro, 25- 10-2021, n.
29915; n. 30518 del 2021) nonché con riguardo a fattispecie relativa ad altro istituto di credito, che la richiesta di percepire il trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina, con effetto dal momento della corresponsione del pattuito, l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (così Cass. n. 25215 del 2020, p.p. 14 ss. della parte motiva); pertanto, ha concluso nel senso che la sentenza impugnata, che ha accolto le pretese economiche degli intimati in relazione a periodi successivi al momento in cui ciascuno di essi aveva percepito la somma capitale una tantum, non si è attenuta al principio di diritto sopra enunciato secondo cui “fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantum di liquidazione dell'intero trattamento pensionistico integrativo”.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto che, una volta estinta la prestazione pensionistica oggetto della perequazione di cui è causa, sia del tutto infondata la pretesa di ottenere differenze economiche derivanti da un inferiore riconoscimento del quantum pensionistico, e ciò per l'ovvia considerazione che è venuto meno il rapporto sottostante, ossia la prestazione da adeguare.
Ed invero, essendosi modificata la situazione degli attuali resistenti, che non sono più titolari del trattamento pensionistico integrativo, gli stessi non possono rivendicare, per effetto del giudicato intervenuto, il diritto alla perequazione mensile come se fosse un diritto autonomo sganciato dal trattamento pensionistico ormai estinto. Pertanto, va rigettata la domanda proposta dai resistenti e nel ricorso introduttivo del CP_7 CP_8 giudizio ed avendo la dato esecuzione alla sentenza di primo grado con la Parte_1 corresponsione delle somme oggetto di condanna, come risulta dai documenti da B a D prodotti dalla
, gli stessi vanno condannati alla restituzione delle suindicate somme. Parte_1
2.2. Va precisato che le somme richieste in restituzione da IN SA LO s.p.a. sono state correttamente determinate al netto degli oneri fiscali e contributivi, sicchè le eccezioni sollevate sul punto dai convenuti sono infondate.
Parimenti, è infondata l'eccezione relativa alla spettanza degli interessi legali solo dalla data della emananda sentenza, essendo noto che “In caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione - pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore
a dodici mesi - con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto.” (Così Cass. Sez. L, Sentenza
n. 25589 del 17/12/2010 (Rv. 615327 - 01), nonché, di recente, conf. Sez. 1, Ordinanza n. 23764 del
03/08/2023 (Rv. 668955 - 01).
2.3. e vanno altresì condannati in solido alla restituzione di CP_7 CP_8 quanto ricevuto a titolo di spese del giudizio di secondo grado, deciso con sentenza della Corte
d'appello di Napoli n. 791/2020, ridotto della quota riferibile a , per il quale è Controparte_6 intervenuto accordo transattivo anche sulle spese, con rinuncia da parte di IN SA LO PA e del
Fondo anche alla restituzione delle somme erogate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza n. 791/2020.
3. Con riferimento a come indicato, è intervenuto accordo transattivo con il Controparte_6 quale le parti hanno, tra l'altro, concordato la restituzione da parte di dell'importo Controparte_6 netto percepito in esecuzione della sentenza della Corte d'appello n. 791/2020, con rinuncia da parte del predetto “ad ogni pretesa, ragione o diritto collegata, anche in via indiretta, o solo occasionata ai fatti oggetto di causa o comunque dipendente o connessa al trattamento pensionistico integrativo corrisposto da e all'esercizio dell'opzione di capitalizzazione di cui all'art. Parte_1
47, comma I, dello Statuto e relativa quantificazione della somma capitalizzata” e rinuncia da parte di alla ripetizione degli interessi legali sulle differenze perequative corrisposte Parte_1 in esecuzione della sentenza n. 791/2020 della Corte di appello di Napoli e delle spese legali riconosciute in esecuzione di detta sentenza, con dichiarazione di non avere nessuna altra pretesa nei confronti del sig. relativamente al trattamento pensionistico integrativo già Controparte_6 corrisposto ed alla sua capitalizzazione.
Ciò posto, va osservato che la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un.,
11-04-2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06/03/2019 [Ord.], n.6444; Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n.
10553).
Viene meno, quindi, il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-
1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999,
n. 2937).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
4. La complessità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali esistenti anche presso questa stessa Corte costituiscono gravi ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
PQM
La Corte, pronunciando a seguito di rinvio da Cassazione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le appellanti e;
Controparte_6 rigetta la domanda proposta da e col ricorso introduttivo del CP_7 CP_8 giudizio e li condanna alla restituzione, in favore della rispettivamente, della Parte_1 somma di € 6.397,66 da parte di e di € 2.098,88 da parte di oltre CP_7 CP_8 su tali somme interessi legali dal percepito al saldo;
condanna, inoltre, e in solido alla restituzione di quanto ricevuto a CP_7 CP_8 titolo di spese del giudizio di secondo grado, deciso con sentenza della Corte d'appello di Napoli n.
791/2020, ridotto della quota riferibile a;
Controparte_6 compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa