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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/11/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 79/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto SABATINI Presidente
2) Dott. Marisa SALVO Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 79/2023 R.G.A. posta in decisione in esito all'udienza cartolare del 24 giugno 2025; vertente tra
C.F.: , e per essa la mandataria C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
P.IVA: in persona di , nella qualifica di P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_1 procuratore, con poteri di firma per essa già giusta procura per Parte_2 CP_2 atto Notaio Dr. di Velletri del 19 Ottobre 2022 – Rep. 77770 - Racc. Persona_1
29100, elettivamente domiciliata in Messina, Via Luciano Manara n. 22, presso lo studio dell'avv. Piero Ruggeri, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
e
, in persona del curatore, Avv. Controparte_3
RO DI RG TO, C.F. e P.IVA: elettivamente domiciliata in P.IVA_4
Messina, Via F. Todaro n. 3, presso lo studio dell'avv. Rosario Dovico, recapito professionale dell'avv. Barbara Schepis, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
1 nonché
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_4
; C.F._1
APPELLATA CONTUMACE oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare – appello avverso la sentenza n. 860/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 06.12.2022 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
“1) annullare, riformare e revocare la sentenza n. 860/2022 emessa dal Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, nel procedimento n. 2114/2019 R.G., per i motivi di cui sopra, accogliendo nella forma e nel merito il presente atto di appello;
2) riformare la sentenza impugnata […], in favore di una pronuncia che accerti e dichiari la legittimità del pignoramento intrapreso dall'Istituto di credito ai danni della Sig.ra il diritto dell'appellante di procedere nei confronti del bene Controparte_4 ipotecato e, in ogni caso, il diritto dell'appellante all'esecuzione; 3) riformare la sentenza impugnata […], in favore di una pronuncia che riconosca la sussistenza del credito vantato dall'appellante nonché il diritto di quest'ultima a procedere esecutivamente sul bene in questione gravato da ipoteca;
4) riformare la sentenza impugnata […], in favore di una pronuncia che riconosca la sussistenza del credito vantato dall'appellante con condanna delle appellate al pagamento della somma portata in esecuzione;
5) riformare la sentenza impugnata […], in favore di una pronuncia che condanni parte appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
6) con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato, ”: Controparte_3
“1) Rigettare integralmente l'impugnazione proposta dall'appellante e, per essa, dalla Parte_1 sua mandataria perché inammissibile e/o infondata e comunque con qualsivoglia altra statuizione, Parte_2 occorrendo anche rt. 348 bis, co. 1, c.p.c. 2) Conseguentemente, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 860/2022 pubbl. il 06/12/2022 nel giudizio iscritto al n. 2114/2019 R.G. Trib. Patti. 3) Con vittoria di spese e compensi di causa, sia del presente giudizio che di quello di primo grado, oltre spese generali ed accessori come per legge e con condanna, altresì, ex art. 96 c.p.c., primo comma, o in subordine terzo comma”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., notificato in data 31.12.2019, la
[...] onveniva in giudizio Parte_3 CP_ il Fallimento società e Controparte_3 [...] de Controparte_4 forzata per l'importo di € 59.933,17, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal 1.1.2017 fino al saldo, in virtù del mancato pagamento delle residue rate del mutuo a rogito Notaio Dott. Rep. n. 26038, Racc. n. 10993, stipulato con la Persona_2 Controparte_5
(poi e accollato da Controparte_3 Controparte_4 relativamente all'immobile identificato nel Catasto fabbricati del Comune di Acquedolci al fg. 10 part. 884 sub 1 c.da Buffone snc piano S1 T1, cat. A2, Cl 6, consistenza vani 8,5.
Parte attrice rappresentava, a tal uopo, che:
2 - in data 26.02.2004, la Parte_3 veva stipulato con la n contratto di mutuo edilizio e
[...] Controparte_5 prima erogazione, a rogito Notaio Dott. Rep. n. 26038, Racc. n. 10993, registrato Persona_2 in Sant'Agata di Militello il 12.03.2004;
- in forza di tale contratto, la aveva concesso alla parte mutuataria la somma di € Pt_3
2.000.000,00 e la relativa restituzione era stata garantita con la concessione di ipoteca sopra il seguente bene immobile: “Terreno ed entrostante complesso edilizio in corso di costruzione siti ad Acquedolci in Contrada Buffone, insistente su quarantadue lotti per complessivi 39 (trentanove) alloggi appresso descritti: a) -alloggi numerati dall'1 al 10[…] b) -alloggi numerati (11-13); (14-17); (26-29)[…] c) -alloggi numerati (18-21); e (22-25)[…] d) -alloggi numerati (30-37) (38-42)[…] Il terreno oggetto della garanzia ipotecaria é riportato nel N.C.T. del Comune di Acquedolci al foglio 10, particelle: 734 (ex 728/a); 767 (ex 736/b); 737 (ex 730/b)”;
- con successivo atto del 23.12.2005, a rogito Notaio Dott. n. Racc. 11917 N. Persona_3
Rep. 27425, l'originario mutuo era stato ridotto ad € 1.650.000,00 e la connessa ipoteca era stata frazionata secondo le modalità contenute nel medesimo contratto;
- in data 07.03.2012, la precedentemente Controparte_3 Controparte_5 aveva stipulato con Controparte_4 compravendita, per atti Notaio in Capo D'Orlando n. rep. 58273 racc. n. Persona_4
11073, reg.to a Sant'Agata di Militello il 03.04.2012 al n. 324, avente ad oggetto una delle unità immobiliari costruite dalla mutuataria sul complesso edilizio ipotecato: sulla base di tale contratto, la aveva acquistato l'immobile Controparte_4 identificato nel Catasto fabbricati del Comune di Acquedolci al fg. 10 part. 884 sub 1 c.da Buffone snc piano S1-T1, cat. A2, Cl 6, consistenza vani 8,5, facendosi carico – tramite un mero accollo interno – della quota n. 26 del contratto di mutuo, pari ad € 53.576,92, quale quota parte del prezzo della compravendita;
- né la é la avevano versato alla Controparte_3 Controparte_4
Banca la quota di mutuo frazionata e oggetto del superiore accollo;
- per tale ragione, l'istituto di credito, sulla base dei superiori titoli, in data 31.08.2017, aveva fatto istanza di ammissione al passivo del Controparte_3
per l'importo di € 59.303,77 oltre agli interessi successivi al 01.01.2017, in virtù
[...] del mancato pagamento della rata accollata dalla , come da Controparte_4 attestazione ex art. 50 d.lgs. 385/93;
- contestualmente, la aveva attivato la procedura di cui all'art. 602 e ss. c.p.c. sull'immobile Pt_3 ipotecato, trasferito alla predetta acquirente, notificando atto di precetto alla proprietaria dell'immobile ed al;
CP_3
- in data 28.11.2017, con decreto reso in udienza, il Giudice delegato aveva escluso dal passivo del menzionato Fallimento il credito della dichiarando la relativa domanda come Pt_3
“improponibile perché ultra tardiva senza giustificazione”;
- in ragione di ciò, il si era opposto al predetto atto di precetto “in via cautelativa” e, CP_3 all'udienza del 21. bunale così decideva “dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati nei confronti del fallimento della società ' in liquidazione'”; Controparte_3
- con atto di opposizione del 28.09.18, il si era opposto, altresì, al pignoramento nel CP_3 frattempo notificato e introitato e, ritenendo lo stesso illegittimo per l'asserita inesistenza del credito, ne chiedeva la sospensione;
- Con ordinanza del 19.3.2019, il Giudice dell'Esecuzione nominato nella procedura esecutiva n. 19/2018 del Tribunale di Patti, in accoglimento del summenzionato atto di opposizione, aveva sospeso il procedimento così motivando “rilevato che —con ordinanza del 21.12.2018 —il
3 Tribunale di Patti ha sospeso nel giudizio di opposizione a precetto al n. 1908/2017 RGAC l'efficacia esecutiva del titolo azionato nella presente sede esecutiva dalla Parte_3
con sede a Roma, Piazza Beata Vergine 4/5, C.F. e P.I. , e per essa la
[...] P.IVA_5
.A.; atteso che la sospensione dell'esecuzione Controparte_6 provvisoria del titolo esecutivo non integra revoca del titolo medesimo e, pertanto, non tocca la legittimità degli atti esecutivi già compiuti, né determina ragione di improseguibilità dell'espropriazione, che rimane soltanto sospesa ex art. 623 c.p.c., ciò che ha valore assorbente delle doglianze avanzate con ricorso in opposizione del 28.9.2018 dall'Avv. RO DI RG TO, nella qualità di Curatore del Fallimento della società che non v'è ragione di regolamentare le Parte_4 spese della fase camerale –cautelare della proposta opposizione in ragione di quanto sopra evidenziato e, quindi, della accertata sospensione esterna
P.Q.M.
visto l'art. 623 c.p.c., sospende la presente procedura esecutiva;
visti gli artt. 615, 619 e 624 c.p.c. dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione proposta in calce al ricorso del 28.9.2018; nulla sulle spese della presente fase camerale cautelare della proposta opposizione;
onera la parte interessata dell'introduzione del giudizio di merito della causa di opposizione, previa iscrizione a ruolo, entro il 31.12.2019, innanzi al giudice competente, osservati i termini a comparire prescritti dall'art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti della metà”.
Si costituiva in giudizio la Fallimento, resistendo alle pretese azionate da controparte. CP_7
Con comparsa di intervento volontario si costituiva, inoltre, la Parte_1 deducendo di essere subentrata all'originaria attrice nel credito oggetto del giudizio, facendo proprie tutte le domande proposte da quest'ultima, di cui chiedeva l'estromissione dal giudizio.
Con la sentenza n. 860/2022, emessa in data 06.12.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Patti così statuiva:
“
1. Dichiara la contumacia di 2. Dichiara che Controparte_4 [...]
Parte_3 Parte_1 diritto di procedere all'esecuzione forzata per il credito di cui è causa;
3. Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
4. Condanna e Parte_3 Parte_1 in solido, al pagamento, in favore del ,
[...] Controparte_3 delle spese del giudizio che liquida in euro 4.250,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5. Compensa le spese del giudizio relativamente a . Controparte_4
§
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato in data 19.01.2023, proponeva appello e per essa la mandataria Parte_1 Parte_2
Con comparsa depositata in data 29.05.2023 si costituiva in giudizio il
[...]
che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e ne chiedeva, Controparte_3 comunque, il rigetto nel merito, poiché infondato.
Con ordinanza del 07.07.2023 la Corte, rilevato che non sussistessero i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dichiarata la contumacia di
[...]
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni Controparte_8 all'udienza del 06.05.2024.
Ivi, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), veniva assunta in decisione con
4 assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Successivamente la causa veniva rimessa sul ruolo, come da ordinanza agli atti, e assunta nuovamente in decisione in esito all'udienza “cartolare” del 24.6.2025, con termini di gg. 45 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi gg. 20 per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento, per i motivi di cui si dirà.
§ 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione esecutiva originariamente intrapresa dalla
[...]
Parte_3
Sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione alcuni aspetti dirimenti ai fini della decisione, ossia che l'istituto di credito:
- non aveva agito nei confronti del , bensì nei confronti del proprietario del bene CP_3 gravato da ipoteca in forza del “dir ito” che caratterizza tale istituto;
- aveva aggredito un bene che non era nella sfera giuridica del fallimento;
- non aveva aggredito il patrimonio del fallito e non aveva promosso alcuna azione esecutiva in danno del fallimento.
Il giudice a quo, pertanto, non avrebbe tenuto in debito rilievo che il bene da espropriare non faceva parte della massa fallimentare, di talché non troverebbe applicazione, nel caso di specie, l'art. 51 della L.F, il quale pone un divieto di intraprendere azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento.
D'altronde – osserva l'appellante – si evincerebbe chiaramente dall'atto di pignoramento immobiliare che non era stato aggredito il patrimonio della società fallita, bensì un bene di proprietà della (la quale aveva acquistato il menzionato bene dalla Controparte_4 società in bonis).
Gli appellanti aggiungono che la aveva aggredito il bene di proprietà della Pt_3 CP_4
in forza del diritto di seguito caratterizzante l'istituto dell'ipoteca ai sensi dell'art.
[...]
2808 c.c. Tale diritto, effetto della costituzione d'ipoteca, consentirebbe al creditore ipotecario di sottoporre il bene ad esecuzione forzata indipendentemente dalle vicende dominicali dello stesso ed anche nell'ipotesi in cui il debitore che alieni il bene ad un terzo acquirente sia dichiarato, poi, fallito.
Con riferimento all'azione revocatoria proposta dalla Curatela del Fallimento nei confronti della in riferimento all'alienazione del bene aggredito dall'istituto di Controparte_4 dal primo giudicante al fine di motivare la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione esecutiva, l'appellante sostiene che anche ove tale giudizio si concludesse con esito favorevole per il , resterebbero in ogni caso salvi i CP_3 diritti della creditrice, giacché maturati in virtù di un atto trascritto precedentemente alla trascrizione della domanda di revocatoria. Difatti, l'ipoteca sarebbe stata iscritta in data 12.3.2004, il successivo frazionamento in data 23.12.2005, mentre la domanda di revocatoria, proposta dal
, solamente nel 2015. CP_3
5 Parte appellante chiede, pertanto, la riforma del provvedimento impugnato, “in favore di una pronuncia che accerti e dichiari la legittimità del pignoramento intrapreso dall'Istituto di credito ai danni della Sig.ra il diritto dell'appellante di procedere nei confronti del bene Controparte_4 ipotecato e, in ogni caso, il diritto dell'appellante all'esecuzione”.
§
Con il secondo motivo d'impugnazione parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure ove ha ritenuto che rivestisse rilevanza dirimente, ai fini della declaratoria d'inammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa dalla banca creditrice, il rigetto della domanda di insinuazione al passivo del fallimento della da quest'ultima Controparte_3 proposta in relazione al credito oggetto di giudizio.
In particolare, il Tribunale ha osservato che l'art. 52 della L.F. “stabilisce una rigorosa riserva in favore del tribunale fallimentare (e del procedimento di accertamento del passivo) in relazione a tutte le liti passive aventi carattere patrimoniale in cui è coinvolta la curatela, stabilendo senza equivoci che 'Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), l. Fall. nonché ogni diritto reale
o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge'. Ne consegue che l'accertamento negativo, già compiuto nella pertinente sede concorsuale in ordine alla ammissibilità del credito vantato dalla non può essere contraddetto o aggirato dall'Istituto di Pt_3 credito per mezzo di altre azioni esecutive, anche relative a beni ipotecati”.
Parte appellante evidenzia che il decreto di esecutività dello stato passivo avrebbe efficacia meramente endoprocedimentale ex art. 96, comma 6, della L.F., sicché non si comprenderebbe la ragione giuridica del summenzionato passaggio argomentativo della sentenza di prime cure.
In secondo luogo, precisa che il Giudice Delegato non avrebbe rigettato la domanda di ammissione al passivo proposta dalla banca per carenza di prova del credito, bensì perché proposta tardivamente senza giustificazione.
Osserva, ancora, che il credito vantato dalla Banca non necessitava di alcun accertamento, giacché
“scaturente da contratto di mutuo (titolo esecutivo) ed essendo stato provato dalla documentazione prodotta in atti, ovverosia dal contratto di mutuo del 26.02.2004 (doc. 1 del fascicolo di primo grado), dall'atto di frazionamento del 23.12.2005 (doc. 2 del fascicolo di primo grado), dall'atto di compravendita dell'immobile da parte della Sig.ra (doc. 3 del fascicolo di primo grado), dall'accollo, seppur interno, della Controparte_4 quota del mutuo gravante sull'immobile acquistato dalla Sig.ra da parte Controparte_4 dell'acquirente (doc. 3 del fascicolo di primo grado), dall'attestazione ex art. 50 del D.lgs. n. 385/1993 (doc. 4 del fascicolo di primo grado), dagli estratti conto storico analitici relativi a tutta la durata del rapporto tra parte mutuataria e parte mutuante, dai quali si evincono le singole erogazioni delle somme mutuate”.
Inoltre, sotto altro ma connesso profilo, la mancata ammissione al passivo di un credito non equivarrebbe a declaratoria della sua insussistenza.
§
Con il terzo motivo di gravame, parte appellante attinge la statuizione di prime cure con la quale il giudice a quo ha rigettato la domanda subordinata dalla stessa proposta, diretta ad ottenere la condanna delle parti convenute al pagamento della somma portata ad esecuzione.
6 Tale statuizione di rigetto, in specie, è stata fondata dal Tribunale sull'assunto che il giudizio fosse preordinato a stabilire esclusivamente la sussistenza o meno del diritto dell'istituto di credito di procedere ad esecuzione forzata;
per altro verso – ha evidenziato il primo giudicante – la Pt_3 non aveva dimostrato di aver anticipato o proposto già in sede di costituzione nel giudizio di opposizione la domanda in questione.
Parte appellante, di contro, asserisce di non aver formulato, con l'atto di citazione ex art. 616 c.p.c., né nuove domande né nuovi motivi che comportassero una inammissibile mutatio libelli; essa, difatti, si sarebbe limitata a chiedere, in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato che la stessa fosse creditrice “della Sig.ra e/o del Controparte_4 [...] in virtù del summenzionato titolo esecutivo della somma € 59.303,77 oltre agli interessi Controparte_3 successivi al 1.1.2017 in virtù del mancato pagamento della rata accollata dalla sig.ra CP_4
, come da attestazione ex art. 50 d.lgs. 385/93 e, per l'effetto, 5. Condannare la sig.ra
[...] [...]
e/o il al pagamento della superiore somma”. Controparte_4 Controparte_3
Chiede, pertanto, che venga riconosciuta la sussistenza della propria asserita pretesa creditoria, con condanna delle appellate al pagamento della somma portata in esecuzione.
§ 2. I primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell'intima connessione che li avvince, meritano accoglimento per i motivi e le ragioni di cui si dirà, con assorbimento -per l'effetto- del terzo motivo.
Appare opportuno premettere che il presente giudizio, scaturito dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dalla è volto ad accertare sia Parte_5
l'esistenza del diritto del creditore (ossia, la avente causa dalla Parte_1 [...]
a procedere ad Parte_3 esecuzione forzata sia la sussistenza o meno del suo diritto risultante dal titolo in forza del quale è stata intrapresa l'esecuzione (sul punto, v., ex pluris, Cass. civ., n. 5719/2025).
Al fine di operare tale accertamento, deve tenersi in debito conto la circostanza che la società debitrice diretta della Controparte_3 [...] era stata già dichiarata fallita nel momento in cui il Parte_3 predetto istituto di credito ha notificato nei suoi confronti, nonché nei confronti della
[...]
, l'atto di precetto;
di talché, la sussistenza o meno del diritto della Controparte_4 creditrice a procedere in executivis deve essere vagliata anche alla luce della disciplina dettata dalla Legge Fallimentare.
Ritiene la Corte che, nella fattispecie concreta, a differenza di quanto affermato dal Giudice di prime cure, non assume rilevanza dirimente, ai fini della decisione, la non ammissione al passivo del del credito asseritamente Controparte_3 vantato dalla Parte_3
(dante causa della odierna appellante) in forza dei titoli esecutivi azionati con l'atto di precetto opposto dalla Curatela.
Segnatamente, come anche esposto dalla
[...] costei, in data 31.08.2017, ha presentato istanza di Parte_3 in Controparte_3 relazione al credito asseritamente vantato nei confronti della società in forza del contratto di mutuo edilizio e prima erogazione a rogito Notaio Dott. Rep. n. 26038, Racc. n. Persona_2
7 10993, registrato in Sant'Agata di Militello il 12.03.2004, e del successivo atto del 23.12.2005, a rogito Notaio Dott. n. Racc. 11917 N. Rep. 27425, con il quale l'originario mutuo Persona_3 era stato ridotto da € 2.000.000,00 ad € 1.650.000,00.
Sennonché, il Giudice Delegato, con provvedimento reso in data 28.11.2017, ha dichiarato improcedibile tale domanda di insinuazione al passivo, poiché proposta ultra tardivamente senza giustificazione.
Al riguardo, deve osservarsi come sia pacifico, alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, che il decreto di esecutività dello stato passivo – quando non opposto, ovvero in caso di rigetto dell'opposizione allo stato passivo – rivesta efficacia meramente endofallimentare ai sensi dell'art. 96, comma 6, della L.F., ossia ai limitati fini del concorso.
È stato difatti affermato che: «… I provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare. In particolare, l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti alla esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha una efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertendo sul medesimo rapporto giuridico. In altre parole, l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato tra le parti, fuori dal fallimento, poiché il cosiddetto giudicato endofallimentare - ai sensi dell'articolo 96, comma 6 della legge fallimentare - copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame …» (cfr. Cass. civ., ord. n. 8010/2022);
e, in senso conforme, che: «… Nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 97 della legge fallimentare, acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, cosiddetto 'giudicato endofallimentare', con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono e ciò vale anche per le risultanze dello stato passivo formato nell'ambito dell'amministrazione straordinaria ... (Cfr. Cass. civ., n. 18591/2023).
Ne consegue che tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella adottata in sede concorsuale in virtù del rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo – pur nell'ipotesi in cui entrambe siano relative alle stesse parti e abbiano per oggetto il medesimo rapporto – non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall. (cfr. Cass. civ., n. 7772/2024).
Si parla, quindi, di efficacia solo endofallimentare del decreto di esecutività, perché in esso è accertato solo il diritto del creditore a partecipare al concorso.
Ciò in linea con la ratio della procedura di liquidazione giudiziale che mira ad aprire il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, in ossequio al principio della “par condicio creditorum” a cui si ispira la disposizione cardine del sistema, ossia l'art. 52 della L.F., che per l'appunto disciplina il “concorso dei creditori” prevedendo al primo comma l'automatismo secondo cui “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito” e disponendo al secondo comma, che
“ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1),
8 nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V [92-103], salvo diverse disposizioni della legge”.
Con il decreto legislativo n. 169/2007 è stata estesa la portata di tale disposizione anche “ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51”.
Giova chiarire, a questo punto, che il citato art. 51 L.F. prevede che “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.
Ciò risponde alla ratio stessa della procedura fallimentare che è volta ad assicurare il conseguimento della par condicio creditorum, poiché, a fronte dell'insolvenza, la soddisfazione del credito si traduce nell'ottenimento di una quota o di una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, secondo l'ordine determinato dalle cause di prelazione, ai sensi dell'art. 2741 c.c.
Il legislatore, quindi, ha inteso concentrare l'accertamento di tutti i crediti asseritamente vantati nei confronti del fallito all'interno della procedura fallimentare, tanto che ove l'azione di accertamento «… sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione attinente al rito 'litis ingressus impediens' concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, per valore, materia e territorio, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, 1 comma, c.p.c. che richiede che vengano 'eccepite a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata' può essere dedotta o rilevata appunto d'ufficio in ogni stato e grado del giudizi
…» (cfr. Cass. civ., n. 11021/2023).
Come naturale corollario, nel corso della procedura fallimentare, qualora si sia formato il cd. giudicato endofallimentare, non possono essere proposte dal presunto creditore del , a un Pt_6 giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito amm non ammesso al passivo, come pure alla validità e opponibilità del titolo da cui esso deriva. In tal senso si è chiaramente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare che «… nel procedimento fallimentare la definitività dello stato passivo, conseguente al decreto con cui il giudice delegato ne dichiara l'esecutività a norma della L. Fall. art.97, conferisce all'accertamento dei crediti ammessi un grado di stabilità tale da precludere l'ulteriore proposizione di questioni attinenti all'esistenza ed all'entità del credito ed alla sussistenza di cause di prelazione, come pure alla validità e alla opponibilità del titolo dal quale il credito stesso deriva (…). È pur vero che tale preclusione ha efficacia essenzialmente endoprocedimentale, essendo ormai pacifico che l'accertamento del giudice delegato non è destinato ad acquistare autorità di giudicato al di fuori della procedura concorsuale. Ma ciò non significa che al di fuori del fallimento e in pendenza della procedura sia possibile contestare, in sede di cognizione ordinaria e dinanzi ad un giudice diverso da quello fallimentare, la validità e/o l'efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo, e quindi necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione dello stato passivo, in quanto tale possibilità si porrebbe in contrasto con il principio sancito dalla L. Fall. art.52, che concentra l'accertamento dei crediti nella sede fallimentare …» (cfr. Cass. civ., 6789/2012; v. anche Cass. civ., n. 7052/2017).
In particolare, in tema di definitiva formazione dello stato passivo, l'accertamento dei diritti dei creditori conseguente al decreto di esecutività emesso ex art. 97 L. Fall. dal Giudice Delegato non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non
9 possono essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo, come pure alla validità ed opponibilità del titolo da cui esso deriva (Sez. 1, Sentenza n. 12638 del 09/06/2011, Rv. 618315 - 01; Sez. L, Sentenza n. 13778 del 15/06/2006, Rv. 590261 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 664 del 22/01/1997, Rv. 501953 - 01).
In tale ottica, in tema di giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., si è sostenuto che, infatti, il giudizio «… non può essere proseguito dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore opponente, perché la causa è attratta alla competenza del tribunale fallimentare stabilita dall'art. 52, comma 2, l. fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato in base alle norme prescritte per la verifica dello stato passivo …» (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 29327 del 13.11.2019. Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione a precetto proseguita dalla curatela fallimentare del debitore opponente benché il creditore opposto, per la stessa ragione di credito, fosse già stato ammesso, con provvedimento non impugnato, al passivo fallimentare).
Art. 51 L.F. e rapporto con l'art. 41, comma 2, TU bancario
Come detto, l'art. 51 della legge fallimentare fa divieto, dal giorno della dichiarazione di fallimento, di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sui beni compresi nel fallimento, salvo diversa disposizione della legge.
Tra le deroghe a detto principio rientra l'esecuzione che può essere promossa dall'istituto di credito fondiario, ai sensi dell'art. 41, comma 2, TUB a mente del quale “L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento”.
La banca ha quindi il potere di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero di intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentire la graduazione dei crediti (Cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 15606 del 09/07/2014).
Si è affermato a tal proposito che la facoltà dell'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito «… configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l'assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore. Peraltro, poiché si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario - concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo
- apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 della legge fallimentare, e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l'insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura
10 esecutiva individuale ha l'onere di dimostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente …» (Cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 23572 del 17.12.2004).
In tal caso, proprio perché la legge, in deroga all'art. 51 della legge fallimentare, concede all'istituto di credito fondiario tale facoltà, si deve ritenere che la vendita del bene nell'ambito della esecuzione individuale sia alternativa alla vendita nell'ambito della procedura fallimentare, tanto è vero che la banca cui viene assegnato il ricavato della vendita coattiva può trattenere la somma ricevuta solo a due condizioni: che abbia chiesto l'ammissione al passivo e che, intervenuta la graduazione dei crediti, la somma ricavata possa essere destinata a soddisfare totalmente il suo credito, non essendovi creditori poziori (Cass. n. 13996/2008).
L'approdo giurisprudenziale sopra richiamato, secondo cui è onere dell'istituto di credito in tal caso di insinuarsi al passivo del fallimento, trova adesso espressa previsione nell'art. 52, comma 3, L.F. introdotta dal d.lgs. 169/2007, che estende le disposizioni di cui al 2° comma del medesimo articolo anche ai “crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51 L.F.” ossia, per quanto qui rileva, anche ai crediti vantati dall'istituto fondiario.
Per comprenderne la ratio ispiratrice appare utile in questa sede richiamare quanto argomentato dalla Suprema Corte (cfr. citata pronuncia n. 23572/2004) nell'affrontare (prima della citata novella D.lgs. 169/2007) il tema dell'armonizzazione del privilegio accordato agli istituti di credito fondiario (giustificato da ragioni storiche risalenti, ma ritenuto tuttora non incompatibile con i dettami della costituzione: cfr. Corte cost. 3 agosto 1976, n. 311, e 31 marzo 1988, n. 393) con uno dei principi cardine della procedura fallimentare: ossia con l'onere gravante su ogni creditore di far accertare il proprio credito e le eventuali cause di prelazione nelle forme e secondo la regole di tale procedura, come condizione essenziale per garantire nei riguardi di tutti il rispetto delle regole del concorso (art. 52 l. fall.).
La giurisprudenza muove, in proposito, dalla costante affermazione secondo cui il suindicato privilegio accordato agli istituti di credito fondiario ha carattere meramente processuale, non si traduce cioè, esso stesso, in una causa di prelazione ulteriore rispetto al privilegio ipotecario connesso alla nascita del mutuo fondiario.
Precisa la S.C. che benché tale premessa sia comunemente condivisa, si manifestano però divergenze su un aspetto essenziale della disciplina.
Da una parte, infatti, si sostiene che la speciale normativa dettata in favore degli istituti di credito fondiario resterebbe priva di senso ove si imponesse a detti istituti l'onere, per poter conseguire il risultato utile dell'esecuzione individuale da essi azionata o proseguita, di esplicare un'ulteriore attività processuale consistente nell'insinuazione del proprio credito al passivo del fallimento;
e se ne deduce che compete viceversa al curatore intervenire nella procedura esecutiva individuale per far valere l'esistenza di eventuali altri crediti di grado poziore (cfr. Cass., 19 febbraio 1999, n. 1395, 9 ottobre 1998, n. 10017; 15 giugno 1994, n. 5806).
D'altra parte, invece, si sostiene che anche quando l'esecuzione individuale promossa dall'istituto di credito fondiario prosegue dopo il fallimento del debitore è esclusivamente competente il giudice delegato a conoscere dell'esistenza e dell'entità, delle cause di prelazione del credito, nonché della distribuzione della somma ricavata nell'esecuzione individuale, di modo che anche l'istituto di credito fondiario deve insinuarsi al passivo del fallimento per poter conseguire, se il credito risulti poi ammesso ed utilmente collocabile, il risultato dell'esecuzione privilegiata
11 restituendo alla massa l'eventuale somma ricavata in più (Cass. 15 gennaio 1998, n. 314; 33 novembre 1990, n. 11234; ed 11 marzo 1987, n. 2532).
Orbene secondo la S.C. (cfr. citata Cass. 23572/2004) deve essere privilegiata la seconda delle due opzioni sopra riferite, dovendosi interpretare la deroga alle regole generali della liquidazione dei beni del fallimento «… nel modo in cui meno vistoso risulti lo strappo rispetto ai principi ispiratori di detta legge e non si pervenga a disparità di trattamento irrazionali e poco giustificabili …».
Sostiene quindi la citata giurisprudenza che «… allora, dovendosi tener fermo il già richiamato orientamento che ravvisa nella legge sul credito fondiario un privilegio di carattere meramente processuale, è del tutto logico ammettere che tale privilegio si sostanzi nella possibilità per l'istituto creditore non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche - e soprattutto - di conseguire il risultato concreto cui tale procedura entro i limiti del proprio credito, senza che per questo l'assegnazione ed il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti, e senza che si debba postulare - il che davvero varrebbe a svuotare il privilegio di ogni significato, trasformandolo in un gravoso e non remunerato onere l'obbligo di immediatamente ed incondizionatamente rimettere al fallimento la somma così ricevuta. Le già ricordate disposizioni del r. d. n. 64 depongono chiaramente in tal senso, ma da quelle medesime norme si ricava anche il carattere per certi versi provvisorio dell'assegnazione anzidetta (al pari dell'accredito delle rendite in pendenza di esecuzione: art. 42, primo comma, cit.), reso ben evidente dal disposto dall'art. 55 del medesimo decreto, che addirittura consente all'istituto pretendere direttamente dall'acquirente dell'immobile espropriato la parte di prezzo versata corrispondente al proprio credito, maggiorato di accessori e spese, "salvo l'obbligo dell'istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato". Disposizione, quest'ultima […] che
[…] è significativa di come il privilegio processuale contemplato dalla normativa di cui si tratta si esaurisca, appunto, nella possibilità per l'istituto mutuatario di ottenere subito quanto è comunque presumibile gli competerà, ma senza pregiudizio per il definitivo accertamento delle eventuali spettanze di altri creditori e quindi, appunto, in termini soltanto provvisori …».
Se così è, però, afferma la S.C. che il sopravvenire della dichiarazione di fallimento impone di coordinare la disciplina speciale di cui si sta parlando con le regole proprie della procedura concorsuale, le quali non consentono di realizzare alcuna forma di graduazione dei crediti che non sia coerente con quelle medesime regole.
Nulla, infatti, precisa la S.C., induce a scorgere nelle disposizioni eccezionali sul credito fondiario
- concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo - anche una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 l. fall.
Del resto, precisano gli è da escludere che si possa ipotizzare che il rispetto di tali Parte_7 regole sia assicurato nell'ambito della medesima procedura individuale, in forza dell'intervento in quella sede eventualmente spiegato dal curatore. L'attuazione del meccanismo del concorso dei creditori contemplati dalla normativa concorsuale, in caso di fallimento del comune debitore, difficilmente pare compatibile con uno strumento - quale sarebbe l'intervento del curatore nella procedura esecutiva individuale - meramente eventuale e legato alla contingente conoscenza che il curatore medesimo abbia dell'esistenza di una tale procedura. Così opinando, inoltre, non si riesce a superare l'aporia che si verifica in caso d'incolpevole ritardo del curatore nell'intervenire in una procedura esecutiva individuale che abbia già superato lo studio dell'approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, così rendendo di fatto impraticabile ogni tentativo di realizzare in quella sede la conciliazione tra le regole proprie di detta procedura ed i principi informatori della partecipazione dei creditori al concorso fallimentare.
12 Concludono i giudici di legittimità affermando che da tali ragionamenti derivano allora due conseguenze: «… La prima è che solo attraverso l'insinuazione al passivo del fallimento l'istituto di credito fondiario può rendere definitiva l'assegnazione delle somme, già provvisoriamente avvenuta in suo favore al termine della procedura esecutiva individuale perché solo così potrà realizzarsi quella graduazione dei crediti che ne è il presupposto indispensabile. È quanto, del resto, unanimemente si ritiene debba accadere per il caso in cui la vendita fallimentare del bene ipotecato abbia preceduto nel tempo l'iniziativa individuale dell'istituto di credito fondiario, che resta in tal caso pur sempre tenuto a proporre domande di ammissione del proprio credito per consentire la verifica del privilegio che lo assiste da parte degli organi della procedura e non vi sarebbero ragioni plausibili per escludere l'analogo onere sol perché l'iniziativa volta alla vendita coatta dei beni del debitore sia stata assunta per primo dall'istituto fondiario.
La seconda conseguenza è che, per definire la graduazione dei crediti aventi diritto a partecipare al concorso, ivi compreso quello dell'istituto mutuante, non è affatto necessario che il curatore assuma iniziative nel procedimento esecutivo individuale da detto istituto promosso e coltivato (salvo che al fine di far valere in quella sede le eventuali ragioni del debitore esecutato).
Non può esser quella - lo si è già detto - la sede in cui si attua l'accertamento e la graduazione dei crediti concorrenti in deroga al principio di esclusività della veridica fallimentare posto dall'art. 52 l. fall.. E dunque, perché l'assegnazione conseguita dall'istituto fondiario all'esito del procedimento esecutivo individuale assuma o meno (in tutto o in parte) carattere definitivo, e solo necessario che si compia il normale procedimento di verifica dei crediti disciplinato da tale ultima norma e che ciascun credito sia collocato nel rango che gli compete, secondo il piano di riparto elaborato in base alle regole della procedura concorsuale …» (Cfr. citata Cass. n. 23572/2004).
§ 2.1. Appare evidente, tuttavia, come la disciplina fin qui esaminata riguardi l'ipotesi in cui il creditore intenda soddisfarsi all'interno della procedura concorsuale, partecipando al concorso sui “beni compresi nel fallimento” o comunque sul “patrimonio del fallito”, possibilità nel caso di specie definitivamente preclusa (con efficacia endofallimentare) all'odierno creditore (Banca) per effetto della mancata ammissione al passivo fallimentare.
Anche le Sezioni Unite hanno ribadito che oggetto dell'accertamento del passivo è il diritto al concorso e che «… il soddisfacimento propiziato dalla domanda d'insinuazione concerne la porzione concorsuale dei crediti vantati …» (cfr. Cass. Sez. U, 33408/2021).
Diversa è, quindi, la fattispecie in esame in cui l'immobile aggredito, gravato da ipoteca, è fuoriuscito dal patrimonio del fallimento a seguito della vendita ad un terzo, nei cui confronti è attivata l'azione esecutiva.
Si sostiene, in tal caso, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 1620/2016) che deve trovare applicazione il principio, più volte affermato dalla S.C. in riferimento all'espropriazione contro il terzo proprietario, secondo cui «… il debitore diretto, pur non essendo legittimato passivo dell'azione esecutiva, avente ad oggetto il bene di proprietà del terzo, è parte necessaria del procedimento esecutivo, al quale partecipa a titolo diverso da quello del proprietario, dovendo essere sentito, ai sensi dell'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ., ogni qualvolta le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia a favore del debitore (cfr. Cass., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 535). Tale partecipazione trova la sua giustificazione nell'interesse, indubbiamente vantato dal debitore diretto, a far valere le proprie eventuali ragioni nei confronti del creditore, e comunque a far sì che l'espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso per quest'ultimo, così che lo stesso possa soddisfarsi interamente o nella maggior misura possibile sul bene del terzo, e le conseguenze negative sul suo patrimonio rimangano escluse, o comunque limitate al massimo: è per questo
13 motivo che al debitore è stata riconosciuta anche la posizione di legittimo e necessario contraddittore in sede di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (salvo che queste ultime riguardino esclusivamente la regolarità formale degli atti della procedura), con la conseguenza che le sentenze emesse senza che egli sia stato evocato in giudizio debbono considerarsi inutiliter datae (cfr. Cass., Sez. III, 29 dicembre 2011, n. 29748; 29 settembre 2004, n. 19562) …».
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi in cui il debitore diretto sia stato dichiarato fallito, essendo stato affermato che, in quanto riguardante un soggetto diverso dal proprietario del bene pignorato, tale evento «… non impedisce l'instaurazione e la prosecuzione della procedura nei confronti del terzo acquirente, con la precisazione che la presenza del fallito nell'ambito della stessa è assicurata dalla partecipazione del curatore (cfr. Cass., Sez. I, 7 marzo 1975, n. 838). La giurisprudenza più recente ha poi chiarito che tale partecipazione deve considerarsi sufficiente ad escludere la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del fallito, a meno che non risulti configurabile un interesse di quest'ultimo a contrastare in proprio la pretesa azionata in giudizio, per l'eventualità che la stessa sia fatta valere anche nei suoi confronti, una volta che egli sia ritornato in bonis …» (cfr. Cass. 1620/2016).
A maggior ragione, nel caso in esame, il debitore diretto è ben rappresentato dal curatore, atteso il suo interesse all'esito della procedura espropriativa per avere proposto in relazione alla compravendita avente ad oggetto il bene ipotecato azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 L. Fall. trascritta (in data 24.06.2015) sia pure in epoca successiva all'iscrizione dell'ipoteca (avvenuta in data 12.3.2004, cui ha fatto seguito il successivo frazionamento in data 23.12.2005).
In virtù di tale azione, del resto, si radicava l'interesse del curatore fallimentare a proporre l'incoata opposizione a precetto (oggetto di separato procedimento, iscritto al n. 76/22 R.G. Appello) e successivamente l'opposizione all'esecuzione avviata ai sensi dell'art. 602 c.p.c. per cui è causa.
Invero, in caso di esito vittorioso della stessa (e, per quanto rappresentato dalla stessa appellata, il relativo procedimento, iscritto al n. 2255/2014 R.G., è stato definito in primo grado con sentenza n. 336/2020 Trib. Patti, pubblicata il 20/06/2020, che ha accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1 legge fall., l'inefficacia nei confronti del fallimento attore dell'atto di vendita posto in essere dalla società in bonis in favore di Controparte_4
pronuncia confermata in appello) il fallimento avrebbe diritto di rivalersi sul residuo
[...] ricavato dalla vendita.
Va ancora ricordato che l'art. 43, comma 1, L. Fall. codifica il principio della legittimazione sostitutiva del curatore nei confronti del fallito, prevedendo espressamente che quest'ultimo “sta in giudizio” in luogo del secondo “nelle controversie, anche in corso, relative ai rapporti di diritto patrimoniale”.
Si ribadisce, quindi, nello specifico, che la mancata ammissione al passivo del del CP_3 credito azionato in executivis e la conseguente formazione del cd. giudicato endofallimentare, unitamente a quanto disposto dall'art. 52 della L.F., NON preclude l'azione esecutiva individuale intentata dalla banca in virtù del credito vantato nei confronti del fallito, ma aggredendo un bene fuoriuscito dal suo patrimonio.
Militano in senso favorevole a tale epilogo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che «… La L. Fall., art. 51, che vieta azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento, opera sul piano formale e contribuisce a dare attuazione alla regola del concorso, che, ai sensi del
14 successivo art. 52, comma 1 vige in ambito fallimentare, e che impone a tutti i creditori che intendano soddisfarsi sul ricavato dalla vendita dei beni acquisiti all'attivo di parteciparvi, proponendo domanda di insinuazione allo stato passivo per far accertare i rispettivi crediti. Nulla autorizza, però, a trarre dalla norma in esame una sorta di regola capovolta, secondo cui la mancata partecipazione al concorso determinerebbe l'estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia eventualmente munito nei confronti del fallito: non v'è, infatti, alcuna equivalenza fra perdita della facoltà processuale e perdita del diritto sostanziale di azione, né v'è un obbligo per il creditore concorsuale - divenuto tale ipso iure, per effetto della dichiarazione di fallimento del proprio debitore - di diventare creditore concorrente. Al contrario, in dottrina e in giurisprudenza si afferma che la dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso per farlo poi valere contro il fallito tornato in bonis, né di procurarselo iniziando o proseguendo contro il fallito stesso un giudizio nelle forme e nelle sedi ordinarie, purché questo sia privo di qualunque effetto nei confronti della massa (fra molte, Cass. nn. 14981/06, 13778/06, 3245/03, 14856/01). Escluso dunque che la "sopravvivenza" (se così si può dire) del titolo esecutivo formato contro il debitore poi fallito sia condizionata alla presentazione della domanda di ammissione al passivo, deve concludersi che in pendenza della procedura, pur essendo divenuta improcedibile (o improseguibile) l'azione singolare volta alla riscossione coattiva del credito nei confronti dell'insolvente, il titolo mantiene la sua validità ad ogni altro effetto. Ne consegue che legittimamente la Comit ha promosso l'espropriazione contro la terza datrice d'ipoteca avvalendosi del titolo esecutivo di cui era munita verso la Controparte_9 costituito (secondo quanto accertato nella sentenza impugnata e non contestato dalla dal contratto di Pt_8 mutuo ricevuto dal notaio …» (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13447 del 20/06/2011 ).
Tali approdi giurisprudenziali consentono di delineare l'obbligo di accertamento dei crediti in sede concorsuale come strumento di tutela della parità dei creditori rispetto alla possibilità di soddisfacimento dei loro crediti in dipendenza dalla capienza del patrimonio fallimentare, non con riferimento a beni che di esso non fanno parte.
Analogamente pertinente appare altra pronuncia della Cassazione (cfr. citata Cass. n. 1620 del 2016), la quale, nell'occuparsi di un caso simile a quello in esame, nel quale il creditore di un soggetto poi fallito agiva in sede esecutiva con il bene trasferito a un terzo sul quale aveva iscritto ipoteca, ha avuto modo di precisare che il principio della necessaria partecipazione del debitore alla procedura esecutiva intentata dal creditore sul bene di proprietà del terzo «…è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi in cui il debitore diretto sia stato dichiarato fallito, essendo stato affermato che, in quanto riguardante un soggetto diverso dal proprietario del bene pignorato, tale evento non impedisce l'instaurazione e la prosecuzione della procedura nei confronti del terzo acquirente, con la precisazione che la presenza del fallito nell'ambito della stessa è assicurata dalla partecipazione del curatore (cfr. Cass., Sez. I, 7 marzo 1975, n. 838)».
Alla luce di quanto sopra esposto, in riforma della sentenza impugnata, deve quindi ritenersi sussistente il diritto della banca creditrice di agire in via esecutiva, ai sensi dell'art. 602 e ss c.p.c., nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato, proprio perché la mancata ammissione al passivo preclude alla banca di partecipare al riparto del ricavato della liquidazione dei beni facenti parte del patrimonio fallimentare, ma non di soddisfarsi su un bene che non fa più parte del compendio fallimentare, per esserne fuoriuscito anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Né la circostanza che il fallimento abbia promosso l'azione revocatoria finalizzata a ottenere la dichiarazione di inefficacia della compravendita dell'immobile stipulata il 7.3.2012 nei confronti della massa dei creditori assume rilievo ai fini in esame.
La relativa domanda giudiziale, infatti, è stata trascritta in data successiva all'iscrizione dell'ipoteca in favore della banca, sicché vale il principio secondo cui «… nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta
15 anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "cristallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima, rendendola insensibile agli atti successivamente iscritti o trascritti e conseguentemente consentendo di far salvo l'acquisto da parte dell'aggiudicatario …» (Cfr. Sez.
3 - Sentenza n. 14086 del 22/05/2023). Da ciò deriva che l'esito positivo dell'azione revocatoria comporta che i creditori concorsuali potranno far valere le proprie pretese soltanto su quanto eventualmente residuato dopo il soddisfacimento del credito assistito da ipoteca.
Va, infine, osservato che in questa sede non risultano riproposti ulteriori motivi di opposizione da parte della Curatela diversi da quello facente leva sulla circostanza che “… manca in radice il credito su cui si fonda l'ipoteca medesima (con tutte le sue inerenti prerogative), atteso che nessun credito di è stato ammesso al passivo del Parte_3 [...]
né dunque il relativo titolo esecutivo può essere azionato in danno del Controparte_3 terzo acquirente del bene ipotecato e neppure la relativa garanzia ipotecaria, le cui sorti dipendono dal credito cui accede …”, sicché è preclusa al giudice di appello la possibilità di entrare nel merito degli stessi, stante la maturata decadenza ex art. 346 c.p.c.
§
Ne deriva che, in accoglimento dei primi due motivi di appello e con assorbimento del terzo motivo di appello, la sentenza impugnata va riformata, dovendosi riconoscere il diritto della procedente di procedere ad esecuzione forzata sull'immobile in esame con conseguente Pt_3 rigetto dell'opposizione al pignoramento immobiliare proposto dalla Curatela fallimentare.
§ 3. Con il quarto motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Sostiene che la fondatezza delle proprie pretese avrebbe dovuto comportare la condanna delle controparti alla rifusione, in suo favore, delle spese di lite.
L'esito dell'odierno giudizio di appello impone di rivedere, d'ufficio, la statuizione delle spese del giudizio di primo grado, come in seguito si preciserà, con conseguente assorbimento di tale motivo.
§ 4. Come detto, l'accoglimento dell'appello impone di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
In questa prospettiva reputa la Corte che, per il principio della soccombenza, il CP_3 opponente, qui appellato, vada condannata alla rifusione delle spese processuali sia di primo che secondo grado in favore di controparte.
Tali spese devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis –, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale «… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo 16 alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …» (così Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia (da € 52.001 ad € 260.000) ed applicando i parametri tariffari minimi, attesa la natura delle questioni dibattute, in complessivi € 7.052,00 (di cui € 1.276,00 per studio;
€ 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.127 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado, seguendo gli stessi criteri di cui sopra, va liquidata la somma complessiva di € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per studio;
€. 956,00 per fase introduttiva, €. 2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.552,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Occorre precisare che anche nel giudizio di appello va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: «… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. …» (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
In ordine alla posizione di le spese vanno Controparte_4 compensate in ragione del fatto che la stessa, rimanendo contumace sin dal primo grado del giudizio, non ha dato causa alla controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e per essa dalla mandataria Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 860/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 06.12.2022 e pubblicata in pari data, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto dell'appellante creditore ipotecario a procedere all'esecuzione sul bene ipotecato e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta dalla Curatela fallimentare in prime cure;
17 2) condanna il al pagamento in favore Controparte_3 dell'appellante, delle spese del giudizio di primo e di secondo grado, che liquida rispettivamente in complessivi €. 7.052,00 e €. 7.160,00 (ripatiti come in parte motiva), oltre – per entrambi i gradi di giudizio- al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese in merito alla posizione di
[...]
Controparte_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto SABATINI Presidente
2) Dott. Marisa SALVO Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 79/2023 R.G.A. posta in decisione in esito all'udienza cartolare del 24 giugno 2025; vertente tra
C.F.: , e per essa la mandataria C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
P.IVA: in persona di , nella qualifica di P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_1 procuratore, con poteri di firma per essa già giusta procura per Parte_2 CP_2 atto Notaio Dr. di Velletri del 19 Ottobre 2022 – Rep. 77770 - Racc. Persona_1
29100, elettivamente domiciliata in Messina, Via Luciano Manara n. 22, presso lo studio dell'avv. Piero Ruggeri, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
e
, in persona del curatore, Avv. Controparte_3
RO DI RG TO, C.F. e P.IVA: elettivamente domiciliata in P.IVA_4
Messina, Via F. Todaro n. 3, presso lo studio dell'avv. Rosario Dovico, recapito professionale dell'avv. Barbara Schepis, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
1 nonché
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_4
; C.F._1
APPELLATA CONTUMACE oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare – appello avverso la sentenza n. 860/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 06.12.2022 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
“1) annullare, riformare e revocare la sentenza n. 860/2022 emessa dal Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, nel procedimento n. 2114/2019 R.G., per i motivi di cui sopra, accogliendo nella forma e nel merito il presente atto di appello;
2) riformare la sentenza impugnata […], in favore di una pronuncia che accerti e dichiari la legittimità del pignoramento intrapreso dall'Istituto di credito ai danni della Sig.ra il diritto dell'appellante di procedere nei confronti del bene Controparte_4 ipotecato e, in ogni caso, il diritto dell'appellante all'esecuzione; 3) riformare la sentenza impugnata […], in favore di una pronuncia che riconosca la sussistenza del credito vantato dall'appellante nonché il diritto di quest'ultima a procedere esecutivamente sul bene in questione gravato da ipoteca;
4) riformare la sentenza impugnata […], in favore di una pronuncia che riconosca la sussistenza del credito vantato dall'appellante con condanna delle appellate al pagamento della somma portata in esecuzione;
5) riformare la sentenza impugnata […], in favore di una pronuncia che condanni parte appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
6) con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato, ”: Controparte_3
“1) Rigettare integralmente l'impugnazione proposta dall'appellante e, per essa, dalla Parte_1 sua mandataria perché inammissibile e/o infondata e comunque con qualsivoglia altra statuizione, Parte_2 occorrendo anche rt. 348 bis, co. 1, c.p.c. 2) Conseguentemente, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 860/2022 pubbl. il 06/12/2022 nel giudizio iscritto al n. 2114/2019 R.G. Trib. Patti. 3) Con vittoria di spese e compensi di causa, sia del presente giudizio che di quello di primo grado, oltre spese generali ed accessori come per legge e con condanna, altresì, ex art. 96 c.p.c., primo comma, o in subordine terzo comma”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., notificato in data 31.12.2019, la
[...] onveniva in giudizio Parte_3 CP_ il Fallimento società e Controparte_3 [...] de Controparte_4 forzata per l'importo di € 59.933,17, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal 1.1.2017 fino al saldo, in virtù del mancato pagamento delle residue rate del mutuo a rogito Notaio Dott. Rep. n. 26038, Racc. n. 10993, stipulato con la Persona_2 Controparte_5
(poi e accollato da Controparte_3 Controparte_4 relativamente all'immobile identificato nel Catasto fabbricati del Comune di Acquedolci al fg. 10 part. 884 sub 1 c.da Buffone snc piano S1 T1, cat. A2, Cl 6, consistenza vani 8,5.
Parte attrice rappresentava, a tal uopo, che:
2 - in data 26.02.2004, la Parte_3 veva stipulato con la n contratto di mutuo edilizio e
[...] Controparte_5 prima erogazione, a rogito Notaio Dott. Rep. n. 26038, Racc. n. 10993, registrato Persona_2 in Sant'Agata di Militello il 12.03.2004;
- in forza di tale contratto, la aveva concesso alla parte mutuataria la somma di € Pt_3
2.000.000,00 e la relativa restituzione era stata garantita con la concessione di ipoteca sopra il seguente bene immobile: “Terreno ed entrostante complesso edilizio in corso di costruzione siti ad Acquedolci in Contrada Buffone, insistente su quarantadue lotti per complessivi 39 (trentanove) alloggi appresso descritti: a) -alloggi numerati dall'1 al 10[…] b) -alloggi numerati (11-13); (14-17); (26-29)[…] c) -alloggi numerati (18-21); e (22-25)[…] d) -alloggi numerati (30-37) (38-42)[…] Il terreno oggetto della garanzia ipotecaria é riportato nel N.C.T. del Comune di Acquedolci al foglio 10, particelle: 734 (ex 728/a); 767 (ex 736/b); 737 (ex 730/b)”;
- con successivo atto del 23.12.2005, a rogito Notaio Dott. n. Racc. 11917 N. Persona_3
Rep. 27425, l'originario mutuo era stato ridotto ad € 1.650.000,00 e la connessa ipoteca era stata frazionata secondo le modalità contenute nel medesimo contratto;
- in data 07.03.2012, la precedentemente Controparte_3 Controparte_5 aveva stipulato con Controparte_4 compravendita, per atti Notaio in Capo D'Orlando n. rep. 58273 racc. n. Persona_4
11073, reg.to a Sant'Agata di Militello il 03.04.2012 al n. 324, avente ad oggetto una delle unità immobiliari costruite dalla mutuataria sul complesso edilizio ipotecato: sulla base di tale contratto, la aveva acquistato l'immobile Controparte_4 identificato nel Catasto fabbricati del Comune di Acquedolci al fg. 10 part. 884 sub 1 c.da Buffone snc piano S1-T1, cat. A2, Cl 6, consistenza vani 8,5, facendosi carico – tramite un mero accollo interno – della quota n. 26 del contratto di mutuo, pari ad € 53.576,92, quale quota parte del prezzo della compravendita;
- né la é la avevano versato alla Controparte_3 Controparte_4
Banca la quota di mutuo frazionata e oggetto del superiore accollo;
- per tale ragione, l'istituto di credito, sulla base dei superiori titoli, in data 31.08.2017, aveva fatto istanza di ammissione al passivo del Controparte_3
per l'importo di € 59.303,77 oltre agli interessi successivi al 01.01.2017, in virtù
[...] del mancato pagamento della rata accollata dalla , come da Controparte_4 attestazione ex art. 50 d.lgs. 385/93;
- contestualmente, la aveva attivato la procedura di cui all'art. 602 e ss. c.p.c. sull'immobile Pt_3 ipotecato, trasferito alla predetta acquirente, notificando atto di precetto alla proprietaria dell'immobile ed al;
CP_3
- in data 28.11.2017, con decreto reso in udienza, il Giudice delegato aveva escluso dal passivo del menzionato Fallimento il credito della dichiarando la relativa domanda come Pt_3
“improponibile perché ultra tardiva senza giustificazione”;
- in ragione di ciò, il si era opposto al predetto atto di precetto “in via cautelativa” e, CP_3 all'udienza del 21. bunale così decideva “dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati nei confronti del fallimento della società ' in liquidazione'”; Controparte_3
- con atto di opposizione del 28.09.18, il si era opposto, altresì, al pignoramento nel CP_3 frattempo notificato e introitato e, ritenendo lo stesso illegittimo per l'asserita inesistenza del credito, ne chiedeva la sospensione;
- Con ordinanza del 19.3.2019, il Giudice dell'Esecuzione nominato nella procedura esecutiva n. 19/2018 del Tribunale di Patti, in accoglimento del summenzionato atto di opposizione, aveva sospeso il procedimento così motivando “rilevato che —con ordinanza del 21.12.2018 —il
3 Tribunale di Patti ha sospeso nel giudizio di opposizione a precetto al n. 1908/2017 RGAC l'efficacia esecutiva del titolo azionato nella presente sede esecutiva dalla Parte_3
con sede a Roma, Piazza Beata Vergine 4/5, C.F. e P.I. , e per essa la
[...] P.IVA_5
.A.; atteso che la sospensione dell'esecuzione Controparte_6 provvisoria del titolo esecutivo non integra revoca del titolo medesimo e, pertanto, non tocca la legittimità degli atti esecutivi già compiuti, né determina ragione di improseguibilità dell'espropriazione, che rimane soltanto sospesa ex art. 623 c.p.c., ciò che ha valore assorbente delle doglianze avanzate con ricorso in opposizione del 28.9.2018 dall'Avv. RO DI RG TO, nella qualità di Curatore del Fallimento della società che non v'è ragione di regolamentare le Parte_4 spese della fase camerale –cautelare della proposta opposizione in ragione di quanto sopra evidenziato e, quindi, della accertata sospensione esterna
P.Q.M.
visto l'art. 623 c.p.c., sospende la presente procedura esecutiva;
visti gli artt. 615, 619 e 624 c.p.c. dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione proposta in calce al ricorso del 28.9.2018; nulla sulle spese della presente fase camerale cautelare della proposta opposizione;
onera la parte interessata dell'introduzione del giudizio di merito della causa di opposizione, previa iscrizione a ruolo, entro il 31.12.2019, innanzi al giudice competente, osservati i termini a comparire prescritti dall'art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti della metà”.
Si costituiva in giudizio la Fallimento, resistendo alle pretese azionate da controparte. CP_7
Con comparsa di intervento volontario si costituiva, inoltre, la Parte_1 deducendo di essere subentrata all'originaria attrice nel credito oggetto del giudizio, facendo proprie tutte le domande proposte da quest'ultima, di cui chiedeva l'estromissione dal giudizio.
Con la sentenza n. 860/2022, emessa in data 06.12.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Patti così statuiva:
“
1. Dichiara la contumacia di 2. Dichiara che Controparte_4 [...]
Parte_3 Parte_1 diritto di procedere all'esecuzione forzata per il credito di cui è causa;
3. Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
4. Condanna e Parte_3 Parte_1 in solido, al pagamento, in favore del ,
[...] Controparte_3 delle spese del giudizio che liquida in euro 4.250,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5. Compensa le spese del giudizio relativamente a . Controparte_4
§
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato in data 19.01.2023, proponeva appello e per essa la mandataria Parte_1 Parte_2
Con comparsa depositata in data 29.05.2023 si costituiva in giudizio il
[...]
che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e ne chiedeva, Controparte_3 comunque, il rigetto nel merito, poiché infondato.
Con ordinanza del 07.07.2023 la Corte, rilevato che non sussistessero i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dichiarata la contumacia di
[...]
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni Controparte_8 all'udienza del 06.05.2024.
Ivi, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), veniva assunta in decisione con
4 assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Successivamente la causa veniva rimessa sul ruolo, come da ordinanza agli atti, e assunta nuovamente in decisione in esito all'udienza “cartolare” del 24.6.2025, con termini di gg. 45 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi gg. 20 per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento, per i motivi di cui si dirà.
§ 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione esecutiva originariamente intrapresa dalla
[...]
Parte_3
Sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione alcuni aspetti dirimenti ai fini della decisione, ossia che l'istituto di credito:
- non aveva agito nei confronti del , bensì nei confronti del proprietario del bene CP_3 gravato da ipoteca in forza del “dir ito” che caratterizza tale istituto;
- aveva aggredito un bene che non era nella sfera giuridica del fallimento;
- non aveva aggredito il patrimonio del fallito e non aveva promosso alcuna azione esecutiva in danno del fallimento.
Il giudice a quo, pertanto, non avrebbe tenuto in debito rilievo che il bene da espropriare non faceva parte della massa fallimentare, di talché non troverebbe applicazione, nel caso di specie, l'art. 51 della L.F, il quale pone un divieto di intraprendere azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento.
D'altronde – osserva l'appellante – si evincerebbe chiaramente dall'atto di pignoramento immobiliare che non era stato aggredito il patrimonio della società fallita, bensì un bene di proprietà della (la quale aveva acquistato il menzionato bene dalla Controparte_4 società in bonis).
Gli appellanti aggiungono che la aveva aggredito il bene di proprietà della Pt_3 CP_4
in forza del diritto di seguito caratterizzante l'istituto dell'ipoteca ai sensi dell'art.
[...]
2808 c.c. Tale diritto, effetto della costituzione d'ipoteca, consentirebbe al creditore ipotecario di sottoporre il bene ad esecuzione forzata indipendentemente dalle vicende dominicali dello stesso ed anche nell'ipotesi in cui il debitore che alieni il bene ad un terzo acquirente sia dichiarato, poi, fallito.
Con riferimento all'azione revocatoria proposta dalla Curatela del Fallimento nei confronti della in riferimento all'alienazione del bene aggredito dall'istituto di Controparte_4 dal primo giudicante al fine di motivare la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione esecutiva, l'appellante sostiene che anche ove tale giudizio si concludesse con esito favorevole per il , resterebbero in ogni caso salvi i CP_3 diritti della creditrice, giacché maturati in virtù di un atto trascritto precedentemente alla trascrizione della domanda di revocatoria. Difatti, l'ipoteca sarebbe stata iscritta in data 12.3.2004, il successivo frazionamento in data 23.12.2005, mentre la domanda di revocatoria, proposta dal
, solamente nel 2015. CP_3
5 Parte appellante chiede, pertanto, la riforma del provvedimento impugnato, “in favore di una pronuncia che accerti e dichiari la legittimità del pignoramento intrapreso dall'Istituto di credito ai danni della Sig.ra il diritto dell'appellante di procedere nei confronti del bene Controparte_4 ipotecato e, in ogni caso, il diritto dell'appellante all'esecuzione”.
§
Con il secondo motivo d'impugnazione parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure ove ha ritenuto che rivestisse rilevanza dirimente, ai fini della declaratoria d'inammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa dalla banca creditrice, il rigetto della domanda di insinuazione al passivo del fallimento della da quest'ultima Controparte_3 proposta in relazione al credito oggetto di giudizio.
In particolare, il Tribunale ha osservato che l'art. 52 della L.F. “stabilisce una rigorosa riserva in favore del tribunale fallimentare (e del procedimento di accertamento del passivo) in relazione a tutte le liti passive aventi carattere patrimoniale in cui è coinvolta la curatela, stabilendo senza equivoci che 'Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), l. Fall. nonché ogni diritto reale
o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge'. Ne consegue che l'accertamento negativo, già compiuto nella pertinente sede concorsuale in ordine alla ammissibilità del credito vantato dalla non può essere contraddetto o aggirato dall'Istituto di Pt_3 credito per mezzo di altre azioni esecutive, anche relative a beni ipotecati”.
Parte appellante evidenzia che il decreto di esecutività dello stato passivo avrebbe efficacia meramente endoprocedimentale ex art. 96, comma 6, della L.F., sicché non si comprenderebbe la ragione giuridica del summenzionato passaggio argomentativo della sentenza di prime cure.
In secondo luogo, precisa che il Giudice Delegato non avrebbe rigettato la domanda di ammissione al passivo proposta dalla banca per carenza di prova del credito, bensì perché proposta tardivamente senza giustificazione.
Osserva, ancora, che il credito vantato dalla Banca non necessitava di alcun accertamento, giacché
“scaturente da contratto di mutuo (titolo esecutivo) ed essendo stato provato dalla documentazione prodotta in atti, ovverosia dal contratto di mutuo del 26.02.2004 (doc. 1 del fascicolo di primo grado), dall'atto di frazionamento del 23.12.2005 (doc. 2 del fascicolo di primo grado), dall'atto di compravendita dell'immobile da parte della Sig.ra (doc. 3 del fascicolo di primo grado), dall'accollo, seppur interno, della Controparte_4 quota del mutuo gravante sull'immobile acquistato dalla Sig.ra da parte Controparte_4 dell'acquirente (doc. 3 del fascicolo di primo grado), dall'attestazione ex art. 50 del D.lgs. n. 385/1993 (doc. 4 del fascicolo di primo grado), dagli estratti conto storico analitici relativi a tutta la durata del rapporto tra parte mutuataria e parte mutuante, dai quali si evincono le singole erogazioni delle somme mutuate”.
Inoltre, sotto altro ma connesso profilo, la mancata ammissione al passivo di un credito non equivarrebbe a declaratoria della sua insussistenza.
§
Con il terzo motivo di gravame, parte appellante attinge la statuizione di prime cure con la quale il giudice a quo ha rigettato la domanda subordinata dalla stessa proposta, diretta ad ottenere la condanna delle parti convenute al pagamento della somma portata ad esecuzione.
6 Tale statuizione di rigetto, in specie, è stata fondata dal Tribunale sull'assunto che il giudizio fosse preordinato a stabilire esclusivamente la sussistenza o meno del diritto dell'istituto di credito di procedere ad esecuzione forzata;
per altro verso – ha evidenziato il primo giudicante – la Pt_3 non aveva dimostrato di aver anticipato o proposto già in sede di costituzione nel giudizio di opposizione la domanda in questione.
Parte appellante, di contro, asserisce di non aver formulato, con l'atto di citazione ex art. 616 c.p.c., né nuove domande né nuovi motivi che comportassero una inammissibile mutatio libelli; essa, difatti, si sarebbe limitata a chiedere, in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato che la stessa fosse creditrice “della Sig.ra e/o del Controparte_4 [...] in virtù del summenzionato titolo esecutivo della somma € 59.303,77 oltre agli interessi Controparte_3 successivi al 1.1.2017 in virtù del mancato pagamento della rata accollata dalla sig.ra CP_4
, come da attestazione ex art. 50 d.lgs. 385/93 e, per l'effetto, 5. Condannare la sig.ra
[...] [...]
e/o il al pagamento della superiore somma”. Controparte_4 Controparte_3
Chiede, pertanto, che venga riconosciuta la sussistenza della propria asserita pretesa creditoria, con condanna delle appellate al pagamento della somma portata in esecuzione.
§ 2. I primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell'intima connessione che li avvince, meritano accoglimento per i motivi e le ragioni di cui si dirà, con assorbimento -per l'effetto- del terzo motivo.
Appare opportuno premettere che il presente giudizio, scaturito dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dalla è volto ad accertare sia Parte_5
l'esistenza del diritto del creditore (ossia, la avente causa dalla Parte_1 [...]
a procedere ad Parte_3 esecuzione forzata sia la sussistenza o meno del suo diritto risultante dal titolo in forza del quale è stata intrapresa l'esecuzione (sul punto, v., ex pluris, Cass. civ., n. 5719/2025).
Al fine di operare tale accertamento, deve tenersi in debito conto la circostanza che la società debitrice diretta della Controparte_3 [...] era stata già dichiarata fallita nel momento in cui il Parte_3 predetto istituto di credito ha notificato nei suoi confronti, nonché nei confronti della
[...]
, l'atto di precetto;
di talché, la sussistenza o meno del diritto della Controparte_4 creditrice a procedere in executivis deve essere vagliata anche alla luce della disciplina dettata dalla Legge Fallimentare.
Ritiene la Corte che, nella fattispecie concreta, a differenza di quanto affermato dal Giudice di prime cure, non assume rilevanza dirimente, ai fini della decisione, la non ammissione al passivo del del credito asseritamente Controparte_3 vantato dalla Parte_3
(dante causa della odierna appellante) in forza dei titoli esecutivi azionati con l'atto di precetto opposto dalla Curatela.
Segnatamente, come anche esposto dalla
[...] costei, in data 31.08.2017, ha presentato istanza di Parte_3 in Controparte_3 relazione al credito asseritamente vantato nei confronti della società in forza del contratto di mutuo edilizio e prima erogazione a rogito Notaio Dott. Rep. n. 26038, Racc. n. Persona_2
7 10993, registrato in Sant'Agata di Militello il 12.03.2004, e del successivo atto del 23.12.2005, a rogito Notaio Dott. n. Racc. 11917 N. Rep. 27425, con il quale l'originario mutuo Persona_3 era stato ridotto da € 2.000.000,00 ad € 1.650.000,00.
Sennonché, il Giudice Delegato, con provvedimento reso in data 28.11.2017, ha dichiarato improcedibile tale domanda di insinuazione al passivo, poiché proposta ultra tardivamente senza giustificazione.
Al riguardo, deve osservarsi come sia pacifico, alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, che il decreto di esecutività dello stato passivo – quando non opposto, ovvero in caso di rigetto dell'opposizione allo stato passivo – rivesta efficacia meramente endofallimentare ai sensi dell'art. 96, comma 6, della L.F., ossia ai limitati fini del concorso.
È stato difatti affermato che: «… I provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare. In particolare, l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti alla esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha una efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertendo sul medesimo rapporto giuridico. In altre parole, l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato tra le parti, fuori dal fallimento, poiché il cosiddetto giudicato endofallimentare - ai sensi dell'articolo 96, comma 6 della legge fallimentare - copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame …» (cfr. Cass. civ., ord. n. 8010/2022);
e, in senso conforme, che: «… Nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 97 della legge fallimentare, acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, cosiddetto 'giudicato endofallimentare', con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono e ciò vale anche per le risultanze dello stato passivo formato nell'ambito dell'amministrazione straordinaria ... (Cfr. Cass. civ., n. 18591/2023).
Ne consegue che tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella adottata in sede concorsuale in virtù del rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo – pur nell'ipotesi in cui entrambe siano relative alle stesse parti e abbiano per oggetto il medesimo rapporto – non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall. (cfr. Cass. civ., n. 7772/2024).
Si parla, quindi, di efficacia solo endofallimentare del decreto di esecutività, perché in esso è accertato solo il diritto del creditore a partecipare al concorso.
Ciò in linea con la ratio della procedura di liquidazione giudiziale che mira ad aprire il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, in ossequio al principio della “par condicio creditorum” a cui si ispira la disposizione cardine del sistema, ossia l'art. 52 della L.F., che per l'appunto disciplina il “concorso dei creditori” prevedendo al primo comma l'automatismo secondo cui “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito” e disponendo al secondo comma, che
“ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1),
8 nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V [92-103], salvo diverse disposizioni della legge”.
Con il decreto legislativo n. 169/2007 è stata estesa la portata di tale disposizione anche “ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51”.
Giova chiarire, a questo punto, che il citato art. 51 L.F. prevede che “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.
Ciò risponde alla ratio stessa della procedura fallimentare che è volta ad assicurare il conseguimento della par condicio creditorum, poiché, a fronte dell'insolvenza, la soddisfazione del credito si traduce nell'ottenimento di una quota o di una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, secondo l'ordine determinato dalle cause di prelazione, ai sensi dell'art. 2741 c.c.
Il legislatore, quindi, ha inteso concentrare l'accertamento di tutti i crediti asseritamente vantati nei confronti del fallito all'interno della procedura fallimentare, tanto che ove l'azione di accertamento «… sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione attinente al rito 'litis ingressus impediens' concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, per valore, materia e territorio, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, 1 comma, c.p.c. che richiede che vengano 'eccepite a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata' può essere dedotta o rilevata appunto d'ufficio in ogni stato e grado del giudizi
…» (cfr. Cass. civ., n. 11021/2023).
Come naturale corollario, nel corso della procedura fallimentare, qualora si sia formato il cd. giudicato endofallimentare, non possono essere proposte dal presunto creditore del , a un Pt_6 giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito amm non ammesso al passivo, come pure alla validità e opponibilità del titolo da cui esso deriva. In tal senso si è chiaramente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare che «… nel procedimento fallimentare la definitività dello stato passivo, conseguente al decreto con cui il giudice delegato ne dichiara l'esecutività a norma della L. Fall. art.97, conferisce all'accertamento dei crediti ammessi un grado di stabilità tale da precludere l'ulteriore proposizione di questioni attinenti all'esistenza ed all'entità del credito ed alla sussistenza di cause di prelazione, come pure alla validità e alla opponibilità del titolo dal quale il credito stesso deriva (…). È pur vero che tale preclusione ha efficacia essenzialmente endoprocedimentale, essendo ormai pacifico che l'accertamento del giudice delegato non è destinato ad acquistare autorità di giudicato al di fuori della procedura concorsuale. Ma ciò non significa che al di fuori del fallimento e in pendenza della procedura sia possibile contestare, in sede di cognizione ordinaria e dinanzi ad un giudice diverso da quello fallimentare, la validità e/o l'efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo, e quindi necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione dello stato passivo, in quanto tale possibilità si porrebbe in contrasto con il principio sancito dalla L. Fall. art.52, che concentra l'accertamento dei crediti nella sede fallimentare …» (cfr. Cass. civ., 6789/2012; v. anche Cass. civ., n. 7052/2017).
In particolare, in tema di definitiva formazione dello stato passivo, l'accertamento dei diritti dei creditori conseguente al decreto di esecutività emesso ex art. 97 L. Fall. dal Giudice Delegato non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non
9 possono essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo, come pure alla validità ed opponibilità del titolo da cui esso deriva (Sez. 1, Sentenza n. 12638 del 09/06/2011, Rv. 618315 - 01; Sez. L, Sentenza n. 13778 del 15/06/2006, Rv. 590261 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 664 del 22/01/1997, Rv. 501953 - 01).
In tale ottica, in tema di giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., si è sostenuto che, infatti, il giudizio «… non può essere proseguito dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore opponente, perché la causa è attratta alla competenza del tribunale fallimentare stabilita dall'art. 52, comma 2, l. fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato in base alle norme prescritte per la verifica dello stato passivo …» (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 29327 del 13.11.2019. Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione a precetto proseguita dalla curatela fallimentare del debitore opponente benché il creditore opposto, per la stessa ragione di credito, fosse già stato ammesso, con provvedimento non impugnato, al passivo fallimentare).
Art. 51 L.F. e rapporto con l'art. 41, comma 2, TU bancario
Come detto, l'art. 51 della legge fallimentare fa divieto, dal giorno della dichiarazione di fallimento, di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sui beni compresi nel fallimento, salvo diversa disposizione della legge.
Tra le deroghe a detto principio rientra l'esecuzione che può essere promossa dall'istituto di credito fondiario, ai sensi dell'art. 41, comma 2, TUB a mente del quale “L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento”.
La banca ha quindi il potere di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero di intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentire la graduazione dei crediti (Cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 15606 del 09/07/2014).
Si è affermato a tal proposito che la facoltà dell'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito «… configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l'assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore. Peraltro, poiché si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario - concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo
- apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 della legge fallimentare, e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l'insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura
10 esecutiva individuale ha l'onere di dimostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente …» (Cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 23572 del 17.12.2004).
In tal caso, proprio perché la legge, in deroga all'art. 51 della legge fallimentare, concede all'istituto di credito fondiario tale facoltà, si deve ritenere che la vendita del bene nell'ambito della esecuzione individuale sia alternativa alla vendita nell'ambito della procedura fallimentare, tanto è vero che la banca cui viene assegnato il ricavato della vendita coattiva può trattenere la somma ricevuta solo a due condizioni: che abbia chiesto l'ammissione al passivo e che, intervenuta la graduazione dei crediti, la somma ricavata possa essere destinata a soddisfare totalmente il suo credito, non essendovi creditori poziori (Cass. n. 13996/2008).
L'approdo giurisprudenziale sopra richiamato, secondo cui è onere dell'istituto di credito in tal caso di insinuarsi al passivo del fallimento, trova adesso espressa previsione nell'art. 52, comma 3, L.F. introdotta dal d.lgs. 169/2007, che estende le disposizioni di cui al 2° comma del medesimo articolo anche ai “crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51 L.F.” ossia, per quanto qui rileva, anche ai crediti vantati dall'istituto fondiario.
Per comprenderne la ratio ispiratrice appare utile in questa sede richiamare quanto argomentato dalla Suprema Corte (cfr. citata pronuncia n. 23572/2004) nell'affrontare (prima della citata novella D.lgs. 169/2007) il tema dell'armonizzazione del privilegio accordato agli istituti di credito fondiario (giustificato da ragioni storiche risalenti, ma ritenuto tuttora non incompatibile con i dettami della costituzione: cfr. Corte cost. 3 agosto 1976, n. 311, e 31 marzo 1988, n. 393) con uno dei principi cardine della procedura fallimentare: ossia con l'onere gravante su ogni creditore di far accertare il proprio credito e le eventuali cause di prelazione nelle forme e secondo la regole di tale procedura, come condizione essenziale per garantire nei riguardi di tutti il rispetto delle regole del concorso (art. 52 l. fall.).
La giurisprudenza muove, in proposito, dalla costante affermazione secondo cui il suindicato privilegio accordato agli istituti di credito fondiario ha carattere meramente processuale, non si traduce cioè, esso stesso, in una causa di prelazione ulteriore rispetto al privilegio ipotecario connesso alla nascita del mutuo fondiario.
Precisa la S.C. che benché tale premessa sia comunemente condivisa, si manifestano però divergenze su un aspetto essenziale della disciplina.
Da una parte, infatti, si sostiene che la speciale normativa dettata in favore degli istituti di credito fondiario resterebbe priva di senso ove si imponesse a detti istituti l'onere, per poter conseguire il risultato utile dell'esecuzione individuale da essi azionata o proseguita, di esplicare un'ulteriore attività processuale consistente nell'insinuazione del proprio credito al passivo del fallimento;
e se ne deduce che compete viceversa al curatore intervenire nella procedura esecutiva individuale per far valere l'esistenza di eventuali altri crediti di grado poziore (cfr. Cass., 19 febbraio 1999, n. 1395, 9 ottobre 1998, n. 10017; 15 giugno 1994, n. 5806).
D'altra parte, invece, si sostiene che anche quando l'esecuzione individuale promossa dall'istituto di credito fondiario prosegue dopo il fallimento del debitore è esclusivamente competente il giudice delegato a conoscere dell'esistenza e dell'entità, delle cause di prelazione del credito, nonché della distribuzione della somma ricavata nell'esecuzione individuale, di modo che anche l'istituto di credito fondiario deve insinuarsi al passivo del fallimento per poter conseguire, se il credito risulti poi ammesso ed utilmente collocabile, il risultato dell'esecuzione privilegiata
11 restituendo alla massa l'eventuale somma ricavata in più (Cass. 15 gennaio 1998, n. 314; 33 novembre 1990, n. 11234; ed 11 marzo 1987, n. 2532).
Orbene secondo la S.C. (cfr. citata Cass. 23572/2004) deve essere privilegiata la seconda delle due opzioni sopra riferite, dovendosi interpretare la deroga alle regole generali della liquidazione dei beni del fallimento «… nel modo in cui meno vistoso risulti lo strappo rispetto ai principi ispiratori di detta legge e non si pervenga a disparità di trattamento irrazionali e poco giustificabili …».
Sostiene quindi la citata giurisprudenza che «… allora, dovendosi tener fermo il già richiamato orientamento che ravvisa nella legge sul credito fondiario un privilegio di carattere meramente processuale, è del tutto logico ammettere che tale privilegio si sostanzi nella possibilità per l'istituto creditore non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche - e soprattutto - di conseguire il risultato concreto cui tale procedura entro i limiti del proprio credito, senza che per questo l'assegnazione ed il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti, e senza che si debba postulare - il che davvero varrebbe a svuotare il privilegio di ogni significato, trasformandolo in un gravoso e non remunerato onere l'obbligo di immediatamente ed incondizionatamente rimettere al fallimento la somma così ricevuta. Le già ricordate disposizioni del r. d. n. 64 depongono chiaramente in tal senso, ma da quelle medesime norme si ricava anche il carattere per certi versi provvisorio dell'assegnazione anzidetta (al pari dell'accredito delle rendite in pendenza di esecuzione: art. 42, primo comma, cit.), reso ben evidente dal disposto dall'art. 55 del medesimo decreto, che addirittura consente all'istituto pretendere direttamente dall'acquirente dell'immobile espropriato la parte di prezzo versata corrispondente al proprio credito, maggiorato di accessori e spese, "salvo l'obbligo dell'istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato". Disposizione, quest'ultima […] che
[…] è significativa di come il privilegio processuale contemplato dalla normativa di cui si tratta si esaurisca, appunto, nella possibilità per l'istituto mutuatario di ottenere subito quanto è comunque presumibile gli competerà, ma senza pregiudizio per il definitivo accertamento delle eventuali spettanze di altri creditori e quindi, appunto, in termini soltanto provvisori …».
Se così è, però, afferma la S.C. che il sopravvenire della dichiarazione di fallimento impone di coordinare la disciplina speciale di cui si sta parlando con le regole proprie della procedura concorsuale, le quali non consentono di realizzare alcuna forma di graduazione dei crediti che non sia coerente con quelle medesime regole.
Nulla, infatti, precisa la S.C., induce a scorgere nelle disposizioni eccezionali sul credito fondiario
- concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo - anche una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 l. fall.
Del resto, precisano gli è da escludere che si possa ipotizzare che il rispetto di tali Parte_7 regole sia assicurato nell'ambito della medesima procedura individuale, in forza dell'intervento in quella sede eventualmente spiegato dal curatore. L'attuazione del meccanismo del concorso dei creditori contemplati dalla normativa concorsuale, in caso di fallimento del comune debitore, difficilmente pare compatibile con uno strumento - quale sarebbe l'intervento del curatore nella procedura esecutiva individuale - meramente eventuale e legato alla contingente conoscenza che il curatore medesimo abbia dell'esistenza di una tale procedura. Così opinando, inoltre, non si riesce a superare l'aporia che si verifica in caso d'incolpevole ritardo del curatore nell'intervenire in una procedura esecutiva individuale che abbia già superato lo studio dell'approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, così rendendo di fatto impraticabile ogni tentativo di realizzare in quella sede la conciliazione tra le regole proprie di detta procedura ed i principi informatori della partecipazione dei creditori al concorso fallimentare.
12 Concludono i giudici di legittimità affermando che da tali ragionamenti derivano allora due conseguenze: «… La prima è che solo attraverso l'insinuazione al passivo del fallimento l'istituto di credito fondiario può rendere definitiva l'assegnazione delle somme, già provvisoriamente avvenuta in suo favore al termine della procedura esecutiva individuale perché solo così potrà realizzarsi quella graduazione dei crediti che ne è il presupposto indispensabile. È quanto, del resto, unanimemente si ritiene debba accadere per il caso in cui la vendita fallimentare del bene ipotecato abbia preceduto nel tempo l'iniziativa individuale dell'istituto di credito fondiario, che resta in tal caso pur sempre tenuto a proporre domande di ammissione del proprio credito per consentire la verifica del privilegio che lo assiste da parte degli organi della procedura e non vi sarebbero ragioni plausibili per escludere l'analogo onere sol perché l'iniziativa volta alla vendita coatta dei beni del debitore sia stata assunta per primo dall'istituto fondiario.
La seconda conseguenza è che, per definire la graduazione dei crediti aventi diritto a partecipare al concorso, ivi compreso quello dell'istituto mutuante, non è affatto necessario che il curatore assuma iniziative nel procedimento esecutivo individuale da detto istituto promosso e coltivato (salvo che al fine di far valere in quella sede le eventuali ragioni del debitore esecutato).
Non può esser quella - lo si è già detto - la sede in cui si attua l'accertamento e la graduazione dei crediti concorrenti in deroga al principio di esclusività della veridica fallimentare posto dall'art. 52 l. fall.. E dunque, perché l'assegnazione conseguita dall'istituto fondiario all'esito del procedimento esecutivo individuale assuma o meno (in tutto o in parte) carattere definitivo, e solo necessario che si compia il normale procedimento di verifica dei crediti disciplinato da tale ultima norma e che ciascun credito sia collocato nel rango che gli compete, secondo il piano di riparto elaborato in base alle regole della procedura concorsuale …» (Cfr. citata Cass. n. 23572/2004).
§ 2.1. Appare evidente, tuttavia, come la disciplina fin qui esaminata riguardi l'ipotesi in cui il creditore intenda soddisfarsi all'interno della procedura concorsuale, partecipando al concorso sui “beni compresi nel fallimento” o comunque sul “patrimonio del fallito”, possibilità nel caso di specie definitivamente preclusa (con efficacia endofallimentare) all'odierno creditore (Banca) per effetto della mancata ammissione al passivo fallimentare.
Anche le Sezioni Unite hanno ribadito che oggetto dell'accertamento del passivo è il diritto al concorso e che «… il soddisfacimento propiziato dalla domanda d'insinuazione concerne la porzione concorsuale dei crediti vantati …» (cfr. Cass. Sez. U, 33408/2021).
Diversa è, quindi, la fattispecie in esame in cui l'immobile aggredito, gravato da ipoteca, è fuoriuscito dal patrimonio del fallimento a seguito della vendita ad un terzo, nei cui confronti è attivata l'azione esecutiva.
Si sostiene, in tal caso, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 1620/2016) che deve trovare applicazione il principio, più volte affermato dalla S.C. in riferimento all'espropriazione contro il terzo proprietario, secondo cui «… il debitore diretto, pur non essendo legittimato passivo dell'azione esecutiva, avente ad oggetto il bene di proprietà del terzo, è parte necessaria del procedimento esecutivo, al quale partecipa a titolo diverso da quello del proprietario, dovendo essere sentito, ai sensi dell'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ., ogni qualvolta le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia a favore del debitore (cfr. Cass., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 535). Tale partecipazione trova la sua giustificazione nell'interesse, indubbiamente vantato dal debitore diretto, a far valere le proprie eventuali ragioni nei confronti del creditore, e comunque a far sì che l'espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso per quest'ultimo, così che lo stesso possa soddisfarsi interamente o nella maggior misura possibile sul bene del terzo, e le conseguenze negative sul suo patrimonio rimangano escluse, o comunque limitate al massimo: è per questo
13 motivo che al debitore è stata riconosciuta anche la posizione di legittimo e necessario contraddittore in sede di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (salvo che queste ultime riguardino esclusivamente la regolarità formale degli atti della procedura), con la conseguenza che le sentenze emesse senza che egli sia stato evocato in giudizio debbono considerarsi inutiliter datae (cfr. Cass., Sez. III, 29 dicembre 2011, n. 29748; 29 settembre 2004, n. 19562) …».
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi in cui il debitore diretto sia stato dichiarato fallito, essendo stato affermato che, in quanto riguardante un soggetto diverso dal proprietario del bene pignorato, tale evento «… non impedisce l'instaurazione e la prosecuzione della procedura nei confronti del terzo acquirente, con la precisazione che la presenza del fallito nell'ambito della stessa è assicurata dalla partecipazione del curatore (cfr. Cass., Sez. I, 7 marzo 1975, n. 838). La giurisprudenza più recente ha poi chiarito che tale partecipazione deve considerarsi sufficiente ad escludere la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del fallito, a meno che non risulti configurabile un interesse di quest'ultimo a contrastare in proprio la pretesa azionata in giudizio, per l'eventualità che la stessa sia fatta valere anche nei suoi confronti, una volta che egli sia ritornato in bonis …» (cfr. Cass. 1620/2016).
A maggior ragione, nel caso in esame, il debitore diretto è ben rappresentato dal curatore, atteso il suo interesse all'esito della procedura espropriativa per avere proposto in relazione alla compravendita avente ad oggetto il bene ipotecato azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 L. Fall. trascritta (in data 24.06.2015) sia pure in epoca successiva all'iscrizione dell'ipoteca (avvenuta in data 12.3.2004, cui ha fatto seguito il successivo frazionamento in data 23.12.2005).
In virtù di tale azione, del resto, si radicava l'interesse del curatore fallimentare a proporre l'incoata opposizione a precetto (oggetto di separato procedimento, iscritto al n. 76/22 R.G. Appello) e successivamente l'opposizione all'esecuzione avviata ai sensi dell'art. 602 c.p.c. per cui è causa.
Invero, in caso di esito vittorioso della stessa (e, per quanto rappresentato dalla stessa appellata, il relativo procedimento, iscritto al n. 2255/2014 R.G., è stato definito in primo grado con sentenza n. 336/2020 Trib. Patti, pubblicata il 20/06/2020, che ha accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1 legge fall., l'inefficacia nei confronti del fallimento attore dell'atto di vendita posto in essere dalla società in bonis in favore di Controparte_4
pronuncia confermata in appello) il fallimento avrebbe diritto di rivalersi sul residuo
[...] ricavato dalla vendita.
Va ancora ricordato che l'art. 43, comma 1, L. Fall. codifica il principio della legittimazione sostitutiva del curatore nei confronti del fallito, prevedendo espressamente che quest'ultimo “sta in giudizio” in luogo del secondo “nelle controversie, anche in corso, relative ai rapporti di diritto patrimoniale”.
Si ribadisce, quindi, nello specifico, che la mancata ammissione al passivo del del CP_3 credito azionato in executivis e la conseguente formazione del cd. giudicato endofallimentare, unitamente a quanto disposto dall'art. 52 della L.F., NON preclude l'azione esecutiva individuale intentata dalla banca in virtù del credito vantato nei confronti del fallito, ma aggredendo un bene fuoriuscito dal suo patrimonio.
Militano in senso favorevole a tale epilogo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che «… La L. Fall., art. 51, che vieta azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento, opera sul piano formale e contribuisce a dare attuazione alla regola del concorso, che, ai sensi del
14 successivo art. 52, comma 1 vige in ambito fallimentare, e che impone a tutti i creditori che intendano soddisfarsi sul ricavato dalla vendita dei beni acquisiti all'attivo di parteciparvi, proponendo domanda di insinuazione allo stato passivo per far accertare i rispettivi crediti. Nulla autorizza, però, a trarre dalla norma in esame una sorta di regola capovolta, secondo cui la mancata partecipazione al concorso determinerebbe l'estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia eventualmente munito nei confronti del fallito: non v'è, infatti, alcuna equivalenza fra perdita della facoltà processuale e perdita del diritto sostanziale di azione, né v'è un obbligo per il creditore concorsuale - divenuto tale ipso iure, per effetto della dichiarazione di fallimento del proprio debitore - di diventare creditore concorrente. Al contrario, in dottrina e in giurisprudenza si afferma che la dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso per farlo poi valere contro il fallito tornato in bonis, né di procurarselo iniziando o proseguendo contro il fallito stesso un giudizio nelle forme e nelle sedi ordinarie, purché questo sia privo di qualunque effetto nei confronti della massa (fra molte, Cass. nn. 14981/06, 13778/06, 3245/03, 14856/01). Escluso dunque che la "sopravvivenza" (se così si può dire) del titolo esecutivo formato contro il debitore poi fallito sia condizionata alla presentazione della domanda di ammissione al passivo, deve concludersi che in pendenza della procedura, pur essendo divenuta improcedibile (o improseguibile) l'azione singolare volta alla riscossione coattiva del credito nei confronti dell'insolvente, il titolo mantiene la sua validità ad ogni altro effetto. Ne consegue che legittimamente la Comit ha promosso l'espropriazione contro la terza datrice d'ipoteca avvalendosi del titolo esecutivo di cui era munita verso la Controparte_9 costituito (secondo quanto accertato nella sentenza impugnata e non contestato dalla dal contratto di Pt_8 mutuo ricevuto dal notaio …» (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13447 del 20/06/2011 ).
Tali approdi giurisprudenziali consentono di delineare l'obbligo di accertamento dei crediti in sede concorsuale come strumento di tutela della parità dei creditori rispetto alla possibilità di soddisfacimento dei loro crediti in dipendenza dalla capienza del patrimonio fallimentare, non con riferimento a beni che di esso non fanno parte.
Analogamente pertinente appare altra pronuncia della Cassazione (cfr. citata Cass. n. 1620 del 2016), la quale, nell'occuparsi di un caso simile a quello in esame, nel quale il creditore di un soggetto poi fallito agiva in sede esecutiva con il bene trasferito a un terzo sul quale aveva iscritto ipoteca, ha avuto modo di precisare che il principio della necessaria partecipazione del debitore alla procedura esecutiva intentata dal creditore sul bene di proprietà del terzo «…è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi in cui il debitore diretto sia stato dichiarato fallito, essendo stato affermato che, in quanto riguardante un soggetto diverso dal proprietario del bene pignorato, tale evento non impedisce l'instaurazione e la prosecuzione della procedura nei confronti del terzo acquirente, con la precisazione che la presenza del fallito nell'ambito della stessa è assicurata dalla partecipazione del curatore (cfr. Cass., Sez. I, 7 marzo 1975, n. 838)».
Alla luce di quanto sopra esposto, in riforma della sentenza impugnata, deve quindi ritenersi sussistente il diritto della banca creditrice di agire in via esecutiva, ai sensi dell'art. 602 e ss c.p.c., nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato, proprio perché la mancata ammissione al passivo preclude alla banca di partecipare al riparto del ricavato della liquidazione dei beni facenti parte del patrimonio fallimentare, ma non di soddisfarsi su un bene che non fa più parte del compendio fallimentare, per esserne fuoriuscito anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Né la circostanza che il fallimento abbia promosso l'azione revocatoria finalizzata a ottenere la dichiarazione di inefficacia della compravendita dell'immobile stipulata il 7.3.2012 nei confronti della massa dei creditori assume rilievo ai fini in esame.
La relativa domanda giudiziale, infatti, è stata trascritta in data successiva all'iscrizione dell'ipoteca in favore della banca, sicché vale il principio secondo cui «… nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta
15 anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "cristallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima, rendendola insensibile agli atti successivamente iscritti o trascritti e conseguentemente consentendo di far salvo l'acquisto da parte dell'aggiudicatario …» (Cfr. Sez.
3 - Sentenza n. 14086 del 22/05/2023). Da ciò deriva che l'esito positivo dell'azione revocatoria comporta che i creditori concorsuali potranno far valere le proprie pretese soltanto su quanto eventualmente residuato dopo il soddisfacimento del credito assistito da ipoteca.
Va, infine, osservato che in questa sede non risultano riproposti ulteriori motivi di opposizione da parte della Curatela diversi da quello facente leva sulla circostanza che “… manca in radice il credito su cui si fonda l'ipoteca medesima (con tutte le sue inerenti prerogative), atteso che nessun credito di è stato ammesso al passivo del Parte_3 [...]
né dunque il relativo titolo esecutivo può essere azionato in danno del Controparte_3 terzo acquirente del bene ipotecato e neppure la relativa garanzia ipotecaria, le cui sorti dipendono dal credito cui accede …”, sicché è preclusa al giudice di appello la possibilità di entrare nel merito degli stessi, stante la maturata decadenza ex art. 346 c.p.c.
§
Ne deriva che, in accoglimento dei primi due motivi di appello e con assorbimento del terzo motivo di appello, la sentenza impugnata va riformata, dovendosi riconoscere il diritto della procedente di procedere ad esecuzione forzata sull'immobile in esame con conseguente Pt_3 rigetto dell'opposizione al pignoramento immobiliare proposto dalla Curatela fallimentare.
§ 3. Con il quarto motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Sostiene che la fondatezza delle proprie pretese avrebbe dovuto comportare la condanna delle controparti alla rifusione, in suo favore, delle spese di lite.
L'esito dell'odierno giudizio di appello impone di rivedere, d'ufficio, la statuizione delle spese del giudizio di primo grado, come in seguito si preciserà, con conseguente assorbimento di tale motivo.
§ 4. Come detto, l'accoglimento dell'appello impone di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
In questa prospettiva reputa la Corte che, per il principio della soccombenza, il CP_3 opponente, qui appellato, vada condannata alla rifusione delle spese processuali sia di primo che secondo grado in favore di controparte.
Tali spese devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis –, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale «… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo 16 alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Ne discende che per il primo grado, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia (da € 52.001 ad € 260.000) ed applicando i parametri tariffari minimi, attesa la natura delle questioni dibattute, in complessivi € 7.052,00 (di cui € 1.276,00 per studio;
€ 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.127 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado, seguendo gli stessi criteri di cui sopra, va liquidata la somma complessiva di € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per studio;
€. 956,00 per fase introduttiva, €. 2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.552,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Occorre precisare che anche nel giudizio di appello va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: «… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. …» (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
In ordine alla posizione di le spese vanno Controparte_4 compensate in ragione del fatto che la stessa, rimanendo contumace sin dal primo grado del giudizio, non ha dato causa alla controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e per essa dalla mandataria Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 860/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 06.12.2022 e pubblicata in pari data, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto dell'appellante creditore ipotecario a procedere all'esecuzione sul bene ipotecato e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta dalla Curatela fallimentare in prime cure;
17 2) condanna il al pagamento in favore Controparte_3 dell'appellante, delle spese del giudizio di primo e di secondo grado, che liquida rispettivamente in complessivi €. 7.052,00 e €. 7.160,00 (ripatiti come in parte motiva), oltre – per entrambi i gradi di giudizio- al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese in merito alla posizione di
[...]
Controparte_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
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