Ordinanza cautelare 12 maggio 2021
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00527/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitanova Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Tiberi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Garibaldi n. 124;
nei confronti
Provincia di Macerata, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche - Dipartimento di Macerata, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Coppari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della ordinanza del Sindaco di Civitanova Marche prot-n--OMISSIS- R.O. del 10.2.2021, in parte qua , laddove ordina alla -OMISSIS-, quale attuale proprietaria dell'area sita in Civitanova Marche, Via -OMISSIS-, distinta al NCT al -OMISSIS-, di complessivi ha 2,785, in solido al sig. -OMISSIS-, precedente proprietario di tale area, “ lo smaltimento dei rifiuti consistenti in cumuli di rifiuti inerti da demolizione, sanitari dismessi, tubi in plastica, un frigorifero, alcuni pneumatici, un bancone, piccoli fusti di metallo ed una carcassa di roulotte completamente vandalizzata, facendo ricorso a ditte regolarmente autorizzate e nel rispetto della parte IV D.Lgs.152/06, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione” e ordina alla -OMISSIS- anche “ la adozione di misure e/o presidi atti a prevenire l'intrusione da parte di estranei, i conferimenti abusivi, il rischio di incendi e altri inconvenienti ambientali ad avvenuto completamento delle operazioni di sgombero della intera area ”;
- di ogni atto preliminare, presupposto, susseguente e consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Civitanova Marche e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2025, il pres. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Viste le note, depositate, rispettivamente, in data 17.3.2025 ed in data 9.6.2025, con cui parte ricorrente, dichiara di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio e chiede la compensazione delle spese, documentando di aver ottenuto, con decreto del Tribunale di Macerata- Sezione GIP/GUP del -OMISSIS-, l’archiviazione del procedimento penale correlato e connesso al presente giudizio amministrativo (all. 003:2 alla nota depositata dalla parte ricorrente in data 9.6.2025);
Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
2.Rilevato che, con nota depositata in data 2.4.2025, il Comune di Civitanova Marche chiede la condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio;
Rilevato che, con nota depositata in data 9.5.2025, la Azienda Agricola-OMISSIS-chiede la condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio;
Rilevato che la Azienda Agricola -OMISSIS- è destinataria, insieme alla ricorrente, dell’epigrafata ordinanza e che ha adempiuto agli obblighi ivi impartiti;
Rilevato che, nella fase cautelare, sono intervenute l’ordinanza cautelare di rigetto Tar Marche -OMISSIS-, e l’ordinanza cautelare Cons. Stato Sez. IV, -OMISSIS-, di conferma della prima, a seguito dell’appello proposto dalla parte ricorrente, entrambe dispositive della compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto che le spese di giudizio vanno senz’altro compensate per quanto concerne la posizione della Azienda Agricola -OMISSIS-, destinataria, insieme alla ricorrente, della epigrafata ordinanza, e che ha adempiuto agli obblighi ivi impartiti;
Ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate anche nei confronti del Comune di Civitanova Marche, tenendo conto della sopravvenuta archiviazione del processo penale connesso, resa con decreto del Tribunale di Macerata- Sezione GIP/GUP del -OMISSIS-, della circostanza che già nello stesso provvedimento impugnato viene “ dato atto che non è possibile individuare gli autori né la epoca degli abbandoni dei rifiuti per assenza di qualsiasi elemento da cui attivare le ricerche ” nonché, infine, della complessità e peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per s opravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.