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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/06/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 2305/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Valeria LUNGHI, Parte_1 P.IVA_1
Corso Libertà, n. 93,
Cesano Maderno
- parte attrice - contro
(C.F.: ) contumace CP_1 C.F._1
- parte convenuta - Contumace parte convenuta, la difesa attorea ha concluso come in atti.
OGGETTO: risarcimento danni. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 22.3.2024, iscritto a ruolo il 28.3.2024, il Parte_1 ha convenuto in giudizio il sig. , esponendo quanto segue. CP_1
La difesa attorea ha rappresentato che il convenuto ha svolto l'incarico di amministratore del , sito in Seveso (MB), Via Martiri d'Ungheria n. 2, dal 24.11.2011 Parte_1 sino al 10.05.2022, data in cui i condomini ne hanno deliberato la revoca, nominando nuovo amministratore la dott.ssa . Persona_1
Nonostante la scarsa collaborazione dell'ex amministratore nella consegna dei documenti contabili relativi alla gestione dello stabile condominiale, il neo amministratore ha riscontrato
“gravissime anomalie fiscali e bancarie”; in particolare, dall'esame degli estratti conto anni 2019-2022 del conto corrente acceso presso BCC di Barlassina ed intestato al , Parte_1
è emerso che l'odierno convenuto ha effettuato bonifici da tale conto ed a favore di conto a lui intestato, con causale: pagamento di fatture (non meglio specificate e risultate inesistenti), recupero anticipi (non coincidenti con le somme realmente anticipate), ovvero 770 (assente qualsiasi deposito di dichiarazioni dei redditi riferibili al ). Parte_1
Nel complesso, la somma di cui a tali bonifici ammonta ad € 51.153,03 (doc. 3, 3a e 3c e doc. 6 da pag. 91 a pag. 101). Il Condominio ha pertanto presentato denuncia-querela e, all'esito dell'attività di indagine, è emersa la distrazione della somma di € 50.205,48 (cfr. doc. 6, da pag.90). L'odierno convenuto è stato così tratto a giudizio per il delitto di cui agli artt. 646 c.p., 61 n. 7 e n. 11 c.p. (cfr. doc. n. 7), quindi per appropriazione indebita ai danni – tra le vari persone offese – del Condominio, con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il fatto con abuso di relazione di prestazione d'opera. Nell'ambito del procedimento penale, il GIP – su istanza del PM – ha disposto nei confronti dell'imputato (odierno convenuto), sequestro preventivo per € 646.046,18, eseguito su beni di proprietà del sig. , individuati all'esito delle indagini condotte dalla PG (cfr. doc. 8). CP_2
Il , costituitosi parte civile, ha presentato – a garanzia del credito risarcitorio Parte_1 azionato nell'ambito del procedimento penale – istanza di sequestro conservativo ex art. 316 e ss. c.p.p. dei beni già oggetto di sequestro preventivo;
richiesta cautelare accolta dal GIP, che – con ordinanza 16.11.2023 (cfr. doc. n. 11) – ha disposto sequestro conservativo per
€ 27.317,35 (cfr. doc. n. 11), somma attualmente depositata su deposito FUG. Il ha dato esecuzione al sequestro de quo, notificando atto di sequestro presso Parte_1 terzi ex art. 678 c.p.c., unitamente all'ordinanza 16.11.2023 cit. (cfr. doc. n. 12) ed iscrivendo procedura esecutiva mobiliare rubricata al n. 55/2024 R.G. Tribunale di Monza (doc. n. 13). Il procedimento penale istaurato nei confronti dell'odierno convenuto si è concluso con sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. (passata in giudicato), con la quale l'imputato è stato condannato a 4 anni di reclusione e ad € 3.500,00 di multa (cfr. Sentenza Tribunale di Monza, Sez. Pen., 7.2.2024 n. 484/2024 R.G. Sentenze, prodotta sub doc. n. 14 fasc. attoreo). In particolare, quanto alla posizione del Condominio attore, nella sentenza n. 484/2024 cit. si legge: “In data 06.10.2022 ha presentato denuncia querela nei Persona_1 confronti di per aver riscontrato gravi anomalie fiscali e bancarie. All'esito CP_1 dell'analisi di tale documentazione è emerso che l'imputato abbia prelevato, senza alcuna giustificazione, somme pari ad Euro 50.205,48” (cfr. pag. 20 della sent. n. 484/2024 cit.); sempre con tale sentenza, inoltre, il Giudice ha confiscato l'importo di € 804.227,27 quale profitto del reato, confermando il sequestro conservativo disposto a favore del Parte_1 odierno attore per la somma di € 27.317,35 (cfr. pagg. 21-22 della decisione). Tanto esposto, la difesa attorea – argomentando in relazione al diritto del di Parte_1 ottenere dal convenuto il risarcimento dei danni per le condotte illecite tenute da quest'ultimo (già oggetto di condanna in sede penale, essendo ivi stato disposto anche provvedimento di sequestro conservativo) – ha concluso come in atti (cfr. pagg. 14-15 “atto di citazione per introduzione del giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c.”)
Assegnata la causa ad un primo Giudice (dott. A. ROSSATO); dichiarata la contumacia del convenuto (non costituitosi nonostante la regolarità della notificazione) e differita la data della prima udienza (cfr. decreto ex art. 171 bis c.p.c. 6.7.2024); depositate dalla difesa attorea le memorie ex art. 171 ter c.p.c.; “rigettata la richiesta di svincolo delle somme già a suo tempo sequestrate in sede penale” e ammesso l'interrogatorio formale del convenuto contumace (cfr. ordinanza riservata 18.1.2025); riassegnato il procedimento allo scrivente;
revocata l'ordinanza 18.1.2025 in relazione all'ammissione dell'interrogatorio formale e ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza fuori udienza 8.5.2025); in data 26.6.2025, il procedimento – depositate a PCT note conclusive autorizzate e su conclusioni rassegante come in atti – è deciso con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
************* Si premette che:
i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive / probatorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio pure in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
Il attore – previa conferma del sequestro conservativo disposto nell'ambito del Parte_1 procedimento penale – ha chiesto di accertare e dichiarare l'illecita sottrazione da parte del convenuto di somme del Condominio per € 50.205,48 (nella disponibilità del sig. CP_2 quale amministratore dello stabile), con condanna di controparte a versare tale somma, oltre al rimborso delle spese legali;
disponendo altresì la conversione del sequestro presso terzi per l'importo di € 27.317,35 in pignoramento presso terzi, alla volta di vedersi assegnate l'importo già oggetto di sequestro, ovvero, in alternativa, di ottenere titolo idoneo affinché la somma de qua sia assegnata al Condominio (in via diretta o nell'ambito della procedura esecutiva rubricata al n. 55/2024 R.G.).
Come sopra esposto, l'odierno procedimento muove da fatti già oggetto di procedimento penale e ciò in linea con la prospettazione di cui allo scritto introduttivo di questo giudizio, confermata dalla documentazione riversata agli atti di causa. Detto procedimento penale si è concluso con sentenza n. 484/2024 cit. di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. passata in giudicato. Ora, quanto al valore da attribuire in questo giudizio alla sentenza di patteggiamento, merita di essere subito chiarito che quella su di applicazione di pena su richiesta delle parti è una sentenza equiparata ad una pronuncia di condanna e che – come riconosciuto anche dalla Suprema Corte – trattasi di pronuncia che presuppone una ammissione di colpevolezza da parte di chi ha deciso di patteggiare, al punto che – laddove si voglia far discendere conseguenze dalla commissione del fatto di reato – pur non potendosi ritenere integrato un accertamento capace di far stato in un diverso giudizio anche civile – deve essere la parte condannata ex art. 444 c.p.p. a fornire la prova di non aver commesso il reato oggetto di applicazione di pena su richiesta, essendo la controparte esonerata dal relativo onere ed avendo il giudice di merito, ove intenda disconoscere l'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento, il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 26263 del 6.12.2011 e Cass., Sez. 3, Sent. n. 9456 del 18.4.2013, nonché Cass., Sez. 5, Ord. n. 13034 del 24.5.2017 e Cass., Sez. 3 sent. n. 28428 del 11.10.2023, precedenti di legittimità condivisi dal giudicante e qui richiamati sul punto specifico anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.). Rilevante – nella prospettiva sopra delineata – è altresì quanto affermato nella decisione ex art. 444 c.p.c. riguardo al fatto che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in considerazione della documentazione presente in atti;
al riguardo, si precisa che tali documenti sono stati prodotti dal anche in questa sede, con Parte_1 particolare riferimento alle annotazioni di polizia giudiziaria (doc. 6 e doc. 6a), attraverso le quali è stato possibile, nel procedimento penale, concludere nel senso della commissione di appropriazione indebita per una somma complessiva di € 845.191,95 (di cui € 50.205,48 per la posizione del ). Parte_1
D'altro canto, pur volendo seguire diverso indirizzo della Corte di legittimità, secondo cui:
i) “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)” (Cass., Sez. 3, Sent. n. 20170 del 30.7.2018; cfr., altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 7014 dell'11.3.2020); oppure,
ii) “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (Cass., Sez. 3, Ord. 31010 del7.11.2023; cfr., altresì, nello stesso senso, Cass., Sez.3, Ord. n.3897 del 31.1.2024),
si dovrebbe in ogni caso a concludere nel senso della fondatezza della domanda attorea.
Infatti, la commissione da parte del sig. delle condotte di appropriazione CP_1 indebita delle somme depositate sul conto corrente intestato al va comunque Parte_1 considerato dato acquisito al giudizio, stante la presenza agli atti di causa di tutta una serie di elementi gravi, precisi e concordanti che depongono in tal senso, emergenti dalle registrazioni delle operazioni eseguite sul conto corrente del – obiettivamente attestate dalla Parte_1 documentazione bancaria, connotata da un intrinseco livello di elevata affidabilità – come ricostruite, con precisione e puntualità, dalla P.G. nell'ambito dell'articolata attività di indagine (cfr. docc. nn.
6-6a, nonché docc. nn. 8 e 11 fasc. ) sfociata nella sentenza ex art. Parte_1
444 c.p.p. pronunciata nei confronti dell'imputato (parte convenuta in questo giudizio civile).
Quindi, anche nel presente procedimento civile, deve ritenersi provato che il sig.
[...]
ha prelevato, senza valida giustificazione, € 50.205,48 di titolarità del Condominio, CP_1 così appropriandosi illecitamente di detta somma;
da ciò, il diritto di parte attrice di ottenere la restituzione di tale importo, da maggiorarsi con interessi legali dalle date delle singole condotte di appropriazione indebita (con prelievi, bonifici, etc.) al saldo. Oltre alla condanna del convenuto a restituire l'importo illecitamente distratto dal conto corrente del , quest'ultimo ha chiesto di essere risarcito anche per il costo delle Parte_1 spese legali sostenute in ragione dei decreti ingiuntivi emessi su richiesta di fornitori per mancati pagamenti da parte dell'amministrazione condominiale nel periodo in cui questa è stata affidata al sig. (cfr. pagg. 4 e 5 della memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.). CP_2
Tale domanda non può essere accolta. Al riguardo, innanzitutto, va evidenziato come nessun rilievo possa essere attribuito alla sentenza n. 484/2024 cit. in relazione al profilo ora in esame. Infatti, altro è la distrazione di somme, altro è collegare l'omesso pagamento di fornitori a deficit di liquidità dovuta alle condotte di appropriazione indebita e ciò specie considerando che l'esposizione debitoria del risulta essere assai superiore rispetto all'importo Parte_1 complessivo di cui si è illecitamente appropriato il convenuto (per esempio, il solo decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da è di € 70.659,23 in linea capitale). CP_3
Né, fermi i fatti di distrazione commessi dall'ex amministratore condominiale sig. , CP_1 sono stati allegati specifici profili di mala gestio imputabili al convenuto (per esempio, il fatto che, pur avendo questi la disponibilità di somme sul conto corrente condominiale, non abbia curato di pagare i fornitori). Quindi, sul piano della deduzione, prima ancora che su quello della pur necessaria prova (con onere a carico della parte attrice), non è possibile individuare l'esistenza del nesso causale tra i fatti di appropriazione indebita e le esposizioni debitorie in capo al Condominio sfociate nell'emissione delle ingiunzioni di pagamento (di cui si legge a pag. 4 della memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.) e da ciò il rigetto – in parte qua – della domanda attorea. Per completezza di motivazione si osserva che le spese del procedimento penale, in cui il si è costituito parte civile, sono già state liquidate nella misura di € 1.000,00 dal Parte_1 giudice penale.
Quanto, poi alla richiesta di svincolo delle somme oggetto del sequestro conservativo e di autorizzazione del ad incassare tali somme, si tratta di profilo che esula dalla Parte_1 presente sede di cognizione, nella quale il Condominio attore ha chiesto ed ottenuto (nei limiti sopra precisati) la condanna della parte convenuta, così munendosi di un titolo che potrà essere fatto valere in sede esecutiva.
E' del pari da escludere che con questa sentenza si possa dichiarare la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, conseguenza prevista dall'art. 686, comma 1, c.p.c., osservate le disposizioni di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. (sul punto, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 18536 del 3.9.2007 e Cass., Sez. 3, Sent. n. 35365 del 18.12.2023).
*************
Quanto alle spese di lite, come per legge, esse seguono la prevalente soccombenza, con conseguente condanna di parte convenuta a rifonderle a quella attrice per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, l'esigua durata del giudizio, il fatto che si è tenuta una sola udienza in presenza e l'attività processuale svolta, precisato che, ex art. 4, c. 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la fase “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione e al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. senza svolgimento di attività istruttoria), sia per la “fase decisionale” (stante l'obiettiva semplificazione della fase de qua per la superfluità di attività istruttoria, con giudizio definibile allo stato degli atti, assente altresì – contumace il convenuto – concreto contrasto di posizioni tra le parti).
************* Ferma l'esclusiva competenza (con le relative responsabilità) dei Servizi di Cancelleria e dell'Amministrazione Finanziaria quanto all'obbligo a richiedere la registrazione ai fini della imposta di registro, nonché al pagamento dell'imposta de qua da parte del soggetto obbligato e ciò anche con riferimento all'individuazione delle ipotesi nelle quali è prevista la registrazione a debito di cui all'art. 59 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (cfr. art. 10, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 131/1986 cit., nonché art. 73 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), per quanto di rilievo, si rappresenta che la condanna al risarcimento del danno qui pronunciata nei confronti di parte convenuta muove da fatti costituenti reato, accertati in via definitiva all'esito di giudizio penale come commessi dalla stessa parte convenuta.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- accerta e dichiara che parte convenuta ha sottratto a parte attrice l'importo di € 50.205,48;
- condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di € 50.205,48, oltre interessi legali dalle date delle singole condotte di appropriazione indebita commesse dalla parte convenuta (con prelievi, bonifici, etc.) al saldo;
- rigetta per il resto le domande azionate da parte attrice;
- condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite del presente giudizio a parte attrice, liquidando a tale titolo l'importo di € 5.260,50 per compensi professionali, oltre rimborso C.U., marca da bollo e costi di notifica, nonché oneri e accessori dovuti per legge e 15% per spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014;
- in relazione alla registrazione a debito di cui all'art. 59 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (cfr. art. 10, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 131/1986 cit., nonché art. 73 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), per quanto di rilievo, si dà atto che la condanna al risarcimento del danno qui pronunciata nei confronti di parte convenuta muove da fatti costituenti reato, accertati in via definitiva all'esito di giudizio penale come commessi dalla stessa parte convenuta.
Sentenza esecutiva.
Monza, 26 giugno 2025 il Giudice Nicola GRECO