Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6544/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PEDATA STEFANIA, con elezione di domicilio in VIA D. FONTANA 41, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con CP_1 elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: ANF
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15-3-2024 il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Parte_2 dal 14-6-2001 al 16-1-2022, esponeva che in data 17-6-2019
[...] aveva inoltrato domanda all' per il riconoscimento degli assegni per il CP_1 nucleo familiare per il periodo dall'1-7-2019 al 30-6-2020 e dall'1-7-2020 al 30-6-2021, ricorrendo i requisiti di legge;
che il procedimento amministrativo aveva avuto esito positivo, per un importo mensile pari a €
222,58; che, nonostante l'accoglimento della domanda, nulla gli era stato corrisposto dal datore di lavoro, nella qualità di adjectus solutionis causa, né l aveva provveduto al pagamento, in quanto legittimato passivo. CP_1
In ragione di ciò adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli affinché dichiarasse il suo diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il periodo dall'1-7-2019 al 30-6-2021, con conseguente
L' si costituiva resistendo alla domanda, eccependo CP_2 preliminarmente la nullità del ricorso, l'improponibilità e improcedibilità della domanda, la decadenza dall'azione giudiziaria e la prescrizione quinquennale;
eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva;
nel merito resisteva alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
*****
E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. poiché l'atto introduttivo contiene l'esposizione di tutti gli elementi di diritto e delle circostanze di fatto idonei all'instaurazione del contraddittorio su tutti i punti della domanda. La domanda giudiziale è proponibile essendo documentata l'istanza amministrativa in atti. E', poi, appena il caso di evidenziare che, essedo la stessa stata accolta in via amministrativa, non operano né le disposizioni che concernono l'esaurimento del procedimento amministrativo che la decadenza ex art. 47, co. 3, del DPR n. 639/70, come modificato dal d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992.
Per il resto, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti espressi dalla presente motivazione.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88. Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto
2 dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 8). La disposizione è stata interpretata dalla Cassazione (sent. n. 7668 del 20.6.96) nel senso che essa
è sicuramente riferibile non solo al figlio ma anche al coniuge superstite in condizioni di minorazione fisica. Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro (o all' in caso di pensionati) CP_1 tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55). Inoltre i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le CP_1 notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55).
Sulla base di tali disposizioni l' ha elaborato un modulo, CP_1 denominato Mod. ANF/DIP, che deve essere presentato da chi richiede la prestazione nel momento in cui sorge il diritto e successivamente entro il
3 30 giugno di ogni anno, con validità sino al 30 giugno successivo, in cui sono indicati, oltre ai dati anagrafici del richiedente, la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare stesso nel periodo di riferimento. Nella richiesta sono incorporate due distinte dichiarazioni di responsabilità e cioè quella del dichiarante che attesta l'assenza di altre richieste e di altri assegni per le persone componenti il nucleo e quella del coniuge del richiedente che dichiara di non aver richiesto alcun trattamento di famiglia per le persone indicate nel nucleo familiare (cfr. art. 8 bis, d.l. n. 69/88).
Si rammenta infatti che chiunque rilascia dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione dell'ANF è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa (art. 82 DPR n. 797/55; art. 79 D.L.gs n. 507/99).
Circa la documentazione da allegare alla domanda, lo stato di famiglia
(o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentata in occasione della prima richiesta del trattamento e rinnovata ogni 5 anni, a meno che non intervengano variazioni significative, da segnalare entro 30 giorni (art. 7,
d.l. n. 69/88),, mentre il rinnovo della domanda con la dichiarazione reddituale deve essere presentato ogni anno. Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55). Inoltre, ai sensi dell'art. 23, nel testo sostituito dall'art. 16 bis, d.l. n. 30 del 1974, conv. in l. n. 114 del 1974, il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni e tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce;
la prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all' nazionale della previdenza sociale. CP_2
E', quindi, nella specie, è infondata l'eccezione di prescrizione trattandosi di prestazione riferita al periodo dall'1-7-2019, rispetto alla quale il termine è stato interrotto con la notifica del ricorso avvenuta in data 4-9-2019.
Nel merito, non sono contestati i presupposti per la sua erogazione.
La questione controversa attiene alla legittimazione passiva dell' che assume essere tenuto al pagamento il datore di lavoro che CP_2 assume avere anche acquisito i pagamenti della prestazione in oggetto,
4 effettivamente liquidati in sede amministrativa.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità le prestazioni previdenziali nelle quali il datore di lavoro è tenuto ad anticipare gli importi dovuti al lavoratore, la domanda di pagamento della prestazione omessa dal datore di lavoro va diretta all'ente previdenziale, quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio previdenziale (Cass. 3076 del 2022).
Non rileva in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti” (Cass. n. 639 del 1997). Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Pertanto, dichiarato il diritto di parte ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare, l' va condannato al pagamento delle CP_1 relative somme, dalla data dell'1-7-2019 al 30-6-2021, nella misura giornaliera di € 8,56 fino al 30-6-2020 e di € 8,10 per il periodo successivo, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare, con decorrenza dall'1-7-2019 al 30-6-2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle somme maturate oltre CP_1 accessori di legge;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente che liquida in euro 1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva secondo legge, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 09/04/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
5