CA
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1806/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente Relatore dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere
all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1806/2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Colucci Giovanna
APPELLANTE contro
CP_1
con il patrocinio dell'avv. Minini Silvia
APPELLATA
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n 540/2024 emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata il 5.11.24 a conclusione del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio rubricato al n. 7795/23 R.G.
La Corte
pagina 1 di 5 udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. notificato in data 19.6.23, adiva il Parte_1 Tribunale di Bologna per ottenere, a modifica delle condizioni di divorzio di cui all'ordinanza n. 927/2020 Cronol., n. 7285/2019 R.G., dell'8.02.2020, la revoca del contributo al mantenimento del figlio , trentaduenne e da tempo autonomo ed economicamente autosufficiente, nonché la Per_1 revoca dell'obbligo di provvedere al versamento in favore di dell'assegno divorzile di €. CP_1 340,00 mensili (pari a € 369,00 rivalutati) ovvero, in via subordinata, sentirlo ridurre ad €. 150,00 mensili, essendo sopravvenuti giustificati motivi rappresentati, in particolare, dall'intervenuto pensionamento dell'obbligato con conseguente riduzione del reddito nella misura di almeno il 20%, e per avere la moglie accresciuto il proprio patrimonio con un'ingente somma di denaro a seguito del decesso della madre avvenuto il 6.11.20, cioè successivamente al decreto n. 297/20 dell'8.2.20.
Con comparsa del 17.10.23 si costituiva opponendosi all'accoglimento delle istanze del CP_1 ricorrente.
Con sentenza pubblicata il 5.11.24 il Tribunale di Bologna così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio come già modificate con decreto 927/2020 Tribunale di
Bologna, così dispone:
1- Revoca, dalla data della domanda, l'obbligo di mantenimento del figlio e l'obbligo di Per_1 pagamento delle sue spese straordinarie, a carico del padre;
2- Dalla data della domanda, riduce ad €. 300,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile dovuto dall'attore alla convenuta;
3- Fermo il resto;
4- Spese legali compensate integralmente”. impugnava in questa sede la sentenza del Tribunale di Bologna per i seguenti motivi: Parte_1
1) CIRCA IL CAPO 2 DELLA SENTENZA ERRONEA RICOSTRUZIONE E/O
INTERPRETAZIONE DEI FATTI AD OPERA DAL GIUDICE DI PRIME CURE.
Il Tribunale di Bologna avrebbe fondato il proprio convincimento su una erronea ricostruzione dei fatti senza valorizzare la significativa modifica della situazione economico-reddituale delle parti successivamente al provvedimento giudiziale del 8.2.2020; più esattamente, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non esservi stata, successivamente a tale periodo, una sostanziale modifica dell'assetto economico-patrimoniale tra i coniugi, ritenendo di operare una riduzione solo minimale dell'assegno divorzile che invece avrebbe dovuto essere del tutto revocato, avendo conseguito l'appellata l'integrale autosufficienza economica avendo ricevuto l'ingente somma di €. 141.125,23 in data 22.2.21, oltre alle “altre decine di migliaia di euro acquisite a seguito di bonifici che ella stessa effettuava sistematicamente dal conto della madre al proprio, così come documentate dagli estratti conto dalla stessa prodotti, successivamente all'epoca del decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 927/20 dell'8.2.20”. Aggiungeva l'appellante che “la suindicata somma di €. 141.125,23 ricevuta in data 22.2.21 dall'appellata, solo di interessi al tasso presuntivo del 4,5%,
pagina 2 di 5 produce entrate di €. 5.640,00 annui corrispondenti ad €. 470,00 mensili (somma ben più alta dell'assegno divorzile che ingiustamente percepisce) senza neppure attingere al capitale”.
In relazione all'attività “in nero” svolta dall'appellata, evidenziava taluni versamenti in Parte_1 contanti effettuati sul conto corrente, ad esempio quello di €. 700,00 in data 20.7.22, ed altri ancora, che la controparte non avrebbe neppure tentato di giustificare.
Quindi, non solo il Tribunale di Bologna non avrebbe considerato l'effetto dell'ingente accrescimento patrimoniale per la somma di €. 141.125,23 ricevuta in data 22.2.21, che di per sé avrebbe dovuto determinare la caducazione dell'obbligo in capo all'appellante di contribuire al mantenimento della stessa, ma non ha considerato in alcun modo le ingenti ed ulteriori somme confluite nel conto corrente della resistente dal conto corrente della madre successivamente al decreto dell'8.2.2020, nonchè l'esistenza di titoli e depositi emersi dalla lista dei movimenti, ma sottaciuti.
A ciò si sarebbe aggiunta l'erronea valutazione della situazione economico-reddituale-patrimoniale dell'appellante: sul punto il Tribunale ha così argomentato “ è provato che il reddito dell'attore, pensionato dall'1-11-21, ha subito una riduzione in quanto il suo imponibile è stato 91.719 euro nell'a.i. 2020, 102.579 euro nell'a.i. 2021 e 76.966 euro nell'a.i. 2022 ; a tale imponibile va altresì aggiunto -per avere idea del reddito complessivo- l'importo annuale versato alla moglie a titolo di assegno divorzile pari a euro 369 circa per dodici mensilità; va tenuto presente che per effetto della presente decisione egli sarà liberato dall'onere di versare 250 euro mensili per il contributo al mantenimento ordinario di .; tra l'a.i. 2020 e l'a.i. 2022 il suo reddito medio è diminuito di Per_2 circa 700 euro, addirittura di 1000 euro se si considera la differenza tra il 2021 e il 2022, diminuzione però che si riduce, nella misura del risparmio di spesa dovuto alla cessazione dell'obbligo di contribuzione per il figlio”.
In realtà, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il venir meno dell'obbligo al contributo al mantenimento del figlio per la somma di €. 250,00 mensili non varrebbe a Per_1 determinare un miglioramento delle sole condizioni economiche del padre, posto che la conseguita autosufficienza economica del figlio ha fatto venir meno anche il contestuale e correlativo obbligo di contribuire al suo mantenimento in capo alla madre.
Inoltre, l'intervenuto acquisto da parte dell'odierno appellante di un immobile a Belluno e di uno in Sardegna (quest'ultimo al 50% con la nuova moglie), costituirebbe circostanza del tutto irrilevante “in quanto non rappresenta un incremento patrimoniale ma una semplice trasformazione di beni mobili (denaro) in beni immobili”
2) CIRCA IL CAPO 4 DELLA SENTENZA: CONDANNA DELL'APPELLATA ALLE SPESE DI PRIMO GRADO IN CONSEGUENZA DELL'AUSPICATO ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE GRAVAME. ERRONEA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI
PRIMO GRADO IN ORDINE ALLA SOCCOMBENZA PREVALENTE DELLA SIG.RA ; VIOLAZIONE DELL'ART. 88, 91, E 96 C.P.C. E 24 COST. IN ORDINE CP_1
ALLE SPESE DI LITE E RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA
Non solo dall'accoglimento del ricorso dovrebbe portare alla condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ma in ogni caso la prevalente soccombenza in primo grado avrebbe dovuto portare ad un diverso governo delle spese di lite e non certo alla loro totale compensazione.
Con comparsa depositata l'11.3.25 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e svolgendo appello incidentale. Infatti, da un lato affermava non vi sarebbe stata alcuna modifica considerevole della condizione economico-patrimoniale delle parti, e soprattutto non vi sarebbe stato alcun arricchimento in capo alla resistente, tale da giustificare una revisione dell'importo pagina 3 di 5 dell'assegno divorzile, e dall'altro, chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ridotto ad € 300,00 mensili l'assegno divorzile.
Concludeva, pertanto, per ottenere la conferma dell'originaria misura dell'assegno di € 369,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, così come statuito nell'ordinanza Trib. Bologna n. 927/2020.
Impugnava in via incidentale anche la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, essendo risultata in primo grado prevalentemente vittoriosa.
All'udienza del 17.4.25 le parti si riportavano alle conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.
****
All'attenzione di questa Corte viene posta la statuizione relativa alla previsione e alla misura di un assegno di divorzio in favore della parte appellata con particolare riferimento all'intervenuta significativa modifica delle condizioni economiche (essendo passata in giudicato la statuizione relativa al mantenimento del figlio).
A tale proposito si osserva come questa Corte abbia già affermato che con la sentenza n. 18287 del
2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione siano intervenute in tema di assegno divorzile e, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, abbiano ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione del ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte.
Questi principi sono stati più volte ripresi, anche successivamente, dalla giurisprudenza della Corte
Cassazione (v. Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21228 del 2019, Cass. n. 21926 del 2019, Cass. n. 5603 del 2020, Cass. n. 4215 del 2021, Cass. n. 13724 del 2021, Cass. n. 11796 del 2021).
In questa sede, tuttavia, ciò che deve essere oggetto di giudizio è se la valutazione effettuata dal
Giudice di primo grado in relazione alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio sia o meno condivisibile alla luce delle intervenute modifiche delle reciproche condizioni patrimoniali.
La Corte ritiene che appaiano immuni da vizi le argomentazioni utilizzate dal Giudice di prime cure nel riconoscere il diritto di ad ottenere un assegno di divorzio, inizialmente individuato nella CP_1 misura di € 340,00 mensili (poi divenuti € 369,00 per rivalutazione), diminuito ad € 300,00 con la sentenza qui impugnata. Il Tribunale di Bologna ha valutato il fatto che l'appellata abbia ricevuto una cospicua somma in occasione del decesso della madre: la circostanza non è stata smentita dall'appellata, la quale ha viceversa affermato di non aver avuto devoluzioni propriamente ereditarie,
“tant'è vero che non è stata presentata nemmeno dichiarazione di successione”, trattandosi piuttosto del riscatto di una polizza assicurativa. Tuttavia, non appare in questa sede rilevante il titolo in base al quale la sia entrata nella disponibilità della somma, che comunque ha accresciuto il suo CP_1 patrimonio.
Piuttosto si deve constatare come, nonostante la somma ricevuta, la sperequazione della capacità patrimoniale -e soprattutto reddituale- delle parti sia tale da rendere tuttora giustificato il riconoscimento di un assegno di divorzio, per quanto ridotto ad € 300.
Infatti, la sentenza impugnata ha dato dettagliatamente atto della situazione economica delle parti per accogliere, seppure parzialmente, la domanda: “Si osserva, altresì, che: nessuno dei due precisa a quanto ammonti il TFS percepito dall'attore, ma le parti si limitano ad allegare che se lo sono diviso rispettando i criteri di legge;
pertanto è una circostanza che ha comportato per entrambi un miglioramento della condizione economica, per l'attore però in misura maggiore;
è provato che il reddito dell'attore, pensionato dall'1-11-2021, ha subito una riduzione in quanto il suo imponibile è
pagina 4 di 5 stato 91.719 euro nell'a.i. 2020, 102.579 euro nell'a.i. 2021 e 76.966 euro nell'a.i. 2022; a tale imponibile va altresì aggiunto – per avere idea del reddito complessivo – l'importo annuale versato alla moglie a titolo di assegno divorzile pari a 369 euro circa per 12 mensilità; va tenuto presente che per effetto della presente decisione egli sarà liberato dall'onere di versare 250 euro mensili per il contributo al mantenimento ordinario di e il 100% delle sue spese straordinarie;
tra l'a.i. Per_1 2020 e l'a.i. 2022 il suo reddito netto medio mensile è diminuito di circa 700 euro, addirittura di 1.000 se si considera la differenza tra il 2021 e il 2022, diminuzione che però si riduce, nella misura del risparmio di spesa dovuto alla cessazione dell'obbligo di contribuzione per il figlio. L'attore risulta proprietario di un immobile in Belluno e di un immobile in Sardegna, acquistati rispettivamente a febbraio 2023 e a maggio 2021, quest'ultimo al 50% con la nuova moglie. Trattasi di circostanze sopravvenute che dimostrano la persistenza di una notevole capacità economica. La convenuta, per contro, è, da sempre, proprietaria della sola casa in cui abita e ha dei redditi imponibili annui pari rispettivamente ad euro 3.775 nel 2020, 4.092 nel 2021 e 4.707 nel 2022; non è dimostrato l'assunto attoreo, da lei contestato, che lavori “in nero” come contabile”.
Queste considerazioni appaiono condivisibili e non sono state smentite da diverso materiale probatorio.
Se ne deve concludere che permangano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, e che la diminuita somma di € 300 appaia quella idonea ad assicurare una vita dignitosa a , CP_1 il cui appello incidentale, per altro, deve certamente essere rigettato, posto che -senza alcun dubbio- la sua condizione economica patrimoniale è migliorata.
Ne consegue che tanto l'appello principale quanto quello incidentale debbano essere rigettati, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 540/2024 emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata il 5.11.24 a conclusione del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio rubricato al n. 7795/23 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Bologna, 15.4.22
Il Presidente estensore dott. Luisa Poppi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente Relatore dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere
all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1806/2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Colucci Giovanna
APPELLANTE contro
CP_1
con il patrocinio dell'avv. Minini Silvia
APPELLATA
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n 540/2024 emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata il 5.11.24 a conclusione del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio rubricato al n. 7795/23 R.G.
La Corte
pagina 1 di 5 udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. notificato in data 19.6.23, adiva il Parte_1 Tribunale di Bologna per ottenere, a modifica delle condizioni di divorzio di cui all'ordinanza n. 927/2020 Cronol., n. 7285/2019 R.G., dell'8.02.2020, la revoca del contributo al mantenimento del figlio , trentaduenne e da tempo autonomo ed economicamente autosufficiente, nonché la Per_1 revoca dell'obbligo di provvedere al versamento in favore di dell'assegno divorzile di €. CP_1 340,00 mensili (pari a € 369,00 rivalutati) ovvero, in via subordinata, sentirlo ridurre ad €. 150,00 mensili, essendo sopravvenuti giustificati motivi rappresentati, in particolare, dall'intervenuto pensionamento dell'obbligato con conseguente riduzione del reddito nella misura di almeno il 20%, e per avere la moglie accresciuto il proprio patrimonio con un'ingente somma di denaro a seguito del decesso della madre avvenuto il 6.11.20, cioè successivamente al decreto n. 297/20 dell'8.2.20.
Con comparsa del 17.10.23 si costituiva opponendosi all'accoglimento delle istanze del CP_1 ricorrente.
Con sentenza pubblicata il 5.11.24 il Tribunale di Bologna così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio come già modificate con decreto 927/2020 Tribunale di
Bologna, così dispone:
1- Revoca, dalla data della domanda, l'obbligo di mantenimento del figlio e l'obbligo di Per_1 pagamento delle sue spese straordinarie, a carico del padre;
2- Dalla data della domanda, riduce ad €. 300,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile dovuto dall'attore alla convenuta;
3- Fermo il resto;
4- Spese legali compensate integralmente”. impugnava in questa sede la sentenza del Tribunale di Bologna per i seguenti motivi: Parte_1
1) CIRCA IL CAPO 2 DELLA SENTENZA ERRONEA RICOSTRUZIONE E/O
INTERPRETAZIONE DEI FATTI AD OPERA DAL GIUDICE DI PRIME CURE.
Il Tribunale di Bologna avrebbe fondato il proprio convincimento su una erronea ricostruzione dei fatti senza valorizzare la significativa modifica della situazione economico-reddituale delle parti successivamente al provvedimento giudiziale del 8.2.2020; più esattamente, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non esservi stata, successivamente a tale periodo, una sostanziale modifica dell'assetto economico-patrimoniale tra i coniugi, ritenendo di operare una riduzione solo minimale dell'assegno divorzile che invece avrebbe dovuto essere del tutto revocato, avendo conseguito l'appellata l'integrale autosufficienza economica avendo ricevuto l'ingente somma di €. 141.125,23 in data 22.2.21, oltre alle “altre decine di migliaia di euro acquisite a seguito di bonifici che ella stessa effettuava sistematicamente dal conto della madre al proprio, così come documentate dagli estratti conto dalla stessa prodotti, successivamente all'epoca del decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 927/20 dell'8.2.20”. Aggiungeva l'appellante che “la suindicata somma di €. 141.125,23 ricevuta in data 22.2.21 dall'appellata, solo di interessi al tasso presuntivo del 4,5%,
pagina 2 di 5 produce entrate di €. 5.640,00 annui corrispondenti ad €. 470,00 mensili (somma ben più alta dell'assegno divorzile che ingiustamente percepisce) senza neppure attingere al capitale”.
In relazione all'attività “in nero” svolta dall'appellata, evidenziava taluni versamenti in Parte_1 contanti effettuati sul conto corrente, ad esempio quello di €. 700,00 in data 20.7.22, ed altri ancora, che la controparte non avrebbe neppure tentato di giustificare.
Quindi, non solo il Tribunale di Bologna non avrebbe considerato l'effetto dell'ingente accrescimento patrimoniale per la somma di €. 141.125,23 ricevuta in data 22.2.21, che di per sé avrebbe dovuto determinare la caducazione dell'obbligo in capo all'appellante di contribuire al mantenimento della stessa, ma non ha considerato in alcun modo le ingenti ed ulteriori somme confluite nel conto corrente della resistente dal conto corrente della madre successivamente al decreto dell'8.2.2020, nonchè l'esistenza di titoli e depositi emersi dalla lista dei movimenti, ma sottaciuti.
A ciò si sarebbe aggiunta l'erronea valutazione della situazione economico-reddituale-patrimoniale dell'appellante: sul punto il Tribunale ha così argomentato “ è provato che il reddito dell'attore, pensionato dall'1-11-21, ha subito una riduzione in quanto il suo imponibile è stato 91.719 euro nell'a.i. 2020, 102.579 euro nell'a.i. 2021 e 76.966 euro nell'a.i. 2022 ; a tale imponibile va altresì aggiunto -per avere idea del reddito complessivo- l'importo annuale versato alla moglie a titolo di assegno divorzile pari a euro 369 circa per dodici mensilità; va tenuto presente che per effetto della presente decisione egli sarà liberato dall'onere di versare 250 euro mensili per il contributo al mantenimento ordinario di .; tra l'a.i. 2020 e l'a.i. 2022 il suo reddito medio è diminuito di Per_2 circa 700 euro, addirittura di 1000 euro se si considera la differenza tra il 2021 e il 2022, diminuzione però che si riduce, nella misura del risparmio di spesa dovuto alla cessazione dell'obbligo di contribuzione per il figlio”.
In realtà, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il venir meno dell'obbligo al contributo al mantenimento del figlio per la somma di €. 250,00 mensili non varrebbe a Per_1 determinare un miglioramento delle sole condizioni economiche del padre, posto che la conseguita autosufficienza economica del figlio ha fatto venir meno anche il contestuale e correlativo obbligo di contribuire al suo mantenimento in capo alla madre.
Inoltre, l'intervenuto acquisto da parte dell'odierno appellante di un immobile a Belluno e di uno in Sardegna (quest'ultimo al 50% con la nuova moglie), costituirebbe circostanza del tutto irrilevante “in quanto non rappresenta un incremento patrimoniale ma una semplice trasformazione di beni mobili (denaro) in beni immobili”
2) CIRCA IL CAPO 4 DELLA SENTENZA: CONDANNA DELL'APPELLATA ALLE SPESE DI PRIMO GRADO IN CONSEGUENZA DELL'AUSPICATO ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE GRAVAME. ERRONEA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI
PRIMO GRADO IN ORDINE ALLA SOCCOMBENZA PREVALENTE DELLA SIG.RA ; VIOLAZIONE DELL'ART. 88, 91, E 96 C.P.C. E 24 COST. IN ORDINE CP_1
ALLE SPESE DI LITE E RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA
Non solo dall'accoglimento del ricorso dovrebbe portare alla condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ma in ogni caso la prevalente soccombenza in primo grado avrebbe dovuto portare ad un diverso governo delle spese di lite e non certo alla loro totale compensazione.
Con comparsa depositata l'11.3.25 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e svolgendo appello incidentale. Infatti, da un lato affermava non vi sarebbe stata alcuna modifica considerevole della condizione economico-patrimoniale delle parti, e soprattutto non vi sarebbe stato alcun arricchimento in capo alla resistente, tale da giustificare una revisione dell'importo pagina 3 di 5 dell'assegno divorzile, e dall'altro, chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ridotto ad € 300,00 mensili l'assegno divorzile.
Concludeva, pertanto, per ottenere la conferma dell'originaria misura dell'assegno di € 369,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, così come statuito nell'ordinanza Trib. Bologna n. 927/2020.
Impugnava in via incidentale anche la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, essendo risultata in primo grado prevalentemente vittoriosa.
All'udienza del 17.4.25 le parti si riportavano alle conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.
****
All'attenzione di questa Corte viene posta la statuizione relativa alla previsione e alla misura di un assegno di divorzio in favore della parte appellata con particolare riferimento all'intervenuta significativa modifica delle condizioni economiche (essendo passata in giudicato la statuizione relativa al mantenimento del figlio).
A tale proposito si osserva come questa Corte abbia già affermato che con la sentenza n. 18287 del
2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione siano intervenute in tema di assegno divorzile e, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, abbiano ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione del ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte.
Questi principi sono stati più volte ripresi, anche successivamente, dalla giurisprudenza della Corte
Cassazione (v. Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21228 del 2019, Cass. n. 21926 del 2019, Cass. n. 5603 del 2020, Cass. n. 4215 del 2021, Cass. n. 13724 del 2021, Cass. n. 11796 del 2021).
In questa sede, tuttavia, ciò che deve essere oggetto di giudizio è se la valutazione effettuata dal
Giudice di primo grado in relazione alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio sia o meno condivisibile alla luce delle intervenute modifiche delle reciproche condizioni patrimoniali.
La Corte ritiene che appaiano immuni da vizi le argomentazioni utilizzate dal Giudice di prime cure nel riconoscere il diritto di ad ottenere un assegno di divorzio, inizialmente individuato nella CP_1 misura di € 340,00 mensili (poi divenuti € 369,00 per rivalutazione), diminuito ad € 300,00 con la sentenza qui impugnata. Il Tribunale di Bologna ha valutato il fatto che l'appellata abbia ricevuto una cospicua somma in occasione del decesso della madre: la circostanza non è stata smentita dall'appellata, la quale ha viceversa affermato di non aver avuto devoluzioni propriamente ereditarie,
“tant'è vero che non è stata presentata nemmeno dichiarazione di successione”, trattandosi piuttosto del riscatto di una polizza assicurativa. Tuttavia, non appare in questa sede rilevante il titolo in base al quale la sia entrata nella disponibilità della somma, che comunque ha accresciuto il suo CP_1 patrimonio.
Piuttosto si deve constatare come, nonostante la somma ricevuta, la sperequazione della capacità patrimoniale -e soprattutto reddituale- delle parti sia tale da rendere tuttora giustificato il riconoscimento di un assegno di divorzio, per quanto ridotto ad € 300.
Infatti, la sentenza impugnata ha dato dettagliatamente atto della situazione economica delle parti per accogliere, seppure parzialmente, la domanda: “Si osserva, altresì, che: nessuno dei due precisa a quanto ammonti il TFS percepito dall'attore, ma le parti si limitano ad allegare che se lo sono diviso rispettando i criteri di legge;
pertanto è una circostanza che ha comportato per entrambi un miglioramento della condizione economica, per l'attore però in misura maggiore;
è provato che il reddito dell'attore, pensionato dall'1-11-2021, ha subito una riduzione in quanto il suo imponibile è
pagina 4 di 5 stato 91.719 euro nell'a.i. 2020, 102.579 euro nell'a.i. 2021 e 76.966 euro nell'a.i. 2022; a tale imponibile va altresì aggiunto – per avere idea del reddito complessivo – l'importo annuale versato alla moglie a titolo di assegno divorzile pari a 369 euro circa per 12 mensilità; va tenuto presente che per effetto della presente decisione egli sarà liberato dall'onere di versare 250 euro mensili per il contributo al mantenimento ordinario di e il 100% delle sue spese straordinarie;
tra l'a.i. Per_1 2020 e l'a.i. 2022 il suo reddito netto medio mensile è diminuito di circa 700 euro, addirittura di 1.000 se si considera la differenza tra il 2021 e il 2022, diminuzione che però si riduce, nella misura del risparmio di spesa dovuto alla cessazione dell'obbligo di contribuzione per il figlio. L'attore risulta proprietario di un immobile in Belluno e di un immobile in Sardegna, acquistati rispettivamente a febbraio 2023 e a maggio 2021, quest'ultimo al 50% con la nuova moglie. Trattasi di circostanze sopravvenute che dimostrano la persistenza di una notevole capacità economica. La convenuta, per contro, è, da sempre, proprietaria della sola casa in cui abita e ha dei redditi imponibili annui pari rispettivamente ad euro 3.775 nel 2020, 4.092 nel 2021 e 4.707 nel 2022; non è dimostrato l'assunto attoreo, da lei contestato, che lavori “in nero” come contabile”.
Queste considerazioni appaiono condivisibili e non sono state smentite da diverso materiale probatorio.
Se ne deve concludere che permangano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, e che la diminuita somma di € 300 appaia quella idonea ad assicurare una vita dignitosa a , CP_1 il cui appello incidentale, per altro, deve certamente essere rigettato, posto che -senza alcun dubbio- la sua condizione economica patrimoniale è migliorata.
Ne consegue che tanto l'appello principale quanto quello incidentale debbano essere rigettati, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 540/2024 emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata il 5.11.24 a conclusione del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio rubricato al n. 7795/23 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Bologna, 15.4.22
Il Presidente estensore dott. Luisa Poppi
pagina 5 di 5