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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/05/2024, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
NRG 5756/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 5756/2022, decisa con lettura dispositivo all'udienza del 15.04.2024, promossa da
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco VOZZA giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dal CP_1 P.IVA_1 funzionario delegato come da delega in atti;
- resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. proponeva opposizione per l'annullamento, previa tutela cautelare, dell'ordinanza di Pt_1 ingiunzione della Controparte_2
n. 0014969 del 05.09.2022 di cui al fascicolo notificata in
[...] Controparte_3 data 16.09.2022 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 509,50, nonché, ove necessario,
contro
: il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 025/2018 del
31.07.2018, il verbale di contestazione dello stato dei luoghi prot. N. 7 pos. 04.04.02 del 06.06.2018
e i reperti fotografici allegati al predetto verbale di contestazione dello stato dei luoghi del 06.06.2018
e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Deduceva, in particolare, di essere proprietario di un lotto di terreno in agro di Pulsano censito al
N.C.E.U. al fg. di mappa n. 11, part. 134, toponomasticamente insistente ed identificato in località Scorcora;
che in data 06.06.2018, all'esito di un sopralluogo, i Carabinieri Forestale Puglia gli avevano notificato un verbale di contestazione di illecito amministrativo con cui accertava che su detto fondo era presente vegetazione infestante spontanea, dovuta alla mancata esecuzione degli interventi previsti dalla normativa in materia di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2018.
1 Il sig. riferiva che sul verbale di sopralluogo allegato a quello di contestazione di illecito Pt_1 amministrativo, l'organo accertatore aveva dato atto di essersi recato nella località di Cresente e di aver effettuato rilievi fotografici, dal che aveva dedotto che il terreno sul quale erano stati svolti gli accertamenti non corrispondeva a quello di sua proprietà e aveva quindi trasmesso le proprie controdeduzioni alla Sezione Contenzioso della . CP_1
L'amministrazione, ritenute le osservazioni del trasgressore non meritevoli di accoglimento ai fini dell'archiviazione degli atti del procedimento ma valutabili ai fini della rideterminazione della sanzione nella misura del minimo edittale, aveva comminato la sanzione amministrativa di € 500,00 per violazione dell'art. 50 D.Lgs 214/2005, ingiungendogli il pagamento.
L'opponente, nel proporre opposizione ex art. 6 D.lgs. 150/2011, eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza del potere sanzionatorio atteso che, non essendo previsto alcun termine di conclusione del procedimento, doveva operare il termine suppletivo di trenta giorni individuato dall'art. 2 della L. 241 del 1990 e, anche a voler ammettere che detto termine decorresse dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni, l'adozione dell'ordinanza di ingiunzione sarebbe dovuta avvenire entro il 27.09.2018. Invece, la notifica dell'ordinanza- ingiunzione era avvenuta il 16.09.2022, dunque a distanza di quattro anni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.
Contestava, inoltre, l'infondatezza del provvedimento impugnato non essendo mai stata posta in essere la condotta sanzionata, atteso che gli organi accertatori si erano recati su un lotto differente da quello di sua proprietà, come risultava dal verbale di sopralluogo effettuato presso la località di
Cresente e le fotografie allegate al verbale non recavano alcun segno identificativo idoneo ad individuare con esattezza il luogo ove si era svolto l'accertamento.
Lamentava che in mancanza degli elementi necessari ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa da parte del ricorrente e, in particolare, dell'esatta identificazione dell'effettivo proprietario del lotto, il verbale di contestazione era affetto da nullità o, in subordine, doveva comunque essere dichiarato illegittimo in ragione dell'insanabile invalidità da cui era afflitto.
Chiariva, in ultimo, che la , a mezzo della DGR n. 1999/2016 aveva posto l'obbligo, CP_1 in capo ai proprietari dei terreni agricoli ubicati nella Zona di Contenimento, di effettuare la trinciatura nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno e, pur volendo ammettere che il sopralluogo fosse stato effettuato presso un terreno di sua proprietà, ad ogni modo era stato espletato in data 06.06.2018, dunque 98 giorni dopo il primo giorno utile previsto per l'esecuzione delle operazioni di trinciatura, tempo oggettivamente idoneo a far ricrescere la vegetazione spontanea nell'area assoggettata al trattamento.
Lamentava, infine, la violazione dell'art. 13 della legge 689/1981, in quanto l'ispezione era avvenuta in luogo qualificabile come privata dimora.
Chiedeva, dunque, che in accoglimento del ricorso venissero annullati i provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale effetto di legge, il tutto con vittoria di spese, oltre accessori di legge, ivi compresa la refusione del contributo unificato.
Si costituiva la deducendo, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di CP_1 decadenza del potere sanzionatorio;
specificava che dagli accertamenti catastali eseguiti successivamente al sopralluogo, emergeva che il fondo era di proprietà del sig. , come provato Pt_1 anche dalla visura depositata dal ricorrente. Deduceva, inoltre, che il sig. non avesse mai Pt_1 dimostrato di aver effettuato lavori sul proprio fondo, che il sopralluogo fosse stato effettuato a
2 distanza di un mese dalla scadenza del termine per provvedere, lasso di tempo troppo contenuto per giustificare una tale ricrescita della vegetazione e che non avesse alcuna rilevanza la denominazione della località ove era ubicato il fondo, comunque correttamente ed univocamente identificato mediante gli estremi catastali.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione perché infondata e la conferma in ogni sua parte delle ordinanze-ingiunzione emesse, con condanna del ricorrente alle spese e competenze di causa.
All'esito della discussione orale, si pronuncia la presente sentenza mediante lettura del dispositivo e riserva di depositare la motivazione nei termini di legge.
*****
L'atto di opposizione è tempestivo essendo iscritto a ruolo in data 17.10.2022, il primo giorno successivo a quello festivo del 16.10.2022, quindi nei trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, che secondo la stessa resistente si è perfezionata in data 16.09.2022.
*****
L'opposizione deve essere rigettata, in quanto infondata.
La sanzione amministrativa è stata elevata sulla base dell'accertamento, oggettivo e dotato di fede privilegiata ex art. 2712 c.c., effettuato dai Carabinieri del corpo forestale dello Stato con il supporto dell'ispettore fitosanitario, nel rispetto della normativa di settore regionale e nazionale che prevede diverse misure volte a contrastare la diffusione del batterio xylella fastidiosa nelle diverse zone del territorio regionale caratterizzate da specifico status fitosanitario ai sensi dell'articolo 4 della decisione della Commissione U 789/15 come modificata dalla numero 764/2016 .
Dall'esame degli atti allegati dalla e, in particolare, dal verbale di constatazione dello CP_1 stato dei luoghi, si evince che il giorno 6 giugno 2018 i Carabinieri si recavano alle 08.27 in agro del
Comune di Pulsano, località Crescente, sul fondo censito in catasto al foglio 11 particella 134 e constatavano la mancata esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie sui predetti terreni
(lavorazioni superficiali e tranciatura meccanica) in violazione dell'art. 54 d. lgs. 214/2005, della DGR 1999/2016 e del D.M. 7 del dicembre 2016 nonché delle disposizioni regionali;
ritraevano lo stato nei luoghi nella documentazione allegata al verbale. Sempre i Carabinieri verificavano che il terreno su cui era stato effettuato il sopralluogo si trovava nella zona di contenimento individuata dai provvedimenti amministrativi (previsto dalla Determinazione n. 109/2018) ed in cui dovevano effettuarsi le lavorazioni del terreno per prevenire la diffusione del vettore nel periodo dal 1 marzo al
30 aprile 2018; individuavano il trasgressore nel proprietario . Veniva elevato quindi Parte_1 il verbale di contestazione degli illeciti amministrativi in data 31.07.2018, notificato in data 3.08.2018 a mani del sig. , nel rispetto dei termini previsti dall'art. 14, comma 2, Legge 689/81. Pt_1
L'eccezione di decadenza è dunque infondata. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 689/1981, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dall'accertamento; nel caso de quo, l'illecito amministrativo commesso dal ricorrente, accertato in data 06.06.2018, è stato contestato con verbale n. 25/2018 notificatogli in data
3.8.2028, dunque nel rispetto dei termini (cfr. documentazione allegata da alla costituzione). CP_1
Ai sensi, poi, dell'art. 28, L. 689/1981 l'ordinanza di ingiunzione di pagamento è da adottare e notificare all'interessato nel termine di cinque anni dalla violazione, termine nel caso di specie rispettato in quanto l'ordinanza di ingiunzione di pagamento è stata notificata in data 16.09.2022.
3 L'opponente sostiene, poi, che il terreno individuato dai militari operanti non sia il suo, in quanto il terreno di cui è proprietario non è collocato in Contrada Cresente, come indicato in verbale, ma in contrada Scorcora ed in quanto insiste sullo stesso un rudere recintato, che non viene rappresentato nelle foto allegate.
L'eccezione è in tale sede inammissibile. Il luogo di svolgimento dell'accertamento operato dai Carabinieri fa fede fino a querela di falso ed è dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e pertanto per contestare la attestazione dei pubblici ufficiali è necessario esperire querela di falso, in quanto si vuole sollevare una questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà dei fatti ovvero un errore di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr. sul punto Cass. Sez.
II, Sent. n. 3705 del 2013).
Non si condividono le valutazioni del ricorrente secondo cui l'accertamento del luogo in cui si è svolto il sopralluogo è stato effettuato in un secondo momento: nel verbale di constatazione del
6.6.2018, i verbalizzanti danno atto di essersi recati in località Crescente in agro del Comune di
Pulsano sul fondo censito in catasto al foglio 11 particella 134.nTale affermazione è dotata di pubblica fede e va impugnata con querela di falso, in quanto si vuole sostenere che i verbalizzanti abbiamo alterato la realtà dei fatti ovvero siano incorsi in un errore.
Il luogo di accertamento è individuato dai pubblici uffici tramite i dati catastali- che corrispondono a terreno del sig. e l'eventuale errata indicazione toponomastica (peraltro indimostrata) non Pt_1 rileva così come non hanno carattere dirimente in tale giudizio le foto allegate al verbale che rappresentano un dettaglio del terreno e non l'intero terreno, sicché dalla mancata presenza di un rudere sulla foto allegata non può desumersi alcunché.
Ed inoltre, si ritiene che lo strumento previsto dalla legge per contestare la veridicità delle attestazioni contenute nell'atto pubblico non può cambiare in ragione del valore della causa;
l'accesso alla giustizia e la tutela giurisdizionale vengono dunque comunque garantiti seppur con una procedura diversa o ulteriore rispetto all'opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Infine, nulla è dato ricavare dalla aerofotogrammetria allegata dal ricorrente, essendo il documento privo di qualsiasi riferimento temporale;
non è dato comprendere quindi in quale anno o periodo dell'anno il terreno si trovasse nello stato rappresentato dal documento fotografico allegato.
Da ultimo, priva di pregio è la doglianza secondo cui il sopralluogo è tardivo, poiché effettuato oltre
98 giorni dalla prima data utile di esecuzione dei lavori, sicché secondo la tesi dell'opponente sarebbe inattendibile ben potendo essere la vegetazione ricresciuta, posto che non è stata allegata alcuna prova della esecuzione dei lavori o della coltivazione dei terreni, essendo stata ritenuta la prova per testi inammissibile in quanto presentata con circostanze generiche senza indicazioni temporali specifiche e quindi rilevanti per i fatti di causa.
Quanto alla doglianza relativa alla illegittimità del verbale di accertamento in quanto l'ispezione sarebbe avvenuta in luogo di privata dimora e quindi in violazione dell'art. 13 della legge 689/1981, si osserva che la disposizione richiamata prevede che gli organi addetti al controllo delle violazioni di loro competenza possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, oltre che a rilievi segnaletici e ad ispezioni tecniche. Nel “luogo di privata dimora” è escluso quindi il potere di ispezione degli organi amministrativi.
Non vi sono però elementi per ritenere che il terreno ispezionato dai militari e di proprietà del Pt_1 possa qualificarsi come luogo di privata dimora, poiché non è stata data prova del fatto che in quel luogo il si soffermasse per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua Pt_1
4 vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago, come evidenzia la
Cassazione pure citata dal ricorrente (Cassazione civile 10369/2021). Le prove orali non ammesse in quanto genericamente formulate, senza indicazioni di tempo specifiche, nulla avrebbero aggiunto sul punto, potendo semmai dimostrare solo che il fondo veniva genericamente coltivato (in quale periodo poi del 2018 considerato che il sopralluogo è effettuato nel giugno 2018), senza alcuna specifica indicazione che dimostrasse la permanenza sul luogo anche transitoria del sig. tanto da essere Pt_1 considerato domicilio e quindi luogo di privata dimora dello stesso.
In conclusione, l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 0014969 del 05.09.2022 di cui al fascicolo SA/2018/0005/TA/FT, notificata in data 16.09.2022 proposta da Parte_1 nei confronti della va rigettata e per l'effetto deve essere confermata l'ordinanza CP_1 opposta, non trovando accoglimento i motivi di doglianza di parte opponente e risultando provato, per quanto anzidetto, l'illecito amministrativo contestato. La sanzione, già irrogata al minimo edittale, deve essere confermata.
SPESE DEL GIUDIZIO
La si è difesa personalmente tramite propri funzionari privi della qualità di avvocato CP_1 che non hanno reclamato con il deposito di nota alcun esborso per l'attività processuale;
pertanto, non essendovi rappresentanze e assistenza tecnica da parte di un legale, non può essere assunto alcun provvedimento di condanna ex articolo 91 c.p.c. a carico della parte ricorrente oggi soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Federica Rotondo, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 0014969 del 05.09.2022 di cui al fascicolo SA/2018/0005/TA/FT, notificata in data 16.09.2022, proposta da nei Parte_2 confronti della , così provvede: CP_1
- Rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto CONFERMA l'ordinanza ingiunzione opposta;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Taranto il 15.04.2024
Il Giudice dott.ssa Federica Rotondo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 5756/2022, decisa con lettura dispositivo all'udienza del 15.04.2024, promossa da
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco VOZZA giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dal CP_1 P.IVA_1 funzionario delegato come da delega in atti;
- resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. proponeva opposizione per l'annullamento, previa tutela cautelare, dell'ordinanza di Pt_1 ingiunzione della Controparte_2
n. 0014969 del 05.09.2022 di cui al fascicolo notificata in
[...] Controparte_3 data 16.09.2022 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 509,50, nonché, ove necessario,
contro
: il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 025/2018 del
31.07.2018, il verbale di contestazione dello stato dei luoghi prot. N. 7 pos. 04.04.02 del 06.06.2018
e i reperti fotografici allegati al predetto verbale di contestazione dello stato dei luoghi del 06.06.2018
e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Deduceva, in particolare, di essere proprietario di un lotto di terreno in agro di Pulsano censito al
N.C.E.U. al fg. di mappa n. 11, part. 134, toponomasticamente insistente ed identificato in località Scorcora;
che in data 06.06.2018, all'esito di un sopralluogo, i Carabinieri Forestale Puglia gli avevano notificato un verbale di contestazione di illecito amministrativo con cui accertava che su detto fondo era presente vegetazione infestante spontanea, dovuta alla mancata esecuzione degli interventi previsti dalla normativa in materia di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2018.
1 Il sig. riferiva che sul verbale di sopralluogo allegato a quello di contestazione di illecito Pt_1 amministrativo, l'organo accertatore aveva dato atto di essersi recato nella località di Cresente e di aver effettuato rilievi fotografici, dal che aveva dedotto che il terreno sul quale erano stati svolti gli accertamenti non corrispondeva a quello di sua proprietà e aveva quindi trasmesso le proprie controdeduzioni alla Sezione Contenzioso della . CP_1
L'amministrazione, ritenute le osservazioni del trasgressore non meritevoli di accoglimento ai fini dell'archiviazione degli atti del procedimento ma valutabili ai fini della rideterminazione della sanzione nella misura del minimo edittale, aveva comminato la sanzione amministrativa di € 500,00 per violazione dell'art. 50 D.Lgs 214/2005, ingiungendogli il pagamento.
L'opponente, nel proporre opposizione ex art. 6 D.lgs. 150/2011, eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza del potere sanzionatorio atteso che, non essendo previsto alcun termine di conclusione del procedimento, doveva operare il termine suppletivo di trenta giorni individuato dall'art. 2 della L. 241 del 1990 e, anche a voler ammettere che detto termine decorresse dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni, l'adozione dell'ordinanza di ingiunzione sarebbe dovuta avvenire entro il 27.09.2018. Invece, la notifica dell'ordinanza- ingiunzione era avvenuta il 16.09.2022, dunque a distanza di quattro anni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.
Contestava, inoltre, l'infondatezza del provvedimento impugnato non essendo mai stata posta in essere la condotta sanzionata, atteso che gli organi accertatori si erano recati su un lotto differente da quello di sua proprietà, come risultava dal verbale di sopralluogo effettuato presso la località di
Cresente e le fotografie allegate al verbale non recavano alcun segno identificativo idoneo ad individuare con esattezza il luogo ove si era svolto l'accertamento.
Lamentava che in mancanza degli elementi necessari ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa da parte del ricorrente e, in particolare, dell'esatta identificazione dell'effettivo proprietario del lotto, il verbale di contestazione era affetto da nullità o, in subordine, doveva comunque essere dichiarato illegittimo in ragione dell'insanabile invalidità da cui era afflitto.
Chiariva, in ultimo, che la , a mezzo della DGR n. 1999/2016 aveva posto l'obbligo, CP_1 in capo ai proprietari dei terreni agricoli ubicati nella Zona di Contenimento, di effettuare la trinciatura nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno e, pur volendo ammettere che il sopralluogo fosse stato effettuato presso un terreno di sua proprietà, ad ogni modo era stato espletato in data 06.06.2018, dunque 98 giorni dopo il primo giorno utile previsto per l'esecuzione delle operazioni di trinciatura, tempo oggettivamente idoneo a far ricrescere la vegetazione spontanea nell'area assoggettata al trattamento.
Lamentava, infine, la violazione dell'art. 13 della legge 689/1981, in quanto l'ispezione era avvenuta in luogo qualificabile come privata dimora.
Chiedeva, dunque, che in accoglimento del ricorso venissero annullati i provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale effetto di legge, il tutto con vittoria di spese, oltre accessori di legge, ivi compresa la refusione del contributo unificato.
Si costituiva la deducendo, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di CP_1 decadenza del potere sanzionatorio;
specificava che dagli accertamenti catastali eseguiti successivamente al sopralluogo, emergeva che il fondo era di proprietà del sig. , come provato Pt_1 anche dalla visura depositata dal ricorrente. Deduceva, inoltre, che il sig. non avesse mai Pt_1 dimostrato di aver effettuato lavori sul proprio fondo, che il sopralluogo fosse stato effettuato a
2 distanza di un mese dalla scadenza del termine per provvedere, lasso di tempo troppo contenuto per giustificare una tale ricrescita della vegetazione e che non avesse alcuna rilevanza la denominazione della località ove era ubicato il fondo, comunque correttamente ed univocamente identificato mediante gli estremi catastali.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione perché infondata e la conferma in ogni sua parte delle ordinanze-ingiunzione emesse, con condanna del ricorrente alle spese e competenze di causa.
All'esito della discussione orale, si pronuncia la presente sentenza mediante lettura del dispositivo e riserva di depositare la motivazione nei termini di legge.
*****
L'atto di opposizione è tempestivo essendo iscritto a ruolo in data 17.10.2022, il primo giorno successivo a quello festivo del 16.10.2022, quindi nei trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, che secondo la stessa resistente si è perfezionata in data 16.09.2022.
*****
L'opposizione deve essere rigettata, in quanto infondata.
La sanzione amministrativa è stata elevata sulla base dell'accertamento, oggettivo e dotato di fede privilegiata ex art. 2712 c.c., effettuato dai Carabinieri del corpo forestale dello Stato con il supporto dell'ispettore fitosanitario, nel rispetto della normativa di settore regionale e nazionale che prevede diverse misure volte a contrastare la diffusione del batterio xylella fastidiosa nelle diverse zone del territorio regionale caratterizzate da specifico status fitosanitario ai sensi dell'articolo 4 della decisione della Commissione U 789/15 come modificata dalla numero 764/2016 .
Dall'esame degli atti allegati dalla e, in particolare, dal verbale di constatazione dello CP_1 stato dei luoghi, si evince che il giorno 6 giugno 2018 i Carabinieri si recavano alle 08.27 in agro del
Comune di Pulsano, località Crescente, sul fondo censito in catasto al foglio 11 particella 134 e constatavano la mancata esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie sui predetti terreni
(lavorazioni superficiali e tranciatura meccanica) in violazione dell'art. 54 d. lgs. 214/2005, della DGR 1999/2016 e del D.M. 7 del dicembre 2016 nonché delle disposizioni regionali;
ritraevano lo stato nei luoghi nella documentazione allegata al verbale. Sempre i Carabinieri verificavano che il terreno su cui era stato effettuato il sopralluogo si trovava nella zona di contenimento individuata dai provvedimenti amministrativi (previsto dalla Determinazione n. 109/2018) ed in cui dovevano effettuarsi le lavorazioni del terreno per prevenire la diffusione del vettore nel periodo dal 1 marzo al
30 aprile 2018; individuavano il trasgressore nel proprietario . Veniva elevato quindi Parte_1 il verbale di contestazione degli illeciti amministrativi in data 31.07.2018, notificato in data 3.08.2018 a mani del sig. , nel rispetto dei termini previsti dall'art. 14, comma 2, Legge 689/81. Pt_1
L'eccezione di decadenza è dunque infondata. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 689/1981, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dall'accertamento; nel caso de quo, l'illecito amministrativo commesso dal ricorrente, accertato in data 06.06.2018, è stato contestato con verbale n. 25/2018 notificatogli in data
3.8.2028, dunque nel rispetto dei termini (cfr. documentazione allegata da alla costituzione). CP_1
Ai sensi, poi, dell'art. 28, L. 689/1981 l'ordinanza di ingiunzione di pagamento è da adottare e notificare all'interessato nel termine di cinque anni dalla violazione, termine nel caso di specie rispettato in quanto l'ordinanza di ingiunzione di pagamento è stata notificata in data 16.09.2022.
3 L'opponente sostiene, poi, che il terreno individuato dai militari operanti non sia il suo, in quanto il terreno di cui è proprietario non è collocato in Contrada Cresente, come indicato in verbale, ma in contrada Scorcora ed in quanto insiste sullo stesso un rudere recintato, che non viene rappresentato nelle foto allegate.
L'eccezione è in tale sede inammissibile. Il luogo di svolgimento dell'accertamento operato dai Carabinieri fa fede fino a querela di falso ed è dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e pertanto per contestare la attestazione dei pubblici ufficiali è necessario esperire querela di falso, in quanto si vuole sollevare una questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà dei fatti ovvero un errore di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr. sul punto Cass. Sez.
II, Sent. n. 3705 del 2013).
Non si condividono le valutazioni del ricorrente secondo cui l'accertamento del luogo in cui si è svolto il sopralluogo è stato effettuato in un secondo momento: nel verbale di constatazione del
6.6.2018, i verbalizzanti danno atto di essersi recati in località Crescente in agro del Comune di
Pulsano sul fondo censito in catasto al foglio 11 particella 134.nTale affermazione è dotata di pubblica fede e va impugnata con querela di falso, in quanto si vuole sostenere che i verbalizzanti abbiamo alterato la realtà dei fatti ovvero siano incorsi in un errore.
Il luogo di accertamento è individuato dai pubblici uffici tramite i dati catastali- che corrispondono a terreno del sig. e l'eventuale errata indicazione toponomastica (peraltro indimostrata) non Pt_1 rileva così come non hanno carattere dirimente in tale giudizio le foto allegate al verbale che rappresentano un dettaglio del terreno e non l'intero terreno, sicché dalla mancata presenza di un rudere sulla foto allegata non può desumersi alcunché.
Ed inoltre, si ritiene che lo strumento previsto dalla legge per contestare la veridicità delle attestazioni contenute nell'atto pubblico non può cambiare in ragione del valore della causa;
l'accesso alla giustizia e la tutela giurisdizionale vengono dunque comunque garantiti seppur con una procedura diversa o ulteriore rispetto all'opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Infine, nulla è dato ricavare dalla aerofotogrammetria allegata dal ricorrente, essendo il documento privo di qualsiasi riferimento temporale;
non è dato comprendere quindi in quale anno o periodo dell'anno il terreno si trovasse nello stato rappresentato dal documento fotografico allegato.
Da ultimo, priva di pregio è la doglianza secondo cui il sopralluogo è tardivo, poiché effettuato oltre
98 giorni dalla prima data utile di esecuzione dei lavori, sicché secondo la tesi dell'opponente sarebbe inattendibile ben potendo essere la vegetazione ricresciuta, posto che non è stata allegata alcuna prova della esecuzione dei lavori o della coltivazione dei terreni, essendo stata ritenuta la prova per testi inammissibile in quanto presentata con circostanze generiche senza indicazioni temporali specifiche e quindi rilevanti per i fatti di causa.
Quanto alla doglianza relativa alla illegittimità del verbale di accertamento in quanto l'ispezione sarebbe avvenuta in luogo di privata dimora e quindi in violazione dell'art. 13 della legge 689/1981, si osserva che la disposizione richiamata prevede che gli organi addetti al controllo delle violazioni di loro competenza possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, oltre che a rilievi segnaletici e ad ispezioni tecniche. Nel “luogo di privata dimora” è escluso quindi il potere di ispezione degli organi amministrativi.
Non vi sono però elementi per ritenere che il terreno ispezionato dai militari e di proprietà del Pt_1 possa qualificarsi come luogo di privata dimora, poiché non è stata data prova del fatto che in quel luogo il si soffermasse per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua Pt_1
4 vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago, come evidenzia la
Cassazione pure citata dal ricorrente (Cassazione civile 10369/2021). Le prove orali non ammesse in quanto genericamente formulate, senza indicazioni di tempo specifiche, nulla avrebbero aggiunto sul punto, potendo semmai dimostrare solo che il fondo veniva genericamente coltivato (in quale periodo poi del 2018 considerato che il sopralluogo è effettuato nel giugno 2018), senza alcuna specifica indicazione che dimostrasse la permanenza sul luogo anche transitoria del sig. tanto da essere Pt_1 considerato domicilio e quindi luogo di privata dimora dello stesso.
In conclusione, l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 0014969 del 05.09.2022 di cui al fascicolo SA/2018/0005/TA/FT, notificata in data 16.09.2022 proposta da Parte_1 nei confronti della va rigettata e per l'effetto deve essere confermata l'ordinanza CP_1 opposta, non trovando accoglimento i motivi di doglianza di parte opponente e risultando provato, per quanto anzidetto, l'illecito amministrativo contestato. La sanzione, già irrogata al minimo edittale, deve essere confermata.
SPESE DEL GIUDIZIO
La si è difesa personalmente tramite propri funzionari privi della qualità di avvocato CP_1 che non hanno reclamato con il deposito di nota alcun esborso per l'attività processuale;
pertanto, non essendovi rappresentanze e assistenza tecnica da parte di un legale, non può essere assunto alcun provvedimento di condanna ex articolo 91 c.p.c. a carico della parte ricorrente oggi soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Federica Rotondo, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 0014969 del 05.09.2022 di cui al fascicolo SA/2018/0005/TA/FT, notificata in data 16.09.2022, proposta da nei Parte_2 confronti della , così provvede: CP_1
- Rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto CONFERMA l'ordinanza ingiunzione opposta;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Taranto il 15.04.2024
Il Giudice dott.ssa Federica Rotondo
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