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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/07/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Cristina Giusti ha pronunciato, all'udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 01/07/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 152/2025 del Ruolo Generale vertente TRA
, rapp.ta e difesa dall' Avv.to Lucia Balestrieri con cui elett.te Parte_1 domicilia ricorrente E in persona del l.r. p.t. Controparte_1
resistente contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere la condanna della società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento del tfr, quantificato come da allegati conteggi effettuati dalla stessa società, dovuto in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra le parti dal 18/03/2023 al 31/07/2024. All'uopo l'istante ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente e di non avere avuto il pagamento del tfr. Depositava cud 2024, e conteggi CP_2 effettuati dalla società, e modello Unilav. La società non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e ne va dichiarata la contumacia. Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta. Infatti, dalla documentazione prodotta, e in particolare dal modello Unilav e dai modelli CUD emerge la sussistenza del rapporto di lavoro e dai conteggi della società (prospetto accantonamento e liquidazione t.f.r.) l'entità della somma richiesta in ricorso. Dalla documentazione in atti emerge altresì che il rapporto di lavoro si è risolto il 31/07/2024. Ciò detto, rileva il Giudicante che, a fronte di un rapporto di lavoro incontestato e indubitabilmente esistente la società resistente, contumace, non ha fornito alcuna prova dell'effettivo pagamento del Tfr richiesto in ricorso. Si osserva che il diritto al TFR discende direttamente dalla legge 29/5/82 n.297, per cui tale emolumento, in mancanza di qualsiasi prova del pagamento, è senz'altro dovuto al lavoratore. Per la quantificazione delle somme spettanti ritiene il Giudicante di poter utilizzare i conteggi depositati dalla difesa dell'istante in quanto provenienti dalla stessa società datore di lavoro e compatibili con le emergenze dei Cud;
detti conteggi, infatti, appaiono precisi e dettagliati, non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili e risultano correttamente sviluppati sulla base della documentazione contabile a disposizione della società (in particolare, buste paga). Pertanto, la società in persona del l.r. p.t., va condannata al pagamento, Controparte_1 in favore di della complessiva somma di euro 713,69 netti come richiesta in Parte_1 ricorso, dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto in relazione al rapporto di lavoro di cui sopra. A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria secondo indici Istat e gli interessi legali (da calcolarsi sugli importi via via rivalutati secondo il criterio accolto da Cass. Sez. Unite 29 gennaio 2001, n. 38), dalla maturazione del credito fino al soddisfo. La somma dovuta deve essere considerata al netto come calcolata e richiesta. Spese secondo soccombenza secondo il valore della causa, valori medi, ridotte della metà per il gratuito patrocinio, da liquidarsi a favore dello Stato.
P.Q.M.
1 Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 13/01/2025 nei Parte_1 confronti di in persona del l.r. p.t., così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda della ricorrente, e, per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento a favore di della complessiva somma di euro 713,69 dovuta per Parte_1 la causale di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
b) pone le spese di lite, che liquida in € 321,00, a carico di parte soccombente e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Cristina Giusti ha pronunciato, all'udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 01/07/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 152/2025 del Ruolo Generale vertente TRA
, rapp.ta e difesa dall' Avv.to Lucia Balestrieri con cui elett.te Parte_1 domicilia ricorrente E in persona del l.r. p.t. Controparte_1
resistente contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere la condanna della società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento del tfr, quantificato come da allegati conteggi effettuati dalla stessa società, dovuto in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra le parti dal 18/03/2023 al 31/07/2024. All'uopo l'istante ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente e di non avere avuto il pagamento del tfr. Depositava cud 2024, e conteggi CP_2 effettuati dalla società, e modello Unilav. La società non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e ne va dichiarata la contumacia. Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta. Infatti, dalla documentazione prodotta, e in particolare dal modello Unilav e dai modelli CUD emerge la sussistenza del rapporto di lavoro e dai conteggi della società (prospetto accantonamento e liquidazione t.f.r.) l'entità della somma richiesta in ricorso. Dalla documentazione in atti emerge altresì che il rapporto di lavoro si è risolto il 31/07/2024. Ciò detto, rileva il Giudicante che, a fronte di un rapporto di lavoro incontestato e indubitabilmente esistente la società resistente, contumace, non ha fornito alcuna prova dell'effettivo pagamento del Tfr richiesto in ricorso. Si osserva che il diritto al TFR discende direttamente dalla legge 29/5/82 n.297, per cui tale emolumento, in mancanza di qualsiasi prova del pagamento, è senz'altro dovuto al lavoratore. Per la quantificazione delle somme spettanti ritiene il Giudicante di poter utilizzare i conteggi depositati dalla difesa dell'istante in quanto provenienti dalla stessa società datore di lavoro e compatibili con le emergenze dei Cud;
detti conteggi, infatti, appaiono precisi e dettagliati, non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili e risultano correttamente sviluppati sulla base della documentazione contabile a disposizione della società (in particolare, buste paga). Pertanto, la società in persona del l.r. p.t., va condannata al pagamento, Controparte_1 in favore di della complessiva somma di euro 713,69 netti come richiesta in Parte_1 ricorso, dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto in relazione al rapporto di lavoro di cui sopra. A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria secondo indici Istat e gli interessi legali (da calcolarsi sugli importi via via rivalutati secondo il criterio accolto da Cass. Sez. Unite 29 gennaio 2001, n. 38), dalla maturazione del credito fino al soddisfo. La somma dovuta deve essere considerata al netto come calcolata e richiesta. Spese secondo soccombenza secondo il valore della causa, valori medi, ridotte della metà per il gratuito patrocinio, da liquidarsi a favore dello Stato.
P.Q.M.
1 Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 13/01/2025 nei Parte_1 confronti di in persona del l.r. p.t., così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda della ricorrente, e, per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento a favore di della complessiva somma di euro 713,69 dovuta per Parte_1 la causale di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
b) pone le spese di lite, che liquida in € 321,00, a carico di parte soccombente e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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