TRIB
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/10/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 267/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CECCONI LETIZIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATTANI MARCO CP_1
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025: per la società attrice “ ”: “Piaccia all'On. Parte_1
Tribunale adito, contrariis rejectis: In via istruttoria nominare Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le contestazioni di cui in narrativa sia in relazione ai contratti di finanziamento sottoscritti dalla società attrice sia al rapporto di c/c intrattenuto presso la filiale di Cecina dell'istituto di credito convenuto;
Nel merito: a) Accertare e dichiarare, la mancata indicazione nei contratti di finanziamento per cui è causa delle modalità di imputazione degli interessi debitori e per l'effetto accertare come il regime finanziario della capitalizzazione composta con imputazione degli interessi sul capitale residuo – applicato unilateralmente dalla società convenuta – determini l'insorgenza di costi occulti e/o non concordati a carico della società attrice e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 TUB, provvedere a rideterminare l'intero piano di ammortamento dei finanziamenti per pagina 1 di 8 cui è causa (rate scadute e rate a scadere) sostituendo al tasso illegittimamente indicato e addebitato il tasso minimo Bot previsto dalla sopra indicata norma;
b) Accertare e dichiarare, in relazione al contratto di conto corrente n. 105564882 sottoscritto presso la filiale di Cecina, come l'istituto di credito convenuto, in spregio al disposto di cui all'art. 118 TUB, abbia illegittimamente modificato, unilateralmente, il tasso di interesse debitore addebitato non comunicando alla società attrice il giustificato motivo alla base della intervenuta modifica contrattuale e per l'effetto – tenuto conto anche del ricalcolo delle rate dei finanziamenti di cui al punto a) ed addebitati su detto rapporto di c/c – ridetermini il saldo finale del rapporto di conto corrente alla data del 03/10/2022 giorno in cui è stata comunicata la risoluzione contrattuale;
c) Accertare e dichiarare come, alla data del 03 ottobre 2022 la società attrice -in ragione della rideterminazione sia dei contratti di finanziamento per cui è causa, ai sensi dell'art. 117 Tub, sia del rapporto di conto corrente intrattenuto presso la Filiale di Cecina per i motivi di cui in narrativa e di cui ai punti a) e b) delle rassegnate conclusioni - disponesse di una provvista complessiva tale da adempiere, alle scadenze contrattuali previste, le obbligazioni assunte con la società convenuta e conseguentemente dichiarare come non vi sia stato inadempimento tale da giustificare l'illegittimo recesso intimato e conseguentemente autorizzare la società attrice ad adempiere dette residue obbligazioni in ragione dei piani di ammortamento rideterminati ai sensi dell'art. 117 TUB, con il beneficio della rateizzazione prevista in contratto;
d) In ogni caso: Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi ai sottoscritti difensori, i quali si dichiarano antistatari”; per la società convenuta , quale procuratrice di : “Piaccia all'Ill.mo CP_2 CP_1
Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: a) in via principale, respingere come infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, le domande proposte dalla Parte_1
b) in via riconvenzionale accertare che, in virtù dei rapporti dedotti in
[...] narrativa, l'ammontare delle somme dovute dalla Parte_1 alla alla data del 22.9.2023 ammonta a complessivi € 196.131,25 e, per
[...] Controparte_1
l'effetto, condannare la medesima in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di dette somme in favore della oltre ai successivi interessi ai tassi contrattualmente previsti dal 23.9.2023 fino al Controparte_1 saldo;
c) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 16 gennaio 2023, la società Parte_1
” citava dinanzi al Tribunale di Livorno la e deduceva che:
[...] CP_1
pagina 2 di 8 a) in relazione ai contratti di finanziamento del 24 aprile 2019 di euro 85.000,00, del 9 luglio 2019 di euro 25.000,00, del 14 maggio 2020 di euro 25.000,00, del 10 dicembre 2020 di euro 55.000,00 e del
25 gennaio 2021 di euro 3.593,00, le parti non avevano specificato nel contratto scritto il criterio di imputazione degli interessi in regime di capitalizzazione composta;
i piani di ammortamento erano stati predisposti con l'imputazione degli interessi sul capitale residuo, anche se le clausole contrattuali non lo prevedevano;
l'elaborazione del piano di ammortamento attraverso il regime finanziario della capitalizzazione semplice comportava la determinazione della rata da corrispondere in misura diversa da quella prevista dalle parti a causa del diverso ammontare degli interessi;
in base al disposto dell'art. 117 IV comma D. Lgs. n.385/1993 la determinazione degli interessi con il regime finanziario della capitalizzazione composta doveva essere previsto espressamente per iscritto dal contratto;
vi era una differenza tra il tasso di interesse contrattualmente previsto e quello effettivamente applicato e il debito per interessi doveva essere determinato in base al tasso sostituivo previsto dall'art. 117 VII comma D.
Lgs. n.385/1993; il tasso effettivamente applicato era quello composto ed era illegittimo ai sensi dell'art. 1283 cc;
b) in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 24/04/2019 per l'importo pari ad €
85.000,00 rubricato al n. F18211807, il regime composto adottato da aveva generato un CP_1 monte interessi complessivo di euro 11.594,66, che costituiva per la parte mutuataria un maggior esborso in termini di interessi di euro 830,04, pari al 7,71% del monte interessi calcolato in capitalizzazione semplice (830,04/10.764,62);
c) in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 10/12/2020 per l'importo pari ad €
55.000,00 rubricato al n. F18710927, il regime composto adottato da aveva generato un CP_1 monte interessi complessivo di euro 5.402,93, che costituiva per la parte mutuataria un maggior esborso in termini di interessi di euro 308,10 pari al 6,05% del monte interessi calcolato in capitalizzazione semplice (308,10/5.094,83);
d) in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 14/05/2020 per l'importo pari ad €
25.000,00 rubricato al n. F18294843, il regime composto adottato da aveva generato un CP_1 monte interessi complessivo di euro 513,75, che costituiva per la parte mutuataria un maggior esborso in termini di interessi di euro 6,60 pari al 1,30% del monte interessi calcolato in capitalizzazione semplice (6,60/507,15);
e) in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 09/07/2019 per l'importo pari ad €
25.000,00 rubricato al n. F18504512, il regime composto adottato da aveva generato un CP_1 monte interessi complessivo di euro 2.379,74, che costituiva per la parte mutuataria un maggior pagina 3 di 8 esborso in termini di interessi di euro 129,09 pari al 5,74% del monte interessi calcolato in capitalizzazione semplice (129,09/2.250,65);
f) in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 25/01/2021 per l'importo pari ad €
3.593,00 rubricato al n. F18739540, il regime composto adottato da aveva generato un CP_1 monte interessi complessivo di euro 54,91, che costituiva per la parte mutuataria un maggior esborso in termini di interessi di euro 0,53 pari allo 0,98% del monte interessi calcolato in capitalizzazione semplice (0,53/54,38);
g) a decorrere dal 31 dicembre 2020 la banca aveva applicato sul conto corrente e sulla relativa apertura di credito un tasso di interesse entro fino ed extra fido superiore a quello previsto dal contratto, senza che la modifica contrattuale fosse stata inviata alla società cliente e senza giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 D. Lgs. n.385/1993; la modifica non era quindi efficace;
h) in base alla rideterminazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti e degli interessi dovuti sull'apertura di credito, alla data del 30 settembre 2022 la società attrice aveva un credito di euro
14.240,86 e un credito per interessi di euro 845,02;
i) alla data del 30/09/2022 – ultima scadenza di pagamento antecedente alla risoluzione dei contratti avvenuta in data 2 ottobre 2022 – la società attrice disponeva di una provvista complessiva pari ad euro
24.240,86 (saldo a credito di 14.240,86 e affidamento di euro 10.000,00), sufficiente alla integrale copertura delle rate ricalcolate “asseritamente” scadute, per l'importo totale di euro 18.769,87;
l) alla data del 3 ottobre 2022 non sussistevano i presupposti per il recesso dai rapporti finanziari.
In conclusione, la società attrice domandava l'accertamento che non sussisteva il presupposto per la risoluzione da parte della banca convenuta dai rapporti bancari di finanziamento e di conto corrente e la condanna della ad accettare il pagamento della somma determinata nella narrativa dell'atto CP_3 introduttivo del processo.
II. Con comparsa depositata in data 29 settembre 2023 si costituiva in giudizio la società CP_2
, quale procuratrice della , e deduceva che:
[...] CP_1
i contratti di finanziamento prevedevano un piano di ammortamento c.d. “alla francese”; le rate di restituzione del finanziamento erano mensili o trimestrali ed erano costanti;
nella prima rata gli interessi corrispettivi erano determinati sulla somma concessa a mutuo, mentre in ciascuna delle rate successive la quota degli interessi veniva determinata sul debito residuo;
sul conto corrente n. 105564882 veniva convenuta in data 24.4.2019 un'apertura di credito per l'importo di € 10.00,00 (valevole fino a revoca), con applicazione di un tasso pari all'11,80% per utilizzi entro fido e del 13,75% per utilizzi extra fido;
pagina 4 di 8 sul predetto conto corrente n. 105564882 e sul conto corrente n. 105564882 non era mai stato applicato un tasso di interesse superiore a quello contrattualmente previsto, come risultava dagli estratti conto prodotti;
la società attrice doveva essere condannata a pagare la somma di euro 196.131,25, a titolo di omessa restituzione di parte delle somme mutuate e di saldo negativo dei conti correnti.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della società attrice viene rigettata e la stessa, in via riconvenzionale, viene condannata a pagare la somma di euro 196.131,25, oltre interessi come da dispositivo.
Orbene, i contratti di finanziamento prodotti dalla società convenuta prevedono tutti il tasso di interesse corrispettivo nel rispetto del disposto dell'art. 117 IV comma D.Lgs. n.385/1993, oltre a recare il piano di ammortamento c.d. alla francese, sottoscritto assieme al contratto dalla società attrice.
Il piano di ammortamento reca l'indicazione esatta, per ciascuna rata, della sua composizione a titolo di capitale e a titolo di interesse corrispettivo.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di pagina 5 di 8 capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Per quanto riguarda l'eccezione di applicazione di un tasso di interesse sui conti correnti superiore a quello contrattualmente previsto, l'eccezione è manifestamente infondata in fatto in quanto, per stessa ammissione della società attrice, l'istituto di credito ha applicato il tasso extra fido del 13,75% nominale annuo, che era previsto dal contratto.
La domanda riconvenzionale viene accolta.
Occorre osservare che la società attrice non ha contestato di non aver restituito le rate dei piani di ammortamento indicate nelle lettere di risoluzione dei contratti, così come non ha contestato di aver utilizzato gli importi erogati a seguito dell'apertura di credito per l'importo di euro 10.000,00 sul conto corrente n.882.
Per l'effetto viene condannata a pagare a Parte_1
, quale procuratrice di , la somma di euro 186.046,31, così CP_2 CP_1 composta: euro 10.133,33 a titolo di saldo debitore sui conti correnti 882 e 354, oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale del 13,75%, pattuito per gli utilizzi extra fido a seguito dell'apertura di credito, a decorrere dalla lettera di recesso dal contratto del 3 ottobre 2022 (doc. n.4 prodotto da parte attrice); euro 78.247,25 a titolo di saldo debitore del finanziamento 807, oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale del 10,75% annuo a decorrere dalla lettera di risoluzione dei contratti del 3 ottobre 2022
(doc. n. 6 di parte convenuta); euro 2.911,32 a titolo di saldo debitore del finanziamento 540, oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale del 2,5% annuo a decorrere dalla lettera di risoluzione dei contratti del 3 ottobre 2022
(doc.n.10 di parte convenuta); euro 53.310,41 a titolo di saldo debitore del finanziamento 927 (cfr. doc.n.7 di parte attrice), oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale del 5,75% annuo a decorrere dalla lettera di risoluzione dei contratti del 3 ottobre 2022 (doc.n.9 di parte convenuta); euro 25.094,67 a titolo di saldo debitore del finanziamento 512 (cfr. n.8 di parte convenuta), oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale del 3% annuo a decorrere dalla lettera di risoluzione dei contratti del 3 ottobre 2022;
pagina 6 di 8 euro 16.349,33 a titolo di saldo debitore del finanziamento 843 (cfr. n.7 di parte convenuta), oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale del 8% annuo a decorrere dalla lettera di risoluzione dei contratti del 3 ottobre 2022 (cfr. doc.n.9 di parte attrice).
Gli interessi convenzionali di mora vengono fatti decorrere dalla lettera del 3 ottobre 2022 di risoluzione dei contratti bancari, lettera che la società attrice ha dichiarato espressamente di aver ricevuto, e sul capitale ivi indicato, atteso che sempre la società attrice non ha contestato di essere debitrice del capitale, ma ha contestato unicamente la debenza degli interessi.
, soccombente, viene condannata ai sensi Parte_1 dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di , quale procuratrice di CP_2
, spese che vengono liquidate nella misura di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, CP_1 oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro , quale procuratrice di , Parte_1 CP_2 CP_1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge la domanda di;
Parte_1 condanna a pagare a , quale Parte_1 CP_2 procuratrice di , la somma di euro 186.046,31 e: CP_1
gli interessi moratori al tasso convenzionale annuo del 13,75% sulla somma di euro 10.133,33 dal 3
ottobre 2022 al saldo effettivo;
gli interessi moratori al tasso convenzionale annuo del 10,75% sulla somma di euro 78.247,25 dal 3
ottobre 2022 al saldo effettivo;
gli interessi moratori al tasso convenzionale annuo del 2,5% sulla somma di euro 2.911,32 dal 3
ottobre 2022 al saldo effettivo;
gli interessi moratori al tasso convenzionale annuo del 5,75% sulla somma di euro 53.310,41 dal 3
ottobre 2022 al saldo effettivo;
gli interessi moratori al tasso convenzionale annuo del 3% sulla somma di euro 25.094,67dal 3 ottobre
2022 al saldo effettivo;
gli interessi moratori al tasso convenzionale annuo del 8% sulla somma di euro 16.349,33 dal 3 ottobre
2022 al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 condanna a pagare a titolo di rimborso delle Parte_1 spese processuali a , quale procuratrice di , la somma di euro CP_2 CP_1
9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 17 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 267/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CECCONI LETIZIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATTANI MARCO CP_1
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025: per la società attrice “ ”: “Piaccia all'On. Parte_1
Tribunale adito, contrariis rejectis: In via istruttoria nominare Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le contestazioni di cui in narrativa sia in relazione ai contratti di finanziamento sottoscritti dalla società attrice sia al rapporto di c/c intrattenuto presso la filiale di Cecina dell'istituto di credito convenuto;
Nel merito: a) Accertare e dichiarare, la mancata indicazione nei contratti di finanziamento per cui è causa delle modalità di imputazione degli interessi debitori e per l'effetto accertare come il regime finanziario della capitalizzazione composta con imputazione degli interessi sul capitale residuo – applicato unilateralmente dalla società convenuta – determini l'insorgenza di costi occulti e/o non concordati a carico della società attrice e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 TUB, provvedere a rideterminare l'intero piano di ammortamento dei finanziamenti per pagina 1 di 8 cui è causa (rate scadute e rate a scadere) sostituendo al tasso illegittimamente indicato e addebitato il tasso minimo Bot previsto dalla sopra indicata norma;
b) Accertare e dichiarare, in relazione al contratto di conto corrente n. 105564882 sottoscritto presso la filiale di Cecina, come l'istituto di credito convenuto, in spregio al disposto di cui all'art. 118 TUB, abbia illegittimamente modificato, unilateralmente, il tasso di interesse debitore addebitato non comunicando alla società attrice il giustificato motivo alla base della intervenuta modifica contrattuale e per l'effetto – tenuto conto anche del ricalcolo delle rate dei finanziamenti di cui al punto a) ed addebitati su detto rapporto di c/c – ridetermini il saldo finale del rapporto di conto corrente alla data del 03/10/2022 giorno in cui è stata comunicata la risoluzione contrattuale;
c) Accertare e dichiarare come, alla data del 03 ottobre 2022 la società attrice -in ragione della rideterminazione sia dei contratti di finanziamento per cui è causa, ai sensi dell'art. 117 Tub, sia del rapporto di conto corrente intrattenuto presso la Filiale di Cecina per i motivi di cui in narrativa e di cui ai punti a) e b) delle rassegnate conclusioni - disponesse di una provvista complessiva tale da adempiere, alle scadenze contrattuali previste, le obbligazioni assunte con la società convenuta e conseguentemente dichiarare come non vi sia stato inadempimento tale da giustificare l'illegittimo recesso intimato e conseguentemente autorizzare la società attrice ad adempiere dette residue obbligazioni in ragione dei piani di ammortamento rideterminati ai sensi dell'art. 117 TUB, con il beneficio della rateizzazione prevista in contratto;
d) In ogni caso: Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi ai sottoscritti difensori, i quali si dichiarano antistatari”; per la società convenuta , quale procuratrice di : “Piaccia all'Ill.mo CP_2 CP_1
Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: a) in via principale, respingere come infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, le domande proposte dalla Parte_1
b) in via riconvenzionale accertare che, in virtù dei rapporti dedotti in
[...] narrativa, l'ammontare delle somme dovute dalla Parte_1 alla alla data del 22.9.2023 ammonta a complessivi € 196.131,25 e, per
[...] Controparte_1
l'effetto, condannare la medesima in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di dette somme in favore della oltre ai successivi interessi ai tassi contrattualmente previsti dal 23.9.2023 fino al Controparte_1 saldo;
c) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 16 gennaio 2023, la società Parte_1
” citava dinanzi al Tribunale di Livorno la e deduceva che:
[...] CP_1
pagina 2 di 8 a) in relazione ai contratti di finanziamento del 24 aprile 2019 di euro 85.000,00, del 9 luglio 2019 di euro 25.000,00, del 14 maggio 2020 di euro 25.000,00, del 10 dicembre 2020 di euro 55.000,00 e del
25 gennaio 2021 di euro 3.593,00, le parti non avevano specificato nel contratto scritto il criterio di imputazione degli interessi in regime di capitalizzazione composta;
i piani di ammortamento erano stati predisposti con l'imputazione degli interessi sul capitale residuo, anche se le clausole contrattuali non lo prevedevano;
l'elaborazione del piano di ammortamento attraverso il regime finanziario della capitalizzazione semplice comportava la determinazione della rata da corrispondere in misura diversa da quella prevista dalle parti a causa del diverso ammontare degli interessi;
in base al disposto dell'art. 117 IV comma D. Lgs. n.385/1993 la determinazione degli interessi con il regime finanziario della capitalizzazione composta doveva essere previsto espressamente per iscritto dal contratto;
vi era una differenza tra il tasso di interesse contrattualmente previsto e quello effettivamente applicato e il debito per interessi doveva essere determinato in base al tasso sostituivo previsto dall'art. 117 VII comma D.
Lgs. n.385/1993; il tasso effettivamente applicato era quello composto ed era illegittimo ai sensi dell'art. 1283 cc;
b) in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 24/04/2019 per l'importo pari ad €
85.000,00 rubricato al n. F18211807, il regime composto adottato da aveva generato un CP_1 monte interessi complessivo di euro 11.594,66, che costituiva per la parte mutuataria un maggior esborso in termini di interessi di euro 830,04, pari al 7,71% del monte interessi calcolato in capitalizzazione semplice (830,04/10.764,62);
c) in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 10/12/2020 per l'importo pari ad €
55.000,00 rubricato al n. F18710927, il regime composto adottato da aveva generato un CP_1 monte interessi complessivo di euro 5.402,93, che costituiva per la parte mutuataria un maggior esborso in termini di interessi di euro 308,10 pari al 6,05% del monte interessi calcolato in capitalizzazione semplice (308,10/5.094,83);
d) in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 14/05/2020 per l'importo pari ad €
25.000,00 rubricato al n. F18294843, il regime composto adottato da aveva generato un CP_1 monte interessi complessivo di euro 513,75, che costituiva per la parte mutuataria un maggior esborso in termini di interessi di euro 6,60 pari al 1,30% del monte interessi calcolato in capitalizzazione semplice (6,60/507,15);
e) in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 09/07/2019 per l'importo pari ad €
25.000,00 rubricato al n. F18504512, il regime composto adottato da aveva generato un CP_1 monte interessi complessivo di euro 2.379,74, che costituiva per la parte mutuataria un maggior pagina 3 di 8 esborso in termini di interessi di euro 129,09 pari al 5,74% del monte interessi calcolato in capitalizzazione semplice (129,09/2.250,65);
f) in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 25/01/2021 per l'importo pari ad €
3.593,00 rubricato al n. F18739540, il regime composto adottato da aveva generato un CP_1 monte interessi complessivo di euro 54,91, che costituiva per la parte mutuataria un maggior esborso in termini di interessi di euro 0,53 pari allo 0,98% del monte interessi calcolato in capitalizzazione semplice (0,53/54,38);
g) a decorrere dal 31 dicembre 2020 la banca aveva applicato sul conto corrente e sulla relativa apertura di credito un tasso di interesse entro fino ed extra fido superiore a quello previsto dal contratto, senza che la modifica contrattuale fosse stata inviata alla società cliente e senza giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 D. Lgs. n.385/1993; la modifica non era quindi efficace;
h) in base alla rideterminazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti e degli interessi dovuti sull'apertura di credito, alla data del 30 settembre 2022 la società attrice aveva un credito di euro
14.240,86 e un credito per interessi di euro 845,02;
i) alla data del 30/09/2022 – ultima scadenza di pagamento antecedente alla risoluzione dei contratti avvenuta in data 2 ottobre 2022 – la società attrice disponeva di una provvista complessiva pari ad euro
24.240,86 (saldo a credito di 14.240,86 e affidamento di euro 10.000,00), sufficiente alla integrale copertura delle rate ricalcolate “asseritamente” scadute, per l'importo totale di euro 18.769,87;
l) alla data del 3 ottobre 2022 non sussistevano i presupposti per il recesso dai rapporti finanziari.
In conclusione, la società attrice domandava l'accertamento che non sussisteva il presupposto per la risoluzione da parte della banca convenuta dai rapporti bancari di finanziamento e di conto corrente e la condanna della ad accettare il pagamento della somma determinata nella narrativa dell'atto CP_3 introduttivo del processo.
II. Con comparsa depositata in data 29 settembre 2023 si costituiva in giudizio la società CP_2
, quale procuratrice della , e deduceva che:
[...] CP_1
i contratti di finanziamento prevedevano un piano di ammortamento c.d. “alla francese”; le rate di restituzione del finanziamento erano mensili o trimestrali ed erano costanti;
nella prima rata gli interessi corrispettivi erano determinati sulla somma concessa a mutuo, mentre in ciascuna delle rate successive la quota degli interessi veniva determinata sul debito residuo;
sul conto corrente n. 105564882 veniva convenuta in data 24.4.2019 un'apertura di credito per l'importo di € 10.00,00 (valevole fino a revoca), con applicazione di un tasso pari all'11,80% per utilizzi entro fido e del 13,75% per utilizzi extra fido;
pagina 4 di 8 sul predetto conto corrente n. 105564882 e sul conto corrente n. 105564882 non era mai stato applicato un tasso di interesse superiore a quello contrattualmente previsto, come risultava dagli estratti conto prodotti;
la società attrice doveva essere condannata a pagare la somma di euro 196.131,25, a titolo di omessa restituzione di parte delle somme mutuate e di saldo negativo dei conti correnti.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della società attrice viene rigettata e la stessa, in via riconvenzionale, viene condannata a pagare la somma di euro 196.131,25, oltre interessi come da dispositivo.
Orbene, i contratti di finanziamento prodotti dalla società convenuta prevedono tutti il tasso di interesse corrispettivo nel rispetto del disposto dell'art. 117 IV comma D.Lgs. n.385/1993, oltre a recare il piano di ammortamento c.d. alla francese, sottoscritto assieme al contratto dalla società attrice.
Il piano di ammortamento reca l'indicazione esatta, per ciascuna rata, della sua composizione a titolo di capitale e a titolo di interesse corrispettivo.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di pagina 5 di 8 capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Per quanto riguarda l'eccezione di applicazione di un tasso di interesse sui conti correnti superiore a quello contrattualmente previsto, l'eccezione è manifestamente infondata in fatto in quanto, per stessa ammissione della società attrice, l'istituto di credito ha applicato il tasso extra fido del 13,75% nominale annuo, che era previsto dal contratto.
La domanda riconvenzionale viene accolta.
Occorre osservare che la società attrice non ha contestato di non aver restituito le rate dei piani di ammortamento indicate nelle lettere di risoluzione dei contratti, così come non ha contestato di aver utilizzato gli importi erogati a seguito dell'apertura di credito per l'importo di euro 10.000,00 sul conto corrente n.882.
Per l'effetto viene condannata a pagare a Parte_1
, quale procuratrice di , la somma di euro 186.046,31, così CP_2 CP_1 composta: euro 10.133,33 a titolo di saldo debitore sui conti correnti 882 e 354, oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale del 13,75%, pattuito per gli utilizzi extra fido a seguito dell'apertura di credito, a decorrere dalla lettera di recesso dal contratto del 3 ottobre 2022 (doc. n.4 prodotto da parte attrice); euro 78.247,25 a titolo di saldo debitore del finanziamento 807, oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale del 10,75% annuo a decorrere dalla lettera di risoluzione dei contratti del 3 ottobre 2022
(doc. n. 6 di parte convenuta); euro 2.911,32 a titolo di saldo debitore del finanziamento 540, oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale del 2,5% annuo a decorrere dalla lettera di risoluzione dei contratti del 3 ottobre 2022
(doc.n.10 di parte convenuta); euro 53.310,41 a titolo di saldo debitore del finanziamento 927 (cfr. doc.n.7 di parte attrice), oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale del 5,75% annuo a decorrere dalla lettera di risoluzione dei contratti del 3 ottobre 2022 (doc.n.9 di parte convenuta); euro 25.094,67 a titolo di saldo debitore del finanziamento 512 (cfr. n.8 di parte convenuta), oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale del 3% annuo a decorrere dalla lettera di risoluzione dei contratti del 3 ottobre 2022;
pagina 6 di 8 euro 16.349,33 a titolo di saldo debitore del finanziamento 843 (cfr. n.7 di parte convenuta), oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale del 8% annuo a decorrere dalla lettera di risoluzione dei contratti del 3 ottobre 2022 (cfr. doc.n.9 di parte attrice).
Gli interessi convenzionali di mora vengono fatti decorrere dalla lettera del 3 ottobre 2022 di risoluzione dei contratti bancari, lettera che la società attrice ha dichiarato espressamente di aver ricevuto, e sul capitale ivi indicato, atteso che sempre la società attrice non ha contestato di essere debitrice del capitale, ma ha contestato unicamente la debenza degli interessi.
, soccombente, viene condannata ai sensi Parte_1 dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di , quale procuratrice di CP_2
, spese che vengono liquidate nella misura di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, CP_1 oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro , quale procuratrice di , Parte_1 CP_2 CP_1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge la domanda di;
Parte_1 condanna a pagare a , quale Parte_1 CP_2 procuratrice di , la somma di euro 186.046,31 e: CP_1
gli interessi moratori al tasso convenzionale annuo del 13,75% sulla somma di euro 10.133,33 dal 3
ottobre 2022 al saldo effettivo;
gli interessi moratori al tasso convenzionale annuo del 10,75% sulla somma di euro 78.247,25 dal 3
ottobre 2022 al saldo effettivo;
gli interessi moratori al tasso convenzionale annuo del 2,5% sulla somma di euro 2.911,32 dal 3
ottobre 2022 al saldo effettivo;
gli interessi moratori al tasso convenzionale annuo del 5,75% sulla somma di euro 53.310,41 dal 3
ottobre 2022 al saldo effettivo;
gli interessi moratori al tasso convenzionale annuo del 3% sulla somma di euro 25.094,67dal 3 ottobre
2022 al saldo effettivo;
gli interessi moratori al tasso convenzionale annuo del 8% sulla somma di euro 16.349,33 dal 3 ottobre
2022 al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 condanna a pagare a titolo di rimborso delle Parte_1 spese processuali a , quale procuratrice di , la somma di euro CP_2 CP_1
9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 17 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 8 di 8