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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1621/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1621/2023 promossa da:
nata a [...] - AL, Brasile, il 31.08.1981 (CF: Parte_1
) e da nato a [...]é - SP, Brasile il C.F._1 Parte_2
19.04.2009 (C.F.: ), minorenne e rappresentato, giusta procura dai genitori C.F._2 esercenti la responsabilità genitoriale: di sesso femminile, nata a Persona_1
Maceiò- AL, Brasile, il 31.08.1981 e , di sesso maschile, nato a [...] - Persona_2
SP, Brasile il 22.11.1979 (C.F.: ), entrambi residenti in [...]ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Luiz Gustavo Scarpelli dos Santos Reis (C.F.:
), sito in Aversa (CE), Piazzetta Lucarelli 19, come da procura speciale C.F._4 rilasciata all'estero ed ivi autenticata innanzi al Notaio, autenticata e tradotta, nonché munita di
Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
;
1 -Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente il 12.06.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il [...], da Persona_3 Persona_4
e , come risultante dall'estratto di nascita (cfr. All.1 documento depositato in atti), Parte_3 il quale aveva contratto matrimonio con , il 20.03.1915 (cfr. All. 1 documento Parte_4 depositato in atti).
L'originario avo italiano, una volta emigrato in Brasile, non aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. All. 2, documento in atti).
Dal matrimonio tra e , era nato, in data 09.05.1935, a Persona_3 Parte_4
Saò Paulo, Brasile, il figlio (cfr. All. 2 documento depositato in atti). Persona_5
Il 14.09.1961, aveva contratto matrimonio con , cittadina Persona_6 Persona_7 brasiliana (cfr. All. 2, documento depositato in atti) e da tale unione, era nato il [...],
[...]
(cfr. All. 2 documento depositato in atti). Persona_8
Dalla relazione sentimentale tra e era nata, in data Persona_8 Persona_9
31.08.1981, odierna ricorrente (documentazione Parte_1 in atti).
In data 22.01.2005, aveva contratto matrimonio con Parte_1 Persona_2
e da tale unione matrimoniale era nato, il 19.04.2009,
[...] Parte_2 odierno ricorrente (cfr. All. 2 documento depositato in atti).
Conseguentemente, l'odierna ricorrente, in proprio e n.q, di esercente la potestà genitoriale del figlio ricorrente, chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_1 CP_1
2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
10.07.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Nello specifico, ha eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto i ricorrenti non avevano dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza e, dunque, alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso dalla competente Amministrazione.
In tema di infondatezza, il resistente, ha argomentato che: “la linea di trasmissione della CP_1 cittadinanza iure sanguinis è interrotta, con la conseguenza che la stessa non può essere stata trasmessa ai discendenti” non vantando la controparte ricorrente alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis. In merito, affermava che il dante causa era stato soggetto alla naturalizzazione brasiliana perdendo automaticamente, per l'effetto, lo status civitatis italiano con la conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi;
invero, chi richiede la cittadinanza iure sanguinis, presso i Consolati brasiliani e/o i Comuni ha l'onere di presentare il documento nel quale il proprio avo ha manifestato la volontà di non perdere o di riacquistare la cittadinanza italiana. Ha aggiunto, altresì, che, il dante causa era nato in [...] prima del 1912 da avo italiano ivi trasferitosi in data non nota e in tal caso, essendo il di lui figlio nato in [...] prima dell'entrata in vigore della L. dd n. 555 del 1912- che riconosceva la possibilità di conservare la cittadinanza italiana- aveva acquistato la cittadinanza brasiliana iure soli perdendo automaticamente quella italiana in base alle disposizioni dell'allora vigente codice del 1865, con la conseguente impossibilità di trasmetterla agli eredi.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Il Giudice riservava la causa per la decisione in data 27.02.2025.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di
3 uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che la ricorrente deduceva in ricorso che: “non Parte_1
è possibile conoscere neanche i dati temporali d'inserimento nelle liste di attesa delle richieste inoltrate nell'anno in corso, né tantomeno quelli occorrenti per le convocazioni degli odierni istanti...”. Sul punto, la ricorrente ha prodotto copia di email inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata in data 4 giugno 2023 (con ricevuta di Email_1 accettazione e avvenuta consegna recanti la medesima data dell'invio) dal cui oggetto si evince il riferimento alla “richiesta d'iscrizione nella coda del Consolato d'Italia di San Paolo per la pratica di riconoscimento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis”.
Infine, è stato anche prodotto un atto notarile del 22.02.2023, in cui il pubblico ufficiale ha constatato la pubblicazione di informazioni sul sito consolare e ha dato atto che lo stesso- tramite il suo pc ed alla sua presenza- è entrato con le proprie credenziali sul sito del Consolato verificando la pubblicazione da parte del sito delle istruzioni per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nell'anno 2011 (cfr. All. 2 documentazione in atti).
4 Orbene, deve rilevarsi che i ricorrenti non hanno prodotto nemmeno una schermata attestante i tentativi di accesso effettuati attraverso il portale Prenot@mi e, naturalmente, non se ne può certamente evincere la prova dall'atto notarile, laddove ivi il Pubblico Ufficiale si è solo limitato a constatare quanto pubblicato sul sito del Consolato con la simultanea stampa delle immagini estratte dal sito “Immagini 01 a 05”.
Vi è dunque prova solo di quest'ultimo tentativo di accesso, avvenuto in data 30.01.2023.
In definitiva, sulla scorta della documentazione prodotta, deve ritenersi che la ricorrente, oltre a non avere mai nemmeno tentato di presentare la domanda amministrativa per il proprio figlio minore, non ha nemmeno adeguatamente dimostrato di avere tentato di presentare la propria, visto che non ha dato prova dei tentativi di accesso al sito del Consolato, sicchè non vi è prova dell'assoluta impossibilità di presentare la domanda di cittadinanza in via amministrativa.
Peraltro, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi all'indirizzo di posta dedicato espressamente alla risoluzione delle problematiche legate al portale @Prenotami ed invece è rimasta del tutto inerte.
Orbene, l'omessa presentazione da parte dei ricorrenti delle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se
l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti
5 conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo tentato recentemente di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta altresì, i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente, argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_1 resistente la somma di € 1.453 per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_1
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso il 29.03.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1621/2023 promossa da:
nata a [...] - AL, Brasile, il 31.08.1981 (CF: Parte_1
) e da nato a [...]é - SP, Brasile il C.F._1 Parte_2
19.04.2009 (C.F.: ), minorenne e rappresentato, giusta procura dai genitori C.F._2 esercenti la responsabilità genitoriale: di sesso femminile, nata a Persona_1
Maceiò- AL, Brasile, il 31.08.1981 e , di sesso maschile, nato a [...] - Persona_2
SP, Brasile il 22.11.1979 (C.F.: ), entrambi residenti in [...]ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Luiz Gustavo Scarpelli dos Santos Reis (C.F.:
), sito in Aversa (CE), Piazzetta Lucarelli 19, come da procura speciale C.F._4 rilasciata all'estero ed ivi autenticata innanzi al Notaio, autenticata e tradotta, nonché munita di
Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
;
1 -Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente il 12.06.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il [...], da Persona_3 Persona_4
e , come risultante dall'estratto di nascita (cfr. All.1 documento depositato in atti), Parte_3 il quale aveva contratto matrimonio con , il 20.03.1915 (cfr. All. 1 documento Parte_4 depositato in atti).
L'originario avo italiano, una volta emigrato in Brasile, non aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. All. 2, documento in atti).
Dal matrimonio tra e , era nato, in data 09.05.1935, a Persona_3 Parte_4
Saò Paulo, Brasile, il figlio (cfr. All. 2 documento depositato in atti). Persona_5
Il 14.09.1961, aveva contratto matrimonio con , cittadina Persona_6 Persona_7 brasiliana (cfr. All. 2, documento depositato in atti) e da tale unione, era nato il [...],
[...]
(cfr. All. 2 documento depositato in atti). Persona_8
Dalla relazione sentimentale tra e era nata, in data Persona_8 Persona_9
31.08.1981, odierna ricorrente (documentazione Parte_1 in atti).
In data 22.01.2005, aveva contratto matrimonio con Parte_1 Persona_2
e da tale unione matrimoniale era nato, il 19.04.2009,
[...] Parte_2 odierno ricorrente (cfr. All. 2 documento depositato in atti).
Conseguentemente, l'odierna ricorrente, in proprio e n.q, di esercente la potestà genitoriale del figlio ricorrente, chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_1 CP_1
2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
10.07.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Nello specifico, ha eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto i ricorrenti non avevano dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza e, dunque, alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso dalla competente Amministrazione.
In tema di infondatezza, il resistente, ha argomentato che: “la linea di trasmissione della CP_1 cittadinanza iure sanguinis è interrotta, con la conseguenza che la stessa non può essere stata trasmessa ai discendenti” non vantando la controparte ricorrente alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis. In merito, affermava che il dante causa era stato soggetto alla naturalizzazione brasiliana perdendo automaticamente, per l'effetto, lo status civitatis italiano con la conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi;
invero, chi richiede la cittadinanza iure sanguinis, presso i Consolati brasiliani e/o i Comuni ha l'onere di presentare il documento nel quale il proprio avo ha manifestato la volontà di non perdere o di riacquistare la cittadinanza italiana. Ha aggiunto, altresì, che, il dante causa era nato in [...] prima del 1912 da avo italiano ivi trasferitosi in data non nota e in tal caso, essendo il di lui figlio nato in [...] prima dell'entrata in vigore della L. dd n. 555 del 1912- che riconosceva la possibilità di conservare la cittadinanza italiana- aveva acquistato la cittadinanza brasiliana iure soli perdendo automaticamente quella italiana in base alle disposizioni dell'allora vigente codice del 1865, con la conseguente impossibilità di trasmetterla agli eredi.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Il Giudice riservava la causa per la decisione in data 27.02.2025.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di
3 uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che la ricorrente deduceva in ricorso che: “non Parte_1
è possibile conoscere neanche i dati temporali d'inserimento nelle liste di attesa delle richieste inoltrate nell'anno in corso, né tantomeno quelli occorrenti per le convocazioni degli odierni istanti...”. Sul punto, la ricorrente ha prodotto copia di email inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata in data 4 giugno 2023 (con ricevuta di Email_1 accettazione e avvenuta consegna recanti la medesima data dell'invio) dal cui oggetto si evince il riferimento alla “richiesta d'iscrizione nella coda del Consolato d'Italia di San Paolo per la pratica di riconoscimento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis”.
Infine, è stato anche prodotto un atto notarile del 22.02.2023, in cui il pubblico ufficiale ha constatato la pubblicazione di informazioni sul sito consolare e ha dato atto che lo stesso- tramite il suo pc ed alla sua presenza- è entrato con le proprie credenziali sul sito del Consolato verificando la pubblicazione da parte del sito delle istruzioni per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nell'anno 2011 (cfr. All. 2 documentazione in atti).
4 Orbene, deve rilevarsi che i ricorrenti non hanno prodotto nemmeno una schermata attestante i tentativi di accesso effettuati attraverso il portale Prenot@mi e, naturalmente, non se ne può certamente evincere la prova dall'atto notarile, laddove ivi il Pubblico Ufficiale si è solo limitato a constatare quanto pubblicato sul sito del Consolato con la simultanea stampa delle immagini estratte dal sito “Immagini 01 a 05”.
Vi è dunque prova solo di quest'ultimo tentativo di accesso, avvenuto in data 30.01.2023.
In definitiva, sulla scorta della documentazione prodotta, deve ritenersi che la ricorrente, oltre a non avere mai nemmeno tentato di presentare la domanda amministrativa per il proprio figlio minore, non ha nemmeno adeguatamente dimostrato di avere tentato di presentare la propria, visto che non ha dato prova dei tentativi di accesso al sito del Consolato, sicchè non vi è prova dell'assoluta impossibilità di presentare la domanda di cittadinanza in via amministrativa.
Peraltro, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi all'indirizzo di posta dedicato espressamente alla risoluzione delle problematiche legate al portale @Prenotami ed invece è rimasta del tutto inerte.
Orbene, l'omessa presentazione da parte dei ricorrenti delle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se
l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti
5 conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo tentato recentemente di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta altresì, i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente, argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_1 resistente la somma di € 1.453 per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso il 29.03.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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