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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 150/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 150/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Pileggi ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Rocco Scotellaro n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lacaria, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 33020190002874722000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.02.2020 , premettendo di essere stata nominata, in Parte_1 data 17.08.1995, dal Tribunale di Lamezia Terme curatrice dello scomparso padre Per_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020190002874722000, notificato
[...] il 23.12.2020, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 16.750,23
a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti e relative somme aggiuntive dovuti per l'anno 2018, deducendo: a) che tutte le attività produttive condotte sui fondi di proprietà del genitore, dichiarato scomparso nel corso del 1983, erano sempre state riferibili, in via esclusiva, alla ditta individuale dello stesso quantomeno a decorrere dal 1995, anno in cui, giusto Persona_1 provvedimento del 17.08.1995, ella era stata nominata curatrice del padre scomparso, con il compito di rappresentarlo e di compiere ogni atto necessario per la conservazione del suo patrimonio nell'interesse dello scomparso e dei componenti del nucleo familiare;
b) che la P.IVA aperta nell'anno 1997 era funzionale allo svolgimento dell'ufficio di curatrice del padre scomparso, posto che l'opponente non esercitava alcuna attività in proprio e non possedeva fondi di proprietà esclusiva;
c) che il fabbisogno aziendale era stato soddisfatto mediante l'assunzione dei propri familiari conviventi, ovvero (coniuge), e (figli), nonché dalla CP_3 CP_4 CP_5 stessa;
d) che, a seguito della verifica ispettiva condotta a carico dell'azienda Parte_1 agricola con verbale di accertamento n. 2200000261949 dell'11.05.2012 gli Persona_1 ispettori di vigilanza avevano proceduto all'iscrizione d'ufficio nella gestione INPS Lavoratori CP_1 di , e (con decorrenza Parte_2 CP_3 CP_4 CP_5 dall'1.01.2007, quali componenti del nucleo familiare di ), i cui rapporti di lavoro Parte_1 subordinato erano stati disconosciuti dal medesimo ente previdenziale con contestuale verbale di accertamento n. 2200000260888 dell'8.05.2012; con successivo verbale di accertamento n.
2200000261269 dell'11.05.2012 l' aveva provveduto all'iscrizione d'ufficio dell'odierna CP_1 ricorrente nella gestione coltivatori diretti, con decorrenza dall'1.01.2007, attesa la ritenuta CP_1 sussistenza dei requisiti tempo lavoro/reddito previsti dalla disciplina normativa in materia;
e) che, con sentenza n. 59/2020 del 24.01.2020, il Tribunale di Lamezia Terme aveva accolto i ricorsi separatamente proposti da avverso i verbali di accertamento redatti dall' , Parte_1 CP_1 aventi ad oggetto il disconoscimento dell'esistenza dell'azienda agricola e Persona_1 dell'ufficio di curatore dello scomparso ricoperto da con conseguente Parte_1 qualificazione della predetta come coltivatrice diretta e disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra l'azienda agricola e , e Persona_1 CP_3 CP_4
, considerati tutti collaboratori familiari della coltivatrice diretta , Parte_3 Parte_1 nonché dalla medesima avverso quattro avvisi di addebito, con i quali l' aveva Parte_1 CP_1 proceduto al recupero della contribuzione omessa da sia la sua posizione di Parte_1 coltivatrice diretta, sia per la posizione dei collaboratori familiari, e da e CP_4 CP_5
avverso i provvedimenti con i quali era stata rigettata la domanda di disoccupazione agricola
[...] per gli anni 2007/2010 a causa della cancellazione dagli elenchi agricoli conseguita agli accertamenti ispettivi compiuti nei confronti dell'azienda agricola f) che, essendo venuto Persona_1 meno il presupposto fattuale della pretesa contributiva, l'avviso di addebito era illegittimo e, dunque, da dichiararsi nullo;
g) la nullità dell'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 24, comma
3 del D. Lgs. n. 46/1999.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato, venisse dichiarata la nullità e l'illegittimità dell'atto, con consente declaratoria di non dovutezza delle somme pretese dall'ente previdenziale.
2. Integrato il contradditorio, l' eccepiva: a) l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità CP_1 dell'iscrizione a ruolo o/e dell'emissione dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 46/1999; b) nel merito, richiamava le risultanze di cui al verbale di accertamento n.
2200000261949 dell'11.05.2012, con cui l'ente aveva proceduto all'iscrizione d'ufficio nella gestione di , e Controparte_6 CP_3 CP_4 CP_5
(con decorrenza dall'1.01.2007, quali componenti del nucleo familiare di ),
[...] Parte_1 nonché del contestuale verbale di accertamento n. 2200000260888 dell'11.05.2012, con cui aveva disconosciuto i suddetti rapporti di lavoro subordinati e, infine, del verbale di accertamento n.
2200000261269 dell'11.05.2012, con cui aveva provveduto all'iscrizione d'ufficio di Parte_1
nella gestione coltivatori diretti, con decorrenza dall'1.01.2007, attesa la ritenuta
[...] CP_1 sussistenza dei requisiti tempo lavoro/reddito previsti dalla disciplina normativa in materia.
Insisteva, quindi, per il rigetto dell'opposizione con conseguente condanna di al Parte_1 pagamento dei contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi in agricoltura e di cui all'avviso di addebito impugnato, oltre interessi legali sino al soddisfo;
in subordine, chiedeva la condanna della ricorrente alla corresponsione delle somme risultate dovute in corso di giudizio.
3. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della la quale non ha inteso Controparte_2 costituirsi in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Va, tuttavia, ritenuta la carenza di legittimazione passiva della soggetto cessionario Controparte_2 dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. CP_1
448/1998, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Nel caso di specie, non sussiste la legittimazione a contraddire della società di in quanto i crediti oggetto dell'avviso di addebito opposto riguardano si riferiscono all'anno 2018.
5. Quanto al merito, è opportuno rammentare che l' , a seguito di segnalazione proveniente dalla CP_1 sede regionale nell'ambito del “Progetto Agricoltura 2012”, avente ad oggetto la richiesta di accertamento della regolarità delle aziende segnalate, ha effettuato un accertamento a carico dell' (segnalata in quanto il proprietario risultava un soggetto Parte_4 ultraottantenne), riscontrando che, pur essendo formalmente intestata a Persona_1 scomparso a seguito di sequestro di persona nell'anno 1983, la suddetta azienda agricola era stata, di fatto, condotta fin dal 1995 dalla figlia , nominata curatrice dello scomparso dal Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme in data 17.08.1995, che era iscritta nella sezione Parte_1 speciale della CCIAA di Catanzaro con la qualifica di piccolo imprenditore (coltivatore diretto) dedito alle colture agrumicole dal 29.05.1997 e che i terreni utilizzati da quest'ultima coincidevano con quelli dell'azienda agricola nonché con quelli ereditati a seguito del decesso Persona_1 della madre (avvenuto nell'anno 2005), di cui era divenuta comproprietaria nella misura di 1/6 unitamente al padre scomparso ed al fratello;
gli ispettori hanno, inoltre, accertato che Parte_1
aveva svolto l'attività di coltivatrice diretta non in qualità di semplice curatrice dello
[...] scomparso che la medesima era priva di copertura contributiva, che nel corso Persona_1 degli anni oggetto di verifica (2007/2011) il fabbisogno aziendale era stato esclusivamente soddisfatto dai familiari conviventi di , ovvero (coniuge), e Parte_1 CP_3 CP_4
(figli), nonché dalla stessa , e che il profitto aziendale era dipeso CP_5 Parte_1 dalla vendita del foraggio a compratori terzi, mentre la coltivazione degli agrumi e delle olive era stata destinata a soddisfare il solo bisogno personale di . Parte_1
Con verbale di accertamento n. 2200000261949 dell'11.05.2012 gli ispettori di vigilanza dell' CP_1 hanno proceduto all'iscrizione d'ufficio nella gestione di Controparte_6 Parte_2
, e (con decorrenza dall'1.01.2007, quali componenti CP_3 CP_4 CP_5 del nucleo familiare di ), i cui rapporti di lavoro subordinati sono stati disconosciuti Parte_1 dal medesimo ente previdenziale con contestuale verbale di accertamento n. 2200000260888 dell'11.05.2012.
Con successivo verbale di accertamento n. 2200000261269 dell'11.05.2012 l' ha provveduto CP_1 all'iscrizione d'ufficio di nella gestione coltivatori diretti, con decorrenza Parte_1 CP_1 dall'1.01.2007, attesa la ritenuta sussistenza dei requisiti tempo lavoro/reddito previsti dalla disciplina normativa in materia.
È intervenuta, dapprima, la sentenza n. 59/2020 resa dal Tribunale di Lamezia Terme in data
24.01.2020, con la quale sono stati accolti i ricorsi separatamente proposti da Parte_1 avverso i verbali di accertamento redatti dall' , aventi ad oggetto il disconoscimento CP_1 dell'esistenza dell'azienda agricola e dell'ufficio di curatore dello scomparso Persona_1 ricoperto da , con conseguente qualificazione della predetta come coltivatrice Parte_1 diretta e disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra l'azienda agricola Per_1
e , e , considerati tutti collaboratori familiari
[...] CP_3 CP_4 Parte_3 della coltivatrice diretta , nonché dalla medesima avverso quattro Parte_1 Parte_1 avvisi di addebito, con i quali l' aveva proceduto al recupero della contribuzione omessa da CP_1
sia la sua posizione di coltivatrice diretta, sia per la posizione dei collaboratori Parte_1 familiari;
e da e avverso i provvedimenti con i quali era stata rigettata CP_4 CP_5 la domanda di disoccupazione agricola per gli anni 2007/2010 a causa della cancellazione dagli elenchi agricoli conseguita agli accertamenti ispettivi compiuti nei confronti dell'azienda agricola
Persona_1
La Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto, infatti, che l' , attore CP_1 in senso sostanziale, non avesse sufficientemente dimostrato gli elementi costitutivi della fattispecie contestata a e che, di contro, le risultanze istruttorie acquisite in corso di causa Parte_1 avessero consentito di dimostrare che aveva svolto l'attività di conduzione di fondi Parte_1 agricoli in qualità di curatrice dello scomparso padre in maniera continuativa ed Persona_1 incontestata fin dal 1995, nonché l'effettività e la regolarità dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra l'azienda agricola e e con Persona_1 CP_5 CP_4 conseguente diritto di questi ultimi a percepire le indennità di disoccupazione agricola per gli anni oggetto di accertamento.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza n. 1223/2022 pubblicata il 21.12.2022 dalla
Corte d'Appello di Catanzaro, che, dopo aver individuato la nozione di coltivatore diretto, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la qualità di coltivatrice diretta in capo a trovasse riscontro in una serie di elementi fattuali emersi in giudizio, ovvero Parte_1 lo svolgimento personale di attività manuale di coltivazione dei fondi;
l'essere comproprietaria, unitamente alla madre deceduta, al fratello ed al padre scomparso, dei terreni sui quali era stata esercitata l'attività di coltivazione;
l'aver soddisfatto il fabbisogno necessario per la coltivazione dei fondi esclusivamente mediante il lavoro proprio e quello dei familiari conviventi, senza l'assunzione di manodopera;
l'essere stati i proventi derivanti dalla coltivazione dei terreni agricoli l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare nel periodo oggetto di accertamento (anni dal 2007 al 2011);
l'essere stata titolare della pratica Arcea, l'aver emesso fatture ed ottenuto Parte_1 finanziamenti comunitari in proprio e non in qualità di curatrice dello scomparso.
I giudici di secondo grado hanno, inoltre, evidenziato che non si era limitata a Parte_1 compiere atti finalizzati alla conservazione del patrimonio dello scomparso, ai sensi dell'art. 48 c.c., ma aveva posto in essere atti di gestione (vendita del prodotto, pratiche di finanziamento ecc.), senza allegare e provare di essere stata a ciò autorizzata dal Tribunale e che tali atti fossero necessari al fine di evitare pregiudizi al patrimonio dello scomparso;
hanno, di conseguenza, ritenuto infondati i ricorsi proposti da avverso i verbali di accertamento ispettivo, accogliendo la domanda di Parte_1 condanna al versamento dei contributi IVS dovuti sia come coltivatrice diretta sia in favore dei collaboratori familiari per il periodo 1.01.2007/31.12.2011; correlativamente, sono stati rigettati i ricorsi proposti da e al fine di ottenere l'accertamento del diritto CP_5 CP_4 all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ed il connesso trattamento di disoccupazione per gli anni dal 2007 al 2011.
Allo stato, la sentenza di appello non è ancora passata in giudicato, risultando pendente il giudizio di cassazione iscritto al n. 14508/2023 R.G.
5. Ebbene, alla luce delle argomentazioni svolte nella sentenza n. 1223/2022, alle quali il Tribunale fa integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo stato accertato il presupposto fattuale sotteso alla pretesa contributiva per cui è causa (ovverosia l'iscrizione di alla Parte_1 gestione dei coltivatori diretti e la conseguente obbligazione contributiva), l'opposizione deve essere respinta, con conseguente condanna di al pagamento della somma di € 16.750,23 Parte_1 indicata nell'avviso di addebito n. 33020190002874722000, dovuta a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti e relative somme aggiuntive per l'anno 2018, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della così CP_2 provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € Parte_1
16.750,23 indicata nell'avviso di addebito n. 33020190002874722000, dovuta a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti e relative somme aggiuntive per l'anno 2018, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,50 per Parte_1 compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 14.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 150/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Pileggi ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Rocco Scotellaro n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lacaria, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 33020190002874722000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.02.2020 , premettendo di essere stata nominata, in Parte_1 data 17.08.1995, dal Tribunale di Lamezia Terme curatrice dello scomparso padre Per_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020190002874722000, notificato
[...] il 23.12.2020, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 16.750,23
a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti e relative somme aggiuntive dovuti per l'anno 2018, deducendo: a) che tutte le attività produttive condotte sui fondi di proprietà del genitore, dichiarato scomparso nel corso del 1983, erano sempre state riferibili, in via esclusiva, alla ditta individuale dello stesso quantomeno a decorrere dal 1995, anno in cui, giusto Persona_1 provvedimento del 17.08.1995, ella era stata nominata curatrice del padre scomparso, con il compito di rappresentarlo e di compiere ogni atto necessario per la conservazione del suo patrimonio nell'interesse dello scomparso e dei componenti del nucleo familiare;
b) che la P.IVA aperta nell'anno 1997 era funzionale allo svolgimento dell'ufficio di curatrice del padre scomparso, posto che l'opponente non esercitava alcuna attività in proprio e non possedeva fondi di proprietà esclusiva;
c) che il fabbisogno aziendale era stato soddisfatto mediante l'assunzione dei propri familiari conviventi, ovvero (coniuge), e (figli), nonché dalla CP_3 CP_4 CP_5 stessa;
d) che, a seguito della verifica ispettiva condotta a carico dell'azienda Parte_1 agricola con verbale di accertamento n. 2200000261949 dell'11.05.2012 gli Persona_1 ispettori di vigilanza avevano proceduto all'iscrizione d'ufficio nella gestione INPS Lavoratori CP_1 di , e (con decorrenza Parte_2 CP_3 CP_4 CP_5 dall'1.01.2007, quali componenti del nucleo familiare di ), i cui rapporti di lavoro Parte_1 subordinato erano stati disconosciuti dal medesimo ente previdenziale con contestuale verbale di accertamento n. 2200000260888 dell'8.05.2012; con successivo verbale di accertamento n.
2200000261269 dell'11.05.2012 l' aveva provveduto all'iscrizione d'ufficio dell'odierna CP_1 ricorrente nella gestione coltivatori diretti, con decorrenza dall'1.01.2007, attesa la ritenuta CP_1 sussistenza dei requisiti tempo lavoro/reddito previsti dalla disciplina normativa in materia;
e) che, con sentenza n. 59/2020 del 24.01.2020, il Tribunale di Lamezia Terme aveva accolto i ricorsi separatamente proposti da avverso i verbali di accertamento redatti dall' , Parte_1 CP_1 aventi ad oggetto il disconoscimento dell'esistenza dell'azienda agricola e Persona_1 dell'ufficio di curatore dello scomparso ricoperto da con conseguente Parte_1 qualificazione della predetta come coltivatrice diretta e disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra l'azienda agricola e , e Persona_1 CP_3 CP_4
, considerati tutti collaboratori familiari della coltivatrice diretta , Parte_3 Parte_1 nonché dalla medesima avverso quattro avvisi di addebito, con i quali l' aveva Parte_1 CP_1 proceduto al recupero della contribuzione omessa da sia la sua posizione di Parte_1 coltivatrice diretta, sia per la posizione dei collaboratori familiari, e da e CP_4 CP_5
avverso i provvedimenti con i quali era stata rigettata la domanda di disoccupazione agricola
[...] per gli anni 2007/2010 a causa della cancellazione dagli elenchi agricoli conseguita agli accertamenti ispettivi compiuti nei confronti dell'azienda agricola f) che, essendo venuto Persona_1 meno il presupposto fattuale della pretesa contributiva, l'avviso di addebito era illegittimo e, dunque, da dichiararsi nullo;
g) la nullità dell'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 24, comma
3 del D. Lgs. n. 46/1999.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato, venisse dichiarata la nullità e l'illegittimità dell'atto, con consente declaratoria di non dovutezza delle somme pretese dall'ente previdenziale.
2. Integrato il contradditorio, l' eccepiva: a) l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità CP_1 dell'iscrizione a ruolo o/e dell'emissione dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 46/1999; b) nel merito, richiamava le risultanze di cui al verbale di accertamento n.
2200000261949 dell'11.05.2012, con cui l'ente aveva proceduto all'iscrizione d'ufficio nella gestione di , e Controparte_6 CP_3 CP_4 CP_5
(con decorrenza dall'1.01.2007, quali componenti del nucleo familiare di ),
[...] Parte_1 nonché del contestuale verbale di accertamento n. 2200000260888 dell'11.05.2012, con cui aveva disconosciuto i suddetti rapporti di lavoro subordinati e, infine, del verbale di accertamento n.
2200000261269 dell'11.05.2012, con cui aveva provveduto all'iscrizione d'ufficio di Parte_1
nella gestione coltivatori diretti, con decorrenza dall'1.01.2007, attesa la ritenuta
[...] CP_1 sussistenza dei requisiti tempo lavoro/reddito previsti dalla disciplina normativa in materia.
Insisteva, quindi, per il rigetto dell'opposizione con conseguente condanna di al Parte_1 pagamento dei contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi in agricoltura e di cui all'avviso di addebito impugnato, oltre interessi legali sino al soddisfo;
in subordine, chiedeva la condanna della ricorrente alla corresponsione delle somme risultate dovute in corso di giudizio.
3. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della la quale non ha inteso Controparte_2 costituirsi in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Va, tuttavia, ritenuta la carenza di legittimazione passiva della soggetto cessionario Controparte_2 dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. CP_1
448/1998, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Nel caso di specie, non sussiste la legittimazione a contraddire della società di in quanto i crediti oggetto dell'avviso di addebito opposto riguardano si riferiscono all'anno 2018.
5. Quanto al merito, è opportuno rammentare che l' , a seguito di segnalazione proveniente dalla CP_1 sede regionale nell'ambito del “Progetto Agricoltura 2012”, avente ad oggetto la richiesta di accertamento della regolarità delle aziende segnalate, ha effettuato un accertamento a carico dell' (segnalata in quanto il proprietario risultava un soggetto Parte_4 ultraottantenne), riscontrando che, pur essendo formalmente intestata a Persona_1 scomparso a seguito di sequestro di persona nell'anno 1983, la suddetta azienda agricola era stata, di fatto, condotta fin dal 1995 dalla figlia , nominata curatrice dello scomparso dal Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme in data 17.08.1995, che era iscritta nella sezione Parte_1 speciale della CCIAA di Catanzaro con la qualifica di piccolo imprenditore (coltivatore diretto) dedito alle colture agrumicole dal 29.05.1997 e che i terreni utilizzati da quest'ultima coincidevano con quelli dell'azienda agricola nonché con quelli ereditati a seguito del decesso Persona_1 della madre (avvenuto nell'anno 2005), di cui era divenuta comproprietaria nella misura di 1/6 unitamente al padre scomparso ed al fratello;
gli ispettori hanno, inoltre, accertato che Parte_1
aveva svolto l'attività di coltivatrice diretta non in qualità di semplice curatrice dello
[...] scomparso che la medesima era priva di copertura contributiva, che nel corso Persona_1 degli anni oggetto di verifica (2007/2011) il fabbisogno aziendale era stato esclusivamente soddisfatto dai familiari conviventi di , ovvero (coniuge), e Parte_1 CP_3 CP_4
(figli), nonché dalla stessa , e che il profitto aziendale era dipeso CP_5 Parte_1 dalla vendita del foraggio a compratori terzi, mentre la coltivazione degli agrumi e delle olive era stata destinata a soddisfare il solo bisogno personale di . Parte_1
Con verbale di accertamento n. 2200000261949 dell'11.05.2012 gli ispettori di vigilanza dell' CP_1 hanno proceduto all'iscrizione d'ufficio nella gestione di Controparte_6 Parte_2
, e (con decorrenza dall'1.01.2007, quali componenti CP_3 CP_4 CP_5 del nucleo familiare di ), i cui rapporti di lavoro subordinati sono stati disconosciuti Parte_1 dal medesimo ente previdenziale con contestuale verbale di accertamento n. 2200000260888 dell'11.05.2012.
Con successivo verbale di accertamento n. 2200000261269 dell'11.05.2012 l' ha provveduto CP_1 all'iscrizione d'ufficio di nella gestione coltivatori diretti, con decorrenza Parte_1 CP_1 dall'1.01.2007, attesa la ritenuta sussistenza dei requisiti tempo lavoro/reddito previsti dalla disciplina normativa in materia.
È intervenuta, dapprima, la sentenza n. 59/2020 resa dal Tribunale di Lamezia Terme in data
24.01.2020, con la quale sono stati accolti i ricorsi separatamente proposti da Parte_1 avverso i verbali di accertamento redatti dall' , aventi ad oggetto il disconoscimento CP_1 dell'esistenza dell'azienda agricola e dell'ufficio di curatore dello scomparso Persona_1 ricoperto da , con conseguente qualificazione della predetta come coltivatrice Parte_1 diretta e disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra l'azienda agricola Per_1
e , e , considerati tutti collaboratori familiari
[...] CP_3 CP_4 Parte_3 della coltivatrice diretta , nonché dalla medesima avverso quattro Parte_1 Parte_1 avvisi di addebito, con i quali l' aveva proceduto al recupero della contribuzione omessa da CP_1
sia la sua posizione di coltivatrice diretta, sia per la posizione dei collaboratori Parte_1 familiari;
e da e avverso i provvedimenti con i quali era stata rigettata CP_4 CP_5 la domanda di disoccupazione agricola per gli anni 2007/2010 a causa della cancellazione dagli elenchi agricoli conseguita agli accertamenti ispettivi compiuti nei confronti dell'azienda agricola
Persona_1
La Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto, infatti, che l' , attore CP_1 in senso sostanziale, non avesse sufficientemente dimostrato gli elementi costitutivi della fattispecie contestata a e che, di contro, le risultanze istruttorie acquisite in corso di causa Parte_1 avessero consentito di dimostrare che aveva svolto l'attività di conduzione di fondi Parte_1 agricoli in qualità di curatrice dello scomparso padre in maniera continuativa ed Persona_1 incontestata fin dal 1995, nonché l'effettività e la regolarità dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra l'azienda agricola e e con Persona_1 CP_5 CP_4 conseguente diritto di questi ultimi a percepire le indennità di disoccupazione agricola per gli anni oggetto di accertamento.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza n. 1223/2022 pubblicata il 21.12.2022 dalla
Corte d'Appello di Catanzaro, che, dopo aver individuato la nozione di coltivatore diretto, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la qualità di coltivatrice diretta in capo a trovasse riscontro in una serie di elementi fattuali emersi in giudizio, ovvero Parte_1 lo svolgimento personale di attività manuale di coltivazione dei fondi;
l'essere comproprietaria, unitamente alla madre deceduta, al fratello ed al padre scomparso, dei terreni sui quali era stata esercitata l'attività di coltivazione;
l'aver soddisfatto il fabbisogno necessario per la coltivazione dei fondi esclusivamente mediante il lavoro proprio e quello dei familiari conviventi, senza l'assunzione di manodopera;
l'essere stati i proventi derivanti dalla coltivazione dei terreni agricoli l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare nel periodo oggetto di accertamento (anni dal 2007 al 2011);
l'essere stata titolare della pratica Arcea, l'aver emesso fatture ed ottenuto Parte_1 finanziamenti comunitari in proprio e non in qualità di curatrice dello scomparso.
I giudici di secondo grado hanno, inoltre, evidenziato che non si era limitata a Parte_1 compiere atti finalizzati alla conservazione del patrimonio dello scomparso, ai sensi dell'art. 48 c.c., ma aveva posto in essere atti di gestione (vendita del prodotto, pratiche di finanziamento ecc.), senza allegare e provare di essere stata a ciò autorizzata dal Tribunale e che tali atti fossero necessari al fine di evitare pregiudizi al patrimonio dello scomparso;
hanno, di conseguenza, ritenuto infondati i ricorsi proposti da avverso i verbali di accertamento ispettivo, accogliendo la domanda di Parte_1 condanna al versamento dei contributi IVS dovuti sia come coltivatrice diretta sia in favore dei collaboratori familiari per il periodo 1.01.2007/31.12.2011; correlativamente, sono stati rigettati i ricorsi proposti da e al fine di ottenere l'accertamento del diritto CP_5 CP_4 all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ed il connesso trattamento di disoccupazione per gli anni dal 2007 al 2011.
Allo stato, la sentenza di appello non è ancora passata in giudicato, risultando pendente il giudizio di cassazione iscritto al n. 14508/2023 R.G.
5. Ebbene, alla luce delle argomentazioni svolte nella sentenza n. 1223/2022, alle quali il Tribunale fa integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo stato accertato il presupposto fattuale sotteso alla pretesa contributiva per cui è causa (ovverosia l'iscrizione di alla Parte_1 gestione dei coltivatori diretti e la conseguente obbligazione contributiva), l'opposizione deve essere respinta, con conseguente condanna di al pagamento della somma di € 16.750,23 Parte_1 indicata nell'avviso di addebito n. 33020190002874722000, dovuta a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti e relative somme aggiuntive per l'anno 2018, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della così CP_2 provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € Parte_1
16.750,23 indicata nell'avviso di addebito n. 33020190002874722000, dovuta a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti e relative somme aggiuntive per l'anno 2018, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,50 per Parte_1 compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 14.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino