Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente.
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- 1. cos'è e come funzionaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 4 ottobre 2025
L'usucapione della servitù – indice: Usucapione e servitù Servitù apparenti Servitù di passaggio Usucapione servitù negativa Conclusioni L'articolo 1027 del codice civile definisce la servitù come “il peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario”. La dottrina individua vari tipi di servitù in base al peso che il fondo servente deve sopportare, alle modalità di esercizio in riferimento al tempo o al fatto che il loro esercizio sia subordinato o meno all'esistenza di opere visibili ed infine in base alle modalità di costituzione della servitù. Si sono individuate cosi le seguenti categorie di servitù: positive o negative, continue o …
Leggi di più… - 2. Servitù di passaggio, tra onere della prova della "negatoria servitutis" e responsabilità del notaioA Cura Di Paolo Nasini · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 24 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2009, n. 12362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12362 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
E I TALIAN12362/ 09 RE PUB BLI CA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D I CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE R.G.N.20917/04 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 12362 -· Presidente Cron. Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO U.P. 17/4/2009 Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere Rel. Dott. Alberto GIUSTI ha pronunciato la seguente servitù di passaggio – acquisto per usuca- SENTENZA pione opere visibili e permanenti -- prova sul ricorso proposto da: ZZ TO, ZZ NI e ZZ CO, rappre- sentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Stefano Faccini, elettivamente do- miciliati nello studio dell'Avv. Luigi Janari in Roma, Via Cassiodoro, n. 19; - ricorrenti
contro
CAUSIN IR, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del controricorso, dall'Avv. Stefano Marrone, elettivamente domiciliato nello studio llu dell'Avv. Luca Perticone in Roma, Via Cosseria, n. 5; - controricorrente 630/03 avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia de- positata il 30 marzo 2004, n° 543/01 Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 17 aprile 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale Dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 15 aprile 1. - 1999, CO, TO e NI UZ esponevano di essere rispettivamente nudi proprietari (i primi due) ed usufruttuario (il terzo) di un terreno sito in Chirigna- go, confinante con il fondo di IR IN;
e poiché quest'ultimo pretendeva di passare sul terreno degli at- tori per poter accedere al proprio fondo da Via Confalo- nieri, affermando di avere acquistato per usucapione la servitù di passaggio pedonale e carraio, lo convenivano in giudizio promuovendo nei suoi confronti actio negato- ria servitutis. Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda attrice e chiedendo, in via riconvenziona- llu le, l'accertamento che il proprio fondo godeva di servi- tù di passaggio pedonale e carraio acquistata per usuca- pione a carico del fondo degli attori. - 2 Concessa tutela possessoria in corso di causa a fa- vore del IN, l'adito Tribunale di Venezia, con sen- tenza del 21 maggio 2001, dichiarava costituita per usu- capione a favore del fondo del convenuto e a carico del fondo degli attori la servitù di passaggio dalla via pubblica Confalonieri. 2. - Questa pronuncia è stata integralmente confer- mata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 marzo 2004. 2.1. - In ordine alla mancata revoca dell'ordinanza depositata il 3 luglio 2000 ammissiva, da parte del giu- istruttore, dei capitoli di prova formulati daldice convenuto, attore in via riconvenzionale, la Corte ter- ritoriale ha respinto la censura di genericità dei capi- toli mossa dagli appellanti, ed ha precisato che essi, riguardando il contenuto della servitù, la sua durata e le modalità del suo esercizio, sono sufficientemente precisi da consentire la prova contraria. La Corte di Venezia ha giudicato corretta ed incon- testabile la valutazione degli elementi di prova effet- tuata dal Tribunale, il quale dalle fotografie prodotte Alu aveva rilevato le tracce evidenti del passaggio carraio - ha pre- e pedonale e la sua ampiezza. Tali fotografie cisato la Corte del gravame - dimostrano infatti la for- 3 - mazione, per effetto del passaggio di mezzi e persone, di un sentiero che porta al cancello pedonale ed al can- cello carraio del fondo IN;
e l'andamento del sen- tiero costituisce prova incontrovertibile della strumen- talità di esso rispetto all'esercizio del passaggio pe- donale e carraio da parte del IN. Quanto, poi, alle modalità e alla durata di tale passaggio, la Corte ter- ritoriale ha fatto leva sulle "precise e persuasive di- chiarazioni" rese da LT IN e da AN AZ. Secondo la Corte di Venezia, la lunga durata dell'esercizio del passaggio, iniziata negli anni '60, e la sua gravosità (il passaggio interessa una striscia di terreno larga 4 metri, dove si esercita il transito sia pedonale che per mezzo di autoveicoli) portano ad esclu- dere che esso si sia svolto per mera tolleranza dovuta a spirito di amicizia del dante causa dei UZ nei con- fronti del IN.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello, notificata il 12 giugno 2004, hanno proposto ricorso per cassazione TO, NI e CO UZ, con atto notificato il 25 settembre 2004, sulla base di tre, complessi motivi. llu Ha resistito, con controricorso, IR IN. In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depo- sitato una memoria illustrativa. -- - - - MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo (violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1058 e 1061 cod. civ., nonché omes- insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulsa, punto decisivo della controversia, costituito dalla esi- stenza e dal momento di realizzazione delle opere visi- bili e permanenti destinate in modo certo all'esercizio della servitù vantata dal IN), i ricorrenti, riepi- logata la censura articolata con il gravame, si dolgono che la Corte d'appello: (a) abbia "motivato solo e mala- mente sul perché ha ritenuto infondata nel merito l'eccezione di inammissibilità della prova testimonia- le"; (b) erroneamente abbia "ritenuto il sentiero ravvi- sato nelle foto, che ha riconosciuto essersi formato per effetto evidente del (e quindi da) passaggio dei mezzi e persone, quale opera destinata (e perciò predisposta) all'esercizio di servitù di passaggio" (laddove "il sen- tiero formatosi a seguito di mero passaggio di persone e/o di mezzi non può essere equiparato o confuso con l'operato di chi realizza lo stesso per passare su un fondo altrui al fine di accedere al proprio"); (c) non abbia considerato "la mancata prova dell'inizio del Ali possesso ad usucapionem", attesa l'inidoneità delle fo- tografie a dare certezza del momento storico in esse raffigurato, giacché esse non dimostrerebbero "da quando - 5 esista detto sentiero"; (d) abbia utilizzato le dichia- razioni rese nel giudizio possessorio da LT IN e AN AZ, che tuttavia "non erano valida prova as- sunta o acquisita in causa". Il secondo mezzo è rubricato "nullità della 2. e/o del relativo procedimento per omessa sentenza pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sull'eccezione di inammissibilità dei capitoli testimo- niali nn. 1, 4 e 5 ammessi con ordinanza del Tribunale di Venezia depositata il 3 luglio 2000 (art. 360, numero 4, cod. proc. civ.)", nonché "omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla eccepita inammissibilità ed irrilevanza dei capitoli di prova IN ammessi con ordinanza depositata il 3 luglio 2000". Ad avviso dei ricorrenti, la statuizione della Corte d'appello sarebbe "solo apparentemente motivata circa l'eccepita generici- tà, e sarebbe senz'altro viziata da omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dei capitoli in quanto contenenti giudizi che il testimone non può dare". 3. - Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1144, 1141 e Alh 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e/o con- traddittoria motivazione sul punto decisivo della con- troversia costituito dal passaggio del IN sul fondo - 6 - dei UZ quale comportamento tollerato dal dante causa dei UZ, prima, e dei UZ, poi, fino alla raccomandat a del 16 maggio 1995. In assenza della dimostrazione della realizzazione di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù, ed essendo il rapporto ini- ziato nell'ambito del rapporto di amicizia, da parte del IN avrebbe dovuto essere provata "l'interversione del titolo per cui passava, atteso che, in assenza di mutamento di titolo, il possesso e la detenzione devono intendersi continuati così come sorti e la prova dell'interversione spetta a chi vuole farla valere". - I tre motivi, attesa la loro stretta 4. connes- sione, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati, quando non inammissibili. 4.1. - Quanto alla lamentata inammissibilità dei capitoli di prova ammessi con ordinanza depositata il 3 luglio 2000 perché generici e perché aventi ad oggetto apprezzamenti o giudizi, occorre premettere che la Corte territoriale ha respinto la corrispondente censura arti- colata con il motivo di gravame, rilevando, con congrua motivazione, che i capitoli di prova ammessi sono suffi- cientemente specifici da consentire la prova contraria;
Alu e, nel precisare che detti capitoli concernono il conte- nuto della servitù, la sua durata e le modalità del suo esercizio, ha implicitamente, ma altrettanto chiaramen- - 7 - te, escluso che la prova testimoniale avesse ad oggetto, anziché l'attività attraverso la quale il potere sulla cosa si è manifestato, apprezzamenti soggettivi sul ri- sultato del suo esercizio. Al riguardo, occorre in primo luogo ricordare che il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fat- ti dedotti nei capitoli di prova - che va comunque con- dotto non solo alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenu- to in relazione agli altri atti di causa ed alle dedu- zioni dei contendenti - costituisce un apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se, come nella specie, correttamente moti- vato (Cass., Sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2201). Secondariamente, può dirsi acquisito il principio secondo cui qualora con il ricorso per cassazione venga censurata l'ammissione, da parte del giudice del merito, di una prova espletata, è necessario che il ricorrente indichi le ragioni del carattere decisivo di tale mezzo istruttorio in ordine alla risoluzione della controver- sia (Cass., Sez. I, 11 ottobre 1999, n. 11386; Cass., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass., Sez. lav., 3 luglio 2001, n. 8998). Nel caso di specie, i ricorrenti non solo non hanno dedotto che gli esiti della prova per testi siano stati - ------- decisivi ai fini della formazione del convincimento e- spresso dalla Corte d'appello; ma anzi hanno precisato che la Corte d'appello, ai fini del proprio convincimen- to, ha utilizzato non le deposizioni rese dai testi Wal- ter IN e AN AZ all'udienza istruttoria del 22 novembre 2000 sui capitoli di prova oggetto di conte- stazione, bensì le informazioni rilasciate dai medesimi nella veste di informatori portati da IR IN all'udienza del 13 luglio 1999 di trattazione del ricor- so possessorio promosso in pendenza del giudizio petito- rio. Donde la inammissibilità della relativa doglianza. 4.2. - Nel merito, la Corte di Venezia ha ritenuto che tutte le risultanze di prova acquisiti sono conver- genti nella dimostrazione dell'acquisto per usucapione ventennale, a favore del IN, della servitù pedonale e carraia sul fondo dei UZ. In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato: (a) che dalla prodotta do- cumentazione fotografica risulta la sussistenza di opere visibili e permanenti del passaggio carraio e pedonale per una striscia di terreno larga quattro metri;
(b) che le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti llu (LT IN e AN AZ) sono precise e persuasi- ve nell'indicare che il passaggio risultante dalle foto è stato utilizzato senza contestazioni, sia a piedi che - 9.- con le macchine, per oltre venti anni ed è l'unico che consente l'accesso dalla via pubblica alla casa di pro- prietà del convenuto, attore in via riconvenzionale. In- fine, la Corte marciana ha escluso che, data la lunga durata dell'esercizio del passaggio e la sua gravosità, l'attività di godimento sia stata compiuta per mera tol- leranza ispirata da spirito di amicizia del dante causa dei UZ nei confronti del IN. La statuizione alla quale è giunta la Corte d'appello è esente dalle censure in diritto che ad essa sono state rivolte con i motivi di ricorso. Per un verso, ai fini della sussistenza del requi- sito dell'apparenza, richiesto dall'art. 1061 cod. civ. per l'acquisto della servitù prediale per usucapione, necessariamente, in materia di servitù di non Occorre passaggio, un opus manu factum (ossia un tracciato dovu- to all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpe- stio, qualora esso presenti un tracciato tale da denota- re la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente di accesso al fondo dominante mediante il fondo ser- - llu vente (Cass., Sez. II, 23 febbraio 1987, n. 1912; Cass. Sez. II, 21 maggio 1987, n. 4623; Cass., Sez. II, 29 a- gosto 1998, n. 8633; Cass., Sez. II, 17 febbraio 2004, n. 2994). 10 - A questo principio si è attenuta la Corte d'appello, che ha evidenziato come il sentiero de quo si articola secondo un tracciato di collegamento tale da denotare, senza incertezze o ambiguità di sorta, la sua visibile e permanente destinazione all'esercizio della servitù pedonale e carraia da parte del proprietario del fondo dominante. Per l'altro verso, nel procedere all'indagine se l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di servitù fosse stata compiuta con l'altrui tolleranza, e fosse quindi inidonea all'acquisto del possesso, corret- tamente la Corte territoriale ha dato rilievo, per e- scludere la tolleranza, alla lunga durata dell'esercizio del passaggio e alla sua gravosità, giacché il perdurare da molti anni dell'attività e la sua rilevante entità ben possono integrare elementi presuntivi, nel senso ap- punto dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora come nella specie si verta in tema di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che in e mutevoli, è assai siffatti rapporti, di per sé labili difficile il mantenimento di quella tolleranza per un di non modesta portata (cfr. Cass., Sez. II, 18 giugno llu lungo arco di tempo e a fronte di un godimento del bene n. 8194; Cass., Sez. II, 20 febbraio 2008, n. 2001, 4327). 11 4.3. - D'altra parte, la Corte di Venezia ha espo- sto in modo puntuale le ragioni del proprio convincimen- to all'esito di una attenta analisi delle risultanze processuali, e ciò consente di seguire, e di controlla- re, l'iter logico sfociato nella contestata conclusione. Si tratta di una motivazione adeguata, logicamente coerente ed immune da vizi giuridici, che esamina i di- versi elementi acquisiti valutandoli singolarmente e in correlazione tra loro. Non era precluso alla Corte d'appello attribuire valore indiziario alle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti nel corso del giudizio possessorio tra le stesse parti promosso nel corso del giudizio pe- titorio di negatoria servitutis e di usucapione. Né è decisiva la censura relativa all'avvenuta uti- lizzazione di fotografie che, ad avviso dei ricorrenti, sarebbero prive di un riferimento temporale certo, giac- ché la Corte territoriale ha chiaramente tratto dalle dichiarazioni in atti la dimostrazione del riferirsi della documentazione fotografica allo stato di fatto della striscia di terra in contestazione per il venten- аш nio utile all'usucapione, avendo LT IN e AN AZ confermato che proprio il tracciato nella con- formazione rappresentata dalle fotografie era stato uti- - 12 lizzato per oltre venti anni per accedere, sia a piedi che in macchina, alla proprietà di IR IN. -Per il resto, le censure articolate ancorché for- malmente indirizzate a denunciare insufficienze, mancan- ze o contraddittorietà nella motivazione - si risolvono contestazione degli apprezzamenti in fatto com- in una piuti dalla Corte di merito ed in una sollecitazione ad una nuova valutazione degli elementi acquisiti in giudi- zio. Ma ciò fuoriesce dai limiti del sindacato di questa Suprema Corte, alla quale non è consentito il potere di riesaminare il merito della causa, potendo essa solo controllare sul piano logico e formale e della corret- tezza giuridica l'esame e la valutazione effettuati dal giudice di merito, a questo soltanto spettando di indi- viduare le fonti del proprio convincimento, di apprezza- re le prove e di scegliere, tra le risultanze di causa, quelle ritenute più idonee a dimostrare (o ad escludere la prova de) i fatti in discussione (salvi i casi tassa- tivamente previsti dalla legge che qui non vengono in - rilievo in cui è assegnato un valore legale alla pro- va) (Cass., Sez. III, 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., llu Sez. lav., 6 marzo 2008, n. 6064). Nella specie, i de- corrispondono al modello enucleabiledotti vizi non dall'art. 360, numero 5, cod. proc. civ., poiché, da un lato, non investono omissioni, insufficienze o contrad- 13 dittorietà del discorso giustificativo su punti decisivi della controversia e, dall'altro, si infrangono contro la palese sussistenza, nella sentenza impugnata, dei re- quisiti strutturali dell'argomentazione, come sopra in- dividuati. Quelle deduzioni, in conclusione, si sostan- ziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento de- cisorio svolto dal Giudice a quo, sicché incidono sull'intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all'ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità. 5. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorren- ti, in solido tra loro, al rimborso delle spese proces- suali sostenute dal contro ricorrente, liquidate in com- plessivi euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 aprile 2009. Il Presidente Il Consigliere estensore Alab риви Alberto st % - 14 --... IL CANCELLIERE C1 Valerija Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 MAG. 2009 IL CANCELLIERE C1