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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei magistrati
- dott. Lucia Gesummaria presidente
- dott. Alessia D'Alessandro consigliere
- dott. Pietro Vinetti consigliere rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento in data 25.11.2025, comunicato alle parti il
26.11.2025, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 16.12.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 298/2022 , e vertente tra:
, (C.F.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. GALLITIELLO GIUSEPPE
-Appellante-
e
, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. PELUSO MARIATERESA
-Appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 372/2022, pubblicata il 17.5.2022, il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
“- rigetta l'opposizione proposta dal e per l'effetto conferma Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 339/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 14 agosto 2017 in favore del , dichiarandolo esecutivo, Controparte_1
- condanna l'opponente a rifondere al Parte_1 [...]
le spese del giudizio, che liquida in complessivi Controparte_2
€.5.534,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Teresa Peluso, dichiaratasi antistatario.”
Con atto di citazione depositato il 24.6.2022, notificato in pari data, la parte appellante ha impugnato la sentenza di cui sopra.
Con comparsa depositata il 1.11.2022, la parte appellata si è costituita per resistere al gravame.
Né all'udienza del 28.10.2025 né all'udienza del 16.12.2025 - entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022 - alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza. Sia l'udienza del 28.10.2025, fissata a seguito di rinvio di ufficio regolarmente comunicato alle parti, che quella del 16.12.2025 sono state ritualmente tenute e, per entrambe, con separato decreto ancora regolarmente comnnicato, era stata prevista la trattazione scritta mediante deposito di note in sostituzione d'udienza, ma, come già detto, nessuna delle parti vi provvedeva.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe specificato, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere Il Presidente
Dr Pietro Vinetti dr.ssa Lucia Gesummaria