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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Emma MANZIONNA Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 232/2022 promossa da
e rappresentati e difesi dall' Parte_1 Parte_2 avv. Giulia Romanelli
-appellanti-
c/
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall' avv. Pietro Tournier
-appellato-
CONCLUSIONI: Come precisate nelle difese in atti, ed in particolare all' udienza di precisazione delle conclusioni, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
Motivazione
e formulavano domanda al fine ottenere Parte_1 Parte_2 la declaratoria di responsabilità, e la conseguente condanna risarcitoria, nei confronti del per la caduta del verificatasi in data Controparte_1 Parte_2
19/7/2010 alle ore 20:30 circa in territorio di , mentre il suddetto era alla CP_1 guida del motoveicolo di proprietà di , che a sua volta chiedeva il Parte_1 risarcimento per i danni subiti dal mezzo.
Si deduceva che tale caduta fosse stata determinata dalla presenza di una sconnessione/buca sul manto stradale, e che la condizione dei luoghi non era visibile
(scarsa illuminazione); ed ancora che il aveva subito lesioni, e Parte_2 che il mezzo di proprietà di risultava esser danneggiato Parte_1 nell'occorso.
Si costituiva il , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 richiesto, e la fondatezza della domanda attorea, sia con riferimento all'an, sia per il quantum.
Pagina 1 Con sentenza n. 3061/2021 del 27/8/2021, il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, pur ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c., correlabile quindi al rapporto di custodia del riteneva essere ravvisabile la CP_1 colpa assorbente del conducente del mezzo, tanto perché la Parte_2 strada teatro dell'accaduto presentava numerose crepe, increspature, dislivelli ed irregolarità, “ampiamente visibili”, che avrebbero dovuto indurre il a Parte_2 transitare in loco con “particolare prudenza ed accortezza”.
Il Tribunale considerava peraltro che il sinistro era avvenuto in orario serale
(20,30), ed in piena estate (19/7), e con condizioni di tempo “serene” ed asfalto asciutto.
Si prendeva peraltro atto che l'illuminazione in loco era “assente”, constatato dai VVUU e trasposto nel relativo rapporto allegato in atti>.
Veniva inoltre rilevato che il aveva inizialmente rappresentato di esser Parte_2 caduto a causa di una buca, poi sostenendo che la caduta era riconducibile ad un dislivello dell'asfalto.
Ed ancora si considerava che neppure la deposizione resa dal teste escusso - ritenuto peraltro poco attendibile- aveva fatto chiarezza sulla dinamica dell'accaduto, avendo il teste dichiarato di non aver percepito direttamente il momento della caduta, ma di aver solo soccorso il subito dopo. Parte_2
I proponevano appello avverso la sentenza de qua, chiedendone la Parte_2 riforma, sulla base dei seguenti motivi:
a) Nullita' delle sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo
Per aver comunque ritenuto il primo Giudice esser ravvisabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., per poi rigettare la domanda b) Vizio di motivazione della sentenza per inadeguato esame delle risultanze istruttorie
Deducendo non avere il Giudice di prime cure correttamente interpretato le risultanze della prova testi
Veniva al riguardo dedotto che il teste escusso aveva reso dichiarazioni specifiche e circostanziate, che avevano trovato conforto anche nelle constatazioni dei VVUU intervenuti sui luoghi.
Si evidenziava peraltro che il ciclomotore condotto era una Vespa 50, che non poteva raggiungere velocità superiori ai 45 km/h.
Ed ancora che al momento dell'accaduto la visibilità era scarsa, che dai VVUU> l' illuminazione pubblica era assente, e che non erano rinvenibili in loco segnali di pericolo.
c) Vizio di motivazione per erronea riconducibilita' della fattispecie in esame nel paradigma dell'art. 2043 c.c., e non in quello dell'art. 2051 c.c.
Il costituendosi, chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la CP_2 condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, sollevando peraltro eccezione ex art. 348bis c.p.c.
Pagina 2 La Corte d'Appello emetteva sentenza non definitiva, con la quale, in riforma della sentenza appellata, dichiarava che la responsabilità per il sinistro occorso ed oggetto di controversia, andava addebitata esclusivamente al . Controparte_1
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso, e per l'espletamento di ctu medico-legale per la stima dei postumi conseguiti per il Parte_2
Con note scritte di udienza e con la comparsa conclusionale, il convenuto CP_1 lamentava aver riscontrato nel fascicolo telematico, un provvedimento di fissazione udienza per il giorno 5/7/2023, ed in presenza, che si sarebbe anche svolta con la rinuncia ai termini per le conclusionali, non trovando successivamente più traccia di quanto innanzi.
Ed ancora si rilevava essere la sentenza non definitiva, stata depositata dopo l'ordinanza di rimessione sul ruolo, ed anche prima della celebrazione della indicata udienza del 5/7/2023, lamentando la nullità dell'iter processuale, e della suddetta sentenza.
Veniva poi richiesta la rimessione in termini per proporre la riserva di appello, per non aver avuto conoscenza della fissazione della udienza del 5/7/2023, di anticipazione dell'udienza del 31/1/2024.
Si contestava inoltre la nullità della ordinanza di rimessione sul ruolo, perché pronunciata prima della sentenza, con conseguente nullità delle attività successive.
Si contestava peraltro la mancanza di prova su quanto richiesto per danni al veicolo.
Gli appellanti concludevano riportandosi alle richieste e deduzioni in atti.
******************
Occorre prendere le mosse dalla sentenza non definitiva, le cui statuizioni non sono suscettibili di nuova valutazione.
Risulta quindi esser stabilità la responsabilità del per quanto occorso, CP_1 dovendosi procedere alla valutazione dei profili attinenti al quantum dei danni suscettibili di riconoscimento, per quel che concerne le conseguenze lesive patite dal in seguito alla caduta, ed i danni al motoveicolo. Parte_2
Vanno comunque affrontate le questioni che il appellato, ha sollevato nelle CP_1 note deduttive successive alla sentenza non definitiva, e nella comparsa conclusionale, così come in precedenza riportate.
L'Ente de quo deduce che:
a) Nel fascicolo telematico, ci sarebbe stato un provvedimento di fissazione udienza per il giorno 5/7/2023, per udienza in presenza, non portato a conoscenza del udienza che si sarebbe finanche svolta con la CP_1 rinuncia ai termini per le conclusionali.
b) La sentenza non definitiva, sarebbe stata depositata dopo l'ordinanza di rimessione sul ruolo, e prima della celebrazione della suddetta udienza del
5/7/2023
Sostenendo essere in conseguenza nullo tutto l'iter processuale successivo alla sentenza non definitiva emessa.
Tali rilievi si appalesano del tutto infondati.
Pagina 3 Quanto alla doglianza sub a), va rilevato che nel fascicolo telematico non si ravvisa affatto traccia della fissazione della indicata udienza del 5/7/2023.
Al riguardo va evidenziato che con l'ordinanza di rimessione sul ruolo, conseguente e coeva rispetto alla sentenza non definitiva, è stata fissata -conferendo contestualmente incarico al Ctu- direttamente l'udienza del 31/1/2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza che si è regolarmente tenuta nel contraddittorio tra le parti, così come tutte le altre del giudizio.
Quanto al rilievo sub b) va evidenziato che la sentenza e la ordinanza di rimessione sul ruolo riportano la stessa data;
la sentenza è stata controfirmata in data 29/6/2023
e depositata in pari data;
l'ordinanza di rimessione sul ruolo è stata controfirmata il
30/6/2023 -e non quindi in data antecedente alla sentenza- e depositata il 3/7/2023.
Il deposito dell'ordinanza in data 3/7/2023, si appalesa peraltro del tutto incompatibile -vista la prossimità delle date- con una fissazione di udienza al
5/7/2023, così come dedotto dal appellato. CP_1
Non è dato pertanto rilevare alcuna nullità, e pregiudizio al diritto di difesa, avendo peraltro il prodotto, unitamente a note scritte di udienza, riserva di CP_1 proposizione di ricorso per Cassazione, avverso la sentenza non definitiva.
Passando al merito, si rileva che non vi sono contestazioni sulle risultanze di ctu in atti, e pertanto le lesioni patite dal vanno liquidate sulla scorta Parte_2 delle valutazioni peritali.
Sono stati computati postumi per invalidità permanente nella misura del 2,5%.
Pe inabilità temporanea, gg. 20 al 75% giorni 20 al 50%, e giorni 23 al 25%.
Non è stata ravvisata alcuna incidenza sulla capacità lavorativa.
Le spese mediche documentate, sono state ritenute congrue per un totale di euro
382,73.
Le somme di spettanza per danno biologico sono quindi pari ad:
- € 3.429,00 per invalidità del 2,5%
- € 3.536,00 per le ITP
Per un totale di € 6.965,00.
Su tali somme, in quanto già attualizzate andranno riconosciuti gli interessi legali, previa devalutazione al momento del sinistro, e con rivalutazione anno per anno sino alla data della sentenza, e con sola maggiorazione degli interessi dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Va anche riconosciuta la somma di € 382,73 per spese mediche, maggiorata di interessi e rivalutazione dall'epoca dei fatti sino alla sentenza, e dei soli interessi dalla data della sentenza al soddisfo.
Quanto ai danni al motoveicolo, va considerato che parte appellante ha in primo grado affermato che tale mezzo aveva riportato danni per € 1.690,00, chiedendo anche la liquidazione dei danni da fermo tecnico e per le spese di relativo trasporto
(per € 70,00) e custodia.
La spettanza di tali danni è stata specificamente contestata dal che ha in CP_1 particolare dedotto che non risulta esser stata fornita la prova, anche -e nello specifico- sulla relativa quantificazione ed entità delle lavorazioni in atti indicate.
Pagina 4 Ed ancora che dagli atti di causa non poteva desumersi che i danni al ciclomotore fossero tutti conseguenza dell'incidente, ed inoltre deducendo che la vespa de qua aveva, al momento dell'incidente, un valore commerciale bassissimo ed inferiore rispetto alle spese di riparazione.
Deve, con riferimento a quanto innanzi, in primis rilevarsi che la richiesta di fermo tecnico si appalesa generica, ed in quanto tale infondata, non essendo dato individuare la relativa durata, e dovendosi anche considerare che non sussistono, in mancanza di relativa dimostrazione, i presupposti per configurare la relativa spettanza.
Quanto ai danni al motoveicolo può rilevarsi che le foto in atti allegate documentano la presenza dei danni di specie.
Tali danni sono stati anche in parte e sommariamente descritti dal rapporto della P.M. intervenuta in loco, ed in atti allegato, che indica essere i danni identificabili nella
“ammaccatura carenatura posteriore e anteriore lato destro, parafango anteriore, rottura fanalino lato destro, danni meccanici”.
Tali danni, documentati a mezzo rappresentazione fotografica, devono ritenersi quindi sussistenti e conseguenti al sinistro.
Siffatti riscontri possono ritenersi sufficienti per poter riconoscere il relativo risarcimento, posto che documentano indubbiamente la presenza dei danni, per i quali può procedersi alla relativa liquidazione.
Per la quantificazione degli stessi, va considerato che il mero preventivo prodotto dalla parte, può costituire solo un riscontro di tipo meramente indicativo, in mancanza di apposita conferma, o di fattura relativa agli effettivi costi di riparazione.
Va inoltre considerato che l'importo risarcibile non può essere superiore al valore del motoveicolo al momento del sinistro.
Pur non essendo stato allegato alcunchè in merito, e dalle parti -essendosi il limitato a sollevare contestazione, senza indicare il valore del mezzo- può, CP_1 considerando il deprezzamento del motoveicolo e le condizioni d'uso così come apprezzabili dalle foto (vedasi ad es. portapacchi molto arrugginito, che denota la vetustà del mezzo), procedersi a liquidare il danno, comunque riscontrabile, con riduzione di importo percentuale, rispetto a quello oggetto di richiesta, ritenendo potersi liquidare la somma di € 800,00, e non doversi procedere ad apposita ctu estimativa, risultando i relativi costi non proporzionati rispetto ai danni risarcibili.
Alla detta somma va aggiunto il costo per il trasporto del mezzo, documentato come da fattura, per € 70,00.
Sulla somma di € 870,00 vanno riconosciuti interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino alla data della sentenza, ed i soli interessi legali sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, va considerato che e Parte_2 Parte_1
si sono costituiti con unica difesa in appello, dovendo procedersi ad unica
[...] liquidazione, per il primo e secondo grado, posto che le valutazioni del caso sono state peraltro attinenti alla medesima fattispecie;
la relativa quantificazione, come da dispositivo, viene disposta in considerazione del liquidatum, e ragguagliata ai
Pagina 5 valori medio minimi, essendo le somme riconosciute prossime ai minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3061/2021 del 27/8/2021, del Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado;
1) Condanna il al pagamento dei danni a favore di Controparte_1
liquidandoli in complessivi 7.347,73, ed a favore di Parte_2
liquidandoli in complessivi € 870,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione come in parte motiva specificato;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite e che Controparte_1 liquida:
o Per il giudizio di primo grado, in complessivi € 3.800,00
o Per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 4.400,00
Il tutto oltre accessori come per legge
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 8/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Emma Manzionna
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Emma MANZIONNA Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 232/2022 promossa da
e rappresentati e difesi dall' Parte_1 Parte_2 avv. Giulia Romanelli
-appellanti-
c/
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall' avv. Pietro Tournier
-appellato-
CONCLUSIONI: Come precisate nelle difese in atti, ed in particolare all' udienza di precisazione delle conclusioni, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
Motivazione
e formulavano domanda al fine ottenere Parte_1 Parte_2 la declaratoria di responsabilità, e la conseguente condanna risarcitoria, nei confronti del per la caduta del verificatasi in data Controparte_1 Parte_2
19/7/2010 alle ore 20:30 circa in territorio di , mentre il suddetto era alla CP_1 guida del motoveicolo di proprietà di , che a sua volta chiedeva il Parte_1 risarcimento per i danni subiti dal mezzo.
Si deduceva che tale caduta fosse stata determinata dalla presenza di una sconnessione/buca sul manto stradale, e che la condizione dei luoghi non era visibile
(scarsa illuminazione); ed ancora che il aveva subito lesioni, e Parte_2 che il mezzo di proprietà di risultava esser danneggiato Parte_1 nell'occorso.
Si costituiva il , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 richiesto, e la fondatezza della domanda attorea, sia con riferimento all'an, sia per il quantum.
Pagina 1 Con sentenza n. 3061/2021 del 27/8/2021, il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, pur ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c., correlabile quindi al rapporto di custodia del riteneva essere ravvisabile la CP_1 colpa assorbente del conducente del mezzo, tanto perché la Parte_2 strada teatro dell'accaduto presentava numerose crepe, increspature, dislivelli ed irregolarità, “ampiamente visibili”, che avrebbero dovuto indurre il a Parte_2 transitare in loco con “particolare prudenza ed accortezza”.
Il Tribunale considerava peraltro che il sinistro era avvenuto in orario serale
(20,30), ed in piena estate (19/7), e con condizioni di tempo “serene” ed asfalto asciutto.
Si prendeva peraltro atto che l'illuminazione in loco era “assente”, constatato dai VVUU e trasposto nel relativo rapporto allegato in atti>.
Veniva inoltre rilevato che il aveva inizialmente rappresentato di esser Parte_2 caduto a causa di una buca, poi sostenendo che la caduta era riconducibile ad un dislivello dell'asfalto.
Ed ancora si considerava che neppure la deposizione resa dal teste escusso - ritenuto peraltro poco attendibile- aveva fatto chiarezza sulla dinamica dell'accaduto, avendo il teste dichiarato di non aver percepito direttamente il momento della caduta, ma di aver solo soccorso il subito dopo. Parte_2
I proponevano appello avverso la sentenza de qua, chiedendone la Parte_2 riforma, sulla base dei seguenti motivi:
a) Nullita' delle sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo
Per aver comunque ritenuto il primo Giudice esser ravvisabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., per poi rigettare la domanda b) Vizio di motivazione della sentenza per inadeguato esame delle risultanze istruttorie
Deducendo non avere il Giudice di prime cure correttamente interpretato le risultanze della prova testi
Veniva al riguardo dedotto che il teste escusso aveva reso dichiarazioni specifiche e circostanziate, che avevano trovato conforto anche nelle constatazioni dei VVUU intervenuti sui luoghi.
Si evidenziava peraltro che il ciclomotore condotto era una Vespa 50, che non poteva raggiungere velocità superiori ai 45 km/h.
Ed ancora che al momento dell'accaduto la visibilità era scarsa, che dai VVUU> l' illuminazione pubblica era assente, e che non erano rinvenibili in loco segnali di pericolo.
c) Vizio di motivazione per erronea riconducibilita' della fattispecie in esame nel paradigma dell'art. 2043 c.c., e non in quello dell'art. 2051 c.c.
Il costituendosi, chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la CP_2 condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, sollevando peraltro eccezione ex art. 348bis c.p.c.
Pagina 2 La Corte d'Appello emetteva sentenza non definitiva, con la quale, in riforma della sentenza appellata, dichiarava che la responsabilità per il sinistro occorso ed oggetto di controversia, andava addebitata esclusivamente al . Controparte_1
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso, e per l'espletamento di ctu medico-legale per la stima dei postumi conseguiti per il Parte_2
Con note scritte di udienza e con la comparsa conclusionale, il convenuto CP_1 lamentava aver riscontrato nel fascicolo telematico, un provvedimento di fissazione udienza per il giorno 5/7/2023, ed in presenza, che si sarebbe anche svolta con la rinuncia ai termini per le conclusionali, non trovando successivamente più traccia di quanto innanzi.
Ed ancora si rilevava essere la sentenza non definitiva, stata depositata dopo l'ordinanza di rimessione sul ruolo, ed anche prima della celebrazione della indicata udienza del 5/7/2023, lamentando la nullità dell'iter processuale, e della suddetta sentenza.
Veniva poi richiesta la rimessione in termini per proporre la riserva di appello, per non aver avuto conoscenza della fissazione della udienza del 5/7/2023, di anticipazione dell'udienza del 31/1/2024.
Si contestava inoltre la nullità della ordinanza di rimessione sul ruolo, perché pronunciata prima della sentenza, con conseguente nullità delle attività successive.
Si contestava peraltro la mancanza di prova su quanto richiesto per danni al veicolo.
Gli appellanti concludevano riportandosi alle richieste e deduzioni in atti.
******************
Occorre prendere le mosse dalla sentenza non definitiva, le cui statuizioni non sono suscettibili di nuova valutazione.
Risulta quindi esser stabilità la responsabilità del per quanto occorso, CP_1 dovendosi procedere alla valutazione dei profili attinenti al quantum dei danni suscettibili di riconoscimento, per quel che concerne le conseguenze lesive patite dal in seguito alla caduta, ed i danni al motoveicolo. Parte_2
Vanno comunque affrontate le questioni che il appellato, ha sollevato nelle CP_1 note deduttive successive alla sentenza non definitiva, e nella comparsa conclusionale, così come in precedenza riportate.
L'Ente de quo deduce che:
a) Nel fascicolo telematico, ci sarebbe stato un provvedimento di fissazione udienza per il giorno 5/7/2023, per udienza in presenza, non portato a conoscenza del udienza che si sarebbe finanche svolta con la CP_1 rinuncia ai termini per le conclusionali.
b) La sentenza non definitiva, sarebbe stata depositata dopo l'ordinanza di rimessione sul ruolo, e prima della celebrazione della suddetta udienza del
5/7/2023
Sostenendo essere in conseguenza nullo tutto l'iter processuale successivo alla sentenza non definitiva emessa.
Tali rilievi si appalesano del tutto infondati.
Pagina 3 Quanto alla doglianza sub a), va rilevato che nel fascicolo telematico non si ravvisa affatto traccia della fissazione della indicata udienza del 5/7/2023.
Al riguardo va evidenziato che con l'ordinanza di rimessione sul ruolo, conseguente e coeva rispetto alla sentenza non definitiva, è stata fissata -conferendo contestualmente incarico al Ctu- direttamente l'udienza del 31/1/2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza che si è regolarmente tenuta nel contraddittorio tra le parti, così come tutte le altre del giudizio.
Quanto al rilievo sub b) va evidenziato che la sentenza e la ordinanza di rimessione sul ruolo riportano la stessa data;
la sentenza è stata controfirmata in data 29/6/2023
e depositata in pari data;
l'ordinanza di rimessione sul ruolo è stata controfirmata il
30/6/2023 -e non quindi in data antecedente alla sentenza- e depositata il 3/7/2023.
Il deposito dell'ordinanza in data 3/7/2023, si appalesa peraltro del tutto incompatibile -vista la prossimità delle date- con una fissazione di udienza al
5/7/2023, così come dedotto dal appellato. CP_1
Non è dato pertanto rilevare alcuna nullità, e pregiudizio al diritto di difesa, avendo peraltro il prodotto, unitamente a note scritte di udienza, riserva di CP_1 proposizione di ricorso per Cassazione, avverso la sentenza non definitiva.
Passando al merito, si rileva che non vi sono contestazioni sulle risultanze di ctu in atti, e pertanto le lesioni patite dal vanno liquidate sulla scorta Parte_2 delle valutazioni peritali.
Sono stati computati postumi per invalidità permanente nella misura del 2,5%.
Pe inabilità temporanea, gg. 20 al 75% giorni 20 al 50%, e giorni 23 al 25%.
Non è stata ravvisata alcuna incidenza sulla capacità lavorativa.
Le spese mediche documentate, sono state ritenute congrue per un totale di euro
382,73.
Le somme di spettanza per danno biologico sono quindi pari ad:
- € 3.429,00 per invalidità del 2,5%
- € 3.536,00 per le ITP
Per un totale di € 6.965,00.
Su tali somme, in quanto già attualizzate andranno riconosciuti gli interessi legali, previa devalutazione al momento del sinistro, e con rivalutazione anno per anno sino alla data della sentenza, e con sola maggiorazione degli interessi dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Va anche riconosciuta la somma di € 382,73 per spese mediche, maggiorata di interessi e rivalutazione dall'epoca dei fatti sino alla sentenza, e dei soli interessi dalla data della sentenza al soddisfo.
Quanto ai danni al motoveicolo, va considerato che parte appellante ha in primo grado affermato che tale mezzo aveva riportato danni per € 1.690,00, chiedendo anche la liquidazione dei danni da fermo tecnico e per le spese di relativo trasporto
(per € 70,00) e custodia.
La spettanza di tali danni è stata specificamente contestata dal che ha in CP_1 particolare dedotto che non risulta esser stata fornita la prova, anche -e nello specifico- sulla relativa quantificazione ed entità delle lavorazioni in atti indicate.
Pagina 4 Ed ancora che dagli atti di causa non poteva desumersi che i danni al ciclomotore fossero tutti conseguenza dell'incidente, ed inoltre deducendo che la vespa de qua aveva, al momento dell'incidente, un valore commerciale bassissimo ed inferiore rispetto alle spese di riparazione.
Deve, con riferimento a quanto innanzi, in primis rilevarsi che la richiesta di fermo tecnico si appalesa generica, ed in quanto tale infondata, non essendo dato individuare la relativa durata, e dovendosi anche considerare che non sussistono, in mancanza di relativa dimostrazione, i presupposti per configurare la relativa spettanza.
Quanto ai danni al motoveicolo può rilevarsi che le foto in atti allegate documentano la presenza dei danni di specie.
Tali danni sono stati anche in parte e sommariamente descritti dal rapporto della P.M. intervenuta in loco, ed in atti allegato, che indica essere i danni identificabili nella
“ammaccatura carenatura posteriore e anteriore lato destro, parafango anteriore, rottura fanalino lato destro, danni meccanici”.
Tali danni, documentati a mezzo rappresentazione fotografica, devono ritenersi quindi sussistenti e conseguenti al sinistro.
Siffatti riscontri possono ritenersi sufficienti per poter riconoscere il relativo risarcimento, posto che documentano indubbiamente la presenza dei danni, per i quali può procedersi alla relativa liquidazione.
Per la quantificazione degli stessi, va considerato che il mero preventivo prodotto dalla parte, può costituire solo un riscontro di tipo meramente indicativo, in mancanza di apposita conferma, o di fattura relativa agli effettivi costi di riparazione.
Va inoltre considerato che l'importo risarcibile non può essere superiore al valore del motoveicolo al momento del sinistro.
Pur non essendo stato allegato alcunchè in merito, e dalle parti -essendosi il limitato a sollevare contestazione, senza indicare il valore del mezzo- può, CP_1 considerando il deprezzamento del motoveicolo e le condizioni d'uso così come apprezzabili dalle foto (vedasi ad es. portapacchi molto arrugginito, che denota la vetustà del mezzo), procedersi a liquidare il danno, comunque riscontrabile, con riduzione di importo percentuale, rispetto a quello oggetto di richiesta, ritenendo potersi liquidare la somma di € 800,00, e non doversi procedere ad apposita ctu estimativa, risultando i relativi costi non proporzionati rispetto ai danni risarcibili.
Alla detta somma va aggiunto il costo per il trasporto del mezzo, documentato come da fattura, per € 70,00.
Sulla somma di € 870,00 vanno riconosciuti interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino alla data della sentenza, ed i soli interessi legali sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, va considerato che e Parte_2 Parte_1
si sono costituiti con unica difesa in appello, dovendo procedersi ad unica
[...] liquidazione, per il primo e secondo grado, posto che le valutazioni del caso sono state peraltro attinenti alla medesima fattispecie;
la relativa quantificazione, come da dispositivo, viene disposta in considerazione del liquidatum, e ragguagliata ai
Pagina 5 valori medio minimi, essendo le somme riconosciute prossime ai minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3061/2021 del 27/8/2021, del Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado;
1) Condanna il al pagamento dei danni a favore di Controparte_1
liquidandoli in complessivi 7.347,73, ed a favore di Parte_2
liquidandoli in complessivi € 870,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione come in parte motiva specificato;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite e che Controparte_1 liquida:
o Per il giudizio di primo grado, in complessivi € 3.800,00
o Per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 4.400,00
Il tutto oltre accessori come per legge
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 8/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Emma Manzionna
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