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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 22/11/2023 al n. 2087/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CE (VI) IL 22.09.1941, e ( Parte_2 C.F._2
), nata a [...] il [...], rappresentati
[...]
e difesi in causa dagli avv.ti Limitone Roberto, Cavallo Francesco e Comisso
IA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Padova, Galleria dei
Borromeo n. 3, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti principali- pagina 1 di 62 CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in via
[...] P.IVA_1 CP_1
NE IN n. 18, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Malavasi
Manuela, e ed elettivamente domiciliata Controparte_2 Controparte_3
presso lo studio dell'avv. Padovan Miriam in Marcon (VE), viale L. Sturzo I D,
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata/appellante incidentale-
avente per oggetto: Cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec.
Impresa,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10.07.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI PRINCIPALI:
“I. riformare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 651/2023 pubblicata in
data 17.4.2023, repertorio n. 2248/203, non notificata, resa nel giudizio di
primo grado incardinato avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, R.G.
4479/2020 sui capi impugnati, fermo il resto, e conseguentemente:
a) in via principale, previo accertamento della natura simulata dei dedotti
contratti di finanziamento e dei collegati contratti di compravendita dei titoli
intercorsi tra gli attori e la convenuta tra il Controparte_1
2013 ed il 2015 a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di deposito titoli
intestati agli attori, dichiararsi la nullità e/o inefficacia degli stessi ai sensi
pagina 2 di 62 dell'art. 1414 cod. civ., con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi per
l'effetto che i sig.ri e nulla devono a Parte_1 Parte_2 [...]
in L.C.A. in ragione di detti rapporti, né in linea Controparte_1
capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione;
b) nel merito, ancora in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa,
previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione
negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o
previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale,
genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, accertarsi e
dichiararsi la nullità ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 e/o dell'art. 31 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero ai sensi degli
artt. 2358 e 1418 cod. civ., dei dedotti contratti di finanziamento e dei correlati
contratti di compravendita dei titoli intercorsi Controparte_1
tra gli attori e la convenuta tra il 2013 ed il 2015 a valere sui dedotti rapporti di
c/corrente e di deposito titoli, dichiarandosi per l'effetto che i sig.ri Parte_1
e nulla devono a in
[...] Parte_2 Controparte_1
ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, con ogni
conseguente statuizione;
c) nel merito, in via subordinata, per tutte le ragioni esposte in atto, previo
accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale
costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo
accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale,
genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, nonché previo
accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di CP_1
pagina 3 di 62 di agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a CP_1
norma degli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt. 27 e ss. 66 Reg. Consob n.
16190/2007, risolversi ai sensi dell´art. 1453 cod. civ. ex tunc i dedotti contratti
di compravendita dei titoli e i correlati Controparte_1
contratti di finanziamento, intercorsi tra gli attori e la convenuta tra il 2013 ed il
2015 a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di deposito titoli, e accertato
che i fondi finanziati sono stati appresi dalla parte convenuta e che quindi non
sussistono obblighi economici di ripetizione, dichiararsi che i sig.ri Parte_1
e nulla devono a in
[...] Parte_2 Controparte_1
ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, con ogni
conseguente statuizione;
d) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto e quelle che
fossero ritenute di diritto, accertare la natura unitaria e/o complessa
dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di
acquisto titoli e/o accertare la sussistenza di un nesso economico, giuridico,
fattuale, genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, e dichiararsi
la caducazione e/o la nullità e/o l'inefficacia dei contratti di compravendita dei
titoli e i correlati rapporti di finanziamento Controparte_1
intercorsi tra gli attori e la convenuta tra il 2013 e il 2015, a valere sui descritti
conti correnti e di deposito titoli, dichiarandosi per l'effetto che i sig.ri
e nulla devono a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi,
[...]
con ogni conseguente statuizione;
pagina 4 di 62 II. In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, ritenute le prove orali come
formulate dagli attori tutte conferenti, si insiste per l'ammissione dei capitoli di
prova di cui alla seconda memoria attorea ex art. 183 VI c. c.p.c. datata 14.6.21
– non ammessi dal Tribunale adito con l'ordinanza di rimessione in istruttoria
del 6.7.2022 - e qui integralmente ritrascritti, indicando a teste per tutti i
Cont capitoli il sig. già funzionario incaricato della gestione dei Testimone_1
rapporti degli attori, residente in [...]sul Brenta (PD):
1. Vero che conosce personalmente i sig.ri e , Pt_1 Parte_3
nonché gli affini/cognati del primo, i sigg.ri e Parte_1 [...]
? Parte_2
2. Vero che era lei il funzionario di (di seguito Controparte_1
Cont
“ ”) che curava, nell'interesse dell'Istituto, i rapporti con i membri della
famiglia , ivi inclusi i sig.ri e , Parte_3 Parte_1 Parte_2
come da sue dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al teste)?
3. Vero che a partire dal 2010, e soprattutto negli anni 2013, 2014 e 2015, gli
Cont amministratori e i dirigenti di invitavano i dipendenti della stessa a CP_1
caldeggiare presso i clienti (fra cui i sigg.ri e Parte_1 [...]
Cont
) l'acquisto di azioni e obbligazioni , offrendo altresì l'erogazione Parte_2
di prestiti volti a mettere a disposizione la provvista necessaria per pagarne il
prezzo?
4. Vero che a partire dal 2010, e soprattutto in vista degli aumenti di capitale
Cont cui ha dato corso negli anni 2013 e 2014, gli amministratori e i dirigenti di
Cont
istruivano i dipendenti della stessa in ordine alla condotta da tenere CP_1
con i clienti (fra cui i sigg.ri e ) per indurli Parte_1 Parte_2
pagina 5 di 62 Cont all'acquisto di azioni e obbligazioni , nonché sulle circostanze da riferire ai
medesimi al fine di convincerli ad addivenire all'acquisto dei titoli in questione?
Cont 6. Vero che negli anni 2013 – 2015 lei (e/o altri funzionari ), in nome e per
Cont conto di , ha proposto ai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
Cont operazioni di acquisti di titoli di interamente finanziate dalla stessa CP_1
mediante l'accensione di appositi fidi (di seguito “Operazioni”), come da sue
dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al teste)?
Cont 9. Vero che lei (e/o altri funzionari , suoi colleghi) ha prospettato la
Cont conclusione di alcuno degli acquisti dei titoli del 12.11.2013 sottoscritti
rispettivamente dai sigg.ri e (di cui ai Parte_1 Parte_2
docc. avv. 39 e 40 che si rammostrano al teste) indipendentemente dal fido del
7.11.2013 sottoscritto dai sigg.ri e (di cui Parte_1 Parte_2
al doc. 4 che si rammostra al teste) e viceversa?
Cont 12. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha prospettato la conclusione degli
Cont acquisti dei titoli del 28.2.2014, del 7.3.2014 e del 12.3.2014 sottoscritti dai
sigg.ri e/o (di cui ai doc. 2bis, pp. 23 e 25, Parte_1 Parte_2
e docc. avv. 41, 42, 43 e 44 che si rammostrano al teste) indipendentemente dal
fido del 17.2.2014 sottoscritto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
(di cui al doc. 4 che si rammostra al teste) e viceversa?
Cont 15. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha prospettato la conclusione di
Cont alcuno degli acquisti dei titoli del 30.6.2014 e del 11.7.2014 sottoscritti dai
sigg.ri e/o (di cui ai docc. avv. 45, 46 e 47 Parte_1 Parte_2
che si rammostrano al teste) indipendentemente dal fido del 30.6.2014
pagina 6 di 62 sottoscritto dai sigg.ri e (di cui al doc. 4 Parte_1 Parte_2
che si rammostra al teste) e viceversa?
Cont 18. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha prospettato la conclusione di
Cont alcuno degli acquisti dei titoli del 17.9.2014 sottoscritti dai sigg.ri Pt_1
e/o (di cui ai docc. avv. 48 e 49 che si
[...] Parte_2
rammostrano al teste) indipendentemente dal fido del 12.9.2014 sottoscritto dai
sigg.ri e (di cui al doc. 4 che si rammostra Parte_1 Parte_2
al teste) e viceversa?
Cont 21. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha prospettato la conclusione degli
Cont acquisti dei titoli del 23.12.2014 sottoscritti dai sigg.ri Parte_1
e/o (di cui ai docc. avv. 79 e 80 che si rammostrano al teste) Pt_2
indipendentemente dal fido del 22.12.2014 sottoscritto dai sigg.ri Pt_1
e (di cui al doc. che si rammostra al teste) e
[...] Parte_2
viceversa?
22. Vero che i giroconti effettuati dal conto corrente n. 762 in favore del conto
corrente n. 738 in data 10.7.2014 per Euro 6.641.964,61, in data 28.8.2014 per
Euro 1.000.000 e in data 3.10.2014 per Euro 2.000.100 (di cui al doc. 2, pp. 38
e al doc. 3, pp. 5 e 8, che si rammostrano al teste) (di seguito i “RO”)
sono stati eseguiti in funzione delle Operazioni di acquisto titoli di cui sopra, al
fine di far combaciare l'addebito del corrispettivo per la compravendita delle
azioni con capitale finanziato dalla Banca?
23. Vero che, attraverso tali RO (di cui al doc. 2, pp. 38 e 41, e al doc. 3,
pp. 5 e 8, che si rammostrano al teste), sono state rifuse sul conto corrente n.
pagina 7 di 62 738 le somme precedentemente attinte da tale conto per finanziare le predette
Operazioni?
26. Vero che tali Operazioni erano analoghe ad altre precedentemente e
successivamente sottoscritte dai sig.ri e nonché da Pt_1 Parte_3
altri loro familiari?
27. Vero che Operazioni analoghe a quelle sottoscritte dai membri della
Cont famiglia venivano proposte da ai propri clienti in modo seriale Parte_3
Cont soprattutto negli anni 2013-2015? 28. Vero che lei (e/o altri funzionari )
descriveva tali Operazioni ai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
utilizzando il termine “pacchetti unitari” e/o termini analoghi?
29. Vero che vi era una correlazione tra gli atti negoziali (rispettivamente
Cont l'acquisto titoli e il finanziamento) componenti le Operazioni, ovvero che
ad ogni acquisto di azioni doveva corrispondere, ed è sempre corrisposto, un
equivalente finanziamento?
30. Vero che la correlazione tra gli atti negoziali (rispettivamente l'acquisto
Cont titoli e il finanziamento) componenti tali Operazioni riguardava le
tempistiche di sottoscrizione, le tempistiche di esecuzione, gli importi, i soggetti,
il contesto, le finalità e/o altri elementi di tali atti negoziali?
31. Vero che la correlazione tra gli atti negoziali (rispettivamente l'acquisto
Cont titoli e il finanziamento) componenti le Operazioni era voluta e/o
Cont Cont programmata da parte di ? 36. Vero che lei (e/o altri funzionari )
rappresentava ai sigg.ri e che tali Parte_1 Parte_2
Operazioni non avrebbero implicato esborsi né alcun effettivo impegno
finanziario in capo a loro?
pagina 8 di 62 Cont 37. Vero che, con riferimento a tali Operazioni, lei (e/o altri funzionari )
rappresentava ai sigg.ri e che loro non Parte_1 Parte_2
avrebbero dovuto pagare alcunché con fondi propri?
Cont 39. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
e tali Operazioni come sostanzialmente sicure e
[...] Parte_2
prive di esborsi finanziari in quanto si sarebbero tradotte “in una sorta di mera
partita giro”, come da sue dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano
al teste)?
Cont 42. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava tali Operazioni ai
sigg.ri e come estremamente sicure e prive Parte_1 Parte_2
di rischi, come da sue dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al
teste)?
Cont 43. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
Cont e i titoli oggetto di tali Operazioni come titoli
[...] Parte_2
sicuri, il cui valore era tendenzialmente in crescita?
Cont 45. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
e che tali Operazioni fossero adeguate e adatte
[...] Parte_2
rispetto ai loro profili personali e patrimoniali?
46. Vero che i documenti necessari per il compimento di tali Operazioni per i
sigg.ri e (ossia, a titolo esemplificativo, le Parte_1 Parte_2
Cont aperture dei conti correnti, la sottoscrizione degli acquisti titoli le richieste
di concessione di fidi, la sottoscrizione dei questionari Mifid etc.) venivano da
Cont lei e/o altri funzionari : a. consegnati, già precompilati unilateralmente
dalla Banca, ai signori e/o , a personale della Pt_1 Parte_3
pagina 9 di 62 e/o ad uno dei sigg.ri e CP_5 Parte_1 Parte_2
presso la sede della società (e/o presso altro luogo fuori dai locali della banca)
e b. successivamente ritirati presso la sede della società (e/o presso altro luogo
fuori dai locali della banca) già sottoscritti sigg.ri e Parte_1 [...]
? Parte_2
47. Vero che i questionari per la valutazione della adeguatezza e
dell'appropriatezza al profilo e alle esigenze del risparmiatore degli
investimenti ai sensi della cd. “direttiva Mifid”, relativi ai sigg.ri Pt_1
e per le predette Operazioni, venivano
[...] Parte_2
precompilati e, all'occorrenza, modificati unilateralmente dalla Banca in modo
da rendere le ridette Operazioni apparentemente "adeguate”, come da due
dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al teste)?
Cont 48. Vero che gli acquisti dei titoli del 12.11.2013, del 28.2.2014, del
7.3.2014, del 12.3.2014, del 30.6.2014, del 11.7.2014, del 17.9.2014 e del
27.1.2015 (di cui ai docc. avv. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 79 e 80 e
doc. 2bis, pp. 23 e 25, che si rammostrano al teste) e/o i fidi del 7.11.2013, del
17.2.2014, 30.6.2014, 12.9.2014 e 22.12.2014 (di cui al doc. 4 che si rammostra
al teste), sottoscritti dai sigg.ri e/o , sono Parte_1 Parte_2
stati formalizzati con le modalità di cui ai precedenti capitoli (46) e (47)?
49. Vero che nell'aprile 2015, in seguito alla riduzione di valore delle azioni
Cont deliberata all'Assemblea dei Soci del 11.4.2015, i sigg.ri Parte_1
e (personalmente e/o tramite i propri familiari e Parte_2 Pt_1
Cont
) chiesero a lei un incontro con dirigenti e funzionari Parte_3
pagina 10 di 62 presso la finalizzato a porre fine delle Operazioni concluse (di CP_5
seguito “Incontro”)?
50. Vero che l'Incontro di cui al capitolo precedente ebbe luogo?
51. Vero che all'Incontro di cui ai precedenti capitoli parteciparono lei, i sig.ri
e , i sigg.ri e , Pt_1 Parte_3 Parte_1 Parte_2
il dott. (a quel tempo, Vice Direttore Generale della Banca e Testimone_2
Responsabile della Divisione Mercati) e/o il sig. (a quel tempo, capoarea Per_1
Cont Cont di ) e/o ad altri funzionari o dirigenti ?
52. Vero che all'Incontro, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
(personalmente e/o tramite i congiunti e ), Pt_1 Parte_3
Cont chiedevano che l'impegno di di “annullare” le Operazioni fosse
formalizzato per iscritto?
In punto spese: con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e con
condanna degli appellati a rifondere ai signori e Parte_1 Parte_2
le spese di lite già a essi corrisposte sulla scorta della pronuncia di
[...]
prime cure.
In caso di accoglimento parziale del presente appello in punto spese e con
riferimento al quarto motivo d'appello, in via subordinata, andrà dichiarata
quantomeno una compensazione, totale o parziale, delle spese del primo grado.
Si conferma che gli appellanti hanno adempiuto, senza alcuna acquiescenza, al
capo della sentenza impugnata afferente alla condanna alle spese di lite;
in tal
senso, parte appellante reitera la richiesta di ripetizione dei relativi importi
versati in esecuzione della pronuncia di prime cure per l'ipotesi di accoglimento
del gravame da essa proposto e di riforma dell'impugnata sentenza, con ogni
pagina 11 di 62 conseguente pronuncia da parte dell'Ecc.ma Corte. III. (i) rigettare la richiesta
di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.,
formulata in via preliminare di rito dall'appellata; (ii) rigettare, perché
inammissibili e infondati in fatto e in diritto tutti i motivi d'appello formulati in
via di appello incidentale dall'appellata verso la sentenza impugnata: (i) nella
parte in cui ha ritenuto ammissibili e procedibili le domande proposte dai
signori e in primo grado, (ii) nella parte in cui ha ritenuto Pt_1 Parte_2
competente il Tribunale di Venezia, (iii) nella parte in cui ha ritenuto applicabile
la disciplina dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, (iv) nella parte in cui ha
ritenuta sussistente una violazione dell'art. 2358 c.c. e comunque la nullità come
conseguenza della violazione del citato articolo e (v) nella parte in cui ha
ritenuto ammissibili le deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di primo
grado, richiamando tutte le difese già svolte nel giudizio di primo grado
riservandosi appunto nel prosieguo ogni più completa formulazione;
si
ripropongono tutte le domande, eccezioni e difese svolte dagli appellanti al
riguardo nel giudizio di primo grado, già richiamate nel proprio atto di appello
e qui nuovamente e integralmente reiterate, oltrechè quelle proposte nell'atto di
appello.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, (i) con
riferimento all'appello principale proposto dai Sig.ri e : Pt_1 Parte_2
(a) nel merito, rigettare i singoli motivi di appello principale perché
inammissibili e infondati, per le ragioni esposte in atti;
pagina 12 di 62 (b) nel merito, in subordine, per l'eventualità di ritenuta ammissibilità e
fondatezza dei motivi di appello principale formulati dai Sig.ri e Pt_1
, rigettare le domande avversarie perché inammissibili e infondate, Parte_2
per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui
integralmente richiamati;
(ii) in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
: Controparte_1
(a) in via preliminare, in rito, in accoglimento del primo motivo, riformare la
Sentenza nella parte in cui la stessa ha dichiarato la procedibilità delle domande
attoree e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità delle domande stesse, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB, con conseguente caducazione di tutti gli
ulteriori capi della Sentenza dipendenti e/o collegati a quelli oggetto di riforma;
(b) in subordine, in rito, in accoglimento del secondo motivo, riformare la
Sentenza nella parte in cui la stessa ha rigettato l'eccezione di incompetenza per
territorio e, per l'effetto, dichiarare la competenza del Tribunale di Vicenza, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
(c) nel merito:
(1) in accoglimento del terzo motivo, riformare la Sentenza nelle parti in cui ha
statuito l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative;
(2) in accoglimento del quarto motivo, riformare la Sentenza nelle parti in cui ha
ritenuto esistente una violazione dell'art. 2358 c.c.;
(3) in accoglimento del quinto motivo, riformare la Sentenza nelle parti in cui ha
ritenuto che la violazione dell'art. 2358 c.c. comporti la nullità degli Acquisti
Azioni e/o dei Finanziamenti;
pagina 13 di 62 (d) sul piano istruttorio, in accoglimento del sesto motivo, riformare la Sentenza
nella parte in cui ha ritenuto ammissibile e validamente acquisita la deposizione
testimoniale del Sig. Testimone_1
(iii) in ogni caso, con conferma della Sentenza in relazione alla condanna degli
attori alla refusione delle spese di lite in favore dell'esponente, e con vittoria di
spese di lite, come dovute per legge, in relazione al presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato in data 16.06.2020 e Parte_1
convenivano in giudizio, avanti la Sezione Specializzata in Parte_2
Materia di Impresa del Tribunale di Venezia, Controparte_1
in liquidazione coatta amministrativa, deducendo la nullità, in quanto affetti da simulazione assoluta o per violazione dell'art. 2358 cod. civ., di alcuni acquisti di azioni e di obbligazioni di avvenuti tra il 2013 ed Controparte_1
il 2015 per il complessivo importo di circa 11,6 milioni di euro e la violazione da parte della degli obblighi previsti a carico dell'intermediario e CP_1
chiedevano l'accertamento di nulla dovere all'istituto convenuto.
Si costituiva la lca che sollecitava la declaratoria di improcedibilità o di incompetenza in favore del Tribunale di Vicenza o comunque il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale, dopo aver rimesso sul ruolo la causa, già trattenuta in decisione, per escutere il teste (consulente di ll'epoca dei fatti), definiva Testimone_1 CP_6
il giudizio con sentenza n. 651/2023 che, pur superando le eccezioni preliminari della rigettava tutte le domande attoree. Più nel dettaglio, i primi giudici: CP_1
pagina 14 di 62 - ritenevano procedibili le domande di accertamento negativo, che non avrebbero potuto trovare una risposta nell'ambito della procedura concorsuale;
- rigettavano l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Vicenza,
che si risolveva in un'eccezione attinente le regole di accertamento del passivo;
- escludevano l'ipotesi della simulazione assoluta degli acquisti posto che neppure gli attori avevano convintamente sostenuto la prospettiva della conclusione di meri simulacri di contratti, emergendo piuttosto la scarsa convinzione e l'incuranza con la quale avevano aderito alle proposte di acquisto;
- ritenevano applicabile l'art. 2358 cod. civ. alle società cooperative quale era la convenuta all'epoca degli acquisti;
- escludevano, però, il collegamento negoziale tra gli acquisti dedotti in causa ed le aperture di credito concesse dalla Banca, pur in presenza di alcuni elementi
(es. data ed ammontare delle operazioni) che potevano far pensare ad una finalizzazione dei finanziamenti alla compravendita di titoli, per le ragioni meglio evidenziate alla pagina 12 della motivazione tra le quali l'inesistenza di un conto dedicato alle operazioni baciate e la scarsa attendibilità del teste escusso .
*****
2. L'APPELLO PRINCIPALE DI E Parte_1 Parte_2
[...]
Il gravame principale promosso dai soci di affidato a tre motivi. CP_6
2.1. Con il primo gli appellanti hanno lamentato violazione e falsa applicazione dell'art. 1413 cod. civ., con conseguente nullità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di simulazione.
pagina 15 di 62 Hanno sul punto evidenziato (v. pag. 18 della citazione) che:
a) la Banca ha assunto l'iniziativa di avvicinare i clienti per richiedergli la disponibilità a rendersi intestatari di un significativo numero di azioni rappresentative del capitale sociale della Banca;
b) l'operazione è stata ab origine concepita e rappresentata ai clienti come neutra, “a saldo zero”, immune da rischi di sorta, e tale da escludere la necessità
di impiego di denari propri da parte del clienti;
c) i clienti non avrebbero dovuto versare alcun corrispettivo, essendo la cessione operata a debito, e quindi a fronte della contestuale apertura di una corrispondente posta debitoria registrata sul c/corrente dei clienti;
d) ciascuna delle operazioni avrebbe dovuto risolversi entro un arco temporale limitato, mediante la retrocessione delle azioni alla e l'estinzione del CP_1
correlato indebitamente assunto dai clienti.
Hanno poi osservato che “nulla è stato versato dai clienti in corrispondenza del
trasferimento azionario e nulla è stato versato dai signori e Pt_1 Parte_2
in relazione alle cinque operazioni baciate dedotte in atti” e che non era intenzione delle parti “concludere un autentico contratto di cessione né tanto
meno farsi finanziare per ottenere la provvista necessaria al versamento del
prezzo.”
Hanno, quindi, aggiunto che l'intestazione dei titoli in loro favore è stata meramente apparente, avendo la chiesto di operare quali prestanome al CP_1
fine di realizzare l'obiettivo di svuotare il Fondo Acquisto Azioni Proprie e portare a termine le operazioni di aumento di capitale deliberate. Hanno a tal pagina 16 di 62 riguardo evidenziato che la concessione di un finanziamento contestuale alla vendita equivale a riacquisto delle azioni e che l'operazione è nulla ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.
Gli appellanti, a conferma dei loro assunti, hanno richiamato l'esito dell'istruttoria testimoniale, avendo il teste dichiarato che il denaro per gli Tes_1
acquisti sarebbe stato messo a disposizione dalla banca e che “nel giro di un
anno avrebbero potuto vendere senza nessuna penale”
2.2. Con il secondo motivo (da intendersi all'evidenza alternativo al primo)
hanno eccepito l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata depositata documentazione a comprova degli acquisti di obbligazioni (che hanno indicato come convertibili) e nella parte in cui ha comunque escluso di poter applicare l'art. 2358 cod. civ. a tali operazioni.
Circa il primo aspetto, hanno ricordato che gli acquisti risultano dall'estratto del conto corrente e dall'estratto titoli, sono stati confermati dal teste e la Tes_1
stessa liquidatela mai ha contestato l'addebito di controvalore delle obbligazioni della e la loro presenza nel portafoglio. Irrilevante, pertanto, è la mancata CP_1
produzione del contratto di acquisto che il Tribunale sembra avere valorizzato a pag. 10 della motivazione.
2.3. Con il terzo motivo (anch'esso da ritenersi formulato in via alternativa rispetto al primo) hanno criticato la decisione nella parte in cui ha escluso la violazione dell'art. 2358 cod. civ. con riferimento agli acquisti azionari, non avendo il Tribunale correttamente valutato gli elementi che provavano il collegamento tra tali acquisti ed i finanziamenti: invero, le date e gli importi pagina 17 di 62 delle operazioni unitamente agli altri elementi valorizzati alle pagg. 43-61
depongono chiaramente per la sussistenza del collegamento negoziale.
2.4. Gli appellanti hanno, quindi, dichiarato di voler riproporre e reiterare
“anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le ulteriori domande, eccezioni e
considerazioni già esposte in primo grado (da intendersi qui integralmente
riportate, ribadite e ritrascritte).”
3. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED APPELLO INCIDENTALE DI
Controparte_1
[...]
Si è costituita la lca che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per le altre ragioni meglio indicate nella comparsa o comunque il rigetto dei motivi d'appello principale.
Ha, quindi, proposto i seguenti motivi d'appello incidentale subordinato all'ipotesi in cui le doglianze di controparte vengano ritenute ammissibili e suscettibili di accoglimento.
2.1.1 PRIMO MOTIVO – PRIMA PARTE
La decisione è erronea nella parte in cui ha ritenuto che l'improcedibilità ex art. 83, comma 3, TUB non riguardasse tutte le domande proposte nei confronti della lca, dovendo, invece, considerarsi che l'improcedibilità prevista dal TUB ha un ambito applicativo più ampio di quello previsto in materia fallimentare dall'art. 51 del R.D. n. 267 del 1942.
Secondo la lca qualsiasi azione idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, sottraendo al patrimonio della procedura dei beni che vi appartengono,
deve essere proposta, a pena di inammissibilità/improcedibilità nelle forme e nei pagina 18 di 62 modi dell'insinuazione allo stato passivo, potendo il Giudice intervenire solo successivamente in fase di eventuale opposizione.
2.1.2 PRIMO MOTIVO - SECONDA PARTE
Le domande decise nel merito dal Tribunale non sono domande di mero accertamento negativo in quanto integrano il presupposto per future pretese creditorie verso la massa della procedura, facendo emergere crediti restitutori nei confronti della LCA da compensare con il debito per la restituzione della somma mutuata a fronte della dichiarazione di nullità dell'affidamento.
2.2 SECONDO MOTIVO
La decisione è erronea nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del
Tribunale di Venezia, competente essendo, invece, la sede concorsuale (quindi, il
Tribunale di Vicenza).
2.3 TERZO MOTIVO
L'art. 2358 cod. civ. non è applicabile alle società cooperative alle quali si applicano, ex art. 2519, comma 1, cod. civ. le norme dettate per le spa solo in quanto compatibili e tale compatibilità va esclusa in ragione dello scopo mutualistico di tali società.
Non è dirimente il riferimento, fatto dal Tribunale, all'art. 150 bis TUB che non include espressamente l'art. 2358 cod. civ. tra le norme non applicabili alle banche popolari, potendo anzi da tale norma ricavarsi un principio contrario a quello affermato nella sentenza impugnata.
2.4 QUARTO MOTIVO
La decisione, anche volendo ritenere l'art. 2358 cod. civ., applicabile alle banche costituite nella forma di società cooperative, è erronea in quanto non sussiste pagina 19 di 62 alcuna violazione della citata disposizione, i cui limiti quantitativi erano stati rispettati (come dai dati dei bilanci degli anni 2012-2014 dimessi in causa).
2.5. QUINTO MOTIVO
La violazione dell'art. 2358 cod. civ. non è causa di nullità in quanto la disposizione codicistica prevede regole di comportamento la cui inosservanza risulta rilevante solo per valutare la legittimità dell'operato degli amministratori nei confronti della società (la sanzione della nullità deve escludersi dopo la riforma della citata norma da parte del d.lgs n. 142/2008, che ha consentito il ricorso all'assistenza finanziaria sia pure a determinate condizioni).
Inoltre, la violazione dell'art. 2358 cod. civ. non può comportare la nullità
dell'acquisto azionario, venendo così lesa l'effettività del patrimonio sociale
(sul punto i Commissari rilevano che la declaratoria di nullità degli acquisti azionari avrebbe determinato l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset di bilancio,
con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che, però, dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco).
La correttezza di tali argomentazioni, secondo l'appellante, risulta confermata anche da quanto deciso dalle SS.UU. con la sentenza n. 33719/2022 in tema di mutuo fondiario.
2.6 SESTO MOTIVO
I capitoli di prova sui quali è stato sentito il teste sono inammissibili per le Tes_1
ragioni meglio evidenziate alle pagg. 58-86 della comparsa di costituzione in pagina 20 di 62 appello, sicché la deposizione, attesa l'eccezione di invalidità ritualmente formulata al termine dell'escussione testimoniale, è affetta da nullità.
*****
3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025 tenutasi secondo modalità cartolari, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 16.5.2024 del
Consigliere Istruttore.
*****
4. LE ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITA' DI CP_7
4.1 L'eccezione di inammissibilità del primo motivo d'appello principale proposta dalla lca per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata in quanto e hanno indicato con precisione i capi della decisione Pt_1 Parte_2
impugnati, le censure proposte e le violazioni di legge nelle quali è incorso il
Tribunale.
4.2 L'eccezione di inammissibilità del secondo motivo è infondata perché la domanda di accertamento negativo è stata proposta in primo grado anche con riferimento alle obbligazioni. L'insussistenza di elementi a comprova della facoltà di conversione attiene al merito della questione.
4.3.1 L'eccezione di inammissibilità del terzo motivo è infondata nella prima parte in cui la ha dedotto che gli appellanti principali non avrebbero CP_1
investito di critica tutte le rationes decidendi che reggono la decisione. Così non
è dal momento che, superate tutte le eccezioni preliminari che erano state svolte dalla lca, l'unica questione decisa, sia pure in modo articolato, dal Tribunale è
stata la (in)sussistenza dei presupposti per poter configurare il collegamento pagina 21 di 62 negoziale tra acquisti azionari e finanziamenti. I primi giudici, come poc'anzi accennato, hanno escluso il nesso teleologico ritenendo insufficiente la documentazione prodotta ed inattendibile il teste Il gravame contiene al Tes_1
riguardo un'analitica descrizione delle operazioni svolte, della documentazione prodotta a supporto delle domande dalla quale inferire il collegamento negoziale e prende posizione sulle dichiarazioni rese dal teste escusso al fine di valorizzare l'attendibilità e la significatività delle risposte da questi fornite.
4.3.2. Il riferimento nell'atto d'appello all'art. 2467 cod. civ., pure censurato dalla lca nella seconda parte del paragrafo III.C.1 della comparsa di costituzione in appello, appare un mero refuso che non determina l'inammissibilità del motivo nel quale la citazione di tale norma è stata effettuata. Piuttosto gli attori si sono riferiti ad una norma – quella in materia di finanziamenti dei soci delle società a responsabilità limitata – estranea all'oggetto del contendere (anche perché la banca convenuta era al principio una società cooperativa che si è poi trasformata in s.p.a.) e che, pertanto, non deve essere applicata.
4.4. Rigettate tutte le preliminari eccezioni della si può passare alla CP_1
disamina dei motivi d'appello, con la precisazione, quanto ai coniugi Pt_1
che le uniche questioni da esaminare sono quelle oggetto del gravame principale.
Invero, tali appellanti, in quanto parti interamente soccombenti in primo grado,
non potevano invocare l'art. 346 c.p.c., ferma restando la genericità del richiamo ad ulteriori questioni discusse in primo grado e non fatte oggetto di puntuale impugnazione.
*****
5. DECISIONE SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
pagina 22 di 62 Il Tribunale ha correttamente escluso ogni ipotesi simulatoria formulata dagli attori che, nell'esposizione del motivo, hanno dapprima fatto riferimento alla simulazione assoluta delle operazioni e, quindi, all'interposizione fittizia e dunque ad un'ipotesi di simulazione relativa.
In realtà, gli appellanti, anche mediante la citazione della deposizione del teste hanno esposto circostanze incompatibili con la conclusione di “simulacri Tes_1
di compravendite” e nessun dubbio può porsi circa il fatto che l'intestazione dei titoli non fosse effettiva. Invero, gli appellanti hanno sottoscritto i moduli per l'acquisto dei titoli (irrilevante essendo da tale punto di vista che vi sia stata una precedente sollecitazione all'acquisto da parte dei funzionari di e gli CP_6
accordi, secondo quanto dagli stessi riferito (e confermato dal teste escusso)
erano, tra l'altro, che le azioni sarebbero state rivendute entro un anno,
addossandosi la l'onere del riacquisto. La fattispecie, accedendo a tale CP_1
ricostruzione, è semmai quella del negozio fiduciario che, ferma la validità
dell'acquisto, pone il diverso problema, che non deve essere indagato per assenza di domanda e comunque in ragione dell'improcedibilità ex art. 83 TUB,
della responsabilità risarcitoria del fiduciante che non adempia all'obbligo di retrovendita.
Si aggiunga da ultimo che dagli estratti conto risulta il pagamento delle cedole delle obbligazioni acquistate. Se, quindi, è esclusa qualunque ipotesi di simulazione con riferimento a tali ultimi acquisti, l'ipotesi simulatoria risulta poco credibile in termini generali anche alla luce della stessa ricostruzione attorea che ha ricondotto l'acquisto di entrambi i titoli ad una strategia unitaria pagina 23 di 62 della Banca, sicché sarebbe illogico ritenere che solo alcuni degli acquisti proposti siano stati simulati.
Il motivo è, pertanto, respinto.
6. DECISIONE SUL SECONDO MOTIVO D'APPELLO PRINCIPALE
Come detto in precedenza, il gravame non può dirsi inammissibile in quanto fin dal primo grado gli attori hanno chiesto la pronuncia di accertamento negativo in ordine agli acquisti di obbligazioni, di cui è stata affermata la natura convertibile con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. con la quale è possibile effettuare precisazioni in ordine alle domande proposte. Tale modificazione risulta consentita tanto più ove si consideri che come da ormai costante giurisprudenza - ex plurimis Cass. sez. 2, ordinanza n. 23975 del 06/09/2024 - la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può
riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e
causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali.
Esso nondimeno è infondato in quanto, la documentazione prodotta non consente di stabilire se le obbligazioni acquistate fossero o meno convertibili e l'unico documento che sarebbe stato decisivo, vale a dire il contratto di acquisto,
non è stato prodotto.
A fronte di tale incertezza documentale la lca, senza ricevere specifica confutazione, ha evidenziato che le obbligazioni acquistate dai coniugi hanno un codice (IT0004980097) diverso da quello assegnato dalla Pt_1
pagina 24 di 62 banca nell'unico caso di emissione di tali titoli documentato in atti, avvenuta in occasione dell'aumento di capitale del 2013, al quale aveva associato il CP_6
codice IT004932031.
Inoltre, le obbligazioni di cui è lite erano ancora presenti sul deposito titoli alla data del 9.2.2016, ciò che costituisce ulteriore prova del fatto che le stesse non erano convertibili e che, quindi, non è applicabile l'art. 2358 cod. civ. giacché
non si verifica alcun incremento del capitale sociale.
Si osserva ad abundantiam che, secondo quanto emerso dagli accertamenti ispettivi dimessi dagli attori, la conversione dei prestiti obbligazionari in azioni venne costantemente attuata dalla Banca, che in tal modo cercò di assicurare il rispetto dei rigorosi requisiti di patrimonializzazione imposti dalla normativa di vigilanza, sicché non vi è alcun dubbio che se fosse stata prevista la CP_6
facoltà di conversione, se ne sarebbe di certo avvalsa.
Esclusa, quindi, la nullità dell'acquisto per violazione dell'art. 2358 cod. civ., la sussistenza di una responsabilità della Banca (laddove si ritenga provato il collegamento negoziale tra finanziamenti ed acquisti obbligazionari) non deve essere indagata per l'assenza di altre domande, che comunque, ove volte ad accertare una responsabilità risarcitoria o ad ottenere la risoluzione del contratto di investimento, sarebbero state improcedibili.
*****
7. DECISIONE SUI MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE DELLA
BANCA- PREMESSA
Preliminare alla trattazione nel merito del terzo motivo dell'appello principale è
la disamina dell'appello incidentale proposto da n LCA. CP_6
pagina 25 di 62
7.1. DECISIONE SUI PRIMI DUE MOTIVI DI APPELLO
INCIDENTALE
Tali motivi vanno trattati congiuntamente in quanto riguardano la violazione dell'art. 83 TUB sotto i connessi profili della improcedibilità delle domande proposte nei confronti di una lca avanti il Tribunale ordinario e della competenza a decidere sulle stesse del Tribunale fallimentare.
Indubbiamente l'improcedibilità prevista dall'art. 83, comma 3, TUB riguarda sia le azioni di condanna che le azioni di accertamento. Tuttavia, osserva il
Collegio, deve trattarsi di azioni promosse “contro la banca” e, quindi, di azioni dalle quali possono sorgere, anche se solo in via indiretta, pretese nei confronti della Procedura. Pertanto, in linea con il consolidato orientamento di questa
Corte (v., tra le tante si può richiamare la sentenza nr. 505 del 6.3.2023), sono improcedibili solo le azioni con le quali si chiede l'accertamento di un credito -
restitutorio o risarcitorio - nei confronti della lca in quanto idonee ad incidere, sia pure indirettamente, sul passivo concorsuale.
Va detto, peraltro, che tale divieto non è assoluto dal momento che l'art. 3 bis consente di fare valere, sia pure a date condizioni, la compensazione di crediti nei confronti della Procedura, che pur sempre postula l'accertamento di un credito al limitato fine di paralizzare la pretesa avversaria (con la precisazione che oggetto del comma 3 bis è la compensazione propria, mentre è possibile eccepire – come pure rilevare d'ufficio – un'eventuale compensazione impropria tra crediti di una lca e crediti della controparte).
Diversamente, non sussistono divieti alla formulazione di una domanda di accertamento negativo il cui unico effetto è quello di scongiurare il rischio di pagina 26 di 62 vedersi destinatari di una pretesa di pagamento. Si evidenzia, inoltre, che non sussiste alcun divieto di proporre una simile domanda in prevenzione, vale a dire senza attendere la richiesta di pagamento della lca, Anzi, quella in discussione è
l'unica domanda proponibile dall'acquirente/mutuatario dal momento che le norme sulla liquidazione coatta amministrativa non prevedono un meccanismo di accertamento della “non debenza” di pretese creditorie della Procedura (ciò che
Contr si accerta, ex art. 83, commi 1 e 2, è l'ammontare delle passività ovvero la titolarità di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari posseduti dall'impresa sottoposta a procedura concorsuale per ottenere da essa il pagamento del credito o la restituzione del bene).
La formulazione della domanda di accertamento negativo corrisponde, peraltro, a un preciso interesse della parte istante che altrimenti dovrebbe attendere il decorso del termine prescrizionale (che è quello decennale ordinario) prima di poter vedere definita la sua posizione giuridica nei confronti della procedura.
Seguire la tesi contraria – fatta propria dall'appellante – porterebbe, invece,
all'eccentrica conseguenza che le questioni di invalidità dei contratti stipulati con la banca in bonis potrebbero essere fatte valere solo in via di eccezione in un giudizio promosso dai Commissari liquidatori ovvero a fronte di una domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata nel giudizio introdotto dalla cliente, con evidente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
La considerazione effettuata dalla lca secondo cui la caducazione dell'acquisto di azioni determina l'insorgere di un credito restitutorio in capo alla cliente sarebbe corretta se si considerasse autonomamente il negozio di investimento. Essa non tiene, invece, conto dell'unitarietà delle operazioni economiche (finanziamenti pagina 27 di 62 finalizzati all'acquisto delle azioni), di cui si andrà meglio a dire con riferimento ai successivi motivi, che comporta che dall'accertata nullità dell'acquisto azionario non deriva alcun effetto restitutorio bensì il venir meno dell'obbligo di restituire il denaro servito per compiere l'acquisto dei titoli.
I primi due motivi sono pertanto respinti.
7.2. DECISIONE SUL TERZO, SUL E SUL QUINTO MOTIVO CP_9
D'APPELLO INCIDENTALE
Tali motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi ad un'unica, per quanto complessa, questione ovvero la sussistenza della violazione dell'art. 2358 cod. civ. e le conseguenze che ne possono derivare.
L'art. 2358 c.c. regola le “operazioni sulle azioni proprie” e, precisamente,
l'assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie e l'accettazione di azioni proprie in garanzia così disponendo: “La società non può,
direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per
l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste
dal presente articolo”; si tratta di un divieto che può essere superato alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi complessivamente compresi nell'ammontare degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
pagina 28 di 62 L'orientamento tutt'ora prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene che la sanzione più coerente con la violazione del divieto sia da identificarsi nel rimedio reale della nullità (Cass., Sez. I, 24 novembre 2006, n. 25005; Cass.
S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724), valorizzando quale ratio giustificatrice della disposizione del codice civile «la volontà di vietare operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società» (Cass., Sez. I, 19 giugno 2013, n. 15398).
In tale prospettiva, secondo quanto affermato da Cass. 6 dicembre 2016, n. 2016,
il socio di una società per azioni è legittimato ad agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., ove si deduca la violazione dell'art. 2358 cod. civ., atteso che dette ipotesi di nullità comportano il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e, al tempo stesso, dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e considerato che “tale rischio incide
direttamente sul suo interesse a conservare il valore, in termini sia assoluti che
relativi, della sua quota di partecipazione alla società.”
Risulta irrilevante la diversa questione circa l'eventuale responsabilità
risarcitoria in cui possono incorrere gli amministratori in ragione della violazione del citato divieto. Infatti, l'attività di assistenza finanziaria compiuta al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. è illecita e, come tale, affetta da nullità in quanto comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (Cass. n. 25005/2006).
pagina 29 di 62 Si è sul punto condivisibilmente evidenziato in dottrina che, ogni qualvolta il legislatore vieti la stipulazione di un contratto, è l'esistenza stessa dell'atto negoziale a porsi in contrasto con la norma imperativa e tali devono considerarsi le norme che in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente vietano la stipulazione stessa del contratto.
Le considerazioni dei Commissari circa il fatto che il citato orientamento giurisprudenziale, maturato nel vigore dell'originaria formulazione dell'art. 2358
cod. civ., sarebbe stato superato dalla riforma del 2008 sono smentite da quanto recentemente osservato dalla Corte di Cassazione sez. 1, con ordinanza n. 28148
del 06/10/2023, secondo cui il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso.
La ratio della norma è in funzione dell'esigenza di carattere generale di preservare l'integrità del capitale e l'effettività del patrimonio sociale a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società, con pagina 30 di 62 conseguente applicazione di essa anche alle società cooperative. Infatti, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico,
svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Pertanto,
una disciplina che limiti le operazioni che possono mettere a repentaglio il capitale non è certo incompatibile con le caratteristiche specifiche della società
cooperativa.
Va ulteriormente osservato che, con riguardo alle banche popolari, qual era anche la mutualità si atteggia in misura del tutto Controparte_1
peculiare attesa la cumulabilità con la finalità lucrative, rendendo evidente la ancor maggiore compatibilità per tali istituti di credito della disciplina della s.p.a.
La struttura della norma in esame è del tutto diversa dall'art. 38 TUB, sui mutui fondiari, oggetto delle considerazioni svolte dall'appellante incidentale,
convinta dell'estendibilità al caso di specie delle considerazioni espresse dalla sentenza delle SS.UU. n. 33719/2022 che ha escluso la nullità nel caso di superamento del limite di fondiarietà. Infatti, l'art. 38 TUB si limita a rinviare alle determinazioni della Banca d'Italia per l'individuazione del limite massimo di finanziamento (limite che di norma è dell'80% del valore del bene, con possibilità, però, di finanziare fino al 100% nel caso di garanzie aggiuntive).
L'art. 2358 cod. civ., invece, vieta una specifica forma negoziale e detta una disciplina che non richiede alcuna integrazione della normativa secondaria.
Il richiamo all'art. 2529 cod. civ., quand'anche fondato, non muterebbe le conclusioni cui si è giunti. Tale norma disciplina l'acquisto delle proprie quote o azioni delle società cooperative in modo, per certi versi, più stringente rispetto a pagina 31 di 62 quanto previsto per le s.p.a. (sono necessarie la previsione nell'atto costitutivo,
l'autorizzazione degli amministratori e debbono ricorrere le ulteriori condizioni ivi previste). Nulla viene detto, però, in ordine ai finanziamenti per l'acquisto di azioni. Tale omissione potrebbe essere interpretata come indicativa del fatto che non sono consentite siffatte operazioni di assistenza finanziaria nelle società
cooperative. Qualora, invece, si ritenesse la disciplina in esame estendibile ai finanziamenti, si dovrebbe concludere, però, che il finanziamento erogato in violazione delle sue previsioni è ugualmente nullo (non consta, tra l'altro, che il
CdA di abbia autorizzato l'acquisto di azioni della banca a mezzo di CP_6
finanziamenti erogati ai consorti oggetto delle statuizioni impugnate Pt_1
dai Commissari liquidatori). Va, invece, ribadita l'impossibilità di interpretare la disciplina nel senso che le operazioni di assistenza finanziaria per le società
cooperative sarebbero possibili senza limiti e ciò anche in ragione della abrogazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 105 del 1948 che consentiva alle società
cooperative di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge era demandata la vigilanza sulle azione di credito (limiti che in ogni caso non potevano eccedere il 40% delle riserve legali). Come si desume dal comma 4 dell'art. 161 d.lgs. n. 385 del
1993, la disciplina legislativa in esame (unitamente ad altre espressamente indicate) è stata abrogata insieme a “ogni altra disposizione incompatibile con il
presente decreto legislativo”. Tali scelte confermano che il legislatore ha voluto porre dei limiti alle operazioni di assistenza finanziaria effettuate dalle società cooperative.
pagina 32 di 62 Quanto all'ambito applicativo del divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 cod. civ., osserva il Collegio che tale divieto, in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria – avvenga essa prima o dopo l'acquisto – qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato (cfr. Cass. 15398/13).
Inoltre, per effetto del riscontrato collegamento teleologico la nullità del mutuo,
quale antecedente logico e funzionale dell'acquisto delle azioni, travolge anche quest'ultima operazione secondo il principio simul stabunt simul cadent.
Siffatta impostazione è in linea con quanto deciso dalla Corte di Cassazione nel citato precedente del 2023 nel quale si è significativamente evidenziato:
“VIII. - Proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria la
sanzione di nullità si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni.
Nell'operazione restano cioè avvinti entrambi gli atti di finanziamento e di
cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale.
Entrambi sono tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato
dall'acquisto della partecipazione.
Il rischio tutelato è anche quello della non effettività del conferimento dei nuovi
soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate
(nei citati precedenti di questa Corte) ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di
inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento.
pagina 33 di 62 Per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa infine portare –
come invece assume la ricorrente nel sesto motivo - alla invalidazione del solo
contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto
delle azioni.”
La circostanza che l'art. 2358 cod. civ. sia volto alla tutela dell'integrità del capitale sociale non preclude di certo la possibilità per tutti coloro che vi hanno interesse di far valere gli effetti delle nullità negoziali che si producono ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. Va poi detto che l'interesse alla tutela dell'integrità del capitale sociale viene assicurato anche nella misura in cui, vietando le operazioni di assistenza finanziaria e neutralizzando ogni effetto di quelle eventualmente compiute in violazione dei requisiti di legge, l'istituto di credito per poter rispettare i limiti di capitalizzazione imposti dalla normativa comunitaria si trova
“costretto” a porre in essere operazioni che aumentino in misura effettiva il suo patrimonio (a nulla rilevando che, nel caso di specie, la banca non vi possa provvedere perché è sopravvenuta la sua insolvenza).
Ritiene il Collegio che non possa invocarsi l'art. 150 bis del TUB per trarre argomenti contrari all'applicazione dell'art. 2358 cod. civ. alle società
cooperative. Infatti, la disciplina del TUB relativa alle banche popolari è assai limitata (articoli da 29 a 32). Il legislatore non ha inteso, pertanto, disciplinare in termini generali le modalità di funzionamento di tali società, quasi creando un tipo autonomo di società cooperativa. Scopo dell'intervento normativo era piuttosto quello di dettare, soprattutto in materia di acquisto e di circolazione delle azioni, oltreché in materia di trasformazione e fusioni, disposizioni ritenute pagina 34 di 62 più adatte al modello di azienda bancaria cooperativa introdotto con la riforma del 1993.
Le norme codicistiche indicate dal comma 2 dell'art. 150 bis si riferiscono alle materie disciplinate dai richiamati articoli del TUB, mirando il legislatore ad escludere l'applicazione di quelle disposizioni del Codice Civile relative alle società cooperative che contenevano una disciplina distonica rispetto alle finalità
cui si era ispirato il d.lgs. n. 385 del 1993. L'art. 150 bis non mirava, pertanto, a risolvere il problema della compatibilità della disciplina delle s.p.a. con quella delle società cooperative (significativamente, del resto, il comma 2 non richiama,
fatto salvo l'art. 2349 cod. civ. che non rileva nel presente contenzioso, alcun articolo riguardante le società per azioni). Peraltro, di un intervento chiarificatore di così ampia portata non vi era alcun bisogno proprio in ragione della scelta compiuta dal legislatore che al comma 2 ha escluso l'applicazione dell'art. 2519,
comma 2, cod. civ. e non già del primo comma del medesimo articolo, che stabilisce proprio l'estensione delle disposizioni delle s.p.a. alle società
cooperative nel limite della compatibilità.
Infine, l'art. 2358 cod. civ. non può dirsi rispettato nel caso di specie in quanto i requisiti di natura formale (autorizzazione dell'assemblea straordinaria e relazione degli amministratori che motivi l'interesse della società a concludere l'operazione) hanno la medesima importanza di quelli di natura sostanziale
(rispetto del limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili) e l'osservanza di quanto prevede l'art. 2358, comma 6, cod. civ. non fa venir meno la necessità del rispetto degli altri requisiti. Le argomentazioni della lca muovono dal presupposto, non esplicitato, che il rispetto del limite degli utili e pagina 35 di 62 delle riserve disponibili elimini ogni rischio per la banca, ma, come dimostrano le vicende penali ed amministrative che hanno visto coinvolti i vertici dell'istituto, così non è. Infatti, la relazione semestrale sull'andamento della gestione di elativa all'anno 2015 dimessa dagli appellanti principali dà CP_6
conto di una situazione di forte sofferenza comprovata dall'iscrizione al patrimonio netto di riserve indisponibili di ingente entità proprio in conseguenza dell'emersione, a seguito dell'ispezione della BCE 2015, della reale entità del fenomeno delle c.d. operazioni baciate (si richiamano anche a tale fine le risultanze degli accertamenti compiuti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalla Banca d'Italia che, provenendo da autorità amministrative indipendenti, costituiscono fonte privilegiata di prova).
Vi è poi da dire che nel caso di specie l'eventuale rispetto del limite degli utili e delle riserve disponibili non è decisivo anche perché ra tenuta al rispetto CP_6
di rigorosi parametri di capitalizzazione imposti dalla BCE che, come risulta anche dagli accertamenti svolti dalle autorità di vigilanza, senza il ricorso alle operazioni c.d. baciate non sarebbero stati raggiunti. Invero, secondo quanto messo in luce nell'elaborato dei consulenti della Procura della Repubblica di
Vicenza depositato nel giudizio conclusosi con diverse condanne, confermate anche in appello, dei vertici dell'istituto per i delitti di aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza (pag. 154 del doc. 27), escludendo la quota di capitale finanziato dalla Banca, il CET 1, il Tier 1 ed il Total Capital Ratio Rettificato sarebbero stati inferiori alle soglie previste dalla Banca d'Italia e dalla vigilanza europea
(ciò che avrebbe comportato, come è noto, la revoca della autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria).
pagina 36 di 62 La rischiosità delle condotte tenute dalla banca è stata confermata ex post da quanto accaduto a partire dal 2015 (trattasi di vicende, ricordate dagli attori nei lori scritti difensivi e nei documenti prodotti che per il clamore suscitato nella comunità non solo finanziaria sono pure divenute in parte fatto notorio): le rettifiche di bilancio apportate negli anni 2015 e 2016, la progressiva svalutazione del valore delle azioni (il cui prezzo, un tempo superiore a 60 euro,
si è praticamente azzerato), la conseguente perdita di credibilità dell'istituto di credito ed il fallimento dei tentativi di ricapitalizzazione cui si voleva procedere mediante quotazione in borsa (una volta completata la trasformazione in s.p.a.
della società nel frattempo imposta dal legislatore) sono tappe di un percorso che ha portato alla liquidazione coatta amministrativa dell'istituto di credito
(eccezionalmente disposta sulla base di un atto legislativo).
Se, quindi, forse, fino ad un certo momento il ricorso a simili operazioni era finanziariamente sostenibile dalla banca, il disinteresse del management per la liquidità e la solvibilità della società nel medio-lungo termine ha portato ad un deterioramento delle condizioni patrimoniali di sfociato nel suo CP_6
“fallimento”.
Non si comprende, infine, il riferimento a non meglio precisati terzi estranei alla fattispecie che verrebbero danneggiati dalla declaratoria di nullità degli acquisti azionari, dal momento che si tratta di titoli emessi dalla banca come controparte negoziale.
In conclusione, tali motivi d'appello sono privi di pregio e vanno respinti.
7.3 DECISIONE SUL SESTO MOTIVO D'APPELLO INCIDENTALE:
pagina 37 di 62 7.3.1. Ai fini della decisione sul motivo risulta opportuno ricordare i capitoli di prova oggetto di rilievi specifici della (in corsivo) e le considerazioni che CP_1
il Collegio ritiene di dover effettuare, che verranno esposte immediatamente dopo la citazione della singola capitolazione.
Per quanto riguarda i capitoli inseriti nella parte “A. Il contesto di riferimento”
della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. si osserva quanto segue.
1. Vero che conosce personalmente i sig.ri e , Pt_1 Parte_3
nonché gli affini/cognati del primo, i sigg.ri e Parte_1 [...]
? Parte_2
La risposta a tale capitolo è irrilevante ai fini della decisione sulle domande proposte.
2. Vero che era lei il funzionario di (di seguito Controparte_1
Cont
“ ”) che curava, nell'interesse dell'Istituto, i rapporti con i membri della
famiglia , ivi inclusi i sig.ri e , Parte_3 Parte_1 Parte_2
come da sue dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al teste)?
Il capitolo mira a stabilire il ruolo del teste e non può essere censurato l'utilizzo del termine “rapporti” giacché, fermo restando che i rapporti sono quelli chiariti nella successiva capitolazione, i Commissari non tengono conto che nell'ordinaria operatività bancaria i consulenti hanno il compito di seguire la clientela loro affidata in relazione a tutte le esigenze inerenti il patrimonio personale o aziendale sicché l'intervento di soggetti come il teste escusso non si riduce alla stipula di singoli contratti, i quali costituiscono semmai la finalizzazione di un'attività di consulenza e sollecitazione al risparmio che, nel pagina 38 di 62 caso di specie, è stato necessario approfondire per comprendere l'effettiva correlazione tra acquisti azionari e finanziamenti.
Del pari insussistente è la denunciata violazione dell'art. 257 bis c.p.c. in quanto la conferma delle circostanze oggetto delle due dichiarazioni scritte è avvenuta in udienza ed il difensore della Banca avrebbe potuto chiedere al teste chiarimenti in ordine ai fatti ivi rappresentati. In realtà, siffatte dichiarazioni sono servite solo per confermare il quadro allegatorio, mentre vi sarebbe stata violazione della citata norma del codice di rito solo qualora il Tribunale avesse deciso basandosi su quegli scritti.
La lca, inoltre, trascura che quelle prodotte sono sommarie informazioni assunte dai difensori degli attori ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. e, quindi, prove di natura documentale (il verbale redatto dall'avvocato è un atto pubblico ed il difensore assume la qualifica di pubblico ufficiale) che nel giudizio civile assumono la veste di prove atipiche, liberamente valutabili dall'autorità
giudiziaria ed idonee, nel concorso con altri elementi, a definire l'effettivo contenuto delle pattuizioni intercorse tra le parti. Sul punto la Cassazione penale
(sez. 3, sentenza n. 2049 del 02/10/2018 Ud. (dep. 17/01/2019 ) ha osservato che in tema di indagini difensive, l'atto redatto dal difensore ex artt. 391-bis e
391-ter cod. proc. pen. ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero.
5. Vero che lei è stato abilitato all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede ex
art. 30 TUF all'incirca a febbraio 2015, come da sue dichiarazioni sub docc. 5 e
5bis (che si rammostrano al teste)?
pagina 39 di 62 La violazione dell'art. 257 bis c.p.c. eccepita dalla non sussiste per le CP_1
ragioni evidenziate con riferimento alla precedente capitolazione, fermo restando che si tratta di capitolo irrilevante ai fini della decisione sulle domande attoree.
Per quanto riguarda i capitoli inseriti nella parte “B. Le singole Operazioni di
Cont acquisto di titoli finanziate dalla stessa ” della memoria ex art. 183, CP_1
comma VI, n. 2 c.p.c. si osserva quanto segue.
Cont 7. Vero che gli acquisti dei titoli del 12.11.2013 sottoscritti rispettivamente
dai sigg.ri e (di cui ai docc. avv. 39 e 40 Parte_1 Parte_2
che si rammostrano al teste), con addebito del relativo prezzo sul conto corrente
n. 738 (come emerge dal doc. 2, p. 15 che si rammostra al teste), sono stati
finanziati con il fido del 7.11.2013 sottoscritto dai sigg.ri e Parte_1
(di cui al doc. 4 che si rammostra al teste)? Parte_2
La provenienza delle somme servite per gli acquisti azionari è una circostanza di fatto e non già una valutazione. Si pone piuttosto il problema di stabilire se il teste potesse riferire su tali circostanze o se ciò gli fosse inibito dall'art. 2722
cod. civ. - divieto di provare per testi un patto coevo o anteriore – la cui violazione è stata eccepita in primo grado e reiterata con l'appello incidentale.
Ritiene il Collegio che l'invocata violazione dell'art. 2722 cod. civ. non sussista posto che [cfr. Cass. sez. 2, ordinanza n. 1742 del 20/01/2022] nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722
c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la pagina 40 di 62 volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare,
modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale.
Significativamente Cass. sez. 3, con l'ordinanza n. 7179 del 04/03/2022 in tema di negozio fiduciario ha ritenuto che la prova per testimoni del "pactum fiduciae"
è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la deposizione testimoniale del notaio in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile,
non essendo diretta a contrastare la qualità di acquirente risultante dal contratto e la formale intestazione del bene).
Nessuno dei contratti dimessi in causa contiene disposizioni che si pongono in antitesi con l'esistenza di un accordo per l'erogazione di finanziamenti al fine di consentire l'acquisto di azioni. Va detto, peraltro, che l'indicazione della finalizzazione del finanziamento all'acquisto azionario non sarebbe stata pagina 41 di 62 realisticamente possibile giacché la banca avrebbe così confessato la violazione del divieto di assistenza finanziaria (esistente – come si è detto e come poi si approfondirà - sia che faccia riferimento alla disciplina delle s.p.a. che alla disciplina sulle cooperative).
Va, inoltre, ricordato che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza, l'art. 127 TUB prevede che le nullità di forma afferenti i contratti bancari operino soltanto in favore del cliente, ben potendo, pertanto, questi, provare, con le prove orali o in via presuntiva, i contenuti della pattuizione intercorsa con la banca.
Le considerazioni effettuate dalla Corte di Cassazione, sez. 1 , con ordinanza n.
2338 del 24/01/2024, pur se relative all'accertamento della natura, solutoria o ripristinatoria, delle rimesse oggetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, assumono una rilevanza di ordine generale in ordine alla tematica delle nullità di forma (ed ai conseguenti limiti probatori che ne conseguono) nel settore dei contratti bancari: il giudice di legittimità ha evidenziato che in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia,
pagina 42 di 62 nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.
Quindi, quand'anche si fosse trattato effettivamente di patto aggiunto ai contratti di apertura di credito, i clienti avrebbero potuto comunque provarne la stipula per testi.
Cont 8. Vero che lei (e/o altri funzionari , suoi colleghi) ha proposto ai sigg.ri
e la conclusione del fido del 7.11.2013 (di Parte_1 Parte_2
cui al doc. 4 che si rammostra al teste) al fine di finanziare gli acquisti dei titoli
Cont
del 12.11.2013 dagli stessi sottoscritti (di cui ai docc. avv. 39 e 40 che si
rammostrano al teste)?
Il capitolo è sicuramente ammissibile nella parte in cui chiede al teste (l'unico indicato nella memoria istruttoria e, pertanto, l'unico citato) di confermare le circostanze che seguono. Il riferimento ad altri funzionari censurato dalla lca è
irrilevante perché ha risposto su condotte dallo stesso poste in essere. Tes_1
Non è vero, infine, che il capitolo sia valutativo in quanto l'espressione “al fine di finanziare” si riferisce al contenuto della proposta che formulò agli Tes_1
attori.
Cont 10. Vero che gli acquisti dei titoli del 28.2.2014, del 7.3.2014 e del
12.3.2014 sottoscritti dai sigg.ri e/o (di cui Parte_1 Parte_2
ai doc. 2bis, pp. 23 e 25, e docc. avv. 41, 42, 43 e 44 che si rammostrano al
teste), con addebito del relativo prezzo sul conto corrente n. 738 (come emerge
dal doc. 2, pp. 21-25 che si rammostra al teste), sono stati finanziati (i) con il
pagina 43 di 62 fido del 17.2.2014 sottoscritto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
(di cui al doc. 4 che si rammostra al teste) nonché (ii) quanto alla eventuale
differenza, attingendo provvisoriamente dalla provvista presente su tale conto
corrente?
I fatti sono stati distintamente indicati e, quindi, non sussiste la violazione dell'art. 244 c.p.c. denunciata dalla lca che, da quel che è dato comprendere,
sembra ritenere necessario che venga formulato un capitolo di prova per ogni acquisto di azioni (ciò che, però, è estraneo all'obbligo di articolare i capitoli di prova in articoli separati specie quando si sta discutendo di operazioni tra di loro collegate e realizzate in attuazione del medesimo accordo).
La censura circa la natura ipotetica dell'inciso “eventuale differenza” è priva di pregio giacché nessuna norma vieta di provate per testi la pattuizione di una clausola destinata ad operare solo al verificarsi di determinate condizioni. Si
potrebbe piuttosto discutere della genericità di tale parte della capitolazione, ma,
in assenza di specifica doglianza della lca, la questione non deve essere indagata
(rimandandosi, nel merito, a quanto si dirà nel prosieguo).
Cont 11. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha proposto ai sigg.ri Pt_1
e la conclusione del fido del 17.2.2014 (di cui al
[...] Parte_2
Cont doc. 4 che si rammostra al teste) al fine di finanziare gli acquisti dei titoli
del 28.2.2014, del 7.3.2014 e del 12.3.2014 dagli stessi sottoscritti (di cui ai doc.
2bis, pp. 23 e 25, e docc. Avv. 41, 42, 43 e 44 che si rammostrano al teste)?
Sono state svolte censure analoghe a quelle del capitolo 8, che il Collegio ritiene infondate per le ragioni precedentemente esposte.
pagina 44 di 62 Cont 13. Vero che gli acquisti dei titoli del 30.6.2014 e del 11.7.2014 sottoscritti
dai sigg. e/o (di cui ai docc. avv. 45, 46 e Parte_4 Parte_2
47 che si rammostrano al teste), con addebito del relativo prezzo sul conto
corrente n. 738 (come emerge dal doc. 2, pp. 25 e 38, che si rammostra al teste),
sono stati finanziati con il fido del 30.6.2014 sottoscritto dai sigg.ri Pt_1
e (di cui al doc. 4 che si rammostra al teste)?
[...] Parte_2
Le critiche della analoghe a quelle formulate con riferimento ai capitoli 7 CP_1
e 10, vanno respinte per le ragioni precedentemente indicate.
Cont 14. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha proposto ai sigg.ri Pt_1
e la conclusione del fido del 30.6.2014 (di cui al
[...] Parte_2
Cont doc. 4 che si rammostra al teste) al fine di finanziare gli acquisti dei titoli
del 30.6.2014 e del 11.7.2014 dagli stessi sottoscritti (di cui ai docc. avv. 45, 46
e 47 che si rammostrano al teste)?
Le critiche della analoghe a quelle formulate con riferimento ai capitoli 8 CP_1
e 11, vanno respinte per le ragioni precedentemente indicate.
Cont 16. Vero che gli acquisti dei titoli del 17.9.2014 sottoscritti dai sigg.ri
e/o (di cui ai docc. avv. 48 e 49 che si Parte_1 Parte_2
rammostrano al teste), con addebito del relativo prezzo sul conto corrente n. 738
(come emerge dal doc. 2, p. 39, che si rammostra al teste),sono stati finanziati
(i) con il fido del 12.9.2014 sottoscritto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
(di cui al doc. 4 che si rammostra al teste) nonché (ii) quanto alla Parte_2
eventuale differenza, attingendo provvisoriamente dalla provvista presente su
tale conto corrente?
pagina 45 di 62 Le critiche della Banca, analoghe a quelle formulate con riferimento ai capitoli 7,
10 e 13, vanno respinte per le ragioni precedentemente indicate.
Cont 17. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha proposto ai sigg.ri Pt_1
e la conclusione del fido del 12.9.2014 (di cui al
[...] Parte_2
Cont doc. 4 che si rammostra al teste) al fine di finanziare gli acquisti dei titoli
del 17.9.2014 dagli stessi sottoscritti (di cui ai docc. avv. 48 e 49 che si
rammostrano al teste)?
Le critiche della analoghe a quelle formulate con riferimento ai capitoli 8, CP_1
11 e 14, vanno respinte per le ragioni precedentemente indicate.
Cont 19. Vero che gli acquisti dei titoli del 23.12.2014 sottoscritti dai sigg.ri
e/o (di cui ai docc. avv. 79 e 80 che si Parte_1 Parte_2
rammostrano al teste), con addebito del relativo prezzo sul conto corrente n. 762
(come emerge dal doc. 3 che si rammostra al teste), sono stati finanziati con il
fido del 22.12.2014 sottoscritto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
(di cui al doc. 4 che si rammostra al teste)? Parte_2
Le critiche della analoghe a quelle formulate con riferimento ai capitoli 7, CP_1
10, 13 e 16, vanno respinte per le ragioni precedentemente indicate.
Cont 20. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha proposto ai sigg.ri Pt_1
e la conclusione del fido del 22.12.2014 (di cui al
[...] Parte_2
Cont doc. 4 che si rammostra al teste) al fine di finanziare gli acquisti dei titoli
del 23.12.2014 sottoscritti dai sigg.ri e/o Parte_1 Parte_2
(di cui ai docc. avv. 79 e 80 che si rammostrano al teste)?
Le critiche della analoghe a quelle formulate con riferimento ai capitoli 8, CP_1
11, 14 e 17, vanno respinte per le ragioni precedentemente indicate.
pagina 46 di 62 24. Vero che la conclusione di tali Operazioni veniva offerta ai sigg.ri Pt_1
e presso la sede della sita in
[...] Parte_2 CP_5
Grumolo delle Abbadesse (VI), via Roma n. 73, come da sue dichiarazioni sub
docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al teste) e/o presso altro luogo fuori dai
locali della banca?
La risposta al capitolo è del tutto irrilevante ai fini della decisione sulle domande attoree.
25. Vero che la conclusione di tali Operazioni veniva offerta ai sigg.ri Pt_1
e da lei e/o insieme al dott. (a
[...] Parte_2 Testimone_2
quel tempo, Vicedirettore Generale della Banca e Responsabile della Divisione
Cont Mercati) e/o i sig.ri e/o (a quel tempo, capoarea di ) e/o ad CP_10 Per_1
Cont altri funzionari , come da sue dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si
rammostrano al teste)?
Il capitolo non è generico in quanto le operazioni di cui si discute sono quelle individuate nei precedenti capitoli.
Quanto poi al fatto che il capitolo prospetterebbe innumerevoli alternative ipotetiche, assumendo così carattere esplorativo, si osserva che, ferma la presenza del teste si è chiesto a questi di chiarire se egli si rapportasse con Tes_1
gli attori da solo o se le sollecitazioni agli acquisti avvenissero, quanto meno in alcune occasioni, alla presenza anche dei citati dirigenti e funzionari di banca.
Anche volendo ritenere imprecisa siffatta modalità di formulazione del capitolo,
la questione deve essere decisa considerando che sussiste il potere del giudice di chiedere chiarimenti sui fatti narrati dal teste, tra i quali rientra sicuramente la pagina 47 di 62 conferma o meno della presenza di altre persone nelle occasioni ivi indicate,
sicché si deve comunque tenere conto della risposta fornita.
Cont 32. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava tali Operazioni ai
sigg.ri e come riservate a clienti migliori, Parte_1 Parte_2
privilegiati e fidelizzati?
Cont 33. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava tali Operazioni ai
sigg.ri e come “favore” alla Banca da Parte_1 Parte_2
parte dei clienti a sostegno di un programma di espansione della stessa?
Cont 34. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
e tali Operazioni come “gratuite e sicure” per gli
[...] Parte_2
stessi?
Le circostanze capitolate sono irrilevanti ai fini della decisione sulle domande attoree, sicché non occorre prendere posizione sulle doglianze della lca.
Cont 35. Vero che lei (e/o altri funzionari ), con riferimento alle Operazioni,
rappresentava ai sigg.ri e che (i) tutti i Parte_1 Parte_2
relativi costi,spese ed oneri sarebbero stati finanziati dalla Banca mediante
l'accensione di appositi fidi e/o (ii) la non avrebbe richiesto loro alcuna CP_1
garanzia?
Il capitolo è ripetitivo di circostanze oggetto di precedenti capitoli, ritenuti ammissibili, sicché risulta superflua la disamina dei rilievi della lca.
Cont 38. Vero che lei (e/o altri funzionari ) spiegava ai sigg.ri Parte_1
e che l'assenza di provvista sui loro conti non rappresentava Parte_2
Cont un problema, dal momento che l'acquisto dei titoli sarebbe stato
pagina 48 di 62 interamente finanziato dalla stessa, come da sue dichiarazioni sub docc. CP_1
5 e 5bis (che si rammostrano al teste)?
Non sussiste la violazione dell'art. 2722 cod. civ. per le ragioni precedentemente indicate.
Cont 40. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
e tali Operazioni come temporanee, in quanto
[...] Parte_2
destinate ad essere successivamente annullate e/o risolte dalla CP_1
utilizzando all'uopo rispettivamente i termini “temporaneo”, “annullare” e/o
“risolvere”?
Vengono riproposte doglianze analoghe a quelle dei capitoli 35 e 38, sicché si rimanda a quanto già esposto.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla lca, il capitolo non contiene alcun riferimento a precedenti dichiarazioni scritte rilasciate dal teste di cui si chiederebbe la conferma.
Cont 41. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
e tali Operazioni come temporanee, in quanto i
[...] Parte_2
Cont titoli sarebbero successivamente stati riacquistati dalla come da sue CP_1
dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al teste)?
Non sussiste violazione dell'art. 257 bis c.p.c. per ragioni analoghe a quelle di cui si è detto in relazione a precedente capitolazione.
Cont 43. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
Cont e i titoli oggetto di tali Operazioni come titoli
[...] Parte_2
sicuri, il cui valore era tendenzialmente in crescita?
pagina 49 di 62 Le circostanze capitolate sono irrilevanti ai fini della decisione sulle domande attoree, sicché non occorre prendere posizione sulle doglianze della lca.
Cont 44. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
Cont e che i titoli oggetto di tali Operazioni fossero
[...] Parte_2
Cont titoli sicuri giacché era il C.d.A. di a stabilirne il valore?
Le circostanze capitolate sono irrilevanti ai fini della decisione sulle domande attoree, sicché non occorre prendere posizione sulle doglianze della lca.
7.3.2. In conclusione, il motivo è respinto in ordine a tutti i capitoli che sono rilevanti ai fini della decisione.
*****
8. DECISIONE SUL TERZO MOTIVO D'APPELLO PRINCIPALE
8.1 Il Tribunale ha ritenuto non sussistente il collegamento negoziale sulla base delle seguenti considerazioni:
“ Quanto risulta dai documenti non restituisce gli elementi di una chiara
correlazione fra singoli finanziamenti e singoli impieghi in acquisti azionari, ma
la parte attrice opera selezioni e raggruppamenti per mostrare una correlazione
fra “monti” di prezzo con “aumenti “ di fido.
Si delinea, certo, un costante aumento di affidamenti a tassi anomali (1,2%)
accompagnato da un costante aumento di acquisti azionari, il tutto per una
prima fase appoggiato su un conto (738) e successivamente su altro (762) con
evidenti travasi dal secondo al primo, tali da spostare la passività sul secondo.
Tuttavia ciò non basta a suffragare la prova della esistenza di singoli accordi
negoziali (dei quali possa predicarsi la nullità) volti a costituire un nesso
funzionale fra un certo determinato finanziamento e un certo determinato
pagina 50 di 62 acquisto. Vi sono anzi segni documentali in senso contrario alla presunta
correlazione (e alla tesi di un patto illecito sottostante di singoli individuabili
acquisti finanziati). Infatti, alla data della prima operazione il conto 738 era già
fornito di circa euro 900.000 provenienti da precedenti rimesse;
mentre, come
detto, nel dicembre 2013 i cointestatari utilizzavano l'apertura di credito su tale
conto per euro 550.000 per altri scopi;
successivamente, fra gennaio e febbraio
2014 il conto si impinguava di varie rimesse per euro 100.000 ciascuna (per
circa 1 milione) e di un altro milione di euro a marzo 2014, per la vendita di
titoli di;
e dopo che 1/7/2014 il conto 738 si giovava di euro 6,5 Parte_5
milioni circa provenienti dal conto 762, e in data il 27/7/2014 di altro 1 milione
sempre dal conto 762, il 29/9/2024 entravano nel 738 altre due rimesse di euro
250mila ciascuna. La correlazione anche solo economica fra acquisti
complessivi e finanziamento non è evincibile. Similmente, il conto 762 vedeva in
data il 30/9/14 un giroconto di euro 2.100.000, non pervenuto sul 738 e quindi
indicante utilizzo per altri scopi;
infine, fra febbraio e marzo 2015 si vedono due
altre operazioni di entrata e uscita, di circa 200mila euro ciascuna. Non vi è
dunque neppure la apparenza della avvenuta costituzione di conti appositamente
dedicati a queste operazioni, contrariamente a quella che il teste ha riferito Tes_1
fosse la prassi seguita dalla nel concludere operazioni “baciate”. CP_1
8.2.1 Ritiene il Collegio di poter condividere solo in minima parte tali argomentazioni per le ragioni che si vanno ora ad esporre.
Le operazioni, ai fini del loro esame, verranno raggruppate seguendo le allegazioni attoree, in linea con la scelta operata anche dal Tribunale (alcune di pagina 51 di 62 esse sono costituite da una pluralità di acquisti azionari avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro).
8.2.2. Si precisa sin da ora che l'assenza di un conto dedicato (che, però, come si dirà, non riguarda l'ultima operazione), al contrario di quanto sembrano aver ritenuto i primi giudici, non è motivo ostativo all'accoglimento delle domande,
potendo, invece, l'esistenza di una pluralità di movimentazioni non riconducibili agli acquisti di azioni della rendere solamente più difficile riscontrare un CP_1
collegamento con le aperture di credito concesse.
8.3. Prima operazione baciata dedotta nel giudizio di primo grado
Si tratta di due acquisti azionari avvenuti in data 16.12.2023 e 31.12.2013, in entrambi i casi per l'importo di Euro 1.968.770,00, sul conto n. 738 (ciascuno degli attori acquistò 31.500 azioni).
La in data 7.11.2013 ha messo a disposizione un affidamento di Euro CP_1
4.000.000,00 a valere sul medesimo conto che, nei trimestri precedenti all'operazione di cui si discute, aveva avuto un'operatività poco rilevante sia in termini di numero che di ed entità di movimentazioni (il saldo al 30.9.2013 era attivo per Euro 5.328,38).
Al momento del primo acquisto il conto aveva un saldo di Euro positivo di
546.890,14 (tale somma si ottiene partendo dal saldo a credito al 30.9.2013 di
Euro 5.238,28 e tenendo conto dei movimenti in dare ed in avere registrati fino al 7.11.2013 sui quali gli appellanti principali nulla hanno dedotto). Risulta,
quindi, erroneo il riferimento fatto dai primi giudici ad una disponibilità iniziale di Euro 900.000,00.
pagina 52 di 62 Come correttamente messo in evidenza dai consorti il conto corrente Pt_1
non aveva sufficiente disponibilità per il primo acquisto azionario. Ciò non toglie, però, che esso sia comunque avvenuto, in parte, con denaro proprio.
È indubbio il collegamento con il contratto di apertura di credito, dovendosi,
altresì, evidenziare che al momento della sua stipula il conto presentava un saldo praticamente pari a zero, che si è incrementato solo nelle settimane immediatamente successive in forza del bonifico del 3.12.2013 e del giroconto del 9.12.2013, avvenuti prima dell'acquisto azionario, che sono estranei alle operazioni di cui si discute.
Si può supporre che la avesse in animo di finanziare l'intera operazione, CP_1
ma ciò, per ragioni che è irrilevante indagare, si verificò solo in parte.
La passività determinatasi per effetto del primo acquisto risulta essersi considerevolmente incrementata in forza di alcuni movimenti in dare che hanno portato il conto ad un passivo che alla data del 31.12.2013 (quella del secondo acquisto) era pari a circa Euro 2.000.000,00. Nessun dubbio, pertanto, sul fatto che il secondo acquisto azionario sia stato interamente finanziato dalla Banca.
Sussiste indubbiamente il collegamento negoziale tra gli acquisti di cui si discute ed il fido anche sulla base delle dichiarazioni del teste che ha confermato i Tes_1
capitoli 7 e 8 della memoria istruttoria attorea.
La domanda di accertamento negativo può, allora, essere accolta sia pure limitatamente alla parte di finanziamento effettivamente servita per gli acquisti azionari.
8.4. Seconda operazione baciata dedotta nel giudizio di primo grado
pagina 53 di 62 La con il contratto di apertura di credito del 7.2.2014 ha incrementato CP_1
l'affidamento concesso ad Euro 5.500.00,00, importo che è sostanzialmente coincidente con quello del primo affidamento incrementato del prezzo delle obbligazioni (Euro 301.365) acquistate in data 28.2.2014 e degli acquisti azionari (avvenuto ciascuno per Euro 531.250) addebitati il 21.3.2014 per un totale di Euro 1.963.905,00.
Nel momento in cui è stato effettuato l'addebito per gli acquisti azionari il conto presentava un saldo negativo di Euro 3.701.722,87. Trattasi di passività
superiore a quella esistente al momento del secondo acquisto inerente la c.d.
prima operazione. Pertanto, gli accrediti rilevati dal Tribunale (e pure evidenziati dalla lca nella comparsa di costituzione in appello) non sono stati sufficienti a ripristinare, neppure parzialmente, la provvista e può senz'altro concludersi che i due acquisti azionari sono avvenuti interamente “a debito”, vale a dire sulla base delle somme messe a disposizione della con l'operazione di CP_1
assistenza finanziaria che è stata, sia pure con alcune incertezze, confermata dal teste Infatti, se è pur vero che questi non aveva uno specifico ricordo delle Tes_1
singole operazioni poste in essere, va però, evidenziato che il consulente di CP_6
ha confermato che gli acquisti azionari ed obbligazionari posti in essere nel periodo oggetto dei capitoli riferiti a tali acquisti rientravano nel novero delle operazioni baciate fatte concludere ai coniugi.
8.5. Terza operazione baciata dedotta nel giudizio di primo grado
Tale operazione comprende un acquisto di azioni per euro 1.000.025,00, da parte di addebitato, come tutti i precedenti, sul conto 738 il Parte_1
pagina 54 di 62 30.6.2014 e due acquisti, da parte di ciascuno degli appellanti principali, di azioni per Euro 625.000,00 avvenuti in data 11.7.2014.
Contestualmente a tali acquisti è stato stipulato il contratto di apertura di credito del 30.6.2014 con il quale la ha incrementato il fido a disposizione dei CP_1
clienti fino ad Euro 8.000.000,00, importo sostanzialmente corrispondente a quello degli acquisti di cui si è lite come incrementati in forza della c.d. terza operazione (la circostanza che l'importo oggetto del fido sia di poco superiore al complessivo ammontare dei titoli si spiega con la necessità di coprire interessi e spese al fine di evitare lo sconfinamento dei clienti).
Nel momento in cui è stato effettuato l'addebito per il primo acquisto azionario riconducibile alla c.d. terza operazione il conto presentava un saldo negativo di
Euro 5.421.116,25. Trattasi di passività superiore a quella esistente al momento dell'ultimo acquisto inerente la c.d. seconda operazione (infatti, il saldo passivo del conto alla data del 31.3.2014 era pari ad Euro 4.774.034,02). Pertanto, gli accrediti rilevati dal Tribunale (e pure evidenziati dalla lca nella comparsa di costituzione in appello) non sono stati sufficienti a ripristinare, neppure parzialmente, la provvista e può senz'altro concludersi che anche tale acquisto azionario è avvenuto interamente “a debito”, vale a dire sulla base delle somme messe a disposizione della con l'operazione di assistenza finanziaria. CP_1
Analogamente è a dirsi per gli acquisti di azioni avvenuti il 27.8.2014 quando il conto era in passivo di oltre Euro 6.300.000,00. Quindi, si ribadisce, gli accrediti
medio tempore effettuati non hanno ridotto in alcun modo le passività che sono anzi andate via via accentuandosi.
pagina 55 di 62 La correlazione tra gli acquisti azionari e l'incremento del fido è stata confermata dal teste quando ha risposto sul capitolo 13 della memoria Tes_1
istruttoria attorea.
8.6. Quarta operazione baciata dedotta nel giudizio di primo grado
Ciascuno dei coniugi ha acquistato 16.000 azioni per un controvalore di Euro
1.000.000,00 in data 12.9.2014 addebitati sul conto corrente il 30.9.2014.
ha acquistato ulteriori 8.000 azioni per un controvalore di Euro Pt_1
500.000,00 in data 30.9.2014 addebitati sul conto il 30.9.2014.
Gli acquisti sono avvenuti in corrispondenza dell'incremento dell'apertura di credito, portata con contratto del 12.9.2014 ad Euro 10.000.000,00.
Al momento di tali acquisti il conto recava una passività che – escluso il giroconto effettuato in data 01.07.2014 di cui si dirà nel successivo sottoparagrafo - era superiore ad Euro 8.700.000,00. Quindi, i movimenti in avere non avevano ridotto in alcun modo la passività e può concludersi che anche tutti tali acquisti sono avvenuti “a debito”.
La correlazione tra tali acquisti e l'incremento del fido è stata confermata dal teste rispondendo ai capitoli 16 e 17 della memoria istruttoria attorea. Tes_1
8.7.1 Quinta operazione baciata dedotta nel giudizio di primo grado -
premessa
Si tratta di due acquisti di azioni per il complessivo importo di Euro
2.000.000,00 effettuati dai coniugi in data 23.12.2014, addebitati sul conto avente come numero finale il 762 acceso in data 11.11.2013.
Risulta preliminarmente di rilievo evidenziare che il conto 738, sul quale sono stati appoggiati gli acquisti oggetto delle precedenti operazioni, in forza di pagina 56 di 62 giroconto di oltre Euro 6.641.964,61, si è chiuso alla data del 30.09.2014 con una passività di “soli” Euro 1.900.318,18, la quale per effetto della successiva movimentazione si è ridotta fino a portare il conto alla data del 31.12.2014 in attivo (il saldo al 31.12.2014 è, infatti, positivo per Euro 177.014,92).
La somma di Euro 6.641.964,61, indicata come movimento in avere sul conto
738, risulta oggetto della movimentazione in dare con pari valuta sul conto
(1153)762. Risulta allora evidente che il debito per l'acquisto azionario che si era formato fino al mese di settembre 2014 non fu pagato, ma fu solo spostato in un altro conto che, a differenza del precedente, sarebbe stato dedicato ai soli acquisti azionari (finanziati dalla Banca come si andrà a dire).
Circa la finalizzazione del “nuovo conto”, risulta di rilievo evidenziare che alla movimentazione di cui si è appena detto sono seguite solo movimentazioni in dare legate ad acquisti azionari, giroconti (tra cui quello di Euro 2.000.100,00 in data 30.9.2024 che è l'importo degli acquisti azionari relativi alla quarta operazione) ed addebiti di commissioni (fatta eccezione per un bonifico di Euro
1.455,51) che hanno portato tale conto alla data del 31.12.2014 ad un passivo di
Euro 9.948.386,46.
La movimentazione al 30.9.2024 è stata analizzata anche dal Tribunale che è
giunto, però, a conclusioni non condivisibili innanzitutto in quanto il movimento che compare sul conto 762 (quello “nuovo” si ricorda) è un'operazione in dare e,
quindi, è una passività. Non si è trattato, allora, di somme messe a disposizione dei clienti, e da questi spese per altri motivi, ma di un debito che si è
incrementato. Circa poi la provenienza di tale debito debbono ricordarsi le tre movimentazioni di pari data nel conto 738 con cui è stata addebitata la medesima pagina 57 di 62 somma di Euro 2.000.100,00 per gli acquisti riconducibili alla quarta operazione con la singolare causale “Compravendita titoli e diritti, acquisto a contanti
Banca Pop. “ (laddove la singolarità consiste nel fatto che non può CP_1
parlarsi di un acquisto avvenuto con denaro proprio quando il conto era, come in quel caso, in passivo per svariati milioni di euro).
Deve, quindi, concludersi che con tali operazioni a, in modo sicuramente CP_6
anomalo, spostato tutte le passività inerenti gli acquisti di titoli sin qui analizzati dal “vecchio” al “nuovo” conto che, come si va ora a dire, è stato utilizzato per la quinta operazione baciata.
8.7.2 Quinta operazione baciata dedotta nel giudizio di primo grado
Sul conto 762 in data 30.1.2015 risulta l'addebito di Euro 2.000.010,00, che è
avvenuto il giorno dopo la sottoscrizione dell'aumento della linea di credito fino ad Euro 13.000.000,00, che è pari all'importo oggetto degli acquisti di cui è
causa, incrementato delle somme necessarie per pagare spese ed interessi così da evitare lo sconfinamento dei clienti.
Pertanto, date ed importi delle operazioni di finanziamento e di acquisto delle azioni sostanzialmente corrispondono.
Il teste rispondendo ai capitoli 19 e 20 della memoria istruttoria, non è Tes_1
stato in grado di fornite riscontri certi in ordine alla finalizzazione dell'incremento dell'apertura di credito (anche perché l'operazione fu seguita dal collega la cui sottoscrizione egli ha riconosciuto una volta visionati i Per_1
contratti). Il dato documentale rende comunque evidente la sussistenza del collegamento negoziale, che non abbisogna di ulteriori conferme.
*****
pagina 58 di 62 8.8. Una (ulteriore) conferma della sussistenza del collegamento negoziale riguardante la generalità degli acquisti azionari di cui è lite si rinviene nell'atto di citazione del giudizio di responsabilità promosso dal nuovo vertice della
Banca avanti la Sezione Specializzata del Tribunale di Venezia (da quel che è
dato comprendere il giudizio è stato riassunto dai Commissari liquidatori dopo la messa in liquidazione coatta della Banca). Il libello introduttivo di quella causa contiene un intero capitolo dedicato alla fattispecie del c.d. capitale finanziato,
vale a dire agli incrementi di capitale attuati negli anni 2013 e 2014 facendo ricorso ai finanziamenti erogati alla clientela in contiguità temprale con la data dell'investimento.
ha al riguardo ricordato gli esiti dell'ispezione della BCE, dalla quale era CP_6
emerso che il mercato delle azioni della era stato alimentato dallo stesso CP_1
istituto di credito per il tramite di prestiti erogati ad hoc (pag. 124), ha indicato le varie forme di finanziamento utilizzate dall'istituto di credito, che includevano
– come incidentalmente si riscontra nel caso di specie - a volte l'impegno al riacquisto, e l'impatto che l'assistenza finanziaria ha avuto dal punto di vista del patrimonio di vigilanza (con considerazioni analoghe a quelle che si sono prima ricordate a proposito della consulenza resa nel procedimento penale per aggiotaggio ed ostacolo all'attività degli organi di Vigilanza).
L'attrice di quel giudizio, dopo avere esaminato altri aspetti della vicenda che qui non interessano (es. concessione dei finanziamenti in violazione delle regole sul merito creditizio), ha citato, al sottoparagrafo 6.3.6, dedicato alle altre operazioni di capitale finanziato, a pagina 247 punto (vi), tra gli esempi più
significativi di acquisti correlati, le odierne parti in causa (il testuale riferimento pagina 59 di 62 è: “ e finanziati per Euro 12.219.924 con Parte_1 Parte_2
perdite pari a Euro 10.386,334”).
******,
9.1 Sulla base di quanto sin qui detto le domande di accertamento negativo debbono essere accolte, fatta salva la parte del primo acquisto avvenuta con denaro proprio degli appellanti e l'acquisto di obbligazioni, pari nel complesso ad Euro 1.048.255,14.
Per quanto riguarda la somma di Euro 546.890,14, il rigetto è dovuto al fatto che si è di fronte alla violazione del diverso impegno a restituire agli attori quanto da loro sborsato, posto che si è trattato, per usare le espressioni impiegate nelle memorie attoree, di attingere provvisoriamente dalla provvista presente sul conto corrente.
La tematica è, però, estranea alla violazione dell'art. 2358 cod. civ. su cui vertono le domande attoree, non potendo in ogni caso gli attori chiedere la restituzione di tale somma nel presente giudizio in ragione del divieto di cui all'art. 83 TUB.
Circa gli acquisti obbligazionari, pari ad Euro 501.365, si rimanda a quanto detto sopra, dovendo ogni eventuale responsabilità risarcitoria essere fatta valere nella sede concorsuale.
9.2 Quindi, presa come riferimento la somma effettivamente erogata di Euro
12.219.924 (pacifica essendo l'inesistenza di qualunque debito degli appellanti principali relativamente alla parte delle accordate aperture di credito eccedente tale importo in quanto rimasta inutilizzata), la pronuncia di accertamento negativo deve essere adottata per l'importo di Euro 11.171.668,86.
pagina 60 di 62 *****
10. SPESE DI LITE
Dall'accoglimento dell'appello principale della sentenza impugnata nei termini testé evidenziati consegue la condanna della lca alla rifusione di tre quarti delle spese di entrambi i gradi dei consorti liquidate per il primo grado in Pt_1
Euro 60.000,00 per compenso ed Euro 3.399,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello, esclusa la fase istruttoria, in Euro 35.000,00 per compenso ed Euro 5.085,00 per esborsi,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
La residua frazione viene, invece, compensata.
Gli appellanti principali hanno allegato, senza contestazioni da parte della CP_1
di avere provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate dal Tribunale.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di restituzione dagli stessi formulata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_11
e sull'appello incidentale da quest'ultima proposto avverso la sentenza
[...]
n. 651/2023 pronunciata il 12.4.2023 dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, li accoglie entrambi per quanto di ragione e,
in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accertata la violazione dell'art. 2358 cod. civ. nei limiti di cui in motivazione,
dichiara che ed nulla devono, a titolo di CP_12 Controparte_13
adempimento degli obblighi derivanti dagli affidamenti erogati da
[...]
menzionati al paragrafo 8 della parte motiva appoggiati sui Controparte_1
pagina 61 di 62 conti corrente nr. 0683738 e 1153762, fino alla concorrenza dell'importo di Euro
11.171.668,86;
- condanna in liquidazione coatta amministrativa alla Controparte_1
rifusione di tre quarti delle spese di e , Parte_1 Parte_2
liquidate nell'intero per il primo grado in Euro 60.000,00 per compenso ed Euro
3.399,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro 35.000,00 per compenso ed Euro 5.058,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
- condanna coatta amministrativa alla Controparte_1
restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite dagli appellanti principali in esecuzione della sentenza impugnata.
Venezia, 2 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 62 di 62
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 22/11/2023 al n. 2087/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CE (VI) IL 22.09.1941, e ( Parte_2 C.F._2
), nata a [...] il [...], rappresentati
[...]
e difesi in causa dagli avv.ti Limitone Roberto, Cavallo Francesco e Comisso
IA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Padova, Galleria dei
Borromeo n. 3, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti principali- pagina 1 di 62 CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in via
[...] P.IVA_1 CP_1
NE IN n. 18, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Malavasi
Manuela, e ed elettivamente domiciliata Controparte_2 Controparte_3
presso lo studio dell'avv. Padovan Miriam in Marcon (VE), viale L. Sturzo I D,
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata/appellante incidentale-
avente per oggetto: Cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec.
Impresa,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10.07.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI PRINCIPALI:
“I. riformare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 651/2023 pubblicata in
data 17.4.2023, repertorio n. 2248/203, non notificata, resa nel giudizio di
primo grado incardinato avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, R.G.
4479/2020 sui capi impugnati, fermo il resto, e conseguentemente:
a) in via principale, previo accertamento della natura simulata dei dedotti
contratti di finanziamento e dei collegati contratti di compravendita dei titoli
intercorsi tra gli attori e la convenuta tra il Controparte_1
2013 ed il 2015 a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di deposito titoli
intestati agli attori, dichiararsi la nullità e/o inefficacia degli stessi ai sensi
pagina 2 di 62 dell'art. 1414 cod. civ., con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi per
l'effetto che i sig.ri e nulla devono a Parte_1 Parte_2 [...]
in L.C.A. in ragione di detti rapporti, né in linea Controparte_1
capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione;
b) nel merito, ancora in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa,
previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione
negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o
previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale,
genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, accertarsi e
dichiararsi la nullità ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 e/o dell'art. 31 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero ai sensi degli
artt. 2358 e 1418 cod. civ., dei dedotti contratti di finanziamento e dei correlati
contratti di compravendita dei titoli intercorsi Controparte_1
tra gli attori e la convenuta tra il 2013 ed il 2015 a valere sui dedotti rapporti di
c/corrente e di deposito titoli, dichiarandosi per l'effetto che i sig.ri Parte_1
e nulla devono a in
[...] Parte_2 Controparte_1
ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, con ogni
conseguente statuizione;
c) nel merito, in via subordinata, per tutte le ragioni esposte in atto, previo
accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale
costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo
accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale,
genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, nonché previo
accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di CP_1
pagina 3 di 62 di agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a CP_1
norma degli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt. 27 e ss. 66 Reg. Consob n.
16190/2007, risolversi ai sensi dell´art. 1453 cod. civ. ex tunc i dedotti contratti
di compravendita dei titoli e i correlati Controparte_1
contratti di finanziamento, intercorsi tra gli attori e la convenuta tra il 2013 ed il
2015 a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di deposito titoli, e accertato
che i fondi finanziati sono stati appresi dalla parte convenuta e che quindi non
sussistono obblighi economici di ripetizione, dichiararsi che i sig.ri Parte_1
e nulla devono a in
[...] Parte_2 Controparte_1
ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, con ogni
conseguente statuizione;
d) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto e quelle che
fossero ritenute di diritto, accertare la natura unitaria e/o complessa
dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di
acquisto titoli e/o accertare la sussistenza di un nesso economico, giuridico,
fattuale, genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, e dichiararsi
la caducazione e/o la nullità e/o l'inefficacia dei contratti di compravendita dei
titoli e i correlati rapporti di finanziamento Controparte_1
intercorsi tra gli attori e la convenuta tra il 2013 e il 2015, a valere sui descritti
conti correnti e di deposito titoli, dichiarandosi per l'effetto che i sig.ri
e nulla devono a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi,
[...]
con ogni conseguente statuizione;
pagina 4 di 62 II. In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, ritenute le prove orali come
formulate dagli attori tutte conferenti, si insiste per l'ammissione dei capitoli di
prova di cui alla seconda memoria attorea ex art. 183 VI c. c.p.c. datata 14.6.21
– non ammessi dal Tribunale adito con l'ordinanza di rimessione in istruttoria
del 6.7.2022 - e qui integralmente ritrascritti, indicando a teste per tutti i
Cont capitoli il sig. già funzionario incaricato della gestione dei Testimone_1
rapporti degli attori, residente in [...]sul Brenta (PD):
1. Vero che conosce personalmente i sig.ri e , Pt_1 Parte_3
nonché gli affini/cognati del primo, i sigg.ri e Parte_1 [...]
? Parte_2
2. Vero che era lei il funzionario di (di seguito Controparte_1
Cont
“ ”) che curava, nell'interesse dell'Istituto, i rapporti con i membri della
famiglia , ivi inclusi i sig.ri e , Parte_3 Parte_1 Parte_2
come da sue dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al teste)?
3. Vero che a partire dal 2010, e soprattutto negli anni 2013, 2014 e 2015, gli
Cont amministratori e i dirigenti di invitavano i dipendenti della stessa a CP_1
caldeggiare presso i clienti (fra cui i sigg.ri e Parte_1 [...]
Cont
) l'acquisto di azioni e obbligazioni , offrendo altresì l'erogazione Parte_2
di prestiti volti a mettere a disposizione la provvista necessaria per pagarne il
prezzo?
4. Vero che a partire dal 2010, e soprattutto in vista degli aumenti di capitale
Cont cui ha dato corso negli anni 2013 e 2014, gli amministratori e i dirigenti di
Cont
istruivano i dipendenti della stessa in ordine alla condotta da tenere CP_1
con i clienti (fra cui i sigg.ri e ) per indurli Parte_1 Parte_2
pagina 5 di 62 Cont all'acquisto di azioni e obbligazioni , nonché sulle circostanze da riferire ai
medesimi al fine di convincerli ad addivenire all'acquisto dei titoli in questione?
Cont 6. Vero che negli anni 2013 – 2015 lei (e/o altri funzionari ), in nome e per
Cont conto di , ha proposto ai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
Cont operazioni di acquisti di titoli di interamente finanziate dalla stessa CP_1
mediante l'accensione di appositi fidi (di seguito “Operazioni”), come da sue
dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al teste)?
Cont 9. Vero che lei (e/o altri funzionari , suoi colleghi) ha prospettato la
Cont conclusione di alcuno degli acquisti dei titoli del 12.11.2013 sottoscritti
rispettivamente dai sigg.ri e (di cui ai Parte_1 Parte_2
docc. avv. 39 e 40 che si rammostrano al teste) indipendentemente dal fido del
7.11.2013 sottoscritto dai sigg.ri e (di cui Parte_1 Parte_2
al doc. 4 che si rammostra al teste) e viceversa?
Cont 12. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha prospettato la conclusione degli
Cont acquisti dei titoli del 28.2.2014, del 7.3.2014 e del 12.3.2014 sottoscritti dai
sigg.ri e/o (di cui ai doc. 2bis, pp. 23 e 25, Parte_1 Parte_2
e docc. avv. 41, 42, 43 e 44 che si rammostrano al teste) indipendentemente dal
fido del 17.2.2014 sottoscritto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
(di cui al doc. 4 che si rammostra al teste) e viceversa?
Cont 15. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha prospettato la conclusione di
Cont alcuno degli acquisti dei titoli del 30.6.2014 e del 11.7.2014 sottoscritti dai
sigg.ri e/o (di cui ai docc. avv. 45, 46 e 47 Parte_1 Parte_2
che si rammostrano al teste) indipendentemente dal fido del 30.6.2014
pagina 6 di 62 sottoscritto dai sigg.ri e (di cui al doc. 4 Parte_1 Parte_2
che si rammostra al teste) e viceversa?
Cont 18. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha prospettato la conclusione di
Cont alcuno degli acquisti dei titoli del 17.9.2014 sottoscritti dai sigg.ri Pt_1
e/o (di cui ai docc. avv. 48 e 49 che si
[...] Parte_2
rammostrano al teste) indipendentemente dal fido del 12.9.2014 sottoscritto dai
sigg.ri e (di cui al doc. 4 che si rammostra Parte_1 Parte_2
al teste) e viceversa?
Cont 21. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha prospettato la conclusione degli
Cont acquisti dei titoli del 23.12.2014 sottoscritti dai sigg.ri Parte_1
e/o (di cui ai docc. avv. 79 e 80 che si rammostrano al teste) Pt_2
indipendentemente dal fido del 22.12.2014 sottoscritto dai sigg.ri Pt_1
e (di cui al doc. che si rammostra al teste) e
[...] Parte_2
viceversa?
22. Vero che i giroconti effettuati dal conto corrente n. 762 in favore del conto
corrente n. 738 in data 10.7.2014 per Euro 6.641.964,61, in data 28.8.2014 per
Euro 1.000.000 e in data 3.10.2014 per Euro 2.000.100 (di cui al doc. 2, pp. 38
e al doc. 3, pp. 5 e 8, che si rammostrano al teste) (di seguito i “RO”)
sono stati eseguiti in funzione delle Operazioni di acquisto titoli di cui sopra, al
fine di far combaciare l'addebito del corrispettivo per la compravendita delle
azioni con capitale finanziato dalla Banca?
23. Vero che, attraverso tali RO (di cui al doc. 2, pp. 38 e 41, e al doc. 3,
pp. 5 e 8, che si rammostrano al teste), sono state rifuse sul conto corrente n.
pagina 7 di 62 738 le somme precedentemente attinte da tale conto per finanziare le predette
Operazioni?
26. Vero che tali Operazioni erano analoghe ad altre precedentemente e
successivamente sottoscritte dai sig.ri e nonché da Pt_1 Parte_3
altri loro familiari?
27. Vero che Operazioni analoghe a quelle sottoscritte dai membri della
Cont famiglia venivano proposte da ai propri clienti in modo seriale Parte_3
Cont soprattutto negli anni 2013-2015? 28. Vero che lei (e/o altri funzionari )
descriveva tali Operazioni ai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
utilizzando il termine “pacchetti unitari” e/o termini analoghi?
29. Vero che vi era una correlazione tra gli atti negoziali (rispettivamente
Cont l'acquisto titoli e il finanziamento) componenti le Operazioni, ovvero che
ad ogni acquisto di azioni doveva corrispondere, ed è sempre corrisposto, un
equivalente finanziamento?
30. Vero che la correlazione tra gli atti negoziali (rispettivamente l'acquisto
Cont titoli e il finanziamento) componenti tali Operazioni riguardava le
tempistiche di sottoscrizione, le tempistiche di esecuzione, gli importi, i soggetti,
il contesto, le finalità e/o altri elementi di tali atti negoziali?
31. Vero che la correlazione tra gli atti negoziali (rispettivamente l'acquisto
Cont titoli e il finanziamento) componenti le Operazioni era voluta e/o
Cont Cont programmata da parte di ? 36. Vero che lei (e/o altri funzionari )
rappresentava ai sigg.ri e che tali Parte_1 Parte_2
Operazioni non avrebbero implicato esborsi né alcun effettivo impegno
finanziario in capo a loro?
pagina 8 di 62 Cont 37. Vero che, con riferimento a tali Operazioni, lei (e/o altri funzionari )
rappresentava ai sigg.ri e che loro non Parte_1 Parte_2
avrebbero dovuto pagare alcunché con fondi propri?
Cont 39. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
e tali Operazioni come sostanzialmente sicure e
[...] Parte_2
prive di esborsi finanziari in quanto si sarebbero tradotte “in una sorta di mera
partita giro”, come da sue dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano
al teste)?
Cont 42. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava tali Operazioni ai
sigg.ri e come estremamente sicure e prive Parte_1 Parte_2
di rischi, come da sue dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al
teste)?
Cont 43. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
Cont e i titoli oggetto di tali Operazioni come titoli
[...] Parte_2
sicuri, il cui valore era tendenzialmente in crescita?
Cont 45. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
e che tali Operazioni fossero adeguate e adatte
[...] Parte_2
rispetto ai loro profili personali e patrimoniali?
46. Vero che i documenti necessari per il compimento di tali Operazioni per i
sigg.ri e (ossia, a titolo esemplificativo, le Parte_1 Parte_2
Cont aperture dei conti correnti, la sottoscrizione degli acquisti titoli le richieste
di concessione di fidi, la sottoscrizione dei questionari Mifid etc.) venivano da
Cont lei e/o altri funzionari : a. consegnati, già precompilati unilateralmente
dalla Banca, ai signori e/o , a personale della Pt_1 Parte_3
pagina 9 di 62 e/o ad uno dei sigg.ri e CP_5 Parte_1 Parte_2
presso la sede della società (e/o presso altro luogo fuori dai locali della banca)
e b. successivamente ritirati presso la sede della società (e/o presso altro luogo
fuori dai locali della banca) già sottoscritti sigg.ri e Parte_1 [...]
? Parte_2
47. Vero che i questionari per la valutazione della adeguatezza e
dell'appropriatezza al profilo e alle esigenze del risparmiatore degli
investimenti ai sensi della cd. “direttiva Mifid”, relativi ai sigg.ri Pt_1
e per le predette Operazioni, venivano
[...] Parte_2
precompilati e, all'occorrenza, modificati unilateralmente dalla Banca in modo
da rendere le ridette Operazioni apparentemente "adeguate”, come da due
dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al teste)?
Cont 48. Vero che gli acquisti dei titoli del 12.11.2013, del 28.2.2014, del
7.3.2014, del 12.3.2014, del 30.6.2014, del 11.7.2014, del 17.9.2014 e del
27.1.2015 (di cui ai docc. avv. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 79 e 80 e
doc. 2bis, pp. 23 e 25, che si rammostrano al teste) e/o i fidi del 7.11.2013, del
17.2.2014, 30.6.2014, 12.9.2014 e 22.12.2014 (di cui al doc. 4 che si rammostra
al teste), sottoscritti dai sigg.ri e/o , sono Parte_1 Parte_2
stati formalizzati con le modalità di cui ai precedenti capitoli (46) e (47)?
49. Vero che nell'aprile 2015, in seguito alla riduzione di valore delle azioni
Cont deliberata all'Assemblea dei Soci del 11.4.2015, i sigg.ri Parte_1
e (personalmente e/o tramite i propri familiari e Parte_2 Pt_1
Cont
) chiesero a lei un incontro con dirigenti e funzionari Parte_3
pagina 10 di 62 presso la finalizzato a porre fine delle Operazioni concluse (di CP_5
seguito “Incontro”)?
50. Vero che l'Incontro di cui al capitolo precedente ebbe luogo?
51. Vero che all'Incontro di cui ai precedenti capitoli parteciparono lei, i sig.ri
e , i sigg.ri e , Pt_1 Parte_3 Parte_1 Parte_2
il dott. (a quel tempo, Vice Direttore Generale della Banca e Testimone_2
Responsabile della Divisione Mercati) e/o il sig. (a quel tempo, capoarea Per_1
Cont Cont di ) e/o ad altri funzionari o dirigenti ?
52. Vero che all'Incontro, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
(personalmente e/o tramite i congiunti e ), Pt_1 Parte_3
Cont chiedevano che l'impegno di di “annullare” le Operazioni fosse
formalizzato per iscritto?
In punto spese: con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e con
condanna degli appellati a rifondere ai signori e Parte_1 Parte_2
le spese di lite già a essi corrisposte sulla scorta della pronuncia di
[...]
prime cure.
In caso di accoglimento parziale del presente appello in punto spese e con
riferimento al quarto motivo d'appello, in via subordinata, andrà dichiarata
quantomeno una compensazione, totale o parziale, delle spese del primo grado.
Si conferma che gli appellanti hanno adempiuto, senza alcuna acquiescenza, al
capo della sentenza impugnata afferente alla condanna alle spese di lite;
in tal
senso, parte appellante reitera la richiesta di ripetizione dei relativi importi
versati in esecuzione della pronuncia di prime cure per l'ipotesi di accoglimento
del gravame da essa proposto e di riforma dell'impugnata sentenza, con ogni
pagina 11 di 62 conseguente pronuncia da parte dell'Ecc.ma Corte. III. (i) rigettare la richiesta
di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.,
formulata in via preliminare di rito dall'appellata; (ii) rigettare, perché
inammissibili e infondati in fatto e in diritto tutti i motivi d'appello formulati in
via di appello incidentale dall'appellata verso la sentenza impugnata: (i) nella
parte in cui ha ritenuto ammissibili e procedibili le domande proposte dai
signori e in primo grado, (ii) nella parte in cui ha ritenuto Pt_1 Parte_2
competente il Tribunale di Venezia, (iii) nella parte in cui ha ritenuto applicabile
la disciplina dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, (iv) nella parte in cui ha
ritenuta sussistente una violazione dell'art. 2358 c.c. e comunque la nullità come
conseguenza della violazione del citato articolo e (v) nella parte in cui ha
ritenuto ammissibili le deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di primo
grado, richiamando tutte le difese già svolte nel giudizio di primo grado
riservandosi appunto nel prosieguo ogni più completa formulazione;
si
ripropongono tutte le domande, eccezioni e difese svolte dagli appellanti al
riguardo nel giudizio di primo grado, già richiamate nel proprio atto di appello
e qui nuovamente e integralmente reiterate, oltrechè quelle proposte nell'atto di
appello.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, (i) con
riferimento all'appello principale proposto dai Sig.ri e : Pt_1 Parte_2
(a) nel merito, rigettare i singoli motivi di appello principale perché
inammissibili e infondati, per le ragioni esposte in atti;
pagina 12 di 62 (b) nel merito, in subordine, per l'eventualità di ritenuta ammissibilità e
fondatezza dei motivi di appello principale formulati dai Sig.ri e Pt_1
, rigettare le domande avversarie perché inammissibili e infondate, Parte_2
per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui
integralmente richiamati;
(ii) in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
: Controparte_1
(a) in via preliminare, in rito, in accoglimento del primo motivo, riformare la
Sentenza nella parte in cui la stessa ha dichiarato la procedibilità delle domande
attoree e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità delle domande stesse, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB, con conseguente caducazione di tutti gli
ulteriori capi della Sentenza dipendenti e/o collegati a quelli oggetto di riforma;
(b) in subordine, in rito, in accoglimento del secondo motivo, riformare la
Sentenza nella parte in cui la stessa ha rigettato l'eccezione di incompetenza per
territorio e, per l'effetto, dichiarare la competenza del Tribunale di Vicenza, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
(c) nel merito:
(1) in accoglimento del terzo motivo, riformare la Sentenza nelle parti in cui ha
statuito l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative;
(2) in accoglimento del quarto motivo, riformare la Sentenza nelle parti in cui ha
ritenuto esistente una violazione dell'art. 2358 c.c.;
(3) in accoglimento del quinto motivo, riformare la Sentenza nelle parti in cui ha
ritenuto che la violazione dell'art. 2358 c.c. comporti la nullità degli Acquisti
Azioni e/o dei Finanziamenti;
pagina 13 di 62 (d) sul piano istruttorio, in accoglimento del sesto motivo, riformare la Sentenza
nella parte in cui ha ritenuto ammissibile e validamente acquisita la deposizione
testimoniale del Sig. Testimone_1
(iii) in ogni caso, con conferma della Sentenza in relazione alla condanna degli
attori alla refusione delle spese di lite in favore dell'esponente, e con vittoria di
spese di lite, come dovute per legge, in relazione al presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato in data 16.06.2020 e Parte_1
convenivano in giudizio, avanti la Sezione Specializzata in Parte_2
Materia di Impresa del Tribunale di Venezia, Controparte_1
in liquidazione coatta amministrativa, deducendo la nullità, in quanto affetti da simulazione assoluta o per violazione dell'art. 2358 cod. civ., di alcuni acquisti di azioni e di obbligazioni di avvenuti tra il 2013 ed Controparte_1
il 2015 per il complessivo importo di circa 11,6 milioni di euro e la violazione da parte della degli obblighi previsti a carico dell'intermediario e CP_1
chiedevano l'accertamento di nulla dovere all'istituto convenuto.
Si costituiva la lca che sollecitava la declaratoria di improcedibilità o di incompetenza in favore del Tribunale di Vicenza o comunque il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale, dopo aver rimesso sul ruolo la causa, già trattenuta in decisione, per escutere il teste (consulente di ll'epoca dei fatti), definiva Testimone_1 CP_6
il giudizio con sentenza n. 651/2023 che, pur superando le eccezioni preliminari della rigettava tutte le domande attoree. Più nel dettaglio, i primi giudici: CP_1
pagina 14 di 62 - ritenevano procedibili le domande di accertamento negativo, che non avrebbero potuto trovare una risposta nell'ambito della procedura concorsuale;
- rigettavano l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Vicenza,
che si risolveva in un'eccezione attinente le regole di accertamento del passivo;
- escludevano l'ipotesi della simulazione assoluta degli acquisti posto che neppure gli attori avevano convintamente sostenuto la prospettiva della conclusione di meri simulacri di contratti, emergendo piuttosto la scarsa convinzione e l'incuranza con la quale avevano aderito alle proposte di acquisto;
- ritenevano applicabile l'art. 2358 cod. civ. alle società cooperative quale era la convenuta all'epoca degli acquisti;
- escludevano, però, il collegamento negoziale tra gli acquisti dedotti in causa ed le aperture di credito concesse dalla Banca, pur in presenza di alcuni elementi
(es. data ed ammontare delle operazioni) che potevano far pensare ad una finalizzazione dei finanziamenti alla compravendita di titoli, per le ragioni meglio evidenziate alla pagina 12 della motivazione tra le quali l'inesistenza di un conto dedicato alle operazioni baciate e la scarsa attendibilità del teste escusso .
*****
2. L'APPELLO PRINCIPALE DI E Parte_1 Parte_2
[...]
Il gravame principale promosso dai soci di affidato a tre motivi. CP_6
2.1. Con il primo gli appellanti hanno lamentato violazione e falsa applicazione dell'art. 1413 cod. civ., con conseguente nullità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di simulazione.
pagina 15 di 62 Hanno sul punto evidenziato (v. pag. 18 della citazione) che:
a) la Banca ha assunto l'iniziativa di avvicinare i clienti per richiedergli la disponibilità a rendersi intestatari di un significativo numero di azioni rappresentative del capitale sociale della Banca;
b) l'operazione è stata ab origine concepita e rappresentata ai clienti come neutra, “a saldo zero”, immune da rischi di sorta, e tale da escludere la necessità
di impiego di denari propri da parte del clienti;
c) i clienti non avrebbero dovuto versare alcun corrispettivo, essendo la cessione operata a debito, e quindi a fronte della contestuale apertura di una corrispondente posta debitoria registrata sul c/corrente dei clienti;
d) ciascuna delle operazioni avrebbe dovuto risolversi entro un arco temporale limitato, mediante la retrocessione delle azioni alla e l'estinzione del CP_1
correlato indebitamente assunto dai clienti.
Hanno poi osservato che “nulla è stato versato dai clienti in corrispondenza del
trasferimento azionario e nulla è stato versato dai signori e Pt_1 Parte_2
in relazione alle cinque operazioni baciate dedotte in atti” e che non era intenzione delle parti “concludere un autentico contratto di cessione né tanto
meno farsi finanziare per ottenere la provvista necessaria al versamento del
prezzo.”
Hanno, quindi, aggiunto che l'intestazione dei titoli in loro favore è stata meramente apparente, avendo la chiesto di operare quali prestanome al CP_1
fine di realizzare l'obiettivo di svuotare il Fondo Acquisto Azioni Proprie e portare a termine le operazioni di aumento di capitale deliberate. Hanno a tal pagina 16 di 62 riguardo evidenziato che la concessione di un finanziamento contestuale alla vendita equivale a riacquisto delle azioni e che l'operazione è nulla ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.
Gli appellanti, a conferma dei loro assunti, hanno richiamato l'esito dell'istruttoria testimoniale, avendo il teste dichiarato che il denaro per gli Tes_1
acquisti sarebbe stato messo a disposizione dalla banca e che “nel giro di un
anno avrebbero potuto vendere senza nessuna penale”
2.2. Con il secondo motivo (da intendersi all'evidenza alternativo al primo)
hanno eccepito l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata depositata documentazione a comprova degli acquisti di obbligazioni (che hanno indicato come convertibili) e nella parte in cui ha comunque escluso di poter applicare l'art. 2358 cod. civ. a tali operazioni.
Circa il primo aspetto, hanno ricordato che gli acquisti risultano dall'estratto del conto corrente e dall'estratto titoli, sono stati confermati dal teste e la Tes_1
stessa liquidatela mai ha contestato l'addebito di controvalore delle obbligazioni della e la loro presenza nel portafoglio. Irrilevante, pertanto, è la mancata CP_1
produzione del contratto di acquisto che il Tribunale sembra avere valorizzato a pag. 10 della motivazione.
2.3. Con il terzo motivo (anch'esso da ritenersi formulato in via alternativa rispetto al primo) hanno criticato la decisione nella parte in cui ha escluso la violazione dell'art. 2358 cod. civ. con riferimento agli acquisti azionari, non avendo il Tribunale correttamente valutato gli elementi che provavano il collegamento tra tali acquisti ed i finanziamenti: invero, le date e gli importi pagina 17 di 62 delle operazioni unitamente agli altri elementi valorizzati alle pagg. 43-61
depongono chiaramente per la sussistenza del collegamento negoziale.
2.4. Gli appellanti hanno, quindi, dichiarato di voler riproporre e reiterare
“anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le ulteriori domande, eccezioni e
considerazioni già esposte in primo grado (da intendersi qui integralmente
riportate, ribadite e ritrascritte).”
3. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED APPELLO INCIDENTALE DI
Controparte_1
[...]
Si è costituita la lca che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per le altre ragioni meglio indicate nella comparsa o comunque il rigetto dei motivi d'appello principale.
Ha, quindi, proposto i seguenti motivi d'appello incidentale subordinato all'ipotesi in cui le doglianze di controparte vengano ritenute ammissibili e suscettibili di accoglimento.
2.1.1 PRIMO MOTIVO – PRIMA PARTE
La decisione è erronea nella parte in cui ha ritenuto che l'improcedibilità ex art. 83, comma 3, TUB non riguardasse tutte le domande proposte nei confronti della lca, dovendo, invece, considerarsi che l'improcedibilità prevista dal TUB ha un ambito applicativo più ampio di quello previsto in materia fallimentare dall'art. 51 del R.D. n. 267 del 1942.
Secondo la lca qualsiasi azione idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, sottraendo al patrimonio della procedura dei beni che vi appartengono,
deve essere proposta, a pena di inammissibilità/improcedibilità nelle forme e nei pagina 18 di 62 modi dell'insinuazione allo stato passivo, potendo il Giudice intervenire solo successivamente in fase di eventuale opposizione.
2.1.2 PRIMO MOTIVO - SECONDA PARTE
Le domande decise nel merito dal Tribunale non sono domande di mero accertamento negativo in quanto integrano il presupposto per future pretese creditorie verso la massa della procedura, facendo emergere crediti restitutori nei confronti della LCA da compensare con il debito per la restituzione della somma mutuata a fronte della dichiarazione di nullità dell'affidamento.
2.2 SECONDO MOTIVO
La decisione è erronea nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del
Tribunale di Venezia, competente essendo, invece, la sede concorsuale (quindi, il
Tribunale di Vicenza).
2.3 TERZO MOTIVO
L'art. 2358 cod. civ. non è applicabile alle società cooperative alle quali si applicano, ex art. 2519, comma 1, cod. civ. le norme dettate per le spa solo in quanto compatibili e tale compatibilità va esclusa in ragione dello scopo mutualistico di tali società.
Non è dirimente il riferimento, fatto dal Tribunale, all'art. 150 bis TUB che non include espressamente l'art. 2358 cod. civ. tra le norme non applicabili alle banche popolari, potendo anzi da tale norma ricavarsi un principio contrario a quello affermato nella sentenza impugnata.
2.4 QUARTO MOTIVO
La decisione, anche volendo ritenere l'art. 2358 cod. civ., applicabile alle banche costituite nella forma di società cooperative, è erronea in quanto non sussiste pagina 19 di 62 alcuna violazione della citata disposizione, i cui limiti quantitativi erano stati rispettati (come dai dati dei bilanci degli anni 2012-2014 dimessi in causa).
2.5. QUINTO MOTIVO
La violazione dell'art. 2358 cod. civ. non è causa di nullità in quanto la disposizione codicistica prevede regole di comportamento la cui inosservanza risulta rilevante solo per valutare la legittimità dell'operato degli amministratori nei confronti della società (la sanzione della nullità deve escludersi dopo la riforma della citata norma da parte del d.lgs n. 142/2008, che ha consentito il ricorso all'assistenza finanziaria sia pure a determinate condizioni).
Inoltre, la violazione dell'art. 2358 cod. civ. non può comportare la nullità
dell'acquisto azionario, venendo così lesa l'effettività del patrimonio sociale
(sul punto i Commissari rilevano che la declaratoria di nullità degli acquisti azionari avrebbe determinato l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset di bilancio,
con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che, però, dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco).
La correttezza di tali argomentazioni, secondo l'appellante, risulta confermata anche da quanto deciso dalle SS.UU. con la sentenza n. 33719/2022 in tema di mutuo fondiario.
2.6 SESTO MOTIVO
I capitoli di prova sui quali è stato sentito il teste sono inammissibili per le Tes_1
ragioni meglio evidenziate alle pagg. 58-86 della comparsa di costituzione in pagina 20 di 62 appello, sicché la deposizione, attesa l'eccezione di invalidità ritualmente formulata al termine dell'escussione testimoniale, è affetta da nullità.
*****
3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025 tenutasi secondo modalità cartolari, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 16.5.2024 del
Consigliere Istruttore.
*****
4. LE ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITA' DI CP_7
4.1 L'eccezione di inammissibilità del primo motivo d'appello principale proposta dalla lca per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata in quanto e hanno indicato con precisione i capi della decisione Pt_1 Parte_2
impugnati, le censure proposte e le violazioni di legge nelle quali è incorso il
Tribunale.
4.2 L'eccezione di inammissibilità del secondo motivo è infondata perché la domanda di accertamento negativo è stata proposta in primo grado anche con riferimento alle obbligazioni. L'insussistenza di elementi a comprova della facoltà di conversione attiene al merito della questione.
4.3.1 L'eccezione di inammissibilità del terzo motivo è infondata nella prima parte in cui la ha dedotto che gli appellanti principali non avrebbero CP_1
investito di critica tutte le rationes decidendi che reggono la decisione. Così non
è dal momento che, superate tutte le eccezioni preliminari che erano state svolte dalla lca, l'unica questione decisa, sia pure in modo articolato, dal Tribunale è
stata la (in)sussistenza dei presupposti per poter configurare il collegamento pagina 21 di 62 negoziale tra acquisti azionari e finanziamenti. I primi giudici, come poc'anzi accennato, hanno escluso il nesso teleologico ritenendo insufficiente la documentazione prodotta ed inattendibile il teste Il gravame contiene al Tes_1
riguardo un'analitica descrizione delle operazioni svolte, della documentazione prodotta a supporto delle domande dalla quale inferire il collegamento negoziale e prende posizione sulle dichiarazioni rese dal teste escusso al fine di valorizzare l'attendibilità e la significatività delle risposte da questi fornite.
4.3.2. Il riferimento nell'atto d'appello all'art. 2467 cod. civ., pure censurato dalla lca nella seconda parte del paragrafo III.C.1 della comparsa di costituzione in appello, appare un mero refuso che non determina l'inammissibilità del motivo nel quale la citazione di tale norma è stata effettuata. Piuttosto gli attori si sono riferiti ad una norma – quella in materia di finanziamenti dei soci delle società a responsabilità limitata – estranea all'oggetto del contendere (anche perché la banca convenuta era al principio una società cooperativa che si è poi trasformata in s.p.a.) e che, pertanto, non deve essere applicata.
4.4. Rigettate tutte le preliminari eccezioni della si può passare alla CP_1
disamina dei motivi d'appello, con la precisazione, quanto ai coniugi Pt_1
che le uniche questioni da esaminare sono quelle oggetto del gravame principale.
Invero, tali appellanti, in quanto parti interamente soccombenti in primo grado,
non potevano invocare l'art. 346 c.p.c., ferma restando la genericità del richiamo ad ulteriori questioni discusse in primo grado e non fatte oggetto di puntuale impugnazione.
*****
5. DECISIONE SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
pagina 22 di 62 Il Tribunale ha correttamente escluso ogni ipotesi simulatoria formulata dagli attori che, nell'esposizione del motivo, hanno dapprima fatto riferimento alla simulazione assoluta delle operazioni e, quindi, all'interposizione fittizia e dunque ad un'ipotesi di simulazione relativa.
In realtà, gli appellanti, anche mediante la citazione della deposizione del teste hanno esposto circostanze incompatibili con la conclusione di “simulacri Tes_1
di compravendite” e nessun dubbio può porsi circa il fatto che l'intestazione dei titoli non fosse effettiva. Invero, gli appellanti hanno sottoscritto i moduli per l'acquisto dei titoli (irrilevante essendo da tale punto di vista che vi sia stata una precedente sollecitazione all'acquisto da parte dei funzionari di e gli CP_6
accordi, secondo quanto dagli stessi riferito (e confermato dal teste escusso)
erano, tra l'altro, che le azioni sarebbero state rivendute entro un anno,
addossandosi la l'onere del riacquisto. La fattispecie, accedendo a tale CP_1
ricostruzione, è semmai quella del negozio fiduciario che, ferma la validità
dell'acquisto, pone il diverso problema, che non deve essere indagato per assenza di domanda e comunque in ragione dell'improcedibilità ex art. 83 TUB,
della responsabilità risarcitoria del fiduciante che non adempia all'obbligo di retrovendita.
Si aggiunga da ultimo che dagli estratti conto risulta il pagamento delle cedole delle obbligazioni acquistate. Se, quindi, è esclusa qualunque ipotesi di simulazione con riferimento a tali ultimi acquisti, l'ipotesi simulatoria risulta poco credibile in termini generali anche alla luce della stessa ricostruzione attorea che ha ricondotto l'acquisto di entrambi i titoli ad una strategia unitaria pagina 23 di 62 della Banca, sicché sarebbe illogico ritenere che solo alcuni degli acquisti proposti siano stati simulati.
Il motivo è, pertanto, respinto.
6. DECISIONE SUL SECONDO MOTIVO D'APPELLO PRINCIPALE
Come detto in precedenza, il gravame non può dirsi inammissibile in quanto fin dal primo grado gli attori hanno chiesto la pronuncia di accertamento negativo in ordine agli acquisti di obbligazioni, di cui è stata affermata la natura convertibile con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. con la quale è possibile effettuare precisazioni in ordine alle domande proposte. Tale modificazione risulta consentita tanto più ove si consideri che come da ormai costante giurisprudenza - ex plurimis Cass. sez. 2, ordinanza n. 23975 del 06/09/2024 - la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può
riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e
causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali.
Esso nondimeno è infondato in quanto, la documentazione prodotta non consente di stabilire se le obbligazioni acquistate fossero o meno convertibili e l'unico documento che sarebbe stato decisivo, vale a dire il contratto di acquisto,
non è stato prodotto.
A fronte di tale incertezza documentale la lca, senza ricevere specifica confutazione, ha evidenziato che le obbligazioni acquistate dai coniugi hanno un codice (IT0004980097) diverso da quello assegnato dalla Pt_1
pagina 24 di 62 banca nell'unico caso di emissione di tali titoli documentato in atti, avvenuta in occasione dell'aumento di capitale del 2013, al quale aveva associato il CP_6
codice IT004932031.
Inoltre, le obbligazioni di cui è lite erano ancora presenti sul deposito titoli alla data del 9.2.2016, ciò che costituisce ulteriore prova del fatto che le stesse non erano convertibili e che, quindi, non è applicabile l'art. 2358 cod. civ. giacché
non si verifica alcun incremento del capitale sociale.
Si osserva ad abundantiam che, secondo quanto emerso dagli accertamenti ispettivi dimessi dagli attori, la conversione dei prestiti obbligazionari in azioni venne costantemente attuata dalla Banca, che in tal modo cercò di assicurare il rispetto dei rigorosi requisiti di patrimonializzazione imposti dalla normativa di vigilanza, sicché non vi è alcun dubbio che se fosse stata prevista la CP_6
facoltà di conversione, se ne sarebbe di certo avvalsa.
Esclusa, quindi, la nullità dell'acquisto per violazione dell'art. 2358 cod. civ., la sussistenza di una responsabilità della Banca (laddove si ritenga provato il collegamento negoziale tra finanziamenti ed acquisti obbligazionari) non deve essere indagata per l'assenza di altre domande, che comunque, ove volte ad accertare una responsabilità risarcitoria o ad ottenere la risoluzione del contratto di investimento, sarebbero state improcedibili.
*****
7. DECISIONE SUI MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE DELLA
BANCA- PREMESSA
Preliminare alla trattazione nel merito del terzo motivo dell'appello principale è
la disamina dell'appello incidentale proposto da n LCA. CP_6
pagina 25 di 62
7.1. DECISIONE SUI PRIMI DUE MOTIVI DI APPELLO
INCIDENTALE
Tali motivi vanno trattati congiuntamente in quanto riguardano la violazione dell'art. 83 TUB sotto i connessi profili della improcedibilità delle domande proposte nei confronti di una lca avanti il Tribunale ordinario e della competenza a decidere sulle stesse del Tribunale fallimentare.
Indubbiamente l'improcedibilità prevista dall'art. 83, comma 3, TUB riguarda sia le azioni di condanna che le azioni di accertamento. Tuttavia, osserva il
Collegio, deve trattarsi di azioni promosse “contro la banca” e, quindi, di azioni dalle quali possono sorgere, anche se solo in via indiretta, pretese nei confronti della Procedura. Pertanto, in linea con il consolidato orientamento di questa
Corte (v., tra le tante si può richiamare la sentenza nr. 505 del 6.3.2023), sono improcedibili solo le azioni con le quali si chiede l'accertamento di un credito -
restitutorio o risarcitorio - nei confronti della lca in quanto idonee ad incidere, sia pure indirettamente, sul passivo concorsuale.
Va detto, peraltro, che tale divieto non è assoluto dal momento che l'art. 3 bis consente di fare valere, sia pure a date condizioni, la compensazione di crediti nei confronti della Procedura, che pur sempre postula l'accertamento di un credito al limitato fine di paralizzare la pretesa avversaria (con la precisazione che oggetto del comma 3 bis è la compensazione propria, mentre è possibile eccepire – come pure rilevare d'ufficio – un'eventuale compensazione impropria tra crediti di una lca e crediti della controparte).
Diversamente, non sussistono divieti alla formulazione di una domanda di accertamento negativo il cui unico effetto è quello di scongiurare il rischio di pagina 26 di 62 vedersi destinatari di una pretesa di pagamento. Si evidenzia, inoltre, che non sussiste alcun divieto di proporre una simile domanda in prevenzione, vale a dire senza attendere la richiesta di pagamento della lca, Anzi, quella in discussione è
l'unica domanda proponibile dall'acquirente/mutuatario dal momento che le norme sulla liquidazione coatta amministrativa non prevedono un meccanismo di accertamento della “non debenza” di pretese creditorie della Procedura (ciò che
Contr si accerta, ex art. 83, commi 1 e 2, è l'ammontare delle passività ovvero la titolarità di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari posseduti dall'impresa sottoposta a procedura concorsuale per ottenere da essa il pagamento del credito o la restituzione del bene).
La formulazione della domanda di accertamento negativo corrisponde, peraltro, a un preciso interesse della parte istante che altrimenti dovrebbe attendere il decorso del termine prescrizionale (che è quello decennale ordinario) prima di poter vedere definita la sua posizione giuridica nei confronti della procedura.
Seguire la tesi contraria – fatta propria dall'appellante – porterebbe, invece,
all'eccentrica conseguenza che le questioni di invalidità dei contratti stipulati con la banca in bonis potrebbero essere fatte valere solo in via di eccezione in un giudizio promosso dai Commissari liquidatori ovvero a fronte di una domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata nel giudizio introdotto dalla cliente, con evidente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
La considerazione effettuata dalla lca secondo cui la caducazione dell'acquisto di azioni determina l'insorgere di un credito restitutorio in capo alla cliente sarebbe corretta se si considerasse autonomamente il negozio di investimento. Essa non tiene, invece, conto dell'unitarietà delle operazioni economiche (finanziamenti pagina 27 di 62 finalizzati all'acquisto delle azioni), di cui si andrà meglio a dire con riferimento ai successivi motivi, che comporta che dall'accertata nullità dell'acquisto azionario non deriva alcun effetto restitutorio bensì il venir meno dell'obbligo di restituire il denaro servito per compiere l'acquisto dei titoli.
I primi due motivi sono pertanto respinti.
7.2. DECISIONE SUL TERZO, SUL E SUL QUINTO MOTIVO CP_9
D'APPELLO INCIDENTALE
Tali motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi ad un'unica, per quanto complessa, questione ovvero la sussistenza della violazione dell'art. 2358 cod. civ. e le conseguenze che ne possono derivare.
L'art. 2358 c.c. regola le “operazioni sulle azioni proprie” e, precisamente,
l'assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie e l'accettazione di azioni proprie in garanzia così disponendo: “La società non può,
direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per
l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste
dal presente articolo”; si tratta di un divieto che può essere superato alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi complessivamente compresi nell'ammontare degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
pagina 28 di 62 L'orientamento tutt'ora prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene che la sanzione più coerente con la violazione del divieto sia da identificarsi nel rimedio reale della nullità (Cass., Sez. I, 24 novembre 2006, n. 25005; Cass.
S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724), valorizzando quale ratio giustificatrice della disposizione del codice civile «la volontà di vietare operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società» (Cass., Sez. I, 19 giugno 2013, n. 15398).
In tale prospettiva, secondo quanto affermato da Cass. 6 dicembre 2016, n. 2016,
il socio di una società per azioni è legittimato ad agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., ove si deduca la violazione dell'art. 2358 cod. civ., atteso che dette ipotesi di nullità comportano il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e, al tempo stesso, dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e considerato che “tale rischio incide
direttamente sul suo interesse a conservare il valore, in termini sia assoluti che
relativi, della sua quota di partecipazione alla società.”
Risulta irrilevante la diversa questione circa l'eventuale responsabilità
risarcitoria in cui possono incorrere gli amministratori in ragione della violazione del citato divieto. Infatti, l'attività di assistenza finanziaria compiuta al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. è illecita e, come tale, affetta da nullità in quanto comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (Cass. n. 25005/2006).
pagina 29 di 62 Si è sul punto condivisibilmente evidenziato in dottrina che, ogni qualvolta il legislatore vieti la stipulazione di un contratto, è l'esistenza stessa dell'atto negoziale a porsi in contrasto con la norma imperativa e tali devono considerarsi le norme che in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente vietano la stipulazione stessa del contratto.
Le considerazioni dei Commissari circa il fatto che il citato orientamento giurisprudenziale, maturato nel vigore dell'originaria formulazione dell'art. 2358
cod. civ., sarebbe stato superato dalla riforma del 2008 sono smentite da quanto recentemente osservato dalla Corte di Cassazione sez. 1, con ordinanza n. 28148
del 06/10/2023, secondo cui il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso.
La ratio della norma è in funzione dell'esigenza di carattere generale di preservare l'integrità del capitale e l'effettività del patrimonio sociale a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società, con pagina 30 di 62 conseguente applicazione di essa anche alle società cooperative. Infatti, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico,
svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Pertanto,
una disciplina che limiti le operazioni che possono mettere a repentaglio il capitale non è certo incompatibile con le caratteristiche specifiche della società
cooperativa.
Va ulteriormente osservato che, con riguardo alle banche popolari, qual era anche la mutualità si atteggia in misura del tutto Controparte_1
peculiare attesa la cumulabilità con la finalità lucrative, rendendo evidente la ancor maggiore compatibilità per tali istituti di credito della disciplina della s.p.a.
La struttura della norma in esame è del tutto diversa dall'art. 38 TUB, sui mutui fondiari, oggetto delle considerazioni svolte dall'appellante incidentale,
convinta dell'estendibilità al caso di specie delle considerazioni espresse dalla sentenza delle SS.UU. n. 33719/2022 che ha escluso la nullità nel caso di superamento del limite di fondiarietà. Infatti, l'art. 38 TUB si limita a rinviare alle determinazioni della Banca d'Italia per l'individuazione del limite massimo di finanziamento (limite che di norma è dell'80% del valore del bene, con possibilità, però, di finanziare fino al 100% nel caso di garanzie aggiuntive).
L'art. 2358 cod. civ., invece, vieta una specifica forma negoziale e detta una disciplina che non richiede alcuna integrazione della normativa secondaria.
Il richiamo all'art. 2529 cod. civ., quand'anche fondato, non muterebbe le conclusioni cui si è giunti. Tale norma disciplina l'acquisto delle proprie quote o azioni delle società cooperative in modo, per certi versi, più stringente rispetto a pagina 31 di 62 quanto previsto per le s.p.a. (sono necessarie la previsione nell'atto costitutivo,
l'autorizzazione degli amministratori e debbono ricorrere le ulteriori condizioni ivi previste). Nulla viene detto, però, in ordine ai finanziamenti per l'acquisto di azioni. Tale omissione potrebbe essere interpretata come indicativa del fatto che non sono consentite siffatte operazioni di assistenza finanziaria nelle società
cooperative. Qualora, invece, si ritenesse la disciplina in esame estendibile ai finanziamenti, si dovrebbe concludere, però, che il finanziamento erogato in violazione delle sue previsioni è ugualmente nullo (non consta, tra l'altro, che il
CdA di abbia autorizzato l'acquisto di azioni della banca a mezzo di CP_6
finanziamenti erogati ai consorti oggetto delle statuizioni impugnate Pt_1
dai Commissari liquidatori). Va, invece, ribadita l'impossibilità di interpretare la disciplina nel senso che le operazioni di assistenza finanziaria per le società
cooperative sarebbero possibili senza limiti e ciò anche in ragione della abrogazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 105 del 1948 che consentiva alle società
cooperative di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge era demandata la vigilanza sulle azione di credito (limiti che in ogni caso non potevano eccedere il 40% delle riserve legali). Come si desume dal comma 4 dell'art. 161 d.lgs. n. 385 del
1993, la disciplina legislativa in esame (unitamente ad altre espressamente indicate) è stata abrogata insieme a “ogni altra disposizione incompatibile con il
presente decreto legislativo”. Tali scelte confermano che il legislatore ha voluto porre dei limiti alle operazioni di assistenza finanziaria effettuate dalle società cooperative.
pagina 32 di 62 Quanto all'ambito applicativo del divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 cod. civ., osserva il Collegio che tale divieto, in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria – avvenga essa prima o dopo l'acquisto – qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato (cfr. Cass. 15398/13).
Inoltre, per effetto del riscontrato collegamento teleologico la nullità del mutuo,
quale antecedente logico e funzionale dell'acquisto delle azioni, travolge anche quest'ultima operazione secondo il principio simul stabunt simul cadent.
Siffatta impostazione è in linea con quanto deciso dalla Corte di Cassazione nel citato precedente del 2023 nel quale si è significativamente evidenziato:
“VIII. - Proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria la
sanzione di nullità si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni.
Nell'operazione restano cioè avvinti entrambi gli atti di finanziamento e di
cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale.
Entrambi sono tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato
dall'acquisto della partecipazione.
Il rischio tutelato è anche quello della non effettività del conferimento dei nuovi
soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate
(nei citati precedenti di questa Corte) ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di
inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento.
pagina 33 di 62 Per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa infine portare –
come invece assume la ricorrente nel sesto motivo - alla invalidazione del solo
contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto
delle azioni.”
La circostanza che l'art. 2358 cod. civ. sia volto alla tutela dell'integrità del capitale sociale non preclude di certo la possibilità per tutti coloro che vi hanno interesse di far valere gli effetti delle nullità negoziali che si producono ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. Va poi detto che l'interesse alla tutela dell'integrità del capitale sociale viene assicurato anche nella misura in cui, vietando le operazioni di assistenza finanziaria e neutralizzando ogni effetto di quelle eventualmente compiute in violazione dei requisiti di legge, l'istituto di credito per poter rispettare i limiti di capitalizzazione imposti dalla normativa comunitaria si trova
“costretto” a porre in essere operazioni che aumentino in misura effettiva il suo patrimonio (a nulla rilevando che, nel caso di specie, la banca non vi possa provvedere perché è sopravvenuta la sua insolvenza).
Ritiene il Collegio che non possa invocarsi l'art. 150 bis del TUB per trarre argomenti contrari all'applicazione dell'art. 2358 cod. civ. alle società
cooperative. Infatti, la disciplina del TUB relativa alle banche popolari è assai limitata (articoli da 29 a 32). Il legislatore non ha inteso, pertanto, disciplinare in termini generali le modalità di funzionamento di tali società, quasi creando un tipo autonomo di società cooperativa. Scopo dell'intervento normativo era piuttosto quello di dettare, soprattutto in materia di acquisto e di circolazione delle azioni, oltreché in materia di trasformazione e fusioni, disposizioni ritenute pagina 34 di 62 più adatte al modello di azienda bancaria cooperativa introdotto con la riforma del 1993.
Le norme codicistiche indicate dal comma 2 dell'art. 150 bis si riferiscono alle materie disciplinate dai richiamati articoli del TUB, mirando il legislatore ad escludere l'applicazione di quelle disposizioni del Codice Civile relative alle società cooperative che contenevano una disciplina distonica rispetto alle finalità
cui si era ispirato il d.lgs. n. 385 del 1993. L'art. 150 bis non mirava, pertanto, a risolvere il problema della compatibilità della disciplina delle s.p.a. con quella delle società cooperative (significativamente, del resto, il comma 2 non richiama,
fatto salvo l'art. 2349 cod. civ. che non rileva nel presente contenzioso, alcun articolo riguardante le società per azioni). Peraltro, di un intervento chiarificatore di così ampia portata non vi era alcun bisogno proprio in ragione della scelta compiuta dal legislatore che al comma 2 ha escluso l'applicazione dell'art. 2519,
comma 2, cod. civ. e non già del primo comma del medesimo articolo, che stabilisce proprio l'estensione delle disposizioni delle s.p.a. alle società
cooperative nel limite della compatibilità.
Infine, l'art. 2358 cod. civ. non può dirsi rispettato nel caso di specie in quanto i requisiti di natura formale (autorizzazione dell'assemblea straordinaria e relazione degli amministratori che motivi l'interesse della società a concludere l'operazione) hanno la medesima importanza di quelli di natura sostanziale
(rispetto del limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili) e l'osservanza di quanto prevede l'art. 2358, comma 6, cod. civ. non fa venir meno la necessità del rispetto degli altri requisiti. Le argomentazioni della lca muovono dal presupposto, non esplicitato, che il rispetto del limite degli utili e pagina 35 di 62 delle riserve disponibili elimini ogni rischio per la banca, ma, come dimostrano le vicende penali ed amministrative che hanno visto coinvolti i vertici dell'istituto, così non è. Infatti, la relazione semestrale sull'andamento della gestione di elativa all'anno 2015 dimessa dagli appellanti principali dà CP_6
conto di una situazione di forte sofferenza comprovata dall'iscrizione al patrimonio netto di riserve indisponibili di ingente entità proprio in conseguenza dell'emersione, a seguito dell'ispezione della BCE 2015, della reale entità del fenomeno delle c.d. operazioni baciate (si richiamano anche a tale fine le risultanze degli accertamenti compiuti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalla Banca d'Italia che, provenendo da autorità amministrative indipendenti, costituiscono fonte privilegiata di prova).
Vi è poi da dire che nel caso di specie l'eventuale rispetto del limite degli utili e delle riserve disponibili non è decisivo anche perché ra tenuta al rispetto CP_6
di rigorosi parametri di capitalizzazione imposti dalla BCE che, come risulta anche dagli accertamenti svolti dalle autorità di vigilanza, senza il ricorso alle operazioni c.d. baciate non sarebbero stati raggiunti. Invero, secondo quanto messo in luce nell'elaborato dei consulenti della Procura della Repubblica di
Vicenza depositato nel giudizio conclusosi con diverse condanne, confermate anche in appello, dei vertici dell'istituto per i delitti di aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza (pag. 154 del doc. 27), escludendo la quota di capitale finanziato dalla Banca, il CET 1, il Tier 1 ed il Total Capital Ratio Rettificato sarebbero stati inferiori alle soglie previste dalla Banca d'Italia e dalla vigilanza europea
(ciò che avrebbe comportato, come è noto, la revoca della autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria).
pagina 36 di 62 La rischiosità delle condotte tenute dalla banca è stata confermata ex post da quanto accaduto a partire dal 2015 (trattasi di vicende, ricordate dagli attori nei lori scritti difensivi e nei documenti prodotti che per il clamore suscitato nella comunità non solo finanziaria sono pure divenute in parte fatto notorio): le rettifiche di bilancio apportate negli anni 2015 e 2016, la progressiva svalutazione del valore delle azioni (il cui prezzo, un tempo superiore a 60 euro,
si è praticamente azzerato), la conseguente perdita di credibilità dell'istituto di credito ed il fallimento dei tentativi di ricapitalizzazione cui si voleva procedere mediante quotazione in borsa (una volta completata la trasformazione in s.p.a.
della società nel frattempo imposta dal legislatore) sono tappe di un percorso che ha portato alla liquidazione coatta amministrativa dell'istituto di credito
(eccezionalmente disposta sulla base di un atto legislativo).
Se, quindi, forse, fino ad un certo momento il ricorso a simili operazioni era finanziariamente sostenibile dalla banca, il disinteresse del management per la liquidità e la solvibilità della società nel medio-lungo termine ha portato ad un deterioramento delle condizioni patrimoniali di sfociato nel suo CP_6
“fallimento”.
Non si comprende, infine, il riferimento a non meglio precisati terzi estranei alla fattispecie che verrebbero danneggiati dalla declaratoria di nullità degli acquisti azionari, dal momento che si tratta di titoli emessi dalla banca come controparte negoziale.
In conclusione, tali motivi d'appello sono privi di pregio e vanno respinti.
7.3 DECISIONE SUL SESTO MOTIVO D'APPELLO INCIDENTALE:
pagina 37 di 62 7.3.1. Ai fini della decisione sul motivo risulta opportuno ricordare i capitoli di prova oggetto di rilievi specifici della (in corsivo) e le considerazioni che CP_1
il Collegio ritiene di dover effettuare, che verranno esposte immediatamente dopo la citazione della singola capitolazione.
Per quanto riguarda i capitoli inseriti nella parte “A. Il contesto di riferimento”
della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. si osserva quanto segue.
1. Vero che conosce personalmente i sig.ri e , Pt_1 Parte_3
nonché gli affini/cognati del primo, i sigg.ri e Parte_1 [...]
? Parte_2
La risposta a tale capitolo è irrilevante ai fini della decisione sulle domande proposte.
2. Vero che era lei il funzionario di (di seguito Controparte_1
Cont
“ ”) che curava, nell'interesse dell'Istituto, i rapporti con i membri della
famiglia , ivi inclusi i sig.ri e , Parte_3 Parte_1 Parte_2
come da sue dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al teste)?
Il capitolo mira a stabilire il ruolo del teste e non può essere censurato l'utilizzo del termine “rapporti” giacché, fermo restando che i rapporti sono quelli chiariti nella successiva capitolazione, i Commissari non tengono conto che nell'ordinaria operatività bancaria i consulenti hanno il compito di seguire la clientela loro affidata in relazione a tutte le esigenze inerenti il patrimonio personale o aziendale sicché l'intervento di soggetti come il teste escusso non si riduce alla stipula di singoli contratti, i quali costituiscono semmai la finalizzazione di un'attività di consulenza e sollecitazione al risparmio che, nel pagina 38 di 62 caso di specie, è stato necessario approfondire per comprendere l'effettiva correlazione tra acquisti azionari e finanziamenti.
Del pari insussistente è la denunciata violazione dell'art. 257 bis c.p.c. in quanto la conferma delle circostanze oggetto delle due dichiarazioni scritte è avvenuta in udienza ed il difensore della Banca avrebbe potuto chiedere al teste chiarimenti in ordine ai fatti ivi rappresentati. In realtà, siffatte dichiarazioni sono servite solo per confermare il quadro allegatorio, mentre vi sarebbe stata violazione della citata norma del codice di rito solo qualora il Tribunale avesse deciso basandosi su quegli scritti.
La lca, inoltre, trascura che quelle prodotte sono sommarie informazioni assunte dai difensori degli attori ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. e, quindi, prove di natura documentale (il verbale redatto dall'avvocato è un atto pubblico ed il difensore assume la qualifica di pubblico ufficiale) che nel giudizio civile assumono la veste di prove atipiche, liberamente valutabili dall'autorità
giudiziaria ed idonee, nel concorso con altri elementi, a definire l'effettivo contenuto delle pattuizioni intercorse tra le parti. Sul punto la Cassazione penale
(sez. 3, sentenza n. 2049 del 02/10/2018 Ud. (dep. 17/01/2019 ) ha osservato che in tema di indagini difensive, l'atto redatto dal difensore ex artt. 391-bis e
391-ter cod. proc. pen. ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero.
5. Vero che lei è stato abilitato all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede ex
art. 30 TUF all'incirca a febbraio 2015, come da sue dichiarazioni sub docc. 5 e
5bis (che si rammostrano al teste)?
pagina 39 di 62 La violazione dell'art. 257 bis c.p.c. eccepita dalla non sussiste per le CP_1
ragioni evidenziate con riferimento alla precedente capitolazione, fermo restando che si tratta di capitolo irrilevante ai fini della decisione sulle domande attoree.
Per quanto riguarda i capitoli inseriti nella parte “B. Le singole Operazioni di
Cont acquisto di titoli finanziate dalla stessa ” della memoria ex art. 183, CP_1
comma VI, n. 2 c.p.c. si osserva quanto segue.
Cont 7. Vero che gli acquisti dei titoli del 12.11.2013 sottoscritti rispettivamente
dai sigg.ri e (di cui ai docc. avv. 39 e 40 Parte_1 Parte_2
che si rammostrano al teste), con addebito del relativo prezzo sul conto corrente
n. 738 (come emerge dal doc. 2, p. 15 che si rammostra al teste), sono stati
finanziati con il fido del 7.11.2013 sottoscritto dai sigg.ri e Parte_1
(di cui al doc. 4 che si rammostra al teste)? Parte_2
La provenienza delle somme servite per gli acquisti azionari è una circostanza di fatto e non già una valutazione. Si pone piuttosto il problema di stabilire se il teste potesse riferire su tali circostanze o se ciò gli fosse inibito dall'art. 2722
cod. civ. - divieto di provare per testi un patto coevo o anteriore – la cui violazione è stata eccepita in primo grado e reiterata con l'appello incidentale.
Ritiene il Collegio che l'invocata violazione dell'art. 2722 cod. civ. non sussista posto che [cfr. Cass. sez. 2, ordinanza n. 1742 del 20/01/2022] nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722
c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la pagina 40 di 62 volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare,
modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale.
Significativamente Cass. sez. 3, con l'ordinanza n. 7179 del 04/03/2022 in tema di negozio fiduciario ha ritenuto che la prova per testimoni del "pactum fiduciae"
è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la deposizione testimoniale del notaio in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile,
non essendo diretta a contrastare la qualità di acquirente risultante dal contratto e la formale intestazione del bene).
Nessuno dei contratti dimessi in causa contiene disposizioni che si pongono in antitesi con l'esistenza di un accordo per l'erogazione di finanziamenti al fine di consentire l'acquisto di azioni. Va detto, peraltro, che l'indicazione della finalizzazione del finanziamento all'acquisto azionario non sarebbe stata pagina 41 di 62 realisticamente possibile giacché la banca avrebbe così confessato la violazione del divieto di assistenza finanziaria (esistente – come si è detto e come poi si approfondirà - sia che faccia riferimento alla disciplina delle s.p.a. che alla disciplina sulle cooperative).
Va, inoltre, ricordato che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza, l'art. 127 TUB prevede che le nullità di forma afferenti i contratti bancari operino soltanto in favore del cliente, ben potendo, pertanto, questi, provare, con le prove orali o in via presuntiva, i contenuti della pattuizione intercorsa con la banca.
Le considerazioni effettuate dalla Corte di Cassazione, sez. 1 , con ordinanza n.
2338 del 24/01/2024, pur se relative all'accertamento della natura, solutoria o ripristinatoria, delle rimesse oggetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, assumono una rilevanza di ordine generale in ordine alla tematica delle nullità di forma (ed ai conseguenti limiti probatori che ne conseguono) nel settore dei contratti bancari: il giudice di legittimità ha evidenziato che in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia,
pagina 42 di 62 nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.
Quindi, quand'anche si fosse trattato effettivamente di patto aggiunto ai contratti di apertura di credito, i clienti avrebbero potuto comunque provarne la stipula per testi.
Cont 8. Vero che lei (e/o altri funzionari , suoi colleghi) ha proposto ai sigg.ri
e la conclusione del fido del 7.11.2013 (di Parte_1 Parte_2
cui al doc. 4 che si rammostra al teste) al fine di finanziare gli acquisti dei titoli
Cont
del 12.11.2013 dagli stessi sottoscritti (di cui ai docc. avv. 39 e 40 che si
rammostrano al teste)?
Il capitolo è sicuramente ammissibile nella parte in cui chiede al teste (l'unico indicato nella memoria istruttoria e, pertanto, l'unico citato) di confermare le circostanze che seguono. Il riferimento ad altri funzionari censurato dalla lca è
irrilevante perché ha risposto su condotte dallo stesso poste in essere. Tes_1
Non è vero, infine, che il capitolo sia valutativo in quanto l'espressione “al fine di finanziare” si riferisce al contenuto della proposta che formulò agli Tes_1
attori.
Cont 10. Vero che gli acquisti dei titoli del 28.2.2014, del 7.3.2014 e del
12.3.2014 sottoscritti dai sigg.ri e/o (di cui Parte_1 Parte_2
ai doc. 2bis, pp. 23 e 25, e docc. avv. 41, 42, 43 e 44 che si rammostrano al
teste), con addebito del relativo prezzo sul conto corrente n. 738 (come emerge
dal doc. 2, pp. 21-25 che si rammostra al teste), sono stati finanziati (i) con il
pagina 43 di 62 fido del 17.2.2014 sottoscritto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
(di cui al doc. 4 che si rammostra al teste) nonché (ii) quanto alla eventuale
differenza, attingendo provvisoriamente dalla provvista presente su tale conto
corrente?
I fatti sono stati distintamente indicati e, quindi, non sussiste la violazione dell'art. 244 c.p.c. denunciata dalla lca che, da quel che è dato comprendere,
sembra ritenere necessario che venga formulato un capitolo di prova per ogni acquisto di azioni (ciò che, però, è estraneo all'obbligo di articolare i capitoli di prova in articoli separati specie quando si sta discutendo di operazioni tra di loro collegate e realizzate in attuazione del medesimo accordo).
La censura circa la natura ipotetica dell'inciso “eventuale differenza” è priva di pregio giacché nessuna norma vieta di provate per testi la pattuizione di una clausola destinata ad operare solo al verificarsi di determinate condizioni. Si
potrebbe piuttosto discutere della genericità di tale parte della capitolazione, ma,
in assenza di specifica doglianza della lca, la questione non deve essere indagata
(rimandandosi, nel merito, a quanto si dirà nel prosieguo).
Cont 11. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha proposto ai sigg.ri Pt_1
e la conclusione del fido del 17.2.2014 (di cui al
[...] Parte_2
Cont doc. 4 che si rammostra al teste) al fine di finanziare gli acquisti dei titoli
del 28.2.2014, del 7.3.2014 e del 12.3.2014 dagli stessi sottoscritti (di cui ai doc.
2bis, pp. 23 e 25, e docc. Avv. 41, 42, 43 e 44 che si rammostrano al teste)?
Sono state svolte censure analoghe a quelle del capitolo 8, che il Collegio ritiene infondate per le ragioni precedentemente esposte.
pagina 44 di 62 Cont 13. Vero che gli acquisti dei titoli del 30.6.2014 e del 11.7.2014 sottoscritti
dai sigg. e/o (di cui ai docc. avv. 45, 46 e Parte_4 Parte_2
47 che si rammostrano al teste), con addebito del relativo prezzo sul conto
corrente n. 738 (come emerge dal doc. 2, pp. 25 e 38, che si rammostra al teste),
sono stati finanziati con il fido del 30.6.2014 sottoscritto dai sigg.ri Pt_1
e (di cui al doc. 4 che si rammostra al teste)?
[...] Parte_2
Le critiche della analoghe a quelle formulate con riferimento ai capitoli 7 CP_1
e 10, vanno respinte per le ragioni precedentemente indicate.
Cont 14. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha proposto ai sigg.ri Pt_1
e la conclusione del fido del 30.6.2014 (di cui al
[...] Parte_2
Cont doc. 4 che si rammostra al teste) al fine di finanziare gli acquisti dei titoli
del 30.6.2014 e del 11.7.2014 dagli stessi sottoscritti (di cui ai docc. avv. 45, 46
e 47 che si rammostrano al teste)?
Le critiche della analoghe a quelle formulate con riferimento ai capitoli 8 CP_1
e 11, vanno respinte per le ragioni precedentemente indicate.
Cont 16. Vero che gli acquisti dei titoli del 17.9.2014 sottoscritti dai sigg.ri
e/o (di cui ai docc. avv. 48 e 49 che si Parte_1 Parte_2
rammostrano al teste), con addebito del relativo prezzo sul conto corrente n. 738
(come emerge dal doc. 2, p. 39, che si rammostra al teste),sono stati finanziati
(i) con il fido del 12.9.2014 sottoscritto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
(di cui al doc. 4 che si rammostra al teste) nonché (ii) quanto alla Parte_2
eventuale differenza, attingendo provvisoriamente dalla provvista presente su
tale conto corrente?
pagina 45 di 62 Le critiche della Banca, analoghe a quelle formulate con riferimento ai capitoli 7,
10 e 13, vanno respinte per le ragioni precedentemente indicate.
Cont 17. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha proposto ai sigg.ri Pt_1
e la conclusione del fido del 12.9.2014 (di cui al
[...] Parte_2
Cont doc. 4 che si rammostra al teste) al fine di finanziare gli acquisti dei titoli
del 17.9.2014 dagli stessi sottoscritti (di cui ai docc. avv. 48 e 49 che si
rammostrano al teste)?
Le critiche della analoghe a quelle formulate con riferimento ai capitoli 8, CP_1
11 e 14, vanno respinte per le ragioni precedentemente indicate.
Cont 19. Vero che gli acquisti dei titoli del 23.12.2014 sottoscritti dai sigg.ri
e/o (di cui ai docc. avv. 79 e 80 che si Parte_1 Parte_2
rammostrano al teste), con addebito del relativo prezzo sul conto corrente n. 762
(come emerge dal doc. 3 che si rammostra al teste), sono stati finanziati con il
fido del 22.12.2014 sottoscritto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
(di cui al doc. 4 che si rammostra al teste)? Parte_2
Le critiche della analoghe a quelle formulate con riferimento ai capitoli 7, CP_1
10, 13 e 16, vanno respinte per le ragioni precedentemente indicate.
Cont 20. Vero che lei (e/o altri funzionari ) ha proposto ai sigg.ri Pt_1
e la conclusione del fido del 22.12.2014 (di cui al
[...] Parte_2
Cont doc. 4 che si rammostra al teste) al fine di finanziare gli acquisti dei titoli
del 23.12.2014 sottoscritti dai sigg.ri e/o Parte_1 Parte_2
(di cui ai docc. avv. 79 e 80 che si rammostrano al teste)?
Le critiche della analoghe a quelle formulate con riferimento ai capitoli 8, CP_1
11, 14 e 17, vanno respinte per le ragioni precedentemente indicate.
pagina 46 di 62 24. Vero che la conclusione di tali Operazioni veniva offerta ai sigg.ri Pt_1
e presso la sede della sita in
[...] Parte_2 CP_5
Grumolo delle Abbadesse (VI), via Roma n. 73, come da sue dichiarazioni sub
docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al teste) e/o presso altro luogo fuori dai
locali della banca?
La risposta al capitolo è del tutto irrilevante ai fini della decisione sulle domande attoree.
25. Vero che la conclusione di tali Operazioni veniva offerta ai sigg.ri Pt_1
e da lei e/o insieme al dott. (a
[...] Parte_2 Testimone_2
quel tempo, Vicedirettore Generale della Banca e Responsabile della Divisione
Cont Mercati) e/o i sig.ri e/o (a quel tempo, capoarea di ) e/o ad CP_10 Per_1
Cont altri funzionari , come da sue dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si
rammostrano al teste)?
Il capitolo non è generico in quanto le operazioni di cui si discute sono quelle individuate nei precedenti capitoli.
Quanto poi al fatto che il capitolo prospetterebbe innumerevoli alternative ipotetiche, assumendo così carattere esplorativo, si osserva che, ferma la presenza del teste si è chiesto a questi di chiarire se egli si rapportasse con Tes_1
gli attori da solo o se le sollecitazioni agli acquisti avvenissero, quanto meno in alcune occasioni, alla presenza anche dei citati dirigenti e funzionari di banca.
Anche volendo ritenere imprecisa siffatta modalità di formulazione del capitolo,
la questione deve essere decisa considerando che sussiste il potere del giudice di chiedere chiarimenti sui fatti narrati dal teste, tra i quali rientra sicuramente la pagina 47 di 62 conferma o meno della presenza di altre persone nelle occasioni ivi indicate,
sicché si deve comunque tenere conto della risposta fornita.
Cont 32. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava tali Operazioni ai
sigg.ri e come riservate a clienti migliori, Parte_1 Parte_2
privilegiati e fidelizzati?
Cont 33. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava tali Operazioni ai
sigg.ri e come “favore” alla Banca da Parte_1 Parte_2
parte dei clienti a sostegno di un programma di espansione della stessa?
Cont 34. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
e tali Operazioni come “gratuite e sicure” per gli
[...] Parte_2
stessi?
Le circostanze capitolate sono irrilevanti ai fini della decisione sulle domande attoree, sicché non occorre prendere posizione sulle doglianze della lca.
Cont 35. Vero che lei (e/o altri funzionari ), con riferimento alle Operazioni,
rappresentava ai sigg.ri e che (i) tutti i Parte_1 Parte_2
relativi costi,spese ed oneri sarebbero stati finanziati dalla Banca mediante
l'accensione di appositi fidi e/o (ii) la non avrebbe richiesto loro alcuna CP_1
garanzia?
Il capitolo è ripetitivo di circostanze oggetto di precedenti capitoli, ritenuti ammissibili, sicché risulta superflua la disamina dei rilievi della lca.
Cont 38. Vero che lei (e/o altri funzionari ) spiegava ai sigg.ri Parte_1
e che l'assenza di provvista sui loro conti non rappresentava Parte_2
Cont un problema, dal momento che l'acquisto dei titoli sarebbe stato
pagina 48 di 62 interamente finanziato dalla stessa, come da sue dichiarazioni sub docc. CP_1
5 e 5bis (che si rammostrano al teste)?
Non sussiste la violazione dell'art. 2722 cod. civ. per le ragioni precedentemente indicate.
Cont 40. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
e tali Operazioni come temporanee, in quanto
[...] Parte_2
destinate ad essere successivamente annullate e/o risolte dalla CP_1
utilizzando all'uopo rispettivamente i termini “temporaneo”, “annullare” e/o
“risolvere”?
Vengono riproposte doglianze analoghe a quelle dei capitoli 35 e 38, sicché si rimanda a quanto già esposto.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla lca, il capitolo non contiene alcun riferimento a precedenti dichiarazioni scritte rilasciate dal teste di cui si chiederebbe la conferma.
Cont 41. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
e tali Operazioni come temporanee, in quanto i
[...] Parte_2
Cont titoli sarebbero successivamente stati riacquistati dalla come da sue CP_1
dichiarazioni sub docc. 5 e 5bis (che si rammostrano al teste)?
Non sussiste violazione dell'art. 257 bis c.p.c. per ragioni analoghe a quelle di cui si è detto in relazione a precedente capitolazione.
Cont 43. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
Cont e i titoli oggetto di tali Operazioni come titoli
[...] Parte_2
sicuri, il cui valore era tendenzialmente in crescita?
pagina 49 di 62 Le circostanze capitolate sono irrilevanti ai fini della decisione sulle domande attoree, sicché non occorre prendere posizione sulle doglianze della lca.
Cont 44. Vero che lei (e/o altri funzionari ) rappresentava ai sigg.ri Pt_1
Cont e che i titoli oggetto di tali Operazioni fossero
[...] Parte_2
Cont titoli sicuri giacché era il C.d.A. di a stabilirne il valore?
Le circostanze capitolate sono irrilevanti ai fini della decisione sulle domande attoree, sicché non occorre prendere posizione sulle doglianze della lca.
7.3.2. In conclusione, il motivo è respinto in ordine a tutti i capitoli che sono rilevanti ai fini della decisione.
*****
8. DECISIONE SUL TERZO MOTIVO D'APPELLO PRINCIPALE
8.1 Il Tribunale ha ritenuto non sussistente il collegamento negoziale sulla base delle seguenti considerazioni:
“ Quanto risulta dai documenti non restituisce gli elementi di una chiara
correlazione fra singoli finanziamenti e singoli impieghi in acquisti azionari, ma
la parte attrice opera selezioni e raggruppamenti per mostrare una correlazione
fra “monti” di prezzo con “aumenti “ di fido.
Si delinea, certo, un costante aumento di affidamenti a tassi anomali (1,2%)
accompagnato da un costante aumento di acquisti azionari, il tutto per una
prima fase appoggiato su un conto (738) e successivamente su altro (762) con
evidenti travasi dal secondo al primo, tali da spostare la passività sul secondo.
Tuttavia ciò non basta a suffragare la prova della esistenza di singoli accordi
negoziali (dei quali possa predicarsi la nullità) volti a costituire un nesso
funzionale fra un certo determinato finanziamento e un certo determinato
pagina 50 di 62 acquisto. Vi sono anzi segni documentali in senso contrario alla presunta
correlazione (e alla tesi di un patto illecito sottostante di singoli individuabili
acquisti finanziati). Infatti, alla data della prima operazione il conto 738 era già
fornito di circa euro 900.000 provenienti da precedenti rimesse;
mentre, come
detto, nel dicembre 2013 i cointestatari utilizzavano l'apertura di credito su tale
conto per euro 550.000 per altri scopi;
successivamente, fra gennaio e febbraio
2014 il conto si impinguava di varie rimesse per euro 100.000 ciascuna (per
circa 1 milione) e di un altro milione di euro a marzo 2014, per la vendita di
titoli di;
e dopo che 1/7/2014 il conto 738 si giovava di euro 6,5 Parte_5
milioni circa provenienti dal conto 762, e in data il 27/7/2014 di altro 1 milione
sempre dal conto 762, il 29/9/2024 entravano nel 738 altre due rimesse di euro
250mila ciascuna. La correlazione anche solo economica fra acquisti
complessivi e finanziamento non è evincibile. Similmente, il conto 762 vedeva in
data il 30/9/14 un giroconto di euro 2.100.000, non pervenuto sul 738 e quindi
indicante utilizzo per altri scopi;
infine, fra febbraio e marzo 2015 si vedono due
altre operazioni di entrata e uscita, di circa 200mila euro ciascuna. Non vi è
dunque neppure la apparenza della avvenuta costituzione di conti appositamente
dedicati a queste operazioni, contrariamente a quella che il teste ha riferito Tes_1
fosse la prassi seguita dalla nel concludere operazioni “baciate”. CP_1
8.2.1 Ritiene il Collegio di poter condividere solo in minima parte tali argomentazioni per le ragioni che si vanno ora ad esporre.
Le operazioni, ai fini del loro esame, verranno raggruppate seguendo le allegazioni attoree, in linea con la scelta operata anche dal Tribunale (alcune di pagina 51 di 62 esse sono costituite da una pluralità di acquisti azionari avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro).
8.2.2. Si precisa sin da ora che l'assenza di un conto dedicato (che, però, come si dirà, non riguarda l'ultima operazione), al contrario di quanto sembrano aver ritenuto i primi giudici, non è motivo ostativo all'accoglimento delle domande,
potendo, invece, l'esistenza di una pluralità di movimentazioni non riconducibili agli acquisti di azioni della rendere solamente più difficile riscontrare un CP_1
collegamento con le aperture di credito concesse.
8.3. Prima operazione baciata dedotta nel giudizio di primo grado
Si tratta di due acquisti azionari avvenuti in data 16.12.2023 e 31.12.2013, in entrambi i casi per l'importo di Euro 1.968.770,00, sul conto n. 738 (ciascuno degli attori acquistò 31.500 azioni).
La in data 7.11.2013 ha messo a disposizione un affidamento di Euro CP_1
4.000.000,00 a valere sul medesimo conto che, nei trimestri precedenti all'operazione di cui si discute, aveva avuto un'operatività poco rilevante sia in termini di numero che di ed entità di movimentazioni (il saldo al 30.9.2013 era attivo per Euro 5.328,38).
Al momento del primo acquisto il conto aveva un saldo di Euro positivo di
546.890,14 (tale somma si ottiene partendo dal saldo a credito al 30.9.2013 di
Euro 5.238,28 e tenendo conto dei movimenti in dare ed in avere registrati fino al 7.11.2013 sui quali gli appellanti principali nulla hanno dedotto). Risulta,
quindi, erroneo il riferimento fatto dai primi giudici ad una disponibilità iniziale di Euro 900.000,00.
pagina 52 di 62 Come correttamente messo in evidenza dai consorti il conto corrente Pt_1
non aveva sufficiente disponibilità per il primo acquisto azionario. Ciò non toglie, però, che esso sia comunque avvenuto, in parte, con denaro proprio.
È indubbio il collegamento con il contratto di apertura di credito, dovendosi,
altresì, evidenziare che al momento della sua stipula il conto presentava un saldo praticamente pari a zero, che si è incrementato solo nelle settimane immediatamente successive in forza del bonifico del 3.12.2013 e del giroconto del 9.12.2013, avvenuti prima dell'acquisto azionario, che sono estranei alle operazioni di cui si discute.
Si può supporre che la avesse in animo di finanziare l'intera operazione, CP_1
ma ciò, per ragioni che è irrilevante indagare, si verificò solo in parte.
La passività determinatasi per effetto del primo acquisto risulta essersi considerevolmente incrementata in forza di alcuni movimenti in dare che hanno portato il conto ad un passivo che alla data del 31.12.2013 (quella del secondo acquisto) era pari a circa Euro 2.000.000,00. Nessun dubbio, pertanto, sul fatto che il secondo acquisto azionario sia stato interamente finanziato dalla Banca.
Sussiste indubbiamente il collegamento negoziale tra gli acquisti di cui si discute ed il fido anche sulla base delle dichiarazioni del teste che ha confermato i Tes_1
capitoli 7 e 8 della memoria istruttoria attorea.
La domanda di accertamento negativo può, allora, essere accolta sia pure limitatamente alla parte di finanziamento effettivamente servita per gli acquisti azionari.
8.4. Seconda operazione baciata dedotta nel giudizio di primo grado
pagina 53 di 62 La con il contratto di apertura di credito del 7.2.2014 ha incrementato CP_1
l'affidamento concesso ad Euro 5.500.00,00, importo che è sostanzialmente coincidente con quello del primo affidamento incrementato del prezzo delle obbligazioni (Euro 301.365) acquistate in data 28.2.2014 e degli acquisti azionari (avvenuto ciascuno per Euro 531.250) addebitati il 21.3.2014 per un totale di Euro 1.963.905,00.
Nel momento in cui è stato effettuato l'addebito per gli acquisti azionari il conto presentava un saldo negativo di Euro 3.701.722,87. Trattasi di passività
superiore a quella esistente al momento del secondo acquisto inerente la c.d.
prima operazione. Pertanto, gli accrediti rilevati dal Tribunale (e pure evidenziati dalla lca nella comparsa di costituzione in appello) non sono stati sufficienti a ripristinare, neppure parzialmente, la provvista e può senz'altro concludersi che i due acquisti azionari sono avvenuti interamente “a debito”, vale a dire sulla base delle somme messe a disposizione della con l'operazione di CP_1
assistenza finanziaria che è stata, sia pure con alcune incertezze, confermata dal teste Infatti, se è pur vero che questi non aveva uno specifico ricordo delle Tes_1
singole operazioni poste in essere, va però, evidenziato che il consulente di CP_6
ha confermato che gli acquisti azionari ed obbligazionari posti in essere nel periodo oggetto dei capitoli riferiti a tali acquisti rientravano nel novero delle operazioni baciate fatte concludere ai coniugi.
8.5. Terza operazione baciata dedotta nel giudizio di primo grado
Tale operazione comprende un acquisto di azioni per euro 1.000.025,00, da parte di addebitato, come tutti i precedenti, sul conto 738 il Parte_1
pagina 54 di 62 30.6.2014 e due acquisti, da parte di ciascuno degli appellanti principali, di azioni per Euro 625.000,00 avvenuti in data 11.7.2014.
Contestualmente a tali acquisti è stato stipulato il contratto di apertura di credito del 30.6.2014 con il quale la ha incrementato il fido a disposizione dei CP_1
clienti fino ad Euro 8.000.000,00, importo sostanzialmente corrispondente a quello degli acquisti di cui si è lite come incrementati in forza della c.d. terza operazione (la circostanza che l'importo oggetto del fido sia di poco superiore al complessivo ammontare dei titoli si spiega con la necessità di coprire interessi e spese al fine di evitare lo sconfinamento dei clienti).
Nel momento in cui è stato effettuato l'addebito per il primo acquisto azionario riconducibile alla c.d. terza operazione il conto presentava un saldo negativo di
Euro 5.421.116,25. Trattasi di passività superiore a quella esistente al momento dell'ultimo acquisto inerente la c.d. seconda operazione (infatti, il saldo passivo del conto alla data del 31.3.2014 era pari ad Euro 4.774.034,02). Pertanto, gli accrediti rilevati dal Tribunale (e pure evidenziati dalla lca nella comparsa di costituzione in appello) non sono stati sufficienti a ripristinare, neppure parzialmente, la provvista e può senz'altro concludersi che anche tale acquisto azionario è avvenuto interamente “a debito”, vale a dire sulla base delle somme messe a disposizione della con l'operazione di assistenza finanziaria. CP_1
Analogamente è a dirsi per gli acquisti di azioni avvenuti il 27.8.2014 quando il conto era in passivo di oltre Euro 6.300.000,00. Quindi, si ribadisce, gli accrediti
medio tempore effettuati non hanno ridotto in alcun modo le passività che sono anzi andate via via accentuandosi.
pagina 55 di 62 La correlazione tra gli acquisti azionari e l'incremento del fido è stata confermata dal teste quando ha risposto sul capitolo 13 della memoria Tes_1
istruttoria attorea.
8.6. Quarta operazione baciata dedotta nel giudizio di primo grado
Ciascuno dei coniugi ha acquistato 16.000 azioni per un controvalore di Euro
1.000.000,00 in data 12.9.2014 addebitati sul conto corrente il 30.9.2014.
ha acquistato ulteriori 8.000 azioni per un controvalore di Euro Pt_1
500.000,00 in data 30.9.2014 addebitati sul conto il 30.9.2014.
Gli acquisti sono avvenuti in corrispondenza dell'incremento dell'apertura di credito, portata con contratto del 12.9.2014 ad Euro 10.000.000,00.
Al momento di tali acquisti il conto recava una passività che – escluso il giroconto effettuato in data 01.07.2014 di cui si dirà nel successivo sottoparagrafo - era superiore ad Euro 8.700.000,00. Quindi, i movimenti in avere non avevano ridotto in alcun modo la passività e può concludersi che anche tutti tali acquisti sono avvenuti “a debito”.
La correlazione tra tali acquisti e l'incremento del fido è stata confermata dal teste rispondendo ai capitoli 16 e 17 della memoria istruttoria attorea. Tes_1
8.7.1 Quinta operazione baciata dedotta nel giudizio di primo grado -
premessa
Si tratta di due acquisti di azioni per il complessivo importo di Euro
2.000.000,00 effettuati dai coniugi in data 23.12.2014, addebitati sul conto avente come numero finale il 762 acceso in data 11.11.2013.
Risulta preliminarmente di rilievo evidenziare che il conto 738, sul quale sono stati appoggiati gli acquisti oggetto delle precedenti operazioni, in forza di pagina 56 di 62 giroconto di oltre Euro 6.641.964,61, si è chiuso alla data del 30.09.2014 con una passività di “soli” Euro 1.900.318,18, la quale per effetto della successiva movimentazione si è ridotta fino a portare il conto alla data del 31.12.2014 in attivo (il saldo al 31.12.2014 è, infatti, positivo per Euro 177.014,92).
La somma di Euro 6.641.964,61, indicata come movimento in avere sul conto
738, risulta oggetto della movimentazione in dare con pari valuta sul conto
(1153)762. Risulta allora evidente che il debito per l'acquisto azionario che si era formato fino al mese di settembre 2014 non fu pagato, ma fu solo spostato in un altro conto che, a differenza del precedente, sarebbe stato dedicato ai soli acquisti azionari (finanziati dalla Banca come si andrà a dire).
Circa la finalizzazione del “nuovo conto”, risulta di rilievo evidenziare che alla movimentazione di cui si è appena detto sono seguite solo movimentazioni in dare legate ad acquisti azionari, giroconti (tra cui quello di Euro 2.000.100,00 in data 30.9.2024 che è l'importo degli acquisti azionari relativi alla quarta operazione) ed addebiti di commissioni (fatta eccezione per un bonifico di Euro
1.455,51) che hanno portato tale conto alla data del 31.12.2014 ad un passivo di
Euro 9.948.386,46.
La movimentazione al 30.9.2024 è stata analizzata anche dal Tribunale che è
giunto, però, a conclusioni non condivisibili innanzitutto in quanto il movimento che compare sul conto 762 (quello “nuovo” si ricorda) è un'operazione in dare e,
quindi, è una passività. Non si è trattato, allora, di somme messe a disposizione dei clienti, e da questi spese per altri motivi, ma di un debito che si è
incrementato. Circa poi la provenienza di tale debito debbono ricordarsi le tre movimentazioni di pari data nel conto 738 con cui è stata addebitata la medesima pagina 57 di 62 somma di Euro 2.000.100,00 per gli acquisti riconducibili alla quarta operazione con la singolare causale “Compravendita titoli e diritti, acquisto a contanti
Banca Pop. “ (laddove la singolarità consiste nel fatto che non può CP_1
parlarsi di un acquisto avvenuto con denaro proprio quando il conto era, come in quel caso, in passivo per svariati milioni di euro).
Deve, quindi, concludersi che con tali operazioni a, in modo sicuramente CP_6
anomalo, spostato tutte le passività inerenti gli acquisti di titoli sin qui analizzati dal “vecchio” al “nuovo” conto che, come si va ora a dire, è stato utilizzato per la quinta operazione baciata.
8.7.2 Quinta operazione baciata dedotta nel giudizio di primo grado
Sul conto 762 in data 30.1.2015 risulta l'addebito di Euro 2.000.010,00, che è
avvenuto il giorno dopo la sottoscrizione dell'aumento della linea di credito fino ad Euro 13.000.000,00, che è pari all'importo oggetto degli acquisti di cui è
causa, incrementato delle somme necessarie per pagare spese ed interessi così da evitare lo sconfinamento dei clienti.
Pertanto, date ed importi delle operazioni di finanziamento e di acquisto delle azioni sostanzialmente corrispondono.
Il teste rispondendo ai capitoli 19 e 20 della memoria istruttoria, non è Tes_1
stato in grado di fornite riscontri certi in ordine alla finalizzazione dell'incremento dell'apertura di credito (anche perché l'operazione fu seguita dal collega la cui sottoscrizione egli ha riconosciuto una volta visionati i Per_1
contratti). Il dato documentale rende comunque evidente la sussistenza del collegamento negoziale, che non abbisogna di ulteriori conferme.
*****
pagina 58 di 62 8.8. Una (ulteriore) conferma della sussistenza del collegamento negoziale riguardante la generalità degli acquisti azionari di cui è lite si rinviene nell'atto di citazione del giudizio di responsabilità promosso dal nuovo vertice della
Banca avanti la Sezione Specializzata del Tribunale di Venezia (da quel che è
dato comprendere il giudizio è stato riassunto dai Commissari liquidatori dopo la messa in liquidazione coatta della Banca). Il libello introduttivo di quella causa contiene un intero capitolo dedicato alla fattispecie del c.d. capitale finanziato,
vale a dire agli incrementi di capitale attuati negli anni 2013 e 2014 facendo ricorso ai finanziamenti erogati alla clientela in contiguità temprale con la data dell'investimento.
ha al riguardo ricordato gli esiti dell'ispezione della BCE, dalla quale era CP_6
emerso che il mercato delle azioni della era stato alimentato dallo stesso CP_1
istituto di credito per il tramite di prestiti erogati ad hoc (pag. 124), ha indicato le varie forme di finanziamento utilizzate dall'istituto di credito, che includevano
– come incidentalmente si riscontra nel caso di specie - a volte l'impegno al riacquisto, e l'impatto che l'assistenza finanziaria ha avuto dal punto di vista del patrimonio di vigilanza (con considerazioni analoghe a quelle che si sono prima ricordate a proposito della consulenza resa nel procedimento penale per aggiotaggio ed ostacolo all'attività degli organi di Vigilanza).
L'attrice di quel giudizio, dopo avere esaminato altri aspetti della vicenda che qui non interessano (es. concessione dei finanziamenti in violazione delle regole sul merito creditizio), ha citato, al sottoparagrafo 6.3.6, dedicato alle altre operazioni di capitale finanziato, a pagina 247 punto (vi), tra gli esempi più
significativi di acquisti correlati, le odierne parti in causa (il testuale riferimento pagina 59 di 62 è: “ e finanziati per Euro 12.219.924 con Parte_1 Parte_2
perdite pari a Euro 10.386,334”).
******,
9.1 Sulla base di quanto sin qui detto le domande di accertamento negativo debbono essere accolte, fatta salva la parte del primo acquisto avvenuta con denaro proprio degli appellanti e l'acquisto di obbligazioni, pari nel complesso ad Euro 1.048.255,14.
Per quanto riguarda la somma di Euro 546.890,14, il rigetto è dovuto al fatto che si è di fronte alla violazione del diverso impegno a restituire agli attori quanto da loro sborsato, posto che si è trattato, per usare le espressioni impiegate nelle memorie attoree, di attingere provvisoriamente dalla provvista presente sul conto corrente.
La tematica è, però, estranea alla violazione dell'art. 2358 cod. civ. su cui vertono le domande attoree, non potendo in ogni caso gli attori chiedere la restituzione di tale somma nel presente giudizio in ragione del divieto di cui all'art. 83 TUB.
Circa gli acquisti obbligazionari, pari ad Euro 501.365, si rimanda a quanto detto sopra, dovendo ogni eventuale responsabilità risarcitoria essere fatta valere nella sede concorsuale.
9.2 Quindi, presa come riferimento la somma effettivamente erogata di Euro
12.219.924 (pacifica essendo l'inesistenza di qualunque debito degli appellanti principali relativamente alla parte delle accordate aperture di credito eccedente tale importo in quanto rimasta inutilizzata), la pronuncia di accertamento negativo deve essere adottata per l'importo di Euro 11.171.668,86.
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10. SPESE DI LITE
Dall'accoglimento dell'appello principale della sentenza impugnata nei termini testé evidenziati consegue la condanna della lca alla rifusione di tre quarti delle spese di entrambi i gradi dei consorti liquidate per il primo grado in Pt_1
Euro 60.000,00 per compenso ed Euro 3.399,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello, esclusa la fase istruttoria, in Euro 35.000,00 per compenso ed Euro 5.085,00 per esborsi,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
La residua frazione viene, invece, compensata.
Gli appellanti principali hanno allegato, senza contestazioni da parte della CP_1
di avere provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate dal Tribunale.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di restituzione dagli stessi formulata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_11
e sull'appello incidentale da quest'ultima proposto avverso la sentenza
[...]
n. 651/2023 pronunciata il 12.4.2023 dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, li accoglie entrambi per quanto di ragione e,
in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accertata la violazione dell'art. 2358 cod. civ. nei limiti di cui in motivazione,
dichiara che ed nulla devono, a titolo di CP_12 Controparte_13
adempimento degli obblighi derivanti dagli affidamenti erogati da
[...]
menzionati al paragrafo 8 della parte motiva appoggiati sui Controparte_1
pagina 61 di 62 conti corrente nr. 0683738 e 1153762, fino alla concorrenza dell'importo di Euro
11.171.668,86;
- condanna in liquidazione coatta amministrativa alla Controparte_1
rifusione di tre quarti delle spese di e , Parte_1 Parte_2
liquidate nell'intero per il primo grado in Euro 60.000,00 per compenso ed Euro
3.399,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro 35.000,00 per compenso ed Euro 5.058,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
- condanna coatta amministrativa alla Controparte_1
restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite dagli appellanti principali in esecuzione della sentenza impugnata.
Venezia, 2 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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