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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/08/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GIOVANNOZZI LUCA ( , C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
GIOVANNOZZI LUCA ( , C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5
GIOVANNOZZI LUCA ( , C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._6
GIOVANNOZZI LUCA ( , C.F._3 appellati Conclusioni per «Nel merito: Parte_1
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di Siena nella persona del Giudice Unico Dott. Michele Moggi tenuto conto ai fini della stima del bene immobile oggetto del contratto di leasing de quo dei lavori eseguiti dalla sull'immobile medesimo nonostante quanto Parte_2 pattuito inter partes ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello stesso contratto di locazione finanziaria (cfr. sentenza impugnata pag. 15);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di Siena nella persona del Giudice Unico Dott. Michele Moggi fatto riferimento al valore del bene immobile de quo pari ad Euro 404.000,00 così come indicato dal consulente di parte opponente senza minimamente motivare alcunché su tale decisione (cfr. sentenza impugnata pag. 15);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Dott.
Michele Moggi preso come riferimento l'importo di Euro 452.103,58 di cui all'atto integrativo del contratto di leasing de quo come se il rapporto contrattuale abbia avuto un regolare svolgimento quando invece risulta per tabulas ed è rimasta incontestata l'avvenuta risoluzione contrattuale in data
07 marzo 2017 (cfr. sentenza impugnata pag. 16);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di Siena nella persona del Giudice Unico Dott. Michele Moggi sommato tutti gli importi ivi compreso il ritenuto valore del bene pari ad Euro 404.000,00 così come indicato dal consulente di parte opponente e di cui sopra al fine di statuire circa un presunto arricchimento della EN (cfr. sentenza impugnata pag. 16); pag. 2/16 - per l'effetto, e come già chiesto da ultimo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20 ottobre 2022, rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le causali esposte in atti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n.
1902/2017, R.G. 3839/2018, emesso dall'intestato Tribunale in data 23 dicembre 2018, munendolo di formula esecutiva;
- per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20 ottobre 2022, condannare i Sigg.ri , , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
a pagare alla convenuta opposta per le causali esposte in Controparte_2 atti, l'importo di Euro 145.499,48, oltre interessi e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o provata all'esito del procedimento;
- in ogni caso, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale o subordinata, preliminare o di merito, perché tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in premessa e per l'effetto assolvere la odierna appellante da qualsivoglia richiesta di accertamento, pagamento e condanna;
- alla luce di quanto statuito con la sentenza di primo grado di giudizio impugnata, condannare la parte appellata al rimborso in favore della parte appellante delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado ovvero sia della condanna al pagamento di Euro 941,10 per spese ed Euro 21.259,90 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, oltre al rimborso delle spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa (ovvero Euro 50,36 per spese ritenute congrue e giustificate,
Euro 1.663,80 per onorario, ai sensi dell'art. 13 D.M. Giustizia 30.5.2002 sul valore di Euro 460.000,00, dovendosi ritenere il quesito unitario, oltre IVA e contributo cassa previdenziale se dovuti, come per legge) poste a carico di
pag. 3/16 Controparte_5
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge»; per , , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
«Voglia la Corte di Appello adita respingere tutti i motivi di Controparte_4 gravame proposti dalla società appellante e, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, confermare integralmente la sentenza n. 431/2023
(Rep. n. 794/2023) emessa in data 18 Maggio 2023 dal Tribunale di Siena, notificata in data 19.05.2023, con la quale è stata definita la causa rubricata al n. R.G. 935/2018 alla quale è stata riunita la causa avente R.G. n.
1420/2018, revocando e/o dichiarando inefficace nei confronti dei concludenti il decreto ingiuntivo n. 1902/2017 (R.G. n. 3839/2017), con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio».
Rilevato
(nel prosieguo PS o Banca o Parte_1 concedente) ha impugnato la sentenza n. 431 del 2023 del Tribunale di
Siena, di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1902 del
2017 con cui quale utilizzatrice, Parte_3 Controparte_2 CP_3
, e quali fideiussori, sono stati
[...] Controparte_1 Controparte_4 chiamati a pagare la somma di euro 145.499,48, oltre interessi di mora, in forza del contratto di locazione finanziaria n. 1133349 del 21 dicembre
2005 (integrato il 20 febbraio 2007), stipulato tra
[...]
(in Controparte_5 prosieguo oggi PS), quale concedente, e la già menzionata CP_6 utilizzatrice a titolo di canoni e spese insoluti e interessi di Parte_3 mora derivanti dal contratto stesso. aveva agito in giudizio ex art. 633 c.p.c., deducendo che: i) CP_6
«nel corso del rapporto contrattuale si rendeva Parte_3
pag. 4/16 inadempiente al pagamento delle obbligazioni contrattuali e, pertanto, in data 07.03.2017, [… essa concedente] inviava lettera di risoluzione del contratto […] all'utilizzatrice e metteva, nel contempo, in mora i fideiussori»,
ii) « risulta[va] essere debitrice nei confronti di Parte_3 [...]
alla data del 03.11.2017, per la somma complessiva di Controparte_7
Euro 136.201,08: di cui Euro 113.448,86 per canoni e spese insoluti e Euro
22.752,22 per interessi di mora»; iii) « nonostante l'avvenuta Parte_3 risoluzione del contratto, non [… aveva] provveduto all'immediata restituzione del bene oggetto della locazione finanziaria»; iv) «la concedente ha diritto di vedersi riconoscere, secondo quanto stabilito dall'art. 18 lettera
B, n. 2 delle condizioni generali di contratto, un'indennità di utilizzo per la mancata restituzione dei beni da maggio 2017 (data di ultima fatturazione)
a settembre 2017 (data di riconsegna dell'immobile), così per un importo pari ad Euro 9.298,40, oltre IVA». domandava pertanto l'importo complessivo di euro CP_6
145.499,48.
Avverso il d.i. proponevano opposizione e Parte_3 CP_2
da un lato (procedimento r.g. n. 1420/2018), e ,
[...] Controparte_3
e dall'altro (procedimento r.g. n. Controparte_1 Controparte_4
935/2018).
e eccepivano preliminarmente Parte_3 Controparte_2
l'inefficacia del decreto per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 644
c.p.c.; nel merito, tutti gli opponenti – seppur con due procedimenti distinti
– deducevano che la a seguito della risoluzione del contratto di Pt_1 leasing e a seguito del rilascio dell'immobile, non aveva provveduto alla sua vendita o riallocazione, in violazione dell'art. 21 del contratto stesso, ottenendo così un indebito vantaggio derivante dal cumulo tra i canoni scaduti e insoluti e la proprietà del bene (del valore di euro 600.000,00, secondo la quantificazione operata dalla utilizzatrice e dai garanti, tenendo pag. 5/16 conto anche dei lavori eseguiti), in violazione dell'art. 1526 c.c. e dell'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, avendo già ricevuto euro
260.000,00 a titolo di canone.
Si costituiva la banca, eccependo l'improcedibilità delle opposizioni per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, chiedendo la riunione dei procedimenti e contestando nel merito le deduzioni avversarie, più in particolare contestando l'applicazione dell'art. 1526 c.c. e ribadendo l'inadempimento dell'utilizzatrice e la legittimità della richiesta di pagamento dei canoni scaduti.
Esperiti, con esito negativo, i tentativi di conciliazione, veniva interrotto il procedimento instauratosi con l'opposizione al decreto ingiuntivo da parte di e del per il fallimento della società. Parte_3 CP_2
A seguito della riassunzione da parte del CP_8 Parte_4
e del il Tribunale dichiarava l'estinzione del procedimento nei CP_2 confronti di Parte_3
Disposta la riunione dei procedimenti – quello riassunto da e CP_2 quello instaurato con l'opposizione dagli altri fideiussori – la causa veniva istruita con la produzione di documenti e attraverso l'espletamento di c.t.u.
Il giudice di prime cure, ritenuta la procedibilità della domanda, nel merito ha ritenuto «pacifico e documentalmente provato» quanto segue: i) la stipulazione, in data 21 dicembre 2005, tra e la utilizzatrice, di un CP_6 contratto di leasing avente a oggetto un complesso immobiliare, per un corrispettivo complessivo iniziale di euro 360.000,00, poi rideterminato, il
20 febbraio 2007, in euro 452.103,58, oltre imposte;
ii) che , Controparte_3
, e «hanno prestato Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 fideiussione»; iii) l'inadempimento di all'obbligo di Parte_3 pagamento dei canoni;
iv) la risoluzione del contratto.
pag. 6/16 Il giudice di prime cure ha poi revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che la in considerazione della somma tra i «canoni già versati e […] Pt_1 quelli scaduti da versare» e il «valore dell'immobile al momento della restituzione da parte di alla Banca concedente [… avesse] Parte_3 percepito un importo ben più elevato di quello che avrebbe potuto percepire ove il contratto fosse stato regolarmente eseguito». Ha rilevato, infatti, che la risoluzione del contratto di cui si discute fosse intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 e, considerando che quello dedotto in giudizio dovesse essere qualificato come leasing traslativo – poiché «la pattuizione si riferis[ce] a beni atti a conservare, a quella scadenza, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e
[…] i canoni [… hanno] avuto la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto […] con conseguente applicazione analogica […] della disciplina dell'art. 1526 c.c.», ha ritenuto che fosse «rimesso al Giudice [di] accertare se sia manifestamente eccessiva agli effetti dell'art. 1384 c.c. la clausola penale che attribuisca al concedente, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, dovendosi a tal fine considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto (cfr.
Cassazione civile, sez. III 17 gennaio 2014 n. 888)».
Il Tribunale ha dunque considerato che nel caso di specie: a) «la Pt_1 non ha richiesto il pagamento integrale dei canoni ma solo il pagamento di quelli scaduti»; b) fossero stati già corrisposti canoni per euro 260.000,00; c) fosse adeguata la stima dell'immobile effettuata dal consulente di parte opponente (ovvero dei fideiussori), pari a euro 404.000,00, risultando invece
«eccessiv[a]» la stima del c.t.u., pari a euro 460.000,00, «pur dovendosi tener conto, ai fini della stima, dei lavori eseguiti dall'utilizzatrice sull'immobile stesso e pur dovendosi utilizzare i valori OMI solo come “una
pag. 7/16 base di partenza ed orientamento nel procedimento di stima (ma mai una verità assoluta)”».
In altre parole, il Tribunale ha ritenuto – dal confronto tra l'importo totale di euro 664.000,00 (ovvero la somma tra la stima dell'immobile ed i canoni già percepiti) e l'importo che «la avrebbe percepito all'esito del Pt_1 rapporto in caso del suo regolare andamento […] pari ad euro 452.103,58» – che la stessa avesse «percepito un importo ben più elevato di quello che avrebbe potuto percepire ove il contratto fosse stato regolarmente eseguito», accogliendo dunque l'opposizione a decreto ingiuntivo e, di conseguenza, revocandolo.
Le spese di lite, così come quelle della consulenza tecnica d'ufficio, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico di PS, pur restando ferma «la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio». Inoltre, vista la mancata partecipazione, da parte della banca, al primo incontro del sub-procedimento di mediazione obbligatoria, la stessa è stata condannata
«al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio».
L'appello di PS è affidato ai seguenti motivi:
1. nullità della sentenza per «aver tenuto conto ai fini della stima del bene immobile oggetto del contratto di leasing de quo dei lavori eseguiti dalla sull'immobile medesimo nonostante quanto pattuito Parte_2 inter partes ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello stesso contratto di locazione finanziaria»;
2. nullità della sentenza per aver il Tribunale «fatto riferimento al valore del bene immobile de quo pari ad Euro 404.000,00 così come indicato dal consulente di parte opponente senza minimamente motivare alcunché su tale decisione»;
pag. 8/16 3. nullità della sentenza per avere il Tribunale «preso come riferimento l'importo di Euro 452.103,58 di cui all'atto integrativo del contratto di leasing […] come se il rapporto contrattuale [… avesse] avuto un regolare svolgimento»;
4. nullità della sentenza per avere il Tribunale «sommato tutti gli importi ivi compreso il ritenuto valore del bene pari a Euro 404.000,00 […] al fine di statuire circa un presunto arricchimento della EN».
Si sono costituiti i fideiussori, contestando tutti i motivi di censura.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 10 luglio.
Considerato
1. È d'uopo anticipare la trattazione del terzo e del quarto motivo di gravame – entrambi concernenti la disciplina applicabile ai contratti di leasing traslativo quale quello dedotto in giudizio – stante la loro pregiudizialità logica rispetto al primo e al secondo motivo.
Parte appellante, con il terzo motivo di appello, lamenta che il
Tribunale, al fine di valutare l'ingiustificato vantaggio da parte della concedente PS «abbia preso come riferimento l'importo di Euro
452.103,58 di cui all'atto integrativo del contratto di leasing de quo come se il rapporto contrattuale [… avesse] avuto un regolare svolgimento»; precisa
PS che «il Giudice di primo grado ha sommato il valore […] di Euro
404.000,00, quale stima dell'immobile oggetto del leasing […] ai canoni percepiti [da PS …] pari ad Euro 260.000,00 e poi confrontato la somma risultante di Euro 664.000,00 con l'importo che la EN avrebbe percepito in caso di regolare andamento del rapporto contrattuale». Si
pag. 9/16 sostiene che il giudice di prime cure «avrebbe dovuto considerare che nella fattispecie non vi è stato alcun andamento regolare del contratto di leasing
[… ,] [d]i conseguenza, non avendo [l'utilizzatrice] dimostrato di aver pagato
[… questi] insoluti, ne deriva che tutti sono dovuti all'appellante». Con il quarto motivo di appello parte appellante ritiene che nel caso di specie rilevi la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento e che «comunque, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza anche a Sezioni
Unite, si ritiene coerente con l'art. 1526, secondo comma c.c., la penale inserita nel contratto di leasing che preveda l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione dalle somme dovute al concedente dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito». Pertanto, nel valutare un asserito ingiustificato arricchimento della concedente, il Tribunale non avrebbe dovuto sommare il «ritenuto valore del bene pari ad Euro
404.000,00» perché la clausola penale presente nel contratto di leasing di cui si discute è meritevole di tutela, in quanto «preved[e] l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito». In considerazione dei calcoli effettuati dal giudice di prime cure, PS domanda la nullità della sentenza.
I motivi sono fondati, nei termini che seguono.
Occorre anzitutto premettere che, effettivamente, al presente leasing, di tipo traslativo, non può applicarsi la disciplina dettata dalla legge n. 124 del 2017, priva di efficacia retroattiva, bensì, piuttosto, il dettato dell'art. 1526 c.c., in quanto i presupposti della risoluzione si sono verificati in epoca anteriore all'entrata in vigore di tale legge – in data 29 agosto 2017 – circostanza documentalmente dimostrata, stante la raccomandata a.r. del 7 marzo 2017, con la quale contestava l'inadempiuto pagamento a CP_6
e al D'Apote, in qualità di amministratore unico, Parte_3 dichiarando «il contratto risolto ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva espressa prevista dalle Condizioni Generali di contratto» (doc. 9, pag. 10/16 fascicolo monitorio).
Giova rammentare che, secondo la Corte di cassazione, «[i]n tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526
c.c.» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, in massima).
In occasione della citata pronuncia nomofilattica la Corte regolatrice ha evidenziato che «l'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso (tra le molte, Cass., 4 luglio 1997, n. 6034). Ed è questa l'esigenza che, del pari, costituisce la ragione giustificativa della complessiva disciplina recata dall'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà, come del resto si evince già dalla Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile del
1942, ivi declinandosi chiaramente l'intento di ovviare, nella fase patologica del rapporto, agli abusi della prassi commerciale nei confronti della posizione del compratore e, al tempo stesso, a fornire equilibrata tutela pure al venditore, attraverso la previsione dell'equo compenso e del risarcimento del danno, anche in quest'ultimo caso, però, avendo di mira, attraverso la previsione dell'istituto della riduzione della penale eccessiva, l'equità contrattuale e il contrasto ad ogni indebita locupletazione ingenerata dall'autonomia privata» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, cit., in motivazione). pag. 11/16 Prosegue la Corte di cassazione nella medesima occasione: «Il risarcimento del danno del concedente può, però, essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l'autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo “contratto di leasing”, come risulta dalla stessa casistica oggetto di cognizione giudiziale, anche da parte di questa Corte di legittimità. In tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. e del principio, già contemplato dall'art. 1384 c.c. (di cui la prima disposizione è un portato specifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, della penale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). Ecco, dunque, che la complessiva operazione – originatasi in seno all'autonomia privata e sussunta, attraverso l'analogia, nell'art. 1526 c.c. – trova la sua compiuta regolamentazione attraverso la peculiare rilevanza che viene ad assumere il comma secondo dello stesso art. 1526 c.c., ossia la norma che disciplina la clausola penale (c.d. clausola di confisca) e, quindi, il risarcimento del danno spettante in base ad essa al concedente in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore. Ed è attraverso lo spettro filtrante di detta disposizione che la giurisprudenza di questa Corte ha potuto selezionare quali delle clausole standardizzate dall'autonomia privata fosse o meno meritevole di tutela alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente e rispondente, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali»
(Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, cit., in motivazione).
Più di recente la Corte regolatrice ha precisato che, «[n]el caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di pag. 12/16 cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto “equa” – e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. – la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore,
l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore)» (Cass. n. 26518 del 2024, in massima).
Tenuto presente quanto precede, non può ritenersi che, nella fattispecie, la clausola contenuta nell'art. 18 del contratto sia invalida o, come ritenuto dal Tribunale, dia luogo a un assetto di interessi sbilanciato a danno dell'utilizzatrice.
Essa, rubricata «Effetti della risoluzione», letta in combinato disposto con l'art. 17 rubricato «Clausola risolutiva espressa» dispone quanto segue.
Ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettere f) e f1), il contratto stabilisce che
«La EN ha diritto di invocare, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, senza necessità di alcun preavviso o costituzione in mora, qualora: […] f) l'Utilizzatore non adempia anche ad una sola delle seguenti obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto: f1) pagamento alle scadenze previste del corrispettivo periodico […]». Ex art. 18, lettera B), in caso di risoluzione del presente contratto non rientrante nei casi elencati all'art. 17), lettere a),
b), c), d) ed e) – vi rientra invece la lettera f) – «l'Utilizzatore si obbliga: 1) a pag. 13/16 riconsegnare alla EN gli immobili liberi da persone e cose completi di ogni accessorio e pertinenza, entro trenta giorni dalla risoluzione del presente contratto;
2) versare i corrispettivi periodici scaduti e non pagati e tutto quant'altro specificamente previsto dal presente contratto fino alla data della risoluzione, maggiorati degli interessi di mora nella misura indicata all'art. 6 del presente contratto, dalle singole scadenze fino alla data dell'effettivo pagamento, nonché, in caso di ritardo nella consegna degli immobili e sino alla data dell'effettivo rilascio o di scadenza del contratto, versare a titolo di indennità un importo pari al corrispettivo periodico convenuto oltre agli interessi di mora come sopra indicati; 3) versare i restanti corrispettivi a scadere a far data dall'avvenuta riconsegna dell'immobile attualizzati […]. Dal totale delle somme dovute dall'utilizzatore, verrà dedotto quanto realizzato dalla vendita dell'immobile medesimo o il diverso importo assunto come base di calcolo per la sua diversa ricollocazione, al netto di quanto pattuito per il diritto di opzione. In ogni caso la EN ha diritto a trattenere i corrispettivi pagati dall'Utilizzatore. È fatto salvo il diritto della concedente medesima al risarcimento dei maggiori danni conseguenti alla risoluzione del presente contratto. […]».
In sostanza, dalle disposizioni contrattuali emerge come il regime negoziale descritto sia conforme all'art. 1526 c.c. come interpretato dalla
Suprema Corte (Cass. n. 26518 del 2024, cit., in massima), in quanto prevede, accanto al diritto del concedente a tutti i canoni scaduti – oltre interessi e indennizzo per ritardata restituzione dell'immobile – e a scadere attualizzati, quello dell'utilizzatore di vedere «dedotto quanto realizzato dalla vendita dell'immobile medesimo o il diverso importo assunto come base di calcolo per la sua diversa ricollocazione, al netto di quanto pattuito per il diritto di opzione».
Dunque, nella specie, non può condividersi la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure – secondo i calcoli da egli svolti – in ordine all'iniquità del risultato conseguito dalla concedente in pretesa applicazione pag. 14/16 del regime contrattuale descritto, che, alla previsione della spettanza dei canoni pagati, scaduti e a scadere, accompagna quella di defalcare il valore dell'immobile.
A quest'ultimo proposito, è irrilevante che la concedente non abbia domandato anche l'importo dei canoni a scadere: ciò non impedisce affatto la detrazione, atteso che essa non è contrattualmente subordinata al loro pagamento – e, quindi, alla relativa richiesta, che la concedente non ha avanzato – ma si correla al fatto che le somme siano semplicemente
«dovute»: «Dal totale delle somme dovute dall'utilizzatore, verrà dedotto […]»
(art. 18, punto B, n. 3, secondo periodo, del contratto: doc. 2 fasc. monitorio).
La causa dev'essere rimessa in istruzione, con separata ordinanza, onde svolgere ulteriori accertamenti peritali per stabilire se e in che misura il valore dell'immobile, da portare in diffalco, incida, erodendole, sulle spettanze della concedente, con eventuale riverbero sull'ammontare del credito monitoriamente azionato, secondo ciò che gli appellati hanno sostanzialmente chiesto fin dal giudizio di primo grado e ribadito in quello d'appello. Per far ciò occorre stabilire l'esatto ammontare dei canoni a scadere e il valore da riconoscere al bene al momento della riconsegna, ricavato dal giudice di prime cure dalla consulenza di parte opponente piuttosto che da quella d'ufficio e oggetto di contestazione nei primi due motivi d'impugnazione.
Sulle spese processuali si provvederà in occasione della sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento del terzo e del quarto motivo dell'appello pag. 15/16 proposto da avverso la Parte_1 sentenza la sentenza n. 431 del 2023 del Tribunale di Siena e in parziale riforma della stessa, accerta che non sussistono gli estremi per ridurre a equità ex art. 1526 c.c. la clausola n. 18 del contratto di leasing per cui è causa;
2. rimette la causa in istruzione, come da separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 1° agosto 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GIOVANNOZZI LUCA ( , C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
GIOVANNOZZI LUCA ( , C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5
GIOVANNOZZI LUCA ( , C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._6
GIOVANNOZZI LUCA ( , C.F._3 appellati Conclusioni per «Nel merito: Parte_1
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di Siena nella persona del Giudice Unico Dott. Michele Moggi tenuto conto ai fini della stima del bene immobile oggetto del contratto di leasing de quo dei lavori eseguiti dalla sull'immobile medesimo nonostante quanto Parte_2 pattuito inter partes ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello stesso contratto di locazione finanziaria (cfr. sentenza impugnata pag. 15);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di Siena nella persona del Giudice Unico Dott. Michele Moggi fatto riferimento al valore del bene immobile de quo pari ad Euro 404.000,00 così come indicato dal consulente di parte opponente senza minimamente motivare alcunché su tale decisione (cfr. sentenza impugnata pag. 15);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Dott.
Michele Moggi preso come riferimento l'importo di Euro 452.103,58 di cui all'atto integrativo del contratto di leasing de quo come se il rapporto contrattuale abbia avuto un regolare svolgimento quando invece risulta per tabulas ed è rimasta incontestata l'avvenuta risoluzione contrattuale in data
07 marzo 2017 (cfr. sentenza impugnata pag. 16);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di Siena nella persona del Giudice Unico Dott. Michele Moggi sommato tutti gli importi ivi compreso il ritenuto valore del bene pari ad Euro 404.000,00 così come indicato dal consulente di parte opponente e di cui sopra al fine di statuire circa un presunto arricchimento della EN (cfr. sentenza impugnata pag. 16); pag. 2/16 - per l'effetto, e come già chiesto da ultimo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20 ottobre 2022, rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le causali esposte in atti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n.
1902/2017, R.G. 3839/2018, emesso dall'intestato Tribunale in data 23 dicembre 2018, munendolo di formula esecutiva;
- per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20 ottobre 2022, condannare i Sigg.ri , , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
a pagare alla convenuta opposta per le causali esposte in Controparte_2 atti, l'importo di Euro 145.499,48, oltre interessi e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o provata all'esito del procedimento;
- in ogni caso, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale o subordinata, preliminare o di merito, perché tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in premessa e per l'effetto assolvere la odierna appellante da qualsivoglia richiesta di accertamento, pagamento e condanna;
- alla luce di quanto statuito con la sentenza di primo grado di giudizio impugnata, condannare la parte appellata al rimborso in favore della parte appellante delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado ovvero sia della condanna al pagamento di Euro 941,10 per spese ed Euro 21.259,90 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, oltre al rimborso delle spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa (ovvero Euro 50,36 per spese ritenute congrue e giustificate,
Euro 1.663,80 per onorario, ai sensi dell'art. 13 D.M. Giustizia 30.5.2002 sul valore di Euro 460.000,00, dovendosi ritenere il quesito unitario, oltre IVA e contributo cassa previdenziale se dovuti, come per legge) poste a carico di
pag. 3/16 Controparte_5
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge»; per , , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
«Voglia la Corte di Appello adita respingere tutti i motivi di Controparte_4 gravame proposti dalla società appellante e, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, confermare integralmente la sentenza n. 431/2023
(Rep. n. 794/2023) emessa in data 18 Maggio 2023 dal Tribunale di Siena, notificata in data 19.05.2023, con la quale è stata definita la causa rubricata al n. R.G. 935/2018 alla quale è stata riunita la causa avente R.G. n.
1420/2018, revocando e/o dichiarando inefficace nei confronti dei concludenti il decreto ingiuntivo n. 1902/2017 (R.G. n. 3839/2017), con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio».
Rilevato
(nel prosieguo PS o Banca o Parte_1 concedente) ha impugnato la sentenza n. 431 del 2023 del Tribunale di
Siena, di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1902 del
2017 con cui quale utilizzatrice, Parte_3 Controparte_2 CP_3
, e quali fideiussori, sono stati
[...] Controparte_1 Controparte_4 chiamati a pagare la somma di euro 145.499,48, oltre interessi di mora, in forza del contratto di locazione finanziaria n. 1133349 del 21 dicembre
2005 (integrato il 20 febbraio 2007), stipulato tra
[...]
(in Controparte_5 prosieguo oggi PS), quale concedente, e la già menzionata CP_6 utilizzatrice a titolo di canoni e spese insoluti e interessi di Parte_3 mora derivanti dal contratto stesso. aveva agito in giudizio ex art. 633 c.p.c., deducendo che: i) CP_6
«nel corso del rapporto contrattuale si rendeva Parte_3
pag. 4/16 inadempiente al pagamento delle obbligazioni contrattuali e, pertanto, in data 07.03.2017, [… essa concedente] inviava lettera di risoluzione del contratto […] all'utilizzatrice e metteva, nel contempo, in mora i fideiussori»,
ii) « risulta[va] essere debitrice nei confronti di Parte_3 [...]
alla data del 03.11.2017, per la somma complessiva di Controparte_7
Euro 136.201,08: di cui Euro 113.448,86 per canoni e spese insoluti e Euro
22.752,22 per interessi di mora»; iii) « nonostante l'avvenuta Parte_3 risoluzione del contratto, non [… aveva] provveduto all'immediata restituzione del bene oggetto della locazione finanziaria»; iv) «la concedente ha diritto di vedersi riconoscere, secondo quanto stabilito dall'art. 18 lettera
B, n. 2 delle condizioni generali di contratto, un'indennità di utilizzo per la mancata restituzione dei beni da maggio 2017 (data di ultima fatturazione)
a settembre 2017 (data di riconsegna dell'immobile), così per un importo pari ad Euro 9.298,40, oltre IVA». domandava pertanto l'importo complessivo di euro CP_6
145.499,48.
Avverso il d.i. proponevano opposizione e Parte_3 CP_2
da un lato (procedimento r.g. n. 1420/2018), e ,
[...] Controparte_3
e dall'altro (procedimento r.g. n. Controparte_1 Controparte_4
935/2018).
e eccepivano preliminarmente Parte_3 Controparte_2
l'inefficacia del decreto per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 644
c.p.c.; nel merito, tutti gli opponenti – seppur con due procedimenti distinti
– deducevano che la a seguito della risoluzione del contratto di Pt_1 leasing e a seguito del rilascio dell'immobile, non aveva provveduto alla sua vendita o riallocazione, in violazione dell'art. 21 del contratto stesso, ottenendo così un indebito vantaggio derivante dal cumulo tra i canoni scaduti e insoluti e la proprietà del bene (del valore di euro 600.000,00, secondo la quantificazione operata dalla utilizzatrice e dai garanti, tenendo pag. 5/16 conto anche dei lavori eseguiti), in violazione dell'art. 1526 c.c. e dell'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, avendo già ricevuto euro
260.000,00 a titolo di canone.
Si costituiva la banca, eccependo l'improcedibilità delle opposizioni per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, chiedendo la riunione dei procedimenti e contestando nel merito le deduzioni avversarie, più in particolare contestando l'applicazione dell'art. 1526 c.c. e ribadendo l'inadempimento dell'utilizzatrice e la legittimità della richiesta di pagamento dei canoni scaduti.
Esperiti, con esito negativo, i tentativi di conciliazione, veniva interrotto il procedimento instauratosi con l'opposizione al decreto ingiuntivo da parte di e del per il fallimento della società. Parte_3 CP_2
A seguito della riassunzione da parte del CP_8 Parte_4
e del il Tribunale dichiarava l'estinzione del procedimento nei CP_2 confronti di Parte_3
Disposta la riunione dei procedimenti – quello riassunto da e CP_2 quello instaurato con l'opposizione dagli altri fideiussori – la causa veniva istruita con la produzione di documenti e attraverso l'espletamento di c.t.u.
Il giudice di prime cure, ritenuta la procedibilità della domanda, nel merito ha ritenuto «pacifico e documentalmente provato» quanto segue: i) la stipulazione, in data 21 dicembre 2005, tra e la utilizzatrice, di un CP_6 contratto di leasing avente a oggetto un complesso immobiliare, per un corrispettivo complessivo iniziale di euro 360.000,00, poi rideterminato, il
20 febbraio 2007, in euro 452.103,58, oltre imposte;
ii) che , Controparte_3
, e «hanno prestato Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 fideiussione»; iii) l'inadempimento di all'obbligo di Parte_3 pagamento dei canoni;
iv) la risoluzione del contratto.
pag. 6/16 Il giudice di prime cure ha poi revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che la in considerazione della somma tra i «canoni già versati e […] Pt_1 quelli scaduti da versare» e il «valore dell'immobile al momento della restituzione da parte di alla Banca concedente [… avesse] Parte_3 percepito un importo ben più elevato di quello che avrebbe potuto percepire ove il contratto fosse stato regolarmente eseguito». Ha rilevato, infatti, che la risoluzione del contratto di cui si discute fosse intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 e, considerando che quello dedotto in giudizio dovesse essere qualificato come leasing traslativo – poiché «la pattuizione si riferis[ce] a beni atti a conservare, a quella scadenza, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e
[…] i canoni [… hanno] avuto la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto […] con conseguente applicazione analogica […] della disciplina dell'art. 1526 c.c.», ha ritenuto che fosse «rimesso al Giudice [di] accertare se sia manifestamente eccessiva agli effetti dell'art. 1384 c.c. la clausola penale che attribuisca al concedente, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, dovendosi a tal fine considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto (cfr.
Cassazione civile, sez. III 17 gennaio 2014 n. 888)».
Il Tribunale ha dunque considerato che nel caso di specie: a) «la Pt_1 non ha richiesto il pagamento integrale dei canoni ma solo il pagamento di quelli scaduti»; b) fossero stati già corrisposti canoni per euro 260.000,00; c) fosse adeguata la stima dell'immobile effettuata dal consulente di parte opponente (ovvero dei fideiussori), pari a euro 404.000,00, risultando invece
«eccessiv[a]» la stima del c.t.u., pari a euro 460.000,00, «pur dovendosi tener conto, ai fini della stima, dei lavori eseguiti dall'utilizzatrice sull'immobile stesso e pur dovendosi utilizzare i valori OMI solo come “una
pag. 7/16 base di partenza ed orientamento nel procedimento di stima (ma mai una verità assoluta)”».
In altre parole, il Tribunale ha ritenuto – dal confronto tra l'importo totale di euro 664.000,00 (ovvero la somma tra la stima dell'immobile ed i canoni già percepiti) e l'importo che «la avrebbe percepito all'esito del Pt_1 rapporto in caso del suo regolare andamento […] pari ad euro 452.103,58» – che la stessa avesse «percepito un importo ben più elevato di quello che avrebbe potuto percepire ove il contratto fosse stato regolarmente eseguito», accogliendo dunque l'opposizione a decreto ingiuntivo e, di conseguenza, revocandolo.
Le spese di lite, così come quelle della consulenza tecnica d'ufficio, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico di PS, pur restando ferma «la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio». Inoltre, vista la mancata partecipazione, da parte della banca, al primo incontro del sub-procedimento di mediazione obbligatoria, la stessa è stata condannata
«al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio».
L'appello di PS è affidato ai seguenti motivi:
1. nullità della sentenza per «aver tenuto conto ai fini della stima del bene immobile oggetto del contratto di leasing de quo dei lavori eseguiti dalla sull'immobile medesimo nonostante quanto pattuito Parte_2 inter partes ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello stesso contratto di locazione finanziaria»;
2. nullità della sentenza per aver il Tribunale «fatto riferimento al valore del bene immobile de quo pari ad Euro 404.000,00 così come indicato dal consulente di parte opponente senza minimamente motivare alcunché su tale decisione»;
pag. 8/16 3. nullità della sentenza per avere il Tribunale «preso come riferimento l'importo di Euro 452.103,58 di cui all'atto integrativo del contratto di leasing […] come se il rapporto contrattuale [… avesse] avuto un regolare svolgimento»;
4. nullità della sentenza per avere il Tribunale «sommato tutti gli importi ivi compreso il ritenuto valore del bene pari a Euro 404.000,00 […] al fine di statuire circa un presunto arricchimento della EN».
Si sono costituiti i fideiussori, contestando tutti i motivi di censura.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 10 luglio.
Considerato
1. È d'uopo anticipare la trattazione del terzo e del quarto motivo di gravame – entrambi concernenti la disciplina applicabile ai contratti di leasing traslativo quale quello dedotto in giudizio – stante la loro pregiudizialità logica rispetto al primo e al secondo motivo.
Parte appellante, con il terzo motivo di appello, lamenta che il
Tribunale, al fine di valutare l'ingiustificato vantaggio da parte della concedente PS «abbia preso come riferimento l'importo di Euro
452.103,58 di cui all'atto integrativo del contratto di leasing de quo come se il rapporto contrattuale [… avesse] avuto un regolare svolgimento»; precisa
PS che «il Giudice di primo grado ha sommato il valore […] di Euro
404.000,00, quale stima dell'immobile oggetto del leasing […] ai canoni percepiti [da PS …] pari ad Euro 260.000,00 e poi confrontato la somma risultante di Euro 664.000,00 con l'importo che la EN avrebbe percepito in caso di regolare andamento del rapporto contrattuale». Si
pag. 9/16 sostiene che il giudice di prime cure «avrebbe dovuto considerare che nella fattispecie non vi è stato alcun andamento regolare del contratto di leasing
[… ,] [d]i conseguenza, non avendo [l'utilizzatrice] dimostrato di aver pagato
[… questi] insoluti, ne deriva che tutti sono dovuti all'appellante». Con il quarto motivo di appello parte appellante ritiene che nel caso di specie rilevi la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento e che «comunque, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza anche a Sezioni
Unite, si ritiene coerente con l'art. 1526, secondo comma c.c., la penale inserita nel contratto di leasing che preveda l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione dalle somme dovute al concedente dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito». Pertanto, nel valutare un asserito ingiustificato arricchimento della concedente, il Tribunale non avrebbe dovuto sommare il «ritenuto valore del bene pari ad Euro
404.000,00» perché la clausola penale presente nel contratto di leasing di cui si discute è meritevole di tutela, in quanto «preved[e] l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito». In considerazione dei calcoli effettuati dal giudice di prime cure, PS domanda la nullità della sentenza.
I motivi sono fondati, nei termini che seguono.
Occorre anzitutto premettere che, effettivamente, al presente leasing, di tipo traslativo, non può applicarsi la disciplina dettata dalla legge n. 124 del 2017, priva di efficacia retroattiva, bensì, piuttosto, il dettato dell'art. 1526 c.c., in quanto i presupposti della risoluzione si sono verificati in epoca anteriore all'entrata in vigore di tale legge – in data 29 agosto 2017 – circostanza documentalmente dimostrata, stante la raccomandata a.r. del 7 marzo 2017, con la quale contestava l'inadempiuto pagamento a CP_6
e al D'Apote, in qualità di amministratore unico, Parte_3 dichiarando «il contratto risolto ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva espressa prevista dalle Condizioni Generali di contratto» (doc. 9, pag. 10/16 fascicolo monitorio).
Giova rammentare che, secondo la Corte di cassazione, «[i]n tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526
c.c.» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, in massima).
In occasione della citata pronuncia nomofilattica la Corte regolatrice ha evidenziato che «l'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso (tra le molte, Cass., 4 luglio 1997, n. 6034). Ed è questa l'esigenza che, del pari, costituisce la ragione giustificativa della complessiva disciplina recata dall'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà, come del resto si evince già dalla Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile del
1942, ivi declinandosi chiaramente l'intento di ovviare, nella fase patologica del rapporto, agli abusi della prassi commerciale nei confronti della posizione del compratore e, al tempo stesso, a fornire equilibrata tutela pure al venditore, attraverso la previsione dell'equo compenso e del risarcimento del danno, anche in quest'ultimo caso, però, avendo di mira, attraverso la previsione dell'istituto della riduzione della penale eccessiva, l'equità contrattuale e il contrasto ad ogni indebita locupletazione ingenerata dall'autonomia privata» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, cit., in motivazione). pag. 11/16 Prosegue la Corte di cassazione nella medesima occasione: «Il risarcimento del danno del concedente può, però, essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l'autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo “contratto di leasing”, come risulta dalla stessa casistica oggetto di cognizione giudiziale, anche da parte di questa Corte di legittimità. In tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. e del principio, già contemplato dall'art. 1384 c.c. (di cui la prima disposizione è un portato specifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, della penale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). Ecco, dunque, che la complessiva operazione – originatasi in seno all'autonomia privata e sussunta, attraverso l'analogia, nell'art. 1526 c.c. – trova la sua compiuta regolamentazione attraverso la peculiare rilevanza che viene ad assumere il comma secondo dello stesso art. 1526 c.c., ossia la norma che disciplina la clausola penale (c.d. clausola di confisca) e, quindi, il risarcimento del danno spettante in base ad essa al concedente in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore. Ed è attraverso lo spettro filtrante di detta disposizione che la giurisprudenza di questa Corte ha potuto selezionare quali delle clausole standardizzate dall'autonomia privata fosse o meno meritevole di tutela alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente e rispondente, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali»
(Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, cit., in motivazione).
Più di recente la Corte regolatrice ha precisato che, «[n]el caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di pag. 12/16 cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto “equa” – e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. – la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore,
l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore)» (Cass. n. 26518 del 2024, in massima).
Tenuto presente quanto precede, non può ritenersi che, nella fattispecie, la clausola contenuta nell'art. 18 del contratto sia invalida o, come ritenuto dal Tribunale, dia luogo a un assetto di interessi sbilanciato a danno dell'utilizzatrice.
Essa, rubricata «Effetti della risoluzione», letta in combinato disposto con l'art. 17 rubricato «Clausola risolutiva espressa» dispone quanto segue.
Ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettere f) e f1), il contratto stabilisce che
«La EN ha diritto di invocare, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, senza necessità di alcun preavviso o costituzione in mora, qualora: […] f) l'Utilizzatore non adempia anche ad una sola delle seguenti obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto: f1) pagamento alle scadenze previste del corrispettivo periodico […]». Ex art. 18, lettera B), in caso di risoluzione del presente contratto non rientrante nei casi elencati all'art. 17), lettere a),
b), c), d) ed e) – vi rientra invece la lettera f) – «l'Utilizzatore si obbliga: 1) a pag. 13/16 riconsegnare alla EN gli immobili liberi da persone e cose completi di ogni accessorio e pertinenza, entro trenta giorni dalla risoluzione del presente contratto;
2) versare i corrispettivi periodici scaduti e non pagati e tutto quant'altro specificamente previsto dal presente contratto fino alla data della risoluzione, maggiorati degli interessi di mora nella misura indicata all'art. 6 del presente contratto, dalle singole scadenze fino alla data dell'effettivo pagamento, nonché, in caso di ritardo nella consegna degli immobili e sino alla data dell'effettivo rilascio o di scadenza del contratto, versare a titolo di indennità un importo pari al corrispettivo periodico convenuto oltre agli interessi di mora come sopra indicati; 3) versare i restanti corrispettivi a scadere a far data dall'avvenuta riconsegna dell'immobile attualizzati […]. Dal totale delle somme dovute dall'utilizzatore, verrà dedotto quanto realizzato dalla vendita dell'immobile medesimo o il diverso importo assunto come base di calcolo per la sua diversa ricollocazione, al netto di quanto pattuito per il diritto di opzione. In ogni caso la EN ha diritto a trattenere i corrispettivi pagati dall'Utilizzatore. È fatto salvo il diritto della concedente medesima al risarcimento dei maggiori danni conseguenti alla risoluzione del presente contratto. […]».
In sostanza, dalle disposizioni contrattuali emerge come il regime negoziale descritto sia conforme all'art. 1526 c.c. come interpretato dalla
Suprema Corte (Cass. n. 26518 del 2024, cit., in massima), in quanto prevede, accanto al diritto del concedente a tutti i canoni scaduti – oltre interessi e indennizzo per ritardata restituzione dell'immobile – e a scadere attualizzati, quello dell'utilizzatore di vedere «dedotto quanto realizzato dalla vendita dell'immobile medesimo o il diverso importo assunto come base di calcolo per la sua diversa ricollocazione, al netto di quanto pattuito per il diritto di opzione».
Dunque, nella specie, non può condividersi la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure – secondo i calcoli da egli svolti – in ordine all'iniquità del risultato conseguito dalla concedente in pretesa applicazione pag. 14/16 del regime contrattuale descritto, che, alla previsione della spettanza dei canoni pagati, scaduti e a scadere, accompagna quella di defalcare il valore dell'immobile.
A quest'ultimo proposito, è irrilevante che la concedente non abbia domandato anche l'importo dei canoni a scadere: ciò non impedisce affatto la detrazione, atteso che essa non è contrattualmente subordinata al loro pagamento – e, quindi, alla relativa richiesta, che la concedente non ha avanzato – ma si correla al fatto che le somme siano semplicemente
«dovute»: «Dal totale delle somme dovute dall'utilizzatore, verrà dedotto […]»
(art. 18, punto B, n. 3, secondo periodo, del contratto: doc. 2 fasc. monitorio).
La causa dev'essere rimessa in istruzione, con separata ordinanza, onde svolgere ulteriori accertamenti peritali per stabilire se e in che misura il valore dell'immobile, da portare in diffalco, incida, erodendole, sulle spettanze della concedente, con eventuale riverbero sull'ammontare del credito monitoriamente azionato, secondo ciò che gli appellati hanno sostanzialmente chiesto fin dal giudizio di primo grado e ribadito in quello d'appello. Per far ciò occorre stabilire l'esatto ammontare dei canoni a scadere e il valore da riconoscere al bene al momento della riconsegna, ricavato dal giudice di prime cure dalla consulenza di parte opponente piuttosto che da quella d'ufficio e oggetto di contestazione nei primi due motivi d'impugnazione.
Sulle spese processuali si provvederà in occasione della sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento del terzo e del quarto motivo dell'appello pag. 15/16 proposto da avverso la Parte_1 sentenza la sentenza n. 431 del 2023 del Tribunale di Siena e in parziale riforma della stessa, accerta che non sussistono gli estremi per ridurre a equità ex art. 1526 c.c. la clausola n. 18 del contratto di leasing per cui è causa;
2. rimette la causa in istruzione, come da separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 1° agosto 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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