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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 13/11/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Collegio
NS GH ................................................................... Presidente OL ST ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
MESSINA 25 ORISTANO Difeso dall'avv. GIOVANNI GUERCIO (c.f. C.F._2 con studio in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113 00195 ROMA
– Parte principale –
(c.f. Parte_2 C.F._3
Contumace
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO (c.f. P.IVA_1
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 681/2025 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
: Parte_1
1. stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dal ri- corrente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome “PAOLO” con quello di “SIRIA”;
2. autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chi- Parte_1 rurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
3. in subordine, in caso di mancato accoglimento ovvero di inam- missibilità della domanda di cui al n.2): dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di ade- guamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza ne- cessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
è nato il [...] a [...] ricorrente è Parte_1 coniugato con dalla quale si è separato consensual- Parte_2 mente con sentenza n. 154 del 23 settembre 2025 di questo Tribunale. Il 28 luglio 2025 ha presentato ricorso per la rettificazione del sesso, da maschile a femminile, per il mutamento del nome, da a Pt_1 Per_
, e per l'autorizzazione all'esecuzione del trattamento chirurgico.
* * *
Dalla documentazione agli atti emerge che sin da piccolo Pt_1 sentiva il bisogno di identificarsi ed esprimersi col genere fem-
[...] minile. Ciò si manifestava anche esteriormente con l'assunzione dell'aspetto e gli atteggiamenti di una donna. La sofferenza patita l'ha portato a vivere la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale. Al momento, risulta aver completato la terapia ormonale e ha già assunto l'aspetto esteriore
— 2 — di una donna, tuttavia ha interesse ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli femminili. Sotto il profilo psicologico, la disforia di genere è stata diagnosti- cata da personale medico di struttura pubblica. In tale occasione, sono stati esclusi pregiudizi alla persona nella prosecuzione della transizione. Al contrario, sono stati sottolineati i grandi benefici che il sig. ha Pt_1 già tratto dal percorso in atto, con grande riduzione della sofferenza pa- tita. Al riguardo, si possono citare alcuni passi salienti della documen- tazione agli atti (relazione della Dott.ssa psicologa e Persona_2 sessuologa clinica): “In base ai dati clinici raccolti e alla storia di vita confermo la diagnosi di DISFORIA DI GENERE (302.85 – secondo DSM- 5 e WPATH – versione 8). Fin dal momento della prima valuta- zione ad oggi non sono emersi aspetti psicopatologici tali da controin- dicare l'assunzione di trattamento ormonale affermativo. […] In occasione dei colloqui psicologici si è sempre pre- Parte_3 sentata come ragazza, ha mostrato un atteggiamento collaborativo all'interno della consultazione psicologica, mantenendo il contatto vi- sivo e un comportamento adeguato al contesto. Non si è manifestato nessun disturbo psicomotorio;
il volume, il tono e la frequenza della sua voce sono stati regolari, ha espresso le sue difficoltà in modo chiaro, mostrando consapevolezza, maturità e capacità di autorifles- sione. Non si è manifestato nessun disordine di natura dissociativa e nessun fenomeno di tipo psicotico. […] L'identificazione nel genere femminile risulta stabile e positiva- mente integrata a livello psichico. I cambiamenti derivanti dal tratta- mento ormonale e il cambiamento dei dati anagrafici ed eventuali in- terventi di affermazione chirurgica di genere permetterebbero a Pt_3
di poter vivere completamente ed essere riconosciuta socialmente
[...] nella sua identità di genere, garantendole una migliore qualità di vita e la possibilità di una piena autorealizzazione personale. Tali interventi costituiscono la procedura più idonea ad assicurarle quello stato di sa- lute, inteso nella sua accezione più ampia, quale integrazione degli aspetti somatici ed affettivi, intellettuali e sociali dell'essere sessuato e della sua soggettività di genere”. All'udienza di comparizione del 5 novembre 2025, il sig. Pt_1 si è mostrato determinato a concludere il percorso di transizione e con- sapevole della sua natura irreversibile. Si è presentato in abiti e accon- ciatura femminili, il timbro della voce femminile a causa della terapia ormonale e si è sempre rivolto a sé stesso utilizzando il femminile.
— 3 — * * *
Alla luce del quadro sopra riportato, le domande di rettifica del sesso anagrafico e del nome possono senz'altro essere accolte, visto lo stadio avanzato della transizione e la determinazione al suo completa- mento. Quanto alla richiesta autorizzazione all'effettuazione dell'inter- vento chirurgico, si richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 23/07/2024: “è costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 4, d.lgs. 1o settembre 2011, n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirur- gico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già interve- nute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di ade- guamento dei caratteri sessuali è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sen- tenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e della sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015. Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei carat- teri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conse- guimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e suf- ficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'iden- tità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Po- tendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un inter- vento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autoriz- zazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, in- fatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Pertanto, si deve ritenere in questa sede non necessaria un'espressa statuizione in ordine all'autorizzazione, ben po- tendo invece accertarsi il diritto della parte ricorrente di accedere libe- ramente agli interventi chirurgici di affermazione di genere, senza che nulla osti all'esecuzione degli stessi.
Considerato che
risulta coniugato con Parte_1 Persona_3
visto l'art. 31 comma 6 d.lgs. n. 150/2011, si deve inoltre dichia-
[...] rare l'avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio.
— 4 — Non vi è luogo a una statuizione sulle spese, in ragione della na- tura sostanzialmente volontaria del procedimento.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. dispone la rettifica del sesso anagrafico di da ma- Parte_1 schile a femminile Per_
2. dispone il cambiamento del prenome da a Pt_1
3. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e ( atto 1 del 2019, parte 2 serie Parte_1 Parte_2 Per_4 A)
4. ordina all'ufficiale dello stato civile competente a disporre la ret- tificazione dei relativi atti e dell'annotazione della sentenza
5. dichiara che nulla osta affinché si sottoponga a tutti Parte_1 i trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili
6. nulla sulle spese
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
La Presidente L'estensore
NS GH OL ST
— 5 —