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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/09/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2475/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2475/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), e (C.F. C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. Emanuele Gionfriddo, presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
( .IVA Controparte_1 C.F._4
, con il patrocinio dell'Avv. Vincenza Gaziano, presso il cui studio è P.IVA_1
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Pag. 1 di 14 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 19.02.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Le domande degli attori
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio l' Parte_3 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti al decesso
[...]
del loro congiunto, deducendo plurime condotte inadempienti e Persona_1 colpose dei sanitari del P.O. “Umberto I” di , in occasione dell'accesso del CP_1
02.08.2018 per sintomatologia neurologica acuta, nonché il difetto di tempestività e appropriatezza dell'iter diagnostico-terapeutico.
2. - Le difese dell'Azienda sanitaria convenuta
Cont Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' di chiedendo il CP_1
rigetto integrale della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
La convenuta ha, in primo luogo, rilevato la tempestività e correttezza degli interventi praticati in Pronto Soccorso, sostenendo che i sanitari avrebbero fatto tutto ciò che era in loro potere per scongiurare l'evento infausto, con conseguente difetto del nesso causale tra la condotta dei medici e l'evento lesivo.
Cont Sotto il profilo dell'onere probatorio, l' ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'attore deve allegare e provare un inadempimento qualificato astrattamente efficiente alla produzione del danno, non essendo sufficiente la mera indicazione del mancato conseguimento dell'esito sperato, e ha ribadito che l'accertamento causale in materia civile esige una verifica secondo un criterio di probabilità logico-razionale (“più probabile che non”), che nella specie non risulterebbe soddisfatto.
Pag. 2 di 14 La convenuta ha infine dedotto che, alla luce della sequenza cronologica dei fatti, non sussisterebbe alcuna colpa medica eziologicamente rilevante e, comunque, che difetta la prova della riferibilità causale dell'exitus alle condotte dei sanitari.
3. - L'istruzione della causa e la riserva in decisione
La causa è stata istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e, all'esito,
è stata posta in decisione all'udienza del 19.02.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. - Inquadramento giuridico della responsabilità sanitaria e riparto dell'onere probatorio
La responsabilità della struttura sanitaria è, in via generale, di natura contrattuale, in ragione del c.d. contratto atipico di spedalità e, quanto all'operato dei sanitari che in essa prestano attività, anche ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (responsabilità per fatto dell'ausiliario). L'orientamento è consolidato: l'accettazione del paziente ai fini del ricovero o della prestazione ambulatoriale integra la conclusione di un rapporto negoziale dal quale discendono, oltre alla prestazione medico-professionale, obblighi di protezione e di organizzazione idonea a fronteggiare l'emergenza (v. tra le altre, Cass.
S.U. 577/2008; Cass. 589/1999; Cass. 11488/2004; Cass. 19564/2004; Cass.
9085/2006).
La fase intermedia segnata dal d.l. 158/2012 (cd. “Balduzzi”) non ha modificato i criteri civilistici di imputazione della responsabilità: l'art. 3, comma 1, incide sul versante penale (irrilevanza della colpa lieve in presenza di linee guida) e richiama, sul piano civile, l'art. 2043 c.c. senza convertire, di per sé, la responsabilità del sanitario in responsabilità extracontrattuale (Cass. 8940/2014; Cass. 27391/2014).
Con la L. 8 marzo 2017, n. 24 ( ”) è stato positivizzato che l'esercente la Parte_4 professione sanitaria risponde, di regola, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (art. 7, comma 3), salvo che abbia assunto una specifica obbligazione contrattuale con il paziente;
resta invece immutata la natura contrattuale della responsabilità della struttura ai sensi degli
Pag. 3 di 14 artt. 1218-1228 c.c. La legge opera per i fatti successivi alla sua entrata in vigore (art. 11 preleggi;
cfr. Cass. 28994/2019).
Nel caso di specie i fatti sono successivi alla e risulta evocata in giudizio Parte_4
solo la struttura sanitaria ( . Ne consegue che: CP_3
per le pretese iure hereditatis (pregiudizi patiti dal paziente in vita e trasmessi agli eredi) nei confronti della struttura, trova applicazione lo schema contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.;
per le pretese iure proprio dei congiunti (in specie, danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale) il titolo è extracontrattuale ex art. 2043 c.c. La figura del “terzo protetto dal contratto” ha portata limitata e, al di fuori di ambiti peculiari (ad es. wrongful birth damages), non trasforma, in linea generale, la pretesa dei congiunti in responsabilità contrattuale verso la struttura.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, nell'azione contrattuale contro la struttura l'attore adempie ai propri oneri quando prova la fonte (contratto/contatto organizzativo)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, allegando specifici inadempimenti qualificati, ossia astrattamente idonei a cagionare il danno;
incombe quindi alla struttura dimostrare l'esatto adempimento, ovvero la non imputabilità o l'irrilevanza causale delle dedotte inosservanze (artt. 1218 e 1228 c.c.). Resta fermo che l'onere della prova del nesso di causalità materiale tra condotta sanitaria ed evento di danno grava sulla parte attrice: secondo l'impostazione del c.d. “doppio ciclo causale” (Cass.
18392/2017), il paziente deve dimostrare, anche per presunzioni, che l'inadempimento qualificato è causa (o concausa) dell'evento; solo dopo si sposta sul debitore la prova della causa non imputabile.
Per quanto concerne il nesso causale, in sede civile vige la regola del “più probabile che no”, letta in termini di probabilità logica (o baconiana) e non di mera frequenza statistica. Nell'illecito omissivo il giudizio è controfattuale: la condotta dovuta, mentalmente sostituita a quella omessa, avrebbe evitato o significativamente ridotto il rischio specifico di danno in concreto, alla luce del sapere scientifico e delle circostanze del caso. Lo stesso canone governa, specularmente, le pretese extracontrattuali dei congiunti iure proprio, nelle quali grava su questi ultimi la prova integrale degli
Pag. 4 di 14 elementi della fattispecie (fatto, nesso, colpa/antigiuridicità, danno), salva la prova contraria del convenuto.
5. - Ricostruzione in fatto sulla base delle emergenze documentali e della CTU
Dalla scheda individuale di Pronto Soccorso e dalla documentazione clinica versata in atti, risulta che il ha riferito all'accesso sintomi quali cardiopalmo, cefalea, Parte_2 vertigini e vomito “da qualche ora”; l'accettazione è stata registrata alle ore 22:36 del
02.08.2018, con prima valutazione alle ore 23:04. Il referto della TC encefalo riporta esecuzione alle ore 00:32:59 del 3 agosto e refertazione alle ore 00:37:05.
La consulenza tecnica d'ufficio, valorizzando i dati anamnestici, ha collocato l'esordio della sintomatologia intorno alle ore 21:00 del 2 agosto 2018; ha indicato una finestra temporale utile per trombolisi endovenosa di 4 ore e 30 minuti dall'esordio e ha riportato l'inizio della trombolisi alle ore 01:55 del 3 agosto. In CTU sono stati altresì riportati (in un quadro riepilogativo) valori-soglia di processo (ad es. DTN 60 minuti;
finestra IV-rtPA ≤ 4h30), coerenti con le linee guida nazionali SPREAD VIII edizione.
Risulta, altresì, documentato un punteggio NIHSS1 pari a 9 nelle prime valutazioni cliniche, indicativo di ictus di gravità moderata;
tale dato, considerato anche in CTU, è coerente con l'indicazione alla trombolisi endovenosa in assenza di controindicazioni.
6. - Applicazione dei principi al caso concreto
Poste tali premesse, occorre verificare, secondo la sequenza logico-giuridica delineata, la sussistenza dell'illecito colposo addebitato alla struttura sanitaria convenuta.
Le linee guida SPREAD (VIII ed.) raccomandano, per i percorsi tempo-dipendenti dell'ictus ischemico, il rispetto di tempi obiettivo di processo (door-to-CT nell'ordine di pochi minuti e door-to-needle preferibilmente ≤ 60 minuti) e fissano la finestra massima per trombolisi endovenosa con rt-PA in 4 ore e 30 minuti dall'esordio.
Pag. 5 di 14 Nel caso in esame, prendendo a riferimento l'esordio alle ore 21:00 (come ricostruito in
CTU) e l'inizio della trombolisi alle ore 01:55, l'onset-to-needle ha superato di circa 25 minuti la finestra massima raccomandata. La sequenza cronologica documenta, inoltre, un intervallo significativo tra prima valutazione (ore 23:04) e TC (ore 00:33), non coerente con l'obiettivo di rapidità richiesto dai percorsi ictus. Si tratta, dunque, di allegazioni che integrano - già sul piano assertivo e documentale - una significativa deviazione dalle leges artis e dalle raccomandazioni scientifiche accreditate, astrattamente idonea a incidere sull'accesso a una terapia tempo-dipendente.
L'accertamento causale, in sede civile, richiede un giudizio controfattuale condotto secondo probabilità logica, che non si arresta alla mera frequenza statistica, ma apprezza gli elementi di conferma/esclusione disponibili nel caso concreto.
Nel caso di specie, sono astrattamente ipotizzabili più “cause” dell'evento mortale
(progressione naturale di un ictus ischemico di severità iniziale;
inefficacia intrinseca della trombolisi;
ritardi di processo che hanno collocato la somministrazione oltre la finestra;
eventuale mancato accesso/ritardo a procedure di rivascolarizzazione endovascolare, ove indicate). Il metodo impone di verificare quali di tali cause siano concretamente presenti nel caso e di individuare, tra esse, quella che si presenta come la meno improbabile (cioè “più probabile che no”) nell'aver determinato l'esito.
Alla luce delle emergenze di causa:
è concreta e documentata la tardività dell'intervento trombolitico oltre la finestra di 4h30 (esordio ore 21:00; needle ore 01:55), in contrasto con le raccomandazioni SPREAD;
è documentato un tempo (valutazione-imaging-trattamento) superiore ai target raccomandati (door-to-needle ≤ 60 minuti);
non risultano in atti controindicazioni assolute alla trombolisi tali da giustificare il differimento;
non è stato allegato (né dimostrato) dalla struttura un percorso alternativo tempestivo (es. attivazione immediata di imaging vascolare avanzato e, se indicata, di trombectomia meccanica) idoneo a neutralizzare l'effetto del ritardo.
Pag. 6 di 14 Con riguardo al profilo clinico, il NIHSS 9 colloca il caso in esame nella fascia di severità moderata, per la quale la letteratura di settore e le linee guida riconoscono un beneficio atteso dalla trombolisi particolarmente rilevante rispetto agli ictus lievi o estremamente severi (maggiore probabilità di esito funzionale favorevole e numero necessario da trattare (NNT) più basso, a parità di tempestività). Ne discende che ogni minuto di ritardo incide proporzionalmente sulla perdita di efficacia del trattamento;
nel caso concreto, il superamento della finestra di 4 ore e 30 minuti non ha rilievo meramente formale, ma integra una perdita di opportunità terapeutica concreta per un paziente eleggibile.
Detto altrimenti, il punteggio NIHSS pari a 9, rilevato in ingresso, qualifica la severità moderata dell'evento ischemico e, in assenza di controindicazioni, conferma l'eleggibilità del paziente alla trombolisi endovenosa, per la quale le linee guida evidenziano un beneficio atteso particolarmente significativo se praticata entro la finestra temporale più volte richiamata. In tale quadro, il superamento dei tempi (onset- to-needle OTN > 4 ore e 30 minuti;
door-to-needle DTN > 60 minuti) ha determinato la perdita di una seria e concreta opportunità terapeutica, in termini di probabilità di miglior esito funzionale, secondo il criterio di giudizio del “più probabile che no”.
Il giudizio controfattuale va dunque formulato nel modo che segue: se la struttura avesse rispettato i tempi-obiettivo (imaging rapido e somministrazione entro 60 minuti dall'ingresso e comunque entro 4h30 dall'esordio), allora il paziente avrebbe avuto accesso alla trombolisi entro la suddetta finestra temporale, con una probabilità apprezzabile - secondo il sapere scientifico recepito dalle linee guida citate - di riduzione del rischio di estensione dell'ischemia, di trasformazione emorragica e, in definitiva, di un decorso meno grave, anche in termini di sopravvivenza. Questo è lo standard causale proprio del processo civile, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: l'omissione è causalmente rilevante quando l'azione dovuta avrebbe evitato le conseguenze dannose secondo un criterio di probabilità logico-razionale, non meramente statistico.
Né giova, sul punto, il rilievo difensivo di una asserita “tempestività” in re ipsa delle attività svolte: tale assunto, oltre a non confrontarsi con i tempi oggettivamente risultanti dalla documentazione in atti e confermati dalla CTU, non supera il test del
Pag. 7 di 14 controfattuale civilistico, giacché non dimostra che, pur rispettando i target SPREAD,
l'esito sarebbe stato il medesimo.
Alla stregua della teoria della probabilità logica (baconiana), quindi, tra le possibili cause dell'exitus, quella che si è concretamente presentata e che si rivela meno improbabile - alla luce della documentazione sanitaria in atti, della CTU e delle richiamate linee guida - è il ritardo diagnostico che ha collocato la trombolisi oltre la finestra terapeutica, con perdita della concreta possibilità di ottenere un beneficio clinico rilevante. La circostanza che l'efficacia della trombolisi non sia “assoluta” non esclude il nesso materiale in ambito civile: l'ordinamento richiede la preponderanza dell'evidenza che il comportamento dovuto avrebbe verosimilmente evitato l'evento dannoso (o ne avrebbe significativamente ridotto il rischio), non la certezza granitica tipica del diritto penale.
In conclusione, il nesso causale materiale tra ritardo ed evento dannoso (morte del paziente) risulta, nel prisma della probabilità logica e delle concrete risultanze, affermabile secondo il criterio del “più probabile che no”.
7. - Criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (premessa ricognitiva e Tabella Milano - ed. 2024)
In via preliminare, va chiarito che, dalla lettura dell'atto di citazione, risulta come gli attori abbiano fatto riferimento a più “categorie descrittive” di pregiudizio non patrimoniale (danno morale, danno esistenziale, danno da lesione dell'integrità del nucleo familiare). Tali allegazioni - per come formulate e descritte - devono essere interpretate come componenti descrittive del danno da perdita del rapporto parentale, figura che riassume in sé, in modo unitario, sia la dimensione dinamico-relazionale
(tradizionalmente ricondotta al c.d. “esistenziale”) sia la sofferenza interiore (c.d.
“morale”) del superstite.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il danno da lesione del rapporto parentale è “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della
Pag. 8 di 14 presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”
(Cass. 9196/2018).
Nel presente giudizio, dunque, il danno da perdita del rapporto parentale costituisce voce unitaria nella quale confluiscono tanto la sofferenza soggettiva quanto la compromissione della sfera dinamico-relazionale del coniuge e dei figli della vittima primaria;
non è pertanto ammissibile una distinta liquidazione di un “danno morale” o di un “danno esistenziale”, trattandosi di aspetti già considerati nella forbice tabellare e nella personalizzazione.
Quanto ai soggetti legittimati a richiedere il risarcimento, si sono alternate varie teorie, dal criterio tradizionale della “famiglia unitariamente intesa”, al criterio che considerava legittimati i titolari di crediti alimentari, onde fare riferimento poi al criterio basato sull'esistenza di un rapporto familiare riconosciuto espressamente dalla legge, come il rapporto coniugale, di filiazione, di adozione e di affiliazione.
Più di recente, si è adottato un criterio più estensivo che sostiene la legittimazione di chiunque dimostri di aver subito una perturbazione della propria sfera affettiva, ricollegabile con nesso eziologico all'evento dannoso, sia in relazione a posizioni costituzionalmente protette (matrimonio, unità e integrità della famiglia) sia a posizioni soggettive meritevoli di tutela, in relazione a particolari rapporti di convivenza, di affetto e di solidarietà socialmente apprezzabili (si pensi ad esempio alla convivenza di fatto, ai vincoli di fidanzamento o di altri casi di particolare affezione).
Nel caso in esame, va, peraltro, notato che la legittimazione sostanziale attiva degli odierni attori non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione - tantomeno specifica - da parte della struttura convenuta e può, dunque, ritenersi pacifica.
Il danno da perdita parentale deve essere allegato e adeguatamente dimostrato dalla parte interessata;
la prova, in particolare, può essere offerta per testimoni oppure in via
Pag. 9 di 14 documentale o per presunzioni, come nel caso di specie, in quanto l'esistenza dello stretto legame di parentela tra i superstiti e il de cuius, costituiscono un fatto noto da cui il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i familiari abbiano subito un danno parentale causato dalla perdita del godimento della compagnia del congiunto.
Con riguardo al caso in esame, il Tribunale reputa di dover fare ricorso alla Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto.
Al riguardo, va ricordato che la Corte di cassazione, a partire dalla nota sentenza n.
10579/2021, ha affermato che “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
“sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Aderendo alle indicazioni fornite dalla S.C., nel mese di maggio 2022, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha licenziato una nuova tabella “a punti” a partire dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” (edizione 2021 - valori aggiornati all'1.01.2021), ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20, e proponendo poi una distribuzione dei punti: a) secondo i parametri indicati dalla Corte di cassazione corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
b) tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale;
c) e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di
Pag. 10 di 14 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della
“forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Inoltre, tenuto conto che, all'epoca del decesso del (03.08.2018) e sino a tutto il Parte_2
2021, per la liquidazione della forma di danno in discorso le tabelle milanesi si basavano esclusivamente sul criterio “a forbice”, espressamente ripudiato dalla S.C. con la ricordata sentenza n. 10579/2021, e al fine di consentire una liquidazione del danno in moneta attuale, si stima equo fare riferimento alle Tabelle di Milano 2024, in cui i valori monetari espressi nell'edizione 2022 sono stati rivalutati dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268% (coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
Nel caso di specie, dunque, secondo la suddetta Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto, il valore punto per il 2024 risulta pari a €
3.911,00.
8. - Quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale per ciascun attore
In punto di quantificazione, si premette, anzitutto, che le espressioni utilizzate nell'atto di citazione (danno “morale”, “esistenziale”, “lesione dell'integrità del nucleo familiare”) sono state già ricondotte alla figura unitaria del danno da perdita del rapporto parentale, liquidabile secondo il modello “a punti” della Tabella di Milano (ed.
2024).
Con riferimento al parametro “C) convivenza”, va dato atto che, sebbene l'atto introduttivo abbia menzionato i figli quali “conviventi”, nella conclusionale attorea si afferma che la convivenza non assume rilievo determinante ai fini del riconoscimento del danno;
tale impostazione, denotante l'insussistenza di una convivenza in fatto, induce a non attribuire ai figli il punteggio di cui al parametro C). Per la coniuge, invece, la convivenza con il de cuius non risulta controversa e viene valorizzata ai fini liquidatori.
Tanto chiarito, si procede alla liquidazione del danno secondo la Tabella Milano 2024, che prevede un valore-punto di € 3.911,00, 118 punti astrattamente attribuibili con
Pag. 11 di 14 “cap” di € 391.103,18 (100 punti), muovendo “da zero” e sommando i punti maturati sui parametri A-E.
Il decesso ha riguardato un coniuge di 54 anni;
la superstite aveva 51 anni;
la convivenza è pacifica;
risultano due figli superstiti. In applicazione dei parametri tabellari: A) età vittima primaria 18 punti;
B) età vittima secondaria 18 punti;
C) convivenza 16 punti;
D) sopravvivenza di altri congiunti (due figli) 12 punti;
E) qualità/intensità del legame in misura media (assenza di elementi peculiari oltre la convivenza) 15 punti. Il totale è pari a 79 punti, che corrispondono a un controvalore monetario di € 308.969,00 (79 × € 3.911,00), oltre accessori.
Per ciascun figlio: età all'epoca 26 e 28 anni;
padre (vittima primaria) di 54 anni;
nessuna attribuzione del parametro C) per le ragioni esposte;
altri congiunti superstiti: madre e fratello. In applicazione dei parametri: A) 18 punti;
B) 24 punti;
D) 12 punti;
E)
15 punti (valore medio, in difetto di specificità aggiuntive). Il totale per ciascun figlio è
69 punti, pari a € 269.859,00 (69 × € 3.911,00), oltre accessori.
Tuttavia, la comparsa conclusionale attorea ha espressamente contenuto la domanda risarcitoria nella somma di € 200.000,00 per ciascuno degli aventi diritto. Ne discende che, pur risultando dagli standard tabellari importi “teorici” superiori, la liquidazione deve essere ricondotta nei limiti della domanda, al fine di rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Per le ragioni che precedono, il danno da perdita del rapporto parentale viene determinato come segue: a) (coniuge): valore tabellare corrispondente Parte_1
a 79 punti (teorici € 308.969,00), liquidato nei limiti della domanda in € 200.000,00; b)
e (figli): valore tabellare corrispondente a 69 punti Parte_2 Parte_3 ciascuno (teorici € 269.859,00), liquidato per ciascuno, nei limiti della domanda, in €
200.000,00.
9. - Accessori del credito (rivalutazione e interessi)
Il credito risarcitorio per danno non patrimoniale ha natura di obbligazione di valore: la somma liquidata deve reintegrare, all'attualità, la perdita subita, tenendo conto degli effetti della svalutazione monetaria intercorsi tra l'illecito e la decisione. Quanto agli
Pag. 12 di 14 interessi, si fa applicazione dell'insegnamento consolidato secondo cui, sugli importi liquidati in moneta attuale, previa devalutazione alla data dell'illecito secondo gli indici
ISTAT, vanno computati gli interessi legali (art. 1284 c.c.) sui singoli importi annualmente rivalutati da tale data al saldo.
9.1 - Decorrenza e metodo di calcolo
Il dies a quo coincide con la data del fatto generatore del danno (02.08.2018), mentre il metodo di calcolo è il seguente: (i) si individua, per ciascun avente diritto, la somma liquidata all'attualità; (ii) ai soli fini del computo degli interessi compensativi, detta somma viene devalutata al potere d'acquisto del 02.08.2018; (iii) si applicano gli interessi legali anno per anno sulla quota via via rivalutata secondo gli indici ISTAT
(FOI, al netto tabacchi), sino alla data della presente decisione.
9.2 - Interessi dopo la sentenza
Dalla data di pubblicazione della presente decisione sino al saldo effettivo, sulla somma liquidata (già attualizzata) maturano i soli interessi legali ex artt. 1282 e 1284 c.c., non essendo più dovuta ulteriore rivalutazione, atteso che la liquidazione è effettuata in moneta corrente.
10. - Spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico della parte convenuta in favore degli attori.
La liquidazione è effettuata secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione di valore fino a €
1.000.000,00. In applicazione dei criteri tabellari, sono stati adottati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale.
La somma è da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Emanuele
Gionfriddo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente e per l'intero a carico dell' . Controparte_4
Pag. 13 di 14
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2475/2022 r.g., così dispone:
1) Condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di Parte_1 Parte_2
e , la somma di € 200.000,00 cadauno a titolo di
[...] Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione.
2) Condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.713,00 per spese vive (di cui € 1.686,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 29.193,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Emanuele Gionfriddo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3) Pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Così deciso a Siracusa, in data 8 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) è una scala clinico-neurologica standardizzata
(intervallo 0-42 punti) utilizzata per quantificare la gravità iniziale dell'ictus ischemico sulla base di parametri obiettivi (stato di coscienza, sguardo e campi visivi, motilità facciale, forza di braccia e gambe, atassia, sensibilità, linguaggio/afasia, disartria, inattenzione). Valori 0–4 indicano deficit lievi, 5–15 deficit moderati, 16–20 deficit moderato-gravi, >20 deficit gravi.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2475/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), e (C.F. C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. Emanuele Gionfriddo, presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
( .IVA Controparte_1 C.F._4
, con il patrocinio dell'Avv. Vincenza Gaziano, presso il cui studio è P.IVA_1
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Pag. 1 di 14 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 19.02.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Le domande degli attori
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio l' Parte_3 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti al decesso
[...]
del loro congiunto, deducendo plurime condotte inadempienti e Persona_1 colpose dei sanitari del P.O. “Umberto I” di , in occasione dell'accesso del CP_1
02.08.2018 per sintomatologia neurologica acuta, nonché il difetto di tempestività e appropriatezza dell'iter diagnostico-terapeutico.
2. - Le difese dell'Azienda sanitaria convenuta
Cont Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' di chiedendo il CP_1
rigetto integrale della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
La convenuta ha, in primo luogo, rilevato la tempestività e correttezza degli interventi praticati in Pronto Soccorso, sostenendo che i sanitari avrebbero fatto tutto ciò che era in loro potere per scongiurare l'evento infausto, con conseguente difetto del nesso causale tra la condotta dei medici e l'evento lesivo.
Cont Sotto il profilo dell'onere probatorio, l' ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'attore deve allegare e provare un inadempimento qualificato astrattamente efficiente alla produzione del danno, non essendo sufficiente la mera indicazione del mancato conseguimento dell'esito sperato, e ha ribadito che l'accertamento causale in materia civile esige una verifica secondo un criterio di probabilità logico-razionale (“più probabile che non”), che nella specie non risulterebbe soddisfatto.
Pag. 2 di 14 La convenuta ha infine dedotto che, alla luce della sequenza cronologica dei fatti, non sussisterebbe alcuna colpa medica eziologicamente rilevante e, comunque, che difetta la prova della riferibilità causale dell'exitus alle condotte dei sanitari.
3. - L'istruzione della causa e la riserva in decisione
La causa è stata istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e, all'esito,
è stata posta in decisione all'udienza del 19.02.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. - Inquadramento giuridico della responsabilità sanitaria e riparto dell'onere probatorio
La responsabilità della struttura sanitaria è, in via generale, di natura contrattuale, in ragione del c.d. contratto atipico di spedalità e, quanto all'operato dei sanitari che in essa prestano attività, anche ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (responsabilità per fatto dell'ausiliario). L'orientamento è consolidato: l'accettazione del paziente ai fini del ricovero o della prestazione ambulatoriale integra la conclusione di un rapporto negoziale dal quale discendono, oltre alla prestazione medico-professionale, obblighi di protezione e di organizzazione idonea a fronteggiare l'emergenza (v. tra le altre, Cass.
S.U. 577/2008; Cass. 589/1999; Cass. 11488/2004; Cass. 19564/2004; Cass.
9085/2006).
La fase intermedia segnata dal d.l. 158/2012 (cd. “Balduzzi”) non ha modificato i criteri civilistici di imputazione della responsabilità: l'art. 3, comma 1, incide sul versante penale (irrilevanza della colpa lieve in presenza di linee guida) e richiama, sul piano civile, l'art. 2043 c.c. senza convertire, di per sé, la responsabilità del sanitario in responsabilità extracontrattuale (Cass. 8940/2014; Cass. 27391/2014).
Con la L. 8 marzo 2017, n. 24 ( ”) è stato positivizzato che l'esercente la Parte_4 professione sanitaria risponde, di regola, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (art. 7, comma 3), salvo che abbia assunto una specifica obbligazione contrattuale con il paziente;
resta invece immutata la natura contrattuale della responsabilità della struttura ai sensi degli
Pag. 3 di 14 artt. 1218-1228 c.c. La legge opera per i fatti successivi alla sua entrata in vigore (art. 11 preleggi;
cfr. Cass. 28994/2019).
Nel caso di specie i fatti sono successivi alla e risulta evocata in giudizio Parte_4
solo la struttura sanitaria ( . Ne consegue che: CP_3
per le pretese iure hereditatis (pregiudizi patiti dal paziente in vita e trasmessi agli eredi) nei confronti della struttura, trova applicazione lo schema contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.;
per le pretese iure proprio dei congiunti (in specie, danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale) il titolo è extracontrattuale ex art. 2043 c.c. La figura del “terzo protetto dal contratto” ha portata limitata e, al di fuori di ambiti peculiari (ad es. wrongful birth damages), non trasforma, in linea generale, la pretesa dei congiunti in responsabilità contrattuale verso la struttura.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, nell'azione contrattuale contro la struttura l'attore adempie ai propri oneri quando prova la fonte (contratto/contatto organizzativo)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, allegando specifici inadempimenti qualificati, ossia astrattamente idonei a cagionare il danno;
incombe quindi alla struttura dimostrare l'esatto adempimento, ovvero la non imputabilità o l'irrilevanza causale delle dedotte inosservanze (artt. 1218 e 1228 c.c.). Resta fermo che l'onere della prova del nesso di causalità materiale tra condotta sanitaria ed evento di danno grava sulla parte attrice: secondo l'impostazione del c.d. “doppio ciclo causale” (Cass.
18392/2017), il paziente deve dimostrare, anche per presunzioni, che l'inadempimento qualificato è causa (o concausa) dell'evento; solo dopo si sposta sul debitore la prova della causa non imputabile.
Per quanto concerne il nesso causale, in sede civile vige la regola del “più probabile che no”, letta in termini di probabilità logica (o baconiana) e non di mera frequenza statistica. Nell'illecito omissivo il giudizio è controfattuale: la condotta dovuta, mentalmente sostituita a quella omessa, avrebbe evitato o significativamente ridotto il rischio specifico di danno in concreto, alla luce del sapere scientifico e delle circostanze del caso. Lo stesso canone governa, specularmente, le pretese extracontrattuali dei congiunti iure proprio, nelle quali grava su questi ultimi la prova integrale degli
Pag. 4 di 14 elementi della fattispecie (fatto, nesso, colpa/antigiuridicità, danno), salva la prova contraria del convenuto.
5. - Ricostruzione in fatto sulla base delle emergenze documentali e della CTU
Dalla scheda individuale di Pronto Soccorso e dalla documentazione clinica versata in atti, risulta che il ha riferito all'accesso sintomi quali cardiopalmo, cefalea, Parte_2 vertigini e vomito “da qualche ora”; l'accettazione è stata registrata alle ore 22:36 del
02.08.2018, con prima valutazione alle ore 23:04. Il referto della TC encefalo riporta esecuzione alle ore 00:32:59 del 3 agosto e refertazione alle ore 00:37:05.
La consulenza tecnica d'ufficio, valorizzando i dati anamnestici, ha collocato l'esordio della sintomatologia intorno alle ore 21:00 del 2 agosto 2018; ha indicato una finestra temporale utile per trombolisi endovenosa di 4 ore e 30 minuti dall'esordio e ha riportato l'inizio della trombolisi alle ore 01:55 del 3 agosto. In CTU sono stati altresì riportati (in un quadro riepilogativo) valori-soglia di processo (ad es. DTN 60 minuti;
finestra IV-rtPA ≤ 4h30), coerenti con le linee guida nazionali SPREAD VIII edizione.
Risulta, altresì, documentato un punteggio NIHSS1 pari a 9 nelle prime valutazioni cliniche, indicativo di ictus di gravità moderata;
tale dato, considerato anche in CTU, è coerente con l'indicazione alla trombolisi endovenosa in assenza di controindicazioni.
6. - Applicazione dei principi al caso concreto
Poste tali premesse, occorre verificare, secondo la sequenza logico-giuridica delineata, la sussistenza dell'illecito colposo addebitato alla struttura sanitaria convenuta.
Le linee guida SPREAD (VIII ed.) raccomandano, per i percorsi tempo-dipendenti dell'ictus ischemico, il rispetto di tempi obiettivo di processo (door-to-CT nell'ordine di pochi minuti e door-to-needle preferibilmente ≤ 60 minuti) e fissano la finestra massima per trombolisi endovenosa con rt-PA in 4 ore e 30 minuti dall'esordio.
Pag. 5 di 14 Nel caso in esame, prendendo a riferimento l'esordio alle ore 21:00 (come ricostruito in
CTU) e l'inizio della trombolisi alle ore 01:55, l'onset-to-needle ha superato di circa 25 minuti la finestra massima raccomandata. La sequenza cronologica documenta, inoltre, un intervallo significativo tra prima valutazione (ore 23:04) e TC (ore 00:33), non coerente con l'obiettivo di rapidità richiesto dai percorsi ictus. Si tratta, dunque, di allegazioni che integrano - già sul piano assertivo e documentale - una significativa deviazione dalle leges artis e dalle raccomandazioni scientifiche accreditate, astrattamente idonea a incidere sull'accesso a una terapia tempo-dipendente.
L'accertamento causale, in sede civile, richiede un giudizio controfattuale condotto secondo probabilità logica, che non si arresta alla mera frequenza statistica, ma apprezza gli elementi di conferma/esclusione disponibili nel caso concreto.
Nel caso di specie, sono astrattamente ipotizzabili più “cause” dell'evento mortale
(progressione naturale di un ictus ischemico di severità iniziale;
inefficacia intrinseca della trombolisi;
ritardi di processo che hanno collocato la somministrazione oltre la finestra;
eventuale mancato accesso/ritardo a procedure di rivascolarizzazione endovascolare, ove indicate). Il metodo impone di verificare quali di tali cause siano concretamente presenti nel caso e di individuare, tra esse, quella che si presenta come la meno improbabile (cioè “più probabile che no”) nell'aver determinato l'esito.
Alla luce delle emergenze di causa:
è concreta e documentata la tardività dell'intervento trombolitico oltre la finestra di 4h30 (esordio ore 21:00; needle ore 01:55), in contrasto con le raccomandazioni SPREAD;
è documentato un tempo (valutazione-imaging-trattamento) superiore ai target raccomandati (door-to-needle ≤ 60 minuti);
non risultano in atti controindicazioni assolute alla trombolisi tali da giustificare il differimento;
non è stato allegato (né dimostrato) dalla struttura un percorso alternativo tempestivo (es. attivazione immediata di imaging vascolare avanzato e, se indicata, di trombectomia meccanica) idoneo a neutralizzare l'effetto del ritardo.
Pag. 6 di 14 Con riguardo al profilo clinico, il NIHSS 9 colloca il caso in esame nella fascia di severità moderata, per la quale la letteratura di settore e le linee guida riconoscono un beneficio atteso dalla trombolisi particolarmente rilevante rispetto agli ictus lievi o estremamente severi (maggiore probabilità di esito funzionale favorevole e numero necessario da trattare (NNT) più basso, a parità di tempestività). Ne discende che ogni minuto di ritardo incide proporzionalmente sulla perdita di efficacia del trattamento;
nel caso concreto, il superamento della finestra di 4 ore e 30 minuti non ha rilievo meramente formale, ma integra una perdita di opportunità terapeutica concreta per un paziente eleggibile.
Detto altrimenti, il punteggio NIHSS pari a 9, rilevato in ingresso, qualifica la severità moderata dell'evento ischemico e, in assenza di controindicazioni, conferma l'eleggibilità del paziente alla trombolisi endovenosa, per la quale le linee guida evidenziano un beneficio atteso particolarmente significativo se praticata entro la finestra temporale più volte richiamata. In tale quadro, il superamento dei tempi (onset- to-needle OTN > 4 ore e 30 minuti;
door-to-needle DTN > 60 minuti) ha determinato la perdita di una seria e concreta opportunità terapeutica, in termini di probabilità di miglior esito funzionale, secondo il criterio di giudizio del “più probabile che no”.
Il giudizio controfattuale va dunque formulato nel modo che segue: se la struttura avesse rispettato i tempi-obiettivo (imaging rapido e somministrazione entro 60 minuti dall'ingresso e comunque entro 4h30 dall'esordio), allora il paziente avrebbe avuto accesso alla trombolisi entro la suddetta finestra temporale, con una probabilità apprezzabile - secondo il sapere scientifico recepito dalle linee guida citate - di riduzione del rischio di estensione dell'ischemia, di trasformazione emorragica e, in definitiva, di un decorso meno grave, anche in termini di sopravvivenza. Questo è lo standard causale proprio del processo civile, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: l'omissione è causalmente rilevante quando l'azione dovuta avrebbe evitato le conseguenze dannose secondo un criterio di probabilità logico-razionale, non meramente statistico.
Né giova, sul punto, il rilievo difensivo di una asserita “tempestività” in re ipsa delle attività svolte: tale assunto, oltre a non confrontarsi con i tempi oggettivamente risultanti dalla documentazione in atti e confermati dalla CTU, non supera il test del
Pag. 7 di 14 controfattuale civilistico, giacché non dimostra che, pur rispettando i target SPREAD,
l'esito sarebbe stato il medesimo.
Alla stregua della teoria della probabilità logica (baconiana), quindi, tra le possibili cause dell'exitus, quella che si è concretamente presentata e che si rivela meno improbabile - alla luce della documentazione sanitaria in atti, della CTU e delle richiamate linee guida - è il ritardo diagnostico che ha collocato la trombolisi oltre la finestra terapeutica, con perdita della concreta possibilità di ottenere un beneficio clinico rilevante. La circostanza che l'efficacia della trombolisi non sia “assoluta” non esclude il nesso materiale in ambito civile: l'ordinamento richiede la preponderanza dell'evidenza che il comportamento dovuto avrebbe verosimilmente evitato l'evento dannoso (o ne avrebbe significativamente ridotto il rischio), non la certezza granitica tipica del diritto penale.
In conclusione, il nesso causale materiale tra ritardo ed evento dannoso (morte del paziente) risulta, nel prisma della probabilità logica e delle concrete risultanze, affermabile secondo il criterio del “più probabile che no”.
7. - Criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (premessa ricognitiva e Tabella Milano - ed. 2024)
In via preliminare, va chiarito che, dalla lettura dell'atto di citazione, risulta come gli attori abbiano fatto riferimento a più “categorie descrittive” di pregiudizio non patrimoniale (danno morale, danno esistenziale, danno da lesione dell'integrità del nucleo familiare). Tali allegazioni - per come formulate e descritte - devono essere interpretate come componenti descrittive del danno da perdita del rapporto parentale, figura che riassume in sé, in modo unitario, sia la dimensione dinamico-relazionale
(tradizionalmente ricondotta al c.d. “esistenziale”) sia la sofferenza interiore (c.d.
“morale”) del superstite.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il danno da lesione del rapporto parentale è “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della
Pag. 8 di 14 presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”
(Cass. 9196/2018).
Nel presente giudizio, dunque, il danno da perdita del rapporto parentale costituisce voce unitaria nella quale confluiscono tanto la sofferenza soggettiva quanto la compromissione della sfera dinamico-relazionale del coniuge e dei figli della vittima primaria;
non è pertanto ammissibile una distinta liquidazione di un “danno morale” o di un “danno esistenziale”, trattandosi di aspetti già considerati nella forbice tabellare e nella personalizzazione.
Quanto ai soggetti legittimati a richiedere il risarcimento, si sono alternate varie teorie, dal criterio tradizionale della “famiglia unitariamente intesa”, al criterio che considerava legittimati i titolari di crediti alimentari, onde fare riferimento poi al criterio basato sull'esistenza di un rapporto familiare riconosciuto espressamente dalla legge, come il rapporto coniugale, di filiazione, di adozione e di affiliazione.
Più di recente, si è adottato un criterio più estensivo che sostiene la legittimazione di chiunque dimostri di aver subito una perturbazione della propria sfera affettiva, ricollegabile con nesso eziologico all'evento dannoso, sia in relazione a posizioni costituzionalmente protette (matrimonio, unità e integrità della famiglia) sia a posizioni soggettive meritevoli di tutela, in relazione a particolari rapporti di convivenza, di affetto e di solidarietà socialmente apprezzabili (si pensi ad esempio alla convivenza di fatto, ai vincoli di fidanzamento o di altri casi di particolare affezione).
Nel caso in esame, va, peraltro, notato che la legittimazione sostanziale attiva degli odierni attori non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione - tantomeno specifica - da parte della struttura convenuta e può, dunque, ritenersi pacifica.
Il danno da perdita parentale deve essere allegato e adeguatamente dimostrato dalla parte interessata;
la prova, in particolare, può essere offerta per testimoni oppure in via
Pag. 9 di 14 documentale o per presunzioni, come nel caso di specie, in quanto l'esistenza dello stretto legame di parentela tra i superstiti e il de cuius, costituiscono un fatto noto da cui il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i familiari abbiano subito un danno parentale causato dalla perdita del godimento della compagnia del congiunto.
Con riguardo al caso in esame, il Tribunale reputa di dover fare ricorso alla Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto.
Al riguardo, va ricordato che la Corte di cassazione, a partire dalla nota sentenza n.
10579/2021, ha affermato che “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
“sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Aderendo alle indicazioni fornite dalla S.C., nel mese di maggio 2022, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha licenziato una nuova tabella “a punti” a partire dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” (edizione 2021 - valori aggiornati all'1.01.2021), ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20, e proponendo poi una distribuzione dei punti: a) secondo i parametri indicati dalla Corte di cassazione corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
b) tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale;
c) e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di
Pag. 10 di 14 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della
“forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Inoltre, tenuto conto che, all'epoca del decesso del (03.08.2018) e sino a tutto il Parte_2
2021, per la liquidazione della forma di danno in discorso le tabelle milanesi si basavano esclusivamente sul criterio “a forbice”, espressamente ripudiato dalla S.C. con la ricordata sentenza n. 10579/2021, e al fine di consentire una liquidazione del danno in moneta attuale, si stima equo fare riferimento alle Tabelle di Milano 2024, in cui i valori monetari espressi nell'edizione 2022 sono stati rivalutati dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268% (coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
Nel caso di specie, dunque, secondo la suddetta Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto, il valore punto per il 2024 risulta pari a €
3.911,00.
8. - Quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale per ciascun attore
In punto di quantificazione, si premette, anzitutto, che le espressioni utilizzate nell'atto di citazione (danno “morale”, “esistenziale”, “lesione dell'integrità del nucleo familiare”) sono state già ricondotte alla figura unitaria del danno da perdita del rapporto parentale, liquidabile secondo il modello “a punti” della Tabella di Milano (ed.
2024).
Con riferimento al parametro “C) convivenza”, va dato atto che, sebbene l'atto introduttivo abbia menzionato i figli quali “conviventi”, nella conclusionale attorea si afferma che la convivenza non assume rilievo determinante ai fini del riconoscimento del danno;
tale impostazione, denotante l'insussistenza di una convivenza in fatto, induce a non attribuire ai figli il punteggio di cui al parametro C). Per la coniuge, invece, la convivenza con il de cuius non risulta controversa e viene valorizzata ai fini liquidatori.
Tanto chiarito, si procede alla liquidazione del danno secondo la Tabella Milano 2024, che prevede un valore-punto di € 3.911,00, 118 punti astrattamente attribuibili con
Pag. 11 di 14 “cap” di € 391.103,18 (100 punti), muovendo “da zero” e sommando i punti maturati sui parametri A-E.
Il decesso ha riguardato un coniuge di 54 anni;
la superstite aveva 51 anni;
la convivenza è pacifica;
risultano due figli superstiti. In applicazione dei parametri tabellari: A) età vittima primaria 18 punti;
B) età vittima secondaria 18 punti;
C) convivenza 16 punti;
D) sopravvivenza di altri congiunti (due figli) 12 punti;
E) qualità/intensità del legame in misura media (assenza di elementi peculiari oltre la convivenza) 15 punti. Il totale è pari a 79 punti, che corrispondono a un controvalore monetario di € 308.969,00 (79 × € 3.911,00), oltre accessori.
Per ciascun figlio: età all'epoca 26 e 28 anni;
padre (vittima primaria) di 54 anni;
nessuna attribuzione del parametro C) per le ragioni esposte;
altri congiunti superstiti: madre e fratello. In applicazione dei parametri: A) 18 punti;
B) 24 punti;
D) 12 punti;
E)
15 punti (valore medio, in difetto di specificità aggiuntive). Il totale per ciascun figlio è
69 punti, pari a € 269.859,00 (69 × € 3.911,00), oltre accessori.
Tuttavia, la comparsa conclusionale attorea ha espressamente contenuto la domanda risarcitoria nella somma di € 200.000,00 per ciascuno degli aventi diritto. Ne discende che, pur risultando dagli standard tabellari importi “teorici” superiori, la liquidazione deve essere ricondotta nei limiti della domanda, al fine di rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Per le ragioni che precedono, il danno da perdita del rapporto parentale viene determinato come segue: a) (coniuge): valore tabellare corrispondente Parte_1
a 79 punti (teorici € 308.969,00), liquidato nei limiti della domanda in € 200.000,00; b)
e (figli): valore tabellare corrispondente a 69 punti Parte_2 Parte_3 ciascuno (teorici € 269.859,00), liquidato per ciascuno, nei limiti della domanda, in €
200.000,00.
9. - Accessori del credito (rivalutazione e interessi)
Il credito risarcitorio per danno non patrimoniale ha natura di obbligazione di valore: la somma liquidata deve reintegrare, all'attualità, la perdita subita, tenendo conto degli effetti della svalutazione monetaria intercorsi tra l'illecito e la decisione. Quanto agli
Pag. 12 di 14 interessi, si fa applicazione dell'insegnamento consolidato secondo cui, sugli importi liquidati in moneta attuale, previa devalutazione alla data dell'illecito secondo gli indici
ISTAT, vanno computati gli interessi legali (art. 1284 c.c.) sui singoli importi annualmente rivalutati da tale data al saldo.
9.1 - Decorrenza e metodo di calcolo
Il dies a quo coincide con la data del fatto generatore del danno (02.08.2018), mentre il metodo di calcolo è il seguente: (i) si individua, per ciascun avente diritto, la somma liquidata all'attualità; (ii) ai soli fini del computo degli interessi compensativi, detta somma viene devalutata al potere d'acquisto del 02.08.2018; (iii) si applicano gli interessi legali anno per anno sulla quota via via rivalutata secondo gli indici ISTAT
(FOI, al netto tabacchi), sino alla data della presente decisione.
9.2 - Interessi dopo la sentenza
Dalla data di pubblicazione della presente decisione sino al saldo effettivo, sulla somma liquidata (già attualizzata) maturano i soli interessi legali ex artt. 1282 e 1284 c.c., non essendo più dovuta ulteriore rivalutazione, atteso che la liquidazione è effettuata in moneta corrente.
10. - Spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico della parte convenuta in favore degli attori.
La liquidazione è effettuata secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione di valore fino a €
1.000.000,00. In applicazione dei criteri tabellari, sono stati adottati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale.
La somma è da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Emanuele
Gionfriddo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente e per l'intero a carico dell' . Controparte_4
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2475/2022 r.g., così dispone:
1) Condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di Parte_1 Parte_2
e , la somma di € 200.000,00 cadauno a titolo di
[...] Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione.
2) Condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.713,00 per spese vive (di cui € 1.686,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 29.193,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Emanuele Gionfriddo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3) Pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Così deciso a Siracusa, in data 8 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) è una scala clinico-neurologica standardizzata
(intervallo 0-42 punti) utilizzata per quantificare la gravità iniziale dell'ictus ischemico sulla base di parametri obiettivi (stato di coscienza, sguardo e campi visivi, motilità facciale, forza di braccia e gambe, atassia, sensibilità, linguaggio/afasia, disartria, inattenzione). Valori 0–4 indicano deficit lievi, 5–15 deficit moderati, 16–20 deficit moderato-gravi, >20 deficit gravi.