Articolo 8 della Legge 24 ottobre 1966, n. 887
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 novembre 1966
Art. 8.
Gli ufficiali gia' valutati ai sensi dell' articolo 9 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089 , giudicati idonei e non iscritti in quadro di avanzamento hanno diritto ad essere valutati per la promozione al grado superiore almeno tre volte a partire dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non siano frattanto raggiunti dai limiti di eta'. Nondimeno, per i primi tre anni di applicazione della presente legge, quelli fra detti ufficiali collocati in soprannumero agli organici che siano gia' stati comunque valutati per almeno tre volte sono collocati a domanda nella posizione di "a disposizione" con effetto dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello del loro collocamento in soprannumero.
Entrata in vigore il 18 novembre 1966