Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 434 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Angelino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al corso
Umberto I n.109, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Pasquale Oliviero, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casavatore (NA), alla via G. Pontano n.16, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
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All'udienza del 10.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 04.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 29.07.2004 e che dalla loro unione erano nati tre figli, la prima maggiorenne ed economicamente non autosufficiente e gli altri minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 10.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 14.05.2025.
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La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire, oltre al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo (che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto) l'accordo che di seguito si trascrive:
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3 4
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei figli, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
5 a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ), ai C.F._1 CP_1 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n.177,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n. 74;
c) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 21.5.25
Il giudice estensore dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
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