Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01259/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2024, proposto da
LU CH e IO OT, rappresentati e difesi dagli avvocati Ettore Bonaccorsi e Antonella Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Antonella Fazio in Firenze, via A. Stradivari n. 23;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
della sentenza n. R.G. 1193/2020 depositata dalla Corte di Appello di Firenze in data 30 giugno 2020 all'esito del procedimento recante n. R.G. 750/2014 (parte appellante G.M. S.r.l., parte appellata Comune di Reggio Calabria), munita di formula esecutiva in data 20 luglio 2020 e così ritualmente notificata in data 4 agosto 2020 al Comune di Reggio Calabria, ormai passata in giudicato per mancata opposizione nei termini di legge, giusta certificazione rilasciata dalla competente Cancelleria in data 17 settembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe i ricorrenti - in qualità di soci, successori universali, della oramai liquidata G.M. s.r.l. - intendono ottenere l’integrale ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1193/2020, pubblicata in data 30 giugno 2020, con la quale il Comune di Reggio Calabria è stato condannato al pagamento di:
- € 60.000,00 oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 28 febbraio 2011;
- € 45.000,00 oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30 marzo 2011;
- € 38.069,74 oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dall’11 maggio 2011;
- € 7.399,00 oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 28 aprile 2011;
- € 12.200,00 per compensi ed € 338,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e oneri accessori, con riferimento al primo grado di giudizio;
- € 9.515,00 per compensi ed € 1.017,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e oneri accessori, con riferimento al secondo grado di giudizio.
Nel ricorso si precisa che, in data 7 giugno 2023, il Comune ha provveduto ad un pagamento solo parziale delle somme spettanti alla parte creditrice, per un importo pari a € 141.078,04, da imputare prioritariamente agli interessi moratori maturati fino alla stessa data, ai sensi dell’art. 1194 c.c..
Si agisce quindi per ottenere il pagamento di complessivi € 204.644,60, di cui € 143.675,72 a titolo di sorte capitale residua, € 26.946,09 a titolo di interessi moratori maturati sulla sorte capitale residua e € 32.022,79 a titolo di spese legali per entrambi i gradi di giudizio, oltre gli ulteriori interessi moratori che matureranno a favore della parte ricorrente fino alla data di soddisfacimento del debito.
Parte ricorrente, per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione debitrice chiede inoltre che sia nominato un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
2. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
In via preliminare, lo stesso ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per inesistenza delle procure alle liti rilasciate dai sig.ri CH e OT, poiché le stesse - redatte su fogli separati, allegati al ricorso - non indicherebbero in modo esplicito il titolo del quale si chiede l’ottemperanza e non conterrebbero perciò elementi sufficienti ad identificare il ricorso cui si riferiscono.
Nel merito, l’Amministrazione ha invece affermato di aver provveduto all’integrale pagamento di quanto spettante alla parte ricorrente in forza di un accordo transattivo sottoscritto fra le parti nell’anno 2014, quando ancora pendeva il giudizio di appello che ha condotto alla pronuncia della sentenza n. 1193/2020.
3. Con ordinanza n. 56 del 16 gennaio 2025, al fine di chiarire quali somme e a che titolo sono state pagate alla parte ricorrente, il Collegio ha invitato l’Amministrazione a depositare una dettagliata relazione in ordine allo stato di esecuzione della sentenza citata in epigrafe, corredata da idonea ed esaustiva documentazione probatoria.
4. Nella camera di consiglio del 22 maggio 2025, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti atti a chiarire quanto richiesto dal Collegio, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
5. Va innanzi tutto esaminata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune di Reggio Calabria, che è infondata.
Difatti, come di recente chiarito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 9367 del 21 novembre 2024, “Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di procura speciale alle liti, alla luce dei principi della Costituzione - artt. 24 e 111 Cost.- e delle norme di livello sovranazionale - art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione europea, art. 6 CEDU -, il diritto di difesa assume una "centralità fondamentale, volta a far sì che possa trovare reale attuazione lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l'effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito" e, pertanto, occorre "evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali" (Cass. S.U. n. 2075 del 2024; Cass. S.U. n. 2077 del 2024; Cass. S.U. n. n. 13453 del 2017; Cass., S.U., n. 27199 del 2017).
Nella recente sentenza n. 2075 del 2024 la Cassazione ha affermato che "in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso" . Nella coeva sentenza n. 2077 del 2024 la Cassazione ha precisato che "in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”.
Alla luce dei principi suddetti, le procure rilasciate il 26 febbraio 2024, in data successiva alla pubblicazione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa delle parti e autenticata con firma digitale dal difensore, allegata al messaggio di PEC con il quale l'atto è notificato e depositata unitamente al ricorso, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso.
Nelle procure di cui si discute, inoltre, pur non essendosi espressamente indicato il titolo esecutivo di cui si chiede l’esecuzione (sentenza n. 1193/2020 della Corte di Appello di Firenze), si precisa che le stesse si riferiscono alla proposizione di un ricorso per l’ottemperanza dinanzi al T.A.R. della AN, nei confronti del Comune di Reggio Calabria. Vi è perciò una chiara identificazione del tipo di azione che si è inteso promuovere, dell’autorità giudiziaria da adìre e della parte debitrice nei cui confronti si intende agire.
Le procure, pertanto, devono ritenersi valide, per il loro materiale collegamento al ricorso e per la presenza di elementi univoci che le riconducono all’esercizio di una specifica azione esecutiva nei confronti del Comune debitore.
6. Nel passare all’esame del ricorso nel merito, si osserva preliminarmente che la sentenza è passata in giudicato, come da relativa attestazione di cancelleria (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
Inoltre, dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, perfezionatasi in data 4 agosto 2020, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Dagli atti risulta poi che il Comune ha provveduto:
- nell’anno 2014, al pagamento di una somma pari a € 107.399,14 (cfr. docc. 2 e 3 del Comune);
- nell’anno 2023, al pagamento di una somma pari a € 141.078,04 (cfr. docc. 6, 7 e 8 del Comune).
Come condivisibilmente evidenziato dalla parte ricorrente, tali somme, ai sensi dell’art. 1194 c.c., dovevano essere imputate, in via prioritaria, agli interessi maturati e, solo successivamente, alla sorte capitale.
Ad oggi, pertanto, tenuto conto degli interessi moratori, maturati secondo i termini di decorrenza indicati nella sentenza della Corte di Appello n. 1193/2020, e detratte le somme pagate dall’Amministrazione, residua sulla sorte capitale un ulteriore importo di € 24.275,27, oltre interessi fino al pieno soddisfacimento del debito (cfr. memoria e documentazione depositata in data 17 aprile 2025 dalla parte ricorrente).
A quanto precede si aggiunga che l’accordo transattivo del 2014 invocato dal Comune resistente in questa sede non assume alcun rilievo, dal momento che lo stesso si è risolto di diritto per l’inadempimento del Comune (che ha pagato solo una parte delle somme in esso pattuite) e considerato che, comunque, il titolo esecutivo di cui oggi si chiede l’ottemperanza, ossia la sentenza n. 1193/2020 della Corte di Appello di Firenze, non fa alcun riferimento ad esso.
Tutto ciò premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto attiene al pagamento della somma complessiva di € 248.477,18, al quale il Comune di Reggio Calabria ha provveduto con i mandati di pagamento del 2014 e del 2023 sopra richiamati.
Il ricorso per ottemperanza, invece, deve essere accolto per la parte attinente al pagamento delle ulteriori somme liquidate nel titolo esecutivo, non ancora corrisposte alla parte creditrice, come sopra quantificate.
Va pertanto dichiarato l’obbligo del Comune di Reggio Calabria di corrispondere alla ricorrente la somma residua di € 24.275,27, oltre interessi fino al pieno soddisfacimento del debito, con imputazione delle somme che saranno pagate, in via prioritaria, agli interessi moratori maturati e maturandi, ai sensi dell’art. 1194 c.c..
7. Al Comune di Reggio Calabria va assegnato il termine di 30 trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione delle somme sopra indicate ai ricorrenti; nel dettaglio, il 90% dovrà essere versato a favore del sig. CH e il restante 10% a favore del sig. OT, secondo le quote di partecipazione societaria indicate nel ricorso (cfr. pag. 1 del ricorso introduttivo) e non contestate dall’Amministrazione resistente.
8. Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Reggio Calabria (o un suo delegato) affinché, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, provveda, in qualità di commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di sessanta giorni.
9. Le spese di giudizio, considerata la parziale soccombenza del Comune di Reggio Calabria, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA, CAP e rimborso del contributo unificato corrisposto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nella parte relativa al pagamento delle somme residue liquidate nel titolo esecutivo e non ancora corrisposte e ordina al Comune di Reggio Calabria di dare immediata ed integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, secondo quanto precisato in motivazione;
b) dichiara cessata la materia del contendere per la parte relativa alle somme già corrisposte dal Comune nelle more del giudizio, come precisate in motivazione;
c) per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
d) condanna il Comune di Reggio Calabria alla corresponsione alla parte ricorrente, a titolo di spese di giudizio, della somma di € 1.000,00, oltre ad IVA, CAP e rimborso del contributo unificato versato per il presente giudizio.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente sentenza all’Amministrazione intimata ed al commissario ad acta .
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO