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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/02/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr.
Luigi BO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.4472/2021 R.G. avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
e vertente tra:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Caterina Strianese presso il cui studio domiciliata alla Via A.Diaz n.35 in San Valentino Torio (SA) , come da mandato in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Valcacer, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla via G.Matteotti
n.21/b,come da mandato in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20/03/2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione notificato in data 20.08.2021, propone op- Parte_1
posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 922/2021, emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore in data 03.07.2021,su istanza della Controparte_1
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 29.720,32, oltre inte- ressi e spese, in favore dell'opposta.
A fondamento della proposta opposizione, l'opponente deduce l'insussistenza del credito azionato, la presenza di vizi e difformità nei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla eccependo l'inadempimento e la non Controparte_1
corrispondenza tra il corrispettivo richiesto e le opere eseguite. Per cui chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto oltre il risarcimento per i presunti danni lamentati a seguito di lavorazioni non eseguite ovvero eseguite con materiali scadenti.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le av- Controparte_1
verse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto , in quanto il credito vantato risultava pienamente provato at- traverso il computo metrico preventivo e quello consuntivo del 25.01.2021,dalla
2 relativa fattura n. 11 del 05.03.2021 e l'assenza di tempestiva contestazione sui presunti vizi dell'opera.
Non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in corso di causa. Concessi i termini per il deposito di memorie ex art.183 VI co c.p.c. veniva ammessa la prova per testi richiesta dalle parti.
Espletata l'attività istruttoria, a mezzo audizione di testi di parte opposta,la cau- sa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi introitata in deci- sione all'udienza del 20.03.2024 con termini di cui all'art.190c.p.c.
L'opposizione non è fondata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristret- to alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della do- manda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del di- ritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orienta- mento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricor- so per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis,
Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000,
9787/97, 1052/95, 12278/92, 19 maggio 2005, XI)”; pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr. in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n.
3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689;
Cass.
9.4.1975 n. 1304; 8.5.1976 n. 1629).
3 In particolare, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad ogget- to la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria (Cassazione Civile Sez. VI,
13/03/2012, n. 5283), e pertanto “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore con- venuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avve- nuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risolu- zione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore”.
(Cass. Sez.UU. n. 13533/2001, e n.20110 del 20 settembre 2013).
1.Validità della pretesa creditoria
La pretesa creditoria dell'opposta risulta adeguatamente comprovata dalla do- cumentazione prodotta in atti. In particolare, la ha deposi- Controparte_1
tato il computo tecnico estimativo delle opere a realizzarsi presso l'appartamento della signora il computo consuntivo delle opere Parte_1
effettivamente realizzate;
Fattura emessa a seguito dell'esecuzione dei lavori;
le richieste di pagamento inoltrate all'opponente e non contestate.. Inoltre a mezzo della prova testimoniale raccolta è stata confermata la pretesa creditoria posta alla base del decreto ingiuntivo opposto.
I testi escussi signor ,direttore dei lavori e per cui a conoscen- Testimone_1
za dei fatti di causa ha confermato la redazione del computo tecnico consuntivo e l'esecuzione delle opere presso l'appartamento di essa opponente.Anche l'altro
4 teste escusso ha confermato l'esistenza del credito avendo rea- Testimone_2
lizzato gli impianti idrico, elettrico e gas presso l'appartamento dell'opponente.
Per cui anche dalla prova espletata è emerso che le lavorazioni oggetto di com- puto metrico sono state eseguite ed accettate senza contestazioni immediate, confermando la sussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti.
Infondatezza delle contestazioni dell'opponente: Le doglianze sollevate dall'opponente risultano generiche e tardive, non supportate da perizia tecnica idonea a dimostrare i vizi lamentati. Inoltre, la contestazione è avvenuta solo a seguito del decreto ingiuntivo, in violazione dei termini di legge per la denuncia di vizi ex art. 1667 c.c.
Legittimità del decreto ingiuntivo: La documentazione prodotta dimostra la re- golare esecuzione dell'opera e la congruità delle somme richieste. In assenza di prova contraria, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Rigetto dell'opposizione
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conse- guente conferma del decreto ingiuntivo n.922/2021.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da di- spositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta e conferma il Decreto Ingiuntivo
n.922.2021 e lo dichiara esecutivo per legge;
2) condanna l'opponente al pagamento, a favore dell'opposta,al pagamento della somma di € 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15 %,
IVA e cassa come per legge,con attribuzione.
5 Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/2/2025 Il giudice
Dr. Luigi BO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr.
Luigi BO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.4472/2021 R.G. avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
e vertente tra:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Caterina Strianese presso il cui studio domiciliata alla Via A.Diaz n.35 in San Valentino Torio (SA) , come da mandato in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Valcacer, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla via G.Matteotti
n.21/b,come da mandato in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20/03/2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione notificato in data 20.08.2021, propone op- Parte_1
posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 922/2021, emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore in data 03.07.2021,su istanza della Controparte_1
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 29.720,32, oltre inte- ressi e spese, in favore dell'opposta.
A fondamento della proposta opposizione, l'opponente deduce l'insussistenza del credito azionato, la presenza di vizi e difformità nei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla eccependo l'inadempimento e la non Controparte_1
corrispondenza tra il corrispettivo richiesto e le opere eseguite. Per cui chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto oltre il risarcimento per i presunti danni lamentati a seguito di lavorazioni non eseguite ovvero eseguite con materiali scadenti.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le av- Controparte_1
verse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto , in quanto il credito vantato risultava pienamente provato at- traverso il computo metrico preventivo e quello consuntivo del 25.01.2021,dalla
2 relativa fattura n. 11 del 05.03.2021 e l'assenza di tempestiva contestazione sui presunti vizi dell'opera.
Non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in corso di causa. Concessi i termini per il deposito di memorie ex art.183 VI co c.p.c. veniva ammessa la prova per testi richiesta dalle parti.
Espletata l'attività istruttoria, a mezzo audizione di testi di parte opposta,la cau- sa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi introitata in deci- sione all'udienza del 20.03.2024 con termini di cui all'art.190c.p.c.
L'opposizione non è fondata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristret- to alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della do- manda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del di- ritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orienta- mento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricor- so per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis,
Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000,
9787/97, 1052/95, 12278/92, 19 maggio 2005, XI)”; pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr. in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n.
3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689;
Cass.
9.4.1975 n. 1304; 8.5.1976 n. 1629).
3 In particolare, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad ogget- to la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria (Cassazione Civile Sez. VI,
13/03/2012, n. 5283), e pertanto “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore con- venuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avve- nuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risolu- zione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore”.
(Cass. Sez.UU. n. 13533/2001, e n.20110 del 20 settembre 2013).
1.Validità della pretesa creditoria
La pretesa creditoria dell'opposta risulta adeguatamente comprovata dalla do- cumentazione prodotta in atti. In particolare, la ha deposi- Controparte_1
tato il computo tecnico estimativo delle opere a realizzarsi presso l'appartamento della signora il computo consuntivo delle opere Parte_1
effettivamente realizzate;
Fattura emessa a seguito dell'esecuzione dei lavori;
le richieste di pagamento inoltrate all'opponente e non contestate.. Inoltre a mezzo della prova testimoniale raccolta è stata confermata la pretesa creditoria posta alla base del decreto ingiuntivo opposto.
I testi escussi signor ,direttore dei lavori e per cui a conoscen- Testimone_1
za dei fatti di causa ha confermato la redazione del computo tecnico consuntivo e l'esecuzione delle opere presso l'appartamento di essa opponente.Anche l'altro
4 teste escusso ha confermato l'esistenza del credito avendo rea- Testimone_2
lizzato gli impianti idrico, elettrico e gas presso l'appartamento dell'opponente.
Per cui anche dalla prova espletata è emerso che le lavorazioni oggetto di com- puto metrico sono state eseguite ed accettate senza contestazioni immediate, confermando la sussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti.
Infondatezza delle contestazioni dell'opponente: Le doglianze sollevate dall'opponente risultano generiche e tardive, non supportate da perizia tecnica idonea a dimostrare i vizi lamentati. Inoltre, la contestazione è avvenuta solo a seguito del decreto ingiuntivo, in violazione dei termini di legge per la denuncia di vizi ex art. 1667 c.c.
Legittimità del decreto ingiuntivo: La documentazione prodotta dimostra la re- golare esecuzione dell'opera e la congruità delle somme richieste. In assenza di prova contraria, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Rigetto dell'opposizione
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conse- guente conferma del decreto ingiuntivo n.922/2021.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da di- spositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta e conferma il Decreto Ingiuntivo
n.922.2021 e lo dichiara esecutivo per legge;
2) condanna l'opponente al pagamento, a favore dell'opposta,al pagamento della somma di € 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15 %,
IVA e cassa come per legge,con attribuzione.
5 Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/2/2025 Il giudice
Dr. Luigi BO
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