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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 864/2025 R.G.L. promossa da:
AV AU (avv. ANGESIA) RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente ha ricevuto dal convenuto Controparte_1
incarichi di supplenza fino al termine delle attività scolastiche negli aa.ss.
[...] dal 2018/2019 al 2021/2022, ed è attualmente in servizio. Il convenuto CP_1 resiste all'avversaria domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. relativamente agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere al docente l'invocato diritto
(fatta salva la parziale prescrizione) ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, Parte_1 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
È fondata l'eccezione di parziale prescrizione (quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c.) del credito con riguardo agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020. Come si è visto, la S. C. ha puntualizzato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio». Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 5, c. 3, D.P.C.M. 28/11/2026, l'avente diritto poteva richiedere la Carta Docenti, a partire dall'a.s. 2017/2018, dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno, per cui negli aa.ss. sopra specificati la prescrizione ha iniziato a decorrere – ex art. 2935 cod. civ. – dalla data di conferimento dell'incarico o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dal 1° settembre dello stesso anno.
Nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto gli incarichi rispettivamente il 3/10/2018
e il 12/09/2019, e da quelle date non v'è dubbio che fosse in condizione di far valere il proprio diritto (art. 2935 cod. civ.); conseguentemente, il credito relativo agli aa.ss.
2018/2019 e 2019/2020 si è prescritto in assenza di idonei e tempestivi atti interruttivi anteriori alla notificazione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5, c. 1, d.m.
55/2014).
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 515,00, oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 864/2025 R.G.L. promossa da:
AV AU (avv. ANGESIA) RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente ha ricevuto dal convenuto Controparte_1
incarichi di supplenza fino al termine delle attività scolastiche negli aa.ss.
[...] dal 2018/2019 al 2021/2022, ed è attualmente in servizio. Il convenuto CP_1 resiste all'avversaria domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. relativamente agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere al docente l'invocato diritto
(fatta salva la parziale prescrizione) ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, Parte_1 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
È fondata l'eccezione di parziale prescrizione (quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c.) del credito con riguardo agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020. Come si è visto, la S. C. ha puntualizzato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio». Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 5, c. 3, D.P.C.M. 28/11/2026, l'avente diritto poteva richiedere la Carta Docenti, a partire dall'a.s. 2017/2018, dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno, per cui negli aa.ss. sopra specificati la prescrizione ha iniziato a decorrere – ex art. 2935 cod. civ. – dalla data di conferimento dell'incarico o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dal 1° settembre dello stesso anno.
Nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto gli incarichi rispettivamente il 3/10/2018
e il 12/09/2019, e da quelle date non v'è dubbio che fosse in condizione di far valere il proprio diritto (art. 2935 cod. civ.); conseguentemente, il credito relativo agli aa.ss.
2018/2019 e 2019/2020 si è prescritto in assenza di idonei e tempestivi atti interruttivi anteriori alla notificazione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5, c. 1, d.m.
55/2014).
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 515,00, oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo