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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/12/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 6719 dell'anno 2018 vertente
TRA
con sede in Torchiarolo (BR) alla contrada Padula Parte_1
ON (P. IVA ), in persona del rappresentante legale P.IVA_1 Parte_1
in proprio, e , tutti elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
domiciliati in Lecce alla via Taranto n. 150 presso lo studio dell'avv. Pietro Lisi che li rappresenta e difende coma da procure in atti;
;
– Opponenti e Attori in Riconvenzionale –
E
“capogruppo Gruppo Bancario Banca Controparte_1 CP_1
”, (P.I.: ), in persona del Presidente e
[...] Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele
ELNN e SE ELNN MI, come da procura in atti;
– Opposta e Convenuta in Riconvenzionale –
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1023/2018, emesso nel giudizio monitorio n. 3670/2018 R.G. per il pagamento in solido della somma di euro
467.696,58, oltre interessi come da domanda e spese legali della procedura di ingiunzione, gli opponenti in particolare chiedevano di:
-dichiarare nullo e revocare, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e/o dell'art. 50
T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418
c.2 c.c., delle pattuizioni contenute nei contratti impugnati nn. 730006786 e 730000078 relativamente alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia degli addebiti sui c/c impugnati per interessi ultra-legali applicati nel corso dell'intero rapporto con applicazione ai sensi dell'art. 1284 c.3, c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
- accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo agli impugnati rapporti di c/c;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti di c/c impugnati e per l'effetto di dichiarare la non debenza dell'interesse ultra-legale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni valuta, delle commissioni, delle spese tutte applicate a seguito delle variazioni illegittimamente operate;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.1283, 2697 e
1418 comma secondo c.c., delle pattuizioni contenute nei contratti dei rapporti di c/c nn. 730006786 e 730000078 relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1175,
1375 e 1418 c.c., degli addebiti sui c/c impugnati per commissioni di massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697, 1175, 1375 e 1418 comma secondo c.c., degli addebiti sui c/c impugnati di interessi ultra-legali nel corso dell'intero rapporto sulla differenza dei giorni valuta tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data applicata, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
- accertare e dichiarare previa rettifica del saldo contabile l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti di c/c impugnati nn. 730006786
e 730000078, in regime del saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata;
- accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità e/o l'inefficacia dell'accordo di rideterminazione degli interessi del 30.06.2016, ivi inclusa la rinuncia all'azione/eccezione nei confronti della banca convenuta, in quanto giuridicamente ed ontologicamente collegato ai contratti di c/c ed ai mutui impugnati, anch'essi inficiati da nullità, e/o da invalidità parziale, e comunque per mancanza di causa e/o vizio della volontà, o per intervenuta risoluzione a cagione dell'inadempimento dell'accordo;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni rilasciate alla banca convenuta dai tre soci, , e Parte_1 Parte_2 [...]
, a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società; Pt_3
- determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dei c/c impugnati nn. 730006786 e
730000078;
- accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze addebitati sui c/c impugnati per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.2 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
- determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del mutuo ipotecario di euro
400.000,00 (Rep. 53076 Racc. 19427 dell'11.01.2013), dell'atto di sua rinegoziazione
(Rep. 4993 Racc. 3426 del 30.06.2016) e del mutuo chirografario di euro 105.000,00 del 30.06.2016;
- accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi dei tre mutui impugnati e comunque la violazione dell'art. 2, comma quarto, della Legge n. 108/1996;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute nei tre mutui impugnati di determinazione degli interessi convenzionali e di determinazione degli interessi moratori, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 comma secondo c.c., e per conseguenza dichiarare non dovuto alla banca convenuta alcun interesse, condannando la stessa alla restituzione di quanto a tal titolo percepito;
- accertare e dichiarare, per effetto della rideterminazione del saldo portato dagli impugnati rapporti di conto corrente, che nulla è dovuto in ordine ai citati contratti di mutuo impugnati, con ogni conseguenza sulla ripetibilità delle somme già corrisposte alla a parziale rimborso degli stessi, dovendosi imputare tutti i pagamenti già CP_1
effettuati alla banca in conto rimborso del capitale mutuato, ed in ogni caso dovendosi operare la compensazione con il maggior credito azionato in via riconvenzionale;
- accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia eseguita dalla banca convenuta, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto di ordinare alla banca convenuta la cancellazione della segnalazione con efficacia retroattiva e condannare la banca convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa, oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali;
- condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla parte attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
- condannare la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione in favore della correntista della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, quantificate come da perizie di parte in atti in euro 712.756,59, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo, nonché alle spese di consulenza tecnica;
- condannare la convenuta banca convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- condannare in ogni caso la parte banca convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la banca opposta contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione e chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione de della contestuale domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita con le prove documentali prodotte dalle parti processuali e con una consulenza tecnica di ufficio.
******
Il Giudicante non può che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere avendo le parti processuali raggiunto, per mezzo dei rispettivi difensori muniti di specifica procura a transigere, un accordo conciliativo a seguito di proposta giudiziale ex art. 185 bis c.p.c..
Tale accordo prevede il pagamento da parte degli opponenti in solido in favore della banca opposta della somma complessiva pari a euro 250.000,00 a tacitazione di ogni pretesa creditoria avanzata dalla banca in giudizio con il ricorso monitorio, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti processuali e con definitiva imputazione delle spese di ctu in misura pari alla metà a carico degli opponenti da una parte e della banca opposta dall'altra.
Ne consegue l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecce n. 1023/2018 e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla società nonché da Parte_1
e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] “capogruppo Gruppo ”, Controparte_1 Controparte_3
così provvede: Controparte_2
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa in modo integrale le spese di lite tra le parti processuali;
3) pone definitivamente a carico degli opponenti da una parte e della banca opposta dall'altra le spese della ctu, già liquidate in via provvisoria con autonomo decreto, in uguale misura pari alla metà.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 24.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE