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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale, promossa da
Parte_1
Con l'avv. Dalena ricorrente contro con l'avv. Manzi CP_1
convenuto avente ad oggetto: reddito di cittadinanza
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.7.24, la ricorrente chiedeva accertarsi che non vi è stato alcun indebito con riferimento al reddito di cittadinanza percepito non essendovi alcuna falsa dichiarazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare.
CP_ Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
*************
La domanda è fondata.
La revoca del reddito di cittadinanza scaturisce dal fatto che il ricorrente al momento della domanda ha dichiarato che il proprio nucleo familiare fosse composto solo da se stesso, e non anche dal coniuge, dal quale si era separato nel 2019. Tuttavia nonostante lo sfratto avvenuto nel 2017 e la separazione avvenuta nel 2019, il Comune di Ginosa solo nel 2023 aggiornava la residenza dello stesso, pertanto al momento della domanda il nucleo familiare risultava composto anche dalla moglie, la quale lavorava e non avrebbe con il proprio reddito consentito al ricorrente di godere del rdc.
Tuttavia deve valorizzarsi in questa fattispecie particolare la circostanza che è stato provato a mezzo testimoni come il ricorrente non risiedesse più da tempo con la moglie a seguito della separazione.
Le risultanze anagrafiche hanno infatti valore presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria (Cass.3219 del 2024) Le spese possono essere compensate in ragione del fatto che l' è stato indotto incolpevolmente CP_1
in errore dal Comune di Ginosa, che peraltro è il soggetto deputato alla verifica dei requisiti diversi da quelli strettamente economici per percepire il rdc, poi materialmente erogato dall' . CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato che non vi è alcun indebito della parte ricorrente e che la stessa ha diritto al reddito di cittadinanza, condanna l' al ripristino CP_1
della prestazione e al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori come per legge;
2. spese compensate.
Taranto, 6.10.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale, promossa da
Parte_1
Con l'avv. Dalena ricorrente contro con l'avv. Manzi CP_1
convenuto avente ad oggetto: reddito di cittadinanza
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.7.24, la ricorrente chiedeva accertarsi che non vi è stato alcun indebito con riferimento al reddito di cittadinanza percepito non essendovi alcuna falsa dichiarazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare.
CP_ Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
*************
La domanda è fondata.
La revoca del reddito di cittadinanza scaturisce dal fatto che il ricorrente al momento della domanda ha dichiarato che il proprio nucleo familiare fosse composto solo da se stesso, e non anche dal coniuge, dal quale si era separato nel 2019. Tuttavia nonostante lo sfratto avvenuto nel 2017 e la separazione avvenuta nel 2019, il Comune di Ginosa solo nel 2023 aggiornava la residenza dello stesso, pertanto al momento della domanda il nucleo familiare risultava composto anche dalla moglie, la quale lavorava e non avrebbe con il proprio reddito consentito al ricorrente di godere del rdc.
Tuttavia deve valorizzarsi in questa fattispecie particolare la circostanza che è stato provato a mezzo testimoni come il ricorrente non risiedesse più da tempo con la moglie a seguito della separazione.
Le risultanze anagrafiche hanno infatti valore presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria (Cass.3219 del 2024) Le spese possono essere compensate in ragione del fatto che l' è stato indotto incolpevolmente CP_1
in errore dal Comune di Ginosa, che peraltro è il soggetto deputato alla verifica dei requisiti diversi da quelli strettamente economici per percepire il rdc, poi materialmente erogato dall' . CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato che non vi è alcun indebito della parte ricorrente e che la stessa ha diritto al reddito di cittadinanza, condanna l' al ripristino CP_1
della prestazione e al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori come per legge;
2. spese compensate.
Taranto, 6.10.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE