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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a ingiunzione fiscale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3746 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata dalla , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Gennaro Belvini, Lorenzo Belvini e Vincenza Belvini, con studio in Pozzuoli, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del Sindaco in carica, rappresentato Controparte_1
e difeso dal suo Ufficio Legale, in persona dell'avv. Michele
Capurso, con sede presso la sede dell'Ufficio in ed CP_1
elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale dell'avvocato incaricato
OPPOSTO
sulle 2
CONCLUSIONI
come concordemente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 16.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024,
sono attualmente in vigore, salva l'applicazione del terzo comma dell'art. 281 sexies come novellato, dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 dichiarato applicabile anche ai procedimenti già
pendenti alla data del 28.2.2023.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il
1°.8.2022, la in rappresentanza della , ha Pt_2 Parte_1
proposto opposizione al provvedimento ex art. 2 e segg. r.d. n.
639/1910 nei confronti di questa emesso dal Comune di il CP_1
17.5.2022, prot. n. 32705, notificato il 29.6 – 1°.7.2022, con il quale è stato ingiunto alla il pagamento della Parte_1
complessiva somma di € 231.050,09, oltre a spese di notifica e interessi, per maggiori canoni dovuti e rimasti insoluti per il periodo dal 2017 al 2021 in corrispettivo della concessione d'uso di aree pubbliche per installazione di impianti di telefonia mobile rep. n. 4003/2006.
Il Comune opposto si è costituito in giudizio, resistendo all'avversa opposizione, con comparsa di risposta depositata l'8.12.2022.
Nel prosieguo del giudizio, anche a seguito di proposta di conciliazione formulata ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del
25.3.2024, le parti hanno definito bonariamente la controversia, 3
con atto di transazione quivi versato in atti il 13.12.2024, in forza del quale, all'udienza del 16.12.2024, i rispettivi difensori hanno dato concordemente atto di avere per l'appunto transatto la controversia, chiedendo congiuntamente emettersi sentenza dichiarativa della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'opposizione come innanzi proposta dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata dalla , in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del
, in persona del Sindaco in carica, così provvede: Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara le spese del giudizio integralmente compensate fra le parti.
Trani, 14.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3746 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata dalla , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Gennaro Belvini, Lorenzo Belvini e Vincenza Belvini, con studio in Pozzuoli, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del Sindaco in carica, rappresentato Controparte_1
e difeso dal suo Ufficio Legale, in persona dell'avv. Michele
Capurso, con sede presso la sede dell'Ufficio in ed CP_1
elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale dell'avvocato incaricato
OPPOSTO
sulle 2
CONCLUSIONI
come concordemente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 16.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024,
sono attualmente in vigore, salva l'applicazione del terzo comma dell'art. 281 sexies come novellato, dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 dichiarato applicabile anche ai procedimenti già
pendenti alla data del 28.2.2023.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il
1°.8.2022, la in rappresentanza della , ha Pt_2 Parte_1
proposto opposizione al provvedimento ex art. 2 e segg. r.d. n.
639/1910 nei confronti di questa emesso dal Comune di il CP_1
17.5.2022, prot. n. 32705, notificato il 29.6 – 1°.7.2022, con il quale è stato ingiunto alla il pagamento della Parte_1
complessiva somma di € 231.050,09, oltre a spese di notifica e interessi, per maggiori canoni dovuti e rimasti insoluti per il periodo dal 2017 al 2021 in corrispettivo della concessione d'uso di aree pubbliche per installazione di impianti di telefonia mobile rep. n. 4003/2006.
Il Comune opposto si è costituito in giudizio, resistendo all'avversa opposizione, con comparsa di risposta depositata l'8.12.2022.
Nel prosieguo del giudizio, anche a seguito di proposta di conciliazione formulata ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del
25.3.2024, le parti hanno definito bonariamente la controversia, 3
con atto di transazione quivi versato in atti il 13.12.2024, in forza del quale, all'udienza del 16.12.2024, i rispettivi difensori hanno dato concordemente atto di avere per l'appunto transatto la controversia, chiedendo congiuntamente emettersi sentenza dichiarativa della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'opposizione come innanzi proposta dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata dalla , in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del
, in persona del Sindaco in carica, così provvede: Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara le spese del giudizio integralmente compensate fra le parti.
Trani, 14.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo