TRIB
Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2024, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 19.3.2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4356/ 2021
TRA
e rappresentati e difeso dall'avv. Parte_1 Parte_2
Lauretta Gabriella presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Grappone dom.to come in atti. CP_1
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.10.2021 veniva impugnata la richiesta dell' di recupero CP_1 di un indebito percepito dal de cuius a titolo di Persona_1 quattordicesima, indebitamente erogato sulla pensione n. VOCOM 36524263 per un importo di euro 498,92. L' comunicava che sono state riscosse CP_1 somme non spettanti in quanto a seguito di ricalcolo dei redditi è risultata non dovuta la somma predetta. Parte ricorrente articola diversi profili di doglianza tra i quali eccepisce di non aver mai ricevuto la somma che l' vuole in CP_1 restituzione.
Si è costituito l' che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
La domanda deve essere accolta.
Le circostanze di fatto non sono in contestazione tra le parti.
La fattispecie al vaglio riguarda l'ipotesi di indebito assistenziale per revoca della prestazione. Il ricorrente afferma non aver ricevuto comunicazione della liquidazione della quattordicesima e pertanto il carattere di provvisorietà di tale erogazione non è giunto alla sua conoscenza.
L' dal canto suo produce la comunicazione con la quale avrebbe informato CP_1 il beneficiario della liquidazione della quattordicesima sebbene in via provvisoria ma non produce prova della notifica di tale comunicazione. Ne consegue che non vi è prova della conoscenza da parte del beneficiario della provvisorietà della liquidazione dell'importo in argomento.
Inoltre parte ricorrente sostiene di non aver mai percepito la somma che l'Ente chiede in restituzione e, a fronte di tale eccezione, nulla produce l' che CP_1 dimostri l'avvenuta erogazione della somma.
Ne consegue che in mancanza della prova della effettiva percezione della somma da parte del de cuius, in aggiunta alla mancanza di prova di notifica della provvisorietà della prestazione, comportano l'accoglimento del ricorso.
La regola propria del sottosistema assistenziale “”esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento ( Cass ord. 24180/22). Ne consegue che, in mancanza di regolare comunicazione e prova di corresponsione, la somma è irripetibile.
Le spese si compensano in ragione della giurisprudenza oscillante in materia.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
accoglie il ricorso e dichiara irripetibile la somma indebitamente percepita dal a titolo di quattordicesima per il periodo oggetto di causa. Persona_1
Compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 10/04/2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto