Sentenza 27 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2021, n. 4881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4881 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2021
N. 04881/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01175/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Zunica, Bosco Lorella, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Zunica - Bosco con domicilio fisico ex art.25 c.p.a. in Roma, Circonvallazione Clodia, 88;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. 4865/11 M del 26.09.2011, emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale per le risorse umane servizio trattamento di pensione e previdenza - II divisione, relativo al rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica da remoto del giorno 13 aprile 2021 il Cons. Ines Simona Immacolata Pisano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto ministeriale n. 4865/11 N del 26 settembre 2011, notificato all'interessato il 21 novembre 2011, con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per l'affezione in esame.
Con un unico, articolato motivo di censura parte ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione dell'art.64 del D.P.R.n.1092/1973 e dell'art.41 c.p. in punto di determinazione del nesso causale esistente tra l'attività di servizio svolta dal ricorrente e la malattia insorta " -OMISSIS-"; v iolazione ed errata applicazione dei D.P.R. n.3/1957, D.P.R. n.686/1957,D.P.R. n.1092/1073 e D.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere ex art.2 punto b) della L.n.1034/1971 per contraddittorietà e travisamento dei fatti; erroneità e carenza di motivazione del decreto n. 4865/1151 emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza - Divisione III del giorno 26.settembre 2011.
A tal fine, avvalendosi di una consulenza medica di parte a firma dott.ssa Ciardi- nella quale si conclude che: "Tutto ciò premesso, si ritiene a parere della scrivente, che il servizio svolto dal 1989 ad oggi così come descritto nel corpo della relazione e dello stato di servizio allegato alla documentazione abbia svolto un ruolo concausale efficiente e determinante nell'insorgenza della -OMISSIS-" - parte ricorrente ascrive l’insorgenza della malattia alla “particolare gravosità” del servizio prestato, caratterizzato per lungo tempo dal disbrigo di compiti estremamente stressanti e impegnativi, da turni e orari di lavoro prolungati, nonché da eccessivi sovraccarichi di fatica fisica, tanto da impedirgli di mantenere abitudini di vita e posture regolari: dunque, l’amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di considerare la causa di servizio quantomeno a titolo di “concausa” efficiente e determinante nella genesi della suddetta infermità.
In particolare, evidenzia il ricorrente che “a causa del suo lavoro era costretto ad un notevole sforzo fisico (per tanti anni ha sempre svolto un ruolo operativo e ancora lo svolge nonstante il suo stato di salute), consistente nel percorrere lunghissimi tragitti, sia in auto che in aereo e che spesso prestava servizio a piedi e sempre in relazione al servizio prestato, era spesso costretto a subire le inclemenze climatiche ed atmosferiche di ogni genere e si trovasse sempre esposto a disagi fisici ed anche alimentari”. L'insieme di tali condizioni di servizio, in conclusione, a suo avviso ha certamente costituito la causa o, comunque, la concausa "efficiente e determinante" della patologia lamentata.
Al riguardo, ad avviso di parte ricorrente, il parere del C.V.C.S., sarebbe del tutto generico, standardizzato e stereotipato nelle formule e nelle argomentazioni utilizzate a sostegno del giudizio di non dipendenza: ed invero, il Comitato di Verifica ascrive nel suo parere, la “-OMISSIS-” di cui è affetto il ricorrente “… a -OMISSIS- ” (v. parere protocollo n. 19893/2008), concludendo quindi nel senso che “ gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni”.
Parte ricorrente, dunque, chiede innanzitutto che si acquisisca la documentazione contenuta nel fascicolo personale del ricorrente, unitamente a tutte le certificazioni dei servizi prestati- che la CVCS avrebbe illegittimamente omesso di acquisire - e che si disponga una consulenza tecnica d'ufficio e, comunque, conclude per l’annullamento del provvedimento impugnato.
L’amministrazione si è costituita in giudizio con articolata memoria per avversare il ricorso e nell’odierna udienza da remoto, vista la memoria di replica di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non può essere accolto, in considerazione dell’infondatezza di tutte le censure dedotte, come da giurisprudenza costante della Sezione in materia.
Occorre premettere che il D.P.R. n. 461 del 2001 ha affidato (artt. 11 e 12) al CVCS il compito di accertare l’esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti (ex multis, Tar Campania, Salerno, n. 1735 del 2019; Tar Lazio, Roma, n. 10702 del 2019; Tar Calabria, Catanzaro, n. 778 del 2015).
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 DPR n. 461 del 2001, quindi, il parere del CVCS si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In altre parole, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica ex art. 11 comma 4 D.P.R. 29/10/2001, n. 461 (ex multis, Tar Lazio, Roma, n. 11462 e n. 10675 del 2019; Tar Campania, Salerno, n. 635 del 2015).
Non rientra invece tra i poteri del Comitato quello di richiedere un supplemento documentale all’amministrazione di appartenenza del dipendente, alla quale compete ai sensi dell’art.7 di redigere la relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché di trasmettere l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.
Del resto, come già chiarito in recenti precedenti della Sezione, trattandosi di un procedimento su istanza di parte, anche sotto il profilo probatorio incombe sull'interessato l'onere di dimostrare, in concreto, di essere stato protagonista di fatti di servizio causalmente significativi ai fini del peggioramento delle proprie condizioni di salute, producendo anche eventuale documentazione in suo possesso, ivi compresa quella eventualmente contenuta nel fascicolo del personale - asseritamente non considerata dall’amministrazione- la quale, come è noto, è acquisibile dal dipendente non soltanto in virtù delle disposizioni generali in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n.241/90 ma, altresì, in virtù di una specifica disciplina contenuta nel T.U. n.3/57.
Peraltro, il CVCS esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la CMO, che nel caso di specie in data 27.02.2006 con verbale n. A70501227 riconosceva l'infermità di cui sopra come ascrivibile alla Tabella A settima categoria e conoscibile alla data del 05.10.2004.
Si tratta di un parere di carattere più complesso, sia per la composizione dell'organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche ed amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali, che assorbe quindi i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, sicché l'Amministrazione non è tenuta a motivare le ragioni per le quali si adegua ad esso, mentre una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dallo stesso ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto Comitato.
Ciò chiarito, bisogna poi ricordare che il CVCS perviene alle proprie conclusioni in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il dipendente, assumendo a base cognizioni di scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il relativo parere è espressione di discrezionalità tecnica.
Di conseguenza, per costante giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell’Amministrazione che recepiscono il parere del CVCS sulla dipendenza di un’infermità da causa di servizio è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (Cons. Stato, n. 7761 e n. 6778 del 2019, n. 5822 del 2018; n. 1454 del 2014; Tar Torino, 286 del 2016; Tar Puglia, Lecce, n. 935 del 2018 e n. 340 del 2016; Tar Abruzzo, Pescara, n. 11 del 2016, Tar Lazio, Roma, n. 242 del 2016), che non si ravvisano nel caso in esame.
Se è vero, infatti, che risultasse documentato che il ricorrente abbia svolto compiti estremamente stressanti e impegnativi, turni e orari di lavoro prolungati tali da sottoporlo a eccessivi sovraccarichi di fatica fisica, tanto da impedirgli di mantenere abitudini di vita e posture regolari, tuttavia tali elementi- tipici della prestazione professionale di cui trattasi- non sono sufficienti, di per sé soli, a costituire indizio di un palese travisamento dei fatti.
Né può rilevare l’asserita diversa valutazione effettuata dalla C.M.O. di Roma, che nel parere espresso in data 27.02.2006 con verbale n. A70501227 riconosceva l'infermità di cui sopra come ascrivibile alla Tabella A settima categoria e conoscibile alla data del 05.10.2004: con la nuova disciplina delineata dal d.P.R. n. 461 del 2001, infatti, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera è tenuta a pronunciarsi solo sull'esistenza dell'infermità, a datarne la insorgenza e la conoscibilità, nonché a classificare l'invalidità permanente da essa derivante, esclusa ogni pronuncia sulla causa di servizio, mentre il Comitato di Verifica è chiamato appunto ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio; parere al quale, a sua volta, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II Sent., 21/06/2017, n. 1016), salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi; per lo stesso motivo, non sussiste alcun obbligo a carico dell'Amministrazione di motivare le ragioni per cui non recepisce l’eventuale parere difforme della Commissione medica ospedaliera.
Peraltro, il positivo riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio consegue all'accertamento, da parte dell'Amministrazione, dell'effettiva e comprovata "riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione" (art. 11, primo comma, d.P.R. n. 461/2001). La legge non ritiene sufficiente, a tale fine, la mera "possibile" valenza patogenetica del servizio prestato, ma, di contro, impone la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia. Questa verifica è rimessa ex lege alla potestà tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, le cui valutazioni, a ben vedere, sono frutto non di semplice opinabilità, ossia di applicazione di regole tratte da campi del sapere umano non esatti, ma di ipoteticità, ossia di ricostruzione di un nesso di causalità non conosciuto sulla base di assunzioni, presunzioni, collegamenti logici, deduzioni. Conseguentemente, gli esiti della valutazione tecnica operata dal CVCS non possono essere contestati neppure alla luce di difformi conclusioni raggiunte, come nel caso in esame da sanitari compulsati autonomamente dalla parte, atteso che la legge ha inteso riservare i relativi accertamenti esclusivamente ai competenti organi dell'Amministrazione (Cons. Stato Sez. IV, 04/10/2017, n. 4619).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ines Simona Immacolata Pisano | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.