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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1577 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento integrale dell'anzianità maturata sia ai fini giuridici che economici”, e vertente
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e c.f. , elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliate in Salerno alla Via Irno n. 11, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Nunziata, dal quale sono rappresentate e difese, come da procura agli atti;
RICORRENTI
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 ministro pro tempore, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c., dal dirigente dott.ssa (cf CP_2
) e dal dott. (cf ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'
[...]
, via Monticelli-loc Fuorni, Controparte_4 con indirizzo e-mail ; Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 29.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/11/2021 e notificato il 4/3/2022 le ricorrenti e collaboratici scolastiche (personale Parte_1 Parte_2 Parte_3
ATA) di ruolo chiedevano il ricalcolo dell'anzianità di servizio – ai fini della ricostruzione della carriera - perché avevano un'anzianità di servizio, tra il periodo di pre ruolo e quello di ruolo, superiore rispetto all'anzianità di servizio che risultava dalle buste paga allegate. Quindi, concludevano: accertare e dichiarare - previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera impugnati, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto delle ricorrenti di ruolo al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo (come indicati in premessa) - prima dell'assunzione a tempo indeterminato - prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale assunto a tempo indeterminato;
Accertare e dichiarare, il diritto delle ricorrenti alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato nei periodi indicati in premessa;
Ordinare alle Amministrazioni resistenti di disporre l'inquadramento giuridico ed economico delle ricorrenti con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive e arretrati il tutto con regolarizzazione contributiva. Istauratosi il contradittorio si costituiva l'Amministrazione intimata contestando la domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale e la mancata violazione del principio di non discriminazione. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda proposta dalle ricorrenti è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione e nei limiti di quanto meglio si chiarirà. Preliminarmente va accolta l'eccezione di prescrizione invocata dal resistente
. Il dibattito afferente l'individuazione del dies a quo della prescrizione nel CP_1 pubblico impiego contrattualizzato, della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori assunti a seguito di procedura di stabilizzazione, dopo lo svolgimento di rapporti di lavoro regolari e dotati di stabilità reale è stato oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale, definitivamente risolto dalla nota Sent. Sez. Unite 36197/2023, secondo cui: “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre, sia in caso di rapporto a tempo indeterminato che determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato, in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa)”. Tale assunto si fondava sul principio che nel rapporto di lavoro pubblico vige un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto che si articola in concorrenti profili di garanzia fondati su un equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto. Concetto questo che può essere applicato anche al caso della reiterazione di contratti a tempo determinato, il cui mancato rinnovo può cagionare al massimo un'apprensione fondata su una mera aspettativa di fatto.
Pag. 2 di 7 La diretta applicazione al caso che ci occupa porta quindi a dichiarare l'intervenuta prescrizione dei trattamenti economici maturati dalle ricorrenti, in forza della ricostruzione della carriera, antecedenti all'anno 2017, pari cioè ai 5 anni antecedenti all'instaurazione del presente giudizio (2021). Nel merito Una compiuta trattazione dell'istituto della ricostruzione dell'anzianità di servizio nel comparto scuola non può prescindere dal necessario richiamo alla sentenza 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia UE che aveva dichiarato l'incompatibilità con la clausola 5 dell'accordo quadro, allegato alla Dir. n. 99/70, della speciale disciplina della legislazione italiana che all' art. 4, commi 1 e 11, L. 124/99 consentiva un rinnovo potenzialmente illimitato di supplenze annuali sull'organico di diritto, volto a soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole pubbliche. Tale previsione operante esclusivamente nel settore pubblico del comparto scuola costituiva un'evidente discrasia rispetto a quanto previsto nel settore privato dove, invece, erano previste misure dissuasive atte a prevenire gli abusi di contratti a tempo determinato (art. 10 ,comma 4-bis, D.lgs 368/2001 poi modificato e trasfuso nell'art. 29, comma 2, lett. c, del D.lgs 81/2015. Sulla scorta di tali principi si innestava la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11, L.3 maggio 1999 n.124 relativamente alla parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni oggettive lo giustifichino. La medesima pronuncia risultava utile inoltre per sancire che L. n. 107/2015 (c.d. legge sulla Buona scuola) avesse apprestato misure preventive e sanzionatorie idonee a cancellare l'illecito fino ad all'ora attuato, prevedendo per il solo personale docente uno straordinario piano di assunzioni per la copertura dei posti vacanti sull'organico di diritto, mediante il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento o il superamento di concorsi pubblici nazionali riservati, organizzati su base regionale per titoli ed esami. Piano di assunzioni straordinario da cui per scelta legislativa veniva escluso il personale ATA a cui però, in ossequio alla legge, veniva riconosciuta o l'immissione in ruolo a fronte dell'abusiva reiterazione di contratti a termine o nel caso di mancato ottenimento il diritto ad un congruo risarcimento del danno subito. Sulla scorta di tale succinta ricostruzione legislativa e giurisprudenziale relativa alla legittimità dei contratti di lavoro a termine stipulati, in particolare, nel comparto scuola, si perveniva alla cristallizzazione dei seguenti principi: A. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D. Lgs. n. 368 del
Pag. 3 di 7 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D. Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità; B. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;
C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015; E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali;
Pag. 4 di 7 F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza;
G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data dal 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 5072 del 2016; H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima. Ciò posto poi con riferimento alle differenze stipendiali connesse alla ricostruzione della carriera, si rammenta che nella sentenza n. 22554/2016 la S.C., affrontando la questione inerente la progressione economica del personale scolastico, ha operato una fondamentale distinzione tra la domanda proposta dal lavoratore per ottenere una pronuncia di illegittima reiterazione dei contratti a termine ( fondata su una ricostruzione di carriera che si pretende costituire per effetti della conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato) e quella avanzata per lesione del principio di non discriminazione. Com'è noto infatti il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, va tenuto distinto dal divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo. Trattasi pertanto di azione differente rispetto a quella tendente a far accertare l'improprio utilizzo dei contratti a termine perché fondata su una diversa e autonoma causa petendi. La differente natura delle due azioni portava la giurisprudenza nomofilattica a sancire il principio secondo cui una domanda incentrata sull'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine non include la domanda relativa alla violazione del principio di non discriminazione in quanto la pretesa di considerare i contratti a termine in connessione tra loro e di sommare
Pag. 5 di 7 l'anzianità così maturata nei contratti precedenti, per ottenere, in quelli successivi, il riconoscimento di aumenti retributivi collegati all'anzianità, da un lato non postula l'impugnativa dell'illegittimità dei contratti a termine stipulati, ma altro non può neppure ritenersi in questa ricompresa implicitamente. Rapportando la succinta ricostruzione legislativa e giurisprudenziale al caso che ci riguarda le ricorrenti hanno invocato il riconoscimento della ricostruzione della carriera e degli aumenti retributivi conseguenti alla progressione retributiva fondandolo sul principio di non discriminazione. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, nel solco di plurime sentenze in merito, ha recentemente statuito che
“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei CP_5 richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. civ. sez. lav., 05/08/2019, n.20918). Cotanto in forza di quanto previsto dalla più volte richiamata clausola 4 dell'Accordo che esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Concetto di disparità di trattamento che opera in tutti i casi in cui non ricorrano elementi contraddistintivi precisi e concreti di specifiche modalità di lavoro attinenti alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. L'assenza di prova in merito all'esistenza di queste specificità infatti viola il diritto del lavoratore a tempo determinato di usufruire di condizioni di impiego parificate a quelle del titolare di un rapporto a tempo indeterminato a prescindere dalla legittima apposizione del termine al contratto. Si verte pertanto in ambito di previsione legislativa che si contraddistingue per il suo carattere incondizionato che la rende applicabile in tutti i casi in cui il singolo ne invochi l'attuazione dinanzi al giudice nazionale che, a sua volta, ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione disapplicando, se necessario, il diritto interno. Orbene proprio tale normativa è stata invocata dalle ricorrenti con l'atto introduttivo che pertanto deve dichiararsi accolto, anche in forza della complessiva valutazione del materiale probatorio acquisito al presente processo e valutato per ogni singola posizione delle ricorrenti. Accoglimento del ricorso che però deve attenersi alle regole dettate dal d.l. 78/2010, successive modifiche e riforme, nonché dall'art. 1 del D.P.R. 122/2013, che relativamente al personale ATA hanno previsto che le annualità 2010, 2011,2012 e 2013 non fossero utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. Normative queste che hanno trovato il loro fondamento giuridico nella riformulazione dell'art. 52 D.lgs 165/2001 secondo cui
Pag. 6 di 7 le progressioni orizzontali e verticali non conseguono solo in forza della maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali. Sterilizzazione che si precisa però opera esclusivamente per le annualità sopra citate ai soli fini economici/stipendiali non estendendosi anche a quelli giuridici. ( Cass. 10215/2024- sez. 1726/2025). Per l'effetto di quanto sopra motivato deve quindi dichiararsi la disapplicazione dei decreti della carriera oggetto di specifica impugnativa in riferimento ad ognuna delle ricorrenti. La soccombenza della lite deve qualificarsi parziale tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, precisando altresì che la quantificazione del compenso liquidato verrà parametrato ai valori minimi delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, aumentato del 30 % (cfr. ord. n. 10367 del 17 aprile 2024, la Cassazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso dell' 11.11.2021 da e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nei confronti del in persona del
[...] Controparte_6 CP_7
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
[...]
1. Condanna il ai fini normativi e giuridici dell'anzianità Controparte_8 maturata da ognuna della ricorrenti in forza di tutti i servizi non di ruolo svolti, ante assunzione a tempo indeterminato ed a far data dal primo contratto a tempo determinato, applicando la medesima progressione professionale prevista dal CCNL di riferimento agli assunti con contratto a tempo indeterminato;
2. Condanna il a ricollocare ogni singola dipendente al livello retributivo CP_1 maturato in funzione della ricostruzione di cui al precedente capo;
3. Condanna il , in forza dell'operata ricostruzione e per ognuna delle CP_1 resistenti, a corrispondere le differenze retributive ed annesse indennità maturate a far data dal mese di novembre 2017 fino al soddisfo, oltre accessori di legge;
4. Dichiarare prescritti i restanti trattamenti economici relativi alle annualità antecedenti al mese di novembre 2017;
5. Condanna il , in persona del al Controparte_6 CP_7 pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti Parte_1 Parte_2
e che liquida in complessivi euro 5.829,00, oltre rimborso
[...] Parte_3 forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Vallo della Lucania 03.06.2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1577 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento integrale dell'anzianità maturata sia ai fini giuridici che economici”, e vertente
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e c.f. , elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliate in Salerno alla Via Irno n. 11, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Nunziata, dal quale sono rappresentate e difese, come da procura agli atti;
RICORRENTI
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 ministro pro tempore, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c., dal dirigente dott.ssa (cf CP_2
) e dal dott. (cf ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'
[...]
, via Monticelli-loc Fuorni, Controparte_4 con indirizzo e-mail ; Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 29.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/11/2021 e notificato il 4/3/2022 le ricorrenti e collaboratici scolastiche (personale Parte_1 Parte_2 Parte_3
ATA) di ruolo chiedevano il ricalcolo dell'anzianità di servizio – ai fini della ricostruzione della carriera - perché avevano un'anzianità di servizio, tra il periodo di pre ruolo e quello di ruolo, superiore rispetto all'anzianità di servizio che risultava dalle buste paga allegate. Quindi, concludevano: accertare e dichiarare - previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera impugnati, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto delle ricorrenti di ruolo al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo (come indicati in premessa) - prima dell'assunzione a tempo indeterminato - prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale assunto a tempo indeterminato;
Accertare e dichiarare, il diritto delle ricorrenti alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato nei periodi indicati in premessa;
Ordinare alle Amministrazioni resistenti di disporre l'inquadramento giuridico ed economico delle ricorrenti con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive e arretrati il tutto con regolarizzazione contributiva. Istauratosi il contradittorio si costituiva l'Amministrazione intimata contestando la domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale e la mancata violazione del principio di non discriminazione. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda proposta dalle ricorrenti è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione e nei limiti di quanto meglio si chiarirà. Preliminarmente va accolta l'eccezione di prescrizione invocata dal resistente
. Il dibattito afferente l'individuazione del dies a quo della prescrizione nel CP_1 pubblico impiego contrattualizzato, della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori assunti a seguito di procedura di stabilizzazione, dopo lo svolgimento di rapporti di lavoro regolari e dotati di stabilità reale è stato oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale, definitivamente risolto dalla nota Sent. Sez. Unite 36197/2023, secondo cui: “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre, sia in caso di rapporto a tempo indeterminato che determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato, in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa)”. Tale assunto si fondava sul principio che nel rapporto di lavoro pubblico vige un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto che si articola in concorrenti profili di garanzia fondati su un equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto. Concetto questo che può essere applicato anche al caso della reiterazione di contratti a tempo determinato, il cui mancato rinnovo può cagionare al massimo un'apprensione fondata su una mera aspettativa di fatto.
Pag. 2 di 7 La diretta applicazione al caso che ci occupa porta quindi a dichiarare l'intervenuta prescrizione dei trattamenti economici maturati dalle ricorrenti, in forza della ricostruzione della carriera, antecedenti all'anno 2017, pari cioè ai 5 anni antecedenti all'instaurazione del presente giudizio (2021). Nel merito Una compiuta trattazione dell'istituto della ricostruzione dell'anzianità di servizio nel comparto scuola non può prescindere dal necessario richiamo alla sentenza 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia UE che aveva dichiarato l'incompatibilità con la clausola 5 dell'accordo quadro, allegato alla Dir. n. 99/70, della speciale disciplina della legislazione italiana che all' art. 4, commi 1 e 11, L. 124/99 consentiva un rinnovo potenzialmente illimitato di supplenze annuali sull'organico di diritto, volto a soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole pubbliche. Tale previsione operante esclusivamente nel settore pubblico del comparto scuola costituiva un'evidente discrasia rispetto a quanto previsto nel settore privato dove, invece, erano previste misure dissuasive atte a prevenire gli abusi di contratti a tempo determinato (art. 10 ,comma 4-bis, D.lgs 368/2001 poi modificato e trasfuso nell'art. 29, comma 2, lett. c, del D.lgs 81/2015. Sulla scorta di tali principi si innestava la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11, L.3 maggio 1999 n.124 relativamente alla parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni oggettive lo giustifichino. La medesima pronuncia risultava utile inoltre per sancire che L. n. 107/2015 (c.d. legge sulla Buona scuola) avesse apprestato misure preventive e sanzionatorie idonee a cancellare l'illecito fino ad all'ora attuato, prevedendo per il solo personale docente uno straordinario piano di assunzioni per la copertura dei posti vacanti sull'organico di diritto, mediante il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento o il superamento di concorsi pubblici nazionali riservati, organizzati su base regionale per titoli ed esami. Piano di assunzioni straordinario da cui per scelta legislativa veniva escluso il personale ATA a cui però, in ossequio alla legge, veniva riconosciuta o l'immissione in ruolo a fronte dell'abusiva reiterazione di contratti a termine o nel caso di mancato ottenimento il diritto ad un congruo risarcimento del danno subito. Sulla scorta di tale succinta ricostruzione legislativa e giurisprudenziale relativa alla legittimità dei contratti di lavoro a termine stipulati, in particolare, nel comparto scuola, si perveniva alla cristallizzazione dei seguenti principi: A. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D. Lgs. n. 368 del
Pag. 3 di 7 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D. Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità; B. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;
C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015; E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali;
Pag. 4 di 7 F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza;
G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data dal 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 5072 del 2016; H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima. Ciò posto poi con riferimento alle differenze stipendiali connesse alla ricostruzione della carriera, si rammenta che nella sentenza n. 22554/2016 la S.C., affrontando la questione inerente la progressione economica del personale scolastico, ha operato una fondamentale distinzione tra la domanda proposta dal lavoratore per ottenere una pronuncia di illegittima reiterazione dei contratti a termine ( fondata su una ricostruzione di carriera che si pretende costituire per effetti della conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato) e quella avanzata per lesione del principio di non discriminazione. Com'è noto infatti il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, va tenuto distinto dal divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo. Trattasi pertanto di azione differente rispetto a quella tendente a far accertare l'improprio utilizzo dei contratti a termine perché fondata su una diversa e autonoma causa petendi. La differente natura delle due azioni portava la giurisprudenza nomofilattica a sancire il principio secondo cui una domanda incentrata sull'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine non include la domanda relativa alla violazione del principio di non discriminazione in quanto la pretesa di considerare i contratti a termine in connessione tra loro e di sommare
Pag. 5 di 7 l'anzianità così maturata nei contratti precedenti, per ottenere, in quelli successivi, il riconoscimento di aumenti retributivi collegati all'anzianità, da un lato non postula l'impugnativa dell'illegittimità dei contratti a termine stipulati, ma altro non può neppure ritenersi in questa ricompresa implicitamente. Rapportando la succinta ricostruzione legislativa e giurisprudenziale al caso che ci riguarda le ricorrenti hanno invocato il riconoscimento della ricostruzione della carriera e degli aumenti retributivi conseguenti alla progressione retributiva fondandolo sul principio di non discriminazione. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, nel solco di plurime sentenze in merito, ha recentemente statuito che
“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei CP_5 richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. civ. sez. lav., 05/08/2019, n.20918). Cotanto in forza di quanto previsto dalla più volte richiamata clausola 4 dell'Accordo che esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Concetto di disparità di trattamento che opera in tutti i casi in cui non ricorrano elementi contraddistintivi precisi e concreti di specifiche modalità di lavoro attinenti alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. L'assenza di prova in merito all'esistenza di queste specificità infatti viola il diritto del lavoratore a tempo determinato di usufruire di condizioni di impiego parificate a quelle del titolare di un rapporto a tempo indeterminato a prescindere dalla legittima apposizione del termine al contratto. Si verte pertanto in ambito di previsione legislativa che si contraddistingue per il suo carattere incondizionato che la rende applicabile in tutti i casi in cui il singolo ne invochi l'attuazione dinanzi al giudice nazionale che, a sua volta, ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione disapplicando, se necessario, il diritto interno. Orbene proprio tale normativa è stata invocata dalle ricorrenti con l'atto introduttivo che pertanto deve dichiararsi accolto, anche in forza della complessiva valutazione del materiale probatorio acquisito al presente processo e valutato per ogni singola posizione delle ricorrenti. Accoglimento del ricorso che però deve attenersi alle regole dettate dal d.l. 78/2010, successive modifiche e riforme, nonché dall'art. 1 del D.P.R. 122/2013, che relativamente al personale ATA hanno previsto che le annualità 2010, 2011,2012 e 2013 non fossero utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. Normative queste che hanno trovato il loro fondamento giuridico nella riformulazione dell'art. 52 D.lgs 165/2001 secondo cui
Pag. 6 di 7 le progressioni orizzontali e verticali non conseguono solo in forza della maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali. Sterilizzazione che si precisa però opera esclusivamente per le annualità sopra citate ai soli fini economici/stipendiali non estendendosi anche a quelli giuridici. ( Cass. 10215/2024- sez. 1726/2025). Per l'effetto di quanto sopra motivato deve quindi dichiararsi la disapplicazione dei decreti della carriera oggetto di specifica impugnativa in riferimento ad ognuna delle ricorrenti. La soccombenza della lite deve qualificarsi parziale tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, precisando altresì che la quantificazione del compenso liquidato verrà parametrato ai valori minimi delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, aumentato del 30 % (cfr. ord. n. 10367 del 17 aprile 2024, la Cassazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso dell' 11.11.2021 da e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nei confronti del in persona del
[...] Controparte_6 CP_7
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
[...]
1. Condanna il ai fini normativi e giuridici dell'anzianità Controparte_8 maturata da ognuna della ricorrenti in forza di tutti i servizi non di ruolo svolti, ante assunzione a tempo indeterminato ed a far data dal primo contratto a tempo determinato, applicando la medesima progressione professionale prevista dal CCNL di riferimento agli assunti con contratto a tempo indeterminato;
2. Condanna il a ricollocare ogni singola dipendente al livello retributivo CP_1 maturato in funzione della ricostruzione di cui al precedente capo;
3. Condanna il , in forza dell'operata ricostruzione e per ognuna delle CP_1 resistenti, a corrispondere le differenze retributive ed annesse indennità maturate a far data dal mese di novembre 2017 fino al soddisfo, oltre accessori di legge;
4. Dichiarare prescritti i restanti trattamenti economici relativi alle annualità antecedenti al mese di novembre 2017;
5. Condanna il , in persona del al Controparte_6 CP_7 pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti Parte_1 Parte_2
e che liquida in complessivi euro 5.829,00, oltre rimborso
[...] Parte_3 forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Vallo della Lucania 03.06.2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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