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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4727/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3 giugno 1995; rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Tallarita come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Druento (TO), Via Torino n. 51
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2 il 18 aprile 1999; rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Soncini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Alberto Pansa n.
47
- convenuto - con l'intervento del
1 di 26 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come a verbale d'udienza del giorno 6 febbraio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 11 dicembre 2023, , a seguito della cessazione della Parte_1 convivenza more uxorio con , conveniva in giudizio CP_1
l'uomo per sentire disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del loro figlio (nato il [...]), l'assegnazione della casa Per_1 familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno in forma protetta ed un contributo al mantenimento del figlio in misura pari ad
€ 1.000,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
2. Con decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c. reso inaudita altera parte in data 12 dicembre 2023, confermato con ordinanza in data 21 dicembre 2023 pronunciata a seguito di integrazione del contraddittorio, veniva disposto l'affidamento del figlio minore ai Servizi sociali competenti per territorio, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, e con incarico all'Ente affidatario di regolamentare gli incontri del padre con il minore, inizialmente in forma protetta, ponendo a carico del l'obbligo di versare alla a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile rivalutabile di € 300,00 e di partecipare, in ragione del 70%, delle spese straordinarie.
Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 15 dicembre 2023 al Pubblico Ministero, il quale
2 di 26 veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. si costituiva con comparsa depositata in data CP_1
12 febbraio 2024, e chiedeva l'affidamento del minore ai Servizi sociali con autorizzazione a vedere liberamente il minore presso la propria abitazione, offrendo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Acquisite tre relazioni dei Servizi sociali, all'udienza del 6 febbraio 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che concordemente rinunciavano ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno un figlio, che oggi ha 4 anni ed è Per_1 affetto da disturbo dello spettro autistico.
La complessità della vicenda familiare impone di effettuare una sintetica ricostruzione, anche nei suoi aspetti diacronici, dei rapporti intercorrenti fra le parti, necessaria per meglio chiarire i motivi della presente pronunzia.
I Servizi sociali (A.S.P. Carlo Sartori), nella relazione trasmessa all'ufficio (prot. n. 0007363/2023 del 19 dicembre 2023), hanno dato atto di conoscere il nucleo familiare fin dall'agosto 2022 a seguito di segnalazioni per violenza assistita.
Nella prima relazione allegata (prot. n. 160/2023 del 10 gennaio
2023) risulta che nell'estate 2022 i vicini di casa avevano contattato le Forze dell'Ordine a seguito delle frequenti discussioni della coppia, generatesi a causa di difficoltà nell'organizzazione familiare e nella gestione delle problematiche, anche di salute, del figlio.
I Servizi sociali, effettuate le indagini del caso, riferivano, in particolare, che «Entrambi i genitori si riconoscono delle buone qualità e delle buone risorse personali: il padre ha descritto la compagna come una mamma perfetta, attenta ai bisogni del figlio,
3 di 26 premurosa e in grado di stabilire delle regole e delle routine. La madre ha sottolineato invece come il compagno sia una persona responsabile e un padre presente, affettuoso e giocherellone. [...]
Durante la visita domiciliare [...] I genitori si sono mostrati premurosi
e attenti ai suoi bisogni e lo stesso ha manifestato un buon legame di attaccamento sia con la madre che con il padre, riferendosi ad entrambi in casi di necessità».
Dunque, risultava allora che «I genitori sono apparsi in accordo rispetto alle scelte educative, mostrandosi una coppia compatta ed in equilibrio rispetto ai ruoli. Entrambe le figure risultano presenti e di supporto nella vita del figlio, sia su un piano concreto che dal punto di vista affettivo, mostrando di conoscerne la quotidianità, le caratteristiche e i desideri», tanto da indurre gli operatori dei Servizi sociali ad escludere la sussistenza di una situazione di pregiudizio per il minore tale da giustificare la necessità di ulteriori interventi a sua protezione.
Nella seconda relazione in atti (prot. n. 4462/2023 del 1° agosto
2023) risulta che nel marzo 2023 le Forze dell'Ordine sono state nuovamente allertate nel corso di un violento litigio verificatosi nell'abitazione della coppia.
Dopo quell'ennesima lite, le parti, di comune accordo, decidevano di separarsi, pur persistendo una forte conflittualità ed una difficoltà comunicativa, di cui sono testimonianza i numerosissimi messaggi scambiati, intrisi di espressioni scurrili, minacciose e ritorsive (cfr. punto tre del capo d'imputazione A) di cui alla richiesta di rinvio a giudizio sub doc. 12 dell'attrice, nonché docc. 3, 4, 5, 7, 8,
16 del convenuto).
È in questo contesto familiare apertamente disgregato, connotato da risalenti, gravi e ripetute liti, che è maturata l'aggressione del 25 novembre 2023, a seguito della quale in data 13 dicembre 2023 è stata applicata al la misura cautelare del CP_1 divieto di avvicinamento alla Tomasi, poi sostituita da quella meno
4 di 26 afflittiva dell'obbligo di presentazione quotidiano alla P.G. (cfr. doc. 2 del convenuto).
Il pur essendo stato assolto dai reati di atti persecutori CP_1 ex art. 612 bis c.p. e di omesso mantenimento ex art. 570 c.p., è però stato recentemente condannato per lesioni personali ai danni della proprio in relazione a quell'aggressione durante la quale Pt_1 egli aveva bloccato con la propria autovettura quella da lei condotta e, sceso dal veicolo sorreggendo in braccio il minore in lacrime, prima aveva sferrato con la mano alcuni colpi al di lei veicolo e poi l'aveva colpita al volto con un pugno procurandole una «piccola tumefazione» alla tempia sinistra con prognosi di dieci giorni (cfr. verbale d'udienza del 26 settembre 2024 e capo d'imputazione B) di cui alla richiesta di rinvio a giudizio sub doc. 12 dell'attrice: «per il reato di cui agli artt.
582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5.1) e all'art. 577 n. 1) c.p. perché, superando e tagliando la strada all'ex compagna
[...]
, costringendola ad effettuare una brusca frenata con la Pt_1 propria autovettura, nonché percuotendola con un pugno sulla tempi sinistra e mettendole una mano in faccia, stringendola su bocca e naso, le cagionava lesioni personali dalle quali derivata una malattia nel corpo consistita in “distrazione muscolare cervicale, tc minore” giudicata guaribile in 10 giorni»).
Da una successiva relazione dei Servizi sociali sembrava che la situazione fosse sensibilmente migliorata, tanto da avere indotto i procuratori delle parti a chiedere un rinvio per definire le condizioni di un accordo.
In particolare, nella relazione in atti (prot. n. 4539/2024 del 12 giugno 2024) si legge:
«Tra i genitori persiste una conflittualità altalenante, infatti a volte sono in grado di comunicare autonomamente mentre in altre occasioni richiedono la mediazione del Servizio. Nonostante questo, ad oggi entrambi i genitori appaiono rispettosi del calendario di incontri padre-figlio condiviso con il Servizio.
5 di 26 Il padre ha accettato di farsi carico delle spese per il trasporto alla scuola dell'infanzia e di accompagnare a settimane alterne alla terapia psico-educativa; in tal modo, la madre, che fino Per_1 ad oggi si è occupata in autonomia della gestione del figlio, potrebbe reperire un'occupazione in quanto sarebbe maggiormente supportata dal padre. ha mostrato un buon attaccamento con entrambi i Per_1 genitori e grazie all'attivazione del pulmino scolastico e alla ritrovata collaborazione tra gli stessi, il minore sta riuscendo a frequentare con più costanza sia la scuola dell'infanzia che la terapia psico-educativa.
Il minore, essendo un bambino con diagnosi di Disturbo dello
Spettro Autistico, necessita di un ambiente sereno, stabile e di collaborazione continua tra i genitori, pertanto sarebbe opportuna una chiara e precisa regolamentazione dei rapporti tra genitori-figlio, per permettere a l'acquisizione di una routine strutturata e Per_1 prevedibile che lo aiuterebbe a sentirsi più sicuro.
Inoltre, nonostante l'andamento positivo degli incontri e del percorso svolto, le scriventi hanno osservato nel corso della presa in carico instabilità nel rapporto tra i genitori, ciò ha comportato in alcune occasioni una difficoltà nel garantire il diritto alla bi- genitorialità a Per tale ragione le scriventi ritengono Per_1 necessario continuare a supportare e monitorare il nucleo nell'ottica di fornire ai genitori uno spazio di riflessione e confronto».
1.1. Quanto al regime di affidamento, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta
6 di 26 prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
Secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, da intendersi in funzione del soddisfacimento delle sue fondamentali ed imprescindibili eSIenze di cura, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. 6535/2019).
A riguardo, la S.C. ha precisato che l'art. 337 ter c.c. attribuisce al giudice del merito un potere amplissimo in ordine all'adozione dei provvedimenti più convenienti per la prole (Cass. 32404/2021) e che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. 6535/2019 e Cass. 5108/2012).
Il criterio fondamentale cui attenersi per stabilire il regime di affido è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole (cfr. Cass. 28244/2019), dovendo il giudizio di idoneità essere ancorato ad elementi concreti e fondato, in particolare, sulle
7 di 26 modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nella specie, nessuna delle parti pare allo stato riuscire a porre in essere delle condotte tutelanti per il minore, che si trova coinvolto in una forte e mai sopita conflittualità genitoriale, pronta a riaccendersi ad ogni occasione.
Da ultimo, è stata la richiesta della di autorizzare il Pt_1 proprio trasferimento col minore in altra città ad avere provocato una recrudescenza del latente conflitto genitoriale, non essendo riuscite le parti, pur conservando delle reciproche e contrapposte posizioni a riguardo, a mantenere un contegno dialogante ma avendo, anzi, nuovamente innalzato i toni dello scontro.
Le stesse conclusioni rassegnate in tema di affidamento appaiono assai perplesse, riflettendo non solo il disorientamento dei genitori ma anche la difficoltà di trovare elementi di condivisione: la madre, che agli esordi del giudizio aveva chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato, si è dichiarata disponibile all'affidamento condiviso a condizione che il padre, di cui aveva però appena lamentato la scarsa collaborazione nel rilascio della carta d'identità del minore, cambi tale atteggiamento;
il padre, invece, non ha concluso per alcun regime di affido, dovendo pertanto ritenersi che, in mancanza di indicazioni di segno contrario, egli abbia insistito per l'affidamento ai Servizi sociali richiesto nell'atto di costituzione in giudizio.
A ciò si aggiunga che la pregressa aggressione del ai CP_1 danni della accertata in sede penale, nonché le modalità Pt_1 comunicative tra le parti, assolutamente sconvenienti, sgradevoli ed inopportune, escludono la possibilità di prestare affidamento sulle loro
8 di 26 capacità di esercitare in modalità condivisa la responsabilità genitoriale.
Pertanto, avuto riguardo alla conflittualità tra le parti, che appare di sicuro nocumento al benessere e ad una sicura e serena crescita del minore, nonché alla necessità di fornire loro strumenti di sostegno alla genitorialità, anche in vista dei futuri cambiamenti nell'organizzazione familiare, va confermato l'affidamento del minore ai Servizi sociali competenti per territorio, come già disposto interinalmente nel corso del giudizio.
1.2. Il minore va collocato in via prelevante presso la Pt_1 sia perché quest'ultima è il genitore che se n'è sempre maggiormente occupato, come peraltro confermato da entrambe le parti (cfr. pagina
10 della relazione dei Servizi sociali, prot. n. 4539/2024 del 12 giugno 2024), sia perché la richiesta del padre di divenire collocatario non solo risulta del tutto immotivata, non avendo illustrato alcun elemento concreto che lo dovrebbe rendere preferibile alla madre, ma, altresì, avanzata per la prima volta solo a seguito dell'istanza dell'attrice di autorizzazione al trasferimento in altra città, assumendo perciò un carattere vagamente provocatorio.
La madre è certamente il genitore di riferimento per il figlio, di soli quattro anni, che, dopo un periodo di osservazione durante gli incontri protetti, da aprile 2024 ha progressivamente iniziato a frequentare liberamente il padre, il quale prima lo è andato a prendere all'uscita dall'asilo, poi lo ha accompagnato alle sedute di terapia psico-educativa, infine lo ha tenuto a pernottare presso la propria abitazione anche per diversi giorni consecutivi.
Il rapporto padre-minore si è sicuramente consolidato nel tempo, ma non al punto da considerare praticabile la soluzione prospettata dal convenuto di modifica del collocamento.
1.3. La madre ha chiesto di essere autorizzata a trasferirsi col minore a Fiano (TO), in località vicina a quella – CI (TO) – dove vive la sua famiglia di origine.
9 di 26 La decisione della è da lei giustificata in ragione sia di Pt_1 difficoltà economiche, essendo priva di un'occupazione lavorativa, difficilmente conciliabile con le eSIenze di cura del minore, e a breve,
a seguito dell'imminente esecuzione dello sfratto, anche di un alloggio, sia di gestione del minore, trovandosi sola nel territorio reggiano senza la possibilità di beneficiare di alcun aiuto familiare.
Il padre ha contrastato la decisione della madre di trasferirsi in
Piemonte, rilevando, tra l'altro, che se la frequentazione del minore è osteggiata o comunque difficoltosa già ora, non potrebbe che esserlo ancora di più nel caso in cui il bambino si trovasse a 300 km di distanza.
In via generale, va sottolineato che oggetto del presente giudizio
è l'affidamento e il collocamento del figlio di una coppia di genitori non coniugati, nell'ambito del quale il giudice non ha il potere d'imporre all'uno o all'altro dei genitori stessi di rinunziare a un progettato trasferimento, che del resto corrisponde a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito. Il giudice non può che prendere atto delle determinazioni al riguardo assunte dall'interessato e regolarsi di conseguenza nella decisione, che gli compete, sull'affido e il collocamento del figlio minore.
Nessuna norma, inoltre, impone di privare il genitore che intenda trasferirsi, per questo solo fatto, dell'affido o del collocamento dei figli presso di sé; la decisione del giudice è discrezionale e deve ispirarsi al superiore interesse del figlio minore.
In altri termini, di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dai genitori, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro genitore, l'idoneità ad essere collocatari del figlio minore, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa,
10 di 26 comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta (Cass. 9633/2015, Cass. 18087/2016, Cass. 19455/2019, Cass.
5604/2020, Cass. 27160/2020, Cass. 33615/2021, Cass. 4796/2022,
Cass. 21054/2022).
La scelta del genitore presso il quale è più opportuno collocare il minore in via prevalente deve appuntare sulla ricerca della soluzione che meglio privilegi il futuro benessere morale e materiale del minore stesso e la sua serena maturazione psicologica.
Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino.
Nel caso di specie, è stato quindi richiesto ai Servizi sociali affidatari, d'intesa con quelli competenti per il territorio di Fiano (TO), di effettuare un'approfondita indagine sul contesto affettivo, familiare, ambientale, abitativo, lavorativo, scolastico e sanitario che troverebbero madre e figlio nel luogo programmato di trasferimento.
A riguardo, nella relazione dei Servizi sociali affidatari si legge:
«L'organizzazione settimanale condivisa con i genitori, a partire dall'11 novembre 2024, è stata la seguente: il minore ha pernottato dal padre a week end alterni, dal venerdì all'uscita dall'asilo al lunedì mattina;
mentre nelle settimane in cui trascorreva il fine Per_1 settimana con la madre, il minore ha pernottato a casa del padre il mercoledì e il giovedì notte.
Inoltre, su richiesta della madre e con l'accordo del padre, ha passato le Festività Natalizie dal 23.12.24 al 30.12.24 Per_1
11 di 26 con la madre a Torino;
mentre dal 31 dicembre all'Epifania è stato con il padre a Barco di AN (RE).
Dai rimandi ricevuti dai genitori il calendario è stato funzionale per il minore, nonostante la madre abbia riferito qualche sua fatica nel rispettare i giorni, lo stesso però continua a mostrare un buon attaccamento con entrambe le figure genitoriali, e la proposta avanzata dai servizi è stata rispettata dalle parti tranne nelle giornate in cui è stato ammalato. Per_1
Come si evince dalla relazione della scuola dell'infanzia in allegato, il minore ha frequentato con più costanza la scuola, in particolare se accompagnato dal padre, mostrando però qualche comportamento problema sul pulmino. Per tale ragione è stato richiesto al padre di non portare direttamente il figlio a scuola in automobile nelle giornate di sua spettanza, ma di accompagnarlo alla fermata del pulmino in modo che potesse sempre usufruire di tale servizio, aiutandolo nella costruzione di una routine. Il padre ha accolto tale richiesta e si è inoltre reso disponibile a portare tutti i mercoledì mattina il figlio alla terapia presso la neuropsichiatria territoriale garantendo una frequenza regolare.
Si precisa che nei mesi estivi il minore ha saltato tutte le terapie programmate, nella maggior parte dei casi nessuno dei genitori ha avvisato dell'assenza e pertanto il Servizio di neuropsichiatria ha ridotto le ore di terapia da due ore a una sola settimanale, nella giornata del mercoledì mattina.
Nel corso del presente approfondimento le scriventi hanno conosciuto anche i nonni paterni SI.ri e Persona_2 Per_3
[...]
I nonni paterni hanno sottolineato la loro disponibilità a supportare il figlio nella gestione di potendo contare su Per_1 orari di lavoro flessibili e su una buona disponibilità economica.
[...]
12 di 26 Le scriventi hanno avuto la possibilità di effettuare la visita domiciliare presso l'abitazione dei nonni paterni in quanto, come sopracitato, ad oggi il SI. è domiciliato presso la casa dei CP_1 suoi genitori.
L'abitazione è una villetta indipendente su tre piani con ampio giardino. Al piano terra è presente la cucina con un'ampia sala, al primo piano si trova la camera da letto dei nonni paterni, la camera da letto del SI. dove dorme anche nei week end di CP_1 Per_1 spettanza, i rispettivi bagni e un'altra ampia sala;
all'ultimo piano è presente una stanza, un bagno e un piccolo salotto. Gli spazi appaiono adeguati e funzionali alla presenza di . Per_1
Nella relazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-
Assistenziali (C.I.S.) di CI (prot. n. 680/2025 del 17 gennaio 2025) si legge:
«CONTESTO AFFETTIVO/FAMILIARE:
La nonna, SI.ra , ha preso contatti con il servizio Tes_1 scrivente in data 03/10/2024, descrivendo la situazione della figlia
e del nipotino Ha riferito che il nucleo familiare Pt_1 Per_1 della figlia è in carico ai Sevizi Sociali della zona di AN per una brutta separazione.
Ha raccontato inoltre della diagnosi di autismo del nipote
e di come la figlia lamentasse di sentirsi sola nella gestione Per_1 difficoltosa del bimbo e che pertanto esprimeva il desiderio Pt_1 di trasferirsi vicino a lei per poter essere maggiormente supportata.
La nonna ha riferito inoltre di avere già reperito una soluzione abitativa per la figlia ed il nipote a Fiano (TO) in Via Lanzo 92/A, a fronte di una procedura di sfratto a carico di . Ha raccontato Pt_1 la difficoltà nel reperire un alloggio in affitto a causa dello stato di disoccupazione della figlia ma, grazie ad una conoscenza del suo compagno, ha trovato una sistemazione idonea per il nucleo con canone di locazione attualmente a loro carico. Afferma di lavorare
13 di 26 come impiegata in un'azienda di Pianezza (TO) dal lunedì al venerdì fino alle ore 15.
La SI.ra ha raccontato la sua storia personale, la Tes_1 separazione piuttosto travagliata con il padre di che all'epoca
Pt_1 aveva tre anni. Descrive il SI. come un uomo geloso,
Pt_1 possessivo ed infedele e che, dopo un episodio di violenza, lei aveva preso la decisione di separarsi ed erano stati predisposti incontri protetti fra ed il padre. Racconta inoltre che dopo circa tre
Pt_1 mesi dalla separazione era deceduto suo padre e questo ennesimo evento traumatico le aveva causato un periodo di depressione per cui aveva deciso di chiedere aiuto sia per il suo benessere psichico ma anche per il bene della piccola . In quel periodo racconta di
Pt_1 essersi trasferita da sua madre e che con la stabilizzazione della separazione incontrava il padre a weekend alterni.
Pt_1
In merito al SI. , padre biologico di , la CP_2 Pt_1 SI.ra riferisce che lo stesso sia una figura periferica nella vita Tes_1 della figlia, che lo stesso è incentrato su di sé e sui suoi problemi e che sente raramente (l'ultima volta più di sei mesi fa) e non Pt_1 per sapere come sta ma piuttosto per lamentarsi e chiedere in prestito del denaro. ll servizio scrivente, dopo aver ricevuto conferma dello scarso rapporto fra lei ed il padre dai servizi sociali che seguono
, ha valutato di non coinvolgere, al momento, il SI. Pt_1 CP_2
.
[...]
Nel proseguire il racconto della sua storia familiare la SI.ra Tes_1 riferisce di aver successivamente conosciuto il SI. Persona_4
e di aver intrapreso una relazione sentimentale con lo
[...] stesso nel 2001. Nel 2003 è nata la loro figlia . Per_5
viene descritta come una ragazza tranquilla, studiosa e Per_5 determinata. Il SI. racconta che i rapporti fra e Per_4 Per_5
non siano sempre stati sereni ma che ultimamente ci sia Pt_1 stato un riavvicinamento fra le due. Durante la visita domiciliare
ha raccontato di frequentare il primo anno di ingegneria Per_5
14 di 26 all'università dopo aver ultimato il liceo artistico: questo percorso universitario la impegna molto ma ha comunque deciso di intraprendere un piccolo lavoretto durante i fine settimana per sentirsi più autonoma economicamente.
La SI.ra e la figlia raccontano che durante il Tes_1 Per_5 periodo natalizio e sono stati alcuni giorni presso Pt_1 Per_1 la casa di Fiano e che pertanto hanno trascorso molto tempo tutti insieme, notando come fosse più serena e tranquilla del Pt_1 solito. Hanno inoltre avuto l'occasione di accudire da sole Per_1 per alcune ore riferendo la complessità di gestire alcuni suoi comportamenti e come sia stata brava a tranquillizzarlo e Per_5 distrarlo. Hanno entrambe riferito di ammirare che, seppur a Pt_1 fatica, gestisce nella quotidianità il piccolo.
La SI.ra descrive come una ragazza complessa Tes_1 Pt_1 con cui ha un rapporto non sempre facile: la figlia la chiama più volte al giorno, chiedendo supporto emotivo per varie vicissitudini e che non sempre accetta o segue i conSIli materni. La SI.ra Pt_1
lamenta di sentirsi impotente a fronte della lontananza fisica Tes_1 che le separa.
La scrivente ha chiesto alla SI.ra circa l'eventualità, Tes_1 qualora l'autorità giudiziaria ponesse il quesito, di essere nominata in futuro affidataria di la stessa con grande onestà ha riferito Per_1 che ciò causerebbe inevitabilmente conflitti con la figlia e che per il bene di è probabile che rifiuterebbe questa opzione, ma Per_1 che ciò non preclude il fatto di voler essere di supporto a lei è a
e che il trasferimento nel torinese agevolerebbe tale Per_1 compito.
Il SI. compagno della madre da più di 20 anni, lavora Per_4 in una officina di riparazioni a Druento (TO) con possibilità di avere orari molto elastici. Si è dimostrato fin da subito collaborativo e desideroso di essere di supporto al nucleo di , seppur Pt_1
15 di 26 consapevole del grande cambiamento che questo trasferimento inevitabilmente causerebbe alla sua famiglia.
Descrive come una figlia, dimostrando autentico affetto Pt_1 nei suoi confronti, affermando “d'altronde l'ho crescita io”. Descrive come “un bimbo stupendo ma molto difficile” e che Per_1
ha bisogno di essere supportata nella sua gestione. Pt_1
Sia il SI. che la SI.ra affermano di rendersi Per_4 Tes_1 conto di quanto sia importante il ruolo del padre per una sana crescita di e che, seppur con difficoltà, cercano e Per_1 cercheranno di agevolare i rapporti fra e . Pt_1 CP_1
CONTESTO AMBIENTALE/ABITATIVO
Fiano è un piccolo comune di campagna di circa 2.600 abitanti della città metropolitana di Torino. È adiacente alle più grandi cittadine di CI e Venaria Reale che offrono maggiori servizi. Per raggiungere il centro di Torino si impiega circa 30/45 minuti di auto.
Fiano è raggiunta dai mezzi pubblici che però sono poco frequenti.
La scrivente ha effettuato visita domiciliare presso l'abitazione sita in Fiano in Via Lanzo 92/A ove vivrebbe con la madre. Per_1
L'alloggio è al secondo piano mansardato in una piccola palazzina con un grande giardino recintato ed una vista sulle montagne. Ha un ingresso/salotto, una stanza adibita a cucina/soggiorno, la camera matrimoniale ed una cameretta già parzialmente allestita con alcuni libri e giochi per Tale alloggio, pulito ed in ordine, pare Per_1 adeguato alle eSIenze del nucleo.
La scrivente ha inoltre effettuato visita domiciliare presso
l'abitazione della nonna a circa 10 minuti di auto da quella di
. L'alloggio è all'interno di una cascina ristrutturata in un Pt_1 contesto di campagna in una frazione isolata e tranquilla. L'alloggio è di modeste dimensioni e, come aveva già anticipato la SI.ra , Tes_1 non avrebbe lo spazio necessario per ospitare stabilmente e Pt_1
La SI.ra ha precisato che, qualora avvenga il Per_1
16 di 26 trasferimento, sarebbe lei a recarsi presso l'abitazione di per Pt_1 occuparsi di per dare maggior stabilità al piccolo. Per_1
CONTESTO LAVORATIVO
Per trovare e mantenere un posto di lavoro è preferibile avere
l'auto a fronte della scarsità dei mezzi pubblici. Nel comune di CI, sito a circa 10 minuti di auto, è presente il Centro per l'impiego e numerose agenzie interinali. Le attività lavorative dove c'è più disponibilità sono in ambito della ristorazione e assistenza familiare.
CONTESTO SCOLASTICO
La scrivente ha preso contatti con l'istituto comprensivo di Fiano di cui si allega relazione descrittiva rispetto al possibile inserimento di presso la scuola dell'infanzia. Come si evince dalla Per_1 relazione, per eventuale iscrizione di nell'anno scolastico in Per_1 corso la scuola dell'infanzia di Fiano ha una sola sezione disponibile ad accoglierlo, ma il numero degli alunni inseriti è piuttosto alto.
Nei comuni adiacenti di Vallo e Varisella i numeri degli iscritti sono più piccoli, e la scuola dell'infanzia di Varisella (a 5 minuti di auto) risulterebbe essere la più idonea sia per i numeri sia per
l'assenza di bimbi con disabilità e l'insegnante di ruolo ha specializzazione sul sostegno. L'insegnante di sostegno sarebbe attivata in tempi piuttosto celeri, mentre il personale educativo i tempi possono essere decisamente più lunghi.
Si precisa che la nonna si è resa disponibile ad accompagnare quotidianamente a scuola. Per_1
CONTESTO SANITARIO
Si segnala che i cittadini del Comune di Fiano, spesso sono costretti a utilizzare servizi sanitari privati per evitare lunghi tempi di attesa. Parte La scrivente ha preso contatti con la Neuropsichiatria dell'ASL
4 che avrebbe in cura dalla relazione redatta dalla dott.ssa
[...] Per_1
responsabile del Nucleo Autismo di Borgaro, (a circa 25 Per_6 minuti di auto da Fiano) si evince che le famiglie dei bambini sopra i 4
17 di 26 anni debbano rivolgersi a Centri privati convenzionati (con numero eSIuo e lunghe liste d'attesa) o centri privati. I centri privati che si occupano di bimbi con disturbo dello spettro dell'autismo in zona oltre
a terapie individuali effettuano attività di gruppo e corsi di parent training per le famiglie.
La nonna si è mostrata molto interessata a partecipare a tali corsi per supportare al meglio Per_1
Sia lei che il SI. hanno dato disponibilità a contribuire Per_4 economicamente per eventuali terapie necessarie a Per_1
CONCLUSIONI
Dagli elementi raccolti la famiglia d'origine di è parsa Pt_1 adeguata, affettivamente legata a lei ed a Affermano che Per_1
attualmente si sente sola ed ha necessità di supporto nella Pt_1 gestione di e vedono come soluzione migliore il Per_1 trasferimento vicino a loro, anche a fronte dello sfratto che subirà la figlia.
Gli orari lavorativi della SI.ra e del SI. sono Tes_1 Per_4 compatibili con l'eventuale tempo da dedicare a Entrambi Per_1 si sono resi disponibili sia economicamente (già effettuano il pagamento del canone di locazione) sia negli accompagnamenti a scuola e terapie del minore. Il riavvicinamento di con la Pt_1 sorella , avvenuto di recente, è un ulteriore elemento Per_5 positivo. Sia il SI. che la SI.ra affermano di rendersi Per_4 Tes_1 conto di quanto sia importante il ruolo del padre per una sana crescita di e che, seppur con difficoltà, cercheranno di Per_1 agevolare i rapporti fra e . Pt_1 CP_1
Un elemento di preoccupazione nell'eventuale trasferimento sono
i possibili conflitti che potrebbero emergere in futuro a fronte di una maggior presenza dei nonni nella vita di e Pt_1 Per_1
Anche il contesto sanitario è una nota dolente considerando le eSIenze di ma ciò può essere sopperito dall'attivazione di Per_1 supporti in ambito privato».
18 di 26 Nel caso di specie, la madre, seppure non affidataria, bensì mera collocataria del minore, è comunque fornita di adeguate capacità educative e di accudimento, dovendo ritenersi che il trasferimento del minore sia confacente all'interesse del bambino.
La decisione della di trasferirsi a Fiano (TO) non appare Pt_1 dettata da intenti emulativi volti ad ostacolare l'esplicarsi del rapporto padre e figlio, in violazione del principio di bigenitorialità, essendo tale profilo escluso da una pluralità di ragioni inerenti alle eSIenze personali, abitative, relazionali e lavorative della madre collocataria.
È vero che in passato la madre ha osteggiato la frequentazione tra padre e figlio (cfr. relazione dei Servizi sociali, prot. n. 4539/2024 del 12 giugno 2024: «La SI.ra seppur si è sempre Pt_1 presentata agli incontri fissati, nel tempo ha mantenuto un atteggiamento altalenante nei confronti del Servizio. Più volte ha utilizzato toni non del tutto adeguati nei confronti delle scriventi e in più occasioni è stato necessario riprendere il mandato dell'Autorità
Giudiziaria al fine di riuscire a completare l'approfondimento richiesto
e permettere il diritto di visita padre-figlio. Come infatti spiegato nel paragrafo “Osservazione della relazione padre-figlio” la SI.ra Pt_1 ha annullato alcuni degli incontri tra e il SI. (a Per_1 CP_1 volte a causa dello stato di salute del figlio) e, in un primo momento, si è rifiutata di lasciare il figlio un pomeriggio con il padre, come invece proposto dalle scriventi. [...] Negli ultimi colloqui la SI.ra
è apparsa più serena e più collaborante riuscendo ad Pt_1 accogliere le proposte del Servizio e comunicando adeguatamente sia con le scriventi che con l'ex compagno»), ma negli ultimi mesi ella è stato in grado di rispettare la calendarizzazione degli incontri indicata dai Servizi sociali, che prevedeva il pernottamento del minore presso il padre anche per diversi giorni consecutivi, non essendovi allo stato elementi per ritenere che la bbia assunto tale atteggiamento Pt_1 solo per restituire un'immagine di sé accondiscendente e conciliante e per favorire così l'ottenimento dell'autorizzazione a trasferirsi col
19 di 26 minore, con la riserva mentale di ostacolare in futuro il rapporto padre-figlio.
Dunque, la scelta materna non può essere attribuita, semplicisticamente, alla volontà di separare il padre dal figlio, o di rendere al primo più difficoltosa la frequentazione del bambino: si spiega, piuttosto, in ragione della possibilità di andare a vivere in un
Comune limitrofo a quello dove risiede il nucleo familiare della di lei madre, così da poter fruire del suo aiuto e da avere maggiori possibilità di conciliare le eSIenze lavorative con quelle di cura del figlio.
Nella comparazione degli interessi in gioco, deve considerarsi preminente quello del bambino, in tenera età e con alcune fragilità, alla presenza e vicinanza costante e durevole della figura materna.
Il bambino non può ritenersi ancora affrancato da una stretta dipendenza materiale e fisica dalla madre quanto alle eSIenze primarie e più elementari di vita, in quanto è ancora bisognoso della presenza materna.
Nel luogo del programmato trasferimento la potrebbe Pt_1 avvalersi del proficuo sostegno della madre e del suo compagno, che le consentirebbero una maggiore facilità nell'organizzazione quotidiana e nella gestione del minore, consentendole di poter riprendere l'attività lavorativa e di trovare una stabilità e regolarità nella vita quotidiana.
Lì la donna ha già reperito un alloggio idoneo a breve distanza dall'abitazione della famiglia d'origine.
Appare capzioso l'argomento del convenuto secondo cui, in caso di autorizzazione al trasferimento del minore in tale abitazione di
«modeste dimensioni», «verrebbe preferita tale realtà rispetto a quella ben più adeguata in cui attualmente vive il SI. CP_1 assieme ai genitori», atteso che l'alloggio reperito dalla al di Pt_1 là delle dimensioni, è stato giudicato appropriato e, a fronte di due abitazioni entrambe idonee, il genitore collocatario non può essere
20 di 26 certo essere individuato sulla base di quella maggiormente confortevole.
Né paiono decisivi gli ulteriori elementi valorizzati in senso contrario dal che ha estrapolato strumentalmente vari CP_1 passaggi – alcuni peraltro non SInificativi (come quello relativo alla mancanza di rapporto tra l'odierna attrice ed il padre biologico oppure quello relativo alla depressione sofferta dalla di lei madre più di vent'anni fa) – e quindi operato una lettura solo parziale della relazione dei Servizi sociali, i quali, al di là di occasionali discussioni tra la e la madre, verosimilmente alimentate dalla Pt_1 comprensibile situazione di esasperazione quotidiana vissuta dalla prima (disoccupata, sfrattata da casa ed impegnata a gestire un figlio piccolo e problematico), hanno descritto un contesto familiare coeso e determinato a supportare fattivamente la decisione della di Pt_1 trasferirsi, come già dimostrato dall'avere contribuito con regolarità a sostenerla economicamente (cfr. docc. 12 e 13) e dall'essersi attivati per reperire una consona soluzione abitativa con costo a loro carico, evidenziando che attualmente non vi sono particolari criticità nel rapporto dell'attrice con la sorella e con la madre e che possibili contrasti potrebbero sorgere nel caso – però mai ipotizzato né dalle parti né da questo Tribunale – in cui fosse disposto l'affidamento del minore alla nonna materna.
Non si ravvisano particolari controindicazioni nell'inserimento scolastico del minore, che avrebbe l'opportunità di essere accolto in scuole dell'infanzia, se non proprio nel comune di residenza, in quelle in comuni limitrofi.
Non desta preoccupazione neppure il percorso assistenziale e terapeutico di cui necessita il minore, che può essere seguito adeguatamente anche nel nuovo luogo di residenza: infatti, se è vero che le strutture pubbliche locali non sono disponibili alla presa in carico, è però altrettanto vero che, in attesa di poter accedere ai centri privati convenzionati, è comunque possibile nel frattempo
21 di 26 indirizzare il minore presso centri privati, che non può dirsi che offrano un'assistenza qualitativamente inferiore al servizio pubblico ed alla cui spesa la famiglia d'origine della si è dichiarata Pt_1 disponibile a contribuire (si noti, a riguardo, che attualmente frequenta la terapia presso il Servizio di neuropsichiatria Per_1 per una sola ora a settimana nella giornata di mercoledì mattina perché «nei mesi estivi il minore ha saltato tutte le terapie programmate, nella maggior parte dei casi nessuno dei genitori ha avvisato dell'assenza» con la conseguenza che il Servizio medesimo ha ridotto le ore settimanali da due ad una).
l'interesse della prole minorenne ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità, che si sostanzia anche nel diritto a conservare un rapporto SInificativo e continuativo con l'altro genitore
Tenuto conto della distanza tra il luogo di residenza del padre e quello del minore, ragguardevole ma non insostenibile, della necessità di conservare un rapporto SInificativo e continuativo tra ed il padre, nonché degli attuali tempi di frequentazione tra Per_1
i due, deve disporsi che l'odierno convenuto possa vedere e tenere con sé per un fine settimana al mese, dal giovedì Per_1 pomeriggio, quando lo andrà a prendere presso l'abitazione materna, alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, con facoltà di portarlo presso la propria abitazione.
I periodi di vacanza vengono regolati come da dispositivo.
1.4. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le
22 di 26 risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle eSIenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nel caso di specie, , di anni 29, in passato ha Parte_1 lavorato come commessa con contratti precari ed a termine, ma è
23 di 26 attualmente disoccupata, anche se dovrà necessariamente reperire in tempi brevi un'occupazione lavorativa che garantisca un'autonomia economica a sé stessa ed al figlio.
È in procinto di trasferirsi in un'abitazione condotta in locazione con canone, di importo imprecisato, che allo stato viene sostenuto dalla sua famiglia d'origine.
Di contro, , di anni 25, lavora come operaio Parte_3 nell'impresa edile di famiglia.
Ha dichiarato di percepire una retribuzione di € 1.000,00 al mese, ma non può certo dirsi che nel tratteggiare la sua situazione economica abbia assunto una condotta processuale trasparente, essendosi limitato a produrre l'estratto del conto corrente relativo al solo periodo da settembre 2023 a giugno 2024, dal quale risultano, senza alcuna cadenza regolare, bonifici dal padre per complessivi €
11.200,00 (€ 2.500,00 in data 14 settembre 2023, € 200,00 in data
29 settembre 2023, € 1.000,00 in data 9 ottobre 2023, € 500,00 in data 24 ottobre 2023, € 3.000,00 in data 6 novembre 2023, €
1.000,00 in data 16 gennaio 2024, € 3.000,00 in data 13 marzo
2024) e versamenti in contanti per complessivi € 2.090,00 (cfr. doc.
17 del convenuto), corrispondenti, in media, ad un'entrata mensile di
€ 1.476,66 (€ 13.290,00 / 9 mesi).
Vive presso l'abitazione dei genitori, senza sostenere spese per alloggio.
Orbene, avuto riguardo alla condizione economico-patrimoniale delle parti, alle eSIenze del minore in relazione all'età, ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, ai costi di trasferta a carico del padre per incontrare il figlio, nonché alla condotta omissiva del convenuto valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 473 bis. 18 c.p.c.), ritiene il Tribunale congruo imporre al CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella misura di € Per_1
300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
24 di 26 2. La reciproca soccombenza (l'attrice è risultata vittoriosa sulla richiesta di autorizzazione al trasferimento di residenza del minore, ma soccombente sulla domanda di affidamento esclusivo rafforzato, mai espressamente rinunciata, e sui profili economici;
il convenuto, di contro, è risultato vittorioso sulla domanda di affidamento ai Servizi sociali e sulle questioni economiche, essendo stata accolta la sua offerta formulata nella comparsa costitutiva, anch'essa mai espressamente revocata), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. autorizza il trasferimento del figlio minore a Fiano Per_1
(TO), Via Lanzo n. 92/A, fissando la residenza presso l'abitazione della madre;
Parte_1
2. dispone l'affidamento del figlio minore ai Servizi Per_1 sociali competenti per territorio, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
3. dispone che il padre possa vedere e tenere CP_1 con sé il figlio minore per un fine settimana al mese, dal Per_1 giovedì pomeriggio, quando lo andrà a prendere presso l'abitazione materna, alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, con facoltà di portarlo presso la propria abitazione, nonché per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno, per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
4. incarica il Servizio sociale affidatario di:
25 di 26 − vigilare sulle condizioni di salute del minore, attuando se necessario ogni intervento di sostegno psicologico, educativo, formativo, ricreativo nell'interesse dello stesso;
− attivare un intervento di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori, impartendo loro le necessarie prescrizioni educative e comportamentali, ponendo in essere interventi specifici al fine di consentire il superamento delle criticità emerse, recuperare la loro funzione genitoriale ed acquisire la necessaria autonomia e l'opportuna consapevolezza del proprio ruolo;
− effettuare uno stretto monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, finalizzato al controllo e alla gestione delle criticità emerse;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 la somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi sociali competenti per territorio (A.S.P.
Carlo Sartori e Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali di CI).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di conSIlio della Prima
Sezione Civile, in data 13 febbraio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4727/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3 giugno 1995; rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Tallarita come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Druento (TO), Via Torino n. 51
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2 il 18 aprile 1999; rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Soncini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Alberto Pansa n.
47
- convenuto - con l'intervento del
1 di 26 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come a verbale d'udienza del giorno 6 febbraio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 11 dicembre 2023, , a seguito della cessazione della Parte_1 convivenza more uxorio con , conveniva in giudizio CP_1
l'uomo per sentire disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del loro figlio (nato il [...]), l'assegnazione della casa Per_1 familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno in forma protetta ed un contributo al mantenimento del figlio in misura pari ad
€ 1.000,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
2. Con decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c. reso inaudita altera parte in data 12 dicembre 2023, confermato con ordinanza in data 21 dicembre 2023 pronunciata a seguito di integrazione del contraddittorio, veniva disposto l'affidamento del figlio minore ai Servizi sociali competenti per territorio, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, e con incarico all'Ente affidatario di regolamentare gli incontri del padre con il minore, inizialmente in forma protetta, ponendo a carico del l'obbligo di versare alla a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile rivalutabile di € 300,00 e di partecipare, in ragione del 70%, delle spese straordinarie.
Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 15 dicembre 2023 al Pubblico Ministero, il quale
2 di 26 veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. si costituiva con comparsa depositata in data CP_1
12 febbraio 2024, e chiedeva l'affidamento del minore ai Servizi sociali con autorizzazione a vedere liberamente il minore presso la propria abitazione, offrendo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Acquisite tre relazioni dei Servizi sociali, all'udienza del 6 febbraio 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che concordemente rinunciavano ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno un figlio, che oggi ha 4 anni ed è Per_1 affetto da disturbo dello spettro autistico.
La complessità della vicenda familiare impone di effettuare una sintetica ricostruzione, anche nei suoi aspetti diacronici, dei rapporti intercorrenti fra le parti, necessaria per meglio chiarire i motivi della presente pronunzia.
I Servizi sociali (A.S.P. Carlo Sartori), nella relazione trasmessa all'ufficio (prot. n. 0007363/2023 del 19 dicembre 2023), hanno dato atto di conoscere il nucleo familiare fin dall'agosto 2022 a seguito di segnalazioni per violenza assistita.
Nella prima relazione allegata (prot. n. 160/2023 del 10 gennaio
2023) risulta che nell'estate 2022 i vicini di casa avevano contattato le Forze dell'Ordine a seguito delle frequenti discussioni della coppia, generatesi a causa di difficoltà nell'organizzazione familiare e nella gestione delle problematiche, anche di salute, del figlio.
I Servizi sociali, effettuate le indagini del caso, riferivano, in particolare, che «Entrambi i genitori si riconoscono delle buone qualità e delle buone risorse personali: il padre ha descritto la compagna come una mamma perfetta, attenta ai bisogni del figlio,
3 di 26 premurosa e in grado di stabilire delle regole e delle routine. La madre ha sottolineato invece come il compagno sia una persona responsabile e un padre presente, affettuoso e giocherellone. [...]
Durante la visita domiciliare [...] I genitori si sono mostrati premurosi
e attenti ai suoi bisogni e lo stesso ha manifestato un buon legame di attaccamento sia con la madre che con il padre, riferendosi ad entrambi in casi di necessità».
Dunque, risultava allora che «I genitori sono apparsi in accordo rispetto alle scelte educative, mostrandosi una coppia compatta ed in equilibrio rispetto ai ruoli. Entrambe le figure risultano presenti e di supporto nella vita del figlio, sia su un piano concreto che dal punto di vista affettivo, mostrando di conoscerne la quotidianità, le caratteristiche e i desideri», tanto da indurre gli operatori dei Servizi sociali ad escludere la sussistenza di una situazione di pregiudizio per il minore tale da giustificare la necessità di ulteriori interventi a sua protezione.
Nella seconda relazione in atti (prot. n. 4462/2023 del 1° agosto
2023) risulta che nel marzo 2023 le Forze dell'Ordine sono state nuovamente allertate nel corso di un violento litigio verificatosi nell'abitazione della coppia.
Dopo quell'ennesima lite, le parti, di comune accordo, decidevano di separarsi, pur persistendo una forte conflittualità ed una difficoltà comunicativa, di cui sono testimonianza i numerosissimi messaggi scambiati, intrisi di espressioni scurrili, minacciose e ritorsive (cfr. punto tre del capo d'imputazione A) di cui alla richiesta di rinvio a giudizio sub doc. 12 dell'attrice, nonché docc. 3, 4, 5, 7, 8,
16 del convenuto).
È in questo contesto familiare apertamente disgregato, connotato da risalenti, gravi e ripetute liti, che è maturata l'aggressione del 25 novembre 2023, a seguito della quale in data 13 dicembre 2023 è stata applicata al la misura cautelare del CP_1 divieto di avvicinamento alla Tomasi, poi sostituita da quella meno
4 di 26 afflittiva dell'obbligo di presentazione quotidiano alla P.G. (cfr. doc. 2 del convenuto).
Il pur essendo stato assolto dai reati di atti persecutori CP_1 ex art. 612 bis c.p. e di omesso mantenimento ex art. 570 c.p., è però stato recentemente condannato per lesioni personali ai danni della proprio in relazione a quell'aggressione durante la quale Pt_1 egli aveva bloccato con la propria autovettura quella da lei condotta e, sceso dal veicolo sorreggendo in braccio il minore in lacrime, prima aveva sferrato con la mano alcuni colpi al di lei veicolo e poi l'aveva colpita al volto con un pugno procurandole una «piccola tumefazione» alla tempia sinistra con prognosi di dieci giorni (cfr. verbale d'udienza del 26 settembre 2024 e capo d'imputazione B) di cui alla richiesta di rinvio a giudizio sub doc. 12 dell'attrice: «per il reato di cui agli artt.
582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5.1) e all'art. 577 n. 1) c.p. perché, superando e tagliando la strada all'ex compagna
[...]
, costringendola ad effettuare una brusca frenata con la Pt_1 propria autovettura, nonché percuotendola con un pugno sulla tempi sinistra e mettendole una mano in faccia, stringendola su bocca e naso, le cagionava lesioni personali dalle quali derivata una malattia nel corpo consistita in “distrazione muscolare cervicale, tc minore” giudicata guaribile in 10 giorni»).
Da una successiva relazione dei Servizi sociali sembrava che la situazione fosse sensibilmente migliorata, tanto da avere indotto i procuratori delle parti a chiedere un rinvio per definire le condizioni di un accordo.
In particolare, nella relazione in atti (prot. n. 4539/2024 del 12 giugno 2024) si legge:
«Tra i genitori persiste una conflittualità altalenante, infatti a volte sono in grado di comunicare autonomamente mentre in altre occasioni richiedono la mediazione del Servizio. Nonostante questo, ad oggi entrambi i genitori appaiono rispettosi del calendario di incontri padre-figlio condiviso con il Servizio.
5 di 26 Il padre ha accettato di farsi carico delle spese per il trasporto alla scuola dell'infanzia e di accompagnare a settimane alterne alla terapia psico-educativa; in tal modo, la madre, che fino Per_1 ad oggi si è occupata in autonomia della gestione del figlio, potrebbe reperire un'occupazione in quanto sarebbe maggiormente supportata dal padre. ha mostrato un buon attaccamento con entrambi i Per_1 genitori e grazie all'attivazione del pulmino scolastico e alla ritrovata collaborazione tra gli stessi, il minore sta riuscendo a frequentare con più costanza sia la scuola dell'infanzia che la terapia psico-educativa.
Il minore, essendo un bambino con diagnosi di Disturbo dello
Spettro Autistico, necessita di un ambiente sereno, stabile e di collaborazione continua tra i genitori, pertanto sarebbe opportuna una chiara e precisa regolamentazione dei rapporti tra genitori-figlio, per permettere a l'acquisizione di una routine strutturata e Per_1 prevedibile che lo aiuterebbe a sentirsi più sicuro.
Inoltre, nonostante l'andamento positivo degli incontri e del percorso svolto, le scriventi hanno osservato nel corso della presa in carico instabilità nel rapporto tra i genitori, ciò ha comportato in alcune occasioni una difficoltà nel garantire il diritto alla bi- genitorialità a Per tale ragione le scriventi ritengono Per_1 necessario continuare a supportare e monitorare il nucleo nell'ottica di fornire ai genitori uno spazio di riflessione e confronto».
1.1. Quanto al regime di affidamento, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta
6 di 26 prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
Secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, da intendersi in funzione del soddisfacimento delle sue fondamentali ed imprescindibili eSIenze di cura, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. 6535/2019).
A riguardo, la S.C. ha precisato che l'art. 337 ter c.c. attribuisce al giudice del merito un potere amplissimo in ordine all'adozione dei provvedimenti più convenienti per la prole (Cass. 32404/2021) e che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. 6535/2019 e Cass. 5108/2012).
Il criterio fondamentale cui attenersi per stabilire il regime di affido è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole (cfr. Cass. 28244/2019), dovendo il giudizio di idoneità essere ancorato ad elementi concreti e fondato, in particolare, sulle
7 di 26 modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nella specie, nessuna delle parti pare allo stato riuscire a porre in essere delle condotte tutelanti per il minore, che si trova coinvolto in una forte e mai sopita conflittualità genitoriale, pronta a riaccendersi ad ogni occasione.
Da ultimo, è stata la richiesta della di autorizzare il Pt_1 proprio trasferimento col minore in altra città ad avere provocato una recrudescenza del latente conflitto genitoriale, non essendo riuscite le parti, pur conservando delle reciproche e contrapposte posizioni a riguardo, a mantenere un contegno dialogante ma avendo, anzi, nuovamente innalzato i toni dello scontro.
Le stesse conclusioni rassegnate in tema di affidamento appaiono assai perplesse, riflettendo non solo il disorientamento dei genitori ma anche la difficoltà di trovare elementi di condivisione: la madre, che agli esordi del giudizio aveva chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato, si è dichiarata disponibile all'affidamento condiviso a condizione che il padre, di cui aveva però appena lamentato la scarsa collaborazione nel rilascio della carta d'identità del minore, cambi tale atteggiamento;
il padre, invece, non ha concluso per alcun regime di affido, dovendo pertanto ritenersi che, in mancanza di indicazioni di segno contrario, egli abbia insistito per l'affidamento ai Servizi sociali richiesto nell'atto di costituzione in giudizio.
A ciò si aggiunga che la pregressa aggressione del ai CP_1 danni della accertata in sede penale, nonché le modalità Pt_1 comunicative tra le parti, assolutamente sconvenienti, sgradevoli ed inopportune, escludono la possibilità di prestare affidamento sulle loro
8 di 26 capacità di esercitare in modalità condivisa la responsabilità genitoriale.
Pertanto, avuto riguardo alla conflittualità tra le parti, che appare di sicuro nocumento al benessere e ad una sicura e serena crescita del minore, nonché alla necessità di fornire loro strumenti di sostegno alla genitorialità, anche in vista dei futuri cambiamenti nell'organizzazione familiare, va confermato l'affidamento del minore ai Servizi sociali competenti per territorio, come già disposto interinalmente nel corso del giudizio.
1.2. Il minore va collocato in via prelevante presso la Pt_1 sia perché quest'ultima è il genitore che se n'è sempre maggiormente occupato, come peraltro confermato da entrambe le parti (cfr. pagina
10 della relazione dei Servizi sociali, prot. n. 4539/2024 del 12 giugno 2024), sia perché la richiesta del padre di divenire collocatario non solo risulta del tutto immotivata, non avendo illustrato alcun elemento concreto che lo dovrebbe rendere preferibile alla madre, ma, altresì, avanzata per la prima volta solo a seguito dell'istanza dell'attrice di autorizzazione al trasferimento in altra città, assumendo perciò un carattere vagamente provocatorio.
La madre è certamente il genitore di riferimento per il figlio, di soli quattro anni, che, dopo un periodo di osservazione durante gli incontri protetti, da aprile 2024 ha progressivamente iniziato a frequentare liberamente il padre, il quale prima lo è andato a prendere all'uscita dall'asilo, poi lo ha accompagnato alle sedute di terapia psico-educativa, infine lo ha tenuto a pernottare presso la propria abitazione anche per diversi giorni consecutivi.
Il rapporto padre-minore si è sicuramente consolidato nel tempo, ma non al punto da considerare praticabile la soluzione prospettata dal convenuto di modifica del collocamento.
1.3. La madre ha chiesto di essere autorizzata a trasferirsi col minore a Fiano (TO), in località vicina a quella – CI (TO) – dove vive la sua famiglia di origine.
9 di 26 La decisione della è da lei giustificata in ragione sia di Pt_1 difficoltà economiche, essendo priva di un'occupazione lavorativa, difficilmente conciliabile con le eSIenze di cura del minore, e a breve,
a seguito dell'imminente esecuzione dello sfratto, anche di un alloggio, sia di gestione del minore, trovandosi sola nel territorio reggiano senza la possibilità di beneficiare di alcun aiuto familiare.
Il padre ha contrastato la decisione della madre di trasferirsi in
Piemonte, rilevando, tra l'altro, che se la frequentazione del minore è osteggiata o comunque difficoltosa già ora, non potrebbe che esserlo ancora di più nel caso in cui il bambino si trovasse a 300 km di distanza.
In via generale, va sottolineato che oggetto del presente giudizio
è l'affidamento e il collocamento del figlio di una coppia di genitori non coniugati, nell'ambito del quale il giudice non ha il potere d'imporre all'uno o all'altro dei genitori stessi di rinunziare a un progettato trasferimento, che del resto corrisponde a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito. Il giudice non può che prendere atto delle determinazioni al riguardo assunte dall'interessato e regolarsi di conseguenza nella decisione, che gli compete, sull'affido e il collocamento del figlio minore.
Nessuna norma, inoltre, impone di privare il genitore che intenda trasferirsi, per questo solo fatto, dell'affido o del collocamento dei figli presso di sé; la decisione del giudice è discrezionale e deve ispirarsi al superiore interesse del figlio minore.
In altri termini, di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dai genitori, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro genitore, l'idoneità ad essere collocatari del figlio minore, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa,
10 di 26 comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta (Cass. 9633/2015, Cass. 18087/2016, Cass. 19455/2019, Cass.
5604/2020, Cass. 27160/2020, Cass. 33615/2021, Cass. 4796/2022,
Cass. 21054/2022).
La scelta del genitore presso il quale è più opportuno collocare il minore in via prevalente deve appuntare sulla ricerca della soluzione che meglio privilegi il futuro benessere morale e materiale del minore stesso e la sua serena maturazione psicologica.
Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino.
Nel caso di specie, è stato quindi richiesto ai Servizi sociali affidatari, d'intesa con quelli competenti per il territorio di Fiano (TO), di effettuare un'approfondita indagine sul contesto affettivo, familiare, ambientale, abitativo, lavorativo, scolastico e sanitario che troverebbero madre e figlio nel luogo programmato di trasferimento.
A riguardo, nella relazione dei Servizi sociali affidatari si legge:
«L'organizzazione settimanale condivisa con i genitori, a partire dall'11 novembre 2024, è stata la seguente: il minore ha pernottato dal padre a week end alterni, dal venerdì all'uscita dall'asilo al lunedì mattina;
mentre nelle settimane in cui trascorreva il fine Per_1 settimana con la madre, il minore ha pernottato a casa del padre il mercoledì e il giovedì notte.
Inoltre, su richiesta della madre e con l'accordo del padre, ha passato le Festività Natalizie dal 23.12.24 al 30.12.24 Per_1
11 di 26 con la madre a Torino;
mentre dal 31 dicembre all'Epifania è stato con il padre a Barco di AN (RE).
Dai rimandi ricevuti dai genitori il calendario è stato funzionale per il minore, nonostante la madre abbia riferito qualche sua fatica nel rispettare i giorni, lo stesso però continua a mostrare un buon attaccamento con entrambe le figure genitoriali, e la proposta avanzata dai servizi è stata rispettata dalle parti tranne nelle giornate in cui è stato ammalato. Per_1
Come si evince dalla relazione della scuola dell'infanzia in allegato, il minore ha frequentato con più costanza la scuola, in particolare se accompagnato dal padre, mostrando però qualche comportamento problema sul pulmino. Per tale ragione è stato richiesto al padre di non portare direttamente il figlio a scuola in automobile nelle giornate di sua spettanza, ma di accompagnarlo alla fermata del pulmino in modo che potesse sempre usufruire di tale servizio, aiutandolo nella costruzione di una routine. Il padre ha accolto tale richiesta e si è inoltre reso disponibile a portare tutti i mercoledì mattina il figlio alla terapia presso la neuropsichiatria territoriale garantendo una frequenza regolare.
Si precisa che nei mesi estivi il minore ha saltato tutte le terapie programmate, nella maggior parte dei casi nessuno dei genitori ha avvisato dell'assenza e pertanto il Servizio di neuropsichiatria ha ridotto le ore di terapia da due ore a una sola settimanale, nella giornata del mercoledì mattina.
Nel corso del presente approfondimento le scriventi hanno conosciuto anche i nonni paterni SI.ri e Persona_2 Per_3
[...]
I nonni paterni hanno sottolineato la loro disponibilità a supportare il figlio nella gestione di potendo contare su Per_1 orari di lavoro flessibili e su una buona disponibilità economica.
[...]
12 di 26 Le scriventi hanno avuto la possibilità di effettuare la visita domiciliare presso l'abitazione dei nonni paterni in quanto, come sopracitato, ad oggi il SI. è domiciliato presso la casa dei CP_1 suoi genitori.
L'abitazione è una villetta indipendente su tre piani con ampio giardino. Al piano terra è presente la cucina con un'ampia sala, al primo piano si trova la camera da letto dei nonni paterni, la camera da letto del SI. dove dorme anche nei week end di CP_1 Per_1 spettanza, i rispettivi bagni e un'altra ampia sala;
all'ultimo piano è presente una stanza, un bagno e un piccolo salotto. Gli spazi appaiono adeguati e funzionali alla presenza di . Per_1
Nella relazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-
Assistenziali (C.I.S.) di CI (prot. n. 680/2025 del 17 gennaio 2025) si legge:
«CONTESTO AFFETTIVO/FAMILIARE:
La nonna, SI.ra , ha preso contatti con il servizio Tes_1 scrivente in data 03/10/2024, descrivendo la situazione della figlia
e del nipotino Ha riferito che il nucleo familiare Pt_1 Per_1 della figlia è in carico ai Sevizi Sociali della zona di AN per una brutta separazione.
Ha raccontato inoltre della diagnosi di autismo del nipote
e di come la figlia lamentasse di sentirsi sola nella gestione Per_1 difficoltosa del bimbo e che pertanto esprimeva il desiderio Pt_1 di trasferirsi vicino a lei per poter essere maggiormente supportata.
La nonna ha riferito inoltre di avere già reperito una soluzione abitativa per la figlia ed il nipote a Fiano (TO) in Via Lanzo 92/A, a fronte di una procedura di sfratto a carico di . Ha raccontato Pt_1 la difficoltà nel reperire un alloggio in affitto a causa dello stato di disoccupazione della figlia ma, grazie ad una conoscenza del suo compagno, ha trovato una sistemazione idonea per il nucleo con canone di locazione attualmente a loro carico. Afferma di lavorare
13 di 26 come impiegata in un'azienda di Pianezza (TO) dal lunedì al venerdì fino alle ore 15.
La SI.ra ha raccontato la sua storia personale, la Tes_1 separazione piuttosto travagliata con il padre di che all'epoca
Pt_1 aveva tre anni. Descrive il SI. come un uomo geloso,
Pt_1 possessivo ed infedele e che, dopo un episodio di violenza, lei aveva preso la decisione di separarsi ed erano stati predisposti incontri protetti fra ed il padre. Racconta inoltre che dopo circa tre
Pt_1 mesi dalla separazione era deceduto suo padre e questo ennesimo evento traumatico le aveva causato un periodo di depressione per cui aveva deciso di chiedere aiuto sia per il suo benessere psichico ma anche per il bene della piccola . In quel periodo racconta di
Pt_1 essersi trasferita da sua madre e che con la stabilizzazione della separazione incontrava il padre a weekend alterni.
Pt_1
In merito al SI. , padre biologico di , la CP_2 Pt_1 SI.ra riferisce che lo stesso sia una figura periferica nella vita Tes_1 della figlia, che lo stesso è incentrato su di sé e sui suoi problemi e che sente raramente (l'ultima volta più di sei mesi fa) e non Pt_1 per sapere come sta ma piuttosto per lamentarsi e chiedere in prestito del denaro. ll servizio scrivente, dopo aver ricevuto conferma dello scarso rapporto fra lei ed il padre dai servizi sociali che seguono
, ha valutato di non coinvolgere, al momento, il SI. Pt_1 CP_2
.
[...]
Nel proseguire il racconto della sua storia familiare la SI.ra Tes_1 riferisce di aver successivamente conosciuto il SI. Persona_4
e di aver intrapreso una relazione sentimentale con lo
[...] stesso nel 2001. Nel 2003 è nata la loro figlia . Per_5
viene descritta come una ragazza tranquilla, studiosa e Per_5 determinata. Il SI. racconta che i rapporti fra e Per_4 Per_5
non siano sempre stati sereni ma che ultimamente ci sia Pt_1 stato un riavvicinamento fra le due. Durante la visita domiciliare
ha raccontato di frequentare il primo anno di ingegneria Per_5
14 di 26 all'università dopo aver ultimato il liceo artistico: questo percorso universitario la impegna molto ma ha comunque deciso di intraprendere un piccolo lavoretto durante i fine settimana per sentirsi più autonoma economicamente.
La SI.ra e la figlia raccontano che durante il Tes_1 Per_5 periodo natalizio e sono stati alcuni giorni presso Pt_1 Per_1 la casa di Fiano e che pertanto hanno trascorso molto tempo tutti insieme, notando come fosse più serena e tranquilla del Pt_1 solito. Hanno inoltre avuto l'occasione di accudire da sole Per_1 per alcune ore riferendo la complessità di gestire alcuni suoi comportamenti e come sia stata brava a tranquillizzarlo e Per_5 distrarlo. Hanno entrambe riferito di ammirare che, seppur a Pt_1 fatica, gestisce nella quotidianità il piccolo.
La SI.ra descrive come una ragazza complessa Tes_1 Pt_1 con cui ha un rapporto non sempre facile: la figlia la chiama più volte al giorno, chiedendo supporto emotivo per varie vicissitudini e che non sempre accetta o segue i conSIli materni. La SI.ra Pt_1
lamenta di sentirsi impotente a fronte della lontananza fisica Tes_1 che le separa.
La scrivente ha chiesto alla SI.ra circa l'eventualità, Tes_1 qualora l'autorità giudiziaria ponesse il quesito, di essere nominata in futuro affidataria di la stessa con grande onestà ha riferito Per_1 che ciò causerebbe inevitabilmente conflitti con la figlia e che per il bene di è probabile che rifiuterebbe questa opzione, ma Per_1 che ciò non preclude il fatto di voler essere di supporto a lei è a
e che il trasferimento nel torinese agevolerebbe tale Per_1 compito.
Il SI. compagno della madre da più di 20 anni, lavora Per_4 in una officina di riparazioni a Druento (TO) con possibilità di avere orari molto elastici. Si è dimostrato fin da subito collaborativo e desideroso di essere di supporto al nucleo di , seppur Pt_1
15 di 26 consapevole del grande cambiamento che questo trasferimento inevitabilmente causerebbe alla sua famiglia.
Descrive come una figlia, dimostrando autentico affetto Pt_1 nei suoi confronti, affermando “d'altronde l'ho crescita io”. Descrive come “un bimbo stupendo ma molto difficile” e che Per_1
ha bisogno di essere supportata nella sua gestione. Pt_1
Sia il SI. che la SI.ra affermano di rendersi Per_4 Tes_1 conto di quanto sia importante il ruolo del padre per una sana crescita di e che, seppur con difficoltà, cercano e Per_1 cercheranno di agevolare i rapporti fra e . Pt_1 CP_1
CONTESTO AMBIENTALE/ABITATIVO
Fiano è un piccolo comune di campagna di circa 2.600 abitanti della città metropolitana di Torino. È adiacente alle più grandi cittadine di CI e Venaria Reale che offrono maggiori servizi. Per raggiungere il centro di Torino si impiega circa 30/45 minuti di auto.
Fiano è raggiunta dai mezzi pubblici che però sono poco frequenti.
La scrivente ha effettuato visita domiciliare presso l'abitazione sita in Fiano in Via Lanzo 92/A ove vivrebbe con la madre. Per_1
L'alloggio è al secondo piano mansardato in una piccola palazzina con un grande giardino recintato ed una vista sulle montagne. Ha un ingresso/salotto, una stanza adibita a cucina/soggiorno, la camera matrimoniale ed una cameretta già parzialmente allestita con alcuni libri e giochi per Tale alloggio, pulito ed in ordine, pare Per_1 adeguato alle eSIenze del nucleo.
La scrivente ha inoltre effettuato visita domiciliare presso
l'abitazione della nonna a circa 10 minuti di auto da quella di
. L'alloggio è all'interno di una cascina ristrutturata in un Pt_1 contesto di campagna in una frazione isolata e tranquilla. L'alloggio è di modeste dimensioni e, come aveva già anticipato la SI.ra , Tes_1 non avrebbe lo spazio necessario per ospitare stabilmente e Pt_1
La SI.ra ha precisato che, qualora avvenga il Per_1
16 di 26 trasferimento, sarebbe lei a recarsi presso l'abitazione di per Pt_1 occuparsi di per dare maggior stabilità al piccolo. Per_1
CONTESTO LAVORATIVO
Per trovare e mantenere un posto di lavoro è preferibile avere
l'auto a fronte della scarsità dei mezzi pubblici. Nel comune di CI, sito a circa 10 minuti di auto, è presente il Centro per l'impiego e numerose agenzie interinali. Le attività lavorative dove c'è più disponibilità sono in ambito della ristorazione e assistenza familiare.
CONTESTO SCOLASTICO
La scrivente ha preso contatti con l'istituto comprensivo di Fiano di cui si allega relazione descrittiva rispetto al possibile inserimento di presso la scuola dell'infanzia. Come si evince dalla Per_1 relazione, per eventuale iscrizione di nell'anno scolastico in Per_1 corso la scuola dell'infanzia di Fiano ha una sola sezione disponibile ad accoglierlo, ma il numero degli alunni inseriti è piuttosto alto.
Nei comuni adiacenti di Vallo e Varisella i numeri degli iscritti sono più piccoli, e la scuola dell'infanzia di Varisella (a 5 minuti di auto) risulterebbe essere la più idonea sia per i numeri sia per
l'assenza di bimbi con disabilità e l'insegnante di ruolo ha specializzazione sul sostegno. L'insegnante di sostegno sarebbe attivata in tempi piuttosto celeri, mentre il personale educativo i tempi possono essere decisamente più lunghi.
Si precisa che la nonna si è resa disponibile ad accompagnare quotidianamente a scuola. Per_1
CONTESTO SANITARIO
Si segnala che i cittadini del Comune di Fiano, spesso sono costretti a utilizzare servizi sanitari privati per evitare lunghi tempi di attesa. Parte La scrivente ha preso contatti con la Neuropsichiatria dell'ASL
4 che avrebbe in cura dalla relazione redatta dalla dott.ssa
[...] Per_1
responsabile del Nucleo Autismo di Borgaro, (a circa 25 Per_6 minuti di auto da Fiano) si evince che le famiglie dei bambini sopra i 4
17 di 26 anni debbano rivolgersi a Centri privati convenzionati (con numero eSIuo e lunghe liste d'attesa) o centri privati. I centri privati che si occupano di bimbi con disturbo dello spettro dell'autismo in zona oltre
a terapie individuali effettuano attività di gruppo e corsi di parent training per le famiglie.
La nonna si è mostrata molto interessata a partecipare a tali corsi per supportare al meglio Per_1
Sia lei che il SI. hanno dato disponibilità a contribuire Per_4 economicamente per eventuali terapie necessarie a Per_1
CONCLUSIONI
Dagli elementi raccolti la famiglia d'origine di è parsa Pt_1 adeguata, affettivamente legata a lei ed a Affermano che Per_1
attualmente si sente sola ed ha necessità di supporto nella Pt_1 gestione di e vedono come soluzione migliore il Per_1 trasferimento vicino a loro, anche a fronte dello sfratto che subirà la figlia.
Gli orari lavorativi della SI.ra e del SI. sono Tes_1 Per_4 compatibili con l'eventuale tempo da dedicare a Entrambi Per_1 si sono resi disponibili sia economicamente (già effettuano il pagamento del canone di locazione) sia negli accompagnamenti a scuola e terapie del minore. Il riavvicinamento di con la Pt_1 sorella , avvenuto di recente, è un ulteriore elemento Per_5 positivo. Sia il SI. che la SI.ra affermano di rendersi Per_4 Tes_1 conto di quanto sia importante il ruolo del padre per una sana crescita di e che, seppur con difficoltà, cercheranno di Per_1 agevolare i rapporti fra e . Pt_1 CP_1
Un elemento di preoccupazione nell'eventuale trasferimento sono
i possibili conflitti che potrebbero emergere in futuro a fronte di una maggior presenza dei nonni nella vita di e Pt_1 Per_1
Anche il contesto sanitario è una nota dolente considerando le eSIenze di ma ciò può essere sopperito dall'attivazione di Per_1 supporti in ambito privato».
18 di 26 Nel caso di specie, la madre, seppure non affidataria, bensì mera collocataria del minore, è comunque fornita di adeguate capacità educative e di accudimento, dovendo ritenersi che il trasferimento del minore sia confacente all'interesse del bambino.
La decisione della di trasferirsi a Fiano (TO) non appare Pt_1 dettata da intenti emulativi volti ad ostacolare l'esplicarsi del rapporto padre e figlio, in violazione del principio di bigenitorialità, essendo tale profilo escluso da una pluralità di ragioni inerenti alle eSIenze personali, abitative, relazionali e lavorative della madre collocataria.
È vero che in passato la madre ha osteggiato la frequentazione tra padre e figlio (cfr. relazione dei Servizi sociali, prot. n. 4539/2024 del 12 giugno 2024: «La SI.ra seppur si è sempre Pt_1 presentata agli incontri fissati, nel tempo ha mantenuto un atteggiamento altalenante nei confronti del Servizio. Più volte ha utilizzato toni non del tutto adeguati nei confronti delle scriventi e in più occasioni è stato necessario riprendere il mandato dell'Autorità
Giudiziaria al fine di riuscire a completare l'approfondimento richiesto
e permettere il diritto di visita padre-figlio. Come infatti spiegato nel paragrafo “Osservazione della relazione padre-figlio” la SI.ra Pt_1 ha annullato alcuni degli incontri tra e il SI. (a Per_1 CP_1 volte a causa dello stato di salute del figlio) e, in un primo momento, si è rifiutata di lasciare il figlio un pomeriggio con il padre, come invece proposto dalle scriventi. [...] Negli ultimi colloqui la SI.ra
è apparsa più serena e più collaborante riuscendo ad Pt_1 accogliere le proposte del Servizio e comunicando adeguatamente sia con le scriventi che con l'ex compagno»), ma negli ultimi mesi ella è stato in grado di rispettare la calendarizzazione degli incontri indicata dai Servizi sociali, che prevedeva il pernottamento del minore presso il padre anche per diversi giorni consecutivi, non essendovi allo stato elementi per ritenere che la bbia assunto tale atteggiamento Pt_1 solo per restituire un'immagine di sé accondiscendente e conciliante e per favorire così l'ottenimento dell'autorizzazione a trasferirsi col
19 di 26 minore, con la riserva mentale di ostacolare in futuro il rapporto padre-figlio.
Dunque, la scelta materna non può essere attribuita, semplicisticamente, alla volontà di separare il padre dal figlio, o di rendere al primo più difficoltosa la frequentazione del bambino: si spiega, piuttosto, in ragione della possibilità di andare a vivere in un
Comune limitrofo a quello dove risiede il nucleo familiare della di lei madre, così da poter fruire del suo aiuto e da avere maggiori possibilità di conciliare le eSIenze lavorative con quelle di cura del figlio.
Nella comparazione degli interessi in gioco, deve considerarsi preminente quello del bambino, in tenera età e con alcune fragilità, alla presenza e vicinanza costante e durevole della figura materna.
Il bambino non può ritenersi ancora affrancato da una stretta dipendenza materiale e fisica dalla madre quanto alle eSIenze primarie e più elementari di vita, in quanto è ancora bisognoso della presenza materna.
Nel luogo del programmato trasferimento la potrebbe Pt_1 avvalersi del proficuo sostegno della madre e del suo compagno, che le consentirebbero una maggiore facilità nell'organizzazione quotidiana e nella gestione del minore, consentendole di poter riprendere l'attività lavorativa e di trovare una stabilità e regolarità nella vita quotidiana.
Lì la donna ha già reperito un alloggio idoneo a breve distanza dall'abitazione della famiglia d'origine.
Appare capzioso l'argomento del convenuto secondo cui, in caso di autorizzazione al trasferimento del minore in tale abitazione di
«modeste dimensioni», «verrebbe preferita tale realtà rispetto a quella ben più adeguata in cui attualmente vive il SI. CP_1 assieme ai genitori», atteso che l'alloggio reperito dalla al di Pt_1 là delle dimensioni, è stato giudicato appropriato e, a fronte di due abitazioni entrambe idonee, il genitore collocatario non può essere
20 di 26 certo essere individuato sulla base di quella maggiormente confortevole.
Né paiono decisivi gli ulteriori elementi valorizzati in senso contrario dal che ha estrapolato strumentalmente vari CP_1 passaggi – alcuni peraltro non SInificativi (come quello relativo alla mancanza di rapporto tra l'odierna attrice ed il padre biologico oppure quello relativo alla depressione sofferta dalla di lei madre più di vent'anni fa) – e quindi operato una lettura solo parziale della relazione dei Servizi sociali, i quali, al di là di occasionali discussioni tra la e la madre, verosimilmente alimentate dalla Pt_1 comprensibile situazione di esasperazione quotidiana vissuta dalla prima (disoccupata, sfrattata da casa ed impegnata a gestire un figlio piccolo e problematico), hanno descritto un contesto familiare coeso e determinato a supportare fattivamente la decisione della di Pt_1 trasferirsi, come già dimostrato dall'avere contribuito con regolarità a sostenerla economicamente (cfr. docc. 12 e 13) e dall'essersi attivati per reperire una consona soluzione abitativa con costo a loro carico, evidenziando che attualmente non vi sono particolari criticità nel rapporto dell'attrice con la sorella e con la madre e che possibili contrasti potrebbero sorgere nel caso – però mai ipotizzato né dalle parti né da questo Tribunale – in cui fosse disposto l'affidamento del minore alla nonna materna.
Non si ravvisano particolari controindicazioni nell'inserimento scolastico del minore, che avrebbe l'opportunità di essere accolto in scuole dell'infanzia, se non proprio nel comune di residenza, in quelle in comuni limitrofi.
Non desta preoccupazione neppure il percorso assistenziale e terapeutico di cui necessita il minore, che può essere seguito adeguatamente anche nel nuovo luogo di residenza: infatti, se è vero che le strutture pubbliche locali non sono disponibili alla presa in carico, è però altrettanto vero che, in attesa di poter accedere ai centri privati convenzionati, è comunque possibile nel frattempo
21 di 26 indirizzare il minore presso centri privati, che non può dirsi che offrano un'assistenza qualitativamente inferiore al servizio pubblico ed alla cui spesa la famiglia d'origine della si è dichiarata Pt_1 disponibile a contribuire (si noti, a riguardo, che attualmente frequenta la terapia presso il Servizio di neuropsichiatria Per_1 per una sola ora a settimana nella giornata di mercoledì mattina perché «nei mesi estivi il minore ha saltato tutte le terapie programmate, nella maggior parte dei casi nessuno dei genitori ha avvisato dell'assenza» con la conseguenza che il Servizio medesimo ha ridotto le ore settimanali da due ad una).
l'interesse della prole minorenne ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità, che si sostanzia anche nel diritto a conservare un rapporto SInificativo e continuativo con l'altro genitore
Tenuto conto della distanza tra il luogo di residenza del padre e quello del minore, ragguardevole ma non insostenibile, della necessità di conservare un rapporto SInificativo e continuativo tra ed il padre, nonché degli attuali tempi di frequentazione tra Per_1
i due, deve disporsi che l'odierno convenuto possa vedere e tenere con sé per un fine settimana al mese, dal giovedì Per_1 pomeriggio, quando lo andrà a prendere presso l'abitazione materna, alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, con facoltà di portarlo presso la propria abitazione.
I periodi di vacanza vengono regolati come da dispositivo.
1.4. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le
22 di 26 risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle eSIenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nel caso di specie, , di anni 29, in passato ha Parte_1 lavorato come commessa con contratti precari ed a termine, ma è
23 di 26 attualmente disoccupata, anche se dovrà necessariamente reperire in tempi brevi un'occupazione lavorativa che garantisca un'autonomia economica a sé stessa ed al figlio.
È in procinto di trasferirsi in un'abitazione condotta in locazione con canone, di importo imprecisato, che allo stato viene sostenuto dalla sua famiglia d'origine.
Di contro, , di anni 25, lavora come operaio Parte_3 nell'impresa edile di famiglia.
Ha dichiarato di percepire una retribuzione di € 1.000,00 al mese, ma non può certo dirsi che nel tratteggiare la sua situazione economica abbia assunto una condotta processuale trasparente, essendosi limitato a produrre l'estratto del conto corrente relativo al solo periodo da settembre 2023 a giugno 2024, dal quale risultano, senza alcuna cadenza regolare, bonifici dal padre per complessivi €
11.200,00 (€ 2.500,00 in data 14 settembre 2023, € 200,00 in data
29 settembre 2023, € 1.000,00 in data 9 ottobre 2023, € 500,00 in data 24 ottobre 2023, € 3.000,00 in data 6 novembre 2023, €
1.000,00 in data 16 gennaio 2024, € 3.000,00 in data 13 marzo
2024) e versamenti in contanti per complessivi € 2.090,00 (cfr. doc.
17 del convenuto), corrispondenti, in media, ad un'entrata mensile di
€ 1.476,66 (€ 13.290,00 / 9 mesi).
Vive presso l'abitazione dei genitori, senza sostenere spese per alloggio.
Orbene, avuto riguardo alla condizione economico-patrimoniale delle parti, alle eSIenze del minore in relazione all'età, ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, ai costi di trasferta a carico del padre per incontrare il figlio, nonché alla condotta omissiva del convenuto valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 473 bis. 18 c.p.c.), ritiene il Tribunale congruo imporre al CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella misura di € Per_1
300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
24 di 26 2. La reciproca soccombenza (l'attrice è risultata vittoriosa sulla richiesta di autorizzazione al trasferimento di residenza del minore, ma soccombente sulla domanda di affidamento esclusivo rafforzato, mai espressamente rinunciata, e sui profili economici;
il convenuto, di contro, è risultato vittorioso sulla domanda di affidamento ai Servizi sociali e sulle questioni economiche, essendo stata accolta la sua offerta formulata nella comparsa costitutiva, anch'essa mai espressamente revocata), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. autorizza il trasferimento del figlio minore a Fiano Per_1
(TO), Via Lanzo n. 92/A, fissando la residenza presso l'abitazione della madre;
Parte_1
2. dispone l'affidamento del figlio minore ai Servizi Per_1 sociali competenti per territorio, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
3. dispone che il padre possa vedere e tenere CP_1 con sé il figlio minore per un fine settimana al mese, dal Per_1 giovedì pomeriggio, quando lo andrà a prendere presso l'abitazione materna, alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, con facoltà di portarlo presso la propria abitazione, nonché per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno, per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
4. incarica il Servizio sociale affidatario di:
25 di 26 − vigilare sulle condizioni di salute del minore, attuando se necessario ogni intervento di sostegno psicologico, educativo, formativo, ricreativo nell'interesse dello stesso;
− attivare un intervento di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori, impartendo loro le necessarie prescrizioni educative e comportamentali, ponendo in essere interventi specifici al fine di consentire il superamento delle criticità emerse, recuperare la loro funzione genitoriale ed acquisire la necessaria autonomia e l'opportuna consapevolezza del proprio ruolo;
− effettuare uno stretto monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, finalizzato al controllo e alla gestione delle criticità emerse;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 la somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi sociali competenti per territorio (A.S.P.
Carlo Sartori e Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali di CI).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di conSIlio della Prima
Sezione Civile, in data 13 febbraio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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