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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8118/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso in forza di mandato in atti dall'Avv.to Domenico Parte_1
Fabio Ambrosecchia;
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa in forza di mandato in atti dall'Avv.to Angela Liliana Controparte_1
Lagreca;
- CONVENUTA -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale.
IN FATTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione delle parti all'udienza del 21/02/2025, i coniugi, che avevano contratto matrimonio concordatario (trascritto al n. 238, parte II, serie A, anno 1998) il
15/10/1998 in Gravina in Puglia (BA), depositavano telematicamente il 20/02/2025 una convenzione, da loro sottoscritta, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa;
contestualmente chiedevano l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate, affinché fossero recepite in sentenza.
Con lo stesso accordo dichiaravano di essersi accordati anche sulle condizioni del futuro divorzio.
All'udienza del 21/2/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva con nota del 2/9/2024.
IN DIRITTO
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione concordate sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate come da accordo.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per delibare l'istanza di divorzio.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. e 473 bis. 47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione da loro depositata il 20/02/2025;
2. compensa tra loro le spese processuali in ordine al procedimento di separazione.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 01/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8118/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso in forza di mandato in atti dall'Avv.to Domenico Parte_1
Fabio Ambrosecchia;
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa in forza di mandato in atti dall'Avv.to Angela Liliana Controparte_1
Lagreca;
- CONVENUTA -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale.
IN FATTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione delle parti all'udienza del 21/02/2025, i coniugi, che avevano contratto matrimonio concordatario (trascritto al n. 238, parte II, serie A, anno 1998) il
15/10/1998 in Gravina in Puglia (BA), depositavano telematicamente il 20/02/2025 una convenzione, da loro sottoscritta, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa;
contestualmente chiedevano l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate, affinché fossero recepite in sentenza.
Con lo stesso accordo dichiaravano di essersi accordati anche sulle condizioni del futuro divorzio.
All'udienza del 21/2/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva con nota del 2/9/2024.
IN DIRITTO
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione concordate sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate come da accordo.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per delibare l'istanza di divorzio.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. e 473 bis. 47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione da loro depositata il 20/02/2025;
2. compensa tra loro le spese processuali in ordine al procedimento di separazione.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 01/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato