TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12587/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALI Parte_1 C.F._1
SIMONA **1971, elettivamente domiciliata in VICOLO SANTA LUCIA N. 2/2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PASQUALI SIMONA **1971
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALI Parte_2 C.F._2
SIMONA **1971, elettivamente domiciliato in VICOLO SANTA LUCIA N. 2/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PASQUALI SIMONA **1971
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.10.2024 la Sig.ra (nata a Parte_1
Bologna il 14/04/1969) e il Sig. (nato a [...] il [...]) proponevano Parte_2 domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in pianoro (BO), il 11.06.2011 iscritto al n.
18 p.2 s. C. 2011 nel Registro degli Atti di matrimonio dello Stato civile, in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]). Persona_2
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc). pagina 1 di 5 Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento: 1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto: il sig. provvederà a Parte_2 vendere la casa coniugale di sua proprietà entro il 31.3.2025 e si trasferirà in una nuova abitazione che provvederà ad acquistare nel Comune di Monghidoro o zona limitrofa;
mentre la sig.ra si trasferirà dall'attuale abitazione in altro immobile in locazione nel medesimo Comune o Parte_1 in zona limitrofa. Con la vendita del suindicato immobile il sig. provvederà ad estinguere il Parte_2 mutuo ipotecario ed a liberare la sig. da ogni obbligazione nei confronti dell'Istituto Parte_1 bancario.
2) I figli minorenni e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che ne Per_1 Per_2 cureranno, di comune accordo, l'educazione e l'istruzione, seguendone le inclinazioni, i desideri e le aspirazioni di ciascuno. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti inerenti alla gestione ordinaria e alla cura dei minori in relazione ai tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggior importanza e di carattere straordinario saranno assunte congiuntamente da loro. La residenza dei figli minori verrà trasferita presso la futura abitazione materna;
3) i coniugi e - tenendo conto delle proprie esigenze anche sulla base dei Parte_1 Parte_2 rispettivi impegni lavorativi, nonché delle esigenze dei figli - hanno deciso congiuntamente un calendario di permanenza con ciascun genitore, con modalità di tempo paritaria, così accordandosi:
- i figli staranno a settimane alternate con il padre e la madre;
lo stesso valgasi per il periodo di vacanze natalizie e pasquali, alternando ogni anno il giorno di Natale, il Capodanno e il giorno di
Pasqua;
- i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, da concordarsi anticipatamente entro il mese di maggio di ogni anno;
4) i genitori si occuperanno direttamente del mantenimento ordinario dei figli quando ciascuno li avrà presso di sé; mentre, in ragione della disparità reddituale tra i coniugi, le spese straordinarie, indicate come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bologna e l'Ordine degli Avvocati di Bologna, siglato il 9 agosto 2017, saranno a carico al 100% del padre sig. Il rimborso totale Parte_2 delle spese straordinarie nel caso sostenute dalla madre avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio del padre;
5) l'assegno unico o equipollente a favore dei figli sarà a beneficio della madre;
6) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi indipendenti economicamente (doc. 4 - 5) e, pertanto, nessun assegno dovrà essere versato a titolo di mantenimento del coniuge.
7) i coniugi si danno reciprocamente atto che ogni altro rapporto patrimoniale è già stato stabilito in separata sede, ad eccezione di quanto previsto nelle pattuizioni sopra convenute.
8) i coniugi sin da ora rilasciano reciproco consenso e nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti e loro rinnovi o dei documenti equipollenti e acconsentono che i figli siano muniti di documento autonomo per l'espatrio.
9) i coniugi dichiarano che applicheranno le condizioni sopra delineate dalla sottoscrizione del presente ricorso.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al pagina 2 di 5 ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli minori della coppia, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse dei minori l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la futura abitazione materna.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. È opportuno che, in ragione dei tempi paritari che e trascorreranno con i Per_1 Per_2 genitori, questi contribuiscano in maniera diretta al mantenimento degli stessi durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé. Si accorda altresì all'accollo esclusivo delle spese straordinarie da parte del Sig. come emerge da espressa volontà delle parti. Parte_2
Il Tribunale, inoltre, recepisce la volontà delle parti circa il percepimento integrale da parte della Sig.ra. dell'assegno unico a favore dei figli. Parte_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, le spese relative al presente procedimento sono da intendersi compensate tra le parti.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) Parte_2
Unitisi in matrimonio civile in pianoro (BO), il 11.06.2011 iscritto al n. 18 p.2 s. C. 2011 nel Registro degli Atti di matrimonio dello Stato civile, in regime di separazione dei beni;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto: il sig. Parte_2 provvederà a vendere la casa coniugale di sua proprietà entro il 31.3.2025 e si trasferirà in una nuova abitazione che provvederà ad acquistare nel Comune di Monghidoro o zona limitrofa;
mentre la sig.ra si trasferirà dall'attuale abitazione in altro immobile in locazione nel medesimo Comune o Parte_1 in zona limitrofa. Con la vendita del suindicato immobile il sig. provvederà ad estinguere il Parte_2 mutuo ipotecario ed a liberare la sig. da ogni obbligazione nei confronti dell'Istituto Parte_1 bancario;
dà atto e dispone che i figli minorenni e saranno affidati in via condivisa ad entrambi Per_1 Per_2 i genitori che ne cureranno, di comune accordo, l'educazione e l'istruzione, seguendone le inclinazioni, i desideri e le aspirazioni di ciascuno. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti inerenti alla gestione ordinaria e alla cura dei minori in relazione ai tempi di pagina 3 di 5 permanenza degli stessi presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggior importanza e di carattere straordinario saranno assunte congiuntamente da loro. La residenza dei figli minori verrà trasferita presso la futura abitazione materna;
dà atto e dispone che i coniugi e - tenendo conto delle proprie esigenze anche Parte_1 Parte_2 sulla base dei rispettivi impegni lavorativi, nonché delle esigenze dei figli - hanno deciso congiuntamente un calendario di permanenza con ciascun genitore, con modalità di tempo paritaria, così accordandosi:
- i figli staranno a settimane alternate con il padre e la madre;
lo stesso valgasi per il periodo di vacanze natalizie e pasquali, alternando ogni anno il giorno di Natale, il Capodanno e il giorno di Pasqua;
- i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, da concordarsi anticipatamente entro il mese di maggio di ogni anno;
dà atto e dispone i genitori si occuperanno direttamente del mantenimento ordinario dei figli quando ciascuno li avrà presso di sé; dà atto e dispone che in ragione della disparità reddituale tra i coniugi, le spese straordinarie, indicate come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bologna e l'Ordine degli Avvocati di Bologna, siglato il 9 agosto 2017, saranno a carico al 100% del padre sig. Il rimborso totale delle spese Parte_2 straordinarie nel caso sostenute dalla madre avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio del padre.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 4 di 5 Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto e dispone che l'assegno unico o equipollente a favore dei figli sarà a beneficio della madre;
dà atto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi indipendenti economicamente e, pertanto, nessun assegno dovrà essere versato a titolo di mantenimento del coniuge;
dà atto che i coniugi dichiarano che ogni altro rapporto patrimoniale è già stato stabilito in separata sede, ad eccezione di quanto previsto nelle pattuizioni sopra convenute;
dà atto che i coniugi sin da ora rilasciano reciproco consenso e nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti e loro rinnovi o dei documenti equipollenti e acconsentono che i figli siano muniti di documento autonomo per l'espatrio; dà atto che i coniugi dichiarano che applicheranno le condizioni sopra delineate dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12587/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALI Parte_1 C.F._1
SIMONA **1971, elettivamente domiciliata in VICOLO SANTA LUCIA N. 2/2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PASQUALI SIMONA **1971
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALI Parte_2 C.F._2
SIMONA **1971, elettivamente domiciliato in VICOLO SANTA LUCIA N. 2/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PASQUALI SIMONA **1971
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.10.2024 la Sig.ra (nata a Parte_1
Bologna il 14/04/1969) e il Sig. (nato a [...] il [...]) proponevano Parte_2 domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in pianoro (BO), il 11.06.2011 iscritto al n.
18 p.2 s. C. 2011 nel Registro degli Atti di matrimonio dello Stato civile, in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]). Persona_2
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc). pagina 1 di 5 Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento: 1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto: il sig. provvederà a Parte_2 vendere la casa coniugale di sua proprietà entro il 31.3.2025 e si trasferirà in una nuova abitazione che provvederà ad acquistare nel Comune di Monghidoro o zona limitrofa;
mentre la sig.ra si trasferirà dall'attuale abitazione in altro immobile in locazione nel medesimo Comune o Parte_1 in zona limitrofa. Con la vendita del suindicato immobile il sig. provvederà ad estinguere il Parte_2 mutuo ipotecario ed a liberare la sig. da ogni obbligazione nei confronti dell'Istituto Parte_1 bancario.
2) I figli minorenni e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che ne Per_1 Per_2 cureranno, di comune accordo, l'educazione e l'istruzione, seguendone le inclinazioni, i desideri e le aspirazioni di ciascuno. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti inerenti alla gestione ordinaria e alla cura dei minori in relazione ai tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggior importanza e di carattere straordinario saranno assunte congiuntamente da loro. La residenza dei figli minori verrà trasferita presso la futura abitazione materna;
3) i coniugi e - tenendo conto delle proprie esigenze anche sulla base dei Parte_1 Parte_2 rispettivi impegni lavorativi, nonché delle esigenze dei figli - hanno deciso congiuntamente un calendario di permanenza con ciascun genitore, con modalità di tempo paritaria, così accordandosi:
- i figli staranno a settimane alternate con il padre e la madre;
lo stesso valgasi per il periodo di vacanze natalizie e pasquali, alternando ogni anno il giorno di Natale, il Capodanno e il giorno di
Pasqua;
- i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, da concordarsi anticipatamente entro il mese di maggio di ogni anno;
4) i genitori si occuperanno direttamente del mantenimento ordinario dei figli quando ciascuno li avrà presso di sé; mentre, in ragione della disparità reddituale tra i coniugi, le spese straordinarie, indicate come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bologna e l'Ordine degli Avvocati di Bologna, siglato il 9 agosto 2017, saranno a carico al 100% del padre sig. Il rimborso totale Parte_2 delle spese straordinarie nel caso sostenute dalla madre avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio del padre;
5) l'assegno unico o equipollente a favore dei figli sarà a beneficio della madre;
6) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi indipendenti economicamente (doc. 4 - 5) e, pertanto, nessun assegno dovrà essere versato a titolo di mantenimento del coniuge.
7) i coniugi si danno reciprocamente atto che ogni altro rapporto patrimoniale è già stato stabilito in separata sede, ad eccezione di quanto previsto nelle pattuizioni sopra convenute.
8) i coniugi sin da ora rilasciano reciproco consenso e nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti e loro rinnovi o dei documenti equipollenti e acconsentono che i figli siano muniti di documento autonomo per l'espatrio.
9) i coniugi dichiarano che applicheranno le condizioni sopra delineate dalla sottoscrizione del presente ricorso.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al pagina 2 di 5 ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli minori della coppia, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse dei minori l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la futura abitazione materna.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. È opportuno che, in ragione dei tempi paritari che e trascorreranno con i Per_1 Per_2 genitori, questi contribuiscano in maniera diretta al mantenimento degli stessi durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé. Si accorda altresì all'accollo esclusivo delle spese straordinarie da parte del Sig. come emerge da espressa volontà delle parti. Parte_2
Il Tribunale, inoltre, recepisce la volontà delle parti circa il percepimento integrale da parte della Sig.ra. dell'assegno unico a favore dei figli. Parte_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, le spese relative al presente procedimento sono da intendersi compensate tra le parti.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) Parte_2
Unitisi in matrimonio civile in pianoro (BO), il 11.06.2011 iscritto al n. 18 p.2 s. C. 2011 nel Registro degli Atti di matrimonio dello Stato civile, in regime di separazione dei beni;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto: il sig. Parte_2 provvederà a vendere la casa coniugale di sua proprietà entro il 31.3.2025 e si trasferirà in una nuova abitazione che provvederà ad acquistare nel Comune di Monghidoro o zona limitrofa;
mentre la sig.ra si trasferirà dall'attuale abitazione in altro immobile in locazione nel medesimo Comune o Parte_1 in zona limitrofa. Con la vendita del suindicato immobile il sig. provvederà ad estinguere il Parte_2 mutuo ipotecario ed a liberare la sig. da ogni obbligazione nei confronti dell'Istituto Parte_1 bancario;
dà atto e dispone che i figli minorenni e saranno affidati in via condivisa ad entrambi Per_1 Per_2 i genitori che ne cureranno, di comune accordo, l'educazione e l'istruzione, seguendone le inclinazioni, i desideri e le aspirazioni di ciascuno. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti inerenti alla gestione ordinaria e alla cura dei minori in relazione ai tempi di pagina 3 di 5 permanenza degli stessi presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggior importanza e di carattere straordinario saranno assunte congiuntamente da loro. La residenza dei figli minori verrà trasferita presso la futura abitazione materna;
dà atto e dispone che i coniugi e - tenendo conto delle proprie esigenze anche Parte_1 Parte_2 sulla base dei rispettivi impegni lavorativi, nonché delle esigenze dei figli - hanno deciso congiuntamente un calendario di permanenza con ciascun genitore, con modalità di tempo paritaria, così accordandosi:
- i figli staranno a settimane alternate con il padre e la madre;
lo stesso valgasi per il periodo di vacanze natalizie e pasquali, alternando ogni anno il giorno di Natale, il Capodanno e il giorno di Pasqua;
- i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, da concordarsi anticipatamente entro il mese di maggio di ogni anno;
dà atto e dispone i genitori si occuperanno direttamente del mantenimento ordinario dei figli quando ciascuno li avrà presso di sé; dà atto e dispone che in ragione della disparità reddituale tra i coniugi, le spese straordinarie, indicate come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bologna e l'Ordine degli Avvocati di Bologna, siglato il 9 agosto 2017, saranno a carico al 100% del padre sig. Il rimborso totale delle spese Parte_2 straordinarie nel caso sostenute dalla madre avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio del padre.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 4 di 5 Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto e dispone che l'assegno unico o equipollente a favore dei figli sarà a beneficio della madre;
dà atto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi indipendenti economicamente e, pertanto, nessun assegno dovrà essere versato a titolo di mantenimento del coniuge;
dà atto che i coniugi dichiarano che ogni altro rapporto patrimoniale è già stato stabilito in separata sede, ad eccezione di quanto previsto nelle pattuizioni sopra convenute;
dà atto che i coniugi sin da ora rilasciano reciproco consenso e nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti e loro rinnovi o dei documenti equipollenti e acconsentono che i figli siano muniti di documento autonomo per l'espatrio; dà atto che i coniugi dichiarano che applicheranno le condizioni sopra delineate dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5