Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2004, n. 5015
CASS
Sentenza 11 marzo 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, disciplinata dagli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934 è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni a seguito della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359. Pertanto, il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava sull'apposito Fondo istituito presso il Ministero del tesoro (oggi, dell'economia e delle finanze), che continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato, il quale, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributi da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del predetto Fondo.Ne consegue che obbligato alla eventuale riliquidazione del trattamento pensionistico in forza della diversa base di computo vantata dai pensionati non è il datore di lavoro, che non gestisce le pensioni del personale dipendente, ma il Ministero del tesoro (oggi, dell'economia e delle finanze), che ha la gestione dell'apposito Fondo, e, pertanto, legittimato passivo nelle relative controversie è solo detto Ministero, non già la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2004, n. 5015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5015
    Data del deposito : 11 marzo 2004

    Testo completo