Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 1
La materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, disciplinata dagli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934 è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni a seguito della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359. Pertanto, il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava sull'apposito Fondo istituito presso il Ministero del tesoro (oggi, dell'economia e delle finanze), che continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato, il quale, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributi da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del predetto Fondo.Ne consegue che obbligato alla eventuale riliquidazione del trattamento pensionistico in forza della diversa base di computo vantata dai pensionati non è il datore di lavoro, che non gestisce le pensioni del personale dipendente, ma il Ministero del tesoro (oggi, dell'economia e delle finanze), che ha la gestione dell'apposito Fondo, e, pertanto, legittimato passivo nelle relative controversie è solo detto Ministero, non già la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2004, n. 5015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5015 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELL'UNTO ALFIERO, DELLE CHIAIE RE, LO AS IC, RB LO, AD GI, NA GO, OG EL, OM UI, SS TE, RI MA, IA GI, AI EZ, RG SA AT vedova CI IO, DEL DO NO, MI PP, DI TT REMO, elettivamente domiciliati in ROMA pzza S. CROCE IN GERUSALEMME 4, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PUCCIARELLI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30908/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/10/00 - R.G.N. 13335/94;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
Udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma i lavoratori in epigrafe, già dipendenti delle Ferrovie dello Stato, premesso di essere stati collocati a riposo in epoca successiva al 1 gennaio 1987 nella vigenza del CCNL 1987/1989, deducevano di aver diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e della indennità di buonuscita con inclusione nella relativa base di calcolo di tutti gli aumenti retributivi introdotti dal predetto contratto, il cui pagamento era stato scaglionato nell'arco di vigenza triennale. Sostenevano in ricorso che l'obbligazione retributiva del datore di lavoro era unica e nasceva al momento della decorrenza giuridica del contratto, ancorché l'erogazione dei benefici fosse stata frazionata. Convenivano quindi in giudizio le Ferrovie dello Stato s.p.a. e l'OPAFS chiedendone la condanna alla corresponsione delle differenze dovute, oltre accessori.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza del 17.5.1993, accoglieva il ricorso e condannava i convenuti alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento di pensione in relazione ai miglioramenti stipendiali introdotti dal contratto sopra indicato.
Avverso detta sentenza proponevano separatamente appello sia la società che l'OPAFS. In particolare le Ferrovie dello Stato eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito chiedevano il rigetto delle domande dei lavoratori. Il giudizio promosso dall'OPAFS veniva dichiarato estinto. L'impugnazione proposta dalle Ferrovie dello Stato veniva invece accolta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 30908 dell'11.10.2000. Il Tribunale dichiarava preliminarmente infondata l'eccezione di giurisdizione, appartenendo questa al giudice ordinario;
dichiarava parimenti infondata la domanda dei lavoratori diretta alla riliquidazione del trattamento pensionistico, osservando che a norma dell'art. 220 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, come sostituito dalla legge n. 177 del 1976, la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili "integralmente percepiti", per cui gli appellati non avevano diritto al computo degli aumenti contrattuali maturati dopo il loro collocamento a riposo.
Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso con due motivi. La soc. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., succeduta alle Ferrovie dello Stato s.p.a., resiste con controricorso illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 c.c. in relazione agli artt. 27 e 28 del CCNL 1987/1989, i ricorrenti addebitano al Tribunale la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale per aver interpretato le singole norme nel loro significato letterale senza tener conto del significato sostanziale che le stesse assumevano attraverso una lettura sistematica dei vari articoli;
applicando correttamente i principi interpretativi si evincerebbe, infatti, che gli aumenti contrattuali, benché scaglionati nel tempo, andavano totalmente valutati a favore del personale collocato in quiescenza.
Con il secondo motivo, denunciando erronea e contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato il proprio assunto;
in particolare non avrebbe chiarito perché il diritto agli aumenti contrattuali sarebbe maturato per i lavoratori non già per intero al momento del perfezionamento del contratto, bensì parzialmente solo al momento della materiale erogazione delle singole frazioni. Osserva preliminarmente il Collegio che ogni questione relativa alla giurisdizione è ormai preclusa dal giudicato, poiché la sentenza del Tribunale, nella parte in cui ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, non è stata impugnata.
Parimenti coperto da giudicato è la domanda proposta dai lavoratori nei confronti dell'OPAFS per ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, poiché a seguito dell'estinzione del relativo giudizio di appello sul punto è divenuta definitiva la sentenza del Pretore (cfr. Cass. N. 5026 del 2003). Resta dunque da esaminare esclusivamente l'appello dei lavoratori avverso la decisione del giudice di appello che non ha loro riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata, ancorché ne vada corretta la motivazione.
Osserva la Corte che la materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato stabilita dagli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (a seguito della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359); di conseguenza il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava sull'apposito Fondo istituito presso il Ministero del Tesoro che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato il quale, ai sensi dell'art. 210 ultimo comma del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributi da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del Fondo suddetto (cfr. S.U. n. 451 del 2000). Da quanto sopra consegue che obbligato alla eventuale riliquidazione del trattamento pensionistico in forza della diversa base di computo vantata dai pensionati non è il datore di lavoro, che non gestisce le pensioni del personale dipendente, bensì il Ministero del Tesoro, che ha la gestione dell'apposito Fondo pensionistico. I ricorrenti, pertanto, hanno erroneamente evocato in giudizio un soggetto non obbligato al preteso comportamento in quanto il datore di lavoro non è titolare della posizione passiva del rapporto giuridico dedotto. In buona sostanza nella specie difetta una delle indispensabili condizioni dell'azione, cioè la legittimazione passiva della società convenuta, e la domanda originariamente proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti delle Ferrovie dello Stato non può che essere respinta.
Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Avuto riguardo alla natura previdenziale della causa, non si deve provvedere ala liquidazione delle spese di questo giudizio a norma dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. nella originaria formulazione, non essendo applicabile alla controversia in esame il nuovo testo introdotto dall'art. 42 comma 11 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, riferibile solo ai giudizi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004