CASS
Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2024, n. 10217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10217 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI TE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 20/09/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 10217 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato nell'interesse di NI TE contro la sentenza del Tribunale della stessa città che, in data 07/03/2023, aveva dichiarato l'imputato, processato in absentia, colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione, rilevando che difettava la prescritta elezione di domicilio inserita nel mandato ad impugnare. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'illegittimità costituzionale, argomentata sotto plurimi profili, della disciplina dei requisiti delle impugnazioni degli imputati processati in absentia attualmente vigente e della correlativa disciplina transitoria, in particolare nella parte in cui non ritiene satisfattiva delle previste formalità l'esistenza in atti (come nella specie) di pregressa e valida elezione di domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto per motivi infondati, deve essere rigettato. 1. Deve premettersi che, nel caso di specie, può ritenersi pacifico, in quanto non contestato: che l'imputato era stato processato in primo grado in absentia;
che preesisteva in atti, rispetto all'emissione della sentenza impugnata, una valida e non revocata dichiarazione/elezione di domicilio compiuta, nel corso delle indagini preliminari, in sede d'interrogatorio; che né il mandato ad impugnare né l'atto di appello vi avevano fatto riferimento;
- che il mandato ad impugnare non conteneva alcuna dichiarazione/elezione di domicilio recante data successiva rispetto a quella della sentenza impugnanda. 2. Ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell'imputato si sia proceduto in absentia, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnanda;
ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, la disposizione si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del predetto D. Lgs. (che ha introdotto la predetta disciplina), ovvero proposte dopo il 30 dicembre 2022. Il problema non è, quindi di interpretare la predetta disposizione nel senso di ritenere satisfattiva del menzionato onere la preesistenza in atti di altra dichiarazione/elezione di domicilio di data antecedente (poiché detta eventuale interpretazione è testualmente sconfessata dalla norma) quanto di verificare la legittimità costituzionale della prevista disciplina. 2.1. La ratio della novella viene ricollegata dalla Relazione illustrativa che accede al citato d.lgs. n. 150 del 2022 alla dichiarata finalità "di innalzare il ivello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria"; in tale ottica viene spiegata anche la previsione di un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: "con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma l". 2.2. Quanto alla legittimità costituzionale della nuova disciplina, questa Corte (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324-01) ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 Conv. EDU , nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, osservando che: - la scelta legislativa de qua non risulta manifestamente irragionevole, risultando finalizzata a contenere il numero delle impugnazioni che non costituiscano frutto di un'opzione ponderata e personale della parte: proprio a tal fine, si è ritenuto opportuno che quest'ultima sia rinnovata in limine impugnationis;
- la novella si è comunque preoccupata di prevedere una serie di correttivi per controbilanciare i nuovi oneri a carico dell'imputato impugnante, in particolare ampliando per l'assente il termine per impugnare e le possibilità di ottenere la restituzione nel termine. Non irragionevolmente, si chiede, quindi, all'imputato processato nel grado precedente in absentia di documentare il carattere volontario e consapevoli della scelta di impugnare, anche attraverso una nuova (anche se, in ipotesi, soltanto espressamente ribadita) elezione di domicilio, finalizzata anche a favorire la celere celebrazione del giudizio d'impugnazione. 2.2.1. D'altro canto, come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta ritualmente trasmessa, la predetta scelta legislativa non presenta profili di manifesta irragionevolezza, incidenti, come tali, sull'assetto delle garanzie difensive: "richiamare le parti processuali alla prospettiva della 'serietà' del giudizio (di appello come di cassazione) non è certo depotenziare o rendere maggiormente difficoltoso l'accesso al giudizio di impugnazione, quanto richiedere all'imputato un onere collaborativo speso per un fine comune, quale la celerità dei giudizi medesimi". 2.2.2. Il denunciato contrasto con i menzionati principi costituzionali fonda sul convincimento che la disciplina sospettata d'illegittimità limiterebbe senza apprezzabili ragioni la facoltà d'impugnazione. 3 Tuttavia, come condivisibilmente osservato dalla già citata Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324-01, "le norme tacciate d'incostituzionalità non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo". 3. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione,, nella parte in cui richiede, a pena d'inammissibilità, che lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato appellante processato in primo grado in absentia in favore del difensore contenga anche una dichiarazione od elezione di domicilio, necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, e rilasciata dopo l'emissione della sentenza impugnanda, risulta, quindi, manifestamente infondata. Invero, verificata, attraverso lo specifico mandato ad impugnare, l'effettiva e concreta volontà d'impugnare del soggetto processato in absentia, la disposizione sospettata dal ricorrente d'illegittimità costituzionale sotto vari profili trova ulteriore ratio (oltre quella in precedenza individuata), in evidente ed insostituibile funzione di garanzia, nell'esigenza complementare di verificare l'effettiva validità della eventualmente preesistente dichiarazione od elezione di domicilio e la persistente volontà dell'assente di ricevere ivi la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello, ovvero la sussistenza della volontà di riceverla in un domicilio nuovo, proprio in considerazione del fatto che, nonostante la formale ritualità delle citazioni effettuate nel corso del giudizio del grado precedente, egli è rimasto assente. 4. Analoga conclusione s'impone per la questione di costituzionalità accessoria, riguardante la modulazione dei tempi di entrata in vigore della novella attraverso le impugnate disposizioni transitorie, poiché queste ultime costituiscono opzione legittima, in quanto espressione di un ragionevole esercizio del potere discrezionale del legislatore, non inficiata da violazioni del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). 5. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 11 gennaio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 10217 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato nell'interesse di NI TE contro la sentenza del Tribunale della stessa città che, in data 07/03/2023, aveva dichiarato l'imputato, processato in absentia, colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione, rilevando che difettava la prescritta elezione di domicilio inserita nel mandato ad impugnare. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'illegittimità costituzionale, argomentata sotto plurimi profili, della disciplina dei requisiti delle impugnazioni degli imputati processati in absentia attualmente vigente e della correlativa disciplina transitoria, in particolare nella parte in cui non ritiene satisfattiva delle previste formalità l'esistenza in atti (come nella specie) di pregressa e valida elezione di domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto per motivi infondati, deve essere rigettato. 1. Deve premettersi che, nel caso di specie, può ritenersi pacifico, in quanto non contestato: che l'imputato era stato processato in primo grado in absentia;
che preesisteva in atti, rispetto all'emissione della sentenza impugnata, una valida e non revocata dichiarazione/elezione di domicilio compiuta, nel corso delle indagini preliminari, in sede d'interrogatorio; che né il mandato ad impugnare né l'atto di appello vi avevano fatto riferimento;
- che il mandato ad impugnare non conteneva alcuna dichiarazione/elezione di domicilio recante data successiva rispetto a quella della sentenza impugnanda. 2. Ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell'imputato si sia proceduto in absentia, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnanda;
ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, la disposizione si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del predetto D. Lgs. (che ha introdotto la predetta disciplina), ovvero proposte dopo il 30 dicembre 2022. Il problema non è, quindi di interpretare la predetta disposizione nel senso di ritenere satisfattiva del menzionato onere la preesistenza in atti di altra dichiarazione/elezione di domicilio di data antecedente (poiché detta eventuale interpretazione è testualmente sconfessata dalla norma) quanto di verificare la legittimità costituzionale della prevista disciplina. 2.1. La ratio della novella viene ricollegata dalla Relazione illustrativa che accede al citato d.lgs. n. 150 del 2022 alla dichiarata finalità "di innalzare il ivello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria"; in tale ottica viene spiegata anche la previsione di un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: "con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma l". 2.2. Quanto alla legittimità costituzionale della nuova disciplina, questa Corte (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324-01) ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 Conv. EDU , nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, osservando che: - la scelta legislativa de qua non risulta manifestamente irragionevole, risultando finalizzata a contenere il numero delle impugnazioni che non costituiscano frutto di un'opzione ponderata e personale della parte: proprio a tal fine, si è ritenuto opportuno che quest'ultima sia rinnovata in limine impugnationis;
- la novella si è comunque preoccupata di prevedere una serie di correttivi per controbilanciare i nuovi oneri a carico dell'imputato impugnante, in particolare ampliando per l'assente il termine per impugnare e le possibilità di ottenere la restituzione nel termine. Non irragionevolmente, si chiede, quindi, all'imputato processato nel grado precedente in absentia di documentare il carattere volontario e consapevoli della scelta di impugnare, anche attraverso una nuova (anche se, in ipotesi, soltanto espressamente ribadita) elezione di domicilio, finalizzata anche a favorire la celere celebrazione del giudizio d'impugnazione. 2.2.1. D'altro canto, come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta ritualmente trasmessa, la predetta scelta legislativa non presenta profili di manifesta irragionevolezza, incidenti, come tali, sull'assetto delle garanzie difensive: "richiamare le parti processuali alla prospettiva della 'serietà' del giudizio (di appello come di cassazione) non è certo depotenziare o rendere maggiormente difficoltoso l'accesso al giudizio di impugnazione, quanto richiedere all'imputato un onere collaborativo speso per un fine comune, quale la celerità dei giudizi medesimi". 2.2.2. Il denunciato contrasto con i menzionati principi costituzionali fonda sul convincimento che la disciplina sospettata d'illegittimità limiterebbe senza apprezzabili ragioni la facoltà d'impugnazione. 3 Tuttavia, come condivisibilmente osservato dalla già citata Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324-01, "le norme tacciate d'incostituzionalità non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo". 3. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione,, nella parte in cui richiede, a pena d'inammissibilità, che lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato appellante processato in primo grado in absentia in favore del difensore contenga anche una dichiarazione od elezione di domicilio, necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, e rilasciata dopo l'emissione della sentenza impugnanda, risulta, quindi, manifestamente infondata. Invero, verificata, attraverso lo specifico mandato ad impugnare, l'effettiva e concreta volontà d'impugnare del soggetto processato in absentia, la disposizione sospettata dal ricorrente d'illegittimità costituzionale sotto vari profili trova ulteriore ratio (oltre quella in precedenza individuata), in evidente ed insostituibile funzione di garanzia, nell'esigenza complementare di verificare l'effettiva validità della eventualmente preesistente dichiarazione od elezione di domicilio e la persistente volontà dell'assente di ricevere ivi la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello, ovvero la sussistenza della volontà di riceverla in un domicilio nuovo, proprio in considerazione del fatto che, nonostante la formale ritualità delle citazioni effettuate nel corso del giudizio del grado precedente, egli è rimasto assente. 4. Analoga conclusione s'impone per la questione di costituzionalità accessoria, riguardante la modulazione dei tempi di entrata in vigore della novella attraverso le impugnate disposizioni transitorie, poiché queste ultime costituiscono opzione legittima, in quanto espressione di un ragionevole esercizio del potere discrezionale del legislatore, non inficiata da violazioni del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). 5. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 11 gennaio 2024