Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 941/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 941/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 20.05.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
); C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
, entrambi residenti in [...]
Salvador Allende n. 19 lettera C, rappresentati e difesi dall'Avv.
Stefano Bessi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Prato, Via Magnolfi n. 73, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1
Con ricorso congiunto depositato in data 20.05.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2 data 23.09.1995 in Montemurlo (PO), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli , (l'11.05.2006) e Persona_1 Per_2
(il 28.03.2009).
[...]
Le parti evidenziavano peraltro di non avere più un'unione affettiva e sentimentale ed il venir meno della comunione materiale e spirituale tra loro.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, posta in Quarrata (PT), via Salvator Allende
n. 19 Lettera C, di proprietà comune al 50% fra i coniugi, viene assegnata in uso con la mobilia e le suppellettili che la arredano a
, che continuerà ad abitarla insieme ai due figli, Parte_2 mentre trasferirà altrove la propria residenza in un Parte_1 appartamento che andrà a condurre in locazione.
3) La frequentazione dei figli con la madre, che comunque assicura e garantisce la propria presenza presso l'abitazione familiare per concorrere con il padre alle incombenze muliebri e alle necessità logistiche dei figli, è rimessa in primo luogo ai loro accordi diretti, ed in assoluto per quel che riguarda il figlio , attesa la sua Per_1 maggiore età.
Quanto alla GL , quindicenne, sarà condivisa dai genitori la Per_2 responsabilità genitoriale;
in mancanza di altri accordi, starà con la madre il mercoledì Per_2 dall'uscita della scuola sino all'indomani, quando trascorrerà il week end con lei;
il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino all'indomani quando il week end sarà trascorso dalla ragazza con il padre;
a fine settimana alternati, quindi un week end ogni quindici giorni, dal sabato mattina alla domenica sera;
un anno Per_2 trascorrerà con il padre i giorni del Sabato Santo e della Pasqua;
2 con la madre il Lunedì dell'Angelo; con il padre i giorni dalla Vigilia di Natale fino al 30 dicembre;
con la madre i giorni dal 31 dicembre fino al 6 gennaio;
l'anno seguente il contrario e così alternando di anno in anno. Le parti danno atto che al termine dei periodi appena indicati l'alternanza dei fine settimana riprenderà con la permanenza di presso il genitore diverso da quello con il Per_2 quale ella abbia trascorso il fine settimana precedente a detti periodi;
durante le vacanze estive del mese di agosto, Per_2 trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con un genitore e due settimane con l'altro; i periodi verranno concordati entro il 31 di maggio, per permettere l'organizzazione delle ferie con i rispettivi datori di lavoro. In difetto di accordo, il bambino starà col padre dal 1° al 15 (compreso) di agosto e con la madre dal 16 al 31 di agosto;
l'anno successivo in cui non si raggiunga l'accordo, il contrario, e così alternando;
4) Per la contribuzione al mantenimento ordinario dei due figli, entrambi studenti ed economicamente non autosufficienti,
[...] verserà a entro il giorno 15 di ogni mese Pt_1 Parte_2 la somma di € 300,00 (pari a € 150,00 per ciascun figlio) soggetta ad adeguamento annuale secondo gli indici Istat relativi al mese di maggio a partire dal prossimo anno. riconosce altresì Parte_1
a la metà dell'importo di sua competenza Parte_2 dell'Assegno Unico INPS, impegnandosi a versarlo immediatamente al coniuge con il quale convivono i figli fintanto che detto sostegno economico statale Le sarà accreditato dall'Ente.
A titolo esemplificativo, si ritengono ricomprese nel mantenimento ordinario, il vitto, l'abbigliamento, il contributo alle spese abitative, le tasse scolastiche non universitarie e il materiale di cancelleria, le visite mediche di routine e i medicinali da banco non prescritti dal medico, la ricarica del cellulare, le gite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e le attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali).
Tutte le spese straordinarie, ovvero quelle che presentano almeno uno dei requisiti di occasionalità o sporadicità o imprevedibilità, gravosità o natura voluttuaria, saranno a carico di entrambi i
3 genitori nella misura del 50% ciascuno;
si intendono per “spese straordinarie” non ricomprese nell'assegno mensile e soggette a separata ripartizione fra i genitori quelle di seguito individuate in linea di massima, suddivise in spese subordinate al previo consenso dei genitori e non subordinate al previo consenso:
Spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post-universitari; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, minicar, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: la spesa per l'abbonamento al mezzo pubblico per i figli, i libri scolastici di testo fino al diploma, e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista
4 privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistati d'accordo fra i genitori.
Tutte le spese straordinarie (da concordare o meno) dovranno essere documentate e saranno rimborsate dall'altro al genitore che le ha anticipate, al più tardi entro quindici giorni dalla loro richiesta.
I documenti fiscali di ogni spesa dovranno essere intestati ai figli e consegnati in copia all'latro genitore per permetterne la deducibilità fiscale dal reddito nella quota proporzionale alla spesa sostenuta, che salvo diverso accordo sarà effettuata al 50% tra i genitori.
5) e sono entrambi lavoratori Parte_1 Parte_2 dipendenti a tempo indeterminato, per cui ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento. L'Assegno
Unico INPS per i figli sarà percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
6) Al fine di dare assetto ai loro rapporti patrimoniali ed economici conseguenti allo scioglimento della comunione legale che consegue alla separazione, e riconosciuto che i seguenti accordi costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi stabiliscono che:
6a) si impegna a cedere a , che Parte_1 Parte_2 accetta, la quota di 1/4 della nuda proprietà dell'unità immobiliare posta in UI ON (RM) Via Vincenzo Monti n. 40 Interno
24 Piano S1, della quale sono titolari del diritto di usufrutto i signori e , genitori del cessionario, e Controparte_1 CP_2 comproprietari della restante nuda proprietà i signori
[...]
e , sorella e cognato del cessionario. CP_3 Controparte_4
L'immobile trova rappresentazione al catasto urbano del comune di
UI ON alla Sez. Urb. MAR Foglio 11 Particella 121
Subalterno 86, Rendita: € 99,99 Zona censuaria 1, Categoria
C/6b), Classe 8, Consistenza 22 mq (doc. 4);
6b) Possibili difformità urbanistiche dell'immobile non inficiano la validità del presente accordo ed i costi eventualmente necessari a renderlo conforme sono ad esclusivo carico di , Parte_2 che se ne assume ogni responsabilità, rimanendo a suo carico l'eventuale necessità di ricondurre per qualsiasi motivo l'immobile a
5 condizioni di commerciabilità e di munirli della certificazione di agibilità e dell'APE, qualora ne risultino sprovvisto ed occorra per il trasferimento;
6c) L'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui al punto 6a) che precede avrà luogo con atto rogato da un Notaio in Toscana, entro il termine sei mesi dalla data di definitività della sentenza di omologa del procedimento che verrà ad instaurarsi con il deposito del presente ricorso. Le spese dell'atto di trasferimento sono interamente assunte da . Parte_2
6d) I coniugi utilizzano un'autovettura ciascuno ed entrambe sono state acquistate in costanza di matrimonio e intestate a Pt_2
. Con il presente atto le parti stabiliscono che:
[...]
l'autovettura Hyundai UC X35 tg. EV029CY (doc. 5) è attribuita in proprietà esclusiva a che sopporterà per intero Parte_2 il residuo finanziamento cointestato per € 465,00 mensili, impegnandosi a manlevare da eventuali richieste di Parte_1 pagamento che dovessero pervenire dall'istituto finanziario;
l'autovettura Hyundai I-10 tg. FD040GM (doc. 6) è attribuita in proprietà esclusiva a che sopporterà per intero il Parte_1 residuo finanziamento cointestato per € 400,00 mensili, impegnandosi a manlevare da eventuali richieste Parte_2 di pagamento che dovessero pervenire dall'istituto finanziario;
l'autovettura sarà intestata alla proprietaria a seguito di voltura da eseguirsi entro 30 giorni dalla sentenza di omologa del procedimento che verrà ad instaurarsi con il deposito del presente ricorso ed entro lo stesso termine saranno da eseguire le volture della polizza assicurativa. Le spese di voltura dell'intestazione dell'autovettura saranno sopportate da Parte_1
6e) il conto corrente cointestato acceso presso Banca Intesa
Sanpaolo Verrà estinto contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso ed il saldo è attribuito in proprietà esclusiva di
; Parte_2
6f) il saldo del conto corrente intestato a acceso Parte_1 presso Banco Poste di è attribuito in proprietà Controparte_5 esclusiva dell'intestataria;
6 6g) i conti correnti intestati ai figli minorenni sono collegati al padre che continuerà formalmente a gestirli, dovendo rendere il conto della gestione a Parte_1
6h) i coniugi danno atto che sussistono debiti relativi all'immobile di
Quarrata che continueranno a sopportare al 50% fino alla loro estinzione: una bolletta dell'energia elettrica per € 580,00 rateizzata a 95,00 al mese;
quote ordinarie insolute per € 450,00 circa;
il contributo spese per l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico (bonus 110%) per € 2.035,00.
7) Ad ogni effetto di legge i ricorrenti prestano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio, per sé e per la GL minore, impegnandosi a reiterarlo nelle sedi di competenza, ove occorra.
8) Le spese del presente giudizio gravano su ciascuna parte nella misura del 50%.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 08.01.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_2
18.04.1970 che hanno contratto matrimonio in data 23.09.1995 in
Montemurlo (PO), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Montemurlo (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 66, P. 2, S. A, anno 1995);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 28.02.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
8