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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5642/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela ELMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna, via de' Fusari n. 6; RICORRENTE
***** OGGETTO: adozione della maggiorenne , nata in Persona_1
Russia il 18 ottobre 1994.
***** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 28 novembre 2024
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6 maggio 2024 nato a [...] il 2 Parte_1 dicembre 1966, ha domandato di adottare , nata in Persona_1
Russia il 18 ottobre 1994. Nell'udienza del 17 settembre 2024 il ricorrente ha dichiarato che:
- ha conosciuto l'adottanda nel gennaio 2022, tramite la madre Persona_2 con la quale ha un rapporto di amicizia e affetto;
- in particolare, nel gennaio 2022 egli e la signora hanno fatto venire in Per_2
Italia la signora in quanto era sposata con un uomo violento ed egli Parte_2
l'ha ospitata per tre mesi;
- successivamente è rientrata in Russia per conseguire la laurea in Per_1
Economia Politica e il 28 agosto 2022 è tornata in Italia, sempre abitando presso di lui;
pagina 1 di 4 - la giovane donna era molto abbattuta, impaurita e timida ed egli le è sempre stato vicino ed è stato disponibile per qualunque sua necessità, cercando di darle affetto e solidarietà; desiderava infatti che capisse che i rapporti con le altre persone non sono sempre come quelli che aveva sperimentato con il marito, ma possono essere anche improntati all'affetto e all'amore;
- con il tempo il loro rapporto si è consolidato diventando sempre più profondo;
- egli si è molto affezionato a , con la quale ha un rapporto molto intenso e Per_1 anche scherzoso e confidenziale: è la figlia che ha sempre desiderato;
- dal canto suo la signora -che inizialmente non si fidava di lui e Parte_2 pensava che volesse qualcosa in cambio di quello che le dava- con il tempo ha cominciato ad avere fiducia in lui e si è a sua volta molto affezionata;
- non ha figli naturali;
- non è mai stato sposato. La signora ha integralmente confermato le dichiarazioni del Persona_1 signor specificando che: Pt_1
- è giunta in Italia nel gennaio 2022 per uno stage di tre mesi;
- sua madre le ha proposto di andare a stare a casa del signor ed ella ha Pt_1 accettato;
- in seguito è rientrata in Russia per laurearsi e poi è rientrata in Italia, tornando ad abitare a casa del ricorrente, dove anch'ella viveva per alcuni giorni alla settimana;
- inizialmente aveva paura a stare da sola con il signor dato che ha un Pt_1 marito violento;
inoltre, non avendo avuto un padre ed essendo cresciuta con sua madre e sua nonna non sapeva come comportarsi con un uomo in ambito familiare;
- tuttavia, con il tempo ha acquisito rispetto nei suoi confronti, dato che ha visto che si comportava con gentilezza e attenzione con lei e sua madre, cercando sempre di aiutarle;
- nell'ultimo anno si è resa conto che ella, e sua madre sono una vera Parte_1 famiglia, quella che non ha mai avuto, non avendo mai conosciuto il suo padre naturale;
infatti per lei il ricorrente è come un padre;
- desidera che il cognome ia anteposta al suo;
Pt_1
- non è mai stata adottata;
- è divorziata e non ha figli.
Nella stessa udienza è stata sentita anche la signora , madre Testimone_1 della signora , la quale ha espresso il suo consenso all'adozione. Persona_1
Ha inoltre aggiunto che in Russia è obbligatorio inserire nel certificato di nascita il nome di un padre e per questo, non conoscendo il padre biologico della figlia, ha inventato il patronimico . Persona_3
La Giudice ha acquisito informazioni sulla legge russa. All'esito dell'udienza del 28 novembre 2024, la Giudice designata ha rimesso alla decisione del Collegio.
***
pagina 2 di 4 Ciò posto in fatto, in base agli artt. 9 e 40 Legge 218/95 sussiste la giurisdizione italiana. L'art. 38 legge 218/95 recita: (Adozione)
1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando e' richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio ((...)).
2. E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
In Russia, Paese d'origine di , non è disciplinato Persona_1
l'istituto dell'adozione di maggiorenne (cfr. documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia contenente l'indicazione ricevuta dal Consolato Italiano a Mosca). Ne discende che non solo non si pone problema di consensi eventualmente previsti da quell'ordinamento, ma deve ritenersi pacificamente applicabile la legge italiana, posto che privare la signora della possibilità di essere adottata Persona_1 comporterebbe la violazione di un suo diritto fondamentale quale la tutela della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e agli artt. 2 e 32 Cost.. Infatti, in Italia l'istituto giuridico dell'adozione di maggiorenne, per effetto di successivi interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Cost. 557/1988, 345/1992, 245/2004; Cass. 354/1999 e soprattutto Cass. 7667/2020), non è più finalizzato (solo) alla tutela dell'interesse dell'adottante, di natura eminentemente patrimoniale, a trasmettere il suo patrimonio e il suo nome a un soggetto al quale sia legato da rapporti di affetto, ma (anche) al riconoscimento e alla salvaguardia di un rapporto umano affettivo, di tipo familiare, lecito e tutelabile ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost e art. 8 CEDU, di fatto instauratosi tra due persone. La tutela di una tale relazione affettiva, basata sul modello familiare, tra soggetti non legati da alcun rapporto di sangue, è prevista qualora tale rapporto sia comprovato. L'esistenza di una intensa relazione affettiva tra le parti risulta dimostrata nel caso in esame dalle circostanze allegate in ricorso e confermate all'udienza dall'adottante e dall'adottanda. Infatti, la signora è venuta in Italia nel 2022 stabilendosi Persona_1 subito a casa del signor sente quest'ultimo come un padre, venendo a sua volta Pt_1 da lui ritenuta come una figlia. Pertanto, l'adozione conviene alla signora , in quanto in tale Parte_2 modo può ulteriormente consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo che la lega all'adottante. Va inoltre specificato che l'allegazione dell'adottanda di essere divorziata trova conferma dalla carta di identità della stessa, nella quale viene indicata si stato libero.
pagina 3 di 4 Inoltre, non è emerso che il signor ntenda utilizzare l'istituto dell'adozione Pt_1 in modo improprio per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento stesso persegue con diversi istituti.
Sussistono anche gli altri presupposti per l'adozione:
- il ricorrente ha compiuto i 35 anni e tra lui e l'adottanda, che a sua volta è maggiorenne, vi è una differenza di età superiore ai 18 anni;
- il signor on ha discendenti;
Pt_1
- la signora non è stata in precedenza adottata da altri ed è di Persona_1 stato libero;
- è stato acquisito, nell'udienza del 17 settembre 2024, il consenso della madre dell'adottanda, ; Testimone_1
- non è nota l'identità del padre dell'adottanda, atteso che il nome
[...]
è di fantasia. Persona_4
In forza delle sopra esposte considerazioni va dichiarata l'adozione della signora da parte del signor Persona_1 Pt_1
Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di , nata in [...], il [...], da Persona_1 parte di nato a [...] il [...] con ogni conseguenza di Parte_1 legge;
dispone che assuma il cognome n aggiunta al proprio e Persona_1 Pt_1 che pertanto il suo cognome divenga “ ”; Persona_5 dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c.. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 dicembre 2024
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela ELMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna, via de' Fusari n. 6; RICORRENTE
***** OGGETTO: adozione della maggiorenne , nata in Persona_1
Russia il 18 ottobre 1994.
***** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 28 novembre 2024
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6 maggio 2024 nato a [...] il 2 Parte_1 dicembre 1966, ha domandato di adottare , nata in Persona_1
Russia il 18 ottobre 1994. Nell'udienza del 17 settembre 2024 il ricorrente ha dichiarato che:
- ha conosciuto l'adottanda nel gennaio 2022, tramite la madre Persona_2 con la quale ha un rapporto di amicizia e affetto;
- in particolare, nel gennaio 2022 egli e la signora hanno fatto venire in Per_2
Italia la signora in quanto era sposata con un uomo violento ed egli Parte_2
l'ha ospitata per tre mesi;
- successivamente è rientrata in Russia per conseguire la laurea in Per_1
Economia Politica e il 28 agosto 2022 è tornata in Italia, sempre abitando presso di lui;
pagina 1 di 4 - la giovane donna era molto abbattuta, impaurita e timida ed egli le è sempre stato vicino ed è stato disponibile per qualunque sua necessità, cercando di darle affetto e solidarietà; desiderava infatti che capisse che i rapporti con le altre persone non sono sempre come quelli che aveva sperimentato con il marito, ma possono essere anche improntati all'affetto e all'amore;
- con il tempo il loro rapporto si è consolidato diventando sempre più profondo;
- egli si è molto affezionato a , con la quale ha un rapporto molto intenso e Per_1 anche scherzoso e confidenziale: è la figlia che ha sempre desiderato;
- dal canto suo la signora -che inizialmente non si fidava di lui e Parte_2 pensava che volesse qualcosa in cambio di quello che le dava- con il tempo ha cominciato ad avere fiducia in lui e si è a sua volta molto affezionata;
- non ha figli naturali;
- non è mai stato sposato. La signora ha integralmente confermato le dichiarazioni del Persona_1 signor specificando che: Pt_1
- è giunta in Italia nel gennaio 2022 per uno stage di tre mesi;
- sua madre le ha proposto di andare a stare a casa del signor ed ella ha Pt_1 accettato;
- in seguito è rientrata in Russia per laurearsi e poi è rientrata in Italia, tornando ad abitare a casa del ricorrente, dove anch'ella viveva per alcuni giorni alla settimana;
- inizialmente aveva paura a stare da sola con il signor dato che ha un Pt_1 marito violento;
inoltre, non avendo avuto un padre ed essendo cresciuta con sua madre e sua nonna non sapeva come comportarsi con un uomo in ambito familiare;
- tuttavia, con il tempo ha acquisito rispetto nei suoi confronti, dato che ha visto che si comportava con gentilezza e attenzione con lei e sua madre, cercando sempre di aiutarle;
- nell'ultimo anno si è resa conto che ella, e sua madre sono una vera Parte_1 famiglia, quella che non ha mai avuto, non avendo mai conosciuto il suo padre naturale;
infatti per lei il ricorrente è come un padre;
- desidera che il cognome ia anteposta al suo;
Pt_1
- non è mai stata adottata;
- è divorziata e non ha figli.
Nella stessa udienza è stata sentita anche la signora , madre Testimone_1 della signora , la quale ha espresso il suo consenso all'adozione. Persona_1
Ha inoltre aggiunto che in Russia è obbligatorio inserire nel certificato di nascita il nome di un padre e per questo, non conoscendo il padre biologico della figlia, ha inventato il patronimico . Persona_3
La Giudice ha acquisito informazioni sulla legge russa. All'esito dell'udienza del 28 novembre 2024, la Giudice designata ha rimesso alla decisione del Collegio.
***
pagina 2 di 4 Ciò posto in fatto, in base agli artt. 9 e 40 Legge 218/95 sussiste la giurisdizione italiana. L'art. 38 legge 218/95 recita: (Adozione)
1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando e' richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio ((...)).
2. E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
In Russia, Paese d'origine di , non è disciplinato Persona_1
l'istituto dell'adozione di maggiorenne (cfr. documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia contenente l'indicazione ricevuta dal Consolato Italiano a Mosca). Ne discende che non solo non si pone problema di consensi eventualmente previsti da quell'ordinamento, ma deve ritenersi pacificamente applicabile la legge italiana, posto che privare la signora della possibilità di essere adottata Persona_1 comporterebbe la violazione di un suo diritto fondamentale quale la tutela della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e agli artt. 2 e 32 Cost.. Infatti, in Italia l'istituto giuridico dell'adozione di maggiorenne, per effetto di successivi interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Cost. 557/1988, 345/1992, 245/2004; Cass. 354/1999 e soprattutto Cass. 7667/2020), non è più finalizzato (solo) alla tutela dell'interesse dell'adottante, di natura eminentemente patrimoniale, a trasmettere il suo patrimonio e il suo nome a un soggetto al quale sia legato da rapporti di affetto, ma (anche) al riconoscimento e alla salvaguardia di un rapporto umano affettivo, di tipo familiare, lecito e tutelabile ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost e art. 8 CEDU, di fatto instauratosi tra due persone. La tutela di una tale relazione affettiva, basata sul modello familiare, tra soggetti non legati da alcun rapporto di sangue, è prevista qualora tale rapporto sia comprovato. L'esistenza di una intensa relazione affettiva tra le parti risulta dimostrata nel caso in esame dalle circostanze allegate in ricorso e confermate all'udienza dall'adottante e dall'adottanda. Infatti, la signora è venuta in Italia nel 2022 stabilendosi Persona_1 subito a casa del signor sente quest'ultimo come un padre, venendo a sua volta Pt_1 da lui ritenuta come una figlia. Pertanto, l'adozione conviene alla signora , in quanto in tale Parte_2 modo può ulteriormente consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo che la lega all'adottante. Va inoltre specificato che l'allegazione dell'adottanda di essere divorziata trova conferma dalla carta di identità della stessa, nella quale viene indicata si stato libero.
pagina 3 di 4 Inoltre, non è emerso che il signor ntenda utilizzare l'istituto dell'adozione Pt_1 in modo improprio per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento stesso persegue con diversi istituti.
Sussistono anche gli altri presupposti per l'adozione:
- il ricorrente ha compiuto i 35 anni e tra lui e l'adottanda, che a sua volta è maggiorenne, vi è una differenza di età superiore ai 18 anni;
- il signor on ha discendenti;
Pt_1
- la signora non è stata in precedenza adottata da altri ed è di Persona_1 stato libero;
- è stato acquisito, nell'udienza del 17 settembre 2024, il consenso della madre dell'adottanda, ; Testimone_1
- non è nota l'identità del padre dell'adottanda, atteso che il nome
[...]
è di fantasia. Persona_4
In forza delle sopra esposte considerazioni va dichiarata l'adozione della signora da parte del signor Persona_1 Pt_1
Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di , nata in [...], il [...], da Persona_1 parte di nato a [...] il [...] con ogni conseguenza di Parte_1 legge;
dispone che assuma il cognome n aggiunta al proprio e Persona_1 Pt_1 che pertanto il suo cognome divenga “ ”; Persona_5 dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c.. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 dicembre 2024
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4