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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott. C. Bitozzi Presidente
Dott. A. Rossato Giudice
Dott L. Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I Grado, iscritta al n. 2065/2024 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale
Sulle conclusioni congiunte precisate all'udienza 14.05.25:
1) Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) Assegna la casa familiare, con gli arredi ivi esistenti, alla madre;
3) Dispone che il padre tenga con sé i figli, salvi diversi accordi tra le parti :
- a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera con riaccompagno a casa della madre dopo cena;
- nelle settimane il cui fine settimana è di spettanza della madre, il padre starà con i figli il lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 21.30 con riaccompagno a casa della madre dopo cena ed il giovedì con pernotto e riaccompagno a scuola la mattina successiva;
- metà delle vacanze natalizie (con alternanza del giorno di natale e di capodanno)
- vacanze pasquali ad anni alterni;
- tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
4) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 200 (euro 100 a figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici istat, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie, come da protocollo di Questo Tribunale, al 50% tra le parti;
5) i genitori si accordano per costituire un fondo per i figli, alimentato con euro 200 cadauno al mese, destinato alle spese per i figli tipo abbigliamento, ricarica telefono, regali compleanno, cancelleria;
I genitori si impegnano a rendicontare reciprocamente le spese attinte;
6) dispone che l'assegno unico per i minori sia percepito al 50% tra i coniugi”;
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per separazione personale e contestuale divorzio depositato dalla sig nei confronti del sig la prima Parte_1 Controparte_1 chiedeva di regolamentazione le questioni di affidamento e mantenimento dei due figli, ancora minorenni, nati dall'unione matrimoniale.
In data 16.10.24 si è tenuta l'udienza di comparizione dei coniugi, ove, a seguito della loro audizione, il GD, sull'accordo delle parti, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art 473 bis 22 , comma primo, cpc:
1) Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) Assegna la casa familiare, con gli arredi ivi esistenti, alla madre;
3) Dispone che il padre tenga con sé i figli, salvi diversi accordi tra le parti :
- a fine settimana alternati dal giovedì dopo scuola sino al lunedì sera con riaccompagno a casa della madre dopo cena;
- nelle settimane il cui fine settimana è di spettanza della madre, il padre starà con i figli il lunedì pomeriggio con riaccompagno a casa della madre dopo cena ed il giovedì con pernotto e riaccompagno a scuola la mattina successiva;
- metà delle vacanze natalizie (con alternanza del giorno di natale e di capodanno)
- vacanze pasquali ad anni alterni;
- tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
4) mantenimento diretto dei figli durante i tempi di rispettiva permanenza, con ripartizione delle spese straordinarie, come da protocollo di Questo
Tribunale, al 50%; ; 5) i genitori si accordano per costituire un fondo per i figli, alimentato con euro 200 cadauno al mese, destinato alle spese per i figli tipo abbigliamento, ricarica telefono, regali compleanno, cancelleria. I genitori si impegnano a rendicontare reciprocamente le spese attinte;
6) dispone che l'assegno unico per i minori sia percepito al 50% tra i coniugi.
Le parti chiedevano di fissare una nuova udienza al fine di verificare la rispondenza all'interesse dei minori, dei tempi di permanenza sopradetti;
pertanto, il giudice delegato rinviava all'udienza del 30.04.25 con trattazione scritta;
A seguito di istanza urgente della ricorrente, che lamentava la disfunzionalità per entrambi i figli del calendario paritetico concordato, è stata fissata udienza in data 14.05.25 per l'audizione dei minori.
A seguito di detta audizione, ove i minori - con motivazioni assolutamente logiche e coerenti – lamentavano la disfunzionalità dell'attuale calendario di frequentazioni con il padre ed esprimevano la necessità di stare maggiormente nell'abitazione materna (considerata il centro di tutti i loro interessi primari), le parti concordavano- a modifica dei provvedimenti vigenti -, la riduzione dei tempi di permanenza dei minori con il padre e, conseguentemente, l'introduzione di un contributo di mantenimento a carico di questi. Con Poiché le parti chiedevano la ricezione delle conclusioni concordate, il tratteneva la causa in decisione;
Ciò premesso, la domanda principale di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, risultando evidente dalle risultanze di causa la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
Nelle condizioni concordate riguardo l'affidamento ed il mantenimento della prole, non sussistono profili di illegittimità ed esse appaiono conformi all'interesse dei minori nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei genitori;
esse pertanto, vanno interamente omologate.
La causa, infine, deve continuare per la coeva domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158
c.c. e 473.bis.51 c.p.c.;
1) omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e alle condizioni riportate Parte_1 Controparte_1 in epigrafe;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Paluzza di annotare la presente sentenza nel registro atti di matrimonio anno 2008, parte II, serie A, n 5 ;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova il 15/05/2025.
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi