Articolo 16 della Legge 4 marzo 1982, n. 68
Articolo 15Articolo 17
Versione
25 marzo 1982
Art. 16.
Ai cappellani compete, in misura duplicata, il trattamento economico previsto dall' articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 207 .
All'ispettore dei cappellani e' attribuito un assegno annuo lordo di L. 2.016.000. Tale assegno, se l'ispettore dei cappellani non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, e' aumentato a L. 4.486.440.
L'indennita' mensile supplementare prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 391 , compete ai cappellani in servizio negli istituti indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge nelle misure rispettivamente di lire 90.000, 60.000 e 40.000.
Le tabelle prevedute dal comma precedente possono essere modificate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.
All'ispettore dei cappellani compete l'indennita' supplementare mensile di L. 100.000 e, durante il periodo di missione, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con ex coefficiente 630.
Entrata in vigore il 25 marzo 1982