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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 879 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. ESPOSITO ANNA, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. IMPERATO DONATO, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche Parte_1 Controparte_1 da loro sottoscritto, in data 02/04/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 23/10/2004, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di OL (NA) (al N. 191, Parte II, Serie A, Anno 2004). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati figli , nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], le Per_1 Per_2 parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.
(comunicazione del 11/04/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“I) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
II) Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre.
III) La casa coniugale, sita in Volla (NA) alla Via Rossi n. 252, viene assegnata alla sig.ra affinché la abiti insieme alle minori e mentre il sig. Pt_1 Per_1 Per_2 CP_1 risiederà altrove e provvederà al riguardo con le proprie sostanze.
IV) Il sig. verserà, entro il giorno 12 di ogni mese la somma di euro 700,00 CP_1
(settecento/00) a titolo di mantenimento delle figlie e , a mezzo accredito Per_1 Per_2 su Postepay n. 5333172096805589 IBAN: [...] il tutto oltre rivalutazione annuale ISTAT.
V) Le figlie e , nel rispetto delle loro esigenze ed abitudini, trascorreranno Per_1 Per_2 col padre almeno due fine-settimana al mese, dal sabato sera alla domenica sera, inoltre trascorreranno con il padre almeno un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 19.00 alle 22.00, anche con possibilità di pernottamento, il tutto tenendo conto anche degli impegni lavorativi del sig. . CP_1
VI) Il godimento, insieme ai minori, delle vacanze estive e natalizie sarà equamente distribuito, ad anni alterni, tra i genitori. e trascorreranno il giorno 24 Per_1 Per_2 dicembre con il padre ed il giorno 25 dicembre con la madre, e viceversa;
trascorreranno il giorno 31 dicembre con la madre ed il giorno 1° gennaio con il padre, e viceversa;
nelle vacanze pasquali, le figlie e trascorreranno, ad anni alterni, il giorno Per_1 Per_2 di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre, e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, possibilmente consecutive, tenendo in considerazione gli impegni lavorativi del padre, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno;
per le altre festività e per il compleanno delle figlie si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. La succitata calendarizzazione potrà liberamente ma concordemente essere modificata dalle parti, in considerazione degli impegni e delle esigenze dei genitori stessi e delle figlie sino al raggiungimento della maggiore età.
VII) Le parti concordemente si obbligano a concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi in favore delle figlie e . Per la Per_1 Per_2 definizione di tali spese e per la distinzione tra quelle che richiedano il preventivo accordo tra le parti e quelle che, invece, possano essere sostenute senza preavviso all'altro coniuge, i ricorrenti si riportano al protocollo d'intesa sottoscritto in data 20 maggio 2021 dal Presidente del Tribunale di Nola e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola. VIII) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della prole nonché a comunicare un numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 879 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL (NA) (al N. 191, Parte II,
Serie A, Anno 2004) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/05/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice